Un'Apostille è un timbro
speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una
copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi
firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della
legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come
Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961,
sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a
catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva
recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento.
Ogni paese firmatario dela
Convenzione dell'Aja ha designato un'autorità all'interno del proprio
territorio che possa apporre Apostille. Negli Stati Uniti, p.es., è
l'ufficio del segretario di stato. In pratica, dovrà contattare un
notaio per ottenere un'Apostille. Ci sono però dei notai che potrebbero
non conoscere bene la procedura - potrebbero quindi proporre una forma
sostitutiva che conoscono meglio. Se il documento non riporta in
caratteri maiuscoli il termine "APOSTILLE", non si tratta della
procedura giusta. Ricordi inoltre che non è obbligato a spiegare al
notaio il motivo per cui richiede un'Apostille - dovrà solo dire che ne
ha bisogno. Tenga infine presente che alcuni paesi non hanno firmato
questo trattato e quindi non offrono la possibilità di ottenere l'Apostille.
Un'Apostille può servire
quando viene richiesta la copia di un documento ufficiale straniero. Per
es. per matrimoni, adozioni, successioni ereditarie, ma anche per
semplici contratti internazionali. L'Apostille è una certificazione
ufficiale del fatto che il documento è una copia conforme all'originale.
Non certifica tuttavia la correttezza del contenuto del documento
originale
nello specifico:
Questa possibilità
non esiste in via generale, ma è
prevista solo per i cittadini
provenienti dai Paesi che hanno
sottoscritto la
Convenzione
dell’Aia del 5 ottobre 1961
relativa all’abolizione
della legalizzazione di atti pubblici
stranieri. Nel corso degli anni è
stata ratificata e resa esecutiva da
molti Stati e prevede che non sia
necessario procedere alla legalizzazione
dei certificati presso le autorità
consolari, potendo la stessa essere
sostituita dalla cosiddetta
apostille (in
italiano postilla).
Che cos’è l’apostille
Si tratta di una specifica annotazione
che deve essere fatta sull’originale del
certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato, da
parte di una autorità identificata dalla
legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ apostille,
quindi, sostituisce
la legalizzazione presso
l’ambasciata. Ne discende che se una
persona ha bisogno di fare valere in
Italia un certificato di nascita e vive
in un Paese che ha aderito a questa
Convenzione non ha bisogno di recarsi
presso l’ambasciata italiana e chiedere
la legalizzazione, ma può recarsi presso
l’autorità interna di quello Stato
(designata dall’atto di adesione alla
Convenzione stessa) per ottenere
l’annotazione della cosiddetta
apostille sul
certificato. Una volta effettuata la
suddetta procedura quel documento
deve essere
riconosciuto in Italia, perché
anche l’Italia ha ratificato la
Convenzione e quindi in base alla legge
italiana quel documento deve essere
ritenuto valido,
anche se redatto nella lingua di un
diverso Paese (al punto che
dovrebbe essere sufficiente una normale
traduzione che si può ottenere anche in
Italia per essere fatto valere di fronte
alle autorità italiane).
E’ necessario precisare che la
Convenzione riguarda specificamente
l’abolizione della legalizzazione di
atti pubblici stranieri tra i quali
rientrano, per espressa previsione della
stessa, i documenti che rilascia un
autorità o un funzionario dipendente da
un’amministrazione dello Stato (compresi
quelli formulati dal Pubblico Ministero,
da un cancelliere o da un ufficiale
giudiziario), i documenti
amministrativi, gli atti notarili, le
dichiarazioni ufficiali indicanti una
registrazione, un visto di data certa,
un’autenticazione di firma apposti su un
atto privato, mentre invece non si
applica ai documenti redatti da un
agente diplomatico o consolare e ai
documenti amministrativi che si
riferiscono a una operazione commerciale
o doganale.
Ne consegue che la gamma di documenti
per i quali si può superare l’esigenza
di legalizzazione, mediante richiesta e
annotazione della cosiddetta
apostille
direttamente da parte delle autorità
interne dello Stato di provenienza, è
amplissima e si tratta di documenti che
normalmente riguardano i rapporti di
parentela, legami familiari, ovvero
tutte quelle situazioni che in buona
sostanza interessano la quasi totalità
degli immigrati. Tralasciando i Paesi
europei, che si avvalgono anche di
successive convenzioni interne
all’Unione, elenchiamo di seguito i
Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, e rinviamo al testo
allegato della stessa e agli atti di
ratifica effettuati dagli Stati parti,
per l’individuazione delle autorità
competenti in ciascun Paese per
l’apposizione dell’apostille:
Andorra, Antigua, Argentina, Armenia,
Australia, Austria, Azerbaijan,
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,
Botswana, Brunei, Bulgaria,
Cipro, Colombia, Croazia,
Domenica,
El Salvador, Estonia,
Federazione Russa, Fiji, Finlandia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, Grenada,
Honduras, Hong Kong,
Isole Marshall, Israele,
Kazakhistan,
Lesotho, Lettonia, Liberia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macao, Macedonia, Malawi, Malta,
Mauritius, Messico, Monaco,
Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda,
Panama, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania,
Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e
Grenadine, Samoa, San Marino, Santa
Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname,
Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti
d’America, Sud Africa,
Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago,
Ucraina, Ungheria,
Venezuela
Si nota che molti dei Paesi elencati
sono di principale interesse per
l’Italia sotto il profilo migratorio. Si
auspica peraltro che molti altri Paesi
aderiscano alla Convenzione in oggetto
perché potrebbe evidentemente
contribuire alla semplificazione della
vita dei loro cittadini.
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CONVENZIONE DELL' AJA del 1961
La Convenzione dell'Aja
del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla
necessità della legalizzazione, sostituendola con
un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui
documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati
formati.
Natura sostanziale dell'Apostille
Dal punto di vista
sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione in
quanto certifica la veridicità della firma, la qualità
in cui il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso,
l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è
munito (art. 3 della Convenzione).
Da un punto di vista
formale, invece, con l'Apostille si è voluto
semplificare la procedura di legalizzazione,
unificandone la formula e
stabilendo
che il documento munito dell'Apostille, può essere
immediatamente recepito nel territorio di tutti gli
Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra
legalizzazione.
Per semplificare
ulteriormente l’intelligibilità della formula
legalizzatrice, la Convenzione ne ha fissato lingua,
forma e contenuto. L'Apostille può essere redatta o
nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella
lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata; in
ogni caso l'intitolazione della legalizzazione deve
essere sempre espressa nella forma francese di "Apostille"
(art. 4). Inoltre il contenuto dell'Apostille deve
essere esattamente conforme al modello allegato alla
Convenzione (art. 4); e si noti che la Convenzione non
si è limitata a prescrivere ciò che la formula deve
contenere, ma si è spinta a standardizzare la stessa
struttura fisica dell'Apostille, ponendo una numerazione
progressiva delle righe di cui si compone e stabilendo
quali parole devono essere riportate su ciascuna riga.
Proprio il fatto che la
lingua, il contenuto e la struttura dell'Apostille
trovano compiuta disciplina legislativa, porta a
concludere agevolmente che, se pure si volesse dubitare
che occorra la traduzione della legalizzazione, la
necessità della traduzione dell' Apostille è sicuramente
da escludere. Si potrebbe obiettare che il cittadino
dello Stato in cui l'atto deve essere utilizzato ha il
diritto di conoscere se il contenuto dell' Apostille sia
conforme al testo di legge, soprattutto se è scritto in
caratteri diversi (quali, ad esempio, il greco o il
giapponese, Stati che hanno ratificato la Convenzione).
E' agevole ribattere che la formula deve iniziare col
titolo "Apostille", il quale deve essere necessariamente
scritto in francese, per cui ognuno è immediatamente
posto a conoscenza di quale tipo di legalizzazione è
stato adottato, proprio perché ogni riga di cui si
compone l'Apostille deve essere numerata e vi devono
essere riportate le parole indicate dalla Convenzione:
il che rende di facile e immediata comprensione il
contenuto della stessa, indipendentemente dalla lingua e
dai caratteri usati.
Tutto ciò porta ad
escludere con assoluta certezza la necessità di
traduzione dell'Apostille apposta ad un documento da
valere in Italia. |
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