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Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
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TITOLO 2
- Gestione degli
imballaggi
(artt. 34 - 43)
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai
principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie
che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la
materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente
decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva
in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 2
(Finalita')
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita'
di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di
assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo
conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria,
il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e
comunitario
4. Per il conseguimento delle finalita' del
presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano
ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di
programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
ART. 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorita' competenti adottano, ciascuna
nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosita' dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in
particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici,
eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni
di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonche' lo sviluppo del
sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di
uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul
mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il
meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita', il volume e la pericolosita' dei rifiuti ed i
rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere
recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che
valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione
della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di
programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti.
ART. 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le
autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia
prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme
di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita'
di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i
produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con
particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire procedure
semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
ART. 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere
effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della
gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale
devono essere il piu' possibile ridotti potenziando la prevenzione e le
attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga
conto delle tecnologie piu' perfezionate a disposizione che non comportino costi
eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento
dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno
degli impianti appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei
a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e
la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo
se il relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero energetico
con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1 gennaio 1999 e' vietato smaltire i
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali
potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico-economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in
discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme
tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero
e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il
Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo'
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni
tecniche e delle norme vigenti in materia.
ART. 6
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha
prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o
di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei
rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni nonche' il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita
e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero
di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste
nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato
C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu'
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di
un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali
originano i rifiuti;
l) stoccaggio: Le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto
D15 dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle
seguenti condizioni:
1 - i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in
quantita' superiore a 2,5 ppm ne' policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantita' superiore a 25 ppm;
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi
depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono
essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con
cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato
per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - deve essere data notizia alla Provincia del
deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della
fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle
matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile
ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione
delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere
calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite
norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualita'.
ART. 7
(Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai
rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e
agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero
e smaltimento di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento
di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati
ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso
e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nell'elenco di cui all'allegato D.
ART. 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita'
agricola;
d) le attivita' di trattamento degli scarti che
danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e
alle modalita' d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono
fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati
nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da
raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed
istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di
lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita'
di scavo
3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C
effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del
recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in
quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di
applicazione del presente decreto
4. Le disposizioni del presente decreto si
applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od
animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria
ART. 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare categorie diverse di
rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la
miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo'Ý essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano
rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere
piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma 1 e'
tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
ART. 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attivita' di
smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate
nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore
dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i
propri obblighi con le seguenti priorita':
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai
sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che
gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalita'
previste dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilita del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e
datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia
provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e'
elevato a sei mesi.
ART. 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse
attivita' di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione
della Commissione delle comunita' europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto e' articolato in una sezione
nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le
corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la
Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale
attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma
3, lettere c) e d) , sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale
obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli
imprenditori artigiani; di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno
piu' di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i
medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal
gestore del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane
ovvero aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste della legge 25
gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle
Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati
e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne
assicura la pubblicita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi
1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
ART. 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3,
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno
settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e
la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti
ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche'
presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e
presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei
rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed
al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti
non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di
rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono
rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello
uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
ART. 13
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora
si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purche' non vi
siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanita'
entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore
a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed
adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il
riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile
decorso del termine e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo
termine, e in caso di protrazione dell'inerzia puo' adottare in via sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le
norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono
essere reiterate per piu' di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita',
il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente puo'
adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1
anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
ART. 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di
cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e'
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito
di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la
persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
ART. 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in
particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al
comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato
dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme
vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di
identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono
disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del
regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del
Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle
importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della
Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del
tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del
regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi
delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei
notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei
rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorita' competenti di spedizione e di
destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero
dell'ambiente;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le
informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
ART. 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza,
la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la
redazione dei progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale,
il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva
il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune,
alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi
di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla
notifica di cui alla lettera a) , deve essere data comunicazione al comune ed
alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di
messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario
ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha
determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di
pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di
bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i
livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a
provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di
presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione.
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica
medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono
approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di
presentazione del progetto di bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che
siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche
prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita'
di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di
cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad
impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche'
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove
occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e
di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e
gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del
progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c) , e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero
non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente
competente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale
anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree
inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel
certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo
18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza,
la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2
e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati
dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle
notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed
il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di
bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi
per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione
d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di
contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e'
approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica
di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Regione territorialmente
competente. 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
ART. 18
(Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione del presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei
fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle
misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito
cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per
ridurre la pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le
maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei
rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle
azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia
prima dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati
dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei
soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita'
dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei
piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi
alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli
standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri
per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti,
nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle
attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita'
e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello
smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e
degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e
delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
Nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e
la definizione del formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere
smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro
di cui all'articolo 12 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso,
nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui
all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente
decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle
modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modifiche e integrazione, del prodotto di qualita' ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta
differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono
adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita, nonche', quando
le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di
concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e
forestali e dei trasporti e della navigazione.
ART. 19
(Competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e
l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione
dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di
provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque
ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e
l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti
per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attivita' in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle
autorita' competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito
provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in
sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei
rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della
produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per
l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del
decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici
coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari
almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
ART. 20
(Competenze delle province)
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8
giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la
programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente
decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti
previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni
del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani,
con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti
sottoposti alle proce- dure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i
relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo
sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture
di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con
le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni
le province possono altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di
gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli
addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi
della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo
Ecologico dell'Arma dei Carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e
le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Pestano ferme le altre
disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1,
le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i
controlli sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto
di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione
dei rifiuti.
ART. 21
(Competenze dei comuni)
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta,
del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei comuni
l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attivita' di gestione dei rifiuti urbani,
i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme
previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed
alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle
stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica
alle attivita' di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma
di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attivita' di recupero dei rifiuti
assimilati. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.
CAPO III
ART. 22
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni,
nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5,
ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono
piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la
massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti
promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei
rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti
prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai
quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione,
tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo
criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire
la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione
dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero
dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la
regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa
vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano
regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani.
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in
vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui
al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli
organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino
gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita'
stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi
contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono
riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti
urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di
impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma
stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione,
possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il
recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti
oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di
tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.
ART. 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti
territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge
regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano
una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei
rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni
del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella
gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a
livello sub-provinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia superata
la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale
ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti
urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le
province , entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per
l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure
che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei
rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi
indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso
inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in
sostituzione degli enti inadempienti.
ART. 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in
discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui
all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' determinato
anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
ART. 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stipulare
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli
accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione
e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad ottimizzare il
recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi
produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali
meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la
produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da
ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e
l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il
riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di
sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero
e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, puo' altresi'
stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente
presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di
eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo
al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e
del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora
riguardino attivita' collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente
di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da
destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento,
agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le
modalita' di stipula dei medesimi.
ART. 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme
di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti
ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione
ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e
sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma
generale di prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione
definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
d) predispone il Programma generale di prevenzione
di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda
nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di
cui all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui
all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi
erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato, ed e' composto da sette membri, scelti tra persone esperte
in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di
cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di
cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e' determinato con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
Sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica. 5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di Previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
CAPO IV
ART. 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il
progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e
convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la
regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la
Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi
aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di
esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1
puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione
autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
ART. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero)
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio
entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire
o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto
approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di
sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli
impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e succes- sive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le
modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa
per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta
giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione
di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un
periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia
provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti
dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo 12
ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 9. Per il deposito temporaneo
in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3,
della lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.
6. Il controllo e l'autorizzazione delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree
portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in
via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto,
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
ART. 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono
ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di
impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non
superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero'
essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1
e' di un anno, salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale
dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al
comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si
esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La
garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione
di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanita' e della
ricerca scientifica.
ART. 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e'
articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente,
ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella materia nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di
Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due
delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite
con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da
un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese
che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di
impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte
all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione
abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai
sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione delle garanzie finanziarie sono
deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed alle direttive emesse
dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i
termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi
delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per
l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle
Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui
ai commi 2 e 3 continuano ad operare rispettivamente il Comitato nazionale e le
Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.
575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma
6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni
effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle
relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica
e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei
consorzi e delle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune.
L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attivita' del comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune
medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni
regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato
personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive
modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle
amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento
di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di
diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo pre- via
comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale territorialmente
competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il
trasporto dei rifiuti;
d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa vigente. 17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 31
(Determinazione delle attivita' e delle
caratteriatiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate)
1. Le procedure semplificate devono comunque
garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i
tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita'
di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In
particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento
termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti
condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno
restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata
su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di
cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista
verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli
32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici,
l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione
annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano
rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche
di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle
altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero
di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 32
(Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono
in particolare:
a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei
rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di
smaltimento;
e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e'
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e
delle proce- dure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.
ART. 33
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al
comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantita' massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantita' massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il
termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e'
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita',
salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati
rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazione gia'
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15, lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente
articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme
tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche
qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo
6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre
emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legisla- tive all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile
da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con
apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in
operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,
nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti
non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
TITOLO II
ART. 34
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per
garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli
scambi, nonche' distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la
gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i
rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a
qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di
qualita' degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi
stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un
determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo e'
consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data
e conformi alle norme vigenti.
ART. 35
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo
si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali
di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle
materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la
loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita, indipendentemente dal
fatto che sia venduto come tale all'utente fi- nale o al consumatore, o che
serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita.
Esso puo' essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli
per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le
attivita' di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare
attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della
quantita' e della nocivita' per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e
rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonche' in quella
della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della
gestione post- consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale
l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o
reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e' stato concepito con o
senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il
riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di
imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di
produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per
altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi:
tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti
di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante
incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio)
o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni
controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con
produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione
dell'interramento in discarica, che non puo' essere considerato una forma di
riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di
cui all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali
di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al
riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi
vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di
imballaggi pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di
diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta,
trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui
alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o
importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso
tra le autorita' pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto
a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti
e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.
ART. 36
(Criteri informatori dell'attivita' di gestione
dei rifiuti di imballaggio)
1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione
alla fonte della quantita' e della pericolosita' degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative; anche di natura economica in
conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo
di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli
imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero
di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei
rifiuti di imballaggi.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione
degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonche'
la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilita'
condivisa", l'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira,
inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della
valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantita' di imballaggi
immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la
raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i
soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed
in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli
imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta
differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del
comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel
processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformita' alle determinazioni assunte
dalla Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e
del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono adottate le
misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi
primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli
imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti
sanitari il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della
sanita'.
5. Tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalla Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed
il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione
del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
ART. 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo
36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i
relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i
produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle
attivita' di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano
annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i
dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati
provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all'articolo 40 per
i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per
gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni
dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di
natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al
mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato alle
entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro
del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno
utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma
Triennale dell'Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti
ai rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale nonche' a tutti i
sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed
aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione
dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16
e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente
titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle
misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
ART.38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli
articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della
raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi
comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio
medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
nonche' all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal
servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo
40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono
tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i
rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonche' a consegnarli in un luogo di
raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di
cui all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26,
entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli
imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della
produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la
raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli
imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita';
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di
cui all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di
Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di
cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i
produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a
presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione
sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti
nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare
adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui
all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli
utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di
rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
ART. 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica
Amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare
sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore
di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del
territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve
essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e
l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non
attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli
utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta differenziata direttamente sulle
superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
ART. 40
(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari
e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti
al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i
produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e
c) costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita'
giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei
predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi
dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette
all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di
cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41
l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del
programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
ART. 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali
di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita'
di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il
trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti
dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e
gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i
consorzi di cui all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini
dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori
i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti
di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia
del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle
quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna
tipologia di materiale.
3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma
quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del
principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei costi della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla
base della tariffa di cui all'articolo 49 secondo criteri di efficienza, di
efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di
recupero;
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e'
trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che
puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta
giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al
comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i contributi
dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due
terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI
partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal
Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9- quater, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti
e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarita' del
patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di
gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali
patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della
raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI
entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il
Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente articolo.
ART. 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita'
di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita'
di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi
non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche
dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o
rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di
rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo
obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da
riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo
percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e
riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano
nazionale per la gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale e' trasmesso per il
parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed e' approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la
medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del
programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, e successivamente,
dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso e' elaborato in via
sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi
di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono
integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai
commi 1 e 2.
ART. 43
(Divieti)
1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti
dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere
conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia
stata attivata.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere
commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal
Comitato Europeo Normalizzazione in conformita' ai requisiti essenziali
stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1
gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere
conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, ovvero, in mancanza
delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai
predetti requisiti.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o
componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti
di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e
cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire
dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in
conformita' alle decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di
concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai
circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata; b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).
TITOLO III
ART. 44
(Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno
esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero
devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta
individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di
programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li
immettono al consumo, anche in qualita' di importatori ed i soggetti pubblici e
privati che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo
smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita'
di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi
su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali
costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da
parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di
cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori,
e le loro associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e
contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessita' di
tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei
rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro
vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita
del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, e' svincolata
all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del
presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana
o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di
tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che,
contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un
bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione
dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli
di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
ART. 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni
tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere
una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento
litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle predette
condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della
struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della
disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore
autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere
smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del
presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione, d'intesa con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente,
puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica
controllata previa sterilizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta,
disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera f);
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari
assimilati agli urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie di rifiuti
sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti
e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal
caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che
intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e
la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore
destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle
succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui
al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici
o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi
degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di
raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure de- terminate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o
le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la
demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli
estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli
estremi di identificazione del veicolo nonche' l'assunzione da parte del gestore
del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal
Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro
Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico
del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4
libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di
quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se
sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui
ai commi 7 e ( da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione
deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti
di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle
parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
ART. 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. E' istituito il Consorzio obbligatorio
nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti, al quale e' attribuita la personalita' giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed e'
regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e
animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato
e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il
ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e
grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e
grassi vegetali e animali per uso alimentare;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e
grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi
vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun
consorziato e la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote
compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di
adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi
di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio
puo' nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese
pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono
costituite:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal
Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo
consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei
produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso
alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire
l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al
Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla
loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine
di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione
della propria attivita', detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e'
obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attivita'
ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e
vegetali esausti, e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
ART. 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni
in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di
polietilene destinati allo smaltimento e' istituito il Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d).
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria
rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti
di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario
di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di
utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base
di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre
forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei
consorziati il Consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal
consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo
consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio,
adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due
anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire un contributo
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse
dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture
destinate alla produzioni di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di
diritto privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato. 9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.
TITOLO IV
ART. 49
(Istituzione dalla tariffa)
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui
alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza
locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai
Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti
di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per
fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base
per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo
gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa e' determinata dagli enti locali,
anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori
nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono
assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata
delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e
degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti
derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa
si tiene canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della
qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene
conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che
gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della
tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso,
tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare
il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1. 17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
TITOLO V
ART. 50
ABBANDONO DI RIFIUTI
1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli
articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
2. - Chiunque non ottempera all'ordinanza del
Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli
articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la
decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
ART. 51
ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti
prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno
o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di
rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in
modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2,
ovvero effettuano attivita' di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,
31, 32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area
sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o
del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte
della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei
requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti,
ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati e' punito con la pena
di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso
il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
prescrizioni di cui all'articolo 45, e' punito con la pena dell'arresto da tre
mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento
litri.
ART. 52
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI
TENUTA DEI
REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui
all'articolo 11, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un
mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione
e dall'amministratore.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza
il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario
stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di
cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
formalmente in- complete o inesatte ma contengano tutti gli elementi
indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La
stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle
autorita' competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del
formulario di cui all'articolo 15.
ART. 53
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti
elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio
del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, cosi' come
definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, e' punito con la pena
dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a
due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni
relative al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui
agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo
di trasporto.
ART. 54
IMBALLAGGI
1. I produttori di imballaggi che non provvedono
ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40
ne' adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La
stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo
43, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo
43, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
ART. 55
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui
territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall'articolo 50, comma 1, per le quali e' competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
CAPO II
ART. 56
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione
degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater, 1- quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito
regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con
il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo.
ART. 57
(Disposizioni Transitorie)
1. Le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in
vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del
presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni
delegate o trasferite gia' conferite dalle regioni alle province in attuazione
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano
valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in
essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli
stessi.
5. Le attivita' che in base alle leggi statali e
regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso
l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212, devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso.
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo
33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti
compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e
33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui
all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette
norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attivita' puo' essere continuato
senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
ART. 58
(Disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n.
847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso
della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della
legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 9, comma 5, della
medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle
seguenti "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9- quinquies del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha
personalita' giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate,
ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle
specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie
impiantistiche ivi indicate. 7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997.
l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi, Ministro della sanità Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Bassanini, Ministro della funzione pubblica Dini, Ministro degli esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro
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ALLEGATO A (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione.
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate
2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo i lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
INDICE
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava 02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili 04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici 08 00 00 Rifiuti da produzione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica 10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa 12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica 13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) 14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo 17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali 01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi 01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi 01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali 01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi 01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi 01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 01 colle 01 03 02 polveri e rifiuti polverosi 01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto 01 04 02 sabbia e argilla di scarto 01 04 03 polveri e rifiuti polverosi 01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma 01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali 01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio 01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite 01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 99 fanghi non specificati altrimenti
02 00 00 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA 02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 02 scarti animali 02 01 03 scarti vegetali 02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi) 02 01 05 rifiuti agrochimici 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 02 scarti animali 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco 02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti 02 03 03 rifiuti da separazione con solventi 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero 02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti 02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche 02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI 03 01 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 02 segatura 03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici 03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone 03 03 01 corteccia 03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione) 03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro 03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta 03 03 06 fibra e fanghi di carta 03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle 04 01 01 carniccio e frammenti di calce 04 01 02 rifiuti di calcinazione 04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti concernenti solventi senza fase liquida 04 01 04 liquido di concia contenente cromo 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 04 01 06 fanghi contenenti cromo 04 01 07 fanghi non contenenti cromo 04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo 04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 04 02 00 rifiuti dell'industria tessile 04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale 04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale 04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche 04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura 04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale 04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale 04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche 04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera) 04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura 04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura 04 02 13 tinture e pigmenti 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi 05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 05 01 02 fanghi da processi di dissalazione 05 01 03 morchie e fondi di serbatoi 05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione 05 01 05 perdite di olio 05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione 05 01 07 catrami acidi 05 01 08 altri catrami 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi 05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie 05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento 05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 03 00 catalizzatori esauriti 05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 05 03 02 altri catalizzatori esauriti 05 04 00 filtri di argilla esauriti 05 04 01 filtri di argilla esauriti 05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio 05 05 01 ririuti contenenti zolfo 05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone 05 06 01 catrami acidi 05 06 02 asfalto 05 06 03 altri catrami 05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale 05 07 01 fanghi contenenti mercurio 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio 05 08 01 filtri di argilla esauriti 05 08 02 catrami acidi 05 08 03 altri catrami 05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio 05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 06 01 00 soluzioni acide di scarto 06 01 01 acido solforoso e solforico 06 01 02 acido cloridrico 06 01 03 acido fluoridrico 06 01 04 acido fosforoso e fosforico 06 01 05 acido nitroso e nitrico 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 02 00 soluzioni alcaline 06 02 01 idrossido di calcio 06 02 02 soda (idrossido di sodio) 06 02 03 ammoniaca 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 03 00 sali e loro soluzioni 06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03) 06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri 06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri 06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri 06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati 06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati 06 03 07 fosfati e sali solidi collegati 06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati 06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli) 06 03 10 sali solidi contenenti ammonio 06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri 06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 04 00 rifiuti contenenti metalli 06 04 01 ossidi metallici 06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00) 06 04 03 rifiuti contenenti arsenico 06 04 04 rifiuti contenenti mercurio 06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione 06 06 01 rifiuti contenenti zolfo 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni 06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici 06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio 06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio 06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo 06 09 01 fosfogesso 06 09 02 scorie contenenti fosforo 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti 06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti 06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti 06 11 01 gesso della produzione di biossido di titanio 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori 06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 06 12 02 altri catalizzatori esauriti 06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici 06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica 06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 06 13 03 nerofumo di gas 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base 07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri 07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 01 06 altri catalizzatori esauriti 07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri 07 02 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 02 06 altri catalizzatori esauriti 07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00) 07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti 07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 03 06 altri catalizzatori esauriti 07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05) 07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 04 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 04 06 altri catalizzatori esauriti 07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici 07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 05 06 altri catalizzatori esauriti 07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 06 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 06 06 altri catalizzatori esauriti 07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti 07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 07 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi 07 07 06 altri catalizzatori esauriti 07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione 07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici 08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati 08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati 08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa 08 01 04 pitture in polvere 08 01 05 pitture e vernici indurite 08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati 08 01 07 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati 08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa 08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06) 08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa 08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati 08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati 08 03 03 inchiostri di scarto a base acquose 08 03 04 inchiostro essiccato 08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati 08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro 08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti) 08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati 08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati 08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa 08 04 04 adesivi e sigillanti induriti 08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati 08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati 08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa 08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica 09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente 09 01 04 soluzioni di fissaggio 09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici 09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento 09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento 09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie 09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00) 10 01 01 ceneri pesanti 10 01 02 ceneri leggere 10 01 03 ceneri leggere e torba 10 01 04 ceneri leggere di olio 10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi 10 01 09 acido solforico 10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione 10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie 10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie 10 02 02 scorie non trasformate 10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi 10 02 05 altri fanghi 10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti 10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi 10 03 02 frammenti di anodi 10 03 03 scorie 10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione 10 03 05 polvere di allumina 10 03 06 suole di carbone usate e materiali combustibili dell'elettrolisi 10 03 07 rivestimenti di carbone usati 10 03 08 scorie saline di seconda fusione 10 03 09 scorie nere di seconda fusione 10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline 10 03 11 polveri di gas effluenti da camino 10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione) 10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione) 10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 10 04 03 arsenato di calcio 10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino 10 04 05 altre polveri e particolato 10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione) 10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino 10 05 04 altre polveri e particolato 10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 01 scorie (di prima e seconda fusione) 10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino 10 06 04 altre polveri e particolato 10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica 10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi 10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi 10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione) 10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 07 04 altre polveri e particolato 10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi 10 08 01 scorie (di prima e seconda fusione) 10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini 10 08 04 altre polveri e particolato 10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate 10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate 10 09 03 scorie di fusione 10 09 04 polveri di fornace 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate 10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate 10 10 03 scorie di fusione 10 10 04 polveri di fornace 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro 10 11 02 vetro di scarto 10 11 03 materiali di scarto a base di vetro 10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino 10 11 05 altre polveri e particolato 10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico 10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino 10 12 03 altre polveri e particolato 10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 12 06 stampi inutilizzabili 10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali 10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico 10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento 10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento 10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare 10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 10 13 06 altre polveri e particolato 10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi 10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali) 11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo 11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti 11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri 11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri 11 01 05 soluzioni acide di decapaggio 11 01 06 acidi non specificati altrimenti 11 01 07 alcali non specificati altrimenti 11 01 08 fanghi di fosfatazione 11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi 11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame 11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 11 02 04 fanghi non specificati altrimenti 11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra 11 03 01 rifiuti contenenti cianuri 11 03 02 altri rifiuti 11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti 11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12 00 00 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura) 12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi 12 01 05 particelle di plastica 12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) 12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) 12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni 12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 12 01 10 oli sintetici per macchinari 12 01 11 fanghi di lavorazione 12 01 12 grassi e cere esauriti 12 01 13 rifiuti di saldatura 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura) 12 02 01 polvere per sabbiatura esausta 12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura 12 02 03 fanghi di lucidatura 12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00) 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00) 13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT 13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati 13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati 13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati 13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati 13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale 13 01 07 altri oli per circuiti idraulici 13 01 08 oli per freni 13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi 13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati 13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati 13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi 13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi 13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale 13 04 00 oli di cala 13 04 01 oli di cala da navigazione interna 13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli 13 04 03 oli di cala da altre navigazioni 13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua 13 05 01 solidi di separazione olio/acqua 13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua 13 05 03 fanghi da collettori 13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori 13 05 05 altre emulsioni 13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti 13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00) 14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura 14 01 01 clorofluorocarburi (CFC) 14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi 14 01 03 altri solventi e miscele solventi 14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati 14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati 14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati 14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti 14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi 14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati 14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica 14 03 01 clorofluorocarburi (CFC) 14 03 02 altri solventi alogenati 14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati 14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol 14 04 01 clorofluorocarburi (CFC) 14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi 14 04 03 altri solventi o miscele di solventi 14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione) 14 05 01 clorofluorocarburi (CFC) 14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi 14 05 03 altri solventi e miscele di solventi 14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati 14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
15 00 00 IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 15 01 00 imballaggi 15 01 01 carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi in metallo 15 01 05 imballaggi compositi 15 01 06 imballaggi in più materiali 15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO 16 01 00 veicoli fuori uso 16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli 16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli 16 01 03 pneumatici usati 16 01 04 veicoli inutilizzabili 16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso 16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT 16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) 16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre 16 02 05 altre apparecchiature fuori uso 16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto 16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica 16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli 16 03 00 prodotti fuori specifica 16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici 16 03 02 prodotti fuori specifica organici 16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto 16 04 01 munizioni di scarto 16 04 02 fuochi artificiali di scarto 16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto 16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori 16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon) 16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti 16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti 16 06 00 batterie ed accumulatori 16 06 01 accumulatori al piombo 16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio 16 06 03 pile a secco al mercurio 16 06 04 pile alcaline 16 06 05 altre pile ed accumulatori 16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori 16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00) 16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici 16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli 16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli 16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici 16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici 16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli 16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE) 17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso 17 01 01 cemento 17 01 02 mattoni 17 01 03 mattonelle e ceramica 17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso 17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto 17 02 00 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi 17 03 01 asfalto contenente catrame 17 03 02 asfalto (non contenente catrame) 17 03 03 catrame e prodotti catramosi 17 04 00 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 08 cavi 17 05 00 terra e materiali di dragaggio 17 05 01 terra e rocce 17 05 02 terra di dragaggio 17 06 00 materiale isolante 17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto 17 06 02 altri materiali isolanti 17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) 18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini 18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi) 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue 18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso) 18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto 18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi) 18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 18 02 04 sostanze chimiche di scarto
19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA 19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilati da commercio, industrie ed istituzioni 19 01 01 ceneri pesanti e scorie 19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti 19 01 03 ceneri leggere 19 01 04 polveri di caldaia 19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi 19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue 19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 19 01 08 rifiuti di pirolisi 19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox 19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli 19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale 19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati 19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici 19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici 19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici 19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 01 rifiuti vetrificati 19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi 19 04 03 fase solida non vetrificata 19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati 19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili 19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali 19 05 03 composti fuori specifica 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili 19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 07 00 percolato di discarica 19 07 01 percolato di discariche 19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti 19 08 01 mondiglia 19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque) 19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua 19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali 19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste 19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale 19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings 19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque 19 09 03 fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque 19 09 04 carbone attivo esaurito 19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 20 01 00 raccolta differenziata 20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 03 plastica (piccole dimensioni) 20 01 04 altri tipi di plastica 20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 20 01 06 altri tipi di metalli 20 01 07 legno 20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) 20 01 09 oli e grassi 20 01 10 abiti 20 01 11 prodotti tessili 20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi 20 01 13 solventi 20 01 14 acidi 20 01 15 rifiuti alcalini 20 01 16 detergenti 20 01 17 prodotti fotochimici 20 01 18 medicinali 20 01 19 pesticidi 20 01 20 batterie e pile 20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 22 aerosol 20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) 20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti compostabili 20 02 02 terreno e rocce 20 02 03 altri rifiuti non compatibili 20 03 00 altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani misti 20 03 02 rifiuti di mercati 20 03 03 residui di pulizia delle strade 20 03 04 fanghi di serbatoi settici 20 03 05 veicoli fuori uso
ALLEGATO B N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccettol'immersione D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D 10 Incenerimento a terra D 11 Incenerimento in mare D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
ALLEGATO C N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R 2 Rigenerazione/recupero di solventi R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le opeazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10 R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 e R 11 R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
ALLEGATO D (Previsto dall'art. 7, comma 4) Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre. 2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purchè non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva. 3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purchè non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva. 4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
Codice CER Designazione
02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA 0201 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE 020105 rifiuti agrochimici 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI 0302 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO 030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 030202 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici 030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 0401 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE 040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 0402 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE 040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI 050103 morchie e fondi di serbatoi 050104 fanghi acidi da processi di alchilazione 050105 perdite di olio 050107 catrami acidi 050108 altri catrami 0504 FILTRI Dl ARGILLA ESAURITI 050401 Filtri di argilla esauriti 0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 050601 catrami acidi 050603 altri catrami 0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE 050701 fanghi contenenti mercurio 0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO 050801 filtri di argilla esauriti 050802 catrami acidi 050803 altri catrami 050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio 06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO 060101 acido solforoso e solforico 060102 acido cloridrico 060103 acido fluoridrico 060104 acido fosforoso e fosforico 060105 acido nitroso e nitrico 060199 rifiuti non specificati altrimenti 0602 SOLUZIONI ALCALINE 060201 idrossido di calcio 060202 soda Codice CER Designazione 060203 ammoniaca 060299 rifiuti non specificati altrimenti 0603 SALI E LORO SOLUZIONI 060311 sali e soluzioni contenenti cianuri 0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI 060402 sali metallici (tranne 06 03 00) 060403 rifiuti contenenti arsenico 060404 rifiuti contenenti mercurio 060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti 0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI 060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici 060702 carbone attivo dalla produzione di cloro 0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica 061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE 070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri 070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI 070201 soluzioni di lavaggio e acque madri 070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTl ORGANICI (TRANNE 06 11 00) 070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070310 alti residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05) 070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati Codice CER Designazione 070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070410 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI 070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070504 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070510 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI 070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070610 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione 070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati 070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI 080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati 080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati 080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sveniciatura contenenti solventi alogenati 080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sveniciatura non contenenti solventi alogenati 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA 080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati 080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati 080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati 080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati 0804 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI) 080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati 080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati 080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati 080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA Codice CER Designazione 0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 090103 soluzioni di sviluppo a base solvente 090104 soluzioni di fissaggio 090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 090106 rifiuti contenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 1001 RIFIUTI Dl CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 19 00 00) 100104 ceneri leggere di olio 100109 acido solforico 1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO 100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi 100303 rifiuti di cimatura 100304 scorie di prima fusione/scorie bianche 100307 rivestimenti di carbone usati 100308 scorie saline di seconda fusione 100309 scorie nere di seconda fusione 100310 rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere 1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO 100401 scorie (prima e seconda fusione) 100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) 100403 arsenato di calcio 100404 polveri dai gas effluenti da camino 100405 altre polveri e particolato 100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 100407 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi 1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO 100501 scorie (prima e seconda fusione) 100502 scorie e residui di cimatura (prima e seconda fusione) 100503 polveri dai gas effluenti da camino 100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi 1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME 100603 polveri dai gas effluenti da camino 100605 rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica 100606 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi 100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi 11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI) 110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo 100102 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti 110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri 110105 soluzioni acide di decapaggio Codice CER Designazione 110106 acidi non specificati altrimenti 110107 alcali non specificati altrimenti 110108 fanghi di fosfatazione 1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI 110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) 1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA 110301 rifiuti contenenti cianuri 110302 altri rifiuti 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA) 120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) 120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) 120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni 120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 120110 oli sintetici per macchinari 120111 fanghi di lavorazione 120112 grassi e cere esauriti 1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 11 00 00) 120301 soluzioni acquose di lavaggio 120302 rifiuti di sgrassatura a vapore 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00) 1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT 130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati 130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati 130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati 130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati 130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale 130107 altri oli per circuiti idraulici 130108 oli per freni 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI 130201 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati 130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati 130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI 130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT 130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati 130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati 139304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica 130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale 1304 OLI DI CALA 130401 oli di cala da navigazione interna 130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli 130403 oli di cala da altre navigazioni Codice CER Designazione 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA 130501 solidi di separazione olio/acqua 130502 fanghi di separazione olio/acqua 130503 fanghi da collettori 130504 fanghi o emulsioni da dissalatori 130505 altre emulsioni 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00) 1401 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura 140101 cloro fluorocarburi (CFC) 140102 altri solventi alogenati e miscele solventi 140103 altri solventi e miscele solventi 140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati 140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati 140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 140107 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI 140201 solventi alogenati e miscele di solventi 140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati 140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA 140301 clorofluorocarburi (CFC) 140302 altri solventi alogenati 140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati 140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL 140401 clorofluorocarburi (CFC) 140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi 140403 altri solventi o miscele di solventi 140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi di distillazione) 140501 clorofluorocarburi (CFC) 140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi 140503 altri solventi e miscele di solventi 140504 fanghi contenenti solventi alogenati 140505 fanghi contenenti altri solventi 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO 160201 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO 160401 munizioni di scarto 160402 fuochi artificiali di scarto Codice CER Designazione 160403 altri rifiuti esplosivi di scarto 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI 160601 accumulatori al piombo 160602 accumulatori al nichel-cadmio 160603 pile a secco al mercurio 160606 elettroliti da pile e accumulatori 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00) 160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici 160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli 160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli 160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici 160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici 160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli 17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE) 1706 MATERIALE ISOLANTE 170601 materiali isolanti contenenti amianto 18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA) 1801 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI 180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI 180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni 180204 sostanze chimiche di scarto 19 RIFIUTI DA IMPIANTI Dl TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA 1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI 190103 ceneri leggere 190104 polveri di caldaie 190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi 190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue 190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi 190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi 1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE) 190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli 1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE 190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi Codice CER Designazione 190403 fase solida non vetrificata 1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua 190806 resine di scambio ionico sature od esauste 190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA 200112 vernici, inchiostri, adesivi 200113 solventi 200117 prodotti fotochimici 200119 pesticidi 200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
ALLEGATO E
(Previsto dall' art.37, comma 1) OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
ALLEGATO F
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E
LA RIUTILIZZABILITA' E LA RECUPERABILITA'
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione
degli imballaggi
2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un
imballaggio
3. Requisiti per la recuperabilita' di un
imballaggio
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