DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 10 agosto 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale |
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e Dirigenti Medici |
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Circolare n. 160 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati |
Allegati 3 |
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali
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OGGETTO: |
Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato
Spa. Rapporti tra l’INPDAP e l’INPS.
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SOMMARIO : |
Trasferimento all’INPS degli adempimenti svolti dall’INPDAP
per la gestione del Fondo speciale per i dipendenti della
Ferrovie dello Stato Spa.
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Dal 1° aprile 2000 è istituito presso l'INPS il
Fondo speciale pensioni del personale della Ferrovie dello Stato Spa
che sostituisce, dalla stessa data, il Fondo pensioni gestito dalla
medesima società, soppresso contestualmente ai sensi dell’articolo
43 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.
Le pensioni in essere alla data del 1° aprile 2000
nonché le pensioni liquidate successivamente a tale data sono poste
a carico del fondo speciale.
Le deliberazioni costitutive delle pensioni a
carico del soppresso fondo, emesse dagli Uffici del Fondo, venivano
trasmesse all’INPDAP, che provvedeva al pagamento e alla gestione
delle prestazioni nel corso del tempo. L’INPDAP a sua volta era
subentrata al Ministero del Tesoro, Direzione dei Servizi
Periferici, che svolgeva una analoga funzione.
Le attività di pagamento e di gestione sopra
richiamate erano affidate ai suddetti Enti sulla base di specifiche
convenzioni intercorse tra gli stessi.
Per consentire all’INPS di assumere in carico al
nuovo Fondo speciale istituito dal 1° aprile 2000 le pensioni di che
trattasi, sono state definite ed ultimate le operazioni finalizzate
al trasferimento telematico dall'INPDAP e al loro caricamento sulle
banche dati dell’Istituto.
Le pensioni trasferite saranno pagate dall’INPS a
decorrere dalla rata di ottobre 2001 mentre l’INPDAP assicurerà il
pagamento delle stesse fino a tutto settembre 2001.
Con la presente circolare sono illustrati gli
adempimenti effettuati e da effettuare per attuare il passaggio
delle competenze all'INPS. Con successiva circolare verranno
illustrate le modalità con cui tali pensioni sono state memorizzate
nel data base pensioni.
In via preliminare, per consentirne una migliore
comprensione, sono illustrati gli adempimenti finora svolti dagli
Enti interessati al trasferimento.
- ATTIVITA' SVOLTA DALL' INPDAP
1.1 - FINO AL 31 MARZO 2000
Gli uffici compartimentali della Ferrovie dello
Stato Spa, ai quali era affidata l’ istruttoria dei pensionamenti
hanno provveduto, fino al 31 marzo 2000, all'emanazione dei
provvedimenti di pensione, ovvero alla loro riforma, riguardanti gli
iscritti al Fondo pensioni determinando o rideterminando, in ogni
caso, l'importo della pensione (definita PENSIONE ANNUA LORDA – PAL)
alla decorrenza originaria.
I provvedimenti venivano poi inviati alle sedi
dell'INPDAP, competenti per territorio, che provvedevano, in
relazione ad essi, a:
- memorizzare la pensione negli archivi informatici per
consentirne il pagamento e la gestione nel corso del tempo;
- determinare gli eventuali arretrati maturati dalla decorrenza
della pensione alla data di pagamento;
- procedere all'imposizione fiscale sulla base delle specifiche
attribuzioni delle detrazioni di imposta;
- concedere le prestazioni accessorie se spettanti (integrazione
al minimo, assegni al nucleo familiare, tredicesima mensilità e
simili);
- determinare gli interessi legali se spettanti.
Oltre agli adempimenti di primo impianto sopra
descritti l'INDAP provvedeva e ha provveduto fino al 28 giugno 2001
a:
- gestire le modalità di pagamento e le variazioni delle stesse;
- applicare la perequazione automatica;
- gestire le trattenute sindacali (nuove concessioni ovvero
revoche);
- effettuare gli adempimenti fiscali (tassazione ed emissione
dei modelli CUD);
- prestare l’assistenza fiscale diretta ed indiretta ed
effettuare i conguagli a credito e/o a debito che ne derivano;
- determinare le variazioni delle prestazioni accessorie
(integrazione al minimo, assegni al nucleo familiare ecc.);
- determinare gli arretrati di eventuali riforme
(ricostituzioni) emesse dagli Uffici Pensioni del Fondo Ferrovie;
- istruire e liquidare le eventuali prestazioni ai superstiti
(domande di pensione di riversibilità presentate dagli aventi
diritto direttamente alle sedi dell'INPDAP);
- eliminare le prestazioni in caso di decesso del beneficiario e
liquidare le spettanze agli eredi se richieste.
Unitamente alla generalità delle pensioni gestite,
l’INPDAP ha inviato al Casellario centrale delle pensioni i dati
relativi alle prestazioni a carico del Fondo Ferrovie. Le stesse
sono state fin qui contraddistinte dal codice ente 9921.
La memorizzazione di tali pensioni nel Casellario
ha consentito di applicare, con modalità informatiche, la tassazione
unificata considerando l’imponibile derivante da eventuali altri
trattamenti pensionistici presenti sul Casellario e la perequazione
sull’importo complessivamente dovuto considerando anche altri
trattamenti.
1.2 - DAL 1° APRILE 2000
Per facilitare il passaggio degli adempimenti
all'INPS si è convenuto di non modificare l'iter amministrativo
svolto fino alla data del 31 marzo 2000.
Il decreto interministeriale 15 giugno 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000,
emesso in attuazione del richiamato art. 43 della legge n. 488/1999,
ha tra l’altro stabilito che fossero a carico del Fondo speciale, a
decorrere dal 1° aprile 2000, i trattamenti pensionistici in essere,
nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti (art.
2) e che, nelle more del passaggio all’INPS delle informazioni
relative alle pensioni in pagamento alla data del 1° aprile 2000, le
stesse continuassero ad essere erogate dall’INPDAP che avrebbe
altresì provveduto al pagamento delle pensioni liquidate dopo detta
data, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di
reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo (art. 4).
Il testo del decreto è riportato nell’allegato
1.
Sulla base di tali disposizioni gli uffici del
Fondo pensioni, transitati dal 1° aprile 2000 alle dipendenze
dell'INPS, hanno continuato a trasmettere i nuovi provvedimenti di
pensione, ovvero le riforme dei trattamenti in essere, alle
strutture periferiche dell'INPDAP competenti per territorio.
Per facilitare l’attività del Fondo nella fase di
transizione è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’INPS e
la Ferrovie dello Stato Spa (delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 293 del 24 maggio 2000) che prevede, tra l’altro,
l’utilizzo del software e delle strutture messi a disposizione dalla
medesima Società.
L'INPDAP, dal canto suo, ha continuato a svolgere
le stesse funzioni. I rapporti intercorsi tra l’INPDAP e l’INPS dal
1° aprile 2000 fino al 30 settembre 2001, sono disciplinati da
apposita convenzione (allegato 2) approvata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2001 con deliberazione n.
209.
2 - TRASFERIMENTO INFORMATICO DEI DATI
Come accennato in precedenza sono state ultimate le
operazioni finalizzate al trasferimento informatico dei dati
presenti sugli archivi dell'INPDAP per consentire all'INPS di
procedere alla gestione diretta delle pensioni del Fondo speciale
nonché al loro pagamento dalla rata di ottobre 2001.
Sul data base pensioni dell’Istituto verranno
memorizzate le seguenti informazioni:
- Dati anagrafici del titolare della pensione
- Dati identificativi della prestazione
-
Le pensioni di che trattasi vengono identificate
con le seguenti categorie:
VFS per le pensioni di vecchiaia ed assimilate (cod
024)
SFS per le pensioni di reversibilità (cod 026)
Ad esse viene attribuita la seguente
numerazione:
per le pensioni di vecchiaia e simili
da 100.000 a 199.999
da 400.000 a 499.999
per le pensioni di reversibilità
da 300.000 a 399.999
da 600.000 a 699.999
Le prestazioni di invalidità sono inserite fra le
pensioni di categoria VFS. Peraltro le pensioni di invalidità di
nuova liquidazione assumeranno la categoria IFS (025).
Occorre precisare che nell’utilizzo della
transazione GAPNL deve essere utilizzato, per tutte le pensioni in
carico al Fondo, il codice 024.
All’atto del caricamento sul data base pensioni si
procederà alla contestuale rinumerazione delle pensioni, utilizzando
la serie di numeri sopra riportata, previa memorizzazione della
precedente.
- Dati relativi alle modalità di pagamento
In via generale il frazionario dell’Ente Poste e i
codici ABI e CAB dovrebbero determinare una esatta identità tra la
localizzazione dei pagamenti effettuati da INPDAP e la codifica
degli uffici pagatori presenti negli archivi dell’Istituto. Peraltro
in caso di mancata identità degli uffici del ramo Poste si
provvederà a collocare il pagamento della pensione in via
provvisoria all’Ufficio Vaglia e Risparmi presente nella provincia
di residenza.
In caso di mancata identità fra i codici Abi e Cab
delle agenzie bancarie comunicati da INPDAP e i codici presenti
nell’archivio degli uffici pagatori le pensioni sono state
localizzate all’Ufficio pagatore di Sede "YYY" per consentire, oltre
alla possibilità di listarle, di procedere alla esatta
individuazione dell’ufficio pagatore e quindi alla esatta
memorizzazione dello stesso prima dell’estrazione della rata di
ottobre 2001.
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto 15 giugno 2000 del Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, l’Istituto adotterà per il pagamento delle pensioni del
Fondo speciale le modalità e le scadenze previste, per la generalità
delle pensioni, nella deliberazione assunta dal Consiglio di
amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto
ministeriale del 25 marzo 1998.
- Dati relativi al delegato alla riscossione.
Per molti sono stati trasmessi soltanto i dati
relativi al cognome e al nome del delegato(identificato come
procuratore). Successivamente alla presa in carico delle pensioni le
sedi avranno la possibilità di richiedere i dati anagrafici
integrali del delegato alla riscossione (ovvero tutore), ivi
compreso il codice fiscale, per consentire tra l’altro l’eventuale
riscossione unificata di più trattamenti pensionistici. Tale
operazione può essere svolta anche consultando gli atti contenuti
nel fascicolo INPDAP.
- Dati contabili della prestazione alla data del 1° gennaio
2001. In particolare sono memorizzati i seguenti dati:
Pensione annua lorda alla data del 1° gennaio
2001
Indennità integrativa speciale
Assegno al nucleo familiare
Indennità erogate a vario titolo (superinvalidità e
simili)
Tredicesima mensilità
La presenza dell'assegno al nucleo familiare in
pagamento alla data del 1° gennaio 2001 rende necessario acquisire
gli elementi utili per la gestione del dato stesso e cioè la
composizione familiare e i redditi del nucleo familiare.
Successivamente alle operazioni di caricamento le Agenzie saranno
interessate a richiedere e a memorizzare i dati anagrafici dei
componenti il nucleo familiare e i redditi del nucleo relativi agli
anni 1998, 1999 e 2000.
- Dati fiscali per consentire l'imposizione all'IRPEF. Sono
memorizzati i dati dell’intero consuntivo dell’anno corrente per
consentire l’emissione da parte dell’Istituto del CUD contenente
l’imponibile dell’intero anno 2001.
- Dati relativi alle trattenute sindacali.
- Dati relativi alle trattenute mensili che a vario titolo
gravano sulla pensione.
3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AL
TRASFERIMENTO DELLE PENSIONI
Il trasferimento informatico dei dati relativi alle
pensioni del Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.a.
dall’INPDAP all’INPS ha reso necessario il blocco dell’operatività
delle procedure INPDAP per impedire qualsiasi modifica ai dati
contabili contenuti in detti archivi e oggetto di trasferimento
all’Istituto.
Si è convenuto di fissare al 29 giugno 2001 la data
a partire dalla quale le sedi INPDAP non hanno più la possibilità di
variare tali dati che peraltro saranno ancora utilizzati per il
pagamento delle mensilità di agosto e di settembre 2001.
Nell’allegato 3 viene riportato il testo delle
disposizioni inviate dalla Direzione Generale INPDAP a tutte le
proprie strutture periferiche (Informativa n. 35 dell’11 luglio
2001).
E' necessario che le strutture INPS ed INPDAP
operanti sul territorio definiscano nel breve periodo congiuntamente
tutti gli aspetti amministrativi conseguenti al trasferimento delle
pensioni del Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato Spa.
Di seguito vengono illustrati molto sinteticamente
i principali aspetti da definire congiuntamente.
3.1 – Deliberazioni di pensione rimaste da definire
alla data del 29 giugno.
Le deliberazioni riguardanti nuove liquidazioni,
definite dalle strutture amministrative del Fondo ma non ancora
trasformate in posizioni pensionistiche, devono essere restituite
alle medesime strutture del Fondo operanti presso l’INPS, non
essendo più possibile agli uffici periferici INPDAP operare per il
caricamento di nuove posizioni.
Le predette pratiche, per le quali può essere
necessario un supplemento di istruttoria, devono essere acquisite
nell’archivio delle domande. I dati necessari per la liquidazione
della pensione devono essere successivamente acquisiti a mezzo della
procedura di liquidazione dei fondi speciali opportunamente
modificata, memorizzando, tra gli altri, il codice dell’agenzia
dell’Istituto nella quale risiede il pensionando.
3.2 - Pratiche in corso di definizione determinanti
una variazione nell'importo delle pensioni in essere.
Le domande che determinano una variazione, in
aumento o in diminuzione, dell'importo della pensione sono
riconducibili alle seguenti tipologie:
- liquidazione in forma definitiva delle pensioni provvisorie
(derivanti da deliberazioni emesse dalle strutture amministrative
del Fondo);
- riforme dei trattamenti pensionistici (modifiche del P.A.L. –
pensione annua lorda – dalla decorrenza originaria);
- assegni al nucleo familiare;
- trattamenti accessori (indennità integrativa speciale,
tredicesima mensilità);
- gestione dello scadenzario dei figli contitolari delle
pensioni di riversibilità;
- modifica delle detrazioni di imposta determinanti una diversa
imposizione fiscale;
- variazione delle indennità accessorie tipiche dei trattamenti
di invalidità.
Si precisa ancora una volta che dalla data del 29
giugno le sedi INPDAP non possono più definire amministrativamente e
contabilmente le variazioni delle pensioni a seguito del blocco
delle procedure.
Le variazioni in oggetto saranno definite dalle
sedi INPS che assumeranno in carico le pensioni del Fondo
speciale.
Le domande sopra elencate devono essere memorizzate
nell’apposito archivio locale utilizzando le stesse codifiche fin
qui utilizzate per la generalità delle domande.
Con successivi messaggi verrà comunicata alle Sedi
la disponibilità delle singole procedure da utilizzare per la
definizione delle predette istanze.
3.3 - Domande di pensione di reversibilità
Le domande di pensione di reversibilità presentate
alle sedi dell'INPDAP e non definite dallo stesso Ente entro la data
del 28 giugno 2001 dovranno essere trasferite alle Sedi dell’INPS
per la conseguente definizione.
Analogamente le domande di pensione di
reversibilità eventualmente presentate alle sedi dell’INPDAP dopo la
predetta data saranno trasferite alle Sedi provinciali dell’INPS
competenti per territorio.
E’ opportuno rilevare che la liquidazione delle
domande di reversibilità è affidata alle stesse Sedi che provvedono
alla gestione della pensione.
Nelle more del caricamento sul data base dei dati
delle pensioni in essere alla data del 29 giugno 2001, sarà
necessario che le Sedi richiedano alle coesistenti sedi dell’INPDAP
i dati necessari per la liquidazione della prestazione che in linea
di massima, oltre ai dati anagrafici del de cuius, risultano
essere i dati che compongono il pagamento (Pensione Annua Lorda e
Indennità Integrativa Speciale).
Con successivo messaggio verranno illustrate alle
Sedi le modalità di liquidazione e di trasmissione dei dati relativi
alle domande di pensione di che trattasi.
3.4 - Domande di rate maturate e non riscosse
Le domande di rate maturate e non riscosse (che
l’INPDAP definisce "Ratei insoluti") relative a prestazioni i cui
titolari sono deceduti ed i relativi pagamenti sono stati sospesi in
data anteriore al 29 giugno 2001, devono essere definite dalle Sedi
INPDAP, le quali, sulla base della documentazione acquisita, che in
copia autentica sarà inviata alle competenti Sedi INPS,
comunicheranno a queste ultime gli importi da liquidare e le
generalità complete degli aventi diritto.
Alla stessa stregua saranno definite le domande di
rate maturate e non riscosse collegate alla presentazione di una
domanda di pensione di reversibilità.
Peraltro occorrerà acquisire dall’INPDAP, in tutti
i casi in cui ciò si renda necessario, tutti gli elementi contabili
in suo possesso posto che tale Ente predispone i pagamenti fino alla
rata di settembre 2001 compresa.
La soluzione concordata risolve, tra l’altro, il
problema della competenza finanziaria che comunque resta a carico
del Fondo speciale istituito presso l'INPS.
Anche per tale adempimento sarà comunicata alle
Sedi la data a partire dalla quale potrà essere utilizzata la
specifica procedura per la liquidazione delle rate maturate e non
riscosse.
3.5 - Trattenute sindacali
Le trattenute sindacali sulle pensioni del Fondo
speciale sono attualmente gestite dall'INPDAP con due modalità
diverse.
Le trattenute relative alle seguenti organizzazioni
sindacali dei pensionati sono gestite dalle procedure centrali
dell’INPDAP e le relative informazioni sono presenti sulla banca
dati che sarà trasmessa all'INPS:
CODICE INPDAP DENOMINAZIONE
- CGIL pensionati
- CISL pensionati
- CISNAL
- FAILP-CISAL
- FASIL
- SNALS
- UIL
- UNADIS
- UNMS
Per tali trattenute non sono quindi previsti
adempimenti particolari al di fuori del caricamento dei dati
identificativi nel data base.
Le trattenute relative ad alcune organizzazioni
sindacali sono invece gestite a livello delle singole strutture
INPDAP sotto forma di "Trattenute varie".
Per consentire una gestione uniforme è necessario
verificare la presenza di tali trattenute ed evidenziare i
pensionati e l'organizzazione sindacale interessati attraverso
appositi programmi di lista.
Con successive comunicazioni verranno fornite alle
sedi dell'INPS le istruzioni cui attenersi per consentire una
adeguata gestione centralizzata.
3.6 - Trattenute varie
La contemporanea figura di datore di lavoro e
gestore del Fondo pensioni aveva consentito fino ad oggi alla
Ferrovie dello Stato Spa di operare, direttamente sulla pensione,
una serie di trattenute riconducibili alle seguenti tipologie:
- quote di appartenenza a soggetti diversi dal pensionato e
attribuite da provvedimenti legali;
- rate di riscatti e ricongiunzioni contributive;
- indebiti, anticipazioni a vario titolo riguardanti comunque i
rapporti intercorrenti, direttamente o indirettamente tra il
pensionato e l'ex datore di lavoro (la Ferrovie dello Stato Spa).
L'analisi della situazione esistente, rivisitata
nell'ambito della costituzione del Fondo speciale e delle norme di
carattere generale che regolano l’attività dell’Istituto di
previdenza, ha consentito, sentita l'Avvocatura centrale, di
ridefinire l'ambito operativo e normativo cui adeguare i recuperi
per conto terzi.
Non è possibile infatti trattenere sulla pensione
importi che nulla hanno a che fare con i trattamenti pensionistici e
che pertanto non possono essere gestiti dal Fondo speciale a meno
che non siano previsti da apposite normative ovvero da provvedimenti
giudiziali.
Per quanto riguarda i recuperi di trattenute che
non saranno più effettuati dall'Istituto si è provveduto ad
interessare la Ferrovie dello Stato Spa per avvertire il pensionato
ed invitarlo a disporre direttamente o con le modalità prescelte il
pagamento delle rate.
3.7 - Assistenza fiscale
I pensionati in carico al soppresso Fondo, le cui
pensioni sono attualmente erogate dall’INPDAP, possono avvalersi
dello stesso Ente nonché dei CAF per fruire dell'assistenza fiscale
relativa ai redditi percepiti nell'anno 2000.
L’INPDAP effettuerà i conguagli sulle mensilità di
agosto e settembre e provvederà a trasferire tutti i dati della
dichiarazione e dei conguagli, effettuati e da effettuare,
direttamente all’INPS.
Le eventuali modifiche dei secondi acconti di
imposta, il cui termine come è noto scade il 30 settembre 2001,
potranno invece essere presentate direttamente all'INPS.
L’intera certificazione connessa all’assistenza
fiscale sarà effettuata dall’INPS con l’emissione del CUD relativo
all’anno 2001.
3.8 - Trasferimento dei fascicoli cartacei
Parallelamente al trasferimento telematico delle
pensioni è necessario che siano trasferiti all'Istituto i relativi
fascicoli cartacei.
Occorre rilevare che il fascicolo cartaceo relativo
alle pensioni del Fondo speciale pensioni per i dipendenti della
Ferrovie dello Stato Spa si compone di tre elementi:
- il fascicolo relativo ai provvedimenti di concessione della
pensione, della eventuale riforma e di applicazione di norme
perequative come la legge 59/91 (pensioni d'annata) e alla
documentazione contributiva attualmente in possesso degli uffici
del soppresso Fondo presso la Ferrovie dello Stato Spa;
- una scheda sintetica dei movimenti contabili avvenuti nel
tempo in possesso delle sedi INPDAP;
- il fascicolo inerente la gestione della pensione in relazione
ai fatti amministrativi che ne contraddistinguono la storia
(deleghe, trasferimenti, modelli reddituali, interessi legali,
concessione o revoca degli oneri accessori, certificati di studio
dei figli o dei contitolari della pensione di reversibilità) con
la documentazione che ne deriva in possesso delle sedi INPDAP.
All'atto del caricamento delle pensioni nel data
base dell'Istituto le pensioni del Fondo speciale sono poste a
carico delle Sedi provinciali e, nelle aree metropolitane, a carico
della sola Sede provinciale.
In deroga a tale principio si è ritenuto opportuno
attribuire alla Sede sub provinciale di Civitavecchia (codice sede
7006) la gestione delle pensioni, già in carico al Fondo speciale, i
cui titolari siano residenti nella zona di riferimento della Sede,
avuto riguardo alla presenza dei dipendenti della Ferrovie dello
Stato Spa impiegati nelle navi traghetto destinatari di una
specifica normativa.
Le pensioni in pagamento all’estero sono state
poste a carico della Sede provinciale di Roma (codice sede
7000).
In via generale le sedi dell'INPDAP e le sedi
provinciali dell'INPS risultano coincidenti sul territorio. Peraltro
in alcune aree metropolitane sono operanti più sedi dell'INPDAP
(Roma con 3 sedi e Torino e Napoli con 2 sedi ciascuna) a fronte di
un’unica Sede Provinciale INPS. In tal caso dovranno essere definite
congiuntamente le modalità cui attenersi per il trasferimento degli
archivi cartacei.
In allegato alla presente circolare (allegato 3)
viene riportata l’analoga informativa dell’INPDAP. In tale
informativa sono illustrati gli adempimenti da seguire per pervenire
ad un sollecito passaggio degli atti relativi alle pensioni del
Fondo speciale.
Il Centro Calcolo Pensioni INPDAP metterà a
disposizione delle proprie sedi territoriali tabulati, cartacei ed
informatici, relativi alle pensioni da trasferire ed in essere alla
data del 29 giugno 2001, che costituiranno la base per il
trasferimento dei relativi fascicoli e la redazione del verbale di
consegna.
Le operazioni sono riportate, nella Informativa
INPDAP, sotto il capitolo "Trasferimento dei ruoli di iscrizione e
dei relativi fascicoli" a cui si rimanda.
Si precisa che copia del verbale di consegna e
copia dell’allegato contenente l’elenco delle pratiche inevase
trasferite dalle sedi dell’INPDAP alle sedi dell’Istituto devono
essere inviati alla Direzione Centrale Prestazioni – Fondo Speciale
dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.
4 - COMUNICAZIONE AI PENSIONATI
In occasione del trasferimento all'INPS viene
inviata ai pensionati, attualmente titolari di pensioni a carico del
Fondo pensioni dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a., una
comunicazione nella quale vengono fornite al pensionato le seguenti
informazioni:
la nuova numerazione attribuita dall’Istituto alla
prestazione;
l’indicazione della sede INPS territorialmente
competente alla gestione della stessa;
la localizzazione del pagamento;
Peraltro l’INPDAP provvederà ad informare i
pensionati con un’apposita comunicazione all’atto del pagamento
della mensilità di agosto 2001.
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P. IL DIRETTORE GENERALE
PRAUSCELLO |
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Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 GIUGNO 2000
Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l’INPS, ai sensi
dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, del personale
delle Ferrovie dello Stato (G.U. n. 163 del 14 luglio 2000).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 418, istitutiva del Fondo
pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto l’articolo 43, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il
quale il predetto Fondo è soppresso, con contemporanea istituzione
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale di un apposito
Fondo speciale che ad esso subentra nei rapporti attivi e
passivi;
Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 43, che fa
obbligo di iscrizione al Fondo speciale istituito presso l’INPS per
tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
Visto il comma 7 del medesimo art. 43, che deferisce ad uno o più
decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il compito di adottare le necessarie norme
attuative delle disposizioni contenute nel più volte richiamato art.
43;
Visto l’art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, che definisce la partecipazione dello Stato alla
copertura delle spese del Fondo pensioni del personale della
Ferrovie dello Stato, con uno stanziamento di 6.020 miliardi di lire
in termini di competenza e di 5.820 miliardi di lire in termini di
cassa;
Visto l’articolo 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421, che disciplina la
compensazione tra debiti per trattamenti pensionistici e crediti per
IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello
Stato;
Visto il comma 6 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nella parte in cui prevede specifiche regole di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale delle
Ferrovie dello Stato S.p.a.;
Visto l’art. 10 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48,
in tema di delegificazione;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
dell’INPS in data 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, che
fissa regole uniformi relativamente alle modalità di pagamento delle
pensioni di pertinenza;
Ritenuto doversi fornire, con riferimento al Fondo speciale
istituito presso l’INPS, elementi di chiarificazione in ordine
all’ambito di applicazione ed alla decorrenza della competenza
assicurativa, nonchè, ai fini della razionalizzazione delle
procedure e per i riflessi organizzativi e dei costi, regole di
conformizzazione alle modalità erogative previste per la generalità
dei trattamenti pensionistici;
decreta:
Art. 1
1. Con effetto dal 1aprile 2000, sono iscritti al Fondo speciale,
istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale ai
sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
- i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso
Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
- i lavoratori dipendenti, assunti dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a. a far data dal 1° aprile 2000.
Art. 2
1. Con la medesima decorrenza di cui all’art. 1, l’INPS subentra
in tutte le attività e passività quali risultano dalla contabilità
del soppresso Fondo con esclusione di quelle definite ai sensi
dell’art. 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con
legge 8 agosto 1996, n. 421.
- A decorrere dalla stessa data di cui all’articolo 1, sono a
carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere,
nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti
secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il
soppresso Fondo , ivi compreso quanto previsto al comma 6
dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- La copertura degli eventuali squilibri gestionali del Fondo
speciale viene assicurata utilizzando le disponibilità del
capitolo 1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000 e di
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 3
- Subentrando nel pagamento delle prestazioni di cui
all’art. 2, comma 2, l’INPS adotterà, per esse, le modalità e le
scadenze previste nella deliberazione assunta dal proprio
consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 25 marzo 1998. Eventuali variazioni potranno essere
adottate dal consiglio di amministrazione medesimo, ai sensi
dell’art. 10, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536.
convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n.
48.
Art. 4
1. Le Ferrovie dello Stato e gli altri enti, amministrazioni e
soggetti interessati provvedono a mettere a disposizione dell’INPS
tutte le informazioni relative alla vita assicurativa e
contributiva del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a. e dei soggetti titolari di pensione a carico del soppresso
Fondo, nonché tutti gli archivi gestionali che le contengono e le
procedure di liquidazione delle prestazioni ad esse collegate.
- Nelle more del passaggio all’INPS delle informazioni relative
alle pensioni in essere alla data del 1 aprile 2000, le stesse
continueranno ad essere erogate dall’INPDAP che provvederà,
altresì, al pagamento delle pensioni liquidate dopo tale data,
alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di reversibilità,
nonché ad ogni adempimento relativo. A tale fine saranno stipulate
apposite convenzioni tra le parti interessate.
- Al fine di garantire la continuità delle funzioni, possono
essere stipulate apposite convenzioni con i predetti enti,
amministrazioni e soggetti interessati, senza oneri per le parti,
aventi come oggetto la gestione e la liquidazione delle
prestazioni assicurative per il tempo necessario alla completa
operatività del Fondo speciale presso l’INPS.
Roma 15 giugno 2000
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SALVI
P. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SOLAROLI
Allegato 2
DELIBERAZIONE N. 209 DEL 24 LUGLIO 2001
OGGETTO: Convenzione INPS - INPDAP per il pagamento
e la gestione delle prestazioni a carico del Fondo pensioni del
personale delle Ferrovie dello Stato soppresso dal 1° aprile
2000
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 24
luglio 2001)
VISTO l’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) che dispone la
soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello
Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e l’istituzione
presso l’INPS in pari data di un apposito Fondo speciale al quale è
obbligatoriamente iscritto tutto il personale dipendente delle
Ferrovie dello Stato Spa;
VISTA la lettera 3/PS/20240 del 3 aprile 2000 con
la quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale invita
l’INPS, l’INPDAP e le Ferrovie dello Stato Spa ad assumere tutte le
dovute iniziative per la definizione delle convenzioni previste
dall’articolo 43 della legge 488/99, finanziaria 2000, per garantire
la continuità delle funzioni previdenziali del soppresso Fondo
pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato
VISTO l’articolo 4 del decreto 15 giugno 2000 del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità
della gestione e dei pagamenti delle pensioni a carico del soppresso
fondo;
Su proposta del Direttore Generale,
D E L I B E R A
- di approvare l’ipotesi di convenzione di cui all’allegato n. 1
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
- di autorizzare il Presidente dell’Istituto, in qualità di
legale rappresentante, a sottoscrivere la Convenzione tra l’INPDAP
e l’INPS per l’attuazione dell’articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
C O N V E N Z I O N E
Per lo svolgimento del servizio di gestione e
pagamento delle pensioni definitive e provvisorie e di altri assegni
periodici, di liquidazione di pensioni di reversibilità e di
attribuzione di assegni accessori a carico del Fondo speciale
dipendenti FF.SS che ha sostituito il soppresso Fondo pensioni dei
dipendenti della FF.SS. Spa
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica ( di seguito denominato INPDAP), con
sede in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme, n. 55, codice fiscale
n. 97095380586, rappresentato dal Presidente dr. Rocco Familiari
E
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di
seguito denominato INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21,
codice fiscale n. 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof.
Massimo Paci
PREMESSO
- che a norma dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato,
istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 è soppresso;
- che a norma dello stesso articolo e dalla stessa data è
istituito presso l'INPS un apposito fondo speciale;
- che a norma del comma 3 dello stesso articolo sono a carico
del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere nonché
quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti;
- che con verbale di intesa del 9 dicembre 1998 tra il Ministero
del Tesoro, la FF. SS Spa e l’INPDAP sono stati attribuiti a
quest’ultimo i servizi di gestione e pagamento delle pensioni
definitive e provvisorie e di altri assegni periodici, di
liquidazione di pensioni di reversibilità e di attribuzione di
assegni accessori, già propri delle Direzioni Provinciali del
Tesoro;
CONSIDERATO
- che è obiettivo primario di tutti gli Enti interessati
garantire la regolarità delle funzioni di pagamento e di gestione
fin qui svolte;
- che il pagamento e la gestione delle pensioni saranno svolti
dall'INPS solo dopo aver effettuato il trasferimento dei dati oggi
presenti negli archivi INPDAP e aver adeguato le proprie procedure
informatiche.
VISTI
- la lettera del 3 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale n. prot. 3/PS/70240 e del Ministero del Tesoro
del 5 aprile 2000 n. 30322;
- l’articolo 4 del decreto 15 giugno 2000 del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
PAGAMENTO E GESTIONE DELLE PENSIONI EX FONDO FF.SS.
Con effetto dal 1° aprile 2000, data dalla quale è
stato istituito il Fondo speciale in luogo del soppresso Fondo
pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato Spa, l'INPDAP,
tramite le proprie strutture territoriali continua a provvedere, con
le modalità e le procedure già in essere, alla gestione e al
pagamento delle pensioni dirette e di reversibilità, normali e
privilegiate, degli assegni alimentari e degli assegni periodici
nonché di altri trattamenti a carattere periodico, e delle relative
eventuali successive modifiche o revisioni, posti a carico
dell'istituendo Fondo speciale e all’effettuazione delle relative
trattenute.
Resta confermato a carico di FF. SS Spa l’onere
parziale relativo agli assegni relativi alle ex Staatbahn e Sudbahn.
Tale onere dovrà essere rimborsato all’ INPS che ne ha effettuato
l’anticipazione.
ARTICOLO 2
CONCESSIONE PENSIONI DI REVERSIBILITA’
L'INPDAP continuerà a provvedere alla concessione
delle pensioni di reversibilità, degli assegni alimentari, degli
assegni periodici e delle relative eventuali successive modifiche
nei confronti degli aventi causa di titolari di pensione a carico
del fondo speciale, in base al testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato approvato con D.P.R. 20.12.1973, n. 1092, e successive
modificazioni.
ARTICOLO 3
ATTRIBUZIONE ASSEGNI ACCESSORI
L'INPDAP provvederà all'attribuzione degli assegni
accessori ai trattamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché
a porre in essere ogni altra attività connessa agli adempimenti di
cui ai precedenti articoli.
In tutti i casi nei quali disposizioni legislative
o regolamentari autorizzino l'INPDAP a concedere direttamente, in
via provvisoria e definitiva, benefici economici a favore dei
titolari di pensione, le strutture territoriali INPDAP, previa
intesa con i competenti Uffici dell'INPS, sono autorizzate
all'attribuzione diretta dei benefici, nei limiti delle norme, anche
a favore degli aventi diritto titolari di assegni a carico dell'ex
Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ora Fondo
speciale dipendenti delle FF.SS. Spa.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai
precedenti articoli, si richiamano le procedure fin qui seguite, che
si intendono integralmente confermate.
Nel periodo transitorio le strutture ex FF. SS.Spa.
titolari della funzione di liquidazione continueranno a svolgere le
stesse funzioni alle dipendenze però della corrispondente sede INPS
.
Per l'ammissione a pagamento delle pensioni
definitive e provvisorie dirette e di quelle di reversibilità, la
cui concessione in via definitiva rientri nella competenza
dell'INPS, i relativi provvedimenti di liquidazione sono trasmessi
alle strutture territoriali INPDAP, a cura delle sedi INPS, di cui
al comma precedente, titolari della funzione di liquidazione.
Ai provvedimenti sono allegati i prospetti
contenenti le indicazioni dell’importo mensile spettante al
pensionato nonché le annotazioni che si rendessero necessarie,
comprese quelle relative alle ritenute diverse dall'IRPEF comunque
gravanti sui trattamenti di pensione liquidati.
Le strutture territoriali INPDAP, ricevuti detti
provvedimenti, procedono direttamente all'apertura delle
corrispondenti partite di spesa fissa (ruoli di iscrizione), sulle
quali viene disposto il pagamento del trattamento economico
spettante ai titolari sulla base di quanto stabilito nei
provvedimenti stessi.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono
trasmessi con elenchi, in duplice copia, una delle quali verrà
restituita con attestazione di ricevuta.
Le determinazioni dei trattamenti di reversibilità,
adottate dalle strutture territoriali INPDAP, sono comunicate agli
Uffici INPS competenti i quali provvederanno ai necessari
riscontri.
I pagamenti delle pensioni liquidate agli ex
dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. vengono effettuati nei
termini e con le modalità che le strutture territoriali INPDAP sono
tenute ad osservare per tale tipo di trattamenti.
Gli assegni di conto corrente postale di serie
speciale estinti, restituiti dall’Ente Poste Spa, relativi a periodi
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 restano depositati presso il
Centro di calcolo dell’INPDAP di Latina.
ARTICOLO 5
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Restano confermate fino al 31 dicembre 2000 le
modalità di pagamento recepite con deliberazione INPDAP del 13
febbraio 1999 n. 908, nonché l’erogazione dei trattamenti
scaglionati come da calendario fissato dal Decreto del Ministero del
Tesoro del 15 luglio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228
del 30 settembre 1997.
A decorrere dalle rate scadenti dal mese di gennaio
2001 il pagamento verrà effettuato il giorno 16 di ciascun mese,
anticipato al primo giorno lavorativo se festivo. Il pagamento degli
arretrati di pensioni, a qualsiasi titolo dovuti, viene effettuato
analogamente a decorrere dallo stesso giorno, in uno con la rata
corrente (delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n.
1273 del 27 luglio 2000).
Con la stessa deliberazione e con la stessa
decorrenza è abolito il pagamento con assegno di conto corrente
postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni allo
sportello dell’Agenzia postale di localizzazione.
Resta anche confermata la vigente normativa in
materia di pagamento a persone diverse dal beneficiario e di
rilascio di delega, di gestione delle variazioni delle modalità di
pagamento, di residenza dei beneficiari, di sospensione dei
pagamenti, nonché la determinazione degli importi da pagare e delle
relative trattenute.
ARTICOLO 6
ONERI A CARICO DELL’INPS
Gli oneri onnicomprensivi a carico dell’INPS
relativi al servizio svolto dall’INPDAP, saranno corrisposti a
quest’ultimo nella stessa misura già riconosciuta dalla Ferrovie
dello Stato Spa e quantificata in una somma pari allo 0,50 per cento
dell’importo al lordo mensile delle pensioni.
L’INPS provvede al pagamento degli oneri come sopra
determinati al termine dell’esercizio, dietro presentazione del
rendiconto di cui al successivo articolo 8.
ARTICOLO 7
RAPPORTI FINANZIARI
L’INPS è tenuto a precostituire i fondi occorrenti
al pagamento delle prestazioni ed al versamento delle relative
trattenute, la cui disposizione resta a carico dell’INPDAP, dietro
ricezione di una comunicazione con la quale l’INPDAP stesso porta a
conoscenza l’ammontare degli importi disposti in pagamento.
Le somme riaccreditate dagli Istituti di Credito
incaricati dei pagamenti, nonché quelle eventualmente recuperate,
continuano dagli stessi Istituti ad essere versate con le attuali
modalità sul conto di Tesoreria Centrale n. 20299 intestato all’ex
Fondo pensioni F. S., ora gestito dall’INPS.
Le somme messe in pagamento mediante assegni di
conto corrente postale non riscosse entro il periodo di validità
vengono riaccreditate a cura di Poste Italiane Spa sul conto
corrente postale intestato a INPDAP – pagamento pensioni. Dette
somme nonché quelle messe in pagamento allo sportello e risultanti
non pagate entro il periodo di validità dell’ordine di pagamento
vengono rimborsate dall’INPDAP all’INPS, mediante versamento sul
conto corrente di Tesoreria Centrale n. 20350 intestato INPS –
Direzione Generale, al momento della rendicontazione definitiva resa
all’INPDAP da parte delle Poste Italiane Spa.
ARTICOLO 8
RENDICONTAZIONE DEL
SERVIZIO RESO
Entro il 28 febbraio 2001, per il periodo 1° aprile
– 31 dicembre 2000, ed entro sessanta giorni dalla fine del
periodo che decorre dal 1° gennaio 2001 alla data di cessazione dei
pagamenti da parte dell’INPDAP, quest’ultimo invia all’INPS
una rendicontazione indicante:
- l’ammontare dei trasferimenti effettuati dall’INPS,
- l’ammontare degli importi messi in pagamento dall’INPDAP
distintamente per ciascuna tipologia di prestazione e al lordo
delle ritenute, diverse da quelle fiscali, da versare a terzi,
- l’ammontare delle ritenute fiscali operate dall’INPDAP
distintamente per ciascuna tipologia di prestazione,
- l’ammontare del corrispettivo a carico dell’INPS, calcolato
con le modalità indicate nel precedente articolo 6,
- l’importo a saldo.
L’Ente che dal conteggio risulti debitore provvede
al pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di
ricezione da parte dell’INPS di tale rendicontazione.
ARTICOLO 9
La presente convenzione ha validità fino al 30
settembre 2001 salva la necessità, da valutare congiuntamente entro
il 31 luglio 2001 e da formalizzare con semplice scambio di
specifiche comunicazioni, di prorogarne gli effetti.
Il presente atto viene redatto in duplice originale
e sottoscritto dalle parti interessate.
IL PRESIDENTE DELL’INPS |
IL PRESIDENTE DELL’INPDAP |
F.to PACI |
F.to FAMILIARI
|
Allegato 3
INPDAP
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA GG
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA INFORMATIVO
UFFICIO II
Roma 11 luglio 2001
Informativa n. 35
Omissis
OGGETTO: Trasferimento all’INPS delle attività
espletate dalle Sedi provinciali dell’INPDAP in materia di gestione
e pagamento delle pensioni degli ex dipendenti delle Ferrovie dello
Stato.
L’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ha disposto, come è noto, la soppressione del Fondo pensioni del
personale delle Ferrovie dello Stato, con contemporanea istituzione
presso l’INPS di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto
obbligatoriamente tutto il personale dipendente delle Ferrovie dello
Stato Spa.
Il decreto interministeriale 15 giugno 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000,
emesso in attuazione del richiamato articolo 43 della legge n. 488/
1999, ha tra l’altro stabilito che fossero a carico del Fondo
speciale, a decorrere dal 1° aprile 2000, i trattamenti
pensionistici in essere, nonché quelli da liquidare in favore dei
lavoratori iscritti (art. 2) e che, nelle more del passaggio
all’INPS delle informazioni relative alle pensioni in pagamento alla
data del 1° aprile 2000, le stesse continuassero ad essere erogate
dall’INPDAP che avrebbe altresì provveduto al pagamento delle
pensioni liquidate dopo detta data, alla liquidazione e al pagamento
delle pensioni di reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo
(art. 4).
Con l’informativa n. 30 del 21/6/2001 è stato già
comunicato che dalla rata di OTTOBRE 2001 l’INPS provvederà
direttamente alla gestione e al pagamento delle pensioni in
questione.
Al fine di una corretta operazione di passaggio
degli adempimenti dalle sedi provinciali INPDAP alle coesistenti
Sedi provinciali INPS, si forniscono le seguenti istruzioni.
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Il Centro di Calcolo INPDAP provvederà a
sospendere, con procedura automatizzata, a decorrere dal 1° ottobre
2001 i pagamenti sulle partite di pensione da trasferire all’INPS.
Dette partite saranno descritte in appositi tabulati distinti per
provincia e recheranno, in doppio esemplare, la dichiarazione
sottoscritta dal Dirigente Informatico responsabile attestante
l’avvenuta cessazione. Il Direttore della Sede provinciale INPDAP
formalizzerà l’avvenuta operazione, apponendo la propria firma
sull’apposita dichiarazione prestampata sul tabulato che verrà poi
conservato, con le dovute cautele, agli atti dell’Ufficio.
Il Centro di Calcolo ai fini del trasferimento
delle partite di pensioni in argomento, avrà cura di trasmettere
alle Sedi provinciali INPDAP, con la massima urgenza, appositi
tabulati distinti per provincia, in ordine anagrafico e in stretto
numero di iscrizione.
Il tabulato delle partite trasferite all’INPS dovrà
essere sottoscritto dai Direttori provinciali dell’INPDAP e
dell’INPS.
I titolari delle pensioni trasferite saranno
informati del passaggio delle competenze dalle Sedi provinciali
INPDAP alle coesistenti sedi INPS direttamente dall’INPS.
TRASFERIMENTO DEI RUOLI DI ISCRIZIONE E DEI
RELATIVI FASCICOLI
Dovranno essere consegnati alle coesistenti Sedi
provinciali INPS i ruoli di iscrizione, completi delle strisce
meccanografiche adesive a tutt’oggi pervenute, relativi alle
pensioni del personale elencato in premessa, presenti in banca dati
al 30/9/2001, la cui consistenza sarà rilevata in via automatizzata
mediante l’allestimento di un elenco tabulato, in ordine di
iscrizione.
Per l’effettivo trasferimento, è necessario
eseguire preliminarmente il raffronto del quantitativo dei ruoli in
carico presso ciascuna Sede provinciale con quello risultante dai
rispettivi registri di carico.
Le Sedi INPDAP, sulla base delle risultanze di tale
preliminare accertamento, dovranno aggiungere sul tabulato le
partite di pensione eventualmente in carico e non comprese nello
stesso, perchè sospese per qualsiasi causa, ovvero non in pagamento
in via continuativa.
Contestualmente ai ruoli di iscrizione dovranno
essere consegnati i rispettivi fascicoli.
TRASFERIMENTO ATTI INEVASI
La rilevazione degli atti inevasi dovrà essere
effettuata, con riferimento alla data del 28 giugno 2001, mediante
utilizzo del protocollo automatizzato e, se del caso, manualmente,
dopo aver provveduto, beninteso, al discarico dei numeri di
protocollo relativi alle pratiche evase.
La rilevazione sarà effettuata sulla scorta del
prospetto di cui all’allegato esemplare (allegato n. 1), che farà
parte integrante del verbale di consegna.
Il prospetto sarà corredato di appositi dettagliati
elenchi degli atti, dei quali andrà riportata la tipologia, gli
estremi di protocollo e le generalità dell’amministrato.
Detti elenchi potranno essere allestiti in forma
cartacea o su supporto magnetico.
Una copia di essi verrà trattenuta agli atti della
Sede e farà parte integrante dei registri di protocollo, dai quali
si intenderanno discaricati i relativi numeri.
Con l’occasione, si avverte che dovrà porsi
particolare cura nel far luogo alla ricognizione ed alla elencazione
di tutte le pratiche da trasferire, in modo da scindere la
responsabilità del Direttore INPDAP da quella del Direttore
INPS.
Tutta la corrispondenza di competenza delle sedi
INPS, che perverrà successivamente al 28/6/2001, dovrà essere
prontamente inoltrata alla Sede stessa, senza procedere alla sua
protocollazione.
CONTENZIOSO
A decorrere dal 1° ottobre 2001 l’INPS succederà
nella legittimazione attiva e passiva già propria delle sedi
provinciali INPDAP, in ordine alle controversie instaurate o da
instaurarsi dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e
contabile sulle materie trasferite all’INPS. Pertanto per i
procedimenti già instaurati e non ancora conclusi con decisione
passata in giudicato, le Direzioni Compartimentali INPDAP
trasmetteranno alle competenti sedi provinciali dell’INPS i
fascicoli contenenti tutti gli atti di giudizio nel frattempo
acquisiti, nonché tutti gli atti che possano essere utili al fine
della tutela degli interessi dell’Istituto; contemporaneamente ne
daranno opportuna comunicazione alle segreterie delle Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, nonché, ove
necessario, alla avvocatura dell’INPDAP e agli uffici provinciali
INPDAP corrispondenti, fatta eccezione per le provincie dei Trento e
Bolzano, che provvederanno direttamente agli analoghi
adempimenti.
Si precisa che per le dichiarazioni del terzo, da
rendere dopo il 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 547 del
c.p.c., le Sedi provinciali INPDAP trasmetteranno l’atto notificato
ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. alla coesistente sede
dell’INPS, che subentrerà negli obblighi previsti dall’articolo 546
del c.p.c.
Si ricorda che gli atti di impedimento, per i quali
non è stata ancora applicata la ritenuta per la presenza di
precedenti altri pignoramenti, devono essere parimenti consegnati e
descritti in apposito elenco.
PRIMI PAGAMENTI
I decreti concessivi di pensione pervenuti alle
Sedi provinciali INPDAP, il cui pagamento non è stato disposto entro
il 28 giugno 2001, devono essere immediatamente restituiti agli
Uffici del Fondo che li hanno emessi.
DOMANDE DI RATE MATURATE E NON RISCOSSE
Le istanze concernenti la riammissione a pagamento
di rate maturate fino al 30 settembre 2001, e non riscosse, dovranno
essere definite dalle competenti sedi INPDAP che, eseguiti i
prescritti accertamenti, le trasmetteranno alle sedi INPS perché
dispongano i conseguenti pagamenti in favore degli aventi
diritto.
PENSIONI DI REVERSIBILITA’ AI SUPERSTITI
Per le eventuali domande di pensione di
reversibilità relativa a titolari deceduti, sulle cui partite di
spesa è stata già disposta la cessazione dei pagamenti entro il 28
giugno 2001, e non ancora definite dalle sedi INPDAP, le Sedi
medesime dovranno emettere, con la massima urgenza, la prescritta
determinazione che, unitamente a copia autentica della
documentazione probatoria prodotta, deve essere inviata alla
coesistente struttura INPS per i provvedimenti di competenza.
Viceversa, le domande di pensioni di reversibilità
che dovessero essere presentate alle Sedi INPDAP dopo la data
suindicata, relative quindi a partite di pensione ancora in
pagamento, devono essere inviate immediatamente alle Agenzie
dell’INPS competenti per territorio.
RATEI INSOLUTI
I ratei rimasti insoluti sulle partite di pensione
i cui titolari sono deceduti ed i relativi pagamenti sono stati
sospesi entro il 28/6/2001, devono essere determinati dalle Sedi
INPDAP, le quali, sulla base della documentazione acquisita, che in
copia autentica sarà inviata alle strutture INPS, comunicheranno a
queste ultime gli importi da liquidare e le generalità complete
degli aventi diritto.
Si rammenta che le Sedi provinciali INPDAP,
utilizzando la procedura dei "RATEI" e "UNA TANTUM", potranno
comunque disporre pagamenti sulle partite di pensione oggetto di
trasferimento all’INPS, con l’avvertenza che le eventuali modifiche
che riguardano i dati del CUD/2001 non potranno essere effettuati
dagli uffici INPDAP, ma gli importi liquidati (al lordo e al netto)
devono essere segnalati alle competenti Sedi INPS.
Si precisa che detti pagamenti potranno essere
effettuati fino alla data di fine ciclo della scadenza ex 25 per la
rata di settembre 2001, come peraltro già comunicato dall’Ufficio II
della Direzione Centrale Sistema Informativo con nota n. 515 del 2
luglio 2001.
Viceversa, il pagamento dei ratei di pensione
tramite mandato diretto traibile in caso di necessità e di urgenza e
per motivi di particolare gravità (vedi nota n. 441 P.E. del
10/1/2001 della Direzione Centrale Ragioneria) potrà essere
effettuato fino al 30 settembre c.a.
DECESSI CHE AVVERRANNO NEL PERIODO 29/6/2001 –
30/9/2001 OVVERO PARTITE DI PENSIONE CHE DEVONO ESSERE CHIUSE PER
PERDITA DEL RELATIVO DIRITTO
In tali casi le sedi INPDAP, ancorché
impossibilitate a disporre la cessazione dei pagamenti, dovranno
comunque segnalare, con le consuete modalità, detta circostanza agli
uffici pagatori (banche e/o uffici postali) e richiedere agli stessi
l’assicurazione della sospensione dei pagamenti.
E’ appena il caso di sottolineare che le partite di
pensione della specie dovranno essere evidenziate in modo
particolare alle sedi INPS.
RITENUTE EXTRAERARIALI
Gli importi eventualmente in più trattenuti per
ritenute extraerariali ovvero per ritenute sindacali su partite
vigenti devono essere tempestivamente segnalati alle competenti Sedi
INPS per la conseguente regolarizzazione.
I pagamenti disposti con la procedura "UNA TANTUM"
(alimenti da liquidare a residenti fuori provincia, pignoramenti,
corresponsione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria per
ritardato pagamento ovvero spettanti in applicazione di sentenze
ecc) dovranno comunque essere effettuati dalle sedi INPDAP fino
all’ultimo giorno utile di segnalazione per la scadenza ex 25 della
rata di settembre 2001.
Con l’occasione, si informa che l’Ufficio II della
Direzione Centrale Sistema Informativo provvederà, dopo i versamenti
concernenti la rata di settembre p.v., a depurare l"Archivio
ritenute" delle ritenute afferenti le pensioni delle Ferrovie dello
Stato, la cui lista, con l’indicazione del pensionato debitore,
dell’Ente creditore della natura e dell’importo della ritenuta, sarà
invece inviata all’INPS per i provvedimenti di competenza.
ASSISTENZA FISCALE
L’INPDAP effettuerà i conguagli a credito e/o a
debito sui trattamenti pensionistici per i quali ha prestato
l’assistenza fiscale diretta o indiretta, per i redditi percepiti
nell’anno 2000, maturati fino al mese di settembre 2001.
Si sottolinea che il trasferimento dei trattamenti
pensionistici in questione non comporta alcuna modifica al servizio
di assistenza fiscale 2001; in concreto, tutte le rettifiche ai dati
già acquisiti che si dovessero rendere necessarie, derivanti sia
dall’assistenza diretta che da quella indiretta, nelle quali le Sedi
INPDAP intervengono, rispettivamente, in veste di "sostituti di
imposta" e di "sostituti di dichiarazioni", dovranno essere sempre
segnalate in banca dati. I risultati del conguaglio (mod. 730/4)
saranno inoltrati all’INPS direttamente dal Centro di Calcolo
INPDAP.
La certificazione fiscale relativa ai redditi
conseguiti nell’anno 2001 sarà rilasciata dall’INPS, ad eccezione
dei pagamenti "UNA TANTUM" e dei ratei liquidati dalle Sedi INPDAP,
nonché dei pagamenti effettuati su partite di pensione cessate per
morte e/o sospese.
CUMULO PENSIONI ORDINARIE CON PARTITE FERROVIE
DELLO STATO
Si precisa che sui trattamenti pensionistici in
questione non saranno applicate le disposizioni contenute
nell’articolo 8 della legge 2 settembre 1997, n. 314.
DISPOSIZIONI VARIE
Le operazioni di trasferimento delle partite, dei
fascicoli e degli atti, che dovranno essere concluse entro termini
ragionevolmente brevi, dovranno formare oggetto di apposito verbale
redatto secondo l’unito fac-simile (all. n. 2) e sottoscritto dal
Direttore della Sede provinciale INPDAP e da quello dell’INPS.
Il trasferimento materiale di quanto sopra nei
locali della sede provinciale INPS dovrà avvenire a cura e a spese
dello stesso INPS, secondo modalità e tempi da concordare in sede
locale e tali comunque da ridurre al minimo gli in convenienti per i
pensionati.
Si precisa che, in sede di redazione del verbale di
consegna, potranno essere regolate anche particolari situazioni non
espressamente previste nelle presenti istruzioni, nonché essere
raggiunti accordi in sede locale, tramite conferenze di servizio,
per ogni successiva iniziativa riguardante la risoluzione di
problematiche diverse, in base alla rispettiva competenza.
Si fa da ultimo presente che ai titolari delle
pensioni di che trattasi sarà inviata, nel mese di agosto p.v., la
seguente comunicazione:
"Per effetto dell’articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si informa che la sua pensione, a decorrere
dal 1° ottobre 2001, sarà amministrata dalla coesistente Sede
provinciale INPS ed i pagamenti continueranno ad essere effettuati
secondo le modalità tuttora in essere".
IL DIRIGENTE GENERALE |
IL DIRIGENTE GENERALE |
(Ing. Remo Gozzi) |
(Dr. Luigi
Marchione) |
Allegato
SEDE PROVINCIALE INPDAP DI
---------------------------------
Elenco delle pratiche inevase alla data del
---------------------, trasferite alla Sede Provinciale
I.N.P.S. di …………………………….
FONDO PENSIONI F.S SPA
|
|
Tipologia delle pratiche
|
Numero delle pratiche |
PRIMI PAGAMENTI
(Autorizzazioni D.P.R. 138, Reversibilità
ecc.
|
|
PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE
(Decreti , RR.VV. ecc)
|
|
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
|
|
PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSO
|
|
DICHIARAZIONI DI QUANTITA’
Ex art. 547 C.P.C.
|
|
RICHIESTE DI ASSISTENZA FISCALE
|
|
RATEI
|
|
CORRISPONDENZA E PRATICHE VARIE
(Variazioni anagrafiche, variazioni di
ufficio pagatore ecc.)
|
|
TOTALE GENERALE
|
|
Il DIRETTORE PROV.LE INPDAP |
IL DIRETTORE PROV.LE INPS
|
--------------------------------------------- |
----------------------------------------- |
VERBALE DI CONSEGNA
DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DELLE
PENSIONI DEGLI EX DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO DALLA SEDE
PROVINCIALE INPDAP
ALLA SEDE INPS
DI
-------------------------------------------------------
Addì --------- del mese -------------------
dell’anno 2001, nei locali della Sede Provinciale INPDAP di
------------------------------, via
------------------------------------------------------------- n.
---------------
Presenti il Direttore Provinciale INPDAP di
-----------------------------------------------------------------
Dr. -------------------------------- e il Direttore
dell’Agenzia dell’INPS di ----------------------------------
Dr:-------------------------------- si procede alla
consegna della documentazione di seguito analiticamente descritta,
formante parte integrante del presente verbale relative al servizio
delle pensioni delle Ferrovie dello Stato Spa.
1 - RUOLI DI CONTO CORRENTE:
- Vigenti al 30/9/2001 n. ----------- ruoli di c/c risultanti
dagli allegati elenchi tabulati e
Contenuti in n. ….. cassette
portaconti
- Sospesi per motivi vari n. --------
2 – FASCICOLI
- Vigenti al 30/9/2001 n. ------------- fascicoli relativi a
pensioni F.S. contenuti in n. -----
Falconi.
per primi pagamenti n. --------- contenuti in n.
--------- falconi
per cessazioni n. --------- contenuti in n. -------
falconi
3 – ATTI INEVASI:
- N. ---------- atti inevasi, complessivamente descritti
nell’allegato n. 1 ed analiticamente riportati negli allegati 2/a,
2/b, 2/c, 2/d, 2/e e 2/f.
Il trasporto dei documenti descritti nel presente
verbale alla Sede INPS di ------------------------------
sarà fatto in modo da evitare qualsiasi
interruzione delle attività istituzionali e avverrà a cura ed a
spese dell’INPS medesimo a decorrere dal
----------------------------.
A partire dalla predetta data s’intende trasferita
a carico dell’INPS la responsabilità in ordine ai documenti
descritti nel presente verbale, il quale viene redatto in quattro
esemplari di uno per la Sede Provinciale INPDAP di
------------------------------------------------------, uno per la
Sede INPS di
--------------------------------------------------,
uno per l’INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali –
Roma e uno per l’INPS – Direzione Centrale Prestazioni – Roma.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL DIRETTORE PROVINCIALE |
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA |
DELL’INPDAP |
INPS | |