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Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del
decreto legislativo 626/94
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alle Regioni Assessorati alla sanità'
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
e, per conoscenza:
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero della sanità'
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti
In
risposta a questi pervenuti presso questo Ministero si forniscono ulteriori
chiarimenti interpretativi relativamente ai decreti indicati in oggetto.
DECRETO
LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996 N. 494
Allegato 1 p. 2 - Definizione di "impianti"
Il termine "impianti", di cui all'Allegato 1p. 2, deve essere riferito agli
impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad
impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a
prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile,
amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo
n. 494/96 che, al contrario ha trasposto nell'Ordinamento giuridico italiano la
sola direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei o mobili", ossia la
direttiva 24 giugno 1992 n. 92/57 CEE.
L'impossibilita' sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione,
deriva dal fatto che, mentre e' stato possibile, nell'ambito del settore dei
cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche piu'
restrittive di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe
possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali ad es., la
produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione
europea ha emanato altre direttivi: generali o particolari, che sono state
regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto cio' e' vero, che nell'allegato 1 della direttiva in questione, l'elenco
dei lavori da considerarsi edili o di gemo civile, anche so solo
esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori
rientranti nel settore delle costruzioni, e il temine "impianti" non e' neanche
presente.
D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che
specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sotto
stabiliti anche nel d.L.vo 626/94, all'art. 7, il quale impone azioni congiunte
di informazione, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro
committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori
autonomi e tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attivita' di
manutenzione degli impianti di produzione: industriale, agricola o di servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza
ricorso all'appalto
Ove i lavori o le attivita' individuate negli allegati I e II del d.L.vo n.
494/96 vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio
personale dipendente, le disposizioni del d.L.vo n. 494/96 non sono applicabili
poiche' in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente,
benś unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di
riferimento sono quelle contenute nel d.L.vo. n. 626/94 e nelle disposizioni
speciali di settore di volta in volta applicabili.
Allegato 1 p. 1 - Attivita' di sistemazione forestale
Ai fini dell'individuazione delle attivita' forestali rientranti nel campo di
applicazione del d.L.vo n. 494/96 va chiarito che tali attivita' sono solo
quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile,
quali ad es., la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua,
la pulizia di alvei, l'apertura di strade, ecc..
Art. 3 commi 3 e 4
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 3 commi 3 e 4, il committente e'
obbligato a designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore
per l'esecuzione e, correlativamente, e' tenuto al rispetto di tutti gli altri
obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani
di sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, al carico del committente rimangono esclusivamente
gli obblighi di cui all'art. 3, 1° comma, del d.L.vo. n. 494/96 e quelli di cui
all'art. 7 del d.L.vo. n. 626/94, nel caso in cui il committente sia
contemporaneamente datore di lavoro ad affidi ad un appaltatore l'esecuzione di
un'opera all'interno della propria e' operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono
applicabili gli obblighi derivanti dall'art.18, 8° comma della L. n. 55/90 e
quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica
(DPR n. 547/55, DPR n. 164/56, d.L.vo. n.626/94 ecc.)
Difatti, a conferma ed ulteriore specificazione di quanto gia' precisato con
circolare n. 41/79, la L. 55/90 non si applica tutte le volte che trova
applicazione il d.L.vo. n. 494/96 ai sensi dell'art. 3. Viceversa, nell'ipotesi
in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la L. 55/90 continua ad esplicare
la sua efficacia normativa.
Art. 19, comma 1 lettera a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1
lettere a) e b) sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di
coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purche' entro
il 21 marzo dell'anno 2000 abbiano frequentato il corso di cui all' art. 10,
comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
Allegato II, p. 4
Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4
dell'allegato II del D.L.vo n. 494/96 si intende fare riferimento alle linee
elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.
Art 22, comma 1, lett. a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e coordinamento, di
cui agli art. 12 e 13, misure o disposizioni gia' contenute anche in precise
norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali
disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione
di legge e non anche quella prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a) del
d.L.vo 494/96.
L. 23 maggio 1997, art.12
La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di
conversione del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, con riferimento al
decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31 dicembre 1997, raddoppiato i tempi di
adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto
della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2.
Con tale disposizione, pertanto, e' stata implicitamente estesa l'applicazione
del suddetto decreto legislativo n. 758/94 anche alle contravvenzioni del
d.L.vo. n. 494/96, a prescindere dal termine del 31 dicembre 1997 e dalle
riduzioni della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare
temporaneamente termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse
applicazione alla stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.
DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
Collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile e
collaboratori familiari nell'ambito di una ditta individuale.
Con circolare n. 154/96 e' stato chiarito che i collaboratori familiari di cui
alla disciplina dell'art. 230 bis del Codice civile non sono inquadrabili nella
categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Con successiva circolare n. 28/97, si e' ulteriormente precisato che
nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai
collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso
vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di
formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi - che solo un
giudice puo' individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari
situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare conttatto di assunzione o di un intervento
dell'autorita' giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta
la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa
familiare di cui all'art. 230 bis del Codice civile, e quindi non trova
applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
Con l'occasione, si chiarisce che nella circolare n. 172/96, per un mero errore
materiale, con riferimento agli "associati in partecipazione" e' stato indicato
l'art. 292 del cc.cc.A rettifica, si indica l'art. 2549 c.c.
Art. 1, comma 3 - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato
Con la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato",
oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti i lavoratori
subordinati che prestino la loro attivita' nell'ambito di un condominio, con
mansioni affini a quelle dei portieri .
Da questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attivita' con
contratto di lavoro autonomo.
Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22
si precisa che l'informazione e la formazione possono essere svolte anche senza
adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto di cui
all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in
questione (amministratori di condominio).
Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i
criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attivita' svolte,
individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.
Art. 22 - Formazione
Riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del d.L.vo.
n. 626/94 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Il comma 1 del predetto articolo ha carattere generale e riprende il principio
gia' introdotto dall'art. 3, lett. s) per evidenziare la funzione strumentale
della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei
corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi
residui.
I commi successivi ne specificano le modalita' ed i momenti di attuazione, in
particolare il comma 2 prevede che essa avvenga in determinate specifiche
occasioni, in cio' non innovando le disposizioni gia' contenute negli articoli 4
dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Infatti l'obbligo ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori dei rischi
specifici cui sono esposti" - del pari sanzionato penalmente - presuppone che il
lavoratore fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni comportanti i
rischi in questione.
L'art. 22, comma 2, stabilisce che la formazione deve essere fatta all'atto
dell'assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni ovvero ogni qualvolta
si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo dell'attivita'
lavorativa.
Quanto sopra si evidenzia per chiarire che, per le attivita' gia' in corso alla
data di entrata in vigore del d.L.vo. n. 626/94, non scatta automaticamente ed
indiscriminatamente l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione
di tutti i lavoratori gia' assunti a tale data, purche' i datori di lavoro
abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo di cui gli articoli 4 dei
regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
Articolo 55, comma 5 - Dispositivi speciali di correzione
Con la locuzione "Dispositivi speciali di correzione", di cui all'art.55, comma
5, del d.L.vo. n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che
consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si
rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioe' quelli usati dal
lavoratore nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell'ipotesi i cui il "dispositivo speciale di correzione" sia
integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro e' tenuto a
pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.
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