DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
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Roma, 24 ottobre 2001 |
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Circolare n. 187 |
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OGGETTO: |
Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Incumulabilità tra pensione ai superstiti e rendita INAIL.
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SOMMARIO : |
Il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita
INAIL riguarda solo la pensione di reversibilità proveniente
da pensione di inabilità.
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L’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 stabilisce che le pensioni di inabilità, di reversibilità o
l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o
malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P. R.
30.6.1965, n. 1124 fino a concorrenza della rendita stessa. Sono
fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
L’incumulabilità opera, fino a concorrenza della
rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in
poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre
1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento,
con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Con messaggio n. 8617 del 2.2.1996, allegato alla
circolare n. 91 del 20 aprile 1996, è stato precisato che
l’incumulabilità della pensione ai superstiti disciplinata dal
predetto articolo 1 deve trovare applicazione anche nel caso di
titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio
sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla
liquidazione della rendita vitalizia.
Con sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000 la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’esaminare l’articolo 1,
comma 43, della legge n. 335 ha affermato che "l’interpretazione
sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione
concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo
in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle
pensioni di vecchiaia".
La Corte ha rilevato che lo scopo
dell’incumulabilità (totale o parziale), prevista dall’articolo 1,
comma 43, della legge n. 335/95 citata, tra prestazione INPS (di
inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e
rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a
carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal
medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La medesima Corte ha osservato che "la morte del
lavoratore assicurato, mentre può costituire l’evento di un
infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non
costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell’assicurazione
generale per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l’ordinario
presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti"
precisando che l’inabilità rilevante nel predetto sistema "è quella
derivante da un evento diverso dalla morte ed afferente direttamente
il lavoratore assicurato, la quale poi, in caso di morte di
quest’ultimo, può comportare un’attribuzione patrimoniale indiretta
in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di
reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conserva,
anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione
al trattamento riconosciuto all’INAIL, in conseguenza dello stesso
originario evento invalidante".
Nel corso della disamina della fattispecie di che
trattasi la Corte ha evidenziato che "l’interpretazione accolta è
anche quella conforme a Costituzione, mentre l’interpretazione
opposta comporterebbe un non manifestamente infondato dubbio di
legittimità costituzionale, apparendo contrario al principio di
eguaglianza (articolo 3 Costituzione) consentire il cumulo tra
pensione diretta di vecchiaia e rendita vitalizia INAIL e vietarlo
tra trattamento di reversibilità della medesima pensione di
vecchiaia e la stessa rendita vitalizia INAIL in favore dei
superstiti."
Nel contesto interpretativo delineato dalla Corte
di Cassazione il divieto di cumulo non deve operare, oltre che per
le pensioni liquidate al superstite di titolare di pensione di
vecchiaia, anche per le pensioni liquidate ai superstiti di titolari
di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, in
quanto prestazioni tutte escluse dal divieto di cumulo con la
rendita INAIL.
Del pari il divieto di cumulo non deve operare per
le pensioni di reversibilità liquidate ai superstiti dei titolari di
pensioni di invalidità a norma delle disposizioni vigenti
anteriormente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, nella
considerazione che per queste ultime prestazioni non è operante il
predetto divieto.
Per l’assegno ordinario di invalidità è operante il
divieto di cumulo. Peraltro sulla base delle considerazioni della
Cassazione tale divieto non può estendersi alla pensione liquidata
al superstite di titolare di assegno di invalidità, in quanto non
reversibile a norma dell’articolo 1, comma 6, della legge n.
222/1984 il quale dispone che "L’assegno di invalidità di cui al
presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi
spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle
gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in
favore dei superstiti di assicurato".
Conclusivamente il predetto articolo 1, comma 43,
della legge n. 335, come interpretato dalla Corte di Cassazione,
deve aver riguardo esclusivamente alla pensione di reversibilità
proveniente da pensione di inabilità.
Vanno peraltro escluse dal divieto di cumulo le
pensioni di reversibilità provenienti da pensioni di inabilità il
cui titolare sia deceduto anteriormente al 17 agosto 1995, data di
entrata in vigore della legge n. 335, e che quindi non siano state
soggette al divieto di cumulo.
Il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma
43, della legge n. 335/1995 diventa inoperante per le pensioni
liquidate ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia, di
pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, nonché
ai superstiti di titolari di pensione di invalidità e per le
pensioni indirette comprese quelle liquidate ai superstiti di
titolare di assegno di invalidità.
Le domande eventualmente pendenti devono essere
definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Si precisa al riguardo che per domande pendenti
devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati
Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei
Comitati Provinciali con invito alla Sede di riesame in caso di
modifica dei criteri da parte dell’Istituto.
Per le pensioni in essere, i relativi arretrati
devono essere posti in pagamento su domanda degli interessati nei
limiti della prescrizione ordinaria semprechè non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato con la quale è stata affermata
l’incumulabilità di detti trattamenti pensionistici con la rendita
vitalizia INAIL.
In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a
partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di
detta sentenza.
Si ricorda, comunque, che, a norma dell’articolo
73, comma 1, e dell’articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° luglio 2000 il divieto di
cumulo di cui al citato articolo 1, comma 43, non è più operante (v.
circolare n. 38 del 15 febbraio 2001).
La modifica dei criteri, pertanto, si riferisce al
periodo dal 1.9.1995 al 30.6.2000.
La decadenza non opera in tali situazioni,
trattandosi di questione concernente importi da porre in pagamento
relativi ad una prestazione pensionistica il cui diritto è stato
riconosciuto.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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