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modelli tipo a titolo esemplificativo da ritirare presso i TdM di competenza   

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1)Ritirare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, l'elenco dei documenti , CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE;

Qualora la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto  della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;

II) Depositare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA,  la Dichiarazione di Disponibilità all’Adozione   con allegati i documenti  di cui al punto 1).Al momento del deposito, la  Cancelleria provvede a consegnare ad ogni coniuge un questionario che va debitamente compilato  e riconsegnato alla Cancelleria;

III) Entro 15 gg. dal deposito in Cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di emettere decreto di inidoneità, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali  degli enti locali;

IV) I servizi sociali ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia  allo scopo di informarli:

a)
sull’adozione internazionale;
b) sulle procedure;
c) sugli enti autorizzati;
d) sulla preparazione psicologica all’adozione;

per acquisire  informazioni:

- sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
- sulle loro motivazioni;
- sulle eventuali caratteristiche  particolari dei minori;

ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;

V) Entro  QUATTRO mesi dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;

VI) Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti  perché sostengano un colloquio con gli esperti;

VII) Entro i DUE mesi successivi, il Tribunale emette motivato Decreto di Idoneità ad adottare, ovvero motivato decreto di inidoneità.

Il decreto di inidoneità è reclamabile avanti alla Corte d’Appello –

Entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA

VIII) Depositato il decreto, a cura della Cancelleria, viene comunicato  immediatamente ai coniugi. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni,  copia: del decreto,  della relazione dei servizi sociali e della documentazione;

IX) Entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati (seleziona Albo Enti  ______________________) perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero, IN MANCANZA IL DECRETO PERDE VALIDITA’ ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione;

X) L’Ente autorizzato, che ha accettato l’incarico, ha l’obbligo di porre in essere tutta l’attività necessaria al fine di assistere e sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall’autorità straniera, è comunicato dall’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia).

La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all’ autorità consolare italiana, che  rilascia il visto di ingresso al minore  per motivi d’adozione.

All’esito della procedura, l’Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute dai coniugi, essendo detraibili al 50%;

XI) Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero  viene data tempestiva comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente;

XII) Giunti nel proprio Comune di residenza,  occorre andare presso la competente Questura per il rilascio del permesso di soggiorno del minore;
NON PIU' OCCORRENTE norma sorpassata.

XIII) Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia,  rilasciata dallo Stato estero;

XIV) Richiedere  al Tribunale la dichiarazione di efficacia e/o la trascrizione del provvedimento straniero;

XV) A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l’efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero;

XVI) Decorso un mese dalla notifica della sentenza del Tribunale, gli originali degli vengono trasmessi  all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge.


NAZIONALE

"La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata presso qualsiasi Tribunale per i Minorenni. Alla dichiarazione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza,   non verrà presa in alcuna considerazione." 

L’iter per l’Adozione nazionale,  è lo stesso dell’internazionale fino al punto VI).

Superato positivamente il colloquio, il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per una eventuale comparazione .

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare istanza di rinnovo.


REQUISITI

1.     Essere coniugati;

2.     il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno TRE ANNI;

3.     di non aver, nei TRE precedenti alla presentazione dell’istanza,  in corso alcuna      separazione né legale né di fatto (  il requisito è realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un    periodo di tre anni prima del matrimonio.

4.  essere idonei e capaci ad educare, istruire e mantenere il minore;

5.     avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando

- limite superabile:

  • qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore

  • qualora siano già genitori;

  • qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato;

  • la  differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni;

quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore.

 

 

 

 

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