Decreto Ministero  Ambiente 28 aprile 1998, n. 406

 
 

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

 

(GAZZETTA UFFICIALE N. 276 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 25 11 1998 PROVVEDIMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE)

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

 

 

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi"; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi; Visto l'articolo 30, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la costituzione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonche' le procedure di iscrizione all'Albo medesimo delle imprese che effettuano attivitą di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica di beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolaritą di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero; Visto in particolare l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che fissa i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; Considerato che ai sensi del citato articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le attribuzioni e le modalitą organizzative dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' i requisiti, i termini, le modalitą ed i diritti di iscrizione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota UL/98/09602 del 22 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento:

 

 

 

 

 

INDICE

 

Art. 1

Costituzione dell'Albo

 
Art. 2

Organi

 

Art. 3

Comitato nazionale

 

Art. 4

Sezioni regionali

 

Art. 5

Sezioni provinciali di Trento e Bolzano

 

Art. 6

Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali

 

Art. 7

Durata degli organi dell'Albo e validitą delle deliberazioni

 

Art. 8

Attivitą di gestione dei rifiuti per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

 

Art. 9

Categorie e classi delle attivitą per le quali č richiesta l'iscrizione all'Albo

 

Art. 10

Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo

 

Art. 11

Requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria

 

Art. 12

Procedimento di iscrizione all'Albo

 

Art. 13

Procedure semplificate

Art. 14

Garanzia finanziaria

Art. 15

Variazioni

Art. 16

Sospensione

Art. 17

Cancellazione

Art. 18

Procedimento disciplinare

Art. 19

Revisione dell'Albo

Art. 20

Ricorsi al Comitato nazionale

Art. 21

Risorse finanziarie

Art. 22

Pubblicazione dell'Albo

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Entrata in vigore

   
Note alle premesse

Capo I Organizzazione

Art. 1. Costituzione dell'Albo

1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo e' articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino Alto Adige sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano in luogo della sezione regionale. up.jpg (878 byte)

Art. 2. Organi

1. Sono organi dell'Albo: a) il Comitato nazionale; b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

3. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

4. Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio. up.jpg (878 byte)

Art. 3. Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale e' composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della sanitą; d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione; e) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio; g) uno dalle organizzazioni di categoria dell'industria; h) uno dalle organizzazioni di categoria del commercio; i) uno dalle organizzazioni di categoria della cooperazione; l) uno dalle organizzazioni di categoria dell'artigianato; m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate al Ministero dell'ambiente e sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

3. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la metą piu' uno.up.jpg (878 byte)

Art. 4. Sezioni regionali

1. Ogni sezione regionale e' composta: a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima; b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale, con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province; d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

2. Qualora i componenti di cui al comma l non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la metą piu' uno.

3. Le funzioni di segreteria delle sezioni regionali sono affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e alla regione Valle d'Aosta, e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale. up.jpg (878 byte)

Art. 5. Sezioni provinciali di Trento e Bolzano

1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte: a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; b) da due funzionari o dirigenti esperti in rappresentanza della giunta provinciale di cui uno con funzioni di vicepresidente; c) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

2. Le funzioni di segreteria delle sezioni provinciali sono affidate alle camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

3. Nell'ipotesi in cui i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purche' ne siano stati nominati la metą piu' uno. up.jpg (878 byte)

Art. 6. Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali

1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni: a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali; b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonche' per il passaggio da una classe ad un'altra; c) fissa i criteri e le modalitą di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria delle imprese; d) fissa i criteri e le modalitą di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalitą per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a); e) coordina l'attivitą delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi; f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione; g) fissa i contenuti dell'attestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera a); h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivitą oggetto della domanda di iscrizione all'Albo; i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni regionali e provinciali; l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle stesse; b) deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attivitą oggetto della domanda di iscrizione; c) procedono all'iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16-bis, dell'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione; e) redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel proprio territorio; f) comunicano alle camere di commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti per l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo; g) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo nonche' i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo stesso; h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio; i) verificano, attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla revisione di cui al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo.up.jpg (878 byte)

Art. 7. Durata degli organi dell'Albo e validitą delle deliberazioni

1. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica cinque anni.

2. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano decadono dall'incarico in caso di assenza ingiustificata a piu' di tre riunioni consecutive. Il Comitato nazionale puo', inoltre, richiedere al Ministro dell'ambiente l'adozione di un provvedimento di dichiarazione di decadenza nei confronti dei componenti che nel corso dell'anno solare risultino assenti ad almeno la metą delle riunioni dei rispettivi organi.

3. Le deliberazioni del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali sono valide se sono presenti almeno la metą piu' uno dei componenti nominati.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di paritą prevale il voto del presidente. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, sono fissate le indennitą di spettanza dei componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione. up.jpg (878 byte)

Capo II

Art. 8. Attivitą di gestione dei rifiuti per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di attivitą di gestione dei rifiuti: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolaritą di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti; i) categoria 9: bonifica di siti; l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto. 2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera f), comprende in particolare: a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A); b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 6B); c) la gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti (categoria 6C); d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D); e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E); f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F); g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G); h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).up.jpg (878 byte)

Art. 9. Categorie e classi delle attivitą per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'Albo e' suddiviso per categorie corrispondenti alle attivitą di cui all'articolo 8, comma 1. 2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti; d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; f) inferiore a 5.000 abitanti. 3. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: a) quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; b) quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; c) quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; d) quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; e) quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; f) quantitą annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. 4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili: a) oltre lire quindici miliardi; b) fino a lire quindici miliardi; c) fino a lire tre miliardi; d) fino a lire ottocento milioni; e) fino a lire cento milioni. 5. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivitą di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 8; per le altre attivitą di cui alle lettere, f), g), i) ed l) del comma 1 dell'articolo 8, l'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della costruzione e dell'esercizio.

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Art. 10. Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Le imprese sono iscritte all'Albo: a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; b) nelle persone dei soci amministratori delle societą in nome collettivo, degli accomandatari delle societą in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi; c) nelle persone degli amministratori di societą commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocitą.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1: a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia; c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza; d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivitą o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano in possesso dei requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria di cui al successivo articolo 11; l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed f), sono rispettivamente accertati d'ufficio dalla sezione regionale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all'estero i predetti requisiti sono comprovati tramite l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilitą della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f), h) e l).up.jpg (878 byte)

Art. 11. Requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria

1. I requisiti di idoneitą tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attivitą per i quali e' richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione; b) nella disponibilitą dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone; c) in un'adeguata dotazione di personale; d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacitą finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialitą economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacitą contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attivitą svolta.

3. L'idoneitą tecnica e la capacitą finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attivitą per i quali si chiede l'iscrizione. 4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalitą ed i termini per la dimostrazione dell'idoneitą tecnica e della capacitą finanziaria nonche' i criteri e le modalitą di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). up.jpg (878 byte)

Art. 12. Procedimento di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e' stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e' istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) il nominativo del responsabile tecnico; b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico; c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione comprovante l'idoneitą tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacitą finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4; d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria; e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivitą, i mezzi, il personale impiegato, la quantitą annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

3. Le imprese che intendono effettuare attivitą di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione: a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneitą dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto; c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti; d) documentazione attestante la disponibilitą dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa richiedente.

5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto, per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione e' respinta.

6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 14. La sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa.

7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dą comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.

8. L'iscrizione e', in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione. 9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. up.jpg (878 byte)

Art. 13. Procedure semplificate

1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attivitą presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1: a) aziende speciali, consorzi e societą di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attivitą di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni; b) imprese che effettuano attivitą di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.

2. La comunicazione d'inizio di attivitą per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivitą, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale; c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono corredare la comunicazione di inizio di attivitą con la seguente documentazione: a) dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilitą il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10; b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico; c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantitą, la natura, l 'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati; d) documentazione di cui all'articolo 12, comma 3; e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione; f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria di cui all'articolo 11.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivitą, completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera a), e' efficace solo per le attivitą svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.

6. Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivitą da parte delle imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.

7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivitą, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.

8. Alla comunicazione di inizio di attivitą si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.up.jpg (878 byte)

Art. 14. Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attivitą di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed l).

2. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. Le modalitą e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attivitą e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.up.jpg (878 byte)

Art. 15. Variazioni

1. L'impresa e' tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, piu' in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonche' ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. Le sezioni regionali e provinciali effettuano le variazioni delle iscrizioni e ne danno comunicazione al Comitato nazionale.

4. Il Comitato nazionale determina i criteri per l'individuazione delle variazioni che determinano la necessitą di una nuova procedura istruttoria da parte della sezione medesima. In tal caso le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di rinnovo. up.jpg (878 byte)

Art. 16. Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e' sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonche' nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate; b) venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale; c) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 1.

2. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo puo' essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10.

3. Con il provvedimento di sospensione la sezione regionale assegna un termine, che non puo' comunque superare i dodici mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attivitą ed i sui effetti.

4. La sezione regionale determina la durata della sospensione, che comunque non puo' superare i dodici mesi. up.jpg (878 byte)

Art. 17. Cancellazione

1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando: a) vengono a mancare uno o piu i requisiti di cui all'articolo 10; b) vengono cancellate dal registro delle imprese; c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a); d) qualora l'impresa o l'ente non provvede nei termini ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 16.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), la camera di commercio e' tenuta a dare immediata comunicazione alla sezione regionale dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

3. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione che ha effetto per l'anno successivo. up.jpg (878 byte)

Art. 18. Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.

2. Prima dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), la sezione regionale puo' assegnare all'interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l'attivitą ed i suoi effetti alla normativa vigente.

3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla regione ed alla provincia territorialmente competente, alla camera di commercio e al Comitato nazionale.up.jpg (878 byte)

Art. 19. Revisione dell'Albo

1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Tale documentazione deve essere presentata con le stesse formalitą della domanda d'iscrizione sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima ed i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metą.

2. Le imprese iscritte all 'Albo ai sensi dell 'articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attivitą ogni due anni, con le modalitą previste dall'articolo medesimo.

3. Sulla base della documentazione presentata, le sezioni regionali provvedono alla revisione dell'iscrizione. up.jpg (878 byte)

Art. 20. Ricorsi al Comitato nazionale

1. Avverso le deliberazioni delle sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. up.jpg (878 byte)

Art. 21. Risorse finanziarie

1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio.

2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio.

3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovrą essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio.

4. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari: a) imprese che effettuano attivitą di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) (per popolazione servita): superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000; inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L. 2.500.000; inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L. 2.000.000; inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000; inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000; inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000; b) le imprese che effettuano attivitą di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, L. 3.500.000; quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000; quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000; quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, L. 1.500.000; quantitą annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L. 700.000; quantitą annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, L. 300.000; c) le imprese che effettuano attivitą di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l) (importi dei lavori cantierabili): oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000; fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000; fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000; fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000; fino a lire cento milioni, L. 600.000.

5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti d'iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.

7. L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

8. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalitą di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. up.jpg (878 byte)

Art. 22. Pubblicazione dell'Albo

1. Il Comitato nazionale provvede annualmente alla pubblicazione dell'Albo dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. up.jpg (878 byte)

Art. 23. Disposizioni transitorie e finali

1. Le iscrizioni relative alle attivitą di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate dall'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonche' le garanzie gią prestate ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente 10 maggio 1994 e 8 ottobre 1996, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

2. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, che non hanno ancora provveduto a presentare le garanzie finanziarie ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, debbono provvedere, a pena di decadenza dall'iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le sezioni regionali provvedono ad aggiornare le iscrizioni effettuate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, sulla base delle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

5. Fino all'emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441.

6. Le domande d'iscrizione all'Albo per le attivitą di cui all'articolo 8, comma 1, lettere h), i) ed l), devono essere presentate alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dall'adozione delle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale.

7. Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni, e' abrogato. up.jpg (878 byte)

Art. 24. Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 aprile 1998 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 252 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. up.jpg (878 byte)

Note alle premesse: -

 

 Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997. - Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1997. - Il testo dell'art 30 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni. 2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da quindici membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della sanitą; d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione; e) tre dalle regioni; f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio; g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori. 3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte: a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province; d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente. 4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivitą di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivitą di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolaritą di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivitą di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivitą l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto. 5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche', dal 1 gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformitą alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalitą organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalitą ed i diritti d'iscrizione, le modalitą e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformitą ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalitą di cui alla precedente lettera a); c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa; d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione. 7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575. 8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attivitą di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche. 9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Il possesso dei requisiti di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societą di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivitą del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivitą svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa. 11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalitą previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche. 14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 15. Per le attivitą di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni. 16. Le imprese che effettuano attivitą di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attivitą alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi: a) la quantitą, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti; b) la frequenza media della raccolta; c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneitą tecnica e di capacitą finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivitą le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attivitą di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998. 17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autoritą sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitą di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 6: - Per il testo dei commi 10, 16 e 16-bis dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivitą alla provincia territorialmente competente. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivitą, prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantitą massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivitą medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantitą dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantitą massime impiegabili; 2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivitą e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero); 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantitą di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivitą ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivitą e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivitą di recupero che si intendono svolgere; d) stabilimento, capacitą di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivitą, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivitą ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 setterribre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gią effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivitą di recupero, era stata gią ultimata. 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gią fissano i limiti di emissione in relazione alle attivitą di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivitą di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attivitą di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualitą dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; b) delle attivitą di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art. 6. 9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina modalitą, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie. 11. Alle attivitą di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivitą solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalitą di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni". "Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6) OPERAZIONI DI SMALTIMENTO N.B.- Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: D10 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica). D20 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D30 Iniezioni in profonditą (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D40 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). D50 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente). D60 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. D70 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D80 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. D90 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.). D10 Incenerimento a terra. D11 Incenerimento in mare. D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". "Allegato C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h) OPERAZIONI DI RECUPERO N.B.- Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: R10 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. R20 Rigenerazione/recupero di solventi. R30 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). R40 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici. R50 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. R60 Rigenerazione degli acidi o delle basi. R70 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R80 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R90 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". Note all'art. 9: - Il titolo dei capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Capo IV ''Autorizzazioni e iscrizioni''". "Capo V ''Procedure semplificate''". Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitą), e' il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralitą, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu province. Nei casi di grave pericolositą e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune. Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia". Note all'art. 12: - La legge 6 giugno 1974, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, reca: "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su trada". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, reca "Nuovo codice della strada". - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138: "4. Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonche' della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'art. 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonche' negli articoli 10-ter e 10-quater, e' rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati". - Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivitą private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241". Note all'art. 13: - L'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990, e' il seguente: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitą rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunitą locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunitą sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societą per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". - L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e' il seguente: "Art. 21. - 1. Con denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazione mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivitą e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivitą in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformitą di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivitą ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente". Note all'art. 14: - La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982, reca: "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici". - Per il testo dell'art 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 20: - Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972, reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1987), e' il seguente: "Art. 10. - E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivitą previste dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'Albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'Albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanitą e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalitą organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalitą e i diritti di iscrizione. 2. A partire dalla data di effettiva operativitą dell'Albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attivitą di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'Albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalitą stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Alla gestione dell'Albo sono destinate cinque unitą di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'istituzione dell'Albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno l987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". - Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, recante: "Regolamento delle modalitą organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalitą e dei diritti di iscrizione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1991".