Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili. - Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n.
494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Testo coordinato
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
-
ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
-
ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
-
ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche
se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
-
ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
-
alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purchè tali
attività non implichino lallestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Art. 2. Definizioni
-
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
-
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco è riportato all'allegato I;
-
committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel
caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolato del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del
controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dellarticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei
lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 5.
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma numero delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modifiche.
Art. 3. - Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si
attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994. Il committente o il responsabile dei lavori determina
altresì al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro; il committente o il responsabile dei lavori prevede la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
-
nei cantieri la cui entità presunta del cantiere è pari o
superiore a 200 uomini- giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari
il cui elenco è contenuto nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10.
4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo laffidamento dei lavori ad unica impresa, lesecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi
devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori a unica impresa:
-
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
liscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, da cui desumere la corrispondenza con
il costo sostenuto per il personale dipendente corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'INPS, allINAIL e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 4. - Obblighi del coordinatore per la
progettazione
-
Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 12 comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento U.E. 26/05/93.
Il fascicolo non è richiesto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera a).
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto
dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal
decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "Commissione prevenzione
infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera
b)
4. Il decreto di cui allarticolo 4, comma 3, del
decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*
* Trattasi del decreto legislativo di
modifica.
Art. 5. - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
-
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provvedea:
-
verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art.12 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
-
verificare la idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
di cui allarticolo 12, assicurandone la coerenza con questultimo, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;
-
e) segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano
di cui allarticolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il
coordinatore per lesecuzione provvede a dare comunicazione dellinadempienza
allAzienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro.
-
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui allarticolo 3, comma 4-bis, il
coordinatore per lesecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo di cui
allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Art. 6. - Responsabilità dei committenti e
dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse alladempimento degli obblighi limitatamente allincarico conferito al
responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui allarticolo 4, comma 1 e 5, comma
1, lettera a).
Art. 7 - Obblighi dei lavoratori autonomi
-
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri:
-
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai
fini della sicurezza.
Art. 8. - Misure generali di tutela
l. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del l994, e curano ciascuno per la parte
di competenza, in particolare:
-
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
-
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;
-
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
-
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio
e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
-
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
-
l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
-
la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
-
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9. - Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel
caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:
a) Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera f-ter);
2. L'accettazione da parte di ciascun datore lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626
del 1994.
Art. 10. - Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
-
diploma universitario in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in
possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato
dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale o dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle
stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di
pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il
superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della
preparazione conseguita, con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime
caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art. 11. - Notifica preliminare
l. Il committente o il responsabile dei lavori, prima
dellinizio dei lavori, trasmette alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla
Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti
casi:
-
cantieri di cui all'art. 3, comma 3;
-
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadano nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui operi ununica impresa la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 12. - Piano di sicurezza e di
coordinamento
l. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli Apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima
dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi
ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il
piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In
particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi :
-
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
-
protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno;
-
servizi igienico-assístenziali;
-
protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
-
viabilità principale di cantiere;
-
impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
-
impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
-
misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
-
misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
-
misure generali di protezione da adottare contro il rischio
di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori
in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di
estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite
in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante
del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel
piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza Copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio
dei lavori.
5. Limpresa che si aggiudica i lavori può presentare
al coordinatore per lesecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art. 13 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il
piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
lesecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dellinizio dei lavori limpresa
aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dellinizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
lesecuzione.
Art. 14 - Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza
1. Prima dellaccettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui allarticolo 12 e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per
la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
Art. 15
Cassato
Art. 16. - Modalità di attuazione della
valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui
validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 va riportata la fonte documentale a cui si
è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti
che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una
giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di
presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a
quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17. - Modalità attuative di
particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 13
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore a 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di
cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita dei medico
competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli
già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n.
626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.
Art. 18. - Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione
prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità
a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19. - Norme transitorie
l. In sede di prima applicazione del presente decreto i
requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro
inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e
l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento
dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di
cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso
vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione
dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo
10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b),
deve essere trasmessa allorgano di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20. - Sanzioni relative agli obblighi
dei committenti o dei responsabili dei lavori
-
Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti:
-
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1 secondo
periodo, commi 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dellarticolo 3, comma 8,
lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
Art. 21. - Contravvenzioni commesse dai
coordinatori
l. Il coordinatore per la progettazione è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a),
b), c), e) ed f) e comma 1-bis.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22. - Sanzioni relative agli obblighi
dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e,
nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti o i preposti che
dirigono o sovraintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti
allosservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con larresto da due a
quattro mesi o con lammenda da due a cinque milioni per la violazione
dellarticolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a);
12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione degli articoli 12, comma 4; 13 commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con larresto fino a due mesi
o con lammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.
Art. 23. - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione
degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3
Art. 23-bis - Estinzione delle
contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1,
lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2 e 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si
applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 24. - Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna
amministrazione.
Primo articolo aggiunto
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui allarticolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e
lindicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento
previsto dallarticolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive
modifiche
Secondo articolo aggiunto
Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici,
sentita la Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e ligiene del
lavoro di cui allart. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e dintesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto*, sono definiti:
-
I lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei
quali sono abilitati i soggetti di cui
Allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato
dal presente decreto*, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di
studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori
per la progettazione e per lesecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del
1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere, e sono modificati i
contenuti dellallegato V dello stesso decreto legislativo n. 494 del 1996. Sono
validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto* di
cui al presente articolo.
* Trattasi del decreto di modifica
Terzo articolo aggiunto
1. Larticolo 15 del decreto legislativo n. 494 del
1996 è abrogato.
Quarto articolo aggiunto
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del
presente decreto* trovano applicazione ai cantieri nei casi in cui alla data di entrata in
vigore del presente decreto* non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nellipotesi in cui lincarico di progettazione
esecutiva sia stato affidato prima del 24 Marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto*, si applica la
normativa vigente al momento dellaffidamento dellincarico.
-
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di
progettazione si intende conclusa:
-
nel caso di appalti pubblici, con lapprovazione del
progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle
autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle
prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla
data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
* Trattasi del decreto di modifica
Quinto articolo aggiunto
1. Le disposizioni del presente decreto* entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto*, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
* Trattasi del decreto di modifica
Allegato I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, so particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.
Allegato III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI.ALL'ARTICOLO 11
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)].
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la progettazione dell'opera [nome (i) e indirizzo (i)].
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la realizzazione dell'opera [nome (i) e indirizzo (i)].
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato IV - PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI.
(Articolo 9)
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di
costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a
quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei
locali.
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo
tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate
come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento
d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono
comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del
possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano
un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare
protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le
pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo
tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne' essere
feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in
maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in
maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne
consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonche'
per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le
dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle
porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti
o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle
porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere che
i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste
superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano
per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve
essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in
modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di
sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II - Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei
locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o
accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura
puo' presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto
la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati
di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati
ad intervalli regolari da una persona competente.
Allegato V - CORSO DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE.
(Articolo 10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi
e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e
coordinamento.
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