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Circolare
esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994
Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo
scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto,
su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si
precisa quanto segue.
La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, [Vedi] oltre
che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto
medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di
edifici che all'esterno, nei quali l'amianto e' utilizzato per la coibentazione
di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti
contenenti amianto.
Le normative e le metodologie tecniche per le attivita' di manutenzione e
custodia di tali impianti tecnici, nonche' per gli interventi di bonifica degli
stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del decreto ministeriale 6
settembre 1994.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di
presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo n. 277[Vedi] del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente,
ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto
ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue:
a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti
tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.
Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o
comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto. In tali situazioni, in
relazione alla tipologia dell'intervento, si potra' ricorrere o a tecniche di
glove-bag o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera
(punto 5b decreto ministeriale 6 settembre 1994).
Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la
rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti
per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6
settembre 1994) adattandoli alla particolarita' della situazione dell'intervento
e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le
prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di
lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei
lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti,
l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio
ambientale, la produzione della zona esterna.
In tutti i casi la rimozione del confinamento potra' avvenire solo dopo la
verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si
dovra' verificare che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse
nell'area confinata, risulti superiore a quelle rilevata nella stessa area
confinata prima dell'intervento.
La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali
casi, potra' essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM)
sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).
b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali
siano presenti componenti contenenti amianto.
Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da
impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla
manutenzione di parti di un impianto.
In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale
6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto
adattandole alla particolarita' della situazione dell'intervento e alla
tipologia delle strutture.
Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli
impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del
decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati quanto sopra
specificato, questo Ministero resta a disposizione per eventuali, ulteriori
chiarimenti e precisazioni.
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