-il minore straniero
riconosciuto successivamente alla nascita od adottato da italiano,
acquista la cittadinanza italiana
-il maggiorenne straniero riconosciuto successivamente alla nascita può
eleggere la cittadinanza italiana
-maggiorenne straniero adottato da italiano non assume la cittadinanza
italiana, ma può chiedere al Capo dello Stato la concessione della
stessa solamente dopo 5 anni di residenza legale sul nostro territorio
RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento è regolato
dall'art. 2 della legge 91/92 e dall'art. 3 comma - 1 – del DPR 572/993
(regolamento di attuazione della legge 91).
Il figlio minore
riconosciuto da cittadino italiano, sia esso il padre o la madre,
acquista la cittadinanza italiana. (comma1)
Secondo quanto stabilito
dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K 60.1 dell'11 novembre
1992 (esplicativa della legge 91) la decorrenza della cittadinanza
acquisita per riconoscimento è ex tunc, cioè dalla nascita. La Corte di
Cassazione, infatti, ha stabilito con proprie sentenze n. 1196 del
20.5.1961 e 1584 del 18.5.1981 che il riconoscimento è fondato sulla
procreazione, e quindi, appunto, dalla nascita. Questa regola si applica
anche nei confronti di coloro ai quali è impossibile giuridicamente
avere il riconoscimento dai propri genitori, ma è sufficiente che
ottengano dall'autorità giudiziaria il diritto al mantenimento ed agli
alimenti.(comma 3). Pertanto, anche i figli incestuosi che, ai sensi
dell'art. 251 del codice civile, non possono essere riconosciuti sono
beneficiari questo articolo ed acquistano la cittadinanza
italiana.(comma 3)
Ai sensi dell'art. 16 –
comma 8 – del DPR 572/93,l'ufficiale di stato civile che riceve una
dichiarazione di riconoscimento di minore straniero da parte di
cittadino italiano deve inviare al sindaco richiesta di rilascio di
attestazione di acquisto automatico di cittadinanza italiana. Il sindaco
la emette, la invia all'ufficiale di stato civile richiedente. Questi,
ai sensi dell'art 24, lett. b) del DPR 396, la trascrive nei registri di
cittadinanza con la formula 193 del Nuovo Formulario, e la annota
sull'atto di nascita del minore riconosciuto con al formula 140 sexies
del Nuovo Formulario.
Se il riconosciuto è
maggiorenne, conserva la propria cittadinanza, ma può eleggere (cioè
scegliere), entro un anno dal riconoscimento la cittadinanza
italiana(comma 2).
In questo caso l'ufficiale
di stato civile riceve, entro un anno dal momento in cui fu dichiarato
il riconoscimento, la dichiarazione del riconosciuto maggiorenne che
intende eleggere la cittadinanza italiana (formula 74 o 75 del Nuovo
Formulario). Dopo aver ricevuto tale dichiarazione la invia all'autorità
competente ad emettere l'accertamento dell'acquisto della cittadinanza
previsto dall'art. 16 – commi 1 e 2 – del DPR 572: in questo caso
l'autorità competente è il sindaco. L'esito dell'accertamento trasmesso
del sindaco va trascritto nei registri di cittadinanza(ai sensi
dell'art. 23 del DPR 396) con la formula 193 del Nuovo Formulario ed
annotato nell'atto di nascita del riconosciuto con la formula 140
quinquies. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla
dichiarazione (art. 15 legge 91).Nell'eventualità che l'accertamento
fosse negativo, esso deve essere annotato solo nell'atto di cittadinanza
iscritto relativo alla dichiarazione dell'interessato.
ADOZIONE (ART.3)
Adozione di
minore
L'art. 3 della 91 legge
stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana (anche se l'adozione è avvenuta
precedentemente all'entrata in vigore della legge). Questo vale tanto
per l'adozione legittimante che per quella nei casi particolari
Decorrenza della
cittadinanza per adozione.
In caso di adozione
internazionale, se l'adozione è pronunciata all'estero ed il tribunale
dei Minori dichiara efficace nello stato la sentenza straniera, la
cittadinanza decorre dalla data del decreto che la pronuncia all'estero,
come ha precisato il Ministero dell'Interno con propria circolare n.
K.28 del 13.11.2000. Se, invece, l'adozione è pronunciata in Italia con
decreto del Tribunale dei Minori, la cittadinanza decorre dalla data
della definitività della sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 26
– comma 5 – della l. 184/83, come modificato dall'art. 22 della l.
149/2001.
Pur trattandosi di acquisto
automatico di cittadinanza non c'è più necessità dell'attestazione
sindacale per acquisto automatico della cittadinanza italiana prevista
dal D.P.R.572/93, all'art.16: ai sensi dell'art. 34, n. 3 della legge
476/98 l'adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello
stato civile: tale trascrizione, come precisato nella richiamata
circolare n. K.28 del 13.11.2000, non ha però, carattere costitutivo, ma
esplica i suoi effetti con le decorrenze sopra specificate.
L'ufficiale di stato civile
che riceve un decreto di adozione di minore straniero dal Tribunale dei
Minorenni, provvede alla sua trascrizione nei registri di nascita in
Parte II Serie B, utilizzando la formula 193 del Nuovo Formulario. Poi
dopo aver provveduto alla trascrizione dell'atto di nascita
dell'adottato secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero
dell'Interno n. 6 del 28.2.2003 (e cioè quello formato dopo l'adozione
dalle Autorità straniere riportante le generalità dei genitori adottivi
come biologici), deve provvedere ad annotare l'adozione, con le formule
122 bis o 123, secondo il caso, nell'atto di nascita dell'adottato.
Adozione di
maggiorenne
Il cittadino straniero
adottato da cittadino italiano rimane straniero. Egli può chiedere la
concessione della cittadinanza italiana presentando apposita istanza al
Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, dopo 5 anni di
residenza legale ininterrotta in Italia, ai sensi dell'art. 9 – lettera
b) della legge 91.
La concessione della
cittadinanza in questo caso (come in tutti gli altri casi previsti
dall'art. 9) avviene con l'emissione di un decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio
di Stato. Detto decreto deve essere notificato all'interessato dalla
Prefettura che ha ricevuto l'istanza. Ai sensi dell'art. 10 della legge
91, il decreto di concessione non ha effetto se l'interessato non presta
giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto stesso. L'ufficiale
di stato civile del comune di residenza deve ricevere il giuramento con
la formula 81 del Nuovo formulario, senza i testimoni (art.11 del DPR
396 e art. 7 D.M.I. 27.2.2001) e procede poi alla trascrizione del
Decreto del Presidente della Repubblica con la formula 192 dello stesso
formulario. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla
prestazione del giuramento (art. 15 legge 91). |