MAGISTRATURA ORDINARIA
Nei prossimi giorni verranno inserite altre sentenze, anche le prime che hanno riconosciuto le maggiorazioni previdenziali ai ferrovieri
Lavoro CASSINO Appello
Sentenza
su malattia professionale
COMPLETA
N. 9848
Maggiotazioni previdenziali:; riconosciuta l'esposizione all'amianto, atteso che é stato professionalmente esposto ad amianto, per una durata superiore ai dieci anni, atteso la sussistenza presso l'azienda datrice di lavoro di un rischio "ambientale", determinato dalla tipologia delle lavorazioni e dalla conformazione dell'ambiente stesso
Con Commento
Maggiorazioni Previdenziali
con commento
Benefici previdenziali da esposizione ad amianto.
- Inesistenza nel testo di legge di limiti di soglia – In conseguenza delle conoscenza scientifica di patologie oncologiche da inalazione di fibre di amianto, dose-indipendenti – Sufficienza per il beneficio della ipervalutazione contributiva, della esposizione di durata ultradecennale come previsto dalla legge 257/92.
STRALCI E COMMENTI
Benefici previdenziali da esposizione ad amianto ex lege n. 257/92 – Dimostrazione da parte del lavoratore del superamento di determinati valori di concentrazione di fibre – Insussistenza – Inesistenza di previsione legislativa di valori di soglia – Attribuzione conseguente al magistrato della facoltà di formarsi altrimenti il convincimento (per testi, in ragione della durata dei lavori di bonifica, ecc.) sulla esposizione qualificata.
MOTIVAZIONI
NOTA ALLA SENTENZA
Previdenza – Assicurazione per I.V.S. – Contributi figurativi – Lavoratori esposti all’amianto – Maggiorazione ex art. 13, comma 8°, legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni – Impiegati svolgenti attività in edificio con strutture in ferro interamente coibentato con pannelli di asbesto – Reiterate ingiunzioni delle autorità sanitarie pubbliche per la scoibentazione e decontaminazione da parte dell’azienda - Spettanza della maggiorazione di legge ai fini pensionistici.
Lavoro RAVENNA
Secondo la Corte costituzionale, S. n. 434/2002. i benefici previdenziali per l’esposizione ad amianto non si applicano ai lavoratori già pensionati all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 257/92; secondo il Tribunale di Ravenna, sì e motivatamente.