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ADOZIONE   - Cittadinanza italiana

Acquisto cittadinanza per riconoscimento od adozione

 

  La cittadinanza italiana
Richiami normativi e principi fondamentali

-il minore straniero riconosciuto successivamente alla nascita od adottato da italiano, acquista la cittadinanza italiana
-il maggiorenne straniero riconosciuto successivamente alla nascita può eleggere la cittadinanza italiana
-maggiorenne straniero adottato da italiano non assume la cittadinanza italiana, ma può chiedere al Capo dello Stato la concessione della stessa solamente dopo 5 anni di residenza legale sul nostro territorio


RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento è regolato dall'art. 2 della legge 91/92 e dall'art. 3 comma - 1 – del DPR 572/993 (regolamento di attuazione della legge 91).

Il figlio minore riconosciuto da cittadino italiano, sia esso il padre o la madre, acquista la cittadinanza italiana. (comma1)

Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K 60.1 dell'11 novembre 1992 (esplicativa della legge 91) la decorrenza della cittadinanza acquisita per riconoscimento è ex tunc, cioè dalla nascita. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito con proprie sentenze n. 1196 del 20.5.1961 e 1584 del 18.5.1981 che il riconoscimento è fondato sulla procreazione, e quindi, appunto, dalla nascita. Questa regola si applica anche nei confronti di coloro ai quali è impossibile giuridicamente avere il riconoscimento dai propri genitori, ma è sufficiente che ottengano dall'autorità giudiziaria il diritto al mantenimento ed agli alimenti.(comma 3). Pertanto, anche i figli incestuosi che, ai sensi dell'art. 251 del codice civile, non possono essere riconosciuti sono beneficiari questo articolo ed acquistano la cittadinanza italiana.(comma 3)

Ai sensi dell'art. 16 – comma 8 – del DPR 572/93,l'ufficiale di stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di minore straniero da parte di cittadino italiano deve inviare al sindaco richiesta di rilascio di attestazione di acquisto automatico di cittadinanza italiana. Il sindaco la emette, la invia all'ufficiale di stato civile richiedente. Questi, ai sensi dell'art 24, lett. b) del DPR 396, la trascrive nei registri di cittadinanza con la formula 193 del Nuovo Formulario, e la annota sull'atto di nascita del minore riconosciuto con al formula 140 sexies del Nuovo Formulario.

Se il riconosciuto è maggiorenne, conserva la propria cittadinanza, ma può eleggere (cioè scegliere), entro un anno dal riconoscimento la cittadinanza italiana(comma 2).

In questo caso l'ufficiale di stato civile riceve, entro un anno dal momento in cui fu dichiarato il riconoscimento, la dichiarazione del riconosciuto maggiorenne che intende eleggere la cittadinanza italiana (formula 74 o 75 del Nuovo Formulario). Dopo aver ricevuto tale dichiarazione la invia all'autorità competente ad emettere l'accertamento dell'acquisto della cittadinanza previsto dall'art. 16 – commi 1 e 2 – del DPR 572: in questo caso l'autorità competente è il sindaco. L'esito dell'accertamento trasmesso del sindaco va trascritto nei registri di cittadinanza(ai sensi dell'art. 23 del DPR 396) con la formula 193 del Nuovo Formulario ed annotato nell'atto di nascita del riconosciuto con la formula 140 quinquies. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione (art. 15 legge 91).Nell'eventualità che l'accertamento fosse negativo, esso deve essere annotato solo nell'atto di cittadinanza iscritto relativo alla dichiarazione dell'interessato.


ADOZIONE (ART.3)

Adozione di minore

L'art. 3 della 91 legge stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana (anche se l'adozione è avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge). Questo vale tanto per l'adozione legittimante che per quella nei casi particolari

Decorrenza della cittadinanza per adozione.

In caso di adozione internazionale, se l'adozione è pronunciata all'estero ed il tribunale dei Minori dichiara efficace nello stato la sentenza straniera, la cittadinanza decorre dalla data del decreto che la pronuncia all'estero, come ha precisato il Ministero dell'Interno con propria circolare n. K.28 del 13.11.2000. Se, invece, l'adozione è pronunciata in Italia con decreto del Tribunale dei Minori, la cittadinanza decorre dalla data della definitività della sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 26 – comma 5 – della l. 184/83, come modificato dall'art. 22 della l. 149/2001.

Pur trattandosi di acquisto automatico di cittadinanza non c'è più necessità dell'attestazione sindacale per acquisto automatico della cittadinanza italiana prevista dal D.P.R.572/93, all'art.16: ai sensi dell'art. 34, n. 3 della legge 476/98 l'adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile: tale trascrizione, come precisato nella richiamata circolare n. K.28 del 13.11.2000, non ha però, carattere costitutivo, ma esplica i suoi effetti con le decorrenze sopra specificate.

L'ufficiale di stato civile che riceve un decreto di adozione di minore straniero dal Tribunale dei Minorenni, provvede alla sua trascrizione nei registri di nascita in Parte II Serie B, utilizzando la formula 193 del Nuovo Formulario. Poi dopo aver provveduto alla trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 28.2.2003 (e cioè quello formato dopo l'adozione dalle Autorità straniere riportante le generalità dei genitori adottivi come biologici), deve provvedere ad annotare l'adozione, con le formule 122 bis o 123, secondo il caso, nell'atto di nascita dell'adottato.

Adozione di maggiorenne

Il cittadino straniero adottato da cittadino italiano rimane straniero. Egli può chiedere la concessione della cittadinanza italiana presentando apposita istanza al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, dopo 5 anni di residenza legale ininterrotta in Italia, ai sensi dell'art. 9 – lettera b) della legge 91.

La concessione della cittadinanza in questo caso (come in tutti gli altri casi previsti dall'art. 9) avviene con l'emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato. Detto decreto deve essere notificato all'interessato dalla Prefettura che ha ricevuto l'istanza. Ai sensi dell'art. 10 della legge 91, il decreto di concessione non ha effetto se l'interessato non presta giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto stesso. L'ufficiale di stato civile del comune di residenza deve ricevere il giuramento con la formula 81 del Nuovo formulario, senza i testimoni (art.11 del DPR 396 e art. 7 D.M.I. 27.2.2001) e procede poi alla trascrizione del Decreto del Presidente della Repubblica con la formula 192 dello stesso formulario. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento (art. 15 legge 91).

 

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