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Lo Statuto di Adusbef

Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi

 

Art. 1) OGGETTO

E' costituita la "ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi".

L'Associazione ha per oggetto di operare sul territorio nazionale per assistere, tutelare, rappresentare e difendere gli utenti dei servizi bancari e finanziari. dei fondi comuni di investimento e di qualsiasi altra funzione direttamente o indirettamente correlata all'esercizio dell'attività creditizia, appresso per brevità indicati come "servizi bancari e finanziari'.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha la sua sede legale in Roma, nel luogo indicato dal Comitato Direttivo.

Art.3) SCOPI

Scopi dell'Associazione sono:

a) promuovere studi ed iniziative giuridiche e di orientamento dell'opinione pubblica tesi all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi degli utenti dei "servizi bancari e finanziari";

b) diffondere tra gli utenti dei servizi bancari e finanziari la conoscenza delle condizioni di accesso a tali servizi, quali la misura e la variazione dei tassi di interesse, delle commissioni bancarie, dei rendimenti e dei costi in genere, promuovendo così una "domanda di trasparenza" dell'ordinamento settoriale del credito;

c) organizzare gli utenti al fine di una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di accesso ai servizi bancari e finanziari;

d) indire convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche rientranti nell'oggetto sociale, diffondendo la domanda di'-tra,5parenza organizzata tramite i mezzi di comunicazione sociale e sviluppando anche una editoria associativa che doti anzitutto l'associazione di un organo di stampa;

e) svolgere nell'ambito delle leggi vigenti, tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;

f) assistere i singoli utenti dei servizi bancari e finanziari nelle controversie con gli enti erogatori dei servizi medesimi, in relazione alle modalità ed alle condizioni dell'erogazione stessa;

g) sensibilizzare l'opinione pubblica all'esigenza di una trasparenza delle condizioni di accesso e fruizione dei servizi bancari e finanziari;

h) porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto.

Art. 4) ASSOCIATI

Gli associati, denominati "soci", possono essere tutti i cittadini italiani e le persone fisiche comunque residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire. L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto insindacabile. 1 soci si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci onorari;

c) soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone che hanno stipulato l'atto costitutivo, soci ordinari i richiedenti ammessi dal Comitato Direttivo e soci onorari le persone tali proclamate dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, scelte tra coloro che si sono particolarmente distinti nella tematica della tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari.

Art.5) CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci; i soci ordinari possono accedervi purché siano stati ammessi da almeno un anno.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento del ricevimento da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute, che può essere anche forfettariamente determinato per impegni di carattere permanente.

Art. 6) PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione e costituito da beni mobili ed immobili che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

Art.7) ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci, dai corrispettivi resi ai soci o ai terzi e da qualsiasi diverso titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge ed accettate con deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 8) ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere in ogni momento mediante raccomandata avviso di ricevimento inoltrata al Presidente a mezzo del servizio postale.

I soci si considerano esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi:

a) indegnità morale;

b) condanna penale per delitti ovvero per contravvenzioni contro il patrimonio;

c) inosservanza dello Statuto"

d) inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;

e) assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione dei soci Onorari per i motivi di cui al precedente comma.

i soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al terzo comma del presente articolo. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo, al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio ed essenziale, stabilito a pena di decadenza, di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento recapitata per il tramite del servizio postale alla sede dell'Associazione.

Art. 9) ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Segretari Nazionali;

e) il Collegio Sindacale;

f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10) ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente ovvero dalla Segreteria Nazionale, su deliberazione del Comitato Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve essere fatta mediante inviti personali scritti recapitati ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione, sempreché questo venga recapitato almeno due settimane prima dell'adunanza, solo in caso di urgenza, accertato con deliberazione del Comitato Direttivo, il Presidente potrà diramare la convocazione a mezzo di telegrammi avviati alla spedizione almeno una settimana prima dell'adunanza.

L'Assemblea si aduna in una sola convocazione. L'Assemblea:

- elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo;

- elegge ogni tre anni il Presidente;

- elegge ogni tre anni due Vice-Presidenti, che congiuntamente sostituiscono il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua incapacità ovvero assenza dall'Italia

- approva annualmente la relazione del Presidente; - approva annualmente il bilancio consuntivo dell'Associazione redatto per l'esercizio precedente, compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, sentita la relazione del presidente del Collegio Sindacale;

- approva ogni anno il bilancio preventivo dell'Associazione, sentita la relazione del Segretario Tesoriere;

- delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

- delibera le modifiche statutarie;

- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, non potendo validamente deliberare su altri;

- elegge ogni tre anni i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio dei Probiviri;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, la quale deve in ogni caso costituire almeno un terzo dei soci se la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza di essa se la delibera riguarda lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci, purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione; i soci onorari non via hanno diritto di voto.

I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti.

Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti le elezioni alle cariche sociali ed i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto attuato da cinque soci: due nominati dal Comitato direttivo, due nominati dal Collegio dei Probiviri ed il quinto individuato dal Presidente nel socio più anziano in età presente all'Assemblea e che si candidi alle operazioni di scrutinio.

Art.11) CONVOCAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

Il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale sono convocati dal Presidente ovvero dalla maggioranza dei loro membri; la Segreteria nazionale è convocata dal Presidente o da un Segretario.

Le convocazioni vanno effettuate con inviti personali scritti recapitati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, senza necessità di indicare l'ordine del giorno.

Gli organi sindacali sono in grado di deliberare validamente anche senza necessità di convocazione, se siano presenti tutti i loro membri; deliberano in ogni caso col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12) COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri, variabile da un minimo di nove ad un massimo di quindici, secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente ed i due Vice-Presidenti.

i membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa.

Il Comitato Direttivo:

a) elegge i membri della Segreteria Nazionale nel suo seno;

b) emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali;

c) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo redatti dal Segretario Tesoriere;

e) designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri;

f) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta a trimestre.

Art. 13) SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale dura in carica un anno ed è composta da tre membri eletti dal Comitato Direttivo nel proprio seno nonché dal Presidente che ne è membro di diritto e la presiede.

I tre membri eletti della Segreteria Nazionale sono:

a) il Segretario organizzativo, che coordina l'attività dei vari organi sociali, mantenendo i necessari collegamenti funzionari ed operativi tra di essi;

b) il Segretario Tesoriere, che provvede alla cura delle incombenze amministrative dell'Associazione, ne conserva la cassa e redige i bilanci preventivo e consuntivo alla fine di ciascun esercizio sociale;

c) il Segretario Nazionale, che cura gli organi di stampa e le pubblicazioni dell'Associazione.

La Segreteria Nazionale, collegialmente, attua inoltre ogni mandato affidatole dal Comitato Direttivo.

La Segreteria Nazionale è convocata almeno una volta la mese.

Art. 14) PRESIDENTE

Il Presidente è il socio non onorario eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, non è revocabile se non dall'Assemblea per giusta causa.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione con firma libera;

- presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e la Segreteria Nazionale;

- rappresenta in giudizio l'associazione;

- può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da essi potranno essere da lui effettuati solo a firma congiunta con uno dei membri della Segreteria Nazionale;

- adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, e ad ogni mandato affidatogli dall'Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto.

Art. 15) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali ultimi entrano in carica solo in caso di dimissioni o accertata incapacità dei sindaci effettivi.

I sindaci sono eletti dall'Assemblea e da questa possono essere revocati solo per giusta causa; sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra non soci, purché in tal caso iscritti all'Albo dei revisori Ufficiali dei conti.

I tre sindaci effettivi eleggono il Presidente del Collegio Sindacale alla loro prima adunanza, convocata dal membro effettivo più anziano in età.

Il Collegio Sindacale redige la relazione sul bilancio consuntivo annuale predisposto dal Segretario Tesoriere e partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Comitato Direttivo di disamina del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Art. 16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili.

Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più anziano in età.

Il Collegio dei Probiviri:

- decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione;

- decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione;

- decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti.

Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede stragiudiziaria: il che comporta l'immediata esclusione di diritto dall'Associazione.

Art. 17) ORGANIZZAZIONE LOCALE

Il Comitato Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (comunali, provinciali o regionali) su istanza dei soci interessati e previa disamina dei loro strumenti organizzativi, compresi quelli concernenti l'individuazione degli organi rappresentativi locali, che deve essere ispirata al principio democratico ed a quello maggioritario.

Art.18) VERBALI

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

Art. 19) NATURA DELL’ ASSOCIAZIONE

L'Associazione è organizzazione di tendenza costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e ispirata ai principi sanciti dall'art.18 della Costituzione; essa non ha fini di lucro né richiede ai soci altri adempimenti, all'infuori di quelli alle disposizioni del presente statuto ed alla coerenza con i fini non patrimoniali dell'Associazione stessa.

Art. 20) COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI

L'Adusbef, con deliberazione del Comitato Direttivo, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.

Art. 21) SCIOGLIMENTO

Nell'ipotesi di scioglimento, l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza oppure, nell'eventualità di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

Art. 22) MODIFICHE STATUTARIE

Le eventuali modifiche al presente Statuto verranno apportate, per almeno dieci anni dalla sua costituzione, dal Comitato Direttivo in carica, al quale si conferisce delega.


 

Modulo di iscrizione all’ADUSBEF

 
I livelli di adesione all'ADUSBEF sono tre:

I dati personali saranno trattati in adempimento alla legge n° 675/96.

____________________________________________________________________________

 

Spett.le Adusbef

Via Farini, 62

OO185 ROMA

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

residente in Via/Piazza____________________________________________________________

CAP_______________ Città _______________________________________________________

Tel: ____________________ Fax____________________ E-mail _________________________

Chiede l'iscrizione all'Adusbef in qualità di socio ____________________(1) effettuando il versamento della/e quota/e associativa/e, con la seguente modalità:

( ) Importo allegato alla presente.

( ) Versamento sul conto corrente postale n° 70043005 .

( ) Bonifico bancario su: C/C 37231 Agenzia 51 della Banca di Roma - Filiale di Roma (Codice ABI e CAB: 3002.05088.37231).

Cordiali saluti.

Firma _____________________________________

Data__________________

 

  (1) Indicare il livello scelto di adesione (assistito, ordinario, sostenitore) valida salvo revoca.

 

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