ADOZIONE -
Forme di adozione
Si
definisce "rapporto di filiazione giuridica"in quanto non si fonda sulla
procreazione, ma su un provvedimento di volontaria giurisdizione.
Come precisato, è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n.184. La stessa è
stata modificata nel Cap. I° del Tit. III°dalla Legge 31.12.1998, 476,
in tema di adozione internazionale di minori stranieri. Ha subito
modifiche notevoli anche dalla legge 149 del 28.3. 2001, che ha anche
modificato il titolo della 184 da "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori" a "Diritto del minore ad una famiglia".
La legge italiana distingue diverse forme di adozione:
- Adozione di minori, che a sua volta può essere:
1 - Adozione di minori interna,
2 - Adozione di minori internazionale,
3 - Adozione nei casi particolari.
4 - Adozione di persone maggiori di età.
5 -
Effetti sul cognome.( su altra
pagina)
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L'adozione di minori
interna
L'adozione di minori (art.25
e segg. legge 184/83) è rivolta a minori italiani in stato di abbandono,
privi di assistenza morale e materiale. Ha effetto legittimante, per cui
l'adottato diventa figlio legittimo degli adottanti, e pertanto ne
assume il cognome e cessa qualsiasi legame con la famiglia di origine
(tranne gli impedimenti a contrarre matrimonio relativi ai rapporti di
parentela).
Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell'adozione,
l'articolo 26 - comma 5 - della L. 184/83 (come modificato dall'art. 22
della L. 149/2001) stabilisce che gli effetti di questa forma di
adozione si producono dal momento della definitività della sentenza,
cioè dalla data del passaggio in giudicato della stessa.
L'art. 28 della 184(nella nuova formulazione così modificata dall'art.
24 della L. 149) prevede l'obbligo di rilascio di qualsiasi attestazione
di stato civile con la sola indicazione del cognome assunto dopo
l'adozione, ed il divieto, sia per l'ufficiale di stato civile che per
l'ufficio di anagrafe, che per qualsiasi altro ente pubblico o privato,
di fornire notizie, informazioni o certificazioni dalle quali possano
risultare il rapporto di adozione, salvo che ci sia l'autorizzazione
espressa dell'autorità giudiziaria. Oltre questo la nuova formulazione
dell'articolo ha previsto l'obbligo per i genitori adottivi di informare
il minore della sua situazione. Nello stesso articolo (al comma 5) è
prevista la possibilità per l'adottato che ha compiuto i 25 anni, e, in
presenza di gravi e comprovati motivi, anche ha soltanto raggiunto la
maggiore età, di avere notizie sulla sua origine e sulla identità dei
genitori biologici. L'accesso a tali informazioni non è concesso se
l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale o
se anche uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere
nominato, od abbia manifestato il consenso alla adozione, a condizione
di rimanere anonimo (art. 28 - comma 7). L'autorizzazione non è
richiesta qualora l'adottato sia maggiore di età ed i genitori adottivi
siano deceduti od irreperibili. Non è necessaria l'autorizzazione
neanche per l'ufficiale di stato civile nel caso richieda le
certificazioni occorrenti per l'accertamento della inesistenza degli
impedimenti matrimoniali. L'autorizzazione al rilascio di tali
informazioni è concessa dal Tribunale dei Minori competente per luogo di
residenza
Adempimenti dell'ufficiale di stato civile
L'ufficiale dello stato
civile che riceve dal Tribunale dei Minori la sentenza di adozione, la
trascrive per riassunto nei registri di nascita in P. II. Serie B (ai
sensi dell'art. 28 - comma 2 - lett. g) del dpr 396), utilizzando la
formula n. 193 del Nuovo Formulario. La sentenza di adozione, una volta
trascritta deve essere annotata nell'atto di nascita dell'adottato (ai
sensi dell'art. 49 - comma 1 - lett. a) dello stesso dpr) con la formula
122 del nuovo formulario. Poi si deve procedere all'aggiornamento
anagrafico, comunicando che l'adozione pronunciata è legittimante: il
minore diventa figlio legittimo dei genitori adottivi ed assume il
cognome che stabilisce la legge (V. capitolo relativo) Si deve indicare
la decorrenza della filiazione (come si è detto gli effetti decorrono
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza). Le certificazioni
di stato civile vengono rilasciate con l'indicazione della paternità e
maternità che riporta il nome del padre e madre adottivi al posto di
quelli biologici.
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L'adozione internazionale
E' regolata dal Capo I del
Tit. III della L. 184/83, come interamente modificato dalla Legge
476/98. Questa ultima legge ha ratificato la Convenzione europea per la
tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di adozione
internazionale stipulata a L'Aja il 29.5.1993.
Questa legge 476 ha introdotto una importante novità: il pieno ed
immediato riconoscimento della adozione pronunciata all'estero. Infatti
l'art. 35 - comma 1 - della legge 184 stabilisce che "l'adozione
pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di
cui all'art. 27 (…l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti dei quali assume e trasmette il cognome…. Con l'adozione
cessano i rapporti con la famiglia di origine…).
Le procedure previste per il minore straniero sono diverse, in
dipendenza del paese da cui proviene. Se ne fa menzione a titolo
informativo, poiché sono competenze procedurali che riguardano altri
organi.
Qualora il minore provenga da uno stato che ha sottoscritto la
convenzione ed il provvedimento di adozione è già stato pronunciato
all'estero, il Tribunale dei Minori, dopo la verifica delle condizioni
previste dalla legge, ordina all'ufficiale dello stato civile competente
la trascrizione della sentenza straniera. Se invece il provvedimento di
adozione non è stato pronunciato all'estero, e l'adozione deve essere
perfezionata in Italia, il Tribunale dei Minori riconoscerà il
provvedimento straniero come affido preadottivo e, trascorso l'anno,
emetterà una sentenza di adozione che deve essere iscritta nei registri
di stato civile. Se invece il minore proviene da uno stato che non ha
aderito alla convenzione, il Tribunale dei Minori deve eseguire un
approfondito esame sul provvedimento straniero, e dopo aver verificato
le condizioni previste dall'art. 36 - comma 2 - della legge, dichiarerà
efficace in Italia il provvedimento di adozione (se di adozione si
tratta), o farà decorrere l'anno di affido preadottivo.
Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell'adozione
internazionale (filiazione e cittadinanza) l'art. 34 - comma 3 - della
legge 184 recita:"Il minore straniero acquista la cittadinanza italiana
per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri di stato civile". Una prima interpretazione del citato articolo
sembrava concedere alla trascrizione del provvedimento di adozione
natura costitutiva, e quindi sembrava che gli effetti dell'adozione
decorressero dal giorno successivo alla data di tale trascrizione. Ma il
Ministero dell'Interno, con propria circolare n. K.28.4 del 13/11/2000
ha chiarito definitivamente che la trascrizione del provvedimento di
adozione ha la mera funzione di pubblicità dell'atto stesso e che il
provvedimento, una volta trascritto, "esplica i suoi effetti con
decorrenza retroattiva alla data della sua pronuncia". La trascrizione
assorbe anche l'altro adempimento previsto dall'art.16 del DPR 572/93
(regolamento di adozione della legge 91/92 sulla cittadinanza), e cioè
la formulazione dell'attestazione sindacale prevista in caso di acquisto
automatico della cittadinanza italiana.
Adempimenti dell'ufficiale di stato civile
L'ufficiale di stato civile
deve provvedere alla trascrizione del provvedimento di adozione che
arriva dal Tribunale dei Minori (ai sensi dell'art.28-comma2- lett. g)
del DPR 396) così come di seguito specificato:
- se il Tribunale dei Minori pronuncia la sentenza di adozione
(trascorso l'anno di affido preadottivo) l'ufficiale di stato civile
deve trascrivere tale sentenza per riassunto nei registri di nascita
in P.II S.B, con la formula 193 del Nuovo Formulario;
- Se il Tribunale dei Minori emette un decreto che dichiara il
provvedimento straniero (relativo ad un minore proveniente da uno stato
aderente alla Convenzione) conforme ai principi italiani e lo invia per
la trascrizione all'ufficiale di stato civile competente, questi deve
provvedere alla trascrizione per riassunto nei registri di nascita in
P.II S.B del decreto del Tribunale dei Minori e del provvedimento
straniero, con un medesimo atto, utilizzando la formula 193 del Nuovo
Formulario.
- Se il Tribunale dei Minori emette un decreto che dichiara il
provvedimento straniero (relativo ad un minore proveniente da uno stato
non aderente alla Convenzione) efficace in Italia, l'ufficiale dello
stato civile che lo riceve trascrive per riassunto in P.II S.B., il
decreto del Tribunale per i Minori ed il provvedimento straniero in un
unico atto, utilizzando la formula 193 del Nuovo Formulario.
In tutti e tre i casi il cognome dell'adottato lo stabilisce la legge.
(Vedi pagina relativa).
Un altro aspetto rilevante per l'ufficiale dello stato civile rispetto
agli adempimenti previsti nella adozione internazionale è quello
relativo alla trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato. Il
Ministero dell'Interno con propria Circolare n. 6 del 28.2.2003 ha
stabilito che, in caso di adozione internazionale, l'unico atto
trascrivibile è quello formato e rilasciato dopo l'adozione dalle
autorità dello stato di appartenenza, in sostituzione di quello
originario, dove comparivano le generalità dei genitori biologici..
Quindi l'ufficiale di stato civile che ha trascritto il provvedimento di
adozione internazionale deve procedere a trascrivere l'atto di nascita
nuovo, quello cioè dove i genitori adottivi compaiono come genitori
biologici. Infatti, il Ministero dell'Interno sostiene che l'atto di
nascita originario, se esiste, viene inviato in Italia solo per
consentire alle autorità italiane di verificare la non contrarietà del
provvedimento straniero ai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano in materia di diritto di famiglia e dei Minori. Nella sola
ipotesi che l'atto di nascita formato dalle autorità straniere dopo
l'adozione sia palesemente falso, perché contiene dati in contrasto con
la sentenza straniera di adozione, il suddetto atto non potrà essere
trascritto, e se ne deve chiedere la formazione ai sensi dell'art. 100
del dpr 396 al Tribunale dei Minori che si è pronunciato sull'adozione.
Pertanto l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita nuovo
(o quello formato su sua richiesta dal Tribunale dei Minori) utilizzando
la formula 193 del Nuovo Formulario, ed esegue la annotazione di
adozione con la formula 122 bis del Nuovo Formulario. L'ufficiale di
stato civile procede poi all'aggiornamento anagrafico, indicando che
l'adozione è legittimante (si perde ogni rapporto con la famiglia di
origine) e le generalità dei genitori risulteranno essere quelle degli
adottivi.
La decorrenza tanto della filiazione che della cittadinanza è, come si è
già detto, quella della data della sentenza che pronuncia l'adozione.
Il cognome dell'adottato è previsto dalla legge (vedi capitolo
relativo).
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Adozione nei casi
particolari
E' regolata dall'art. 44
legge 184/1983, come modificato dall'art. 25 della legge 149/2001.
Questa forma di adozione riguarda minori che non si trovano in stato di
abbandono, e quindi di adottabilità.
Si può far ricorso a questa forma di adozione:
1- Da persone unite al minore orfano da vincoli di parentela o da altro
rapporto esistente prima della morte dei genitori;
2- Dal coniuge, (anche se il minore è figlio adottivo dell'altro
coniuge);
3- In caso di impossibilità di affido preadottivo;
4- Quando il minore, orfano di entrambi i genitori, presenti problemi
psichici o fisici, che possono creare emarginazione o svantaggio
sociale.
Questa forma di adozione non è legittimante: rimangono, pertanto, i
legami con la famiglia di origine, anche dal punto di vista successorio.
Secondo l'art. 47 della legge 184 l'adozione nei casi particolari
produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Se riguarda un minore cittadino straniero egli diventa italiano ai sensi
dell'art. 3 della legge 91.
Circa l'assunzione del cognome dell'adottato si veda il capitolo
relativo.
Adempimenti
dell'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato
civile trascrive la sentenza di adozione nei registri di nascita in P.II
S.B. con la formula 193 del Nuovo Formulario, e la annota nell'atto di
nascita dell'adottato con la formula 123 del Nuovo Formulario.
Poi procede all'aggiornamento anagrafico, indicando che l'adozione non è
legittimante.
Per l'attribuzione del cognome, si veda al capitolo relativo.
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Adozione di persone maggiori di età
Ha come fine quello di dare
una discendenza all'adottante e non una famiglia all'adottato. Anche in
questo caso, come nell'adozione in casi particolari, l'adozione non è
legittimante:permangono i legami con la famiglia di origine.
Nel caso di adozione di maggiorenne straniero, la cittadinanza non è
automatica, ma può essere acquistata dall'adottato ai sensi dell'art. 9
comma 1/B della legge 91/92 sulla cittadinanza: l'interessato può
presentare istanza di concessione di cittadinanza dopo cinque anni di
ininterrotta residenza in Italia dalla data di adozione. Se la domanda è
accolta, viene emesso un Decreto da parte del Presidente della
Repubblica che deve essere trascritto nei registri di cittadinanza ed il
richiedente deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Adempimenti
dell'Ufficiale di Stato Civile
L'ufficiale di Stato Civile
che riceve la sentenza di adozione da parte del Tribunale civile
provvede alla sua trascrizione in Parte II Serie B dei registri di
nascita (ai sensi dell'art. 28, lett.g) del DPR 396).
Conseguentemente deve provvedere alla annotazione di tale adozione nell'
di nascita dell'adottato, utilizzando la formula 124 del Nuovo
Formulario (ai sensi dell'art. 49, lett.a) DPR 396).
Procede poi all'aggiornamento anagrafico, comunicando che questa
adozione non è legittimante.
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