Deliberazione 12/12/2001

 
 

 

Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Criteri e requisiti per l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.

 

 

IL COMITATO NAZIONALE

dell'Albo  Nazionale  delle  imprese

che  effettuano la gestione dei rifiuti

 

 

Visto  il  decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  ed in particolare   l'art.   30,  comma

4,  che  stabilisce  l'obbligo  di iscrizione   all'Albo  nazionale  delle imprese  che  effettuano  la gestione  dei  rifiuti,  in prosieguo denominato Albo, nonche' per le imprese  che  intendono  effettuare  attivita'  di  bonifica dei siti inquinati; 

Visto  il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art.6,  comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi; 

Considerato  che  l'iscrizione  all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406; 

Ritenuto  di  dover  fissare  i  requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo  nella  categoria  9  riguardante  le  imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti;          

              

Delibera:

 

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione

 

1. Le  imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono:  

a)      dimostrare la disponibilita' delle attrezzature necessarie per l'esecuzione  degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato A;   

b)      dimostrare  di  aver  eseguito  interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato B;   

c)      disporre  della  dotazione  minima  di  personale  individuata nell'allegato C;   

d)      soddisfare  il  requisito  di  capacita'  finanziaria  con gli importi di cui all'allegato D.

2.  Il  possesso  della  capacita'  finanziaria  di cui al comma 1,lettera  d), e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma2,   del   decreto  28  aprile  1998,  n.  406,  ovvero  mediante  la presentazione  di  un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa'

finanziarie con capitale sociale non  inferiore  a  lire  cinque  miliardi, secondo lo schema allegato sotto  la  lettera  E, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari,  globale  e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

 

Art. 2.

Responsabile tecnico

 

1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che  intendono iscriversi

all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato F.

 

 

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

 

1.  L'efficacia  della  presente  deliberazione  decorre,  ai sensi dell'art.  30,  comma  8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  che fissera' modalita'  e  importi  delle  garanzie  finanziarie che devono essere prestate  a  favore 

dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6del medesimo decreto legislativo.   

 

Roma, 12 dicembre 2001 

                                        

   Il presidente: Pernice