E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene
pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza
e puerperio.
Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici
dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con
diritto a retribuzione.
Per le altre categorie:
- le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno
un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo
di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi
nell'anno precedente;
- le lavoratrici agricole devono aver effettuato
minimo 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il
periodo di assenza obbligatoria;
- le lavoratrici autonome devono risultare iscritte
negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del
periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i
contributi relativi;
- le lavoratrici parasubordinate devono avere un
minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti
i 2 mesi anteriori al parto.
In particolare
L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta
per un periodo massimo di cinque mesi; per astensione
facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi
complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi otto
anni di vita del bambino.
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L'indennità per astensione obbligatoria spetta:
- Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi
obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la
data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla
data effettiva del parto. L'indennità spetta anche, in
caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la
data prevista e quella effettiva del parto. La legge
53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione
obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di
posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente
la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà
così fruito dopo la nascita del bambino. Ciò a
condizione che lo specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico
responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel
caso in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda
soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda
industriale), attestino che tale situazione non arreca
pregiudizio alla salute della lavoratrice e del
nascituro. Se manca l'obbligo per l'azienda del medico
competente, tale funzione spetta al ginecologo. Le
lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e
non possono essere adibite ad altre mansioni) e quelle
che soffrono per particolari patologie, preesistenti
alla gestazione o verificatesi in seguito, possono
anticipare "per rischio" il periodo di astensione
obbligatoria precedente al parto, su autorizzazione
dell'Ispettorato del Lavoro.
Per motivi analoghi e su segnalazione del datore di
lavoro, l'Ispettorato ha anche la facoltà di posticipare
il ritorno della madre al lavoro, fino al 7° mese
successivo al parto.
In caso di morte o di grave malattia della madre, in
caso di abbandono o di non riconoscimento del bambino da
parte della madre, anche non lavoratrice, l'indennità
per astensione obbligatoria relativa ai mesi successivi
al parto spetta al padre lavoratore dipendente.
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione
obbligatoria per i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto anche nei casi in cui:
- il bambino sia nato morto;
- il bambino sia deceduto successivamente al
parto;
- ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo
il 180° giorno di gestazione (che è considerata
parto)
- Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire
dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla
maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i
tre mesi dopo il parto, ma per queste categorie non c'è
l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece
per le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi
anche in caso di parto prematuro e in caso di parto
successivo alla data presunta.
- Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla
gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano
il contributo del 18,20% o del 19,20% secondo il reddito
(collaboratrici coordinate e continuative, venditrici
porta a porta, libere professioniste)
Vedi - L'indennità di maternità dei
lavoratori parasubordinati
In caso di adozione l'indennità spetta
Alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato
bambini o che li abbiano presi in affidamento (preadottivo o
provvisorio), per i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso
del minore nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che
il bambino adottato non abbia ancora compiuto i sei anni (i
18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo
internazionale). Spetta anche al padre lavoratore
dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente.
Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o
affidatarie (affidamento preadottivo) ma non al lavoratore
autonomo.
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Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro
gli otto anni di età del proprio figlio; le astensioni non
possono superare un periodo complessivo tra i genitori di
dieci mesi, elevabili a undici.
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad
astenersi dal lavoro e i limiti di età del bambino sono più
alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici: fino
al dodicesimo anno di età del minore, nei primi tre anni
dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi
(7 per il padre) se l'astensione è chiesta da un solo
genitore, o di 10 mesi (elevabili a 11), se cumulata tra i
due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni
l'astensione può essere esercitata, sempre entro i tre anni
successivi all'inserimento nel nucleo, con le stesse
modalità, fino al 15° compleanno;
Possono chiedere l'astensione facoltativa:
- le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle
disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi
domestici e familiari e quelle addette ai lavori a
domicilio), le quali possono astenersi per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino
al compimento di otto anni di età del bambino;
- i padri lavoratori dipendenti, i quali possono
astenersi per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui
il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo
non inferiore a tre mesi);
- il genitore solo, il quale può astenersi per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi;
- le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette,
mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo
principale, artigiane e commercianti), le quali hanno
diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di
età del bambino.
L'indennità per astensione facoltativa spetta,
indipendentemente dalle condizioni di reddito del
richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i
genitori (e fino a otto anni di età del bambino) l'indennità
è subordinata a determinate condizioni economiche: il
reddito individuale del genitore richiedente non deve essere
superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione previsto per l'anno nel quale viene presentata la
domanda (per il 2007 questo tetto è pari a 14.174,55 euro).
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Indennità per interruzione della gravidanza
L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno
dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli
effetti parto.
L'interruzione avvenuta, invece, prima del 180° giorno
dall'inizio della gestazione è considerata aborto e
equiparata alla malattia; la lavoratrice, quindi, non ha
diritto alla indennità di maternità, ma a quella di
malattia.
Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30
giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo
mese e il 180° giorno di gestazione.
Parto prematuro
In caso di parto prematuro i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il
parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di astensione
pre-parto, ovvero durante il periodo di interdizione
anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro, è
riconosciuto un periodo massimo di astensione obbligatoria
dopo il parto pari a cinque mesi.
Per poter fruire dell'indennità occorre che:
- non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per
il quale si chiede il riconoscimento;
- l'interessata presenti una domanda all'Inps entro 30
giorni dal parto allegando il certificato di nascita del
bambino.
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto non possono essere aggiunti al termine dei mesi di
proroga dell'astensione dopo il parto disposta
dall'Ispettorato del lavoro.
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Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha
diritto a dei riposi giornalieri di due ore al giorno se
l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere.
Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è
previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il padre non può
utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di
congedo per maternità della madre, anche nel caso in cui la
madre non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per
cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc. I riposi
spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva
o affidataria. Spettano al padre nel caso in cui la madre
non sia lavoratrice dipendente (ad esempio nel caso si
tratti di: lavoratrice autonoma, libera professionista).
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono
essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio dei riposi è
previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o
più minori, anche se non fratelli, che entrano in famiglia
nella stessa data.
Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici
domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome.
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I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal
lavoro durante la malattia del figlio: fra i tre e gli otto
anni di età del bambino nel limite di cinque giorni
lavorativi l'anno per ciascun genitore, senza limite di
giorni, invece, se il bambino è al di sotto dei tre anni.
Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione,
l'interessato ha diritto alla contribuzione figurativa fino
al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli otto anni ha
invece diritto ad una contribuzione ridotta.
Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a
presentare un certificato rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero
interrompe il periodo di ferie del genitore.
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Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno
presentate all'Inps e al datore di lavoro.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va
presentata al datore di lavoro, quella del padre va
presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per
ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve
essere presentata al datore di lavoro con allegato un
certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una
dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro per gli stessi giorni.
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Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per
astensione obbligatoria è pari all'80% della
retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione
obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le
lavoratrici agricole a tempo determinato la misura
dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni
"convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le
parasubordinate l'indennità di maternità è di importo
variabile a seconda dei contributi accreditati.
L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30%
della retribuzione media giornaliera.
L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di
lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'Inps tramite il
conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e
colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle
lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali
e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di
trattamenti di integrazione salariale e alle
parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente
dall'Inps.
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AGEVOLAZIONI
I genitori di figli portatori di handicap grave possono
fruire di particolari agevolazioni:
- prolungamento dell'astensione facoltativa o, in
alternativa, una o due ore (a seconda della durata
dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero
retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;
- tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili
anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di
età del bambino.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore
lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle
agevolazioni anche se la madre non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono
essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo
parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7
mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e
con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno
dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i
figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso
genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli
disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa
giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai
congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
CONGEDO
La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo
straordinario retribuito per l'assistenza di figli che sono
portatori di grave handicap.
Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della
vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a
settimane, a mesi ecc.)
A chi spetta:
- Ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile
2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
che riordina i permessi e i congedi per i genitori di
portatori di handicap grave) anche agli affidatari di
disabili per i quali è stata accertata la situazione di
gravità; i genitori non possono fruire del congedo
contemporaneamente.
- Ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore
di handicap grave, in caso di decesso di entrambi i
genitori o quando questi ultimi siano impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché
totalmente inabili.
Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione
facoltativa) e del congedo per grave handicap
contemporaneamente.
Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni
che permettono di fruire degli speciali congedi previsti
dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili
retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa,
permessi orari retribuiti ecc.).
L'importo
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima
retribuzione percepita, è coperto dai contributi figurativi
e viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il
beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è
prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il
congedo non è riconosciuto.
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori
domestici e ai lavoratori a domicilio.
La domanda
La domanda di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5
per fratelli e sorelle) deve essere presentata all'Inps in
duplice copia. Una di esse viene restituita dall'Inps per
ricevuta all'interessato che la deve presentare al datore di
lavoro.
Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la
documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità
dell'handicap.
La legge finanziaria 2004 ha abolito la norma secondo la
quale al momento della domanda di congedo la gravità
dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque
anni.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2004, respinte
per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni, devono
essere ripresentate.
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Nel caso in cui la domanda di indennità di maternità, per
astensione obbligatoria o facoltativa, sia respinta
l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al
Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data
di ricezione della lettera con la quale si comunica il
rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che
ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
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E' una prestazione che spetta alle madri residenti,
cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in
possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico
o adottato, o in affidamento preadottivo. Per le nascite o
per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2007,
l'importo dell'assegno è pari a 1.813,08 euro. La somma è
corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna
prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una
indennità, ma di importo inferiore.
I requisiti
L'assegno spetta se:
- la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela
previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione
compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la
nascita o l'ingresso in famiglia del bambino;
- la madre è disoccupata, purché tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la
data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia
non siano trascorsi più di nove mesi;
- la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro
per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai
diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del
bambino.
La domanda
Per ottenere l'indennità si deve presentare domanda all'Inps
entro sei mesi dalla nascita, o dall'effettivo ingresso in
famiglia, in caso di adozione o affidamento, altrimenti
perde il diritto.
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E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane,
comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di
soggiorno, residenti in Italia. L’assegno spetta, inoltre,
alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate
politiche, anche se non sono in possesso della carta di
soggiorno. L'importo per il 2007 è pari a 294,52 € mensili
per cinque mesi, per complessivi 1.472,60 €.
A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato
(esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni
minore adottato o in affidamento preadottivo.
I requisiti
L'assegno spetta alla donna che:
- non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad
altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di
maternità di importo inferiore a quello dell'assegno del
Comune può esserle riconosciuta la differenza);
- vive in un nucleo familiare che non ha redditi
superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati
in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della
situazione economica (ISE), il cui valore per il 2007,
con riferimento ai nuclei familiari composti di tre
persone, è di 30.701,58 euro.
L'assegno va chiesto al Comune di residenza,
improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o
dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene
pagato dall'Inps.
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