Il
Diritto Romano
. . . ius est ars boni et aequi . . .
L'elemento
giuridico si può definire senza dubbio il componente più originale e tipico della
civiltà romana, ed è ciò che ha fatto grande Roma: basti pensare che è stato
preso come modello da tutti gli attuali sistemi giuridici occidentali.
La
storia del diritto Romano tradizionalmente può essere schematizzata in 4 periodi principali:
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Fondazione
di Roma (753 a.c.) - Legge delle XII tavole (451/449 a.c.)
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Legge
delle XII tavole (449 a.c.) - Fine della Repubblica (27 a.c.)
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Inizio
dell'Impero (27 a.c.) - Morte di Alessandro Severo (235 d.c.)
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Morte di Alessandro
Severo (235 d.c.) - Morte di Giustiniano (565 d.c.)
Si
può altresì seguire questa partizione:
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Diritto
Arcaico (754-367 a.c. Leggi L.Sextiae)
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Diritto
Preclassico (367-27 a.c. repubblica)
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Diritto
Classico (27 a.c.-284 d.c. principato)
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Diritto
Postclassico-Giustinianeo (284-565 d.c. assolutismo imperiale)
Nato
dalle consuetudini dei popoli, il diritto Romano si consolidò con le XII tavole
fino a divenire un diritto nazionale basato sull'interpretatio dei pontifices
(sacerdoti). La
perfezione è stata raggiunta nel terzo periodo, quando si superò l'indistinzione
iniziale tra il diritto e la religione grazie anche ai contatti con
esperienze straniere, all'espansione territoriale, a nuove fonti del diritto, al
fiorire della letteratura e della didattica giuridica, etc.: nacque quindi una
vera e propria scienza giuridica con la laicizzazione del diritto. L'editto
di Caracalla (estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi
dell'impero) segnò la fine del diritto classico e con
Diocleziano il diritto iniziò la decadenza, l'inizio di una crisi
accentuata dal cristianesimo e dalle interpolazioni giustinianee e pregiustinianee
(chiarificazioni, volgarizzazione...). Il Corpus Iuris Civilis conclude
l'esperienza del diritto romano storico. Questi
sono i princìpi fondamentali del diritto Romano:
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Moltissimo
diritto consuetudinario: le norme in maggioranza erano determinate dalle
consuetudini del popolo e non legislative, cioè imposte dall'autorità
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Separazione
netta tra il giuridico ed il non giuridico: l'ordinamento giuridico era
infatti un sistema completamente autonomo, diversamente ad esempio da tante
altre popolazioni dove spesso veniva associato alla religione
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Concretezza
nella formulazione delle norme
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Semplicità
della costruzione giuridica
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Chiarezza
di linguaggio
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Conservativismo
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Coscienza
nazionale
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Spirito
di libertà: libertà di fatto, personale e politica
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Rispetto
e libera accettazione dell'auctoritas (autorità)
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Humanitas
(dignità umana): altra novità per l'epoca
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Fides:
inteso come vincolo della parola data
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Fiducia
nel diritto e nella sua attuazione
La
distinzione fondamentale all'interno del diritto romano è tra ius publicum (quod
ad statum rei romanae pertinet) e ius privatum (quod ad singulorum utilitatem
spectat); il primo consiste nell'insieme di norme relative all'organizzazione
dello Stato, della religione, delle magistrature e in genere ai rapporti tra il
privato e l'autorità, il
secondo regola la disciplina dei rapporti tra privati. Si
può riconoscere inoltre lo ius naturale, lo ius gentium, lo ius civile e lo ius
honorarium. Lo
ius naturale rappresenta ciò che è sempre conforme all' "equum et
bonum", ciò che la natura impone egualmente a tutti gli esseri animati. Lo
ius gentium indica il complesso di istituti aperti oltre che ai romani
anche agli stranieri. Lo
ius civile (quod sine scripto in sola interpretatione prudentium
consistit) comprende quelle istituzioni riservate ai cives nascenti dai mores
(consuetudini). Lo
ius honorarium (giurisprudenza) rappresenta lo strumento di adeguamento
dello ius civile alle esigenze poste dall'evoluzione sociale, economica,
politica; può essere definito il diritto prodotto dai magistrati. |