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Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni
Capo I - Campo di applicazione
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE
La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle
norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati,
da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.
Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque
esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la
esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata
o sarà regolata da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria
compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali.
Art. 3. SOGGETTI DELLE NORME
All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che
esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa,
i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità agli articoli 4, 5, e 6
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Capo II - Disposizioni di carattere generale
Art. 4. VIABILITÀ NEI CANTIERI
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone
e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono
avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto di cui previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità
dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi
il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono
essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
dislivello superi i 2 metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove
occorra, con tavole e paletti robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere
apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni
necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei ponti di
lavoro.
Art. 5. LUOGHI DI TRANSITO
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele
adeguate.
Art. 6. FOSSE DELLA CALCE
Le fosse della calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere ed
essere munite su tutti i lati di solido parapetto con arresto al piede.
Nei casi in cui per l'ampiezza della fossa si debba ricorrere all'uso di
passarelle, queste devono essere munite di solidi parapetti con arresto al piede
e costruito in modo da offrire le necessarie garanzie di solidità e robustezza.
Art. 7. IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere
alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei.
Art. 8. SCALE A MANO
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante
intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti
al posto dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i
casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli,
legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti,
rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le
scale devono essere trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di
almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di
un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un
corrimano-parapetto.
Art. 9. PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi o malte o eseguite
altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato
sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con
barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente
addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali
misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella
costruzione di muratura comune.
Art. 10. CINTURE DI SICUREZZA
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a
forbice e simili, su muri in demolizione nei lavori analoghi che comunque
espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile
disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso
di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello
scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse
o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da
resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a
non oltre m. 1,50.
Nei lavori sui pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di
sicurezza.
Art. 11. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
distanza minore di cinque metri della costruzione o dai ponteggi, a meno che,
previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi
dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Capo III - Scavi e fondazioni
Art. 12. SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori
meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il
sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di
attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di
cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della
parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o
alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona
superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dell'escavo.
Art. 13. POZZI, SCAVI E CUNICOLI
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza
del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla
pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 centimetri. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia
che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per
evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può
essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e
quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui
fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e
precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o
danni alle opere vicine, con pericolo oltre 3 metri deve essere disposto, a
protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale
scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Art. 14. DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITÀ DEGLI SCAVI
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature.
Art. 15. PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in
genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla
presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie
in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche,
depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti
e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o
la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una
efficiente aereazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere
provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza
con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali
devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza, questo
deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in
grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori,
solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o
asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una
efficace e continua aereazione.
Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve
inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi
comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare
il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i
lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 16. PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcatura o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose.
Art. 17. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 18. DEPOSITO DI MATERIALI SULLE IMPALCATURE
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi
deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai
lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che
è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai
materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento
del lavoro.
Art. 19. COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve
essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con
chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature
fatte con funi di fibra tessile.
Art. 20. DISPOSIZIONI DEI MONTANTI
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì
essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
Per impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un
sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri
i montanti possono essere ad elementi singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o
di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed
orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o
il piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60;
può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti
motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del
ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato
dai relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggi a rombo.
Art. 21. CORRENTI
I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori
a m. 2.
Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere
solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio
dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche
con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti);
sono consentite legature con funi di fibra tessile.
Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere
sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
Art. 22. TRAVERSI
I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente
al fronte della costruzione.
Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei
traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro
deve essere assicurato al corrente.
Art. 23. INTAVOLATI
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed
impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse,
spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4
centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono
avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di
resistenza.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su
quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza
sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra
loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla
muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in
finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
Art. 24. PARAPETTI
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti
ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso
il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli
all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano
di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di
costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale,
maggiore di 60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti.
Art. 25. PONTI A SBALZO
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali,
possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a
rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:
1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza
interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve
essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso
di più ponti sovrapposti;
2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati
all'interno a parte stabile dell'edificio, ricorrendo eventualmente all'impiego
di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi,
salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro
con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o
dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi
spostamento.
Art. 26. MENSOLE METALLICHE
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché
gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni
passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da
chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.
Art. 27. SOTTOPONTI
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza,
costruito come il ponte, a distanza non superiore a m.2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti a sbalzo e quando
vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore
a cinque giorni.
Art. 28. IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti,
prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un
regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m. 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o
della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal fino del
fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del
cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza
(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul
fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la
segregazione dell'area sottostante.
Art. 29. ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate
soltanto al passaggio di lavoratori, e di m. 1,20, se destinate al trasporto di
materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali
parapetti e tavole fermapiede.
Capo V - Ponteggi metallici fissi
Art. 30. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO
La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono
costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati
dalle norme del presente capo. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il
fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale
devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e
delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'articolo
seguente.
Art. 31. RELAZIONE TECNICA
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni
con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di
sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari
elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali
non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Art. 32. PROGETTO
I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere
provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale;
2) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a
norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre
per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del
progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta
degli ispettorati del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le
opere provvisionali di cui al primo comma.
Art. 33. DISEGNO
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di
conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo,
dalle quali risultino:
1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
2) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art.31;
3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'art. 31,
invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le
generalità e la firma del responsabile del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul
disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato
l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art. 34. NOME DEL FABBRICANTE
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare
impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
Art. 35. CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza
non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art.
30.
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con
superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta.
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base
metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del
poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da
resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di
collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non
produrre momenti flettenti sul montante.
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale
che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di
quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono
sottoposti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo
scorrimento con largo margine di sicurezza.
A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone.
Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite tra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di
qualcuna di esse.
Art. 36. MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito
personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di
manutenzione.
I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m.
1,80 da asse ad asse.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere
collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può
fare parte del parapetto.
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato
conformemente al progetto e a regola d'arte.
Art. 37. MANUTENZIONE E REVISIONE
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche e prolungata interruzione del lavoro deve assicurarsi
della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della
efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o
il rinforzo di elementi inefficienti.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con
verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.
Art. 38. NORME PARTICOLARI AI PONTI METALLICI
Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi metallici.
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.
E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
relative ai ponteggi in legno.
Capo VI - Ponteggi movibili
Art. 39. PONTI SOSPESI E LORO CARATTERISTICHE
Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensioni ed un argano di
manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il
peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo.
Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più di due
persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione,
o altri lavori di limitata entità.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte
singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezza maggiore di m.
1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché le unità di
ponte siano allo stesso livello.
Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea presenza di
persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal
successivo art. 42.
Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa
portata.
Art. 40. IMPALCATURA DEI PONTI SOSPESI
L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono
collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri; i
correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri
e devono essere muniti di sicure sistema di trattenuta contro il pericolo di
sfilamento dai telai.
Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore
a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali
spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali
dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di
resistenza non minore.
Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo
direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza inserzione di
passerelle tra l'una e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e
con controdadi.
Art. 41. PARAPETTI
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti
e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti
leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli
altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la
tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non
devono essere maggiori di 30 centimetri.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla
parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la
costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato
prospiciente la costruzione privo di parapetto una sponda di arresto al piede di
altezza non inferiore a 5 centimetri.
Art. 42. ARGANI
Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione.
Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flange
laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco
pari a due diametri della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della
fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado
di sicurezza non minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta
metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone
ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa
costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.
Art. 43. FUNI
Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al
crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg.
per mm quadrati e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non
minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi
esterni mediante ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere
o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo
della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a
bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la
pressione sul gancio o anello di sospensione.
Art. 44. TRAVI DI SOSTEGNO
Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni
specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti,
devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del
doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di
resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli
sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono
avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro
lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.
Art. 45. ACCESSO AI PONTI SOSPESI
L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni
di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la
manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano,
sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.
Art. 46. STABILITA' DEI PONTI
Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti
stabili della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non
deve superare a 10 centimetri.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i
vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal
comma precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di
sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi
deve essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di
calpestio.
Art. 47. MANOVRA DEI PONTI
Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere
accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano
sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due
spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti
pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremità
dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con
spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori al 10 per
cento.
Art. 48. LAVORATORI AMMESSI SUI PONTI SOSPESI
I lavoratori che operano sui ponti sospesi devono essere edotti delle modalità
delle manovre.
E' vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di anni 18 e le donne.
Art. 49. MANUTENZIONE
La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli
argani devono essere costantemente curate.
Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro
volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili
rotti apparenti sia superiore al 10 % dei fili costituenti la fune.
Art. 50. LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE
Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e
sottoposti a verifiche biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547., saranno stabilite le modalità del collaudo e
delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le
relative registrazioni.
Art. 51. PONTI SU CAVALLETTI
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto,
possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli
edifici; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere
montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e
diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando
si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre
cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate
fra loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio.
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti
costituiti da scale a pioli.
Art. 52. PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine
di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere
ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro
mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle
due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con
pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui
sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto,
non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.
Art. 53. SCALE AEREE SU CARRO
Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole,
orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e
controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minore di 60 gradi ne
maggiori di 80 gradi sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata
mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono
portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste
calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.
Art. 54. MANOVRE DELLE SCALE AEREE
Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a
scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed
eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo
della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.
Nei verbali di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere indicato il numero massimo
di persone che possono contemporaneamente salire sulla scala.
Tale numero non deve essere in talun caso superato.
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la
quale non deve poggiare con la estremità superiore a strutture fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee
elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando
opportunamente la volata della scala.
Capo VII - Trasporto dei materiali
Art. 55. CASTELLI PER ELEVATORI
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e
discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati
per ogni due piani di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a
seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi
collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti
elementi sottostanti.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
Art. 56. IMPALCATI E PARAPETTI DEI CASTELLI
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui
lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché
in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30
centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da
robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del
tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel senso
normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti
almeno cm. 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di
spessore non inferiore a cm. 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed
interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei
ripiani medesimi.
Art. 57. MONTAGGIO DEGLI ELEVATORI
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono
fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo
da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono
sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli
elevatori, devono essere in numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non
minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli
elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a
vite muniti di dado e controdado: analogamente deve essere provveduto per le
carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono
installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre a essere saldamente ancorati, devono essere
disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
Il manovratore degli argani " a bandiera " fissati a montanti di impalcature,
quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto
di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
La protezione di cui al 3x comma dell'articolo precedente deve essere applicata
anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali
impalcature.
Art. 58. ARGANI - SALITA E DISCESA DEI CARICHI
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extracorsa superiore:
è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di
ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono
essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico
di sicurezza non minore di 8.
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve
essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono
ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
Art. 59. SOLLEVAMENTO DI MATERIALI DAGLI SCAVI
Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in
genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali
parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o
di cavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a
braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di legno, con
piattaforma per i lavoratori o fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio
opportunamente irrigidite e controventate.
In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di
cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire
franamenti o caduta di materiali.
Art. 60. TRASPORTI CON VAGONETTI SU GUIDE
Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano
resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le
piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70
centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un
uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate
ed essere provviste di normali parapetti nonché di tavole fermapiede.
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol
lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli
lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
Art. 61. PENDENZA DEI BINARI
E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle discariche
delle materie scavate o demolite.
Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile
evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in
contropendenza.
Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento
per la trattenuta del vagonetto.
Art. 62. TRANSITO E ATTRAVERSAMENTO SUI PIANI INCLINATI
E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti
sono in movimento. Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle
due estremità del percorso in pendenza.
Quando si rendesse necessario un attraversamento davanti a ciascuno sbocco e
parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere, con la parte centrale
mobile, di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.
Capo VIII - Costruzioni edilizie
Art. 63. STRUTTURE SPECIALI
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere
sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta,
ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità
dell'opera sia completamente assicurata.
Art. 64. COSTRUZIONI DI ARCHI, VOLTE E SIMILI
Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte,
architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal
muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costuite in
modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con
modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti d'arco, per
coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso
corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o
architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono
essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro.
Art. 65. POSA DELLE ARMATURE E DELLE CENTINE
Prima della posa delle armature e delle centine di sostengo delle opere di cui
all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del
terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da
prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con
particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Art. 66. RESISTENZA DELLE ARMATURE
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture,
anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le
sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione
dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente
distribuito.
Art. 67. DISARMO DELLE ARMATURE
Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64 deve
essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza
del capo cantiere o sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data
l'autorizzazione.
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando
sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le
misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio.
Art. 68. DIFESA DELLE APERTURE
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere
circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella
del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un
lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile,
che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità
superiore a m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole
fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta
di persone.
Art. 69. SCALE IN MURATURA
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla
posa in opera della ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole
fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.
Il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza
del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano
terreno contro la caduta dei materiali.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non
siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati
larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente
listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
Art. 70. LAVORI SPECIALI
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e
simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo,
a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di
cinture di sicurezza.
Capo IX - Demolizioni
Art. 71. RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla
verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture
da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Art. 72. ORDINE DELLE DEMOLIZIONI
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto
verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la
stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni,
deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato
dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve
essere tenuto a disposizione degli ispettori di lavoro.
Art. 73. MISURE DI SICUREZZA
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione.
E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono quanto trattisi di muri
di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque
metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Art. 74. CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore non
deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di
raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento
della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Art. 75. SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il
transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato
sospeso lo scarico dall'alto.
Art. 76. DEMOLIZIONE PER ROVESCIAMENTO
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5
metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi
e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati
dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del
lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del
muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona
interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la
caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva
rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere
di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro
il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito
alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni
agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.
Capo X - Norme penali
Art. 77. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15,
17, 24 primo comma, 27 primo, comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56
primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto
comma, 10, 11, 13, 20 primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma,
25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo,
terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, quarto comma, 62 secondo comma,
70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme.
Art. 78 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo
comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonché per non avere
esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per
l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. a) dell'articolo
seguente;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 terzo e quinto
comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53
primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonché per non
avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per
l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. b) dell'articolo
seguente.
Art. 79 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da trecentomila a lire un
milionecinquecentomila per la inosservanza delle norme di cui all'art. 47;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire ottocentomila per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo
comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma, 57 quinto comma, 60 ultimo
comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.
Capo XI - Disposizioni finali
Art. 80 COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui
all' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547., può stabilire di sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e
attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico
incaricato.
Art. 81. Decorrenza.
Il presente decreto entra in vigore il 1o aprile 1956.
A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato
con R.D. 27 maggio 1900, n. 205, che concernono i lavori di costruzione
disciplinati dal presente decreto.
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