Decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
del 26 aprile 2001,
“Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità”, a norma dell’articolo15 della legge 8
marzo 2000, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87 della Costituzione;
Visto
l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per
l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità
e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le
disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 marzo 2001;
Sulla
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità
e per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto legislativo:
TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 Oggetto
Articolo
2 Definizioni
Articolo
3 Divieto di discriminazione
Articolo
4 Sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo
Articolo
5 Anticipazione del trattamento di
fine rapporto
CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA
LAVORATRICE
Articolo
6 Tutela della sicurezza e della
salute
Articolo
7 Lavori vietati
Articolo
8 Esposizione a radiazioni
ionizzanti
Articolo
9 Polizia di Stato, penitenziaria e
municipale
Articolo
10 Personale militare femminile
Articolo 11
Valutazione dei rischi
Articolo
12 Conseguenze della valutazione
Articolo
13 Adeguamento alla disciplina
comunitaria
Articolo
14 Controlli prenatali
Articolo
15 Disposizioni applicabili
CAPO III
CONGEDO DI MATERNITA’
Articolo
16
Divieto di adibire al lavoro le
donne
Articolo
17
Estensione del divieto
Articolo
18 Sanzioni
Articolo
19 Interruzione della gravidanza
Articolo
20 Flessibilità del congedo di
maternità
Articolo
21 Documentazione
Articolo
22 Trattamento economico e normativo
Articolo
23 Calcolo dell’indennità
Articolo
24 Prolungamento del diritto alla
corresponsione del trattamento
Articolo
25 Trattamento previdenziale
Articolo 26 Adozioni e affidamenti
Articolo 27 Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
CAPO IV
CONGEDO DI PATERNITA’
Articolo
28 Congedo di paternità
Articolo
29 Trattamento economico e normativo
Articolo
30 Trattamento previdenziale
Articolo 31 Adozioni
e affidamenti
CAPO
V CONGEDO PARENTALE
Articolo
32 Congedo parentale
Articolo
33 Prolungamento del congedo
Articolo
34 Trattamento economico e normativo
Articolo
35 Trattamento previdenziale
Articolo 36 Adozioni
e affidamenti
Articolo 37 Adozioni
e affidamenti preadottivi internazionali
Articolo
38 Sanzioni
CAPO
VI RIPOSI E PERMESSI
Articolo
39 Riposi giornalieri della madre
Articolo
40 Riposi giornalieri del padre
Articolo
41 Riposi per parti plurimi
Articolo
42 Riposi e permessi per i figli con
handicap grave
Articolo
43 Trattamento economico e normativo
Articolo
44 Trattamento previdenziale
Articolo 45 Adozioni
e affidamenti
Articolo
46 Sanzioni
CAPO VII CONGEDI PER LA
MALATTIA DEL FIGLIO
Articolo 47 Congedo
per la malattia del figlio
Articolo 48
Trattamento economico e normativo
Articolo 49
Trattamento previdenziale
Articolo 50 Adozioni
e affidamenti
Articolo 51
Documentazione
Articolo 52 Sanzioni
CAPO VIII
LAVORO NOTTURNO
Articolo
53 Lavoro notturno
CAPO IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO,
DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Articolo
54 Divieto di licenziamento
Articolo
55 Dimissioni
Articolo
56 Diritto al rientro e alla
conservazione del posto
CAPO
X DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo
57 Rapporti di lavoro a termine
nelle pubbliche
amministrazioni
Articolo
58 Personale militare
Articolo
59 Lavoro stagionale
Articolo
60 Lavoro a tempo parziale
Articolo
61 Lavoro a domicilio
Articolo
62 Lavoro domestico
Articolo
63 Lavoro in agricoltura
Articolo
64 Collaborazioni coordinate e
continuative
Articolo
65 Attività socialmente utili
CAPO
XI LAVORATRICI AUTONOME
Articolo
66 Indennità di maternità per le
lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole
Articolo
67 Modalità di erogazione
Articolo
68 Misura dell’indennità
Articolo
69 Congedo parentale
CAPO
XII LIBERE PROFESSIONISTE
Articolo
70 Indennità di maternità per le
libere professioniste
Articolo
71 Termini e modalità della domanda
Articolo
72 Adozioni e affidamenti
Articolo
73 Indennità in caso di interruzione
della gravidanza
CAPO
XIII SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E
ALLA PATERNITA’
Articolo
74 Assegno di maternità di base
Articolo
75 Assegno di maternità per lavori
atipici e discontinui
CAPO
XIV VIGILANZA
Articolo
76 Documentazione
Articolo
77 Vigilanza
CAPO
XV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI
CONTRIBUTIVI
Articolo
78 Riduzione degli oneri di
maternità
Articolo
79 Oneri contributivi nel lavoro
subordinato privato
Articolo
80 Oneri derivanti dall’assegno di
maternità di base
Articolo
81 Oneri derivanti dall’assegno di
maternità
per lavori atipici e discontinui
Articolo
82 Oneri derivanti dal trattamento
di maternità
delle lavoratrici autonome
Articolo
83 Oneri derivanti dal trattamento
di maternità
delle libere professioniste
Articolo
84 Oneri derivanti dal trattamento
di maternità
delle collaboratrici coordinate e
continuative
CAPO
XVI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
85 Disposizioni in vigore
Articolo 86
Disposizioni abrogate
Articolo
87 Disposizioni regolamentari di
attuazione
Articolo
88 Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1.
Il presente testo unico disciplina i congedi, i
riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi
alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2.
Sono fatte salve le condizioni di maggior
favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni
altra disposizione.
Art. 2
Definizioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 1, e 13)
1.
Ai
fini del presente testo unico:
a)
per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro
della lavoratrice;
b)
per “congedo di paternità” si intende
l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di
maternità;
c)
per “congedo parentale”, si intende
l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d)
per “congedo per la malattia del figlio” si
intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e)
per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che
non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli
con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati
datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2.
Le indennità di cui al presente testo unico
corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici
previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle
predette indennità.
Art. 3
Divieto di discriminazione
1.
È vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o
il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale,
attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
2.
E’ vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
903.
3.
E’ vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la
progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1.
In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente
testo unico, il datore di lavoro pụ assumere personale con contratto a
tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.
196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2.
L'assunzione di personale a tempo determinato e
di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo ai sensi del presente testo unico pụ avvenire anche con anticipo
fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti,
per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto.
4.
Le disposizioni del comma 3 trovano
applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.
5.
Nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1.
Durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto pụ essere anticipato
ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6
Tutela della sicurezza e della salute
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1.
Il presente Capo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il
datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2.
La tutela si applica, altreś, alle lavoratrici
che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento
dei sette mesi di età.
3.
Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e
ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici,
durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni
erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, della
prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione
preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto
del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le
modalità ivi indicate.
Art. 7
Lavori vietati
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e 31,
comma 1;
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1.
È’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto
e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati
dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
provvede ad aggiornare l'elenco di cui all’allegato A.
2.
Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed
alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all'allegato B.
3.
La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per
il periodo per il quale è previsto il divieto.
4.
La lavoratrice è, altreś, spostata ad altre
mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro,
d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni
di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5.
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a
quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o
superiori.
6.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata
ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio, pụ disporre l’interdizione dal lavoro per tutto
il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 17.
7.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 8
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1.
Le donne, durante la gravidanza, non possono
svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert
durante il periodo della gravidanza.
2.
E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare
al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3.
E’ altreś vietato adibire le donne che
allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9
Polizia di Stato, penitenziaria e
municipale
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1.
Fermo restando quanto previsto dal presente
Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le
appartenenti alla Polizia di Stato.
2.
Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli
accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono
devoluti al servizio sanitario dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, in conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
3.
Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e
ai corpi di polizia municipale.
Art. 10
Personale militare femminile
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1.
Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli
articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette
mesi successivi al parto il personale militare femminile non pụ svolgere
incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti
adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari
opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e
dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della
guardia di finanza.
Art. 11
Valutazione dei rischi
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti
della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2.
L'obbligo di informazione stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12
Conseguenze della valutazione
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1.
Qualora i risultati della valutazione di cui
all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché
l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2.
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario
di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore
di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone
contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del
lavoro competente per territorio, che pụ disporre l’interdizione dal lavoro
per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto
previsto all’articolo 17.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano
applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi
1 e 2.
4.
L’inosservanza della disposizione di cui al
comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 13
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8)
1.
Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione
europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la
sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2.
Con la stessa procedura di cui
al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel
decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di
cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici
e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14
Controlli prenatali
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a
permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti
clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono
essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1
le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e
successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15
Disposizioni applicabili
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1.
Per quanto non diversamente previsto dal
presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
CAPO III
CONGEDO DI MATERNITA’
Art. 16
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto;
d)
durante gli ulteriori giorni non goduti prima
del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo
il parto.
Art. 17
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e
30, commi 6, 7, 9 e 10)
1.
Il divieto è anticipato a
tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate
in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto
di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2.
Il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro pụ disporre, sulla base di accertamento medico,
avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario nazionale, ai sensi
degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per
uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a)
nel caso di gravi complicanze della gravidanza
o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali
siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c)
quando la lavoratrice non possa essere spostata
ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3.
L’astensione dal lavoro di cui alla lettera
a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice.
4.
L’astensione dal lavoro di cui alle lettere
b) e c) del comma 2 pụ essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso
della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
5.
I provvedimenti dei servizi ispettivi
previsti dal presente articolo sono definitivi.
Art. 18
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita
con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a
tutti gli effetti come malattia.
2.
Ai
sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista
per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della
gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis.
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1.
Ferma restando la durata complessiva del
congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco
dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)
1.
Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16,
lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro
trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1
e 5;
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1.
Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e
12, comma 2.
2.
L’indennità è corrisposta con le modalità di
cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
3.
I periodi di congedo di maternità devono essere
computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4.
I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui
all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti
temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro
effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
5.
Gli stessi periodi sono considerati, ai fini
della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i
contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti
alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente
ai periodi di congedo di maternità.
7.
Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai
sensi dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 la lavoratrice che,
in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego
in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di
formazione professionale.
Art. 23
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1.
Agli effetti della determinazione della misura
dell’indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo di maternità.
2.
Al suddetto importo va aggiunto il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati
alla lavoratrice.
3.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di
malattia.
4.
Per retribuzione media globale
giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano
svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro con diritto alla conservazione del posto, per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma
5, lettera c).
5.
Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a)
nei casi in cui, o per contratto
di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che
si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze
organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente
praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della
categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto
per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una
settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della
settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è
quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore
settimanali contrattualmente stabilite;
c)
in tutti gli altri casi,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di
giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1.
L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che
si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli
articoli 16 e 17.
2.
Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di
maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di
maternità purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
3.
Ai
fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze
dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli
enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo
parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente
maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4.
Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del
periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5.
La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non
è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio
ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di
maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione
del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,
risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di
maternità, 26 contributi settimanali.
6.
La
lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni
dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo
stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a
carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25
(Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi
1, 4, 6)
1.
Per i periodi di congedo di maternità, non è
richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva
pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il
diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2.
In
favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi
corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17,
verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai
fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto
della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di
rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con
effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1.
Il congedo di maternità di cui alla lettera c),
comma 1, dell’articolo 16 pụ essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non
superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
2.
Il congedo deve essere fruito durante i primi
tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della
lavoratrice.
Art. 27
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma1;
Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n), e
39-quater, lett. a e c)
1.
Nel caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al
comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia
superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2.
Per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali, la lavoratrice ha, altreś, diritto a fruire di un congedo
di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità
né retribuzione.
3.
L’Ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di
permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente
articolo.
CAPO IV
CONGEDO DI PATERNITA’
Art. 28
Congedo di paternità
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1,
2)
1.
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità
della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
2.
Il padre lavoratore che intenda avvalersi del
diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29
Trattamento economico e normativo
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1.
Il
trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli
22 e 23.
Trattamento previdenziale
1.
Il trattamento previdenziale è quello previsto
dall’articolo 25.
Art. 31
Adozioni e affidamenti
1.
Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e
27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
2.
Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, che
non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore.
3.
Al lavoratore, alle medesime condizioni
previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all’articolo 28.
CAPO V
CONGEDO PARENTALE
Art. 32
Congedo parentale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, e 7,
commi 1, 2 e 3)
1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile
a sette nel caso di cui al comma 2;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei
genitori è elevato a undici mesi.
3.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4.
Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33
Prolungamento del congedo
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2.
In alternativa al prolungamento del congedo
possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4.
Resta fermo il diritto di fruire del congedo di
cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine
del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
Art. 34
Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e
7, comma 5)
1.
Per i periodi di congedo parentale di cui
all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno
di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è
calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2
dello stesso.
2.
Si applica il comma 1 per tutto il periodo
di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
3.
Per i periodi di congedo parentale di cui
all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
4.
L’indennità è corrisposta con le modalità
di cui all’articolo 22, comma 2.
5.
I periodi di congedo parentale sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6.
Si applica quanto previsto all’articolo 22,
commi 4, 6 e 7.
Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articolo 15, comma 2, lett.
a e b;
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, artt. 2, commi
2, 3 e 5)
1.
I periodi di congedo parentale
che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all’articolo
34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto
previsto al comma 1 dell’articolo 25.
2.
I periodi di congedo parentale
di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al
trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la
facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione
volontaria.
3.
Per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai
fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta
una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte
differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione
mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.
Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui
al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto
periodo.
5.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme
di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non
coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al
congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di
lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con
le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere,
all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Adozioni e affidamenti
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1.
Il congedo
parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2.
Il limite
di età, di cui all’articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso,
il congedo parentale pụ essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
3.
Qualora,
all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa
fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n,
e 39-quater, lett. b)
1.
In caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell’articolo 36.
2.
L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico
di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo
parentale.
Art. 38
Sanzioni
(Legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1.
Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VI
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39
Riposi giornalieri della madre
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1.
Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2.
I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall'azienda.
3.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno
quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea,
istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Art. 40
Riposi giornalieri del padre
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1.
I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a)
nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b)
in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d)
in caso di morte o di grave infermità della
madre.
Art. 41
Riposi per parti plurimi
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42
Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 4, comma 4 bis, e
20)
1.
Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al
prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2.
Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito
del mese.
3.
Successivamente al raggiungimento della maggior
età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di
cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili
anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione
che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che
l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4.
I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo
33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con
il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2
e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di
congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di
durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare
dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i
quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità,
l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non pụ
superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6.
I riposi, i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto.
Trattamento economico e normativo
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1.
Per i riposi e i permessi di cui al presente
Capo è dovuta un'indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con
gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2.
Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 34, comma 5.
Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articolo 10, comma 5;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1.
Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
2.
I tre giorni di permesso mensile di cui
all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45
Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma5;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1.
Le disposizioni in materia di riposi di cui
agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 42 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con
handicap in situazione di gravità.
Art. 46
Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1.
L’inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47
Congedo per la malattia del figlio
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma
4, e 30, comma 5)
1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altreś
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli
otto anni.
3.
Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4.
La malattia del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle
ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5.
Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48
Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 7, comma 5)
1.
I periodi di congedo per la malattia del
figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2.
Si applica quanto previsto all’articolo 22,
commi 4, 6 e 7.
Art. 49
Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1.
Per i periodi di congedo per la malattia del
figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
2.
Successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.
3.
Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50
Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1.
Il congedo per la malattia del bambino di cui
al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2.
Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma
1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si
applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3.
Qualora, all’atto dell’adozione o
dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni,
il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste
dall’articolo 47, comma 2.
Art. 51
Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1.
Ai fini della fruizione del congedo di cui al
presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro
genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52
Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1.
Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53
Lavoro notturno
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere
a e b)
1.
È vietato adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino.
2.
Non sono obbligati a prestare
lavoro notturno:
a)
la lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con
la stessa;
b)
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altreś obbligati a prestare
lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni
CAPO IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI,
DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54
Divieto di licenziamento
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e
art. 31, comma 2;
Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
Decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1.
Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di
un anno di età del bambino.
2.
Il divieto di licenziamento opera in
connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a
presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3.
Il divieto di licenziamento non si applica nel
caso:
a)
di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b)
di cessazione dell'attività dell'azienda cui
essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale
la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per
la scadenza del termine;
d)
di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni.
4.
Durante il periodo nel quale opera il divieto
di licenziamento, la lavoratrice non pụ essere sospesa dal lavoro, salvo il
caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è
addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non pụ altreś essere collocata in mobilità a seguito di
licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
successive modificazioni.
5.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6.
E’ altreś nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7.
In caso di fruizione del congedo di paternità,
di cui all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al
padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al
compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del
presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita
con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
9.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55
Dimissioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1.
In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto
di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica al
padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
4.
La richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5.
Nel caso di dimissioni di cui al presente
articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 56
Diritto al rientro e alla conservazione
del posto
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1.
Al termine dei periodi di divieto di lavoro
previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il
posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella
stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di
gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
compimento di un anno di età del bambino; hanno altreś diritto di essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di
paternità.
3.
Negli altri casi di congedo, di permesso o di
riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove
erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altreś diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
4.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui
al comma 1 e 2 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare.
CAPO X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche
amministrazioni
(Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1.
Ferma restando la titolarità del diritto ai
congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori
assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro
temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento
economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi
di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti
prevedano condizioni di migliore favore.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al
comma 1 si applica altreś quanto previsto dall’articolo 24, con
corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione
pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro.
Art. 58
Personale militare
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2,
e 5, commi 2 e 3)
1.
Le
assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità,
disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di
stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e
del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2.
I
periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono
validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi
periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la
necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi
di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e
di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3.
Il
personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per
la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati,
equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il
periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione
di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di
documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari
di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al
periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59
Lavoro stagionale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1.
Le lavoratrici addette ad industrie e
lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella
annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive
modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma
3 dell’articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di
maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla
precedenza nelle riassunzioni.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni
dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia
contributiva.
3.
Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è
riconosciuta l’assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma
1, dell’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60
Lavoro a tempo parziale
(Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma
2)
1.
In attuazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e, in particolare, del principio
di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale
beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile,
per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico.
Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa.
2.
Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo
parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del
rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte
coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la
base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall’articolo 23, comma 4.
3.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564 in materia contributiva.
Art. 61
Lavoro a domicilio
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 18, 22;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno
diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il
relativo trattamento economico e normativo.
2.
Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui
all’articolo 22, a carico dell’INPS, in misura pari all'80 per cento del
salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i
lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3.
Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che
occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario
contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media
dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella
regione, e, qualora anche cị non fosse possibile, si farà riferimento alla
media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio
nazionale.
4.
Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica
operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5.
La
corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla
condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice
riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna,
anche se non ultimato.
Art. 62
Lavoro domestico
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
artt. 1, 13, 19, 22;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di
paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16,
17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
2.
Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui
all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le
modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63
Lavoro in agricoltura
(Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1.
Le prestazioni di maternità e di paternità di
cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative
di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli
stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria.
2.
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con
contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all’iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a
condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente
per almeno 51 giornate.
3.
E’ consentita l’ammissione delle lavoratrici e
dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante
certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive
modificazioni.
4.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui
ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento
il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo.
5.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni
per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della
retribuzione fissata secondo le modalità di cui all’articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di
cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta
fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a
quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non
sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l’articolo
1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni.
7.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della retribuzione media è
stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64
Collaborazioni coordinate e continuative
1.
In materia di tutela della maternità, alle
lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni
di cui al comma 16 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.
Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla
disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
Art. 65
Attività socialmente utili
(Decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;
Decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, artt. 4 e 10)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori di
cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al
congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altreś la
disciplina di cui all’articolo 17 del presente testo unico.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori
di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura
assicurativa ai sensi dell’articolo 24, per i periodi di congedo di
maternità e di paternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari
all’80 per cento dell’importo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma
3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri
sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell’INPS, a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 o del soggetto finanziatore dell’attività socialmente utile.
3.
Alle lavoratrici e ai lavoratori
viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività
socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di
congedo di maternità e di paternità.
4.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a
tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5.
L’assegno è erogato anche per i permessi di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai
sensi di quanto previsto all’articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo
unico.
CAPO XI
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66
Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1.
Alle lavoratrici autonome, coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di
cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è
corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per
quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
Art. 67
Modalità di erogazione
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1.
L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di
apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico
rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio,
attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto
ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi
della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2.
In
caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione
che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto
all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all’articolo
27.
3.
L’INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68
Misura dell’indennità
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3, 4 e 5)
1.
Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2.
Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo
1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti
ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3.
In
caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione
medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è
corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per
un periodo di trenta giorni.
Art. 69
Congedo parentale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art 1, comma 4)
1.
Alle lavoratrici di cui al presente Capo,
madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto
al congedo parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo
trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il
primo anno di vita del bambino.
CAPO XII
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70
Indennità di maternità per le libere
professioniste
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1.
Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza
di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta
un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i
tre mesi successivi alla stessa.
2.
L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per
cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini
fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello
della domanda.
3.
In
ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non pụ essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti
ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Art. 71
Termini e modalità della domanda
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1.
L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente
dall’effettiva astensione dall’attività, dalla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita
domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese
di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal
parto.
2.
La
domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico
comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto,
nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto
alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3.
L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo
il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi
spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978, n. 194.
4.
Le
competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72
Adozioni e affidamenti
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1.
L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altreś per l'ingresso del bambino
adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2.
La
domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il
termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve
essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro
titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3.
Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento
di adozione o di affidamento.
Art. 73
Indennità in caso di interruzione della
gravidanza
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1.
In
caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui
all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una
mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2
e 3 del citato articolo 70.
2.
La
domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL
che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge
22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della
gravidanza.
CAPO XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E ALLA PATERNITA’
Art. 74
Assegno di maternità di base
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4,
5-bis, 6;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1.
Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70
del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a
complessive lire 2.500.000.
2.
Ai
trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3.
L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto,
alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4.
L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al
comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
6.
Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che
godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno
istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma
1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
7.
L’importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall’ISTAT.
8.
L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo
ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni,
secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9.
Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10.
Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora
concesso o erogato, pụ essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
11.
Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai
figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai
figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art. 75
Assegno di maternità per lavori atipici e
discontinui
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12,
13, 14;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1.
Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non
beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando
la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora
il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attività lavorativa, coś come individuate con i decreti di cui al
comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti è altreś definita la data di inizio del predetto periodo nei casi
in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso
di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2.
Ai
trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici
di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3.
L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di
sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
4.
L'importo
dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
5.
Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali
l’assegno, se non ancora concesso o erogato, pụ essere corrisposto al padre
o all'adottante del minore.
6.
Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
CAPO XIV
VIGILANZA
Art. 76
Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 29 e 30, commi 2, 3 e
4)
1.
Al
rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi
di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del servizio sanitario
nazionale.
2.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al
comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è
assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i
certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla
lavoratrice interessata.
3.
I
medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di
controllo.
4.
Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione
del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa
di qualsiasi specie e natura.
4.
Art. 77
Vigilanza
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 30, comma 1, e 31,
comma 4)
1.
L’autorità competente a ricevere il rapporto
per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad
emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2.
La vigilanza sul presente testo
unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi
ispettivi.
3.
La vigilanza in materia di
controlli di carattere sanitario spetta alle Regioni, e per esse al servizio
sanitario nazionale.
CAPO XV
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78
Riduzione degli oneri di maternità
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1.
Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente
ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo
della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota
fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o
superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente
all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 49 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a
carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2.
Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del
settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono
ridotti dello 0,57 per cento.
3.
L'importo della quota di cui al comma 1 è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
3.
Art. 79
Oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui
all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle
retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a)
dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria,
dell’artigianato, marittimi, spettacolo;
b)
dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e
servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c)
dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d)
dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli
impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; per gli
operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui
all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488;
e)
dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui
alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2.
Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3.
Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i
giornalisti italiani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo pari allo
0,65 per cento della retribuzione.
4.
In
relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle
trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il
contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi
obbligatori.
5.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la
misura dei contributi stabiliti dal presente articolo pụ essere modificata
in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80
Oneri derivanti dall’assegno di maternità
di base
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5 bis)
1.
Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74, è
istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui
dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125
miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2.
A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative
somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
Art. 81
Oneri derivanti dall’assegno di maternità
per lavori atipici e discontinui
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 9)
1.
L'assegno di cui all’articolo 75 è posto a
carico dello Stato.
Art. 82
Oneri derivanti dal trattamento di
maternità delle lavoratrici autonome
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si
provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
artigiani ed esercenti attività commerciali.
2.
Al
fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio
decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura
percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
Art. 83
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere
professioniste
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si
provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è
annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti
in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
successive modificazioni.
2.
A
seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all’articolo 78,
alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al
comma 5 dell’articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente
consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni
assicurate.
3.
I
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che
le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti
dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la
totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di
amministrazione delle casse.
Art. 84
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle
collaboratrici coordinate e continuative
(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1.
Per i soggetti che non risultano iscritti
ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di
una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della
tutela relativa alla maternità.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85
Disposizioni in vigore
1.
Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le
disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 72,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a)
l’articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)
l’articolo 157-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c)
l’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d)
l’articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n.
304;
e)
la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f)
l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
g)
l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33;
h)
il comma 2 dell’articolo 54 della legge 1°
aprile 1981, n. 121;
i)
l’articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n.
155;
j)
l’articolo 8-bis del decreto legge 30
aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno
1981, n. 331;
k)
l’articolo 14 del decreto legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 54;
l)
l’articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n.
162;
m)
la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del
decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n)
il comma 1 bis dell’articolo 3
del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o)
il comma 8 dell’articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223;
p)
il comma 2 dell’articolo 7, il comma 2
dell’articolo 18 e il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
q)
il comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r)
il comma 2, seconda parte, dell’articolo 5 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s)
il comma 40 dell’articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335;
t)
gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564;
u)
l’articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v)
il comma 16 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
w)
il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52;
x)
il comma 1 dell’articolo 25 e il comma 3
dell’articolo 34 e il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
y)
la lettera a) del comma 5 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z)
l’articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135;
aa)
la lettera e) del comma 2, dell’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb)
l’articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n.
302;
cc)
il comma 1 dell’articolo 41 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
dd)
i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 8
marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi
previsto;
ee)
il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 2
dell’articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff)
gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo
25, il comma 3 dell’articolo 32, il comma 6 dell’articolo 41 e il comma 3
dell’articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg)
il comma 12 dell’articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2.
Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni regolamentari:
a)
il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403;
b)
il decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c)
il comma 4 dell’articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d)
il comma 2, dell’articolo 20-quinquies
e il comma 2 dell’articolo 25-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e)
il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 2 giugno 1982;
f)
il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 23 maggio 1991;
g)
l’articolo 14 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua
abrogazione coś come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h)
il decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995;
i)
il comma 4 dell’articolo 8 e il comma 3
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465;
j)
il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k)
il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 maggio 1998;
l)
il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del
Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m)
gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n)
il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del
Ministro della università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n.
224;
o)
il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 4 agosto 1999;
p)
il comma 6 dell’articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q)
il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r)
il decreto del Ministro della sanità 24 aprile
2000.
Art. 86
Disposizioni abrogate
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 9;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 15 e 17, comma 4)
1.
Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile
1934, n. 653;
b)
la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative:
a)
la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b)
il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e
2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c)
la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31e
l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le
parole “e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente” del secondo
comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d)
il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
e)
la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f)
l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n.
232, coś come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 6 maggio 1994,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g)
la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h)
l’articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i)
il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
j)
i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
l)
il comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m)
l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, coś come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 241;
n)
l’articolo 2 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564;
o)
il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645;
p)
il comma 15 dell’articolo 8 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q)
l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, coś come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
r)
i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s)
i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t)
il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4 bis
dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo
quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico,
e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u)
i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a)
gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87
Disposizioni regolamentari di attuazione
1.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo
unico.
2.
Le disposizioni del citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento
alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art. 88
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(Articolo 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI
FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 7.
Il divieto di cui all'articolo 7,
primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia
e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento
dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 262;
B) Quelli indicati nella tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi
e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli
allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7
mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi
dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature
mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
G) I lavori che comportano una
stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una
posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a
pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o
con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura
degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per
malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
M) I lavori agricoli che implicano la
manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del
riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli
aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in
moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO
NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 7.
A.
Lavoratrici gestanti di cui all’articolo 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti
fisici:
lavoro in
atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,
immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della
rosolia,
a meno che
sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro
questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti
chimici:
piombo e
suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro:
lavori
sotterranei di carattere minerario.
B.
Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’articolo 6 del testo
unico
1. Agenti:
a) agenti
chimici:
piombo e
suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro:
lavori
sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
A. Agenti
1. Agenti
fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del
feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi,
vibrazioni meccaniche o movimenti;
b)
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c) rumore;
d)
radiazioni ionizzanti;
e)
radiazioni non ionizzanti;
f)
sollecitazioni termiche;
g) movimenti
e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello
stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti
biologici.
Agenti
biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti
chimici.
Gli agenti
chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II:
a) sostanze
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti
chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio
e suoi derivati;
d)
medicamenti antimitotici;
e) monossido
di carbonio;
f) agenti
chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B.
Processi
Processi
industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C.
Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di
carattere minerario.
Allegato D
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art.
1)
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ARTICOLO 70
1) Cassa nazionale del notariato
2) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori
3) Ente nazionale di previdenza e di
assistenza farmacisti
4) Ente nazionale di previdenza e
assistenza veterinari
5) Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici
6) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri
7) Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi
8) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti
9) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
10) Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
11) Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro.