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Modelli di APOSTILLE e come comportarsi   

 

 

Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento.

Ogni paese firmatario dela Convenzione dell'Aja ha designato un'autorità all'interno del proprio territorio che possa apporre Apostille. Negli Stati Uniti, p.es., è l'ufficio del segretario di stato. In pratica, dovrà contattare un notaio per ottenere un'Apostille. Ci sono però dei notai che potrebbero non conoscere bene la procedura - potrebbero quindi proporre una forma sostitutiva che conoscono meglio. Se il documento non riporta in caratteri maiuscoli il termine "APOSTILLE", non si tratta della procedura giusta. Ricordi inoltre che non è obbligato a spiegare al notaio il motivo per cui richiede un'Apostille - dovrà solo dire che ne ha bisogno. Tenga infine presente che alcuni paesi non hanno firmato questo trattato e quindi non offrono la possibilità di ottenere l'Apostille.

Un'Apostille può servire quando viene richiesta la copia di un documento ufficiale straniero. Per es. per matrimoni, adozioni, successioni ereditarie, ma anche per semplici contratti internazionali. L'Apostille è una certificazione ufficiale del fatto che il documento è una copia conforme all'originale. Non certifica tuttavia la correttezza del contenuto del documento originale

nello specifico:

Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille (in italiano postilla).

Che cos’è l’apostille
Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.

Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima e si tratta di documenti che normalmente riguardano i rapporti di parentela, legami familiari, ovvero tutte quelle situazioni che in buona sostanza interessano la quasi totalità degli immigrati. Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche di successive convenzioni interne all’Unione, elenchiamo di seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, e rinviamo al testo allegato della stessa e agli atti di ratifica effettuati dagli Stati parti, per l’individuazione delle autorità competenti in ciascun Paese per l’apposizione dell’apostille:
 

Andorra, Antigua, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan,
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria,
Cipro, Colombia, Croazia,
Domenica,
El Salvador, Estonia,
Federazione Russa, Fiji, Finlandia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada,
Honduras, Hong Kong,
Isole Marshall, Israele,
Kazakhistan,
Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco,
Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda,
Panama, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania,
Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa,
Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago,
Ucraina, Ungheria,
Venezuela

Si nota che molti dei Paesi elencati sono di principale interesse per l’Italia sotto il profilo migratorio. Si auspica peraltro che molti altri Paesi aderiscano alla Convenzione in oggetto perché potrebbe evidentemente contribuire alla semplificazione della vita dei loro cittadini.

CONVENZIONE DELL' AJA del 1961

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati.


Natura sostanziale dell'Apostille

Dal punto di vista sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione in quanto certifica la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito (art. 3 della Convenzione).

Da un punto di vista formale, invece, con l'Apostille si è voluto semplificare la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito dell'Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.

Per semplificare ulteriormente l’intelligibilità della formula legalizzatrice, la Convenzione ne ha fissato lingua, forma e contenuto. L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata; in ogni caso l'intitolazione della legalizzazione deve essere sempre espressa nella forma francese di "Apostille" (art. 4). Inoltre il contenuto dell'Apostille deve essere esattamente conforme al modello allegato alla Convenzione (art. 4); e si noti che la Convenzione non si è limitata a prescrivere ciò che la formula deve contenere, ma si è spinta a standardizzare la stessa struttura fisica dell'Apostille, ponendo una numerazione progressiva delle righe di cui si compone e stabilendo quali parole devono essere riportate su ciascuna riga.

Proprio il fatto che la lingua, il contenuto e la struttura dell'Apostille trovano compiuta disciplina legislativa, porta a concludere agevolmente che, se pure si volesse dubitare che occorra la traduzione della legalizzazione, la necessità della traduzione dell' Apostille è sicuramente da escludere. Si potrebbe obiettare che il cittadino dello Stato in cui l'atto deve essere utilizzato ha il diritto di conoscere se il contenuto dell' Apostille sia conforme al testo di legge, soprattutto se è scritto in caratteri diversi (quali, ad esempio, il greco o il giapponese, Stati che hanno ratificato la Convenzione). E' agevole ribattere che la formula deve iniziare col titolo "Apostille", il quale deve essere necessariamente scritto in francese, per cui ognuno è immediatamente posto a conoscenza di quale tipo di legalizzazione è stato adottato, proprio perché ogni riga di cui si compone l'Apostille deve essere numerata e vi devono essere riportate le parole indicate dalla Convenzione: il che rende di facile e immediata comprensione il contenuto della stessa, indipendentemente dalla lingua e dai caratteri usati.

Tutto ciò porta ad escludere con assoluta certezza la necessità di traduzione dell'Apostille apposta ad un documento da valere in Italia.

 

   

 

Quanto tempo valgono i certificati tradotti e legalizzati?

 
 


Il D.P.R. 445/2000. Testo Unico sulla documentazione amministrativa, dispone all’art.41, comma 1 (Validità dei certificati), quanto segue:”1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Il certificato di nascita, poiché si nasce una volta sola, Ha ovviamente validità illimitata e non c’è ragione alcuna per ritenere che si debba applicare un principio diverso ai certificati stranieri

 

   

 

 

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