Circolare n. 129, 27 aprile 1994 |
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DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 129. Roma, 27 aprile 1994 Circolare n. 129. Allegati 1 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO STRAORDINARIO Ai VICE COMMISSARI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 27 marzo 1992, n. 257. Circolare n. 255 del 10 novembre 1993. Chiarimenti.
Con circolare n. 255 del 10 novembre 1993 e stato diramato il testo della nota con la quale il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel fornire chiarimenti in ordine a taluni aspetti applicativi dei commi
7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,n. 257, sostituiti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 della legge
4 agosto 1993, n. 271, aveva concordato sul testo dei fac-simili della dichiarazione dell'INAIL e dell'Azienda
che i lavoratori interessati al beneficio della rivalutazione dell'anzianita contributiva ivi previsto avrebbero dovuto unire alle
relative richieste.
Gli anzidetti fac-simili sono stati nuovamente redatti a seguito di un riesame della problematica riguardante l'accesso al
beneficio in argomento svolto, su richiesta del Centro Patronati, congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e all'INAIL.
In tale occasione e stato ritenuto che il beneficio della rivalutazione dell'anzianita' contributiva previsto dal comma
8 del citato articolo 13 debba essere riconosciuto anche ai lavoratori che siano stati adibitialle lavorazioni previste
dalla tabella n. 8 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che comunque espongono ad inalazione di polvere di
amianto anche nelle situazioni in cui l'azienda non abbia provveduto al versamento del premio supplementare contro
l'asbestosi.
Cio' si e' reso necessario in relazione al verificarsi di ipotesi in cui l'azienda non abbia pagato il premio
supplementare contro l'asbestosi perche' non dovuto per aver svolto attivita' che esponeva a concentrazioni
di amianto inidonee a determinare il rischio di asbestosi a norma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1975,
n. 780, ma tale da non escludere il rischio di altre malattie professionali. Sulla base delle precisazioni di cui sopra,
si riporta in allegato il nuovo testo delle due dichiarazioni che dovranno essere prodotte dagli interessati all'atto delle
richieste volte ad ottenere il beneficio in argomento.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
Allegato 1
DICHIARAZIONE DELL'INAIL
Si dichiara che l'Azienda ........................... Stabilimento di .....................:
- svolge/ha svolto attivita lavorative soggette all'obbligo del pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi;
- svolge/ha svolto lavorazioni previste nella tabella allegato n.8 al D.P.R.30.6.1965, n. 1124, che espongono ad inalazione
di polvere di amianto.
DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA
Si dichiara che il Sig........................ presta/ha prestato servizio dal............al............presso lo Stabilimento di.................
in cui svolge/ha svolto lavorazioni soggette all'obbligo del pagamento del premio supplementare control'asbestosi o
svolge/ha svolto lavorazioni previste nella tabella allegato n.8 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, che comunque espongono ad
inalazione di polvere di amianto.
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