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5 novembre 1999

SEGUONO LE RIMESSIONII DEGLI ATTI ALLA CONSULTA PER LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 4 AGOSTO 1999 N. 342.

di Antonio TANZA

Coordinatore regionale ADUSBEF per la Puglia.

Dopo il Dott. Vittorio GAETA, del Tribunale di Lecce, anche il Dott. Flavio CUSANI del Tribunale di Benevento ha rimesso alla Corte Costituzionale gli atti processuali per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 120 del D. Lgs. 385/93, come introdotto dall’art. 25 cpv. D. Lgs. 342/99, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione.

Il Tribunale di Benevento ha riscontrato la violazione degli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione poiché il terzo comma dell’art. 120 del D. Lgs. 385793, come introdotto dall’art. 25 cpv. D. Lgs. 342/99, è una norma destinata ad essere applicata soltanto a talune categorie di rapporti caratterizzati dalla presenza del "contraente forte" (Banca) e, dunque, contrasta col principio costituzionale di uguaglianza fra cittadini (art. 3 Cost.). Inoltre tale disposizione frustra il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) a tutela di diritti lesi da violazione di norme imperative qual è, appunto, quella di cui all’art. 1283 c.c.- Infine, si evidenzia che il Governo – nel caso di specie – è andato oltre quanto delegatogli dalle Camere (art. 77 Cost.), le quali non hanno senz’altro consentito di derogare retroattivamente al disposto dell’art. 1283 c.c., né di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validità ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocistici, per di più senza indicazione di un termine finale!

Morale della favola i consumatori possono continuare ad inviare alla propria banca una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale chiedere la ripetizione degli interessi composti trimestrali.

Ovviamente, allo stato, l’Istituto di credito non esaudirà detta richiesta che però sortirà l’effetto, non trascurabile, di interrompere il decorso della prescrizione del proprio diritto alla restituzione di quanto trattenuto in esubero.

Lecce, 5 novembre 1999

 


 21 OTTOBRE 1999

PRIMA RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CONSULTA PER LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 4 AGOSTO 1999 N. 342.

di Antonio TANZA

Coordinatore regionale ADUSBEF per la Puglia.

Le legittime contestazioni dei consumatori al c.d. "colpo di spugna" hanno già conquistato la Giurisprudenza più sensibile ai problemi delle vittime del sistema bancario – politico.

Nel giudizio civile, n. 462/98 Ruolo Gen. del Tribunale di Lecce (G.I. Dott. Vittorio GAETA), intrapreso da due utenti ADUSBEF leccesi, rappresentati dall’Avv. Antonio TANZA, contro la Banca del Salento S.p.A., è stata emessa la prima ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale degli atti processuali per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 120 del D. Lgs. 385793, come introdotto dall’art. 25 cpv. D. Lgs. 342/99, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione.

Si riproduce il testo della motivazione dell’Ordinanza:

"Il G.I., visti gli atti del procedimento nr. 462/98 R.G. tra Miglietta Pietro + 1 contro S.p.A. Banca del Salento, avente ad oggetto impugnazione di clausole di contratti di apertura di credito e di conto corrente bancario; rilevato che sono contestate anche la validità e la concreta applicazione di clausole attinenti la spettanza e la misura dell'anatocismo sui saldi passivi dei correntisti; che le parti hanno precisato le conclusioni sull'anatocismo, mentre è riservata all'eventuale seguito la determinazione degli importi dovuti dagli attori in eventuale difformità dalle pretese della banca; che nelle conclusionali e nelle repliche le parti hanno richiamato o contestato la giurisprudenza più recente, attinente la determinazione degli interessi secondo gli usi, la misura e la frequenza della capitalizzazione, e cioè dell'anatocismo, la legittimità della capitalizzazione dopo la chiusura del rapporto bancario (a titolo esemplificativo, cft. Foro It. 1999, I, 2369 ss., ove sono citate, sia nelle note che nel testo dei provvedimenti ivi pubblicati, le decisioni più recenti della Cassazione e di altri giudici di merito); che pertanto, nella materia in esame, poteva ravvisarsi, al momento della scadenza dei termini per le repliche alle conclusionali (19/7/1999), una serie di incertezze dottrinali e giurisprudenziali, tale da rendere opportuno un intervento chiarificatore del legislatore; che, nelle more della decisione, è sopravvenuto il D.Lgs. 342/99, pubblicato su G.U. 4/10/1999, il cui art. 25 ha aggiunto all'art. 120 D.Lgs. 385/93 i seguenti due nuovi commi: "2) Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3) Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente"; osserva Il terzo comma dell’art. 120 d.lgs. 385/93, come introdotto dal d.lgs. 642/99, prevede, fino all’emanazione della delibera CICR indicata al primo comma, la salvezza delle clausole contrattuali sull’anatocismo, contenute nei contratti stipulati anteriormente. L’interpretazione più piana attribuisce alla norma una funzione di sanatoria delle clausole in questione (come quelle oggetto del presente giudizio) attraverso implicita interpretazione autentica normativa vigente. Non vi è dubbio sul fatto che il legislatore abbia inteso dirimere le incertezze della prassi sull’anatocismo bancario, le quali apparivano idonee a provocare un imponente contenzioso, suscettibile sia di togliere certezza ai rapporti giuridici che di aggravare le disfunzioni della giustizia civile. La retroattività della sanatoria, desumibile dalla dizione "sono valide ed efficaci fino a tale data", è tipica delle leggi di interpretazione autentica, le quali, essendo dirette a conferire certezza a situazioni giuridiche rese incerte da testi normativi o dal diritto vivente, per loro natura riguardano tutte le situazioni "pendenti", e cioè non ancora definite per giudicato, decadenza, prescrizione. Potrebbe astrattamente sostenersi che la dichiarazione di validità ed efficacia delle clausole sull’anatocismo fino alla delibera del CICR trovi un limite nell’effettiva sussistenza di tale validità ed efficacia. Tale posizione, con la quale meglio si tutelerebbero le esigenze del consumatori rispetto a quelle delle imprese, salvaguardate in maniera esclusiva dal nuovo testo dell'art. 120 t.u. bancario, si pone in contrasto con il principio di conservazione delle norme giuridiche. Alla sua stregua, infatti, la norma in esame avrebbe pressappoco il seguente significato "le clausole relative all'anatocismo sono valide ed efficaci in quanto siano valide ed efficaci". Una tautologia che renderebbe il comma in esame del tutto superfluo. Né tale posizione potrebbe essere sostenuta tenendo conto dei profili di illegittimità costituzionale di cui si discorrerà in seguito, e facendo ricorso al criterio secondo cui, tra due interpretazioni possibili di una norma, deve preferirsi quella maggiormente conforme alla Costituzione. Tale criterio presuppone infatti che attraverso l'interpretazione considerata come più conforme alla Costituzione residui uno spazio di applicazione per la norma interpretata; in caso contrario, si avrebbe un effetto abrogativo, che è riservato al legislatore o alla Corte Costituzionale, e non al c.d. diritto vivente. Data quindi per dimostrata la rilevanza nel presente giudizio del d.lgs. 342/99, si osserva che lo stesso è stato emanato in attuazione dell'art. 1 co. 5° l. 128/98, che delegava il Governo ad emanare "disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 385/93, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 l. 142/92". Nel testo dell'art. 25 l. 142/92 non era contenuto alcun principio o criterio direttivo, attinente la materia dell'anatocismo. Pertanto la delega legislativa "copriva" soltanto il generico potere del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del t.u. bancario. Sarebbe alquanto agevole sostenere la non conformità di tale delega all'art. 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere la "determinazione di principi e criteri direttivi (...) per oggetti definiti", non intendeva certamente legittimare deleghe in bianco al Governo, con vincoli solo apparenti. Non occorre tuttavia approfondire tale profilo, il quale in questa sede non è rilevante. Se infatti, interpretando la delega in modo necessariamente restrittivo, al fine di sottrarla alle censure di violazione dell'art. 76 Cost., si riferisce il potere "integrativo e correttivo", conferito al Governo dall'art. 1 co. 5° l. 128/98, al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di redazione e della coerenza interna del t.u. bancario, si finisce necessariamente con 1'escludere la sanatoria delle clausole bancarie sull'anatocismo a mezzo di interpretazione autentica delle norme giuridiche preesistenti (implicitamente richiamate dal testo dell'art. 120 co. 3° t.u. bancario) dall’ambito delle integrazioni e correzioni puramente tecnico - formali. D'altro canto, il testo precedente del t.u. bancario non conteneva disposizioni specifiche in tema di anatocismo, come tali astrattamente suscettibili di integrazione e/o correzione. Vi è anche da aggiungere che in nessun caso la legge avrebbe potuto delegare al Governo l'interpretazione autentica, implicita o esplicita, di norme giuridiche. Infatti dal testo dell'art 76 della Costituzione emerge che il potere di normazione delegato al Governo riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalità tecnica, e cioè l’individuazione delle soluzioni di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge - delega, e riservate al Parlamento. L'interpretazione autentica di una o più norme, invece, operando una scelta tra due o più prospettazioni egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, comporta necessariamente l’esercizio di una discrezionalità non meramente tecnica, bensì di merito e politica, come tale al di fuori dei poteri normativi del Governo. E' il caso di rilevare la necessità di una chiara demarcazione del rapporti tra i poteri dello Stato, onde evitare che, al sistematico abuso della decretazione d'urgenza venuto meno dopo la sentenza Corte Cost. 360/96, si sostituisca un abuso ancor più insidioso della legislazione delegata, la quale per di più "salterebbe" il momento del confronto parlamentare, quest’ultimo non è surrogabile dai pareri delle Commissioni parlamentari di cui all'art. 25 cpv. 1. 142/92, che non equivalgono a legge - delega, anche perché non sono conoscibili dalla generalità dei cittadini, ma soltanto dagli studiosi e operatori giuridici."

Le motivazioni esposte dal Tribunale di Lecce sono pregevoli, ma non esaustive: l’art. 25 del D.Lgs. si pone in contrasto con la normativa interna ma, ancor di più, con quella comunitaria e con quella in materia di antitrust.

Si viola l’art. 76 della Costituzione, ma anche l’art. 3, come già osservato nei precedenti scritti pubblicati in questo sito.

L’iniziativa del G.I. del Tribunale di Lecce è solo l’inizio di una lunga serie di ordinanze di rimessione: il potere bancario, l’ABI e le manovre di palazzo non possono soffocare i diritti dei Consumatori e la Giustizia.

Lecce, 25 ottobre 1999

 


 

(18 ottobre 1999)

DAL 19 OTTOBRE 1999 ADUSBEF PROPORRA’, IN CENTINAIA DI CAUSE CIVILI, ISTANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CONSULTA PER LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 25 DEL D. LGS. 4 AGOSTO 1999 N. 342

di Antonio TANZA

Coordinatore regionale ADUSBEF per la Puglia.

 

Decorsi 15 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ( avvenuta lo scorso 4 ottobre 1999 su G.U. n. 233 ), i legali di ADUSBEF sono pronti a sollevare nelle centinaia di cause intraprese contro il sistema bancario, aventi ad oggetto la restituzione degli interessi anatocistici trimestrali, istanza per la rimessione degli atti processuali alla Consulta al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del contestato decreto.

L'approvazione della citata disposizione di legge pone, in particolare, due problemi: 1) quello relativo alla irretroattività della norma di legge sopra citata, 2) quello relativo alla illegittimità costituzionale della riportata norma.

Riguardo al primo problema, ossia quello relativo all'efficacia irretroattiva delle modifiche al T.U.B., la chiara lettera della disposizione di cui all'art. 25 D. Lgs., sopra riportata, esclude l'applicabilità della indicata normativa ai contratti bancari in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Il secondo comma dell'art. 25 del citato decreto legislativo non lascia dubbi di sorta circa l’irretroattività della disposizione.

Il nuovo decreto legislativo, come ogni legge dello Stato, obbedisce, infatti, al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi, e deve essere coordinato con l’art. 116 del T.U.B.

L'invalidità e l'inefficacia delle clausole che nei contratti bancari prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anatocistici maturati nelle operazioni in conto corrente (consacrata dalle ormai celeberrime sentenze, nn. 2374/99 e 3096/99, della Suprema Corte) permane e non viene meno per effetto delle ultime modifiche al T.U.B.

Riguardo al secondo problema, allo stato, non può non rilevarsi un palese contrasto tra la disciplina normativa in materia di calcolo degli interessi ultralegali nelle operazioni bancarie in conto corrente, introdotta dal decreto legislativo in parola, e quella fissata con la legge delega del 1998, la quale reca disposizioni per il coordinamento e l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normativa comunitaria anche nel settore del credito al risparmio e al consumo. E' ben noto, infatti, che tutte le legislazioni nazionali dei paesi aderenti all’Unione Europea hanno visto e vedono con sfavore l’anatocismo, di cui hanno perso anche la memoria storica, non tanto e non solo perché immorale, ma in quanto contrario agli obiettivi primari dell’economia attuale, che esige tassi di interesse trasparenti e bassi.

La normativa comunitaria, recepita dal nostro ordinamento, pone quale obbiettivo primario il ravvicinamento e l’armonizzazione dei sistemi bancari e creditizi tra i Paesi UE, anche sotto il profilo della regolamentazione della tipologia dei rapporti bancari: introdurre l’anatocismo trimestrale, sia pure estendendolo anche alle operazioni attive, costituisce pertanto una rottura con gli attuali obiettivi di politica comunitaria in materia creditizia.

Inoltre si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità Costituzionale del riportato Decreto Legislativo per violazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega: non può non osservarsi che la norma delegata opera una sostanziale e, per certi versi, radicale modificazione (la nuova normativa, parlando di periodicità dell’interesse, legittimerebbe anche l’anatocismo giornaliero) della previgente disciplina codicistica (art. 1283 c.c.) in tema di capitalizzazione periodica degli interessi composti, modifica assolutamente non prevista dalla legge delega.

L’art. 2 lett. b della legge delega, nell’indicare i criteri e principi direttivi generali cui devono attenersi gli emanandi Decreti Legislativi, prescrive tra l’altro che: "Per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse".

Ora il legislatore delegato non solo ha creato stridenti disarmonie con la normativa bancaria degli altri stati, ma ha creato disarmonie con la legislazione interna.

Nell’ambito delle discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare rientra, come è evidente, non solo la normativa speciale del T.u.b., ma anche e soprattutto la richiamata disposizione del codice civile, che, come del resto evidenziato dalle note sentenze della Corte di Cassazione, costituisce la disciplina di riferimento nella regolamentazione della capitalizzazione periodica degli interessi composti nelle obbligazioni pecuniarie.

Non è ammissibile che la legge delegata sia interpretativa della legge delle delegante, ampliandone, abusivamente, l’ambito della materia da regolare.

Una normativa delegata rispettosa dell’ambito di delega, definito dall’art. 76 Cost., avrebbe dovuto rigorosamente attenersi ai principi ed ai criteri direttivi indicati nella legge 128/1998; attenersi ai tempi ed all’oggetto sul quale il Governo doveva legiferare: è evidente che la legge delegata ha violato tali limiti, incorrendo nel vizio di eccesso di delega e nella conseguente censura di illegittimità dell’art. 25 del citato D. Lgs.

Ove poi si insistesse nel sostenere la retroattività del decreto in questione potrebbero legittimamente sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale anche sotto il profilo della violazione del principio di cui all'art. 3 Costituzione, essendo evidente che un provvedimento di legge che non miri a stabilire una regola per il futuro, ma solo a impedire, per di più soltanto transitoriamente, una qualificazione di invalidità di un patto negoziale (quello sull'anatocismo trimestrale banche - utenti), sottraendola alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, lede il principio di parità e autonomia tra i Poteri dello Stato.

Non va ancora taciuto che dalla lettura degli atti parlamentari che hanno preceduto l’approvazione del decreto governativo emerge la necessità, di cui il governo avverte l’urgenza, di fornire una disciplina chiara ed inequivocabile ai rapporti che in futuro sono destinati ad instaurarsi tra banche e clienti, lasciando in ogni caso impregiudicate le conseguenze derivanti ai vecchi contratti dalla invalidità, riconosciuta dalla Cassazione, dell’uso anatocistico trimestrale.

Per quanto sopra esposto, ADUSBEF solleciterà i vari Giudici affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 Legge 11 marzo 1953 n. 87 ed art. 295 c.p.c., emettano ordinanza con cui, ritenuto che il giudizio non possa essere altrimenti definito e che la questione sollevata non sia manifestamente infondata, sospendano il giudizio in corso e dispongano l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché sia valutata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del D.Lgs. del 04 agosto 1999 per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Lecce, 18 ottobre 1999

 


 

(6 settembre 1999)

LE RECENTI MODIFICHE AL T.U. BANCARIO NON SANANO L'ILLEGITTIMITÀ DELL'ANATOCISMO TRIMESTRALE APPLICATO DALLE BANCHE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D. Lgs.

GLI UTENTI BANCARI POSSONO CONTINUARE A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI INCASSATI ILLEGITTIMAMENTE.

 

di Antonio TANZA

Coordinatore regionale ADUSBEF per la Puglia.

 

Le motivate inquietudini, suscitate nei milioni di utenti di servizi bancari alla notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 luglio 1999, del decreto legislativo recante modifiche al T.u.b. (testo unico bancario), non hanno ragion d'essere.

La chiara lettera del testo del secondo comma dell'art. 27 del citato decreto legislativo, che aggiunge il secondo e terzo comma all'art. 120 T.U., così disciplinando la "decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi", esclude infatti l'applicabilità della indicata normativa ai contratti bancari in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

L'invalidità e l'inefficacia delle clausole, che nei contratti bancari prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori anatocistici maturati nelle operazioni in conto corrente (consacrata dalle ormai celeberrime sentenze, nn. 2374/99 e 3096/99, della Suprema Corte), permane e non viene meno per effetto delle ultime modifiche al T.u. bancario.-

Gli utenti bancari possono pertanto fondatamente continuare a richiedere, in virtù della dedotta invalidità contrattuale, la restituzione degli interessi debitori illegittimamente capitalizzati alla scadenza di ogni trimestre dalle banche, e da queste incamerati nel corso dell’intero rapporto.

Il secondo comma dell'art. 27 del citato decreto legislativo non lascia dubbi di sorta circa l’irretroattività della disposizione; così, infatti, recita la norma: "Dopo il comma 1° dell'art.120 T.U. è aggiunto il seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi di adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente"".

Il Legislatore, con la citata disposizione, ha senz'altro voluto regolamentare solo i contratti bancari stipulati dopo la pubblicazione del citato decreto legislativo ed i futuri rapporti tra banche e utenti, indicandone criteri e principi guida, tra cui quello che uniforma le modalità di capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, maturati sui conti corrente.

In sostanza il legislatore ha attribuito, solo per il futuro e dopo l’avvenuta pubblicazione del D.Lgs., ammissibilità all’anatocismo, purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi indicati con successiva delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio).

Il D. Lgs. indica tre distinti momenti di regolamentazione dell’interesse anatocistico:

nel primo momento, che va dall’entrata in vigore della delibera del CICR (ancora in verbis) in poi, la capitalizzazione degli interessi sui conti correnti dovrà avvenire con la stessa periodicità sia per le operazioni attive che passive e secondo le modalità e i tempi di adeguamento indicati nella delibera, pena l’inefficacia della clausola;

nel secondo momento, che decorre dalla pubblicazione del decreto legislativo all’entrata in vigore della delibera del CICR, le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati, dopo la pubblicazione del decreto legislativo ed anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi di adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

nel terzo momento, che decorre dall’entrata in vigore del codice civile e dell’art. 1283 c.c. alla pubblicazione del decreto legislativo, l’anatocismo trimestrale è inammissibile sia perché espressamente vietato (è ammissibile solo quello semestrale o annuale) sia perché non esistono usi normativi in materia.

A prescindere dai numerosissimi ed autorevoli rilievi critici già sollevati in merito alla scelta adottata con il decreto in esame, che pone gravi problemi di coordinamento sistematico tra la legislazione comunitaria, la norma del 1283 c.c. e l’art 120, comma 3° (come novellato dal riportato art. 27 D. Lgs.), si intende, dunque, sottolineare la necessità di sciogliere il nodo del problema interpretativo della norma di legge sopra citata, in merito alla irretroattività della stessa.

Infatti, non vi è alcuna possibilità di considerare retroattiva l'efficacia del disposto normativo di cui al nuovo art.120 T.U. bancario, così come integrato dal citato art.27 del decreto in esame.

Occorre considerare che il nuovo decreto legislativo, come ogni legge dello Stato, obbedisce al principio generale del nostro ordinamento giuridico sancito dall'art. 111 delle preleggi, in forza del quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo": ne consegue che la disciplina normativa introdotta dal decreto legislativo in parola, da interpretarsi in combinato disposto con tale principio, non può essere applicata anche ai rapporti pregressi e pendenti alla data della sua pubblicazione: nulla, infatti, il decreto legislativo prevede in proposito.

Secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il principio di irretroattività delle leggi costituisce un canone interpretativo fondamentale, tale da orientare l'interprete nel senso della normale irretroattività della legge, e derogabile solo in virtù di previsione, esplicita o implicita, contenuta nella legge medesima.

Allo stato, però, non può ragionevolmente affermarsi, per quanto argomentato, che il legislatore delegato abbia voluto derogare a detto principio, né esplicitamente, visto che nessuna norma, né della legge delega né tantomeno del rispettivo decreto di attuazione, ne estende l'applicabilità anche ai rapporti giuridici esauriti o già sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, né implicitamente, come può desumersi dall'effettiva e chiara volontà del Legislatore.

Nel caso in esame non vi è alcuna previsione, neppure implicita, che sia ammissibile l’anatocismo trimestrale nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo: vi è anzi la premura del legislatore di ammettere l’anatocismo (benché non si faccia ivi riferimento a quello trimestrale) sulle sole operazioni passive nel solo periodo che va dalla data di pubblicazione del D.Lgs. alla data di entrata in vigore della delibera del CICR (ovvero il secondo momento, nello schema sopra riportato).

La regolazione di detto periodo transitorio, nel senso di ammettere tout court l’anatocismo, sta a sottolineare l’assoluta inammissibilità di detta pratica nel periodo antecedente (terzo momento): non è ammissibile, infatti, che una legge dica che è valido ciò che era già valido (ciò sarebbe una insensata ripetizione).

In verità, proprio perché l’anatocismo è stato sempre invalido il legislatore del 1999 ha inteso inserire un terzo comma all’art. 120 T.u.b., e ciò al fine di rendere ammissibile l’anatocismo e dalla data di pubblicazione del decreto legislativo: se, infatti, l’anatocismo fosse stato sempre valido, non vi sarebbe stato alcun bisogno di inserire l’inciso di cui al terzo comma.

Si consideri che il D. Lgs. parla solo di anatocismo in genere inteso, non prevedendo affatto la abrogazione dell’art. 1283 c.c., che, come noto, secondo la dominante opinione (cfr., per tutti, Lamedica), ammette, e solo nei casi espressamente previsti, la sola capitalizzazione periodica semestrale, e giammai quella a cadenza trimestrale.

Non va poi taciuto che dalla lettura degli atti parlamentari che hanno preceduto l’approvazione del decreto governativo emerge la necessità per il legislatore delegante, e di cui il governo avverte l’urgenza, di fornire una disciplina chiara ed inequivocabile ai rapporti che in futuro sono destinati ad instaurarsi tra banche e clienti, lasciando in ogni caso impregiudicate le conseguenze derivanti ai vecchi contratti dalla invalidità dell’uso anatocistico trimestrale riconosciuto dalla Cassazione.

E proprio sul punto della non prevista sanatoria dell’anatocismo trimestrale sui contratti in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo che vi è stato in Consiglio dei Ministri un confronto abbastanza acceso che ha avuto per protagonisti da un lato i titolari dei Dicasteri del lavoro e delle Finanze, Cesare SALVI e Vincenzo VISCO, e dall’altro i ministri del Tesoro e delle Politiche Comunitarie, Giuliano AMATO ed Enrico LETTA, la cui difesa della formulazione presentata ha, alla fine, avuto la meglio (cfr. Sole 24 ore del 24 luglio 1999).

Recentemente anche il Presidente del Consiglio, Massimo D’ALEMA, si è pronunciato per l’irretroattività del noto decreto (cfr. in Gazzetta del Mezzogiorno del 10 agosto 1999 e in Borsa e finanza del 04 settembre 1999).

D’altra parte, tutte le legislazioni nazionali dei paesi aderenti all’Unione Europea hanno visto e vedono con sfavore l’anatocismo, di cui hanno perso anche la memoria storica, non tanto e non solo perché immorale ma in quanto contrario agli obiettivi primari dell’economia attuale, che esige tassi di interesse trasparenti e bassi.

La normativa comunitaria, recepita dal nostro ordinamento, pone quale obbiettivo primario il ravvicinamento e l’armonizzazione dei sistemi bancari e creditizi tra i Paesi UE, anche sotto il profilo della regolamentazione della tipologia dei rapporti bancari: introdurre l’anatocismo trimestrale, sia pure estendendolo anche alle operazioni attive, costituisce pertanto una rottura con gli attuali obiettivi di politica comunitaria in materia creditizia.

Infine si sottolinea l’illegittimità costituzionale del richiamato decreto delegato, che ADUSBEF non mancherà di denunziare nelle sedi giudiziarie: trattasi di un tipico esempio di norma delegata che eccede i limiti temporali e sostanziali fissati dalla legge delega in materia bancaria.

Gli utenti dei servizi di credito non devono perciò deporre le armi: la battaglia iniziata da mesi per ottenere la restituzione delle maggiori somme versate alle banche nel corso del rapporto a titolo di interessi anatocistici illegittimamente capitalizzati ogni tre mesi sul saldo debitore di conto corrente può continuare; non è infatti stata introdotta alcuna sanatoria delle illegittime clausole che hanno consentito fino ad oggi agli istituti di credito di applicare tale modalità di calcolo.

ADUSBEF continuerà, dunque, come ha sinora sempre fatto, a patrocinare quanti rivendicano le proprie ragioni contro le banche, senza temere alcuna censura, neppure quella di un'ipotetica sanatoria legislativa che, lo si ripete, non è mai stata posta in essere.

Lecce, 6 settembre 1999

Avv. Antonio TANZA

 


LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA ANCORA SULL’ILLEGITTIMITA’ DELL’ANATOCISMO TRIMESTRALE.

(da Avv. Antonio TANZA della delegazione ADUSBEF della Puglia)

 

Secondo Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 17 aprile 1999 n. 3845; Pres. R. Sgroi, Est. Marziale, P.M. Golia (conf.); Siciliani c/ Banca Popolare di Crotone "E’ illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi moratori dovuti dal cliente sul saldo debitore finale del conto corrente bancario dopo la chiusura del conto stesso".

 

La Cassazione non si pronuncia, non avendo (purtroppo) il consumatore mosso alcuna contestazione al riguardo, sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca durante lo svolgimento del rapporto (pratica inesorabilmente condannata dalle precedenti sentenze n. 2374/99 e 3096/99 che hanno negato l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo), ma esclude decisamente che tale pratica abbia un qualche fondamento normativo nella fase successiva alla conclusione del rapporto.

Secondo la Suprema Corte: "Deve ritenersi che la pretesa alla capitalizzazione (trimestrale) degli interessi dovuti sul saldo debitore dei conti chiusi non ha fondamento normativo. Tale conclusione non è contraddetta dal 1° comma dell’art. 1224 c.c., il quale dispone che se prima della mora erano convenuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi superiori sono dovuti nella stessa misura: appare infatti evidente che la previsione dell’anatocismo non incide sulla misura degli interessi quanto sul contenuto della prestazione principale ed è quindi estranea alle previsioni di tale disposizione. E tanto meno dall’art. 7 delle c.d. norme bancarie uniformi in tema di conto corrente di corrispondenza, che pure prevede espressamente la capitalizzazione degli interessi sul saldo finale. Tali disposizioni costituiscono, infatti, semplici clausole contrattuali – Cass. 15 giugno 1994, n. 5815 – e, in quanto tali, non possono derogare ad una norma d’indubbio carattere imperativo come l’art. 1283 c.c."

Detta ulteriore conferma della S.C. sull’inesistenza dell’uso normativo dell’anatocismo trimestrale, previsto dall’art. 7 delle n.b.u., lascia sperare in un consolidamento di detto nuovo indirizzo: finalmente i consumatori vedono stabilmente riequilibrata una bilancia che per trent’anni era stata truccata?

Ci auguriamo di si.

Lecce, 15 giugno 1999


 

LE SENTENZE DI CASSAZIONE N° 2374/99 e N° 3096/99 HANNO DICHIARATO

ILLEGITTIMO L'ANATOCISMO TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI BANCARI

 

ISTRUZIONI PER L'USO

Tutti gli utenti bancari che hanno pagato interessi trimestrali alle banche per scoperti di conto, devono inviare - Raccomandata A.R. - un invito / diffida ( di cui, in calce, riportiamo il facsimile ) a ricalcolare le competenze.

Trascorsi inutilmente 10 giorni, contattare uno degli studi legali dell'elenco sottoriportato (ancora provvisorio) per iniziare una vertenza giudiziaria contro la banca.

 


 

 COMUNICATO STAMPA

DOPO CHE LA CASSAZIONE HA DICHIARATO ILLEGITTIMA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI, ADUSBEF E CODACONS AVVIERANNO MIGLIAIA DI CAUSE CIVILI PER FAR RESTITUIRE AGLI UTENTI L'INDEBITO LUCRO INCASSATO DALLE BANCHE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

ADUSBEF E CODACONS CITERANNO L'ABI, CHE DIFENDE RENDITE DI POSIZIONI SCARDINATE DA LEGGI, DA ORDINAMENTI, DALLA CASSAZIONE, DALLE DIRETTIVE EUROPEE.

LE NORME UNIFORMI ABI -DICE LA CASSAZIONE- SONO CENSURABILI DAL TRATTATO ISTITUTIVO CE, CHE VIETA GLI ACCORDI TRA IMPRESE CHE POSSANO INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA LIBERA CONCORRENZA.

Dopo aver predisposto moduli di messa in mora che chiedono il ricalcolo e la restituzione degli interessi ricapitalizzati trimestralmente dalle banche negli ultimi 10 anni, in ossequio alla sentenza di Cassazione 2374/99 che ha aperto grandi scenari per i diritti degli utenti, Adusbef e Codacons citeranno in giudizio l'Abi nei prossimi giorni.

Le due associazioni infatti, ancor prima della sentenza di Cassazione, citando la sentenza del tribunale di Monza del 16.2.1999, avevano inviato all'Abi una diffida, ex art.3 legge 281/98, affinché intervenisse sollecitando le banche associate ad eliminare la clausola che prevede la "capitalizzazione trimestrale" per i conti passivi per la clientela, anche per ristabilire l'equità nei rapporti contrattuali con gli utenti dei servizi bancari.

L'Abi in una lettera del 22 marzo, citando sentenze superate ed il consueto, scandaloso avallo fornito dalla Banca d'Italia alle clausole vessatorie dei contratti bancari, ha inviato una lettera di risposta difendendo gli usi bancari perché: "l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche che i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti dell'art.1283 Codice Civile".

Lo strabismo e l'ostinazione nel non voler vedere le sentenze sfavorevoli alle banche, che asseriscono invece il contrario di quanto affermato dalla risposta dell'Abi, porterà Adusbef e Codacons a citare in giudizio l'associazione bancaria.

La disparità di accettare la capitalizzazione trimestrale dei prestiti erogati dalle banche e l'annualizzazione degli interessi sui depositi, scrive la Cassazione, non discende da una spontanea adesione. I clienti accettano tali condizioni non perché "ritenute conformi a norme di diritto oggettivo", ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalla banca in conformità dell'associazione di categoria Abi (associazione bancaria italiana). Condizioni che non sono suscettibili di negoziazione individuale: se non vengono accettate, si chiude l'accesso ai servizi bancari e ciò costituisce un "atteggiamento psicologico, ben lontano dalla spontanea adesione ad un precetto giuridico".

Ma vi è di più. "La previsione da parte dell'Abi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi come norma bancaria uniforme -dicono i giudici- é censurabile alla luce delle disposizioni del trattato Cee, che vieta gli accordi tra imprese che possono incidere negativamente sulla libera concorrenza".

Accordi di cartello avvenuti sotto gli auspici dell'Abi, più volte denunciati da Adusbef, e che solo l'anomala attribuzione alla Banca d'Italia, invece che all'Antitrust, della normativa a tutela della concorrenza, ha impedito di accertare.

Roma, 30.3.1999


 

COMUNICATO STAMPA

DOPO LA SENTENZA DI CASSAZIONE (N.2374/99) CHE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO L'ANATOCISMO TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI BANCARI ADUSBEF HA PREPARATO I MODULI PER FAR OTTENERE I RIMBORSI E, IN CASO DI DINIEGO, PREDISPOSTO UNA "TASK-FORCE" DI 18 AVVOCATI, PER IMPIANTARE CENTINAIA DI CAUSE LEGALI CONTRO LE BANCHE.

NEL 1998, CON LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI, LE BANCHE HANNO INDEBITAMENTE INCASSATO 5.137 MILIARDI DI LIRE.

ADUSBEF STIMA IN 100.000 MILIARDI, LE SOMME FRAUDOLENTEMENTE INCASSATE DA BANCHE CON TALE ILLECITO USO, NEGLI ULTIMI 10 ANNI.

La illegittima prassi adottata dal sistema bancario italiano di capitalizzare ogni trimestre gli interessi debitori (impieghi bancari),annualizzando gli interessi creditori (depositi bancari) inappellabilmente sanzionata dalla Cassazione con la sentenza depositata il 16 marzo 1999, perché in contrasto con l'art.1283 del Cod. Civile, non ha paragoni in nessun altro paese del mondo.

Tale disinvolto uso che ha portato alla rovina migliaia di cittadini ed al fallimento tantissime piccole e medie imprese strozzati da tale iniqua pretesa delle banche, ha consentito al sistema bancario di incassare, solo nell'ultimo anno (1998), 5.137 miliardi di lire, mentre Adusbef stima in 100.000 miliardi l'indebito lucro realizzato dalle banche negli ultimi 10 anni.

Dopo che la recente inappellabile sentenza di Cassazione ha fatto  finalmente giustizia, dichiarando  illegittima  tale vessatoria pratica, posta in atto dagli istituti di credito a partire dal 1 gennaio 1952 (sotto l'alto patrocinio della Banca d'Italia, grande protettrice degli esclusivi, seppur illeciti, interessi delle banche), Adusbef ha costituito una task-force di avvocati per far restituire agli utenti l'indebito lucro.

I 12 studi legali scelti capillarmente per rappresentare gli interessi dei consumatori a Milano, Bologna, Firenze, Ferrara, Genova, Roma, Napoli, Catania, Ancona, Bari, Taranto, Reggio Calabria, coordinati dall'avv. Antonio Tanza, responsabile Adusbef per la Puglia, impianteranno nei prossimi giorni centinaia di cause civili, per la restituzione degli interessi trimestralmente capitalizzati, con l'aggravio della commissione massimo scoperto.

Dopo aver messo a punto questa offensiva legale pianificata su tutto il territorio nazionale, Adusbef annuncia che sul proprio sito  Internet (www.rpilo.it/adusbef ), saranno disponibili, da lunedì 22 p.v., tutte le informazioni con i numeri telefonici e di fax degli studi legali, compreso il modulo di facsimile di messa in mora che invita le banche a ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto eliminando la trimestrale capitalizzazione, perché in contrasto con l'art.1283 del Cod. Civ.

Dai primi di aprile saranno pronti i ricorsi standard da depositare nei Tribunali mentre in alcuni casi, laddove tale illegittima ed iniqua prassi di capitalizzare trimestralmente gli interessi sugli impieghi, ha costituito la principale causa del dissesto economico delle imprese, oltre alla restituzione dell'indebito lucro, si impianteranno vertenze giudiziarie per richiedere il risarcimento dei danni.

Roma, 20.3.1999


COMUNICATO STAMPA

CORTE DI CASSAZIONE HA FINALMENTE POSTO FINE ALL'ABUSO BANCARIO DELL'ANATOCISMO TRIMESTRALE: MILIONI DI CONSUMATORI CORRONO IN BANCA PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME.

ADUSBEF HA PREDISPOSTO I MODULI PER OTTENERE I RIMBORSI

 

Mentre gli utenti bancari erano ancora intenti a festeggiare la sentenza (n. 507 del 21 febbraio 1999) della II Sezione Civile del Tribunale di Monza, a confermare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo trimestrale), normalmente prevista dall'art. 7 delle N.U.B. (norme bancarie uniformi) redatte dall'A.B.I. (associazione banche italiane), è finalmente intervenuta, con sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, la Sezione I della Suprema Corte di Cassazione.

L'effetto è quello di rendere nulla la clausola che, nella (quasi) totalità dei contratti bancari di apertura di credito e di conto corrente, permette alla banca di capitalizzare trimestralmente gli interessi: il correntista ha diritto al ricalcolo degli interessi passivi corrisposti all'istituto di credito dall'inizio del rapporto ad oggi.

In particolare la clausola colpita da nullità è la seguente: "I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono regolati invece, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto".

In virtù di detta clausola 1.000.000 di lire, al tasso del 10%, si raddoppiano normalmente in dieci anni, mentre con la capitalizzazione trimestrale in circa sette anni.

Nonostante che per l'art. 1283 del codice civile sia assolutamente proibita la convenzione preventiva dell'anatocismo semestrale, le Banche inseriscono nel contratto di apertura di credito e di conto corrente l'accettazione di una pattuizione preventiva dell'interesse composto trimestrale.

Detta pattuizione viene ora, anche dalla Corte di Cassazione, ritenuta invalida per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.-

La convenzione anatocistica, preventiva e trimestrale, potrebbe essere consentita, in base al vigente art.1283 del codice civile, solo in presenza di un uso normativo (già formatosi alla data di ingresso del nostro codice, cioè prima del 1942) che espressamente preveda la preventiva pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti.

Ha, però, osservato Corte di Cassazione che non esiste un uso normativo (cfr. art. 8 preleggi del codice civile), anteriore all'entrata in vigore del vigente codice civile, il cui contenuto consenta la pattuizione preventiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ancora scaduti.

Successivamente all'entrata in vigore del codice civile (1942), non possono essersi formati validamente (in quanto contra legem) usi che violino il testo dell'art. 1283 c.c.

Ed è questo proprio il caso della capitalizzazione trimestrale: le prime N.U.B. in tema di conto corrente (si tratta di un gruppo di 15 condizioni elaborate dall'ABI), adottate solo dal 1° gennaio 1952, prevedevano, per la prima volta in assoluto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Gli stessi usi, registrati dalle Camere di Commercio in sede provinciale in un momento antecedente o concomitante con quello della entrata in vigore delle "condizioni generali uniformi di banca" in tema di conto corrente, nulla prevedevano circa la chiusura e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori a favore delle banche.

L'inserzione nei contratti bancari di conto corrente, ed anche in altri, di una previsione di capitalizzazione trimestrale non costituisce, com'è a tutti noto, un uso normativo, ma al massimo potrebbe costituire una tendenza (dettata dall'imposizione di un contraente forte) verso la costituzione di un uso negoziale (cfr. art.1340 c.c.), la cui formazione, peraltro, non si potrebbe mai compiere, considerato il contrasto di una clausola di tal fatta con il divieto imperativamente stabilito dalla legge.

La generalità dei clienti delle banche è stata sino ad ora costretta a sottoscrivere un contratto predisposto dal contraente forte, fitto di clausole vessatorie dannose al contraente debole che, però, ha necessità di sottostare al sistema bancario (conformi in tal senso: TRIBUNALE di VERCELLI, Sentenza del 21 luglio 1994; PRETURA di ROMA Sentenza dell'11 novembre 1996; TRIBUNALE di LECCE, Sentenza dell'8 ottobre 1997; TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, Sentenza del 15 giugno 1998 e TRIBUNALE di MONZA Sentenza del 21 febbraio 1999).

La banca, abusando della dipendenza economica dell'utenza (cfr. art.9 legge n.192/98) impone di fatto condizioni vessatorie che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, così violando l'art. 1469 bis c.c., introdotto dalla direttiva comunitaria n. 13/93 del 5 aprile 1993.

Solo nell'abuso della posizione dominante può giustificarsi il significativo squilibrio che si ha nella previsione dell'anatocismo trimestrale in favore della banca e di quello annuale per l'utenza.

La previsione da parte dell'ABI di norme, uniformi per tutte le banche italiane, che impongono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di altre clausole parimenti sperequate, si pone in palese contrasto con il Trattato della Comunità Europea e con la normativa antitrust (Legge 10 ottobre 1990, n. 287), che vietano gli accordi tra imprese, e le intese restrittive della libertà di concorrenza, consistenti, in particolare, nel fissare direttamente o indirettamente condizioni contrattuali regolanti interi settori di mercato, e li sanzionano con la nullità.

ADUSBEF invita tutti gli utenti bancari a chiedere alle banche la restituzione delle somme versate a titolo di interessi anatocistici trimestrali ed a denunciare l'eventuale indebita appropriazione.

ADUSBEF ha predisposto una lettera che potrà essere inviata dall'utente alla banca invitandola a ricalcolare, dalla data di apertura del rapporto bancario sino ad oggi (la prescrizione è decennale, ma decorre solo dalla data di chiusura del rapporto), tutti gli interessi debitori, scorporando quelli relativi all'illegittima capitalizzazione trimestrale.

La delegazione ADUSBEF per la regione Puglia è a disposizione degli utenti telefonando al 0832241493; 0832340900; 0836566094; 0805240626; 0997390728 per l'inoltro dei vari rimborsi, oppure contattando il sito internet http:www.rpilo.it/adusbef/.

 

Il Coordinatore per la Regione Puglia

Avv. Antonio Tanza


Riportiamo il testo della lettera inviata al Presidente del Tribunale di Roma, da riproporre ed inviare al Presidente del Tribunale competente.

 

Al Signor Presidente
del Tribunale di Roma,
Via Giulio Cesare, 54
00192 R O M A

e p.c. Al Procuratore Generale
della Corte di Cassazione
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
00193 R O M A

e p.c. Al Consiglio Superiore
della Magistratura
Piazza Indipendenza, 8
00185 R O M A

 

Oggetto: sentenze di Cassazione: n.2374/99 emessa dalla Prima Sezione  in data 16.3.1999; e n.3096/99 emessa dalla Terza  Sezione in data 1.4.1999.

 

Egregio Signor Presidente,

in  merito  alle recenti sentenze emesse dalla Suprema  Corte  di Cassazione in data 16.3.1999 e 1.4.1999,che hanno  inequivocabilmente stabilito il principio della non trimestralizzazione  degli interessi  passivi contabilizzati dalle banche sui  finanziamenti (prestiti, scoperti di conto corrente, anticipi, sconti commerciali, aperture  di credito in conto corrente, ecc.),la scrivente  associazione ha accertato che i decreti ingiuntivi emessi  a  favore delle  banche, ignorano completamente le sentenze  surrichiamate, con grave nocumento per i diritti degli utenti.

Le due sentenze della Suprema Corte che hanno dichiarato illegittimo il comportamento delle banche, che dal 1952 regolano ogni trimestre i conti che risultano anche saltuariamente  debitori, facendo  produrre  agli interessi scaduti altri  interessi  in virtù di  una  prassi negoziale e non normativa. Un  uso  che  i clienti  accolgono senza dire niente sol perché le  clausole del contratto che lo regolano sono incluse nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria (ABI).

Poiché i moduli predisposti per dare esecuzione ai  decreti ingiuntivi (stamponi), continuano  ad  ignorare  le  pronunce  di Cassazione, Adusbef invita la S.V.I. a voler richiedere  che  la cancelleria predisponga due moduli prestampati ("stamponi"), l'uno con  la contabilizzazione trimestrale degli interessi  (già  esistenti  ed utilizzati),l'altro che preveda  la contabilizzazione annuale degli interessi, per dare la possibilità al magistrato che sottoscrive il decreto ingiuntivo la facoltà di scegliere nel merito dell'accoglimento o meno degli orientamenti di Cassazione.

Ringraziando per la cortese attenzione, e restando in  attesa di una risposta, l'occasione è gradita per inviare

Distinti saluti

Il Presidente

Elio Lannutti

Roma,13.4.1999

 


Elenco degli studi legali cui rivolgersi per attivare l'azione

contro la trimestralizzazione degli interessi bancari e per il ricalcolo su base annuale.

 


 ROMA

1) Studio avv. Vincenzo Forte Viale Etiopia, 83 -00199 Roma Tel.: 06.8604451

2) Studio legale Alessandra Di Sarno Via L. Ungarelli, 5 -00162 Roma Tel.+Fax: 06.86.20.30.96

3) Studio avv. Carlo De Porcellinis Via Gradisca, 7 - 00198 Roma Tel: 06.85350725 Fax: 06.8559557


RESPONSABILE PER LA REGIONE PUGLIA: STUDIO AVV. ANTONIO TANZA

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 4 - 73100 LECCE - TEL: 0832.241493 - 340900

C.SO PORTA LUCE, 20 70013 GALATINA TEL+FAX: 0836.566094

E-MAIL: studio.tanza@mail.clio.it


FILIALE DI BARI: DOTT. GIANCARLO RAGONE

VIA DE ROSSI, 74 - 70122 BARI - TEL.+ FAX 080.5234543


FILIALE DI BOLOGNA: STUDIO AVV. PALOMBARINI

VIA M. D'AZEGLIO, 58 - 40123 BOLOGNA - Tel. 051.581410 Fax: 051.582291


FILIALE DI CATANIA: AVV. DOMENICO FABIANO - Dr. CARMELO BARCELLA

VIA FIRENZE, 70 - 95128 CATANIA - TEL: 095.373600 FAX:095.370287


FILIALE DI CAPRI : STUDIO LEGALE CARLO G. ALVANO

VIA MESOLE, 1 - 80071 ANACAPRI -NA- TEL: 081.8372434 FAX: 081.8373222

E-MAIL: alvano@capri.it


CATANZARO: STUDIO LEGALE AVV. CIACCI

VIA L. SETTINO, 1 - 88100 CATANZARO - TEL: 0961.722198

_________________

CATANZARO: AVV. GIUSEPPE E DOMENICO AIELLO
PIAZZA A.GARIBALDI 9
- 88063 CATANZARO LIDO - TEL. 0961 - 32895 FAX 32896

E.MAIL: avvaiello@tin.it


FILIALE DI COSENZA: STUDIO AVV. FERNANDO SCARPELLI

CORSO D'ITALIA, 130 - 87100 COSENZA - TEL.+FAX: 0984.31330


COSENZA: STUDIO LEGALE GUIDO CAMMARELLA

VIA S. ROCCO, 2 - 87027 PAOLA TEL.+FAX: 0982.583967


FILIALE DI CUNEO: STUDIO LEGALE AVV. CARLA BECCARIA GALVAGNO

PIAZZA C. ALBERTO, 4 - 12063 DOGLIANI - TEL: 0173.742276 FAX: 0173.742907

VIA CAVOUR, 3 - 12062 CHERASCO - TEL: 0172.489152 FAX: 0172.488379

E-MAIL: spve@isiline.it


FILIALE DI FERRARA: STUDIO AVV. GIORGIO SORGATO

VIA CAVOUR, 86 - 44100 FERRARA - TEL: 0532.206972 FAX:0532.249278


FILIALE DI FIRENZE: PROF. GIOVANNI CASELLI

VIA SOLFERINO, 28 - 50123 FIRENZE - TEL: 055.295204 FAX: 055.2676155


FILIALE DI GENOVA: STUDIO LEGALE MARCO CASSOTTANA

VIA BACIGALUPO, 4/7 - 11 16122 GENOVA - TEL+FAX: 010 8314865

E-MAIL: studio.cassottana@aleph.it


FILIALE DI MILANO: STUDIO AVV. ANTONIO CASTIGLIONE

VIA FONTANA, 5 - 20122 MILANO - TEL: 02.55012755 FAX: 02.55012063

______________________

MILANO: STUDIO LEGALE BEHARE
VIA BUONARROTI, 9 - 20149 - MILANO
- TEL/FAX: 02/4984572

______________________

MILANO: STUDIO LEGALE NADIA BOSETTI

VIA BESANA, 12 - 20122 MILANO - TEL: 0255191669- 0255192555 FAX: 020255191702

E-MAIL: danieledg@tin.it


FILIALE DI NAPOLI: STUDIO AVV. TOMMASO IOVINO

VIA TARSIA, 27 - 80138 NAPOLI - TEL: 081.5513334 - 5517416


FILIALE DI PADOVA: AVV. FULVIO CAVALLARI

VIA ALBONA, 30 - 35135 PADOVA - TEL+FAX: 049.613584

E.MAIL: scavalma@tin.it


PALERMO: STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO GIARRUSSO

VIA SPAGNA, 16 - 90146 PALERMO TEL: 091.6886715


FILIALE DI REGGIO CALABRIA: DOTT. FORTUNATO QUATTRONE

VIA S. FURNARI, 17 - 89125 REGGIO CALABRIA - Tel: 0965.899147 - 331759- 24044


FILIALE DI SALERNO: STUDIO AVV. IVAN LAMBIASI

VIA G.V. QUARANTA, 8 - 84123 SALERNO - TEL+FAX: 089.227021

VIA G. ANDRIA, 35 BIS - 84095 GIFFONI V.P. (SA) - TEL+FAX: 089.866042


SAVONA : STUDIO LEGALE SCALMANA E ZANELLI

CORSO ITALIA , 31 17100 SAVONA - TEL: 019.8488383 - 019.8401470 FAX: 0198488384


FILIALE DI TARANTO: AVV. AURELIO ARNESE

VIA LIGURIA, 95 - 74100 TARANTO - TEL+FAX: 099.7390728 - 8805850


FILIALE DI VITERBO : AVV. MASSIMO MELONI

VIA MONTE PERTICA, 14 - 01100 VITERBO - TEL:0761.303345 FAX: 0761.228277

E-MAIL : avmeloni@tin.it


 VOGHERA: STUDIO LEGALE ALLONI

VIA SCARABELLI, 26 - 27058 VOGHERA -PV- TEL + FAX : 0383.47614


 

 

FACSIMILE

della richiesta di eliminazione della trimestralizzazione

degli interessi bancari e del loro ricalcolo.


  

Raccomandata A.R. 

Spett.le BANCA_________________________

Via ____________________________ n. ___

(_____) ______________________________

 

p.c. (posta normale) Spett.le Banca Centrale Europea

Kaiserstrasse, 29

D-60311 FRANCOFORTE SUL MENO

 

p.c. (posta normale) Spett.le ADUSBEF

Via Farini, n. 62

00185 R O M A

 

 

OGGETTO: c/c n° ______________ intestato____________________________________

 

 

Io sottoscritto _______________________, residente in __________________________, Via _______________________________, invito e diffido il Vs. Istituto a voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c.

Attenderò un Vs. rendiconto in tal senso entro non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti.

La presente vale anche quale interruzione dei termini prescrizionali di impugnazione dell'estratto conto decennale. 

(firma)_________________________________

Data_____________________

 

 

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