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Un piccolo aiuto per Cosa fare dopo il rientro in Italia ( tra leggi e burocrazia)

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ADOZIONE - riferimenti normativi

Codice civile - Libro I° - Titolo VIII
Legge 184 del 4.5.1983 - Diritto del minore ad una famiglia.
Legge 476 del 31.12.1998 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29.5.1993. Modifiche alla legge 184/1983 in tema di adozioni di minori stranieri.
Legge 149 del 28.3.2001 - Modifiche alla legge 184/83
D.P.R. 3.11.2000, N. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Circolare M.I.A.C.E.L. 2/2001
Circolare M.I.A.C.E.L. 9/2001
Decreto Ministeriale 5.4.2002 - Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile.

 

   

ADOZIONE - Forme di adozione

Si definisce "rapporto di filiazione giuridica"in quanto non si fonda sulla procreazione, ma su un provvedimento di volontaria giurisdizione.
Come precisato, è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n.184. La stessa è stata modificata nel Cap. I° del Tit. III°dalla Legge 31.12.1998, 476, in tema di adozione internazionale di minori stranieri. Ha subito modifiche notevoli anche dalla legge 149 del 28.3. 2001, che ha anche modificato il titolo della 184 da "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" a "Diritto del minore ad una famiglia".

La legge italiana distingue diverse forme di adozione:
- Adozione di minori, che a sua volta può essere:
1 - Adozione di minori interna,
2 - Adozione di minori internazionale,
3 - Adozione nei casi particolari.
4 - Adozione di persone maggiori di età.


5 -  Effetti sul cognome.( su altra pagina)

 
 - Acquisto cittadinanza per riconoscimento od adozione
 

L'adozione di minori interna

L'adozione di minori (art.25 e segg. legge 184/83) è rivolta a minori italiani in stato di abbandono, privi di assistenza morale e materiale. Ha effetto legittimante, per cui l'adottato diventa figlio legittimo degli adottanti, e pertanto ne assume il cognome e cessa qualsiasi legame con la famiglia di origine (tranne gli impedimenti a contrarre matrimonio relativi ai rapporti di parentela).
Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell'adozione, l'articolo 26 - comma 5 - della L. 184/83 (come modificato dall'art. 22 della L. 149/2001) stabilisce che gli effetti di questa forma di adozione si producono dal momento della definitività della sentenza, cioè dalla data del passaggio in giudicato della stessa.
L'art. 28 della 184(nella nuova formulazione così modificata dall'art. 24 della L. 149) prevede l'obbligo di rilascio di qualsiasi attestazione di stato civile con la sola indicazione del cognome assunto dopo l'adozione, ed il divieto, sia per l'ufficiale di stato civile che per l'ufficio di anagrafe, che per qualsiasi altro ente pubblico o privato, di fornire notizie, informazioni o certificazioni dalle quali possano risultare il rapporto di adozione, salvo che ci sia l'autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Oltre questo la nuova formulazione dell'articolo ha previsto l'obbligo per i genitori adottivi di informare il minore della sua situazione. Nello stesso articolo (al comma 5) è prevista la possibilità per l'adottato che ha compiuto i 25 anni, e, in presenza di gravi e comprovati motivi, anche ha soltanto raggiunto la maggiore età, di avere notizie sulla sua origine e sulla identità dei genitori biologici. L'accesso a tali informazioni non è concesso se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale o se anche uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, od abbia manifestato il consenso alla adozione, a condizione di rimanere anonimo (art. 28 - comma 7). L'autorizzazione non è richiesta qualora l'adottato sia maggiore di età ed i genitori adottivi siano deceduti od irreperibili. Non è necessaria l'autorizzazione neanche per l'ufficiale di stato civile nel caso richieda le certificazioni occorrenti per l'accertamento della inesistenza degli impedimenti matrimoniali. L'autorizzazione al rilascio di tali informazioni è concessa dal Tribunale dei Minori competente per luogo di residenza


Adempimenti dell'ufficiale di stato civile

L'ufficiale dello stato civile che riceve dal Tribunale dei Minori la sentenza di adozione, la trascrive per riassunto nei registri di nascita in P. II. Serie B (ai sensi dell'art. 28 - comma 2 - lett. g) del dpr 396), utilizzando la formula n. 193 del Nuovo Formulario. La sentenza di adozione, una volta trascritta deve essere annotata nell'atto di nascita dell'adottato (ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - lett. a) dello stesso dpr) con la formula 122 del nuovo formulario. Poi si deve procedere all'aggiornamento anagrafico, comunicando che l'adozione pronunciata è legittimante: il minore diventa figlio legittimo dei genitori adottivi ed assume il cognome che stabilisce la legge (V. capitolo relativo) Si deve indicare la decorrenza della filiazione (come si è detto gli effetti decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza). Le certificazioni di stato civile vengono rilasciate con l'indicazione della paternità e maternità che riporta il nome del padre e madre adottivi al posto di quelli biologici.

 

 
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1 - Adozione di minori interna,
2 - Adozione di minori internazionale,
3 - Adozione nei casi particolari.
4 - Adozione di persone maggiori di età.

5 -  Effetti sul cognome. ( su altra pagina)

 - Acquisto cittadinanza per riconoscimento od adozione
 

L'adozione internazionale

E' regolata dal Capo I del Tit. III della L. 184/83, come interamente modificato dalla Legge 476/98. Questa ultima legge ha ratificato la Convenzione europea per la tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L'Aja il 29.5.1993.
Questa legge 476 ha introdotto una importante novità: il pieno ed immediato riconoscimento della adozione pronunciata all'estero. Infatti l'art. 35 - comma 1 - della legge 184 stabilisce che "l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27 (…l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome…. Con l'adozione cessano i rapporti con la famiglia di origine…).
Le procedure previste per il minore straniero sono diverse, in dipendenza del paese da cui proviene. Se ne fa menzione a titolo informativo, poiché sono competenze procedurali che riguardano altri organi.
Qualora il minore provenga da uno stato che ha sottoscritto la convenzione ed il provvedimento di adozione è già stato pronunciato all'estero, il Tribunale dei Minori, dopo la verifica delle condizioni previste dalla legge, ordina all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della sentenza straniera. Se invece il provvedimento di adozione non è stato pronunciato all'estero, e l'adozione deve essere perfezionata in Italia, il Tribunale dei Minori riconoscerà il provvedimento straniero come affido preadottivo e, trascorso l'anno, emetterà una sentenza di adozione che deve essere iscritta nei registri di stato civile. Se invece il minore proviene da uno stato che non ha aderito alla convenzione, il Tribunale dei Minori deve eseguire un approfondito esame sul provvedimento straniero, e dopo aver verificato le condizioni previste dall'art. 36 - comma 2 - della legge, dichiarerà efficace in Italia il provvedimento di adozione (se di adozione si tratta), o farà decorrere l'anno di affido preadottivo.
Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell'adozione internazionale (filiazione e cittadinanza) l'art. 34 - comma 3 - della legge 184 recita:"Il minore straniero acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile". Una prima interpretazione del citato articolo sembrava concedere alla trascrizione del provvedimento di adozione natura costitutiva, e quindi sembrava che gli effetti dell'adozione decorressero dal giorno successivo alla data di tale trascrizione. Ma il Ministero dell'Interno, con propria circolare n. K.28.4 del 13/11/2000 ha chiarito definitivamente che la trascrizione del provvedimento di adozione ha la mera funzione di pubblicità dell'atto stesso e che il provvedimento, una volta trascritto, "esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia". La trascrizione assorbe anche l'altro adempimento previsto dall'art.16 del DPR 572/93 (regolamento di adozione della legge 91/92 sulla cittadinanza), e cioè la formulazione dell'attestazione sindacale prevista in caso di acquisto automatico della cittadinanza italiana.


Adempimenti dell'ufficiale di stato civile

L'ufficiale di stato civile deve provvedere alla trascrizione del provvedimento di adozione che arriva dal Tribunale dei Minori (ai sensi dell'art.28-comma2- lett. g) del DPR 396) così come di seguito specificato:
- se il Tribunale dei Minori pronuncia la sentenza di adozione
(trascorso l'anno di affido preadottivo) l'ufficiale di stato civile
deve trascrivere tale sentenza per riassunto nei registri di nascita
in P.II S.B, con la formula 193 del Nuovo Formulario;
- Se il Tribunale dei Minori emette un decreto che dichiara il provvedimento straniero (relativo ad un minore proveniente da uno stato aderente alla Convenzione) conforme ai principi italiani e lo invia per la trascrizione all'ufficiale di stato civile competente, questi deve provvedere alla trascrizione per riassunto nei registri di nascita in P.II S.B del decreto del Tribunale dei Minori e del provvedimento straniero, con un medesimo atto, utilizzando la formula 193 del Nuovo Formulario.
- Se il Tribunale dei Minori emette un decreto che dichiara il provvedimento straniero (relativo ad un minore proveniente da uno stato non aderente alla Convenzione) efficace in Italia, l'ufficiale dello stato civile che lo riceve trascrive per riassunto in P.II S.B., il decreto del Tribunale per i Minori ed il provvedimento straniero in un unico atto, utilizzando la formula 193 del Nuovo Formulario.
In tutti e tre i casi il cognome dell'adottato lo stabilisce la legge. (Vedi pagina relativa).
Un altro aspetto rilevante per l'ufficiale dello stato civile rispetto agli adempimenti previsti nella adozione internazionale è quello relativo alla trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato. Il Ministero dell'Interno con propria Circolare n. 6 del 28.2.2003 ha stabilito che, in caso di adozione internazionale, l'unico atto trascrivibile è quello formato e rilasciato dopo l'adozione dalle autorità dello stato di appartenenza, in sostituzione di quello originario, dove comparivano le generalità dei genitori biologici.. Quindi l'ufficiale di stato civile che ha trascritto il provvedimento di adozione internazionale deve procedere a trascrivere l'atto di nascita nuovo, quello cioè dove i genitori adottivi compaiono come genitori biologici. Infatti, il Ministero dell'Interno sostiene che l'atto di nascita originario, se esiste, viene inviato in Italia solo per consentire alle autorità italiane di verificare la non contrarietà del provvedimento straniero ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritto di famiglia e dei Minori. Nella sola ipotesi che l'atto di nascita formato dalle autorità straniere dopo l'adozione sia palesemente falso, perché contiene dati in contrasto con la sentenza straniera di adozione, il suddetto atto non potrà essere trascritto, e se ne deve chiedere la formazione ai sensi dell'art. 100 del dpr 396 al Tribunale dei Minori che si è pronunciato sull'adozione. Pertanto l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita nuovo (o quello formato su sua richiesta dal Tribunale dei Minori) utilizzando la formula 193 del Nuovo Formulario, ed esegue la annotazione di adozione con la formula 122 bis del Nuovo Formulario. L'ufficiale di stato civile procede poi all'aggiornamento anagrafico, indicando che l'adozione è legittimante (si perde ogni rapporto con la famiglia di origine) e le generalità dei genitori risulteranno essere quelle degli adottivi.
La decorrenza tanto della filiazione che della cittadinanza è, come si è già detto, quella della data della sentenza che pronuncia l'adozione.
Il cognome dell'adottato è previsto dalla legge (vedi capitolo relativo).

 
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1 - Adozione di minori interna,
2 - Adozione di minori internazionale,
3 - Adozione nei casi particolari.
4 - Adozione di persone maggiori di età.

5 -  Effetti sul cognome. ( su altra pagina)

 - Acquisto cittadinanza per riconoscimento od adozione
 

Adozione nei casi particolari

E' regolata dall'art. 44 legge 184/1983, come modificato dall'art. 25 della legge 149/2001.
Questa forma di adozione riguarda minori che non si trovano in stato di abbandono, e quindi di adottabilità.
Si può far ricorso a questa forma di adozione:
1- Da persone unite al minore orfano da vincoli di parentela o da altro rapporto esistente prima della morte dei genitori;
2- Dal coniuge, (anche se il minore è figlio adottivo dell'altro coniuge);
3- In caso di impossibilità di affido preadottivo;
4- Quando il minore, orfano di entrambi i genitori, presenti problemi psichici o fisici, che possono creare emarginazione o svantaggio sociale.
Questa forma di adozione non è legittimante: rimangono, pertanto, i legami con la famiglia di origine, anche dal punto di vista successorio.
Secondo l'art. 47 della legge 184 l'adozione nei casi particolari produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Se riguarda un minore cittadino straniero egli diventa italiano ai sensi dell'art. 3 della legge 91.
Circa l'assunzione del cognome dell'adottato si veda il capitolo relativo.

Adempimenti dell'ufficiale dello stato civile

L'ufficiale dello stato civile trascrive la sentenza di adozione nei registri di nascita in P.II S.B. con la formula 193 del Nuovo Formulario, e la annota nell'atto di nascita dell'adottato con la formula 123 del Nuovo Formulario.
Poi procede all'aggiornamento anagrafico, indicando che l'adozione non è legittimante.
Per l'attribuzione del cognome, si veda al capitolo relativo.

 
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1 - Adozione di minori interna,
2 - Adozione di minori internazionale,
3 - Adozione nei casi particolari.
4 - Adozione di persone maggiori di età.

5 -  Effetti sul cognome. ( su altra pagina)

 - Acquisto cittadinanza per riconoscimento od adozione
 

Adozione di persone maggiori di età

Ha come fine quello di dare una discendenza all'adottante e non una famiglia all'adottato. Anche in questo caso, come nell'adozione in casi particolari, l'adozione non è legittimante:permangono i legami con la famiglia di origine.
Nel caso di adozione di maggiorenne straniero, la cittadinanza non è automatica, ma può essere acquistata dall'adottato ai sensi dell'art. 9 comma 1/B della legge 91/92 sulla cittadinanza: l'interessato può presentare istanza di concessione di cittadinanza dopo cinque anni di ininterrotta residenza in Italia dalla data di adozione. Se la domanda è accolta, viene emesso un Decreto da parte del Presidente della Repubblica che deve essere trascritto nei registri di cittadinanza ed il richiedente deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile

L'ufficiale di Stato Civile che riceve la sentenza di adozione da parte del Tribunale civile provvede alla sua trascrizione in Parte II Serie B dei registri di nascita (ai sensi dell'art. 28, lett.g) del DPR 396).
Conseguentemente deve provvedere alla annotazione di tale adozione nell' di nascita dell'adottato, utilizzando la formula 124 del Nuovo Formulario (ai sensi dell'art. 49, lett.a) DPR 396).
Procede poi all'aggiornamento anagrafico, comunicando che questa adozione non è legittimante.

 
   

   Effetti sul cognome. ( su altra pagina) 


 - Acquisto cittadinanza per riconoscimento od adozione
 

Schema semplificato in PDF   con esempi grafici ed immagini    a cura della DeA

 

 

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