REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

 
 

LEGGE REGIONALE 12/09/2001, N. 022

 
   

   Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

da Art. 1 ad Art. 12

Art. 1

(Finalita’)

   1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l’operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.

   2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall’amianto e le loro famiglie.

   3. Istituisce la Commissione regionale sull’amianto e la Conferenza regionale sull’amianto quali strumenti attuativi della presente legge.

Art. 2

(Competenze)

   1. Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, la Regione provvede:

   a) al monitoraggio dell’incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all’amianto, individuate per aree di territorio regionale;

   b) all’individuazione della prevalenza dell’asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all’esposizione all’amianto;

   c) al coordinamento con le attivita’ previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.

Art. 3

(Registri regionali)

   1. La Regione predispone un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto.

   2. La Commissione regionale di cui all’articolo 4 provvede alla tenuta dei registri.

   3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

   4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

   5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all’amianto, con particolare riguardo a un’accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.

Art. 4

(Commissione regionale sull’amianto)

   1. E’ istituita presso la Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali la Commissione regionale sull’amianto.

   2. La Commissione predispone e aggiorna i registri di cui all’articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza o per cui sia pervenuta segnalazione dalle strutture sanitarie, previa documentata valutazione del singolo caso in esame.

   3. La Commissione, sulla base dei dati dei registri di cui all’articolo 3, svolge le seguenti funzioni:

   a) attivazione della ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto e approvazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 8;

   b) coordinamento delle iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all’asbesto;

   c) proposta di interventi di recupero ambientale;

   d) proposta di iniziative formative nei settori sanitario e ambientale, anche in relazione al disposto di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

   1. La Commissione e’ composta da non piu’ di 10 membri ed e’ costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla sanita’ e alle politiche sociali.

   2. La Commissione e’ composta da:

   a) un nucleo di quattro esperti con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate all’esposizione all’amianto, designato dal Direttore regionale della sanita’ e delle politiche sociali, sentiti il Direttore generale dell’Agenzia regionale della sanita’ e il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e composto da un medico legale, un rappresentante delle Unita’ operative di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali e due tecnici specialisti individuati fra medici del lavoro, anatomo patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi operanti presso le Aziende per i servizi sanitari regionali e/o le strutture universitarie di medicina del lavoro;

   b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, che presentino, nell’ultimo quinquennio, sulla base dei dati dei registri di cui all’articolo 3, la piu’ elevata incidenza di neoplasie correlate all’amianto;

   c) tre rappresentanti di cittadini e lavoratori designati dall’Associazione esposti amianto, dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dalle organizzazioni sindacali.

   3. La Commissione dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente della Commissione eletto dalla stessa a maggioranza assoluta.

   4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

   5. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Commissione si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali.

Art. 6

(Conferenza regionale sull’amianto)

   1. La Commissione regionale sull’amianto indice e predispone, con cadenza annuale, una Conferenza regionale sull’amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l’andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui e’ presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

   2. La Commissione regionale sull’amianto presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalita’ analoghe.

Art. 7

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all’amianto)

   1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all’amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.

   2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l’iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.

   3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

   4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell’ultimo periodo d’imposta.

   5. L’Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalita’ di cui al comma 1.

   6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalita’ per garantire l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all’amianto.

Art. 8

(Contributi alle Aziende sanitarie e all’Associazione esposti amianto)

   1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto.

   2. La domanda per la concessione del contributo e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall’articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l’anno 2001 la domanda e’ presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi annui all’Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.

   4. La domanda per la concessione del contributo e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall’articolo 33, comma l, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attivita’ istituzionale e del relativo quadro finanziario. Per l’anno 2001 la domanda e’ presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Programmi di prevenzione)

   1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.

   2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all’articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti.

   3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l’elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all’articolo 3.

Art. 10

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

   1. L’Agenzia regionale della sanita’, di concerto con la Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all’articolo 4, nonche’ agli iscritti nei registri di cui all’articolo 3, predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:

   a) della popolazione in generale;

   b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all’amianto;

   c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Art. 11

(Norme finanziarie)

   1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, comma 4, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

   2. Per le finalita’ previste dall’articolo 7, comma 1, e’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria – spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente a tutela della salute>>, con riferimento al capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari delle spese sostenute per la concessione di contributi alle persone, residenti nel territorio regionale, affette da malattie correlabili all’amianto, a sostegno dei costi sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale, affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l’anno 2001.

   3. Per le finalita’ previste dall’articolo 8, comma 1, e’ autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore delle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all’amianto>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l’anno 2001.

   4. Per le finalita’ previste dall’articolo 8, comma 3, e’ autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore dell’Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l’anno 2001.

   5. All’onere complessivo di lire 400 milioni per l’anno 2001, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’unita’ previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Art. 12

(Entrata in vigore)

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.