Il Diritto Romano

 

. . . ius est ars boni et aequi . . .

 

L'elemento giuridico si può definire senza dubbio il componente più originale e tipico della civiltà romana, ed è ciò che ha fatto grande Roma: basti pensare che è stato preso come modello da tutti gli attuali sistemi giuridici occidentali.

La storia del diritto Romano tradizionalmente può essere schematizzata in 4 periodi principali:

  1. Fondazione di Roma (753 a.c.) - Legge delle XII tavole (451/449 a.c.)

  2. Legge delle XII tavole (449 a.c.) - Fine della Repubblica (27 a.c.)

  3. Inizio dell'Impero (27 a.c.) - Morte di Alessandro Severo (235 d.c.)

  4. Morte di Alessandro Severo (235 d.c.) - Morte di Giustiniano (565 d.c.)

Si può altresì seguire questa partizione:

  1. Diritto Arcaico (754-367 a.c. Leggi L.Sextiae)

  2. Diritto Preclassico (367-27 a.c. repubblica)

  3. Diritto Classico (27 a.c.-284 d.c. principato)

  4. Diritto Postclassico-Giustinianeo (284-565 d.c. assolutismo imperiale)

Nato dalle consuetudini dei popoli, il diritto Romano si consolidò con le XII tavole fino a divenire un diritto nazionale basato sull'interpretatio dei pontifices (sacerdoti).

La perfezione è stata raggiunta nel terzo periodo, quando si superò l'indistinzione iniziale tra il diritto e la religione grazie anche ai contatti con esperienze straniere, all'espansione territoriale, a nuove fonti del diritto, al fiorire della letteratura e della didattica giuridica, etc.: nacque quindi una vera e propria scienza giuridica con la laicizzazione del diritto.

L'editto di Caracalla (estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero) segnò la fine del diritto classico e con Diocleziano il diritto iniziò la decadenza, l'inizio di una crisi accentuata dal cristianesimo e dalle interpolazioni giustinianee e pregiustinianee (chiarificazioni, volgarizzazione...).  Il Corpus Iuris Civilis conclude l'esperienza del diritto romano storico.

Questi sono i princìpi fondamentali del diritto Romano:

  • Moltissimo diritto consuetudinario: le norme in maggioranza erano determinate dalle consuetudini del popolo e non legislative, cioè imposte dall'autorità

  • Separazione netta tra il giuridico ed il non giuridico: l'ordinamento giuridico era infatti un sistema completamente autonomo, diversamente ad esempio da tante altre popolazioni dove spesso veniva associato alla religione

  • Concretezza nella formulazione delle norme

  • Semplicità della costruzione giuridica

  • Chiarezza di linguaggio

  • Conservativismo

  • Coscienza nazionale

  • Spirito di libertà: libertà di fatto, personale e politica

  • Rispetto e libera accettazione dell'auctoritas (autorità)

  • Humanitas (dignità umana): altra novità per l'epoca

  • Fides: inteso come vincolo della parola data

  • Fiducia nel diritto e nella sua attuazione

La distinzione fondamentale all'interno del diritto romano è tra ius publicum (quod ad statum rei romanae pertinet) e ius privatum (quod ad singulorum utilitatem spectat); il primo consiste nell'insieme di norme relative all'organizzazione dello Stato, della religione, delle magistrature e in genere ai rapporti tra il privato e l'autorità, il secondo regola la disciplina dei rapporti tra privati.

Si può riconoscere inoltre lo ius naturale, lo ius gentium, lo ius civile e lo ius honorarium.

Lo ius naturale rappresenta ciò che è sempre conforme all' "equum et bonum", ciò che la natura impone egualmente a tutti gli esseri animati.

Lo ius gentium indica il complesso di istituti aperti oltre che ai romani anche agli stranieri.

Lo ius civile (quod sine scripto in sola interpretatione prudentium consistit) comprende quelle istituzioni riservate ai cives nascenti dai mores (consuetudini).

Lo ius honorarium (giurisprudenza) rappresenta lo strumento di adeguamento dello ius civile alle esigenze poste dall'evoluzione sociale, economica, politica; può essere definito il diritto prodotto dai magistrati.