A.D.R. Associazione Sangue Raffadali


Vai ai contenuti

Statuto

Statuto dell'A.D.R. - Associazione Donatori Sangue - Raffadali



Scarica lo Statuto dell'A.D.R.



ART.1 - FINI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'A.D.R. - Associazione Donatori Sangue - Raffadali con sede in Raffadali, attualmente in via Fiume n° 16, costituita con atto rogato dal Notaio Rosario Marsala il 13/04/1983, Rep. n. 4589, Racc. 2009 registrato presso l'ufficio Registro di Agrigento il 18/04/1983 al n. 2537, non ha finalità di lucro, è apartica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.


ART. 2 - PRINCIPI

L'associazione, che avrà durata sino al 31 dicembre 2030, è fondata sui principi della reciproca collaborazione tra i soci, dell'umana solidarietà, del dovere civico, dell'amore verso il prossimo.


ART. 3 - OBIETTIVI

L'associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere la donazione anonima, volontaria e gratuita del sangue come atto d'umana solidarietà a persone che ne siano bisognevoli. L'associazione si propone di reclutare donatori di sangue e allo stesso tempo tutelarne la salute e i loro diritti. Promuovere le iniziative per la propaganda tendente a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue varie applicazioni; svolgere attività morali, culturali e ricreativa e a favore dei soci per valorizzare la figura e il gesto della donazione. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà anche promuovere la costituzione di gruppi di donatori di sangue presso Enti pubblici e privati, e potrà avvalersi per la propaganda dei moderni mezzi di comunicazione e divulgazione promuovendo anche attività a carattere sociale, sanitario, culturale e sportivo, che saranno necessari od anche utili ed opportuni.


ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE - CRITERI DI ESCLUSIONE

Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere distinti in Donatori e Collaboratori. Tutti i soci esplicano le loro prestazioni personali per il conseguimento degli scopi e obiettivi dell'Associazione in modo volontario, gratuito, spontaneo e senza fine di lucro. Sono soci donatori coloro che donano periodicamente il sangue, almeno una volta l'anno. Sono soci Collaboratori coloro che per ragioni di età, di salute o per motivi di carattere personale non donano il proprio sangue ma partecipano con continuità all'attività dell'associazione ed esplicano in modo volontario, gratuito e senza fine di lucro funzioni inerenti gli scopi prefissati dell'associazione. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini di ambo i sessi che:

1. abbiano compiuto il 18° anno di età;
2. siano di illibata reputazione;
3. non abbiano riportato condanne penali;
4. hanno disponibilità verso il prossimo;
5. hanno una condotta morale integra;
6. abbiano manifestato predisposizione allo svolgimento dei fini dell'associazione.

Sulle domande di ammissione dei nuovi soci Sostenitori da farsi per iscritto, decide il Consiglio direttivo. Avverso un eventuale provvedimento, adeguatamente motivato, di diniego del consiglio direttivo il socio può inoltrare appello all'assemblea dei soci che si pronuncerà a maggioranza dei presenti. Viene escluso dall'associazione, dopo due anni, il socio che cessa di donare il sangue o di svolgere attività associativa senza giustificato motivo non dando alcuna comunicazione al consiglio direttivo; viene escluso altresì il socio che per cinque volte consecutive chiamato a donare il sangue non lo dona senza giustificato motivo e non dando alcuna comunicazione al Presidente dell'associazione; viene escluso il socio per dimissioni volontarie, per incompatibilità. Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci per il raggiungimento degli scopi dell'associazione devono essere svolte a scopo volontario, spontaneamente e gratuitamente.


ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dall'associazione; a disimpegnare con diligenza i compiti assegnati; a partecipare alle iniziative promosse dall'associazione. Ogni socio ha diritto di voto; di essere eletto alle cariche associative; di partecipare alle riunioni dell'assemblea.


ART. 6 - MEZZI FINANZIARI

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. contributi dello Stato;
2. di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni.


ART. 7 - ORGANI

Organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;

Resta facoltativo da parte dell'Assemblea dei soci l'elezione di un collegio di Probiviri che può essere composto da numero tre soci i quali al loro seno eleggeranno un presidente. Tutte le funzioni e le prestazioni dei componenti degli organi suddetti, come pure quelle di ogni singolo socio, utili ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione sono prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, volontario e senza fine di lucro.


ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI - MODALITA' DI CONVOCAZIONE - VALIDITA' DELLE MODIFICHE

L'assemblea dei soci è composta da tutte le categorie dei soci, elegge i componenti del consiglio direttivo; resta facoltativa, da parte dell'assemblea, la nomina di un collegio dei probiviri. L'assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo; apporta e ratifica le eventuali modifiche:

1. al bilancio preventivo;
2. sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno successivo;
3. sull'esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta portata dal consiglio direttivo.

Ciascun socio ha diritto nell'assemblea ad un voto. Ciascun socio può essere delegato a rappresentare un altro socio.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, ovvero, ogni qual volta il Presidente lo reputi opportuno, per un migliore andamento dell'associazione; ovvero ancora, dietro la richiesta scritta firmata da almeno venti soci con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente mediante invito scritto contenente l'ordine del giorno da spedirsi a tutti i soci almeno otto giorni prima a mezzo posta, oppure mediante avviso pubblicato all'albo della sede dell'associazione, nonché affissione pubblica, almeno dieci giorni prima dallo svolgimento della stessa assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere i giorni e le ore fissate per la prima e la seconda convocazione, quest'ultima può avere luogo un'ora dopo quella fissata per la prima. Per le modifiche statutarie ed in caso di scioglimento l'assemblea delibera validamente, con il voto favorevole della metà più uno dei soci. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia fatta richiesta da almeno i tre quinti degli associati votanti all'assemblea. Il consiglio direttivo esegue e fa eseguire le decisioni dell'assemblea.


ART. 9 - FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO . ELEZIONI - CARICHE SOCIALI - CONVOCAZIONE - DECADENZA

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo. Il consiglio Direttivo è composto da sette ad undici membri ma sempre in numero dispari; i membri del consiglio direttivo vengono eletti con la metà più uno dei voti di tutti i soci. Le elezioni hanno luogo ogni tre anni. La data delle elezioni e l'orario di votazione vengono fissate dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo dura in caria tre ani, gli eletti sono rieleggibili. I componenti eletti nel consiglio direttivo eleggono , nel loro seno, un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario che svolge anche le funzioni di tesoriere. Gli altri consiglieri partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con diritto voto. Il Presidente rappresenta l'unità dell'associazione ed è il suo legale rappresentante nei rapporti con terzi. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal vice-presidente più anziano. Cura l'amministrazione e la tutela dei libri contabili e sociali, l'esecuzione esatta delle delibere del consiglio, della assemblea. Il consigliere che si assenta per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo, dalle riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica, e sarà sostituito dal candidato primo non eletto. Qualora dovesse per dimissioni o per destituzione, mancare la maggioranza relativa del consiglio, il Presidente o uno dei due vice - presidente, o in mancanza degli stessi il Consigliere più anziano di età convocherà immediatamente l'assemblea generale per la nuova elezione del Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta lo richieda il Presidente, ovvero ancora, purché ne sia fatta richiesta scritta e formata da almeno un/quinto dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con invito scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, contenente le materie da trattare. Al consiglio direttivo è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulle attività svolte che devono essere approvate e ratificate dall'assemblea dei soci. Se il 51% dei componenti il consiglio direttivo rassegna le dimissioni, il presidente ed il direttivo medesimo decadono dalla carica e vi restano per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, fino allo svolgimento di nove elezioni che devono avere luogo entro il trentesimo giorno. Tutte le funzioni e le prestazioni svolte dai membri del consiglio direttivo sono spontanee, volontarie e gratuite e senza fine di lucro.


ART. 10 - BILANCIO - APPROVAZIONE

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude con il 31 Dicembre di ogni anno. L'approvazione sia del bilancio consuntivo che del bilancio di previsione, formulato dal consiglio direttivo, ispirato alla più assoluta trasparenza secondo anche quando previsto dalla normativa vigente, compete all'assemblea dei soci. Esso deve contenere le singole voci di spesa, le entrate e le uscite. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro la fine del mese di Febbraio.


ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, che resta facoltativo da parte dell'assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Al suo insediamento il Collegio elegge, scegliendo fra gli effettivi, il Presidente. I componenti decadono dalla carica qualora non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del collegio. Il collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l'attività giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi, titolari di cariche e soci. I Probiviri effettivi esercitano l'attività di controllo degli atti amministrativi del consiglio stesso e sono invitati alle riunioni del consiglio direttivo.


ART. 12 - SCIOGLIMENTO

Nella eventualità di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione i beni di proprietà della stessa saranno devoluti ad altre associazioni di donatori di sangue o comunque ad altra associazione di volontariato con analoghe finalità. La scelta sarà operata dall'assemblea dei soci che dovrà adottare la relativa delibera in presenza di almeno i 2/3(due terzi) degli associati.

Per quante non previsto, si fa espresso richiamo alle norme di cui agli articoli del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Per la registrazione del presente statuto si richiedono le agevolazioni fiscali previste dalla legge 11/08/1991 n° 266, art. 8.


Torna ai contenuti | Torna al menu