DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 15 febbraio
2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 38 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti
delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
OGGETTO: |
Articolo 73, comma 1, ed articolo 78, commi 20 e 33, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pensione ai superstiti e
rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia
professionale. |
SOMMARIO : |
Le quote delle pensioni ai superstiti maturate dal 1°
luglio 2000 sono cumulabili con le rendite vitalizie per
infortunio sul lavoro o malattia
professionale. |
1 – Articolo 73, comma 1, ed articolo 78, commi 20
e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’articolo 73, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il
divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla
data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata
liquidata in data anteriore".
Il successivo articolo 78, comma 20, stabilisce che
"Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di
cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi
dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di
reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la
pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".
Il comma 33 dello stesso articolo 78 ha, altresì,
stabilito che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001".
Com’è noto l’articolo1, comma 2, del decreto legge
24 novembre 2000, n.346, disponeva che "Per il periodo dal 1° luglio
2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1,
comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il
trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti , nonché
delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la
rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di
decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a
malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di
reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la
pensione stessa è liquidata in data anteriore".
Dal coordinamento dell’articolo 73, comma 1, e
dell’articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, discende che a decorrere dal 1° luglio 2000 non è più operante
il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, tra il trattamento di reversibilità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai
sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124.
L’abolizione del divieto di cumulo opera per i
ratei di pensione maturati dal 1° luglio 2000, anche se la pensione
stessa è stata liquidata in data anteriore.
Si confermano, pertanto, le istruzioni fornite con
circolare n. 207 dell’ 11 dicembre 2000.
Pertanto dal 1° luglio 2000 deve essere posta in
pagamento la pensione ai superstiti senza la riduzione introdotta
dalla legge n. 335/1995.
Il divieto di cumulo delle rate di pensione ai
superstiti con la rendita vitalizia, stabilito dall’articolo 1,
comma 43, della legge n. 335/1995 permane, invece, per il periodo
compreso entro il 30 giugno 2000.
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1°
luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata a
norma del menzionato DPR n. 1124 del 1965.
I criteri delineati sopra operano per tutte le
pensioni ai superstiti interessate all’applicazione dell’articolo 1,
comma 43, della legge n335 a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e delle forme esclusive e sostitutive di detto
regime, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi.
2 – Ripristino dei pagamenti
Il ripristino a far tempo dal 1° luglio 2000 del
pagamento delle pensioni ai superstiti in essere senza la riduzione
prevista dalla legge n. 335/1995 sarà effettuato con procedura
automatizzata centrale, prevedibilmente a partire da maggio 2001,
con corresponsione degli arretrati da luglio 2000 o dalla data della
decorrenza della pensione, se successiva.
Agli interessati sarà inviata , tramite POSTEL, la
comunicazione del ripristino.
Considerato peraltro che le procedure di calcolo
sono aggiornate in conformità alle disposizioni sopra richiamate, le
Sedi potranno definire immediatamente eventuali richieste di
ripristino del pagamento nel frattempo intervenute. A tal fine sarà
sufficiente attivare il PGM480 indicando sul Pannello PB1 la
decorrenza della pensione e la decorrenza del calcolo arretrati non
anteriore al 1° luglio 2000.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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