Associazione Esposti Amianto e ad altri rischi ambientali via Nazionale, 57 -50123 Firenze - tel/fax : 055-494.858 URL http ://www.aea-nazionale.org - E-MAIL assaea@virgiliot.itCodice fiscale: 97074910155
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ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
(i benefici
previdenziali) Con la legge 257/92 si è posto termine
all'impiego dell'amianto nel nostro Paese; al capo IV della legge (misure di
sostegno per i lavoratori), art. 13 (trattamento straordinario di
integrazione salariale e pensionamento anticipato) modificato ai comm. 6,
7, 8, con la legge 271/93, si stabilisce l'erogazione, da parte
dell'INPS, di benefici previdenziali per tutti i lavoratori ancora in
attività o già in pensione a cui venga riconosciuta, dall'INAIL, un'esposizione
minima complessiva di dieci anni alle fibre di amianto oppure una malattia
professionale, sempre causata dall'amianto. Nell'articolo 13 della legge 257/92 il legislatore affrontando l'aspetto
previdenziale del problema amianto (3000 prodotti industriali e migliaia di
aziende produttrici o utilizzatrici) aveva limitato l'intervento ai lavoratori per i quali era stato pagato,
dalle imprese all'INAIL, il premio assicurativo contro le malattie professionali
relativo all'asbestosi previsto dal D.P.R. 1124/65. Potevano beneficiarne solo
coloro che erano stati impegnati nella estrazione, produzione e trasformazione
diretta dell'amianto ed avevano subito una esposizione superiore a dieci anni;
questo perché la dismissione di queste aziende, prevista dalla legge 257/92,
aveva come conseguenza immediata la soppressione di quei posti di lavoro. Veniva riconosciuto il rischio indotto dall'esposizione all'amianto solo
per l'asbestosi ed il provvedimento era presentato come misura a sostegno dei
lavoratori costretti a cambiare mestiere. Non si teneva conto del fatto che la
fibra dell'amianto è cancerogena e volatile e di conseguenza anche un periodo
limitato di esposizione mette a rischio la salute del lavoratore; mentre la
volatilità della fibra allarga il rischio da chi manipola direttamente il
prodotto a tutti coloro che per le ragioni più varie si trovano ad operare negli
ambienti contaminati. Si trattava dunque di un provvedimento inadeguato,
scaturito da una sostanziale ignoranza e sottovalutazione del problema. L'AEA lo ha denunciato immediatamente e con forza adoperandosi attivamente
perché, a livello legislativo, vi si ponesse rimedio; le iniziative intraprese
sono approdate alla legge 271 del 4 agosto 1993 che ha modificato in particolare
il comma 8 dell'art. 13 della legge 257/92: per i
lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci
anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita
dall’INAIL,è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5.» All'INPS si è preteso dagli interessati, per
riconoscergli questo diritto, le dichiarazioni delle aziende e dell'INAIL
relative all'esposizione subita allegate alle domande. Va aggiunto che il pagamento, all'INAIL, dei
contributi supplementari assicurativi per l'esposizione all'amianto è stato
quasi sempre evaso dalle aziende e di conseguenza il rilascio delle
dichiarazioni esponeva i datori di lavoro al rischio di sanzioni amministrative
e guai giudiziari. Per parte sua l'INAIL non avendo mai controllato queste
aziende mancava degli strumenti necessari a stabilire chi e in che misura aveva
subito l'esposizione all'amianto. Così le dichiarazioni sono state rilasciate
solo da coloro che avevano pagato e risultavano in regola con l'INAIL. Un grande imbroglio! Perché la legge questo adempimento sicuramente non
lo prevede e CGIL - CISL - UIL e
patronati temendo che un'applicazione estesa della legge ponesse a rischio
l'equilibrio dei conti economici dell'INPS hanno taciuto il raggiro e
abbandonato i lavoratori alle difficoltà burocratiche. Alla fine del 1994 all'AEA ci si rende conto che
l'applicazione della legge risulta largamente disattesa, anche nella parte
relativa alle misure a sostegno dei lavoratori e così viene decisa una campagna
nazionale d'informazione. In pochi mesi molti lavoratori vengono coinvolti,
migliaia sono le richieste di riconoscimento prodotte; in particolare dove l'AEA
è presente sul territorio ed opera in collaborazione con la CUB e con il
sindacalismo di base. L'iniziativa viene sostenuta con determinazione. E' un successo che allarma e spinge le parti
sociali (CGIL-CISL-UIL, patronati e INTERSIND) a riesaminare presso il Ministero del Lavoro con INPS
e INAIL i meccanismi per l'accesso ai benefici previdenziali. Il 21/11/1995 un accordo viene raggiunto e così la
situazione si modifica: - quando l'azienda ha pagato, all'INAIL, i
contributi supplementari per le malattie professionali previsti dal DPR n°
1124/65 contro l'asbestosi, il lavoratore potrà ottenere senza difficoltà la
doppia certificazione dal datore di lavoro e dall'INAIL così formulata: "Si dichiara che l'Azienda ..............
Stabilimento ............. di
............... svolge/ha svolto attività lavorative per le quali ha
corrisposto il premio supplementare contro l'asbestosi dal............ al.............". e l'INPS non farà problemi a riconoscere gli anni
di esposizione e a liquidare o ricalcolare la pensione. Ma questa "condizione
privilegiata" coinvolge una frazione limitata al 5-10% dei lavoratori esposti. - se le aziende hanno evaso i contributi
supplementari per le malattie professionali relativi all'asbestosi, e si tratta
della maggior parte dei casi, il lavoratore dovrà invece fare richiesta
"motivata" al datore di lavoro che, valutata l'opportunità e la convenienza
rilascerà al richiedente un "curriculum" (stato di servizio) con mansioni
svolte e "mappa di rischio". Il documento verrà quindi allegato alla domanda di
riconoscimento che lo stesso dovrà presentare all'INAIL, a cui è affidato il
compito di accertare il rischio per l'esposizione all'amianto. L'INAIL delega al
Con.T.A.R.P. (Consulenza Tecnica Rischi Professionali - Regionale) la verifica
della situazione ambientale nell'azienda dove il lavoratore ha subito
l'esposizione, per stabilire in relazione a quali mansioni, in quali reparti e
per quali periodi questa è avvenuta. La relazione del Con.T.A.R.P. ed il
"curriculum" fornito dall'azienda serviranno all'INAIL per valutare il caso e
rilasciare al lavoratore interessato la certificazione da presentare
successivamente all'INPS per ottenere la liquidazione o il ricalcolo della
pensione così formulata: "Sulla base degli accertamenti effettuati da questo
Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale
rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda............
Stabilimento di............. il dipendente, Sig. ................., è stato
esposto all'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i
periodi sotto indicati: Periodo dal.................................. al...................................... Mansioni/attività
Reparti/ambienti di lavoro ........................................
............................................ ........................................
............................................ ........................................
............................................ Periodo dal.................................. al...................................... Mansioni/attività
Reparti/ambienti di lavoro ........................................
............................................ ........................................
............................................ ........................................
............................................ se la risposta è negativa: "Sulla base degli accertamenti effettuati da questo
Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale
rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda............
Stabilimento di............., il dipendente, Sig. .................,
non è stato esposto all'amianto ". Con il nuovo sistema di accesso ai benefici
previdenziali previsti dalla legge 271/93 il lavoratore che ha subito
l'esposizione avrà minori probabilità di vedere riconosciuti i propri diritti
mentre alle aziende che
hanno evaso i contributi viene garantita, dall'INAIL, un'amnistia apponendo su
tutte le certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto l'annotazione "
La presente dichiarazione è rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali ............. e non produce gli effetti di cui agli art. 1988
(promessa di pagamento e ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di
prescrizione) del codice civile." Per il lavoratore invece, nuovi ostacoli al
riconoscimento che si vanno ad aggiungere ai precedenti: CURRICULUM la difficoltà ad ottenere la dichiarazione di
esposizione dall'azienda non viene superata dall'amnistia sui contributi evasi
che l'INAIL garantisce al datore di lavoro perché questi corre sempre il rischio
di essere chiamato a rispondere in giudizio quando emergessero responsabilità
per l'esposizione subita dalle maestranze nello stabilimento ed in particolare
in presenza di malattie e/o decessi causati dall'amianto; è perciò sua
convenienza limitare drasticamente sia il numero di "curriculum" rilasciati che
i periodi di esposizione dichiarati. INAIL se i dipendenti di quelle società o imprese che
hanno evaso i contributi supplementari per l'amianto risultassero affetti da
malattia professionale o peggio ancora fossero deceduti per cause ricollegabili
all'esposizione all'amianto, l'INAIL come istituto assicuratore avrebbe comunque
l'obbligo di liquidare rendite, pensioni e danni. Anche per l'INAIL l'interesse
resta quello di rilasciare il minor numero di certificazioni possibile.
CON.T.A.R.P. gli viene
affidato il controllo della documentazione presentata dal lavoratore e delle
informazioni contenute nel "curriculum" rilasciato dall'azienda, in particolare
quando i dati non coincidono. Il CON.T.A.R.P. è un organismo "esterno"
all'INAIL, tecnico per definizione e quindi dovrebbe risultare di garanzia anche
per il lavoratore ma le valutazioni sul rischio subito sono formulate sulla base
di una scheda tecnica i cui parametri vengono forniti proprio dall'INAIL. SINDACATI
UNITARI E LORO PATRONATI invece di
dare sostegno ai diritti dei lavoratori esposti la loro attenzione si è sempre
rivolta ai problemi di bilancio dell'INPS ed il loro comportamento è stato
conseguente; sono passati dall'utilizzo improprio della legge allo scopo di
agevolare le ristrutturazioni aziendali come alla FERVET di Castelfranco Veneto,
all'insabbiamento delle pratiche di riconoscimento per approdare all'infame
accordo del 21/11/95 che : - non offre al lavoratore alcuna certezza sui tempi
necessari ottenere il riconoscimento; - introduce un sistema
di valutazione del rischio e di conteggio dei periodi di esposizione arbitrario
e fiscale, gestito proprio da chi ha interesse ad evitare i riconoscimenti; -
i parametri utilizzati dal CON.T.A.R.P. per formulare il giudizio
risultano scientificamente risibili o peggio arbitrari quando non ci sono
elementi oggettivi di valutazione perché le lavorazioni risultano ormai dismesse
e per il passato mancano gli accertamenti sanitari negli ambienti di lavoro
inquinati dall'amianto; -
costringe coloro che si vedranno rifiutare il riconoscimento, a
presentare " motivata e documentata" opposizione al "verdetto", un'ulteriore
perdita di tempo in attesa di una "sentenza definitiva" che li costringerà poi a
far ricorso all'autorità giudiziaria per affermare i propri diritti. INDICAZIONI PER
ATTIVARE LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ANNI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO (proposta operativa) Prima di fare domanda di riconoscimento,
verificare, presso l'INAIL di competenza per territorio, se la Società presso
cui il lavoratore è/era dipendente ha pagato i contributi assicurativi
supplementari per la malattia professionale (asbestosi). Se la Società ha pagato i contributi all'INAIL per
tutto il periodo di esposizione:
richiedere alla Società
la dichiarazione di esposizione e del pagamento del premio supplementare contro
l'asbestosi; quindi inviare all'INAIL la richiesta di certificazione allegando
quella rilasciata dall'azienda. Modello da utilizzare in entrambi i casi
.............................. Se la Società non ha corrisposto all'INAIL il
premio supplementare contro l'asbestosi:
un comportamento attivo
da parte del lavoratore e/o pensionato che niente dia per scontato eviterà
perdite di tempo e delusioni cocenti. Ci troviamo di fronte ad un conflitto di
interessi forte e nell'ambito delle iniziative utili per vedere riconosciuti i
propri diritti è necessario prefigurare anche un ricorso alla magistratura. Il
comportamento suggerito è perciò il seguente: - inviare all'INAIL ed alla Società le richieste di
certificazione e attendere 10—2O giorni per la risposta; - se le risposte sono state negative oppure sono mancate,
inoltrare domanda di pensione condizionata, oppure di riconoscimento o di
ricalcolo della pensione; attendere 10—20 giorni la risposta e nel frattempo
acquisire tutta la documentazione possibile (anche testimonianze) atta a dimostrare
l'esposizione all'amianto presso la Società in cui si è o si è stati dipendenti; Inviare all’INPS ricorso in opposizione (tale
ricordo può essere collettivo, per dipendenti o ex dipendenti dello stesso
impianto produttivo. N: B. Tutte le richieste devono essere invitate
Raccomandate con ricevuta di ritorno e farsi copia di tutto quanto si è
prodotto, compreso le ricevute postali. è di estrema importanza verificare se esistono casi
di lavoratori malati o deceduti a causa dell'amianto, così da avviare
esposti/denuncia alla magistratura. Gruppi di lavoratori appartenenti allo
stesso impianto o più impianti possono organizzare iniziative per sollecitare
incontri con INAIL, INPS e datori di lavoro. se la risposta è negativa oppure non c'è,
ricorrere, tramite legale, alla magistratura contro l'INPS e datore di lavoro
per danni.
L’Associazione darà tutte le informazioni e
l’assistenza (compresa quella legale) necessaria a tutti i lavoratori esposti
all’amianto che intenderanno procedere contro l’INPS od altri Istituti
pensionistici.
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