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Allegato 1
VALORI DI CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILI NEL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE
ACQUE SOTTERRANEE IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO DEI SITI, E
CRITERI DI ACCETTABILITA’ PER LE ACQUE SUPERFICIALI
1. VALORI DI CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILI NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO IN
RELAZIONE ALLA SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO DEL SITO
I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo
e sottosuolo di siti a destinazione d’uso verde pubblico, verde privato,
residenziale sono indicati nella colonna A della tabella allegata.
I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze presenti nel suolo
e sottosuolo di siti a destinazione d’uso industriale e commerciale sono
indicati nella colonna B della tabella allegata.
I valori di concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo
e materiali di riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito; i
suddetti valori si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario
campionare ed analizzare per definire l’estensione dell’inquinamento e per
progettare interventi di bonifica che garantiscano l’eliminazione
dell’inquinamento delle matrici ambientali .
In attesa della pubblicazione dei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del
suolo" quali aggiornamento del D.M. 11 maggio 1992, pubblicato come supplemento
ordinario all G.U. n. 121 del 24/ 05/ 92, che definiscono le metodiche di
campionamento dei suoli per frazioni granulometriche di suolo, sottosuolo e
materiale di riporto, i risultati delle analisi effettuate sulla frazione
granulometrica passante al vaglio 2 mm sono riferiti alla totalità dei materiali
secchi.
Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio devono essere
effettuate analisi di tale frazione granulometrica sottoponendola ad un test di
cessione che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO2 . I parametri
da controllare sull’eluato sono quelli della Tabella 2 con i relativi valori di
concentrazione limite riportati.
Per le sostanze non indicate in Tabella si adottano i valori di concentrazione
limite accettabili riferiti alla sostanza più affine tossicologicamente.
Non si richiede che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche siano
condotte sulla lista completa delle sostanze indicate in Tabella. Per ogni sito
sulla base delle attività pregresse, della caratterizzazione specifica, e di
ogni altra fonte di informazione l’autorità competente seleziona, tra le
sostanze indicate in tabella, "sostanze indicatrici" che permettano di definire
in maniera esaustiva l’estensione, il tipo di inquinamento e il rischio posto
per la salute pubblica e l’ambiente. Nelle fasi di campionamento di dettaglio la
lista delle sostanze da analizzare potrà essere modificata ed estesa. In ogni
caso le analisi dovranno comprendere le sostanze possibilmente presenti che
presentano maggiore tossicità, persistenza e mobilità ambientale.
Tabella Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare
(Non disponibile)
2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di qualità delle
acque superficiali, vengono di seguito indicati alcuni criteri di valutazione
della contaminazione che permettano di eliminare gli effetti dell’inquinamento
del sito sulle acque superficiali e di prescrivere obiettivi di bonifica che
tutelino la qualità delle acque superficiali.
1. Nel caso di un sito ove il fenomeno di inquinamento possa interessare anche
un corso e/o un bacino d'acqua superficiale, la concentrazione della sostanza
andrà accertata attraverso campionamenti delle acque effettuati a monte e valle
del sito contaminato, tenendo presente l'idrografia dell’area, la presenza e il
carico inquinante eventualmente generato dalla presenza di altri siti o scarichi
idrici.
2. Nel caso in cui si riscontri in un corpo idrico superficiale la presenza di
uno specifico contaminante unicamente a valle del sito contaminato, il valore di
concentrazione limite accettabile da raggiungere a seguito degli interventi di
bonifica è pari alla concentrazione prevista per tale sostanza dalla normativa
vigente in materia di qualità delle acque superficiali al fine di garantirne
tutti gli usi legittimi (potabilità, vita dei pesci, molluschicoltura,
balneazione, pesca).
3. In ogni caso, qualora la contaminazione riguardi sostanze dotate di elevata
persistenza e capacità di bioaccumulo dovranno essere effettuate stime del
carico totale immesso nel corpo recettore al fine di valutare il rischio
igienico-sanitario connesso alla situazione di contaminazione, anche in
relazione al passaggio degli inquinanti nella catena alimentare, nonché il
rischio ambientale.
4. Per analizzare gli effetti cumulativi dell’inquinamento delle acque
superficiali è necessario prevedere campagne di monitoraggio che permettano di
rilevare gli effetti permanenti dell’inquinamento, quali le analisi dell’EBI (Extended
Biotic Index) e prevedere anche il campionamento e l’analisi dei sedimenti in
contatto con le acque superficiali interessate dalla contaminazione, nei quali
potrebbe essersi verificato l’accumulo delle sostanze contaminanti.
3. VALORI DI CONCENTRAZIONE LIMITE ACCETTABILI NELLE ACQUE SOTTERRANEE
La tabella sottoesposta riporta i valori di concentrazione limite accettabili
nelle acque sotterranee.
Qualora la normativa di tutela delle acque dagli inquinamenti preveda valori
diversi da quelli riportati nella tabella e ne posponga nel tempo il
raggiungimento secondo cadenze temporali definite, i valori della tabella devono
considerarsi sostituiti da detti diversi valori e, in sede di elaborazione ed
approvazione dei progetti, gli interventi di bonifica devono essere stabiliti
nel riferimento a tali ultimi valori e cadenze temporali.
TABELLA ACQUE SOTTERRANEE
N°. ord |
SOSTANZE |
Valore limite ( m/l) |
METALLI
1 |
Alluminio |
200 |
2 |
Antimonio |
5 |
3 |
Argento |
10 |
4 |
Arsenico |
10 |
5 |
Berillio |
4 |
6 |
Cadmio |
5 |
7 |
Cobalto |
50 |
8 |
Cromo totale |
50 |
9 |
Cromo (VI) |
5 |
10 |
Ferro |
200 |
11 |
Mercurio |
1 |
12 |
Nichel |
20 |
13 |
Piombo |
10 |
14 |
Rame |
1000 |
15 |
Selenio |
10 |
16 |
Manganese |
50 |
17 |
Tallio |
2 |
18 |
Zinco |
3000 |
INQUINANTI INORGANICI
19 |
Boro |
1000 |
20 |
Cianuri liberi |
50 |
21 |
Fluoruri |
1500 |
22 |
Nitriti |
500 |
23 |
Solfati (mg/L) |
250 |
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
24 |
Benzene |
1 |
25 |
Etilbenzene |
50 |
26 |
Stirene |
25 |
27 |
Toluene |
15 |
28 |
para-Xilene |
10 |
POLICLICI AROMATICI
29 |
Benzo(a)antracene |
0.1 |
30 |
Benzo (a) pirene |
0.01 |
31 |
Benzo (b) fluorantene |
0.1 |
32 |
Benzo (k,) fluorantene |
0.05 |
33 |
Benzo (g, h, i) perilene |
0.01 |
34 |
Crisene |
5 |
35 |
Dibenzo (a, h) antracene |
0.01 |
36 |
Indeno (1,2,3 - c, d) pirene |
0.1 |
37 |
Pirene |
50 |
38 |
Sommatoria (31, 32, 33, 36 ) |
0.1 |
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
39 |
Clorometano |
1.5 |
40 |
Triclorometano |
0.15 |
41 |
Cloruro di Vinile |
0.5 |
42 |
1,2-Dicloroetano |
3 |
43 |
1,1 Dicloroetilene |
0.05 |
44 |
1,2-Dicloropropano |
0.15 |
45 |
1,1,2 – Tricloroetano |
0.2 |
46 |
Tricloroetilene |
1.5 |
47 |
1,2,3 – Tricloropropano |
0.001 |
48 |
1,1,2,2, - Tetracloroetano |
0.05 |
49 |
Tetracloroetilene |
1.1 |
50 |
Esaclorobutadiene |
0.15 |
51 |
Sommatoria organoalogenati |
10 |
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
52 |
1,1 – Dicloroetano |
810 |
53 |
1,2-Dicloroetilene |
60 |
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
54 |
Tribromometano |
0.3 |
55 |
1,2-Dibromoetano |
0.001 |
56 |
Dibromoclorometano |
0.13 |
57 |
Bromodiclorometano |
0.17 |
NITROBENZENI
58 |
Nitrobenzene |
3.5 |
59 |
1,2 – Dinitrobenzene |
15 |
60 |
1,3 – Dinitrobenzene |
3.7 |
61 |
Cloronitrobenzeni (ognuno) |
0.5 |
CLOROBENZENI
62 |
Monoclorobenzene |
40 |
63 |
1,2 Diclorobenzene |
270 |
64 |
1,4 Diclorobenzene |
0.5 |
65 |
1,2,4 Triclorobenzene |
190 |
66 |
1,2,4,5 Tetraclorobenzene |
1.8 |
67 |
Pentaclorobenzene |
5 |
68 |
Esaclorobenzene |
0.01 |
FENOLI E CLOROFENOLI
69 |
2-clorofenolo |
180 |
70 |
2,4 Diclorofenolo |
110 |
71 |
2,4,6 Triclorofenolo |
5 |
72 |
Pentaclorofenolo |
0.5 |
AMMINE AROMATICHE
73 |
Anilina |
10 |
74 |
Difenilamina |
910 |
75 |
p-toluidina |
0.35 |
FITOFARMACI
76 |
Alaclor |
0.1 |
77 |
Aldrin |
0.03 |
78 |
Atrazina |
0.3 |
79 |
alfa – esacloroesano |
0.1 |
80 |
beta – esacloroesano |
0.1 |
81 |
Gamma – esacloroesano (lindano) |
0.1 |
82 |
Clordano |
0.1 |
83 |
DDD, DDT, DDE |
0.1 |
84 |
Dieldrin |
0.03 |
85 |
Endrin |
0.1 |
86 |
Sommatoria fitofarmaci |
0.5 |
DIOSSINE E FURANI
87 |
Sommatoria PCDD, PCDF
(conversione TEF) |
4 x 10-6 |
ALTRE SOSTANZE
88 |
PCB |
0.01 |
89 |
Acrilammide |
0.1 |
90 |
n-esano |
350 |
91 |
Acido para – ftalico |
37000 |
92 |
Amianto (fibreA> 10 mm)* |
da definire |
*Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7
milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS
troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e
Regioni.
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