Introduzione
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, supplemento ordinario n° 196, è
stata pubblicata la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)”. Il testo legislativo, entrato
in vigore il 1° gennaio 2004, reca, all’articolo 3, “Disposizioni in
materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di
amministrazioni ed enti pubblici”.
Il citato articolo 3 contiene, in particolare, disposizioni
riguardanti i benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto
attività con esposizione all’amianto e per i lavoratori esposti al
rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di
Cengio.
In materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto, si rammenta che la legge 24 novembre 2003, n. 326, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003,
entrato in vigore il 2 ottobre 2003, all’articolo 47 dispone, tra
l’altro, che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di
rivalutazione stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25 e si applica ai soli
fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico e
non anche ai fini del conseguimento del relativo diritto.
Le novità introdotte dalla disposizione in esame sono state
illustrate con circolare n.195 del 18 dicembre 2003.
Sempre in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto il comma 132 del citato articolo 3 dispone che per i
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 si trovavano nelle
condizioni individuate dal comma stesso, ai fini dell’applicazione del
riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all’articolo 13,
comma 8, della legge n. 257/92 e successive modificazioni, si applica
la disciplina previgente alla medesima data del 2 ottobre 2003.
Il comma 133 prevede che per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA
di Cengio, esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine,
indipendentemente dagli anni di esposizione, sono estesi, a decorrere
dal 2004, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8,
della citata legge n. 257 e successive modificazioni.
Nel far riserva di istruzioni riguardo ai criteri applicativi del
predetto comma 133, si forniscono indicazioni per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui al comma 132
ai quali si applica la disciplina vigente anteriormente alla data del
2 ottobre 2003, ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale
per attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto.
1-
Soggetti ai quali si applica la disciplina previgente al 2
ottobre 2003.
Il comma 132, dell’articolo 3, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone, tra l’altro, che “In favore
dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003,
il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti
alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di
riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause
avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già
rilasciate all’INAIL.”
Pertanto l’esposizione
ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, dà luogo
al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5,
sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini
della determinazione del relativo importo, in favore dei seguenti
soggetti:
·
lavoratori ai quali è
stato rilasciato dall’INAIL, entro il 2 ottobre 2003, un certificato
attestante lo svolgimento di attività lavorativa con esposizione
ultradecennale all’amianto;
·
lavoratori che abbiano
ottenuto, alla data del 2 ottobre 2003, il riconoscimento, in sede
giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale
all’amianto;
·
lavoratori che entro
la stessa data del 2 ottobre 2003 hanno presentato all’INAIL domanda
per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività
lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
·
lavoratori in favore
dei quali il diritto al beneficio previdenziale in questione è
riconosciuto con sentenze pronunciate in esito di cause il cui ricorso
è stato depositato in data non successiva al 2 ottobre 2003. Le Sedi
competenti accerteranno quest’ultima circostanza con l’ausilio degli
Uffici legali.
Ne consegue che i soggetti sopra
indicati possono perfezionare, anche in base al beneficio di cui
trattasi, i requisiti pensionistici, successivamente alla data del 2
ottobre 2003.
2-
Riserva di istruzioni contenuta nella circolare n. 195 del 18
dicembre 2003.
Con la circolare n. 195 del 18
dicembre 2003, al punto 1, si è fatta riserva di fornire istruzioni
per le pensioni da liquidare con il riconoscimento del beneficio di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in
favore dei lavoratori di cui alla lettera c), che alla data del 2
ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento.
Con riferimento alla riserva in
argomento è ragionevole presumere che, detti lavoratori, per aver
definito, alla data del 2 ottobre 2003, la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensione, erano già, alla medesima
data, in possesso della certificazione INAIL attestante l’esposizione
ultradecennale all’amianto o ne avevano fatto richiesta o avevano
avviato una causa per il riconoscimento del beneficio pensionistico.
Le competenti Sedi avranno cura di
sottoporre all’esame della Direzione Centrale Prestazioni i casi
riguardanti i lavoratori della predetta lettera c) non riconducibili
alle fattispecie sopra esposte.
3-
Oneri
Gli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 132 sono posti a carico dello Stato
secondo quanto previsto dallo stesso comma 132 dell’articolo 3 della
legge 24 dicembre 2003 n. 350.
Il Direttore Generale
Crecco |