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Il testo delle due interrogazioni parlamentari

presentate dal senatore Mario Rigo,

presidente del Gruppo misto del Senato.

 

( 1 ) ANATOCISMO TRIMESTRALE

 

Interrogazione urgente

- Al Presidente del Consiglio ;

- Al ministro del Tesoro;

- Al ministro della Giustizia.

Per sapere - premesso che:

-  due  recenti  sentenze della Suprema  Corte  di  Cassazione, la n.2374 emessa dalla prima sezione in data  16.3.1999  e n.3096 (terza  sezione), hanno inequivocabilmente stabilito  l'illegittimità della ricapitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contabilizzati dalle banche sui finanziamenti (prestiti, scoperti, anticipi, sconti, ecc.),previste da usi e norme bancarie uniformi;

-  le prime "norme uniformi bancarie" in tema di conto  corrente, ossia 15 condizioni elaborate dall'Abi (Associazione di  banche), adottate dal 1 gennaio 1952,prevedevano per la prima volta, in  Italia e nel mondo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi  debitori. Le banche cioè abusando della dipendenza economica dell'utenza,  hanno  così imposto condizioni vessatorie  e  patti leonini che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

-  in tale fattispecie, l'uso bancario richiamato è sempre  stato preminente rispetto all' anatocismo (art.1283  Cod. Civ.),  ossia quella norma che vieta a chiunque di far produrre, da  interessi scaduti,  altri interessi che vanno ad aggiungersi al  capitale, consentendo una lucrosa attività di ricapitalizzazione;

- scrive la Cassazione: la disparità di accettare la capitalizzazione trimestrale dei prestiti erogati dalle banche e l'annualizzazione degli interessi sui depositi, non discende da una  spontanea adesione. I clienti accettano tali condizioni non perché "ritenute conformi a norme di diritto oggettivo", ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalla banca in conformità dell'associazione  di categoria (ABI). Condizioni insuscettibili di  negoziazione  individuale: se non accettate, si chiude  l'accesso  ai servizi bancari e ciò costituisce un "atteggiamento  psicologico, ben lontano dalla spontanea adesione ad un precetto giuridico";

- le due ultime sentenze, che hanno definitivamente  riconosciuto l'illegittimità  delle banche nel ricapitalizzare  gli  interessi passivi ogni tre mesi, annullando le clausole vessatorie inserite nei contratti standard fatti sottoscrivere agli utenti, non sono però applicate dagli istituti di credito;

- l'associazione di consumatori Adusbef, elaborando i dati della Banca d'Italia, ha calcolato che dalla vessatoria prassi  discendente  dagli  usi bancari, ossia trimestralizzare  gli  interessi passivi con la applicazione della commissione di massimo scoperto (0,50 per cento in media), le banche hanno lucrato nel 1998 oltre 5.000  miliardi dalle tasche dei prenditori del  credito,  spesso

mettendo in ginocchio le piccole e medie attività produttive,  ed ha stimato in oltre 100 mila miliardi l'indebito lucro realizzato dalle banche negli ultimi 10 anni.

1) Per quale ragione le banche, leste ad applicare sentenze a loro favorevoli, non vogliono in alcun modo applicare le surrichiamate sentenze di Cassazione, mettendo in atto una vera e propria  pratica diffusa d'illegalità;

2) Se sia vero che il sistema bancario goda di protezione ed  impunità proveniente, in particolar modo, dalla Banca d'Italia;

3) Se sia tollerabile che l'arretratezza e la illegalità del  sistema  bancario, possano creare notevole danno agli  utenti,  in particolar  modo piccole e medie imprese spesso  strozzate  dagli alti tassi di interesse e da pratiche anatocistiche;

4)  Quali misure urgenti il Governo intenda assumere per far  ripristinare la legalità nei rapporti bancari, messi a dura prova da comportamenti illeciti disinvoltamente tollerati da Bankitalia.

Roma, 22.4.1999

 


( 2 ) PUBBLICITA' INGANNEVOLE

 

Interrogazione a risposta scritta

- Al Presidente del Consiglio;

- Al Ministro delle Comunicazioni;

- Al Ministro dell'Industria.

Per sapere - premesso che:

- da circa tre mesi, una massiccia campagna pubblicitaria  diffusa a tappeto sui mezzi di informazione, soprattutto con spot  televisivi nei programmi di maggiore ascolto (Striscia la Notizia,  Festival di Sanremo, Furore, ecc.), invita i consumatori ad  acquistare "Personal Ricaricabile 195", una carta prepagata diffusa  da Omnitel,  il  secondo gestore dei telefonini, perché costa solo "195 lire al minuto";

-  oltre  1,5 milioni di consumatori sarebbero stati  indotti  ad acquistare "Personal Ricaricabile 195", carta commercializzata da Omnitel, perché costa solo 195 lire al minuto (più I.V.A.);

- l'associazione di consumatori Adusbef, dopo aver scoperto  che "Personal  Ricaricabile  195", invece di costare 195 lire al  minuto, così  come  viene reclamizzato, costa invece 600 lire  per  i primi 54 secondi di conversazione, ha immediatamente  denunciato tale fattispecie ad Antitrust Pubblicità Ingannevole, all'Autorità per  le Garanzie nelle Comunicazioni ed alle  competenti  Procure della Repubblica, per l'eventuale reato di frode in commercio;

- Adusbef ha calcolato infatti che i primi 54 secondi di Personal Ricaricabile 195,la cui massiccia campagna pubblicitaria ne reclamizza il costo a "solo 195 lire al minuto", costa ben 600 lire: 200  lire alla risposta comprensive di Iva e dei primi 3 secondi di  conversazione, mentre per i secondi successivi, applicando  un conteggio a scatti, il costo è di 200 lire (Iva inclusa) ed ha una durata di 10,1 secondi per la tariffa ordinaria, 51,3 secondi per la tariffa ridotta;

- in tal modo Omnitel sembra pubblicizzare un costo indicativo di 195  lire al minuto, più 39 lire di Iva che dovrebbe  portare  il costo a 234 lire, ben sapendo che il primo minuto ha un costo quasi triplo rispetto a quanto pubblicizzato, inducendo in errore  e danneggiando i consumatori indotti ad acquistare un prodotto reclamizzato in maniera fraudolenta ed ingannevole;

-  solo in seguito a pressioni, l'Ufficio Pubblicità  Ingannevole dell'Antitrust,  che sembra abbia persino ricevuto una nota dall'Autorità delle Garanzie delle Comunicazioni che ne stigmatizzava  l'inganno, ha aperto un procedimento, dopo  aver stranamente archiviato qualche giorno prima, analoga segnalazione proveniente da un concorrente che lamentava tra l'altro, anche la scorrettezza commerciale della réclame;

 

- in data 12 aprile 1999, Omnitel ha cominciato a reclamizzare un ulteriore prodotto commerciale, denominato DIPPIU' RICARICABILE, pubblicizzato al costo di 395 lire al minuto, quando il primo minuto di conversazione costa ben 960 lire.

1) Perché si continuino a tollerare pubblicità scorrette, fraudolente, ingannevoli che procurano notevole danno ai consumatori;

2) Quale sia stata la strana ragione, che si chiede di  acclarare ed urgentemente riferire, l'Ufficio Pubblicità Ingannevole  dell' Antitrust, abbia inopinatamente archiviato in data 9 aprile 1999, la denuncia di un concorrente contenente analoghe, se non più approfondite  argomentazioni della denuncia Adusbef, per  aprire  lo stesso giorno il procedimento PI 2526 per pubblicità ingannevole;

3)  Quali misure urgenti il Governo intenda assumere per  imporre pubblicità trasparenti, chiare e veritiere, tali da  non  produrre inganni ed ingenti danni economici al pubblico dei consumatori.

Roma, 22.4.1999

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