Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 
 

Primo commento al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004 pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2004.

(avv. Cosimo Damiano Cisternino  Padova – legale AEA)

 

Com’è noto l’impianto originario del beneficio previdenziale previsto per i lavoratori esposti all’amianto non affetti da patologie amianto correlate riconosciute dall’Inail, è stato sostanzialmente ridisegnato da una serie di interventi normativi della fine del 2003 (art. 47 d. l. n. 269/03 modificato in sede di conversione nella legge n. 326/03; art. 3 comma 132 l. 350/03).

_

Risulta sicuramente utile al tentativo di comprensione della effettiva portata della novità normativa, la rapida disamina degli interventi di modifica adottati nel 2003, perlomeno nelle linee essenziali.

Stabilisce l’art. 47 del d. l. n. 269/03, così come modificato in sede di conversione nella legge n. 326/03, che:

1)      a decorrere dall’1/10/03 il coefficiente di rivalutazione è dimezzato (passa da 1,5 a 1,25). Dalla medesima data tale rivalutazione ha effetto ai soli fini della determinazione del quantum della prestazione previdenziale e non ai fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima (e, quindi, non può più comportare l’aumento dell’anzianità contributiva);

2)      con la medesima decorrenza il beneficio è concesso esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, siano stati esposti a concentrazioni medie giornaliere pari a 100/fibre litro;

3)      le previgenti disposizioni sono fatte salve per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 legge cit., nonché per coloro che fruiscano di trattamento di mobilità ovvero abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;

4)      i lavoratori ai quali viene esteso, in base al citato art. 47, il beneficio, così come ora rideterminato, qualora siano destinatari di altri benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso alle prestazioni previdenziali ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, devono optare fra gli uni e gli altri. Il “beneficio previdenziale amianto” non potrà applicarsi nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, abbiano già usufruito dei predetti aumenti di anzianità contributiva o dell’anticipazione dell’accesso alle prestazioni previdenziali.

5)      L’art. 47 prevede poi che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento del beneficio, compresi i lavoratori già destinatari della relativa certificazione dell’Inail emessa ante 1° ottobe 2003, devono presentare domanda alla competente sede Inail entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale che dovrà indicare le modalità di attuazione.

Su tali disposizioni ed in particolare su quella sopra indicata al punto 3, ha successivamente inciso quanto disposto dall’art. 3 comma 132  l . n. 350/03 (legge finanziaria 2004).

Tale disposizione ha esteso l’ambito dei lavoratori nei confronti dei quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, stabilimento che essa continui ad applicarsi nei confronti di coloro i quali, alla data del 2 ottobre 2003, abbiano già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali così come originariamente previsti (e quindi non solo nei confronti di coloro i quali abbiano già avuto accesso al trattamento pensionistico). Tali previgenti disposizioni si applicano anche nei confronti di chi alla medesima data abbia avanzato domanda di riconoscimento del beneficio o abbia promosso un giudizio, qualora questo, ovviamente, abbia poi esito positivo.

Interviene ora il decreto di attuazione qui in commento.

 

Dal punto di vista pratico va immediatamente evidenziato che dalla sua emanazione decorre il termine di 180 giorni per la presentazione all’Inail della domanda volta all’accertamento dello svolgimento di lavorazioni con esposizione all’amianto (tale termine scade il prossimo 15 giugno).

Vari sono gli aspetti rilevanti della disciplina di attuazione.

Se ne fa qui cenno brevemente ai fini di un primo commento.

Il primo e più importante è quello relativo alla differenziazione netta che viene introdotta nel beneficio a seconda che i lavoratori siano stati o meno, prima del 2 ottobre 2003, assoggettati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail.

Per chi non lo è stato si prevede che il beneficio spetti solo così come rideterminato a seguito delle modifiche introdotte con la legislazione del 2003 (e, quindi, per la rivalutazione per il solo coefficiente dell’1,25 e ai soli fini dell’aumento del quantum di prestazione e non dell’anzianità contributiva).

Si prevede, inoltre, che il curriculum, che è necessario allegare alla domanda di accertamento, abbia contenuto diverso da quello che si continua a richiedere agli altri lavoratori assicurati dal sistema Inail.

Per chi tale assicurazione non ha o non ha avuto si richiede che il datore di lavoro dichiari che il suo dipendente è stato adibito in maniera abituale e diretta ad alcune lavorazioni espressamente indicate all’art. 2 comma 2 del decreto attuativo, comportanti esposizione ad amianto.

Per tutti i lavoratori, infine, indipendentemente dalla vigenza del sistema di assicurazione Inail, si prevede il divieto di cumulo fra più benefici che comportino l’effetto di anticipare l’accesso ai trattamenti previdenziali ovvero l’aumento della dell’anzianità contributiva.

Il lavoratore dovrà necessariamente optare fra i diversi benefici con scelta da effettuare al momento di presentazione della domanda di pensione.

Come vedremo trattasi di disposizioni introdotte ex novo o comunque riformulate in sede di attuazione e che confliggono apertamente con quanto disposto dall’art. 47 sopra citato e dall’art. 1 comma 132 l. 350/03.

_

L’art. 47 sopra citato prevede al primo comma che il beneficio di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92 venga rideterminato nel suo oggetto solo a far data dal 1° ottobre 2003.

A partire da tale data il coefficiente di rivalutazione viene ridotto da 1,5 a 1,25 ed esso, sempre a partire da tale data, si applica i soli fini dell’aumento della prestazione previdenziale e non più ai fini dell’aumento dell’anzianità contributiva.

Tale rideterminazione riguarda, peraltro, tutti i lavoratori, indipendentemente dal sistema assicurativo cui fanno capo.

A fare salve le situazioni ritenute oramai definite sotto il vigore della precedente normativa è successivamente intervenuto l’art. 1 comma 132 l. 350/03 che prevede che la previgente disciplina si continui ad applicare a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto al beneficio o già proposto domanda di riconoscimento o già avviato procedimenti giudiziari poi conclusi con esito positivo.

Del tutto illegittimamente si prevede, quindi, nel decreto di attuazione che ai lavoratori assicurati con gestioni diverse da quella Inail il beneficio spetti solo ai fini dell’aumento della prestazione e per il solo coefficiente 1,25.

Tali lavoratori ben possono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 132 l. 350/03 e beneficiare, quindi, del previgente art. 13 comma 8 l. 257/92.

Possono cioè aver già svolto, alla data del 2 ottobre 2003, lavorazioni con esposizione ad amianto per periodo ultradecennale o aver già inoltrato domanda di riconoscimento o aver già promosso un ricorso in sede giudiziaria.

E’ ben vero che una distinzione fra lavoratori appartenenti a gestioni assicurative diverse è introdotta dall’art. 6 ter dell’art. 47 sopracitato, il quale prevede il divieto di cumulo tra benefici previdenziali per coloro  “…i soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992 n. 257”.

Ma tale differenziazione riguarda, appunto, il solo divieto di cumulo, che non interessa i lavoratori assicurati Inail e non afferisce affatto all’oggetto del beneficio che è il medesimo per tutti (indipendentemente dalla gestione della posizione assicurativa).

Tale ultima disposizione, peraltro, anche nel suo limitato oggetto (divieto di cumulo tra benefici previdenziali in favore di lavoratori ai quali verrebbe ora esteso il beneficio) risulta assolutamente incomprensibile e, comunque, chiaramente posta in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Essa è incomprensibile perché non corrisponde affato al vero che, al momento di introduzione dell’art. 47 sopracitato, vi fossero categorie di lavoratori esclusi dal beneficio.

La tesi secondo la quale, in presenza dei requisiti di legge, il beneficio potesse essere ottenuto da tutti i lavoratori aveva avuto l’autorevole e (si riteneva) definitivo avallo della Corte Costituzionale.

Questa, chiamata dal giudice del lavoro di Treviso a sindacare della legittimità dell’art. 13 comma 8 legge 257/92 in ragione della apparente esclusione dal suo godimento di una categoria di lavoratori non coperta dall’assicurazione Inail (quella dei ferrovieri), aveva avuto modo di affermare, nel respingere la questione di illegittimità costituzionale proposta dal giudice a quo, che quella disposizione è “…volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all’amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dall disposizone stessa, secondo quanto evidenziato dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 5 del 2000” (così Corte Costituzionale sentenza n. 127/2000).

Altra disposizione introdotta ex novo in decreto attuativo è quella relativa ai requisiti che il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro deve avere perché possa attivarsi la procedura di accertamento dell’esposizione.

In relazione ai soli lavoratori per i quali non vige il sistema di assicurazione Inail è previsto che il datore di lavoro dichiari che essi sono stati, in maniera diretta ed abituale, assegnati a alle lavorazioni espressamente indicate all’ar. 2 comma 2 del decreto.

Orbene si tratta di un requisito ulteriore che non è affatto richiesto per i curricula che il datore di lavoro deve continuare a rilasciare i lavoratori assicurati presso l’Inail per i quali infatti si prevede che “…continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell’esposizione ad amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando per coloro i quali non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (così art. 3 comma 9 decreto citato).

Al di là della facile constatazione dell’aggravio di procedura imposto con tale requisito (rectius del definitivo insabbiamento per via amministrativa di ogni possibilità di ottenimento del beneficio in favore di lavoratori nella pratica ancora esclusi dal suo godimento e ciò a distanza di ben 15 anni dall’entrata in vigore della legge), anche riguardo ad esso non può non evidenziarsi la assoluta irragionevolezza della differenziazione che, anche sul punto, viene effettuata fra lavoratori con gestioni assicurative diverse ma egualmente esposti ad amianto.

Conclusioni

Il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lungi dal dare attuazione a quanto disposto dall’art. 47 d l. 269/03 così come modificato in sede di conversione in legge 326/03, introduce disposizioni assolutamente nuove ed illegittime.

Con il limitare il beneficio in favore dei lavoratori non coperti dal sistema di assicurazione Inail prevedendo per essi la sola possibilità di applicazione della nuova normativa meno favorevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, il decreto si presenta in aperta contraddizione con quanto già affermato Corte Costituzionale con sentenza n. 127/02.

Una lettura costituzionalmente orientata delle nuove disposizione non può non comportare, in presenza dei requisiti di legge, il riconoscimento del beneficio nella sua previsione originaria in favore di tutti i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 si trovavano in una delle condizioni indicate all’art. 1 comma 132 l. 250/03 e ciò indipendentemente dalla gestione assicurativa cui afferiscono.

L’intento è chiaro.

Proprio nel momento in cui sembra estendersi la platea dei beneficiari  (ma, lo si ripete ancora, essa ricomprendeva tutte le categorie di lavoratori già sotto la vigenza della precedente legge), si introducono meccanismi che in via amministrativa devono poter consentire una attribuzione del beneficio quanto più limitata possibile.

Per i lavoratori assoggettati alla copertura assicurativa Inail tale risultato viene ottenuto richiedendo che venga presentata la domanda di accertamento entro il 15 giugno.

Poiché si tratta di onere imposto a pena di decadenza, chiunque non lo avrà assolto non potrà mai più pretendere di conseguire il beneficio (ed è immaginabile che ciò determinerà già una importate riduzione della platea).

Per i lavoratori con copertura assicurativa diversa da quella Inail si prevede che, solo ottenendo un curriculum dal datore di lavoro che indichi lo svolgimento diretto ed abituale di determinate lavorazioni, la procedura possa effettivamente attivarsi (e sarà sicuramente interessante constatare quanti saranno i datori di lavoro che saranno effettivamente disposti a rilasciare contra se dichiarazioni di tal genere).

Dal punto di vista pratico non può che consigliarsi a tutti gli interessati per i quali non vi sia già stato un riconoscimento in via amministrativa non oggetto di contestazione, di proporre o riproporre domanda all’Inail entro il termine del 15 giugno 2005, ricordando che quest’ultimo è previsto a pena di decadenza e, quindi, di definitiva perdita del beneficio.

avv. Cosimo Damiano Cisternino