Circolare n. 70, 1 marzo 1994 |
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940311 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 70 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Ai Vice Commissari Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto 1993, n.271. Chiarimenti. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 1 marzo 1994 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 70 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Ai Vice Commissari Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto 1993, n.271. Chiarimenti. Con circolare n.219 del 1 ottobre 1993, nel diramare le istruzioni concernenti le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1993, n.271, recante " Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto", al punto 1.3 e' stato precisato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 5 giugno 1993, n.169, come modificato dalla legge n.271, individuano nei lavoratori i destinatari del beneficio della rivalutazione dei periodi di contribuzione ivi previsti ai fini delle prestazioni pen- sionistiche. In tale contesto e' stato altresi' precisato che devono ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di efficacia dei citati provvedimenti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inte- ressato dalle parti sociali in merito al riconoscimento del diritto a tale beneficio anche ai lavoratori gia' titolari di pensione o di assegno di invalidita', ha espresso parere favorevole. Cio', nella considerazione che il legislatore, con i commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel prevedere in presenza di determinati requisiti il beneficio della rivalutazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche, abbia voluto concedere il beneficio stesso a tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di invalidita'. Alla luce dei suesposti criteri interpretativi si forniscono le seguenti istruzioni a parziale modifica di quelle di cui al punto 1.3 della circolare n. 219 del 1 ottobre 1993. 1 - Destinatari 1.1 - Articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257 I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore al 28 aprile 1992, data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, occupati a tale data alle dipendenze di imprese che utilizzassero o estraessero amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, hanno titolo al beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della stessa legge. 1.2 - Articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257 I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 ed occupati a tale data, che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, hanno titolo alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della stessa legge. Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a- mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite. 1.3 - Articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992 come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore al 5 agosto 1993, data di entrata in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorche' in settori diversi da quello dell'amianto che, a causa dell'esposizione all'amianto, abbiano contratto malattie professionali documentate dall'INAIL, hanno diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993. Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a- mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite. 1.4 - Articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 I titolari di pensione o assegno di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorche' in settori diversi da quello dell'amianto, che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, hanno diritto alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993. Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavora- tori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite. 2 - Riliquidazione Le pensioni e gli assegni di invalidita' liquidati con decorrenza anteriore alla data di entrata della legge n.257/1992 o della legge n. 271/1993, in presenza delle condizioni richieste dai singoli provvedimenti ed a domanda degli interessati, saranno riliquidati con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi. Dovranno essere altresi' riliquidate, a domanda, le pensioni concesse ai superstiti di pensionato avente titolo prima del decesso al beneficio di cui trattasi in virtu' dei criteri interpretativi sopra delineati. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO
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