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Gli argomenti:

1) - Assicurazioni: Audizione presso la Commissione Industria del Senato

2) - Carte di Credito e Raccomandazione 97/489/CE

3) - Capital gain.

4) - Mutui fondiari.

5) - Polizze vita.

6) - Tariffe telefoniche: Audizione del 24.6.99 presso l'Autorità TLC

7) - Tassi bancari e sistema creditizio: Audizione del 28.9.99 presso la Commissione Finanze della Camera


( 1 )

NOTA DI ELIO LANNUTTI PORTAVOCE CONSIGLIO NAZIONALE

CONSUMATORI UTENTI (CNCU), ALLA AUDIZIONE 25.5.1999

COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO,SU TARIFFE RC AUTO

Signor Presidente, signori senatori,

le richieste continue, il vero stillicidio degli aumenti infiniti delle polizze RC Auto, costituiscono la prova-provata dei rischi reali di stangate cui vanno incontro i consumatori quando le liberalizzazioni non sono accompagnate da regole certe e da efficaci controlli. Quando, il 1 luglio 1994 vennero liberalizzate le tariffe RC Auto, ai consumatori fu promesso che questo evento storico avrebbe rappresentato nuove opportunità quali l'apertura del mercato alla concorrenza, un miglioramento della qualità dei servizi, una maggiore velocità nel risarcimento dei sinistri, ecc.

Ebbene, dal 1 luglio, abbiamo assistito solo ad una serie infinite di stangate tariffarie con il costo medio di una polizza, passata da 600 mila lire circa ad 1,3 milioni, pari al 116 per cento a fronte di un aumento del costo della vita del 15,6 per cento circa nel quinquennio.

Mentre le tariffe per assicurare moto e ciclomotori, hanno visto addirittura raddoppiare negli ultimi 12 mesi i costi di assicurazioni, con tariffe che sono passate da 170 a 350 mila lire, in media. Sulla Rc Auto obbligatoria, le compagnie tendono a scaricare tutte le inefficienze e gli altissimi costi di gestione del settore assicurativo, senza che gli organismi preposti alla vigilanza (Isvap e Ministero dell'Industria) siano in grado di calmierare il mercato. Qualche anno fa l'Antitrust, dopo aver accertato l'esistenza di un cartello tra le maggiori compagnie per determinare le tariffe, comminò una multa di 20 miliardi di lire, mai pagata dalle società assicuratrici, che si fecero cancellare la sanzione da giudici amministrativi, alcuni dei quali molto attivi nell'assumere incarichi di lodi arbitrali anche nel settore.

Tale conflitto di interessi derivante dagli incarichi miliardari esterni assunti da alcuni magistrati chiamati a dirimere i lodi ed a giudicare le controversie, è uno scandalo che prosegue, nonostante il divieto del CSM.

Le compagnie preferiscono passare all'incasso rivalendosi sugli utenti dei servizi assicurativi senza curarsi di avviare un confronto con i carrozzieri, le case automobilistiche, Governo e Parlamento, anche per studiare politiche di prevenzione ed educazione stradale in un Paese che annovera ogni anno circa 7.000 morti ed oltre 300 mila infortunati per incidenti stradali.

Le compagnie affermano di aver avuto un buco, nel settore RcAuto, superiore a 2.000 miliardi, ma non spiegano perché non escono, ma continuano ad affollare un settore in perdita.

Potrebbe anche rappresentare una leggenda, e noi non abbiamo elementi per poter suffragare talune voci riguardanti alcuni trucchi utilizzati dalle compagnie, come quelli di chiudere i sinistri a fine anno per poterli portare nei passivi di bilancio, salvo a riaprirli l'anno successivo, o quelli di aumentare le riserve. Ci auguriamo che l'indagine conoscitiva accerti la realtà dei fatti.

Il sindacato degli agenti (Comunicato Stampa allegato),stima in 6.000 miliardi l'impatto complessivo della manovra sulle tariffe mentre molti esperti del settore si chiedono: che cosa fanno le compagnie per prevenire ed evitare truffe ai loro danni ? Quante denunce per truffa o tentata truffa hanno presentato ?

Sul costo della Rc auto grava sicuramente il peso della inefficienza del settore. Agenzie di ridotte dimensioni che non consentono un adeguato livello di professionalità degli agenti; burocratizzazione delle strutture di direzione; farraginosità nella liquidazione dei sinistri; apertura degli sportelli solo a determinate ore e solo in alcuni giorni, con conseguente allungamento dei tempi di risarcimento.

Per onore di verità bisogna aggiungere che sul costo delle polizze incidono anche il peso delle tasse, pari al 12,50 per cento; del SSN, pari al 10,50 per cento; del fondo vittime della strada, pari al 4 per cento, per un totale del 27 per cento. Ma incide anche l'assurda situazione del danno biologico, con tabelle risarcitorie che variano da tribunale a tribunale.

In rappresentanza del Consiglio degli Utenti ed anche delle associazioni che cercano di tutelare i diritti dei contraenti deboli e dei consumatori chiediamo:

1) anzitutto una rapida approvazione della legge sul danno biologico con criteri uniformi di risarcimento (mi pare che giaccia dal luglio 1998, presso l'ufficio legislativo del ministero della Giustizia);

2) un monitoraggio costante, che potrebbe fare l'Isvap, sulla formazione delle tariffe con la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori e/o del Consiglio degli Utenti;

3) una puntuale verifica sui bilanci delle compagnie per verificare eventuali trucchi che appesantiscono il costo globale dei risarcimenti;

4) anche se il sistema delle tariffe è liberalizzato e non più amministrato dal luglio 1994,un congelamento degli aumenti anche mediante forme di "moral suasion", fino a quando non sarà completata l'indagine conoscitiva.

I rappresentanti dei consumatori non vogliono certo bloccare la libertà delle compagnie ad intraprendere ed a perseguire gli utili dei bilanci, da distribuire come dividendi agli azionisti, ma ritengono scandalose ed assurde le pretese di aumentare le tariffe con una media del 20 per cento, che porterebbe il costo medio di una polizza da 1 milione ad 1,2 milioni di lire. Vogliono un mercato efficiente, servizi competitivi e trasparenti.

Mi permetta infine, signor presidente, di riferire una battuta che circola tra gli  addetti ai lavori:  "in  un  contratto assicurativo, il 99 per cento delle clausole è contro  gli utenti, il restante 1 per cento,è a favore delle Compagnie".

Ecco, signor presidente, bisogna agire per rendere più trasparenti ed equilibrati i contratti dei servizi assicurativi.


( 2 )

 CARTE DI CREDITO

 ANALISI DELL'ADEGUAMENTO CONTRATTUALE

ALLA RACCOMANDAZIONE 97/489/CE DEL 30 LUGLIO 1997

DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI IN ITALIA.

 

Le carte di credito in circolazione in Italia superano gli 8,7 milioni. Le più diffuse sono: CartaSI (7.600.000 adesioni), American Express (690.000 adesioni) e Diners Club International (360.000 adesioni). Questi i dati noti alla fine del 1998.

I tre contratti per adesione di cui sopra sono stati confrontati, articolo per articolo, con la raccomandazione CE del '97, dando particolare rilievo alle parti dei singoli regolamenti che appaiono in palese contrasto con il documento europeo.

I primi due articoli sono stati tralasciati perché atti a definire il "campo di applicazione della raccomandazione" (art.1) ed a stabilire cosa si debba intendere per "strumento di pagamento elettronico" (art.2): non dettano quindi alcuna norma da rispettare.

Si passa così alla materia presa in esame.

  

SEZIONE II

Trasparenza delle condizioni relative alle operazioni

ARTICOLO 3

Informazioni minime contenute nelle modalità e condizioni contrattuali relative all'emissione e all'impiego di uno strumento di pagamento elettronico.

1. "Prima della firma del contratto, o comunque con sufficiente anticipo rispetto alla consegna di uno strumento di pagamento elettronico, l'emittente comunica al titolare le modalità e le condizioni contrattuali relative all'emissione e all'impiego di detto strumento. Le condizioni recano indicazione della legge applicabile al contratto."

 La legge applicabile non è espressamente nominata in nessuno dei tre contratti.


  2. "Le condizioni sono comunicate per iscritto, e sono redatte con espressioni facilmente comprensibili, in una forma facilmente leggibile, per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è offerto lo strumento di pagamento."

I moduli di American Express e Diners Club sono impostati in modo sufficientemente chiaro.

CartaSi ha invece posizionato alcune condizioni contrattuali importanti per l'utente (costo della quota annuale, del tasso di cambio applicato e delle eventuali commissioni, ecc.) a lato del foglio, verticalmente ed in caratteri piccoli. E' evidente la difficoltà, per il consumatore, di prendere visione di queste clausole.


3. "Le condizioni comprendono almeno quanto segue:

a) una descrizione dello strumento di pagamento elettronico, comprese, se del caso, le caratteristiche tecniche delle attrezzature di comunicazione il cui impiego è autorizzato dal titolare, nonché le modalità di tale impiego, compresi gli eventuali limiti finanziari applicati;"

In tutti e tre i contratti manca una esplicita descrizione dello strumento di pagamento e non sono specificati i limiti finanziari.


b) "una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del titolare e dell'emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che il titolare deve prendere per tenere al sicuro sia lo strumento di pagamento sia gli elementi (come il numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;"

Diners Club è l'unico che fa una divisione organica tra gli obblighi del titolare e dell'emittente, dedicando ad ognuno un paragrafo. Per quanto riguarda "le ragionevoli precauzioni" per tenere al sicuro la carta, esse sono indicate sia da Diners (che ha inserito un paragrafo apposito) che da CartaSi, mentre in American Express manca qualsiasi riferimento al riguardo.


c) "se del caso, il termine entro il quale viene effettuato di norma l'addebito o l'accredito sul conto del titolare, compresa la data di valuta, oppure, ove quest'ultimo non abbia alcun conto presso l'emittente, il termine entro il quale di norma verrà emessa la fattura;"

Nei tre moduli il termine è lo stesso: un mese. 


d) " il tipo di oneri eventualmente imposti al titolare, in particolare i dettagli relativi agli oneri seguenti:

- l'importo di ogni eventuale tariffa iniziale e annua;

- le spese di commissione e gli oneri eventualmente imposti al titolare dall'emittente per particolari categorie di operazioni;

- il tasso d'interesse, comprese le modalità del calcolo, eventualmente applicati;"

Le clausole di American Express e Diners Club sulla quota associativa annuale sono espresse chiaramente.

Nel contratto CartaSi la specificazione della quota è tra quelle poste in piccolo, verticalmente, a lato del foglio: quasi illeggibile.


e) "il termine entro il quale un'operazione può essere contestata dal titolare, con l'indicazione delle procedure di ricorso disponibili e delle modalità previste per accedervi."

Tutti e tre i contratti prevedono la possibilità per l'utente di proporre opposizione scritta entro 60 giorni.


4. "Se lo strumento di pagamento elettronico può essere impiegato all'estero, vengono altresì comunicate al titolare le informazioni seguenti:

a) l'indicazione dell'importo di ogni spesa od onere addebitato per le operazioni in valuta estera, compresi se del caso, i tassi applicati;"

 

CartaSi non prevede alcuna commissione aggiuntiva.

American Express con una formula poco chiara fa sapere che: "l'uso della carta all'estero è subordinato al pagamento delle relative spese agli Esercizi stranieri da parte di American Express".

Diners Club è ugualmente molto evasiva: si applicano commissioni e spese di cambio vigenti nel momento in cui "la memoria di spesa viene regolata".


 b) "il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera, compresa la data presa a base per determinare tale tasso."

I moduli di Diners e American Express applicano i tassi di cambio prescritti dai circuiti interbancari nel momento in cui viene contabilizzata la memoria di spesa.

CartaSi fa riferimento al cambio del sistema internazionale Visa/EU-MC senza specificare, però, la data di riferimento.

CartaSi e American Express, inoltre, prevedono una maggiorazione dell'1% rispetto al cambio.


ARTICOLO 4

Informazioni successive a un'operazione.

In questo articolo sono contenute le modalità con cui deve essere redatto "l'estratto conto", che l'emittente deve fornire a determinate scadenze al consumatore.

 Gli "estratti conto" delle tre società sono in regola con la raccomandazione; quello redatto da American Express è, comunque, il più chiaro.

 


SEZIONE III:

Obbligazioni e responsabilità dei contraenti

  

ARTICOLO 5

Obbligazioni del titolare.

L'articolo espone un elenco dettagliato degli obblighi che competono al titolare: tenere al sicuro lo strumento e gli elementi che ne consentono l'impiego, notificare immediatamente all'emittente la perdita o il furto della carta o la registrazione di un'operazione non autorizzata, non trascrivere il proprio codice d'identificazione sulla carta od ogni altro oggetto che si conserva con questa.

Art5 - punto d) Il titolare "ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento."

Questa clausola, peraltro di importanza fondamentale, non figura in nessuno dei tre contratti :

Le società emittenti impongono all'utente, in espresso contrasto con il documento europeo, l'obbligo di pagare sempre quanto risulta alla scadenza mensile, senza possibilità alcuna di revoca.


ARTICOLO 6

Responsabilità del titolare.

1. "Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150 ECU (ora EURO). Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione degli obblighi di cui al precedente articolo, oppure in maniera fraudolenta."

 In difformità dalla raccomandazione, CartaSi addossa al titolare tutte le responsabilità e le conseguenze del furto o dello smarrimento della carta (naturalmente fino al momento della denuncia all'emittente), anche quando questi usi le necessarie cautele e sia in buona fede.

Diners Club, invece, applica il documento europeo, e prevede che solo una minima somma sia carico dell'utente.

American Express ha una clausola uguale a quella Diners ed in più (è l'unica) contempla anche un'assicurazione sulla vita per i viaggi su mezzi di trasporto su linea, naturalmente pagati con la carta.

 


 3. "L'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare. Il solo impiego di un codice riservato o di altra analoga prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare."

CartaSi e Diners Club non contengono nei loro contratti questa fondamentale clausola.

American Express ne prevede addirittura una più vessatoria: la società "può pretendere dal titolare, che rinuncia a qualsiasi eccezione al riguardo, il pagamento degli addebiti per la utilizzazione della carta anche in caso di mancata sottoscrizione di memoria di spesa e/o scontrino."


ARTICOLO 7

Obblighi dell'emittente

1. "L'emittente può modificare le condizioni applicate, purché il titolare disponga di un preavviso sufficiente per poter risolvere il contratto se lo desidera. Viene indicato un termine non inferiore ad un mese."

American Express prevede che il l'utente possa risolvere il contratto ma non pone nessuna indicazione temporale.

Diners Club prescrive un periodo maggiore: 60 giorni.

CartaSi un minor periodo: 15 giorni.

Gli altri obblighi dell'emittente riguardano la correttezza nella registrazione e la notificazione della contabilità, tutti rispettati dai contratti in esame.


ARTICOLO 8

Responsabilità dell'emittente

1. "L'emittente è responsabile di quanto segue:

a) inesecuzione o esecuzione inesatta delle operazioni di trasferimento fondi e di ritiro di denaro contante, iniziate dal titolare anche con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature che non sono sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente, purché tali operazioni non siano state iniziate con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature il cui impiego non è stato autorizzato dall'emittente;

b) operazioni non autorizzate dal titolare, nonché ogni altro errore o irregolarità imputabile all'emittente nella gestione del conto del titolare."

 

Il regolamento Diners Club omette completamente gli aspetti toccati dal punto "a".

CartaSi ed American Express declinano ogni responsabilità addossandola espressamente all'utente.

Quanto al punto "b", esso non è previsto in nessuno dei tre contratti.

 


 

"2. L'emittente è responsabile per gli importi seguenti:

a) l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, maggiorato eventualmente degli interessi;

b) la somma necessaria al fine di ripristinare il titolare nella situazione in cui si trovava prima dello svolgimento dell'operazione non autorizzata.

3. Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, in particolare quelle concernenti l'entità del danno da risarcire, è a carico dell'emittente secondo il diritto applicabile al contratto concluso tra l'emittente e il titolare.

4. L'emittente è responsabile nei confronti del titolare per la perdita dell'ammontare dei fondi caricati sullo strumento di moneta elettronica nonché per l'esecuzione inesatta delle operazioni del titolare, ove la perdita o l'esecuzione inesatta siano imputabili ad un guasto dello strumento stesso, del terminale/attrezzatura o di qualsiasi altra apparecchiatura utilizzata per eseguire un'operazione, purché detto guasto non sia provocato dal titolare volontariamente."

 

I contratti di CartaSi e Diners Club non contemplano nessuna di queste clausole, non rispettando così le indicazioni della Commissione europea.

American Express, invece, è in aperto contrasto con la direttiva, prevedendo che la società "non sarà responsabile per i danni e le perdite diretti ed indiretti che possono derivare dal mancato e/o difettoso funzionamento delle macchine automatiche".


ARTICOLO 10

Soluzione delle controversie.

"Gli Stati membri sono invitati ad assicurarsi che sussistano strumenti adeguati ed efficaci per la soluzione delle controversie fra titolari ed emittenti."

L'Italia non ha ancora approvato alcuna normativa riguardante una celere composizione delle controversie e, tantomeno, ha provveduto a promuovere le procedure stragiudiziali come richiesto dal commissario Monti in altra parte della raccomandazione.

A conferma di ciò si rileva che, nei contratti esaminati, sia CartaSi che American Express designano il foro competente, rispettivamente Milano e Roma, in palese contrasto con la legge (art.1469-bis c.c.) che specifica che nei contratti con i consumatori il foro competente è quello del domicilio o residenza del consumatore.

 


ALTRE CONSIDERAZIONI

L'art.7 lett.b della raccomandazione inserisce tra gli obblighi dell'emittente quello di non inviare uno strumento di pagamento elettronico non richiesto, se non in sostituzione di uno già in possesso del titolare.

In aperto contrasto con questo dettato si sono verificati molti casi in cui società emittenti di carte di credito hanno inviato per posta, non richiesti, degli strumenti di pagamento, causando notevoli danni agli ignari destinatari a cui le carte sono state spesso rubate al momento della circolazione postale.

Diners Club è l'unico che riporta una nota informativa sulla legge della tutela dei dati personali (675/96) menzionando esplicitamente la possibilità di aderire o rifiutare. Risulta che altre aziende senza ricorrere a tale legge permettono a società consociate l'invio di pubblicità et similia.

Il regolamento di CartaSi, a differenza degli altri due, non specifica cosa succede in caso di ritardo nel pagamento dell'estratto conto, né l'ammontare dell'eventuale penale.

Ancora CartaSi al punto 3 prevede la seguente clausola: "L'emittente può, a suo insindacabile giudizio, direttamente o a mezzo della banca presso la quale il titolare ha richiesto la carta, condizionare l'uso della carta, stabilendo limiti di utilizzo, vincolanti per il titolare medesimo".

Questo paragrafo è stato utilizzato talvolta dalla società emittente per vincolare l'utente al conto corrente di riferimento, per cui cambiando banca si deve riconsegnare la carta ed eventualmente chiederne un'altra alla nuova banca ripagando per intero l'importo associativo.

L'ultima annotazione riguarda la pretesa di American Express e Diners Club di ottenere informazioni sulla situazione commerciale e finanziaria dell'utente addirittura dal datore di lavoro, ciò che si risolve in una intromissione gratuita nella vita dei consumatori.

Allo stesso ordine di rilievi può essere sottoposto il modulo CartaSi, che sottopone all'utente - chiedendo risposta - un lungo questionario di professioni, dall'operaio al clero, dall'ufficiale di Stato maggiore alla casalinga.



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Capital gain.

Il nuovo regime impositivo delle rendite finanziarie.

Cosa cambia per i risparmiatori

Dal primo luglio, i possessori di titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) dovranno corrispondere una imposta sostitutiva sui guadagni derivanti dalla compravendita di tali titoli. Pur restando bloccata al 12,5 per cento l'imposta sugli interessi, scatterà un analogo prelievo sulle "plusvalenze" realizzate dalla compravendita dei titoli: ad esempio, su 100 milioni di BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), rendimento del 10 per cento, acquistati a 100 lire, attualmente si pagano solo 1.250.000 lire di tasse sulle cedole ogni anno, fino alla loro naturale scadenza. Dal 1° luglio, se gli stessi BTP, acquistati a 100 lire, sono venduti prima della scadenza a 120 lire, realizzando un guadagno di 20 milioni, l'erario incasserà, oltre la ritenuta di 1.250.000 sugli interessi annualmente corrisposti, anche la somma "una tantum" di 2.500.000 sulla plusvalenza realizzata.

Per evitare la retroattività dell'imposizione, sono previsti meccanismi di determinazione del valore (virtuale) dei titoli al 1° luglio 1998 per poter valutare le plusvalenze in compravendite successive; ma l'investitore può decidere di prendere a riferimento il prezzo storico, se più conveniente.

Sulle "minusvalenze" (vendita ad un prezzo più basso dell'acquisto), i risparmiatori potranno effettuare una compensazione con quanto dovuto per le plusvalenze, oppure spalmare le perdite nei successivi quattro anni.

Ricapitolando, il cliente potrà scegliere tra tre regimi di calcolo:

Regime del "fai da te" : banca, SIM o società di gestione titoli non nei calcoli: il contribuente riporterà sul 740 gli imponibili, calcolerà l'imposta relativa, provvederà al versamento

Regime del risparmio amministrato: è quello che sceglieranno tutti coloro che detengono una custodia titoli in amministrazione (acquisti e vendite decisi dall'intestatario). Sarà l'intermediario autorizzato a provvedere al calcolo ed al versamento in funzione dei guadagni del contribuente, che conserva l'anonimato.

Regime del risparmio gestito: verrà scelto da quanti hanno affidato capitali in gestione patrimoniale all'intermediario (acquisti e vendite decisi dal gestore). L'imposta viene applicata sui risultati annuali di gestione.

Quasi tutte le banche adottano il sistema del silenzio assenso: se il cliente nulla comunica, si considererà adottato il regime relativo al tipo di deposito titoli, in amministrazione o in gestione.

L'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari (Adusbef) consiglia di optare per il regime del "risparmio amministrato", perché offre maggiori garanzie ed esonera i risparmiatori dall'effettuare calcoli astrusi qualora scegliessero il "fai da te" , mettendo in guardia gli stessi da subdoli tentativi, provenienti dalle banche, di trasformare una semplice custodia titoli in "gestione patrimoniale" con le conseguenze, anche in termini di rischio, che essa comporta.

ricapitolando....

 

Gli effetti della legge 461/1997 "Nuovo regime impositivo delle rendite finanziarie".

La legge introduce una tassazione (imposta sostitutiva) sui guadagni realizzati nelle operazioni di compravendita di:

* Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato;
* Certificati di deposito bancari;
* Valute;
* Preziosi;
* Contratti derivati su titoli ("futures" e "options").

In funzione del tipo di investimento, possiamo avere i seguenti casi:

1) AGISCE L'INVESTITORE:

Occorre inserire sulla dichiarazione dei redditi il calcolo (effettuato in proprio) delle plusvalenze realizzate. Gli intermediari (banca, SIM [Società di Intermediazione Mobiliare], società di gestione) notificano al fisco le caratteristiche delle operazioni effettuate dal cliente e le plusvalenze realizzate.
Sono possibili compensazioni tra guadagni e perdite. Si possono riportare "a nuovo", per i quattro anni successivi, gli eventuali saldi negativi.

2) AGISCE LA BANCA:

In caso di Deposito Titoli detenuto presso una banca, questa, esonerando il titolare che conserva l'anonimato, calcola l'imposta sostitutiva sui guadagni effettuati in ogni operazione di vendita o su contratti "derivati".

Sono possibili compensazioni tra guadagni e perdite. E' possibile riportare "a nuovo", per i quattro anni successivi, gli eventuali saldi negativi.

3) AGISCE LA SOCIETA' DI GESTIONE

a) In caso di Gestioni individuali di Patrimoni: la società di gestione, esonerando il cliente che conserva l'anonimato, applica l'imposta sostitutiva sui risultati annuali della gestione titoli. Essendo la tassa calcolata, quindi, sul risultato annuale, è dovuta anche nel caso in cui il titolare non abbia prelevato alcuna somma dalla gestione.
b) In caso di Fondi comuni di Investimento: la società di gestione paga l'imposta a carico del fondo in funzione del risultato annuo. Pertanto il valore della quota del fondo è calcolata al netto della tassazione. In entrambi i casi, sono possibili compensazioni tra plusvalenze (comprese quelle derivanti da interessi da titoli e dividendi azionari) e minusvalenze.

E' possibile riportare "a nuovo", senza limiti temporali, gli eventuali saldi negativi.
In caso di Gestioni individuali in Fondi Comuni nulla è dovuto da parte della società di gestione perché le quote dei Fondi in portafoglio hanno già scontato l'imposta sostitutiva.

 


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M U T U I   F O N D I A R I

 

  1. CARATTERISTICHE

Con il mutuo fondiario una banca concede al cliente un prestito per l'acquisto di un immobile sul quale accendera' una ipoteca a garanzia del rimborso di quanto dovuto secondo il contratto di mutuo sottoscritto.

I tassi di interesse che le banche richiedono per finanziare l'acquisto di una casa tramite l'accensione di un mutuo sono attualmente, in media, del 5,75 / 7 per cento sia per tassi variabili che fissi.

La durata di un mutuo varia, in Italia, dai 5 ai 20 anni, con una media di 11 anni.Nei paesi del nord Europa la media si aggira attorno ai 25 anni). Una curiosità: in Giappone la vita media di un mutuo è di circa 35 anni; esistono mutui di 75 anni.

 

(B) SPESE DA AFFRONTARE

Oltre al tasso di interesse l'acquirente deve affrontare altre spese:

1) Spese di istruttoria ( cioè per dare inizio alla pratica) oggi in media tra le 400.000 e le 600.000 lire;

2) Spese di perizia effettuata dalla banca per valutare il valore, costo attorno alle 400.000 lire; 3) Pagamento del notaio, in media del 2 / 2,5 per cento del valore del mutuo;

4) Imposta sostitutiva dello 0,25 per cento del valore dichiarato dell'immobile;

5) Imposte a carico dell'acquirente (IVA ecc.).

Si ricordi che, se si tratta dell'acquisto della prima casa, una parte degli interessi pagati possono essere detratti dal reddito imponibile e pagare meno IRPEF. Il futuro ;proprietario dovra' pagare al comune di appartenenza l'Imposta Comunale sugli Immobili ( ICI ).

(C) SI DEVE SAPERE CHE......

Prima di sottoscrivere il "compromesso" con il venditore, l'acquirente deve sapere:

- che per ottenere il finanziamento possono passare anche  due mesi (salvo imprevisti), perciò non è opportuno indicare tempi troppo stretti per il saldo della quota da pagare al venditore tramite l'accensione del mutuo;

- che chi ha in corso di rimborso precedenti protesti difficilmente verrà finanziato

- che alcune banche respingono la domanda di mutuo se l'immobile interessato:

a) è pervenuto al proprietario attuale o ai precedenti (fino a 20 anni prima) tramite "donazione" perchè potrebbero sempre sorgere problemi di impugnazione della donazione stessa.

b) ha subito ristrutturazioni per le quali la domanda di condono edilizio (per interventi in variazione del progetto costruttivo iniziale) non ha ancora una risposta affermativa dal Comune.

(D) DECISIONI DA PRENDERE. IL TIPO DI TASSO:FISSO O VARIABILE?

Occorre decidere l'importo da richiedere, sapendo (ad esempio in Italia) che :


a) il finanziamento di norma non va oltre il 75/85 per cento del valore stimato da un perito della banca ( può superarlo per l'acquisto della prima casa).

b) le banche, in genere, non concedono mutui se l'importo annuo delle rate è superiore al 30 per cento del reddito annuo netto del richiedente.

c) occorre decidere il tipo di tasso, considerando che non esiste una valutazione "a priori" che ci permetta di decidere se è più conveniente il fisso o quello variabile.

Si tenga comunque presente che optando per un tasso fisso si avrà un vantaggio qualora il mercato sospinga i saggi di interesse oltre il limite fissato dal nostro mutuo, mentre si pagherà di più della media qualora i suddetti saggi discendano sotto quel livello. Tutto ciò non accade con un tasso indicizzato: in nessun caso ci si troverà "fuori mercato" (né in positivo, né in negativo). Dal punto di vista psicologico invece, con il tasso fisso si conosce a priori l'entità anche dell'ultima rata da pagare, mentre con quello variabile questa informazione non è concepibile ed inoltre occorre "ferrarsi" sul criterio di indicizzazione, cioè su i parametri che causano le variazioni, per poterne quanto meno comprenderne il meccanismo. L'introduzione dell'euro dovrebbe veder diminuire i tassi vigenti in Italia, fino al raggiungimento della media europea.

In caso di opzione per il tasso variabile, quale accortezze occorre usare ?

Anzitutto occorre cercare di comprendere gli elementi che concorrono alla indicizzazione del tasso (obbligatoriamente indicati nel contratto di mutuo) ed escludere tassativamente quegli istituti o enti finanziari che non indicano con precisione le variabili da prendere in considerazione. In alcuni casi, non molti e comunque da cancellare dall'elenco delle opzioni, vengono infatti indicati indefiniti criteri che verrebbero adottati in apposite sedute di appositi "comitati" che comunicheranno le variazioni di tasso; in altri, con vessazione vera e propria, il tasso viene definito come variabile, ma la banca impone un limite minimo sotto il quale il tasso non potrà mai scendere. E' bene ricordare che alcuni istituti di credito offrono mutui fondiari con particolari tipologie di ammortamento come, ad esempio, quelli a rate crescenti (indicati per le giovani  coppie che, si presume, hanno una ridotta capacità di rimborso all'inizio della vita coniugale) con rate iniziali più basse e rate finali più alte. A questo proposito è opportuno informarsi.

Si sappia che:

a) con il tasso fisso l'entità della rata non varia per l'intero periodo di rimborso: l'ultima sarà uguale alla prima;

b) con il tasso variabile la rata muta seguendo, grosso modo, l'andamento delle variabili del mercato finanziario.

c) con l'introduzione dell'Euro, i tassi europei dovrebbero essere mediati. Siccome quelli italiani sono, in genere, più alti, essi dovrebbero tendere verso il basso.

 

(F) I DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di mutuo (il modulo e' fornito dalla banca) prevede la presentazione di una serie di documenti:
-"Compromesso" e copia del precedente atto di acquisto

-Dichiarazione dei redditi del richiedente

- Certificato di residenza

-Certificato di matrimonio con le annotazioni a margine

- Certificati catastali tipici

- Certificato di abitabilità

- Certificato "Storico ventennale" per verificare la presenza di passaggi di proprietà per "donazione".

(G) ACCORTEZZE

Si consiglia:

-di richiedere il testo del contratto di mutuo, qualche  giorno prima della stipula, per poterne prendere attentamente visione;

-  di non sottoscrivere contratti che prevedano tassi liberi di crescere ma bloccati verso il basso ( non  diminuiranno sotto un limite prefissato dalla banca);

- di non sottoscrivere mutui a tasso variabile se non è indicato in base a quali meccanismi questo varia: in loro assenza, la  variazione è lasciata alla completa discrezione della banca;

- di interessarsi periodicamente in banca dell' andamento  della pratica di mutuo, verificando che le caratteristiche siano quelle richieste  ( tipo di tasso, durata, periodicità delle rate  ecc.) per non avere spiacevoli sorprese all'atto della firma.

(H) L' ITER BUROCRATICO DELLA PRATICA

a) Acquirente e venditore formalizzano l'incontro delle due rispettive volontà sottoscrivendo un atto preliminare (compromesso)dove si individuano: l'immobile, il prezzo, le modalità di pagamento, l'importo versato come anticipo, le eventuali penalità a carico di chi recede.

b) L'acquirente inoltra alla banca la domanda di mutuo, definendo la somma richiesta, il tipo di finanziamento (se in lire o in valuta), il tipo di tasso di interesse (se fisso o variabile), la durata del piano di ammortamento (minimo 5 anni), la cadenza delle rate (mensili, trimestrali o semestrali) [ la valutazione delle varie tipologie verrà svolta a parte]. Al  modulo di domanda verrà allegato il "compromesso" e, meglio anticipare la richiesta, tutta la documentazione da cui si possa definire la "capacità di rimborso " del futuro mutuatario (modello 740 con le relative quietanze di versamento ILOR/Irpef, cedolino dello stipendio ecc.) e i principali documenti catastali relativi all'immobile.

c) L'ente erogante inizia l'istruttoria della pratica: valuterà la congruità della somma richiesta con il reddito del mutuatario e con il valore dell'immobile, definito da suoi periti o con valutazioni  "a tavolino", o tramite sopralluogo tecnico. Valuterà altresì la presenza di eventuali "elementi" potenzialmente ostativi: abusivismo, acquisizioni per "donazione", mancanza di abitabilità ecc.
Durante questa fase è opportuno definire con puntigliosità e pignoleria l'elenco dei documenti necessari per il buon fine del finanziamento: una delle cause di allungamento dei tempi di erogazione deriva proprio dallo "stillicidio" circa i documenti che, ad ogni visita o telefonata per conoscere lo stato della pratica, vengono immancabilmente domandati dall'ufficio che sta istruendo la pratica. Al limite, suggeriamo noi eventuali certificati che, pur se in un primo momento non vengono richiesti, potrebbero risultare indispensabili nel corso dell'istruttoria (abitabilità, eventuale domanda di condono, storico ventennale ecc.). Non si dimentichi che i termini temporali di erogazione indicati dalle banche decorrono dalla presentazione dell'ultimo documento richiesto, non dalla data della domanda.

d) Valutata positivamente la pratica ed esaurite le formalità necessarie, l'ente mutuante prima di procedere all'erogazione chiede, alla parte venditrice l'autorizzazione ad iscrivere ipoteca sull'immobile. Questa richiesta (del tutto non giustificata)causa spesso una forte perplessit& nel venditore, il quale si domanda perchè mai, sull'immobile ancora di sua proprietà e senza avere definitive certezze sul risultato finale della trattativa, dovrebbe permettere l'inserimento del pesante vincolo ipotecario. Ad esso puo opporsi. Va detto comunque che se la banca richiede quella autorizzazione al venditore vuol dire che la domanda di mutuo è praticamente accolta e l'accensione dell'ipoteca prima dell'atto di compravendita e' il tentativo di acquisire un eccesso di garanzia, derivando esclusivamente dalla necessità di far trascorrere alcuni giorni (undici) perchè il vincolo sia operativo. La decisione di finanziare l'acquirente egrave;, infatti, già stata presa e l'iscrizione del vincolo la renderà operativa.

e) A volte i due atti (di compravendita e di concessione del mutuo) sono contemporanei ed effettuati nella stessa seduta che vede presenti, oltre alle due parti direttamente & interessate, la banca e il notaio. Dopo la lettura e le sottoscrizioni d'obbligo, il funzionario, tramite il notaio, consegna l'assegno al venditore; in genere l'acquirente non è formalmente coinvolto nell'atto che conclude l'erogazione dell'importo mutuato, la somma cioè non è consegnata a lui.

La sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'atto d'acquisto può risultare, al di là del passo che si sta per compiere, momento delicatissimo: può accadere, infatti, che ci si trovi di fronte a variazioni non contrattate nelle caratteristiche del mutuo stesso, ad;esempio, circa  la durata, il tasso, il tipo di ammortamento; o addirittura si possono scoprire" clausole non ben puntualizzate in precedenza.

Scoprire queste "novità" all'ultimo momento, cioè di;fronte;al notaio che legge in fretta, alla banca che non vuole ripensamenti, al venditore che vuole concludere ed incassare, vuol dire dover valutare, in situazione psicologica di difficoltà e in pochi secondi, le conseguenze delle variazioni scoperte e decidere se rinunciare all'acquisto o meno.

(I) QUANDO CONVIENE "ESTINGUERE IL VECCHIO E RIACCENDERNE UNO NUOVO?

La diminuzione dei tassi di interesse è costante e coinvolge anche i mutui fondiari, oggi offerti al 5,75 / 7 per cento. Abbiamo calcolato che, ai livelli attuali, "risulterebbe" conveniente estinguere e sostituire vecchi mutui a tasso fisso, purché il differenziale di tasso sia superiore ai 3,5 punti percentuali, la vita del mutuo non abbia superato la metà del periodo e la "penale" per la rescissione anticipata non superi il 3 per cento del capitale residuo.

Abbiamo usato il condizionale perché chi estingue un vecchio mutuo - per il quale, in termini di tassazione, defalca parte degli interessi dal reddito imponibile - e lo sostituisce con uno nuovo a tassi più bassi, non potrà ancora approfittare del vantaggio fiscale (la norma è inserita nell'ambito della "Finanziaria 1999" in attesa di Governo e di approvazione), a meno che il nuovo non sia stipulato con la stessa banca e per un importo pari al capitale residuo del vecchio (eventualmente maggiorato dalle rate impagate).

(L) DAL GENNAIO 1999, L'EURO.

La possibilità (se agevole e non resa artificialmente complessa) di accedere ai servizi degli istituti di credito di altri paesi europei, causerà una mediazione dei tassi oggi in vigore nelle singole nazioni.

E' evidente che l'introduzione dell'euro permetterà una comparazione immediata e senza problemi di valutazione circa il rischio di cambio, oggi necessariamente presenti nei calcoli dei cittadini europei.


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LA POLIZZA VITA RENDITA

E' un prodotto assicurativo cosi' strutturato: la compagnia di assicurazione investe in un fondo apposito i premi pagati periodicamente (mese/anno) o in unica soluzione (premio unico), dai sottoscrittori di polizze "vita-rendita". Una percentuale del rendimento annuo di quel fondo viene riconosciuta alla posizione del cliente. Al termine del periodo contrattato in polizza /10/25 anni ed oltre), la compagnia riconosce all'assicurato o l'intero capitale nel frattempo maturato, o una rendita rivalutabile finche' esso e' in vita.

Il cliente può' scegliere tra polizze a premio fisso, definito per tutto il periodo, oppure a premio crescente. Inoltre le polizze pensionistiche possono prevedere anche il rimborso di un capitale, quale indennizzo per il beneficiario indicato dal cliente, in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di pagamento dei premi. Sono le polizze cosiddette "miste".

E' evidente che, nel caso di polizze miste, il risultato finanziario finale sarà' inferiore a quello che avrebbe avuto una polizza che non avesse dovuto assicurare la ulteriore prestazione in caso di premorienza: questa copertura viene garantita tramite acquisizione di una parte del premio.

IL RISULTATO FINANZIARIO DI UNA POLIZZA VITA

Il risultato finanziario della polizza dipende da tre variabili, le prime due conosciute, la terza accuratamente tenuta nascosta da quasi tutte le compagnie di assicurazione.

Prima variabile: Rendimento del fondo per la compagnia. Viene reso noto alla clientela annualmente tramite comunicati e articoli di stampa.

Seconda variabile: Quota percentuale del rendimento (voce 1) retrocessa al cliente. Infatti gli interessi maturati non vengono integralmente girati sulla posizione dell'assicurato. La parte riconosciuta e' indicata in polizza e si aggira attorno al 75/90 per cento (nel caso di convenzioni con grandi enti arriva anche al 95 per cento). Il restante 10/25 per cento del rendimento viene trattenuto dalla compagnia.

La variabile nascosta: Non e' a tutti noto che il premio versato annualmente dall'assicurato non viene investito interamente, ma una parte e' trattenuta dalla compagnia per "spese". Questa quota, definita "caricamento", va da un 5 per cento ad oltre il 20 per cento del premio versato e viene, in genere, percepita subito, attraverso l'incameramento dei premi iniziali (o frazioni di essi) fino al raggiungimento dell'importo complessivo della voce.

Solo poche compagnie lo indicano spontaneamente. L'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private - Via V. Colonna n.39 - 00193 Roma) impone che, qualora il cliente lo richieda (e solo in questo caso), le compagnie forniscano il valore dei caricamenti.

Sarebbe opportuno, invece, che le autorità' di controllo imponessero alle compagnie assicuratrici di comunicare al cliente (sempre e comunque) la specifica minuziosa di come viene destinato il premio pagato:

- percentuale incamerata per "oneri di acquisizione"

- percentuale incamerata per "spese generali"

- percentuale destinata a coperture assicurative collaterali (ad esempio, il "caso morte" nelle polizze miste);

- percentuale destinata all'investimento finanziario.

Le polizze vita vendute in banca hanno "caricamenti" più' bassi di quelle vendute sul mercato assicurativo, per via dei minori costi di acquisizione.

ALTRE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA VITA

Accesso a prestiti.

L'assicurato in regola con il pagamento dei premi può' chiedere un prestito alla propria compagnia. L'entità' dipende dal capitale maturato fino a quel momento dal cliente (in genere e' pari al valore di riscatto della polizza - vedi oltre); il tasso e le modalità' di rimborso verranno indicate nell'atto di concessione del prestito.

Vantaggi fiscali.

Per chi ha sottoscritto una polizza pensionistica, e' possibile defalcare dal reddito imponibile, all'aliquota del 19 per cento, l'importo dei premi annui limitatamente ai primi 2,5 milioni di lire.

Le compagnie inviano un attestato di pagamento da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Se si intende approfittare di questo vantaggio fiscale occorre sottoscrivere una clausola in base alla quale ci si impegna a non richiedere prestiti alla compagnia nei primi 5 anni di vita della polizza. Se, nonostante la sottoscrizione della clausola, il cliente ricorresse a finanziamenti, l'erario pretenderà' il ricalcolo delle imposte senza l'abbattimento del reddito imponibile, recupererà' cioè' le somme relativa al "vantaggio fiscale" del 19 per cento premi primi 2,5 milioni di premio.

Opzione capitale o rendita.

Il cliente deve decidere se richiedere l'intero capitale maturato o se optare per la rendita vitalizia.

Le due opzioni hanno un trattamento fiscale diverso:

a) Opzione "capitale": In questo caso, sulla differenza tra capitale finale maturato e totale dei premi versati si applica una aliquota del 12,5 per cento, se la polizza era di durata decennale. Detta aliquota diminuisce dello 0,25 per cento per ogni anno di durata oltre il decimo.

b) Opzione "rendita": In questo caso, il 60 per cento della rendita entra a far parte del reddito imponibile e quindi tassata cumulandosi con gli altri redditi dell'assicurato.

E' POSSIBILE CESSARE I PAGAMENTI'

Sottoscritto il contratto, e' obbligatorio pagare la prima annualità' di premio (anche se frazionato).
Se si cessano i pagamenti prima del saldo di due /tre annualità' (verificare caso per caso) la compagnia risolve il contratto e incamera i premi pagati (e' questa una della clausole chiaramente vessatorie).Se si sono pagate più' di due/tre annualità' e' possibile richiedere:

La "riduzione" del contratto.

Con la riduzione, si cessa il pagamento dei premi, la compagnia continua a gestire nel suo fondo, fino al termine della polizza, il capitale maturato dall'assicurato e lo destinerà' come da indicazioni del cliente.

Il "riscatto" del contratto.

Con il riscatto, il servizio si interrompe e la compagnia calcola il valore da rimborsare al cliente ("valore di riscatto". Se i caricamenti applicati sono alti, il calcolo del valore di riscatto e' particolarmente penalizzante: se non si e' prossimi almeno alla meta' del periodo di validità' della polizza, al cliente verrà riconosciuto un importo abbondantemente al di sotto della somma dei premi pagati.

ACCORTEZZE - CONSIGLI

SUI TASSI IPOTIZZATI

Gli agenti di assicurazione, utilizzando programmi software forniti dalle compagnie, prospettano piani pensionistici attribuendo valori "ipotetici" ai rendimenti del fondo per l'intero periodo di durata della polizza, Pertanto, i risultati finali in termini di capitale o di rendita vitalizia sono solo ipotizzati e assolutamente non assicurati al cliente.

Oggi l'ISVAP impone "proiezioni" di rendimenti del 4 e 5 per cento.

SUI PREMI RIVALUTABILI

La quasi totalità' degli assicuratori spinge perché' si opti per una polizza a premio rivalutabile, cioè' crescente anno per anno. La "pressione" viene motivata con l'argomentazione del tipo: "E' l'unico modo per garantirsi dall'inflazione e mantenere un valore sempre attuale al proprio risparmio".

Certamente, il milione di premio del primo anno, per effetto dell'inflazione avrà' un valore superiore alla stessa cifra pagata al ventesimo anno. Si sappia pero' che, optando per il premio rivalutabile, la ventesima annualità' risulterà' ben superiore alla prima. Occorre riflettere su questo impegno aggiuntivo.

SULLE POLIZZE MISTE

Per le polizze miste (che prevedono il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato prima del termine di scadenza della polizza), occorre sapere che la compagnia non offre la copertura caso morte se il decesso avviene entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della polizza (per evitare questo "periodo di carenza" occorre sottoporsi a visita medica, a pagamento).

Il cliente deve rispondere ad un questionario circa il suo stato di salute e circa pregressi ricorsi a cure mediche, analisi cliniche, ricoveri, ecc. Attenzione: molti assicuratori, più' incoscienti che superficiali, suggeriscono di rispondere "NO" a tutte le domande prospettate, "per evitare - si dice - che la compagnia richieda essa stessa una sempre noiosa e costosa visita medica in caso di evidenti problemi di salute dell'assicurando, prima di perfezionare il contratto". Se le dichiarazioni sono false, in caso di premorienza dell'assicurato risulterà' non difficile alla società' assicuratrice dimostrare, attraverso la cartella clinica, la falsità' delle risposte ed il blocco degli indennizzi.

In luogo delle polizze vita miste, suggeriamo, infine, di scindere le soluzioni, destinando un capitale per la sola rendita e, se ritenuta necessaria, accendendo a parte una polizza caso morte.

QUANTO DESTINARE ALLA PENSIONE INTEGRATIVA?

In conclusione, non e' pensabile ritenere di aver risolto il problema della pensione integrativa destinando alla soluzione uno o due milioni l'anno per dieci anni. Non saranno infatti sufficienti alcune centinaia di migliaia di lire annue di rendita per garantirci un futuro sereno. D'altra parte, più' si aumenta il premio oltre i 2,5 milioni e più' diminuisce il vantaggio della minore Irpef pagata. Inoltre, finche' non sarà' approvata la legge sulla trasparenza assicurativa, fatta presentare in Parlamento, l'incognita dei caricamenti non dichiarati creerà' incertezze, diffidenze e soprattutto concenti delusioni finali.

Per avere una pur vaga dimensione del fenomeno, possiamo affermare che, dal punto di vista finanziario:

- dai 5 milioni e oltre di premio, per polizze con caricamenti oltre il 9 per centro, risulta senz'altro più' conveniente il "fai da te".

- lo stesso giudizio vale se un premio di 2,5 milioni subisce un caricamento del 20 per cento.

In entrambi i casi i vantaggi fiscali non compensano le decurtazioni del premio investito ed incamerate (per spese) dalle compagnie.

 

Per i principali gruppi assicurativi operanti in Italia, riportiamo la percentuale relativa a "oneri di acquisizione, produzione e organizzazione" sul totale dei premi introitati per il ramo "vita".

Attenzione: Queste percentuali non corrispondono ai "caricamenti". Siccome il ramo "vita" è attivo (i guadagni superano i costi), è da presupporre che i caricamenti, che comunque sono definiti in funzione della politica aziendale, siano in genere superiori a detti costi.

Occorre sempre chiedere.

 

RAMO ASSICURATIVO VITA

(LAVORO DIRETTO ITALIA ED ESTERO)

(Fonte IL MONDO n.42 del 25.10.1997)

GRUPPO ONERI (% sui premi)

GR. MEDIOANUM 15,6%
GR. INA 13,5%
GR. GENERALI 12,2%
GR. FIDEURAM 11,4%
GR. ALLIANZ RAS 10,9%
GR. FONDIARIA 10,0%
GR. ZURIGO 9,8%
GR. REALE MUTUA 9,6%
GR. SAI 9,5%
GR. AXA-UAP 9,3%
GR. FIAT TORO 8,6%
GR. UNIPOL 8,1%
GR. CATTOLICA 7,6%
GR.WINTERTHUR 5,4%
GR. MONTEPASCHI 3,4%

MEDIA ITALIA 11,2%


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INTERVENTO DI ELIO LANNUTTI, PRESIDENTE ADUSBEF,

ALL'AUDIZIONE AUTHORITY TLC DEL 24 GIUGNO 1999

Ringrazio il commissario Manacorda ed il presidente Cheli, per averci fornito la contabilità regolatoria di Telecom Italia, il Conto Economico del servizio di fonia vocale, la relazione della società di revisione KPMG che però lo dico subito, hanno un intollerabile difetto: sono relativi al bilancio 1997 approvato 18 mesi orsono e per questa ragione sono inaffidabili ed inattendibili. Ci piacerebbe sapere il costo che i consumatori hanno dovuto pagare alla KPMG, si dice miliardi, per una relazione vecchia e superata che non dice la verità sul conto economico di Telecom Italia. Per sgomberare quindi il campo da qualsiasi equivoco, invito l'Authority a rettificare quei dati, che potrebbero essere rapportati alla semestrale 1999, che sarà pronta fra 15 giorni e, se questo non sarà possibile, almeno al bilancio chiuso al 31.12.1998 che sarà approvato dall'assemblea degli azionisti il prossimo lunedì 28 giugno.

Qualora l'Autorità non disponesse della relazione annuale del bilancio di esercizio 1998, sono pronto a fornirne copia, che anzi allego agli atti della presente audizione. Adusbef contesta il metodo ed il merito di una manovra, che vorrebbe stangare i cittadini utenti, perché basata su presupposti inveritieri. Ed entro subito nel merito contestando tre questioni: la favolosa retribuzione del capitale pari al 19 per cento (neppure i rampanti bancarottieri Mendella e Sgarlata, negli anni di inflazione a 2 cifre, riuscivano a promettere una così alta remunerazione del capitale con l'incredibile tasso di interesse del 19 per cento annuo!); l'omessa inclusione delle manovre sul canone avvenute nel 1998 e 1999; la mancata considerazione di quanto hanno pagato gli altri operatori nel 1998, per connettersi alla rete di Telecom Italia (Maddalena Camera, su Il Giornale di oggi, ha scritto che solo Infostrada ha versato oltre 800 miliardi per diritti di interconnessione).

Ma esaminiamo le aride cifre. Non sarà certo il metodo Wacc a convincerci di far pagare ai cittadini una remunerazione del capitale pari al 19 per cento! Dall'ultima relazione annuale di Bankitalia, letta dal Governatore Fazio il 31 maggio all'assemblea dei partecipanti è certificato che la media dei rendimenti lordi dei titoli pubblici è stata: 8,46 per cento nel 1996; 6,33 nel 1997; 4,59 nel 1998, mentre le aste dei Bot a dicembre 1998, hanno registrato un rendimento del 3,07 per cento! Se vogliamo inserire anche una retribuzione del capitale di rischio ed il pagamento delle imposte, tale favoloso rendimento deve essere rettificato di 1.300 miliardi e scendere da 2370 a 870 miliardi !

A pag. 226 del bilancio 1998, alla voce conto economico troviamo, tra le prestazioni, un incremento di ricavi da canone di 1.071 miliardi: era 8.997 miliardi nel 1996; 9.869 nel 1997; 10.941 miliardi nel 1998 con incrementi progressivi di circa 1.000 miliardi l'anno. Senza contare l'ulteriore incremento dei primi mesi del 1999 che drena ancora 250 miliardi dalle tasche dei consumatori. Nella stessa pagina, troviamo alla voce "access charge" un incremento di ulteriori 526 miliardi.

Rettificando i valori (ed i conteggi che Adusbef effettua sui bilanci sono gratis), il deficit della rete di accesso si riduce a poco più di 2.000 miliardi, abbondantemente compensato dai diritti di interconnessione, i più alti d'Europa. Per questo siamo contrari a qualsiasi manovra che stanghi i cittadini. Infine la documentazione comprovante le gravi violazioni relative alle forniture e fatturazione di servizi, sono disponibili in sede.


AUDIZIONE DI ELIO LANNUTTI,PRESIDENTE ADUSBEF,

PRESSO LA COMMISSIONE FINANZE CAMERA,IN DATA 28.09.1999.

 

Ringrazio ancora una volta la Commissione Finanze della Camera  ed Ella in particolare, signor presidente,  per  la sensibilità e l'attenzione dimostrati verso le questioni dei consumatori-utenti e dei cittadini.

Dopo le audizioni del sistema bancario meridionale e quella più recente sulla questione della rinegoziazione dei mutui, ancora una volta la Commissione Finanze ascolta le organizzazioni dei consumatori sui recenti aumenti dei tassi bancari.

Personaggi più autorevoli di noi hanno già dimostrato in precedenza che gli aumenti alla chetichella, effettuati nel mese di agosto sui mutui fondiari e che costeranno oltre 700 mila lire in più ogni l'anno per un mutuo di cento milioni, non dipendono esclusivamente dalle tensioni internazionali dei tassi.

Almeno il 50 per cento degli aumenti attuati non derivano già dalla crescita delle obbligazioni, come Abi e Banca d'Italia vorrebbero far credere non essendovi alcun collegamento, né legale né contrattuale, tra i mutui ed i rapporti giuridici volti all'acquisizione delle provviste.

Il sistema bancario italiano che gode di enormi protezioni a tutti i livelli basti pensare al decreto truffa del 23 luglio sull'anatocismo trimestrale, che cancella con un colpo di spugna 13 anni di battaglie sfociate in numerose sentenze di Cassazione che hanno riconosciuto l'illegittimità della contabilizzazione degli interessi trimestrale sui prestiti, annuale sui depositi), è stato abituato a fare il bello ed il cattivo tempo con i diritti dei consumatori, anche perché finora non ha mai risposto ad alcuno del suo operato, neanche quando gli errori di una allegra gestione del credito e del risparmio sono costati 12.000 miliardi alla collettività.

Proprio qui in Commissione Finanze 12 anni fa con i parlamentari di tutti i partiti (ricordo il prof.  Visco, l'on. Piro, Bellocchio, Usellini e tanti altri), iniziammo una dura battaglia per rendere più trasparenti i rapporti bancari.

E proprio qui, signor presidente,Le chiedo oggi di istituire una commissione parlamentare di inchiesta per accertare le diffuse illegalità sostanziali del sistema bancario a danno dei cittadini che non consistono soltanto nel negare l'accesso al credito a coloro che hanno tutti i requisiti o di revocare con il preavviso di 24 ore l'affidamento proprio nel momento in cui vi è maggiore necessità; che non significa soltanto il protezionismo  di Bankitalia sulle banche che ha impedito la concorrenza e con essa maggiore efficienza (occorre  correggere, signor presidente, l'anomala attribuzione a Bankitalia, invece che all'Autorità Garante  della  Concorrenza e del Mercato, delle  normative Antitrust).

Ma significa tutta una serie di quotidiane prepotenze da parte di un sistema che ritiene di essere il nuovo padrone delle ferriere, che stabilisce accordi di cartello mediante l'Abi vogliamo ricordare lo scandalo del caro cambi dettato  e suggerito proprio dall'Abi, che imponeva dei prezzi per cambiare valute dell'aerea Euro alle proprie associate ?),oppure la doppia commissione richiesta per trasferire somme di denaro nei Paesi dell'UE?

Avrei una serie infinita di documentazioni che comprovano l'illegalità formale e sostanziale del sistema  creditizio italiano. Mi limito per ragioni di tempo a riassumerle.

Vi è una vera e propria imposizione di aprire un conto corrente  che, senza alcuna convenzione e con  soltanto  11 operazioni mensili, arriva a costare oltre 600 mila lire l'anno.

Non esiste infatti alcuna possibilità di cambiare un assegno circolare o bancario seppur di modesto importo neppure allo sportello emittente a chi non ha la titolarità di un conto corrente: tutto questo è illegale e non può esserci alcuna giustificazione rispetto a tali comportamenti arroganti delle banche.

Basti pensare che mentre da una parte aumentano i tassi sui prestiti, dall'altra  diminuiscono, con  effetto  retroattivo, la retribuzione sui depositi fissata allo 0,125 per cento.

Tale giungla che porta i correntisti a subire la prepotenza di un sistema bancario troppo a lungo protetto da Bankitalia, se poteva essere funzionale prima dell'ingresso dell'Italia nell'Euro anche a quei partiti politici che nominavano i banchieri pubblici in cambio di "favori" e di clientele nella gestione  del credito e del risparmio, oggi non è più tollerabile.

Le banche,certe della più ampia impunità, si arrogano infatti il diritto di:

- non cambiare gli assegni circolari (o bancari) anche di modesto importo ai legittimi prenditori, qualora non dispongano di un conto corrente ;

- rimborsare obbligazioni alla pari(100) emesse in precedenza, seppur collocate ad un prezzo superiore (ad.es.120), quando non è più conveniente pagare quei tassi prefissati e garantiti all'atto di acquisto;

- aumentare arbitrariamente le commissioni sui fondi comuni  di investimento quando non quadra il conto economico;

- effettuare gestioni patrimoniali sempre a danno dei clienti;

- revocare gli affidamenti concessi senza alcuna giustificazione;

- retrodatare le variazioni delle condizioni accordate  in precedenza (ad.es. vengono deliberati aumenti o diminuzioni della struttura dei tassi e/o delle commissioni, a far tempo da 30-45 giorni precedenti alla decisione stessa;

- pretendere doppie commissioni sui bonifici effettuati nei Paesi dell'Area Euro;

- continuano a scaricare sui correntisti gli oneri derivanti da perdite o smarrimenti dei valori versati allo sportello e tutta una  serie di piccole prepotenze che non possono  vederci rassegnati.

Anche per stimolare il sistema bancario italiano ad un radicale cambiamento di cultura, sarebbe utile una commissione d'inchiesta che aiuterebbe certamente a scoperchiare le malefatte per restituire quell'efficienza dei servizi bancari di cui il paese non potrà fare a meno.

Roma,28.09.1999

 

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