Associazione Esposti Amianto e ad altri rischi ambientali del Veneto |
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COMUNICATO STAMPA
ABBIAMO VINTO !!!
In data 12 gennaio 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, legge 257/92, modificato dalla l. 271/93, in riferimento all’art. 3 della Costituzione , sollevate dal Tribunale di Ravenna e dal Pretore di Vicenza (Sentenza n. 5 e Ordinanza n. 7).
TUTTO CIO’ SIGNIFICA:
I LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO PER UN PERIODO SUPERIORE AI DIECI ANNI HANNO DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI PREVISTI DALL’ART 13, COMMA 8, L. 257/1992.
La Corte costituzionale ha dato torto sia ai giudici del Tribunale di Ravenna che al Pretore di Vicenza i quali, con scopi evidentemente dilatori, che sono risultati assolutamente infondati, avevano sollevato questioni di costituzionalità (violazione dell’art. 3 della Costituzione - disparità di trattamento dei cittadini -), hanno di fatto ritardato il riconoscimento dei benefici previdenziali ad alcuni lavoratori dell’Enichem di Ravenna, ai ferrovieri dell’Officina di Vicenza ed a due lavoratori della Fervet di Castelfranco Veneto, ottenendo l’effetto di bloccare, in molte sedi giudiziarie, i processi pendenti, relativi ai riconoscimenti previdenziali dei lavoratori esposti all’amianto.
NON NASCONDIAMO LA NOSTRA SODDISFAZIONE.
l’ A E AVai alla sentenza n. 5/2000 Vai all'ordinanza n 7/2000
Vicenza 13 gennaio 2000 |