Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, "Decreto Ronchi"

 

 

 

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
(S.ORD. ALLA G.U. N. 038 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 15 02 1997 SUPPLEMENTO 033 DEL 15 02 1997)

 

 

Indice

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 TITOLO 1 - Gestione dei rifiuti

Capo 1- Principi generali                    (artt. 1 - 17)
Capo 2 - Competenze                         (artt. 18 - 21)     
Capo 3 - Piani di gestione dei rifiuti  (artt. 22 - 26)
Capo 4 - Autorizzazioni e iscrizioni   (artt. 27 - 30)
Capo 5 - Procedure semplificate       (artt. 31 - 33)

       TITOLO 2 - Gestione degli imballaggi                                                      (artt. 34 - 43)
  
    TITOLO 3 - Gestione di particolari categorie di rifiuti                            (artt. 44 - 48)
      
TITOLO 4 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani                              (art. 49)
      
TITOLO 5 - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali   (artt. 50 - 58)

Capo 1 - Sanzioni                                          (artt. 50 - 55)
Capo 2 - Disposizioni transitorie e finali     (artt. 56 - 58)

 

NOTE (alle premesse ed agli articoli)

 

A L L E G A T I

A         B        C        D        E         F
 

 

 

TITOLO I
Gestione dei rifiuti


Capo I


Principi Generali
 

ART. 1
 

(Campo d'applicazione)
 

1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
 

2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
 

3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

ART. 2
 

(Finalita')
 

1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
 

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
 

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario
 

4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
 

ART. 3
 

(Prevenzione della produzione di rifiuti)
 

1. Le autorita' competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti mediante:
 

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 

b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 

c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantita', il volume e la pericolosita' dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 

d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 

e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 

f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti.
 

ART. 4
 

(Recupero dei rifiuti)
 

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 

a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 

d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
 

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
 

3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
 

4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
 

ART. 5
 

(Smaltimento dei rifiuti)
 

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
 

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il piu' possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
 

3. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie piu' perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 

c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
 

4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
 

5. Dal 1 gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
 

6. Dal 1 gennaio 2000 e' consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessita' e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
 

ART. 6
 

(Definizioni)
 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 

b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonche' il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
 

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
 

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 

l) stoccaggio: Le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
 

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 

1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne' policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm;
 

2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 

3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 

4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 

5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 

6 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
 

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
 

q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualita'.
 

ART. 7
 

(Classificazione)
 

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 

2. Sono rifiuti urbani:
 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 

3. Sono rifiuti speciali:
 

a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali;
 

b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo;
 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 

e) i rifiuti da attivita' commerciali;
 

f) i rifiuti da attivita' di servizio;
 

g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 

h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
 

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D.
 

ART. 8
 

(Esclusioni)
 

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 

a) i rifiuti radioattivi;
 

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 

e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola;
 

d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalita' d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33;
 

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 

f) i materiali esplosivi in disuso.
 

2. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
 

a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normale pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 

b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attivita' di scavo
 

3. Le attivita' di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto
 

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria
 

ART. 9
 

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
 

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
 

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo'Ý essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
 

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiungue viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
 

ART. 10
 

(Oneri dei produttori e dei detentori)
 

1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
 

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':
 

a) autosmaltimento dei rifiuti;
 

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 

d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'articolo 16 del presente decreto.
 

3. La responsabilita del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
 

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi.
 

ART. 11
 

(Catasto dei rifiuti)
 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunita' europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
 

2. Il Catasto e' articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
 

3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c) e d) , sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani; di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio.
 

4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
 

a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
 

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
 

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
 

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
 

5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
 

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
 

7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 

ART. 12
 

(Registri di carico e scarico)
 

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
 

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
 

a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
 

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
 

c) il metodo di trattamento impiegato.
 

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
 

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
 

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta.
 

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
 

ART. 13
 

(Ordinanze contingibili e urgenti)
 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purche' non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanita' entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
 

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
 

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
 

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per piu' di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente puo' adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
 

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
 

ART. 14
 

(Divieto di abbandono)
 

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 

2. E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
 

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 

4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
 

ART. 15
 

(Trasporto dei rifiuti)
 

1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
 

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 

b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
 

c) impianto di destinazione;
 

d) data e percorso dell'istradamento;
 

e) nome ed indirizzo del destinatario.
 

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
 

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
 

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

ART. 16
 

(Spedizioni transfrontaliere)
 

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
 

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
 

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
 

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
 

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
 

c) le specifiche modalita' per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
 

4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
 

a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
 

b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente;
 

c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente.
 

5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
 

ART. 17
 

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
 

a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
 

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
 

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica.
 

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
 

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) , deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
 

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
 

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
 

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
 

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
 

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
 

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
 

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c) , e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
 

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
 

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
 

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
 

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
 

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
 

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
 

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
 

d) la stima degli oneri finanziari.
 

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
 

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Regione territorialmente competente.
 

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

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Capo II
Competenze

 

ART. 18
 

(Competenze dello Stato)
 

1. Spettano allo Stato:
 

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto;
 

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
 

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli stessi;
 

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;
 

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
 

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
 

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
 

h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti;
 

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
 

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 

n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
 

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
 

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
 

b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
 

c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
 

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
 

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ;
 

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti;
 

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
 

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'articolo 15;
 

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
 

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
 

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
 

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
 

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.
 

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita, nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
 

ART. 19
 

(Competenze delle regioni)
 

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
 

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
 

b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
 

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
 

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
 

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
 

f) le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita' competenti di spedizione e di destinazione;
 

g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 

h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
 

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
 

m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
 

n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
 

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
 

ART. 20
 

(Competenze delle province)
 

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
 

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
 

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
 

c) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
 

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
 

e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
 

f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle proce- dure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
 

g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
 

2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
 

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
 

5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Pestano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
 

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i controlli sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 

ART. 21
 

(Competenze dei comuni)
 

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
 

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:
 

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 

b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 

c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
 

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 

f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 

g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
 

3. E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
 

4. Nell'attivita' di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
 

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
 

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita' di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attivita' di recupero dei rifiuti assimilati.
 

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.

 

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CAPO III
Piani di gestione dei rifiuti

ART. 22
 

(Piani regionali)
 

1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
 

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
 

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
 

c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
 

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
 

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
 

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
 

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
 

a) l'ordine di priorita' degli interventi;
 

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
 

c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani.
 

d) la stima degli oneri finanziari;
 

e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
 

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
 

7. La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
 

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
 

9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
 

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
 

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
 

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
 

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
 

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
 

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
 

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
 

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
 

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
 

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
 

ART. 23
 

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
 

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
 

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purche', anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
 

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.
 

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
 

5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
 

ART. 24
 

(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
 

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
 

a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 

b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 

c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
 

ART. 25
 

(Accordi e contratti di programma, incentivi)
 

1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
 

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
 

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
 

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
 

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
 

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
 

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
 

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
 

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
 

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
 

a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;
 

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
 

3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attivita' collegate alla produzione agricola.
 

4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalita' di stipula dei medesimi.
 

ART. 26
 

(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
 

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
 

c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 

d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
 

e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
 

f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
 

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 

h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
 

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'.
 

2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
 

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
 

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
 

c) uno designato dal Ministro della sanita';
 

d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
 

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
 

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di Previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.

 

 

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CAPO IV
Autorizzazioni e iscrizioni

 

ART. 27
 

(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
 

degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
 

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
 

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
 

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
 

a) procede alla valutazione dei progetti;
 

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
 

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
 

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
 

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
 

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
 

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
 

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
 

ART. 28
 

(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
 

smaltimento e recupero)
 

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
 

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
 

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
 

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
 

d) il luogo di smaltimento;
 

e) il metodo di trattamento e di recupero;
 

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e succes- sive modifiche ed integrazioni;
 

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
 

h) le garanzie finanziarie;
 

i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
 

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
 

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 9. Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.
 

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto transfrontaliero di rifiuti.
 

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
 

ART. 29
 

(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
 

1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 

a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico;
 

b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
 

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di un anno, salvo proroga che puo' essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo' comunque superare i due anni.
 

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
 

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanita' e della ricerca scientifica.
 

ART. 30
 

(Imprese sottoposte ad iscrizione)
 

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
 

2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
 

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
 

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
 

c) uno dal Ministro della sanita';
 

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
 

e) tre dalle Regioni;
 

f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
 

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
 

3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
 

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
 

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
 

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione Regionale delle Province;
 

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
 

4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
 

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche' l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
 

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:
 

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
 

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
 

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
 

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
 

7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare rispettivamente il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
 

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
 

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune. L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
 

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
 

12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.
 

13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
 

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
 

15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
 

16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo pre- via comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:
 

a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
 

b) la frequenza media della raccolta;
 

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il trasporto dei rifiuti;
 

d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
 

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

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CAPO V
Procedure semplificate

ART. 31
 

(Determinazione delle attivita' e delle caratteriatiche dei
 

rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
 

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
 

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
 

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
 

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
 

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
 

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
 

4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
 

5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
 

6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
 

7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 

ART. 32
 

(Autosmaltimento)
 

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.
 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
 

a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
 

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
 

c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
 

d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
 

e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente.
 

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
 

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
 

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle proce- dure autorizzative previste dalla normativa vigente.
 

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
 

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
 

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
 

ART. 33
 

(Operazioni di recupero)
 

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.
 

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
 

a) per i rifiuti non pericolosi:
 

1. le quantita' massime impiegabili;
 

2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
 

3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 

b) per i rifiuti pericolosi:
 

1. le quantita' massime impiegabili;
 

2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
 

3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
 

4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
 

5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
 

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
 

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
 

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
 

c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
 

d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
 

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
 

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
 

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
 

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazione gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
 

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
 

a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
 

b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
 

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.
 

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legisla- tive all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
 

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.
 

11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
 

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

 

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TITOLO II
Gestione degli imballaggi

ART. 34
 

(Ambito di applicazione)
 

1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonche' distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
 

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
 

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
 

4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
 

5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo e' consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
 

ART. 35
 

(Definizioni)
 

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
 

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente fi- nale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 

e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
 

f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
 

g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della nocivita' per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonche' in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post- consumo;
 

h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e' stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
 

i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
 

l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
 

m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
 

n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non puo' essere considerato una forma di riciclaggio organico;
 

o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;
 

p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
 

q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 

r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 

s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari;
 

t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
 

u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorita' pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.
 

ART. 36
 

(Criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio)
 

1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
 

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative; anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
 

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
 

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi.
 

2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonche' la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilita' condivisa", l'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
 

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
 

b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
 

c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
 

d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.
 

3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
 

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
 

b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
 

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
 

4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della sanita'.
 

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
 

ART. 37
 

(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
 

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
 

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attivita' di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
 

3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.
 

4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
 

5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
 

ART.38
 

(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
 

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
 

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41.
 

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonche' all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, possono:
 

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
 

c) mettere in atto un sistema cauzionale.
 

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonche' a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
 

5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:
 

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
 

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita';
 

6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
 

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
 

8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
 

9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
 

10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
 

ART. 39
 

(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)
 

1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
 

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
 

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
 

2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
 

ART. 40
 

(Consorzi)
 

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonche' il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
 

2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 

3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei soggetti partecipanti.
 

4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
 

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
 

ART. 41
 

(Consorzio Nazionale Imballaggi)
 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
 

2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
 

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
 

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
 

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 

d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
 

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40;
 

f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
 

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
 

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
 

3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
 

a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicita' di gestione del servizio medesimo;
 

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
 

c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
 

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
 

5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
 

6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita' con i proventi delle attivita' e con i contributi dei consorziati.
 

7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
 

8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 

9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9- quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale.
 

10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
 

ART. 42
 

(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
 

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
 

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
 

b) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riciclabili;
 

c) accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
 

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
 

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
 

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
 

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
 

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
 

c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.
 

3. Il Programma generale e' trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
 

4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, e successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni.
 

5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.
 

ART. 43
 

(Divieti)
 

1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
 

2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
 

3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1 gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
 

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente superiore a:
 

a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
 

b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
 

c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
 

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformita' alle decisioni dell'Unione Europea:
 

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
 

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

 

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TITOLO III
Gestione di particolari categorie di rifiuti

ART. 44
 

(Beni durevoli)
 

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
 

2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualita' di importatori ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
 

a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4;
 

b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
 

c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
 

d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
 

3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
 

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, e' svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
 

5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 

b) televisori;
 

c) computer;
 

d) lavatrici e lavastoviglie;
 

e) condizionatori d'aria.
 

ART. 45
 

(Rifiuti sanitari)
 

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
 

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
 

3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione.
 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono:
 

a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
 

b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
 

c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
 

5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
 

ART. 46
 

(Veicoli a motore)
 

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
 

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
 

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure de- terminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
 

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonche' l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
 

5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
 

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
 

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
 

8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e ( da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
 

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
 

ART. 47
 

(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
 

e dei grassi vegetali ed animali esausti)
 

1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale e' attribuita la personalita' giuridica di diritto privato.
 

2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed e' regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

3. Il Consorzio:
 

a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
 

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
 

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
 

4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
 

5. Partecipano al Consorzio:
 

a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare;
 

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
 

c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
 

6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
 

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
 

8. Nel caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio puo' nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
 

9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
 

a) dai proventi delle attivita' svolte dal Consorzio;
 

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
 

c) dalle quote consortili;
 

d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 

10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
 

11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e' obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
 

12. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
 

ART. 48
 

(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
 

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d).
 

2. Al Consorzio partecipano:
 

a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
 

b) i trasformatori di beni in polietilene;
 

c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
 

d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
 

3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
 

a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
 

b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
 

c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
 

d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
 

c) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
 

4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
 

5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
 

a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
 

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
 

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
 

6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
 

7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzioni di beni di polietilene per il mercato interno.
 

8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
 

9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

 

 

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TITOLO IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

ART. 49
 

(Istituzione dalla tariffa)
 

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.
 

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
 

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
 

4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
 

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
 

6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali.
 

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
 

8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
 

9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
 

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
 

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
 

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
 

13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
 

14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
 

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
 

17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

 

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TITOLO V
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

 

CAPO I
Sanzioni

ART. 50
 

ABBANDONO DI RIFIUTI
 

1. Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
 

2. - Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
 

ART. 51
 

ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
 

1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attivita' di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
 

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
 

ART. 52
 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI
 

REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
 

1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
 

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
 

3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
 

4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente in- complete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorita' competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.
 

ART. 53
 

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
 

1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, cosi' come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, e' punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
 

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
 

ART. 54
 

IMBALLAGGI
 

1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 ne' adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4.
 

2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
 

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
 

ART. 55
 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE
 

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali e' competente il Comune.
 

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
 

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

 

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CAPO II
Disposizioni transitorie e finali

ART. 56
 

(Abrogazione di norme)
 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 

a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
 

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
 

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
 

d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater, 1- quinquies e 14, comma 1;
 

e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
 

f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
 

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
 

ART. 57
 

(Disposizioni Transitorie)
 

1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
 

2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite gia' conferite dalle regioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
 

5. Le attivita' che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212, devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
 

6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attivita' puo' essere continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
 

ART. 58
 

(Disposizioni finali)
 

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
 

2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
 

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
 

4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9- quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto privato.
 

5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalita' giuridica di diritto privato.
 

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
 

7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997.

 

l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1997

          SCALFARO

                                      Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                      Ronchi, Ministro dell'ambiente

                                      Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

                                      Bindi, Ministro della sanità

                                      Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

                                      Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

                                      Napolitano, Ministro dell'interno

                                      Visco, Ministro delle finanze

                                      Bassanini, Ministro della funzione pubblica

                                      Dini, Ministro degli esteri

                                      Flick, Ministro di grazia e giustizia

                                      Ciampi, Ministro del tesoro

 

                                      Visto, il Guardasigilli:Flick

 

 

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ALLEGATO A

(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)

 

1 - CATEGORIE DI RIFIUTI

 

Q1           Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

 

Q2           Prodotti fuori norma

 

Q3           Prodotti scaduti

 

Q4           Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione.

 

Q5           Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

 

Q6           Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)

 

Q7           Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

 

Q8           Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

 

Q9           Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

 

Q10         Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

 

Q11         Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

 

Q12         Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)

 

Q13         Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

 

Q14         Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

 

Q15         Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

 

Q16         Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate


 

2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI

Nota introduttiva

 

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di  disfarsi".

 

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

 

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

 

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo i lettera b) di detta direttiva.

 

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.

 

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

 

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

 

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.


 

INDICE

 

01 00 00              Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

02 00 00              Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

03 00 00              Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

04 00 00              Rifiuti della produzione conciaria e tessile

05 00 00              Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 00 00              Rifiuti da processi chimici inorganici

07 00 00              Rifiuti da processi chimici organici

08 00 00              Rifiuti da produzione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa

09 00 00              Rifiuti dell'industria fotografica

10 00 00              Rifiuti inorganici provenienti da processi termici

11 00 00              Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia  non ferrosa

12 00 00              Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica

13 00 00              Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)

14 00 00              Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)

15 00 00              Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 00 00              Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

17 00 00              Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

18 00 00              Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

19 00 00              Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua

20 00 00              Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

 

01 00 00              RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA

 

01 01 00              rifiuti di estrazione di minerali

01 01 01              rifiuti di estrazione di minerali metalliferi

01 01 02              rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi

01 02 00              rifiuti derivanti dal trattamento di minerali

01 02 01              rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi

01 02 02              rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi

01 03 00              rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 01              colle

01 03 02              polveri e rifiuti polverosi

01 03 03              funghi rossi dalla produzione di allumina

01 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

01 04 00              rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 01              ghiaia e rocce triturate di scarto

01 04 02              sabbia e argilla di scarto

01 04 03              polveri e rifiuti polverosi

01 04 04              rifiuti della produzione di potassa e salgemma

01 04 05              rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

01 04 06              rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra

01 04 99              rifiuti non specificati altrimenti

01 05 00              fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 01              fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 02              fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite

01 05 03              fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

01 05 04              fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 99              fanghi non specificati altrimenti

 

02 00 00              RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA  CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

02 01 00              rifiuti delle produzioni primarie

02 01 01              fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02              scarti animali

02 01 03              scarti vegetali

02 01 04              rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

02 01 05              rifiuti agrochimici

02 01 06              feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07              rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

02 02 00              rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01              fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02              scarti animali

02 02 03              scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04              fanghi dal trattamento sul posto di effluenti

02 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

02 03 00              rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco

02 03 01              fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02              rifiuti dall'impiego di conservanti

02 03 03              rifiuti da separazione con solventi

02 03 04              scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05              fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

02 04 00              rifiuti della raffinazione dello zucchero

02 04 01              terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02              carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03              fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99              rifiuti non specificati altrimenti

02 05 00              rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01              scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02              fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99              rifiuti non specificati altrimenti

02 06 00              rifiuti della pasta e della panificazione

02 06 01              scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02              rifiuti dall'impiego di conservanti

02 06 03              fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99              rifiuti non specificati altrimenti

02 07 00              rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01              rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02              rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

02 07 03              rifiuti da trattamenti chimici

02 07 04              scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05              fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

03 00 00              RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI  CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

03 01 00              Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01              scarti di corteccia e sughero

03 01 02              segatura

03 01 03              scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

03 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

03 02 00              rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01              prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02              prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03              prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

03 02 04              prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 03 00              rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone

03 03 01              corteccia

03 03 02              fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)

03 03 03              fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro

03 03 04              fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca

03 03 05              fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 06              fibra e fanghi di carta

03 03 07              scarti del riciclaggio della carta e del cartone

03 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

04 00 00              RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

04 01 00              rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle

04 01 01              carniccio e frammenti di calce

04 01 02              rifiuti di calcinazione

04 01 03              bagni di sgrassatura esauriti concernenti solventi senza fase liquida

04 01 04              liquido di concia contenente cromo

04 01 05              liquido di concia non contenente cromo

04 01 06              fanghi contenenti cromo

04 01 07              fanghi non contenenti cromo

04 01 08              cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

04 01 09              cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

04 02 00              rifiuti dell'industria tessile

04 02 01              rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

04 02 02              rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

04 02 03              rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche

04 02 04              rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

04 02 05              rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine  vegetale

04 02 06              rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

04 02 07              rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche

04 02 08              rifiuti da fibre tessili lavorate miste

04 02 09              rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10              materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)

04 02 11              rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

04 02 12              rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

04 02 13              tinture e pigmenti

04 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

05 00 00              RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 00              residui oleosi e rifiuti solidi

05 01 01              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

05 01 02              fanghi da processi di dissalazione

05 01 03              morchie e fondi di serbatoi

05 01 04              fanghi acidi da processi di alchilazione

05 01 05              perdite di olio

05 01 06              fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione

05 01 07              catrami acidi

05 01 08              altri catrami

05 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

05 02 00              residui non oleosi e rifiuti solidi

05 02 01              fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie

05 02 02              rifiuti da torri di raffreddamento

05 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

05 03 00              catalizzatori esauriti

05 03 01              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

05 03 02              altri catalizzatori esauriti

05 04 00              filtri di argilla esauriti

05 04 01              filtri di argilla esauriti

05 05 00              rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio

05 05 01              ririuti contenenti zolfo

05 05 99              rifiuti non specificati altrimenti

05 06 00              rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01              catrami acidi

05 06 02              asfalto

05 06 03              altri catrami

05 06 04              rifiuti da torri di raffreddamento

05 06 99              rifiuti non specificati altrimenti

05 07 00              rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale

05 07 01              fanghi contenenti mercurio

05 07 02              rifiuti contenenti zolfo

05 07 99              rifiuti non specificati altrimenti

05 08 00              rifiuti dalla rigenerazione dell'olio

05 08 01              filtri di argilla esauriti

05 08 02              catrami acidi 

05 08 03              altri catrami

05 08 04              rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

05 08 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

06 00 00              RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 00              soluzioni acide di scarto

06 01 01              acido solforoso e solforico

06 01 02              acido cloridrico

06 01 03              acido fluoridrico

06 01 04              acido fosforoso e fosforico

06 01 05              acido nitroso e nitrico

06 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 02 00              soluzioni alcaline

06 02 01              idrossido di calcio

06 02 02              soda (idrossido di sodio)

06 02 03              ammoniaca

06 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 03 00              sali e loro soluzioni

06 03 01              carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)

06 03 02              soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri

06 03 03              sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri

06 03 04              soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri e altri alogenuri

06 03 05              sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati

06 03 06              soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati

06 03 07              fosfati e sali solidi collegati

06 03 08              soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati

06 03 09              sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)

06 03 10              sali solidi contenenti ammonio

06 03 11              sali e soluzioni contenenti cianuri

06 03 12              sali e soluzioni contenenti composti organici

06 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 04 00              rifiuti contenenti metalli

06 04 01              ossidi metallici

06 04 02              sali metallici (tranne 06 03 00)

06 04 03              rifiuti contenenti arsenico

06 04 04              rifiuti contenenti mercurio

06 04 05              rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 05 00              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 01              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 06 00              rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione

06 06 01              rifiuti contenenti zolfo

06 06 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 07 00              rifiuti da processi chimici degli alogeni

06 07 01              rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

06 07 02              carbone attivo dalla produzione di cloro

06 07 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 08 00              rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio

06 08 01              rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio

06 09 00              rifiuti da processi chimici del fosforo 

06 09 01              fosfogesso 06 09 02 scorie contenenti fosforo

06 09 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 10 00              rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

06 10 01              rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

06 11 00              rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01              gesso della produzione di biossido di titanio

06 11 99              rifiuti non specificati altrimenti

06 12 00              rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori

06 12 01              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

06 12 02              altri catalizzatori esauriti

06 13 00              rifiuti da altri processi chimici inorganici

06 13 01              pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

06 13 02              carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03              nerofumo di gas

06 13 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

07 00 00              RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 00              rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base

07 01 01              soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 02              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07 01 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri

07 01 04              altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 01 06              altri catalizzatori esauriti

07 01 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 01 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 01 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 01 10              altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

07 02 00              rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01              soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 02              fanghi da trattamento sul posto di effluenti

07 02 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04              altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 02 06              altri catalizzatori esauriti

07 02 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 02 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 02 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 02 10              altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

07 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

07 03 00              rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici  (tranne 06 11 00)

07 03 01              soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 02              fanghi da trattamento sul posto di effluenti

07 03 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04              altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 03 06              altri catalizzatori esauriti

07 03 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 03 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 03 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 03 10              altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

07 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

07 04 00              rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)

07 04 01              soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 02              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07 04 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04              altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 04 06              altri catalizzatori esauriti

07 04 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 04 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 04 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 04 10              altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

07 04 99              rifiuti non specificati altrimenti

07 05 00              rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici

07 05 01              soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 02              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07 05 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04              altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 05 06              altri catalizzatori esauriti

07 05 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 05 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 05 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 05 10              altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

07 05 99              rifiuti non specificati altrimenti

07 06 00              rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01              soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 02              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07 06 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04              altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 06 06              altri catalizzatori esauriti

07 06 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 06 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 06 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 06 10              altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

07 06 99              rifiuti non specificati altrimenti

07 07 00              rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01              soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 02              fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07 07 03              solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04              altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 05              catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi

07 07 06              altri catalizzatori esauriti

07 07 07              fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 07 08              altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 07 09              residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

07 07 10              altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

07 07 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

08 00 00              RIFIUTI DA PRODUZIONE FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 00              rifiuti da PFFU di pitture e vernici

08 01 01              pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati

08 01 02              pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati

08 01 03              pitture e vernici di scarto a base acquosa

08 01 04              pitture in polvere

08 01 05              pitture e vernici indurite

08 01 06              fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati

08 01 07              fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati

08 01 08              fanghi di pitture o vernici a base acquosa

08 01 09              rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)

08 01 10              sospensioni acquose contenenti pitture o vernici

08 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

08 02 00              rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01              polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02              fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03              sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

08 03 00              rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa

08 03 01              inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati

08 03 02              inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati

08 03 03              inchiostri di scarto a base acquose

08 03 04              inchiostro essiccato 

08 03 05              fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati

08 03 06              fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati

08 03 07              fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08              soluzioni acquose contenenti inchiostro

08 03 09              toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)

08 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

08 04 00              rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 01              adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati

08 04 02              adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati

08 04 03              adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa

08 04 04              adesivi e sigillanti induriti

08 04 05              fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati

08 04 06              fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

08 04 07              fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa

08 04 08              soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti

08 04 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

09 00 00              RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 00              rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01              soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02              soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03              soluzioni di sviluppo a base solvente

09 01 04              soluzioni di fissaggio

09 01 05              soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

09 01 06              rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici

09 01 07              carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08              carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 09              macchine fotografiche usa e getta con batterie

09 01 10              macchine fotografiche usa e getta senza batterie

09 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

10 00 00              RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 00              rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)

10 01 01              ceneri pesanti

10 01 02              ceneri leggere

10 01 03              ceneri leggere e torba

10 01 04              ceneri leggere di olio

10 01 05              rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 06              altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 01 07              fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 08              altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 01 09              acido solforico

10 01 10              catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione

10 01 11              fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie

10 01 12              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 02 00              rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 

10 02 01              rifiuti della trasformazione delle scorie

10 02 02              scorie non trasformate

10 02 03              rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 02 04              fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

10 02 05              altri fanghi

10 02 06              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 02 99              altri rifiuti non specificati altrimenti

10 03 00              rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 01              catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi

10 03 02              frammenti di anodi

10 03 03              scorie

10 03 04              scorie bianche e incrostazioni di prima fusione

10 03 05              polvere di allumina

10 03 06              suole di carbone usate e materiali combustibili dell'elettrolisi

10 03 07              rivestimenti di carbone usati

10 03 08              scorie saline di seconda fusione

10 03 09              scorie nere di seconda fusione

10 03 10              rifiuti dal trattamento di scorie saline

10 03 11              polveri di gas effluenti da camino

10 03 12              altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)

10 03 13              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 03 14              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 03 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 04 00              rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01              scorie (di prima e seconda fusione)

10 04 02              incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

10 04 03              arsenato di calcio

10 04 04              polveri dai gas effluenti da camino

10 04 05              altre polveri e particolato

10 04 06              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 04 07              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 04 08              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 04 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 05 00              rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01              scorie (di prima e seconda fusione)

10 05 02              incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

10 05 03              polveri dai gas effluenti da camino

10 05 04              altre polveri e particolato

10 05 05              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 05 06              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 05 07              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 05 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 06 00              rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01              scorie (di prima e seconda fusione)

10 06 02              incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

10 06 03              polveri dai gas effluenti da camino

10 06 04              altre polveri e particolato

10 06 05              rifiuti della raffinazione elettrolitica

10 06 06              rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi

10 06 07              rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi

10 06 08              rivestimenti e refrattari inutilizzabili 

10 06 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 07 00              rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01              scorie (di prima e seconda fusione)

10 07 02              incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

10 07 03              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 07 04              altre polveri e particolato

10 07 05              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 07 06              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 07 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 08 00              rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi

10 08 01              scorie (di prima e seconda fusione)

10 08 02              incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

10 08 03              polveri dai gas effluenti dai camini

10 08 04              altre polveri e particolato

10 08 05              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 08 06              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 08 07              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 08 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 09 00              rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 01              forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate

10 09 02              forme contenenti leganti organici utilizzate

10 09 03              scorie di fusione

10 09 04              polveri di fornace

10 09 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 10 00              rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 01              forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate

10 10 02              forme contenenti leganti organici utilizzate

10 10 03              scorie di fusione

10 10 04              polveri di fornace

10 10 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 11 00              rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 01              miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro

10 11 02              vetro di scarto

10 11 03              materiali di scarto a base di vetro

10 11 04              polveri dai gas effluenti da camino

10 11 05              altre polveri e particolato

10 11 06              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 11 07              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 11 08              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 11 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 12 00              rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01              miscela di preparazione scartata prima del processo termico

10 12 02              polveri dai gas effluenti da camino

10 12 03              altre polveri e particolato

10 12 04              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 12 05              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 12 06              stampi inutilizzabili

10 12 07              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 12 99              rifiuti non specificati altrimenti

10 13 00              rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali 

10 13 01              miscela di preparazione scartata prima del processo termico

10 13 02              rifiuti della fabbricazione di amianto cemento

10 13 03              rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

10 13 04              rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare

10 13 05              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

10 13 06              altre polveri e particolato

10 13 07              fanghi derivanti dal trattamento fumi

10 13 08              rivestimenti e refrattari inutilizzabili

10 13 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

11 00 00              RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 00              rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)

11 01 01              soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo

11 01 02              soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti

11 01 03              rifiuti contenenti cromo da non cianuri

11 01 04              rifiuti non contenenti cromo e cianuri

11 01 05              soluzioni acide di decapaggio

11 01 06              acidi non specificati altrimenti

11 01 07              alcali non specificati altrimenti

11 01 08              fanghi di fosfatazione

11 02 00              rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi

11 02 01              rifiuti da processi idrometallurgici del rame

11 02 02              rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03              rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 04              fanghi non specificati altrimenti

11 03 00              rifiuti e fanghi da processi di tempra

11 03 01              rifiuti contenenti cianuri

11 03 02              altri rifiuti

11 04 00              altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

11 04 01              altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

 

12 00 00              RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 00              rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)

12 01 01              limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

12 01 02              altre particelle di metalli ferrosi

12 01 03              limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04              altre particelle di metalli non ferrosi

12 01 05              particelle di plastica

12 01 06              oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)

12 01 07              oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)

12 01 08              emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni

12 01 09              emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni

12 01 10              oli sintetici per macchinari

12 01 11              fanghi di lavorazione

12 01 12              grassi e cere esauriti

12 01 13              rifiuti di saldatura

12 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

12 02 00              rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)

12 02 01              polvere per sabbiatura esausta

12 02 02              fanghi da rettifica, affilatura e lappatura

12 02 03              fanghi di lucidatura

12 02 99              rifiuti non specificati altrimenti

12 03 00              rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)

12 03 01              soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02              rifiuti di sgrassatura a vapore

 

13 00 00              OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)

13 01 00              oli esauriti da circuiti idraulici e freni

13 01 01              oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT

13 01 02              altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati

13 01 03              altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati

13 01 04              emulsioni contenenti composti organici clorurati

13 01 05              emulsioni non contenenti composti organici clorurati

13 01 06              oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale

13 01 07              altri oli per circuiti idraulici

13 01 08              oli per freni

13 02 00              oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi

13 02 01              oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati

13 02 02              oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

13 02 03              altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

13 03 00              oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi

13 03 01              oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

13 03 02              altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

13 03 03              oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati

13 03 04              oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica

13 03 05              oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

13 04 00              oli di cala

13 04 01              oli di cala da navigazione interna

13 04 02              oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03              oli di cala da altre navigazioni

13 05 00              prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01              solidi di separazione olio/acqua

13 05 02              fanghi di separazione olio/acqua

13 05 03              fanghi da collettori

13 05 04              fanghi o emulsioni da dissalatori

13 05 05              altre emulsioni

13 06 00              altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

13 06 01              altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

 

14 00 00              RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)

14 01 00              rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura

14 01 01              clorofluorocarburi (CFC)

14 01 02              altri solventi alogenati e miscele solventi

14 01 03              altri solventi e miscele solventi

14 01 04              miscele acquose contenenti solventi alogenati

14 01 05              miscele acquose non contenenti solventi alogenati

14 01 06              fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

14 01 07              fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

14 02 00              rifiuti dalla pulizia di tessuti

14 02 01              solventi alogenati e miscele di solventi

14 02 02              miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati

14 02 03              fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

14 02 04              fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 03 00              rifiuti dell'industria elettronica

14 03 01              clorofluorocarburi (CFC)

14 03 02              altri solventi alogenati

14 03 03              solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati

14 03 04              fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

14 03 05              fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 04 00              rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 04 01              clorofluorocarburi (CFC)

14 04 02              altri solventi alogenati e miscele di solventi

14 04 03              altri solventi o miscele di solventi

14 04 04              fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

14 04 05              fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

14 05 00              rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)

14 05 01              clorofluorocarburi (CFC)

14 05 02              altri solventi alogenati e miscele di solventi

14 05 03              altri solventi e miscele di solventi

14 05 04              fanghi contenenti solventi alogenati

14 05 05              fanghi contenenti altri solventi

 

15 00 00              IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 00              imballaggi

15 01 01              carta e cartone

15 01 02              imballaggi in plastica

15 01 03              imballaggi in legno

15 01 04              imballaggi in metallo

15 01 05              imballaggi compositi

15 01 06              imballaggi in più materiali

15 02 01              assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

15 02 00              assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

 

16 00 00              RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

16 01 00              veicoli fuori uso

16 01 01              catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli

16 01 02              altri catalizzatori sostituiti in veicoli

16 01 03              pneumatici usati

16 01 04              veicoli inutilizzabili

16 01 05              parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli

16 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

16 02 00              apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso

16 02 01              trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT

16 02 02              altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)

16 02 03              apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

16 02 04              apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

16 02 05              altre apparecchiature fuori uso

16 02 06              rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

16 02 07              rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica

16 02 08              rifiuti della demolizione dei veicoli

16 03 00              prodotti fuori specifica

16 03 01              prodotti fuori specifica inorganici

16 03 02              prodotti fuori specifica organici

16 04 00              rifiuti esplosivi di scarto

16 04 01              munizioni di scarto

16 04 02              fuochi artificiali di scarto

16 04 03              altri rifiuti esplosivi di scarto

16 05 00              gas e sostanze chimiche in contenitori

16 05 01              gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)

16 05 02              altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti

16 05 03              altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

16 06 00              batterie ed accumulatori

16 06 01              accumulatori al piombo

16 06 02              accumulatori al nichel-cadmio

16 06 03              pile a secco al mercurio

16 06 04              pile alcaline

16 06 05              altre pile ed accumulatori

16 06 06              elettroliti da pile e accumulatori

16 07 00              rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)

16 07 01              rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

16 07 02              rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli

16 07 03              rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

16 07 04              rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

16 07 05              rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

16 07 06              rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

16 07 07              rifiuti solidi della pulizia di stive di navi

16 07 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

17 00 00              RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

17 01 00              cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso

17 01 01              cemento

17 01 02              mattoni

17 01 03              mattonelle e ceramica

17 01 04              materiali da costruzione a base di gesso

17 01 05              materiali da costruzione a base di amianto

17 02 00              legno, vetro e plastica

17 02 01              legno

17 02 02              vetro

17 02 03              plastica

17 03 00              asfalto, catrame e prodotti catramosi

17 03 01              asfalto contenente catrame

17 03 02              asfalto (non contenente catrame)

17 03 03              catrame e prodotti catramosi

17 04 00              metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01              rame, bronzo, ottone

17 04 02              alluminio

17 04 03              piombo

17 04 04              zinco

17 04 05              ferro e acciaio

17 04 06              stagno

17 04 07              metalli misti

17 04 08              cavi

17 05 00              terra e materiali di dragaggio

17 05 01              terra e rocce

17 05 02              terra di dragaggio

17 06 00              materiale isolante

17 06 01              materiali isolanti contenenti amianto

17 06 02              altri materiali isolanti

17 07 00              rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

17 07 01              rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

18 00 00              RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

18 01 00              rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini

18 01 01              oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

18 01 02              parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue

18 01 03              altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

18 01 04              rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione  di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)

18 01 05              sostanze chimiche e medicinali di scarto

18 02 00              rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01              oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

18 02 02              altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

18 02 03              rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

18 02 04              sostanze chimiche di scarto

 

19 00 00              RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

19 01 00              rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilati da commercio, industrie ed istituzioni

19 01 01              ceneri pesanti e scorie

19 01 02              materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

19 01 03              ceneri leggere

19 01 04              polveri di caldaia

19 01 05              residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

19 01 06              acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue

19 01 07              rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

19 01 08              rifiuti di pirolisi

19 01 09              catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox

19 01 10              carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

19 01 99              rifiuti non specificati altrimenti

19 02 00              rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 01              fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

19 02 02              miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale

19 03 00              rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 01              rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici

19 03 02              rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici

19 03 03              rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

19 04 00              rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01              rifiuti vetrificati

19 04 02              ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

19 04 03              fase solida non vetrificata

19 04 04              rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 00              rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01              frazione non composta di rifiuti urbani e simili

19 05 02              frazione non composta di rifiuti animali e vegetali

19 05 03              composti fuori specifica

19 05 99              rifiuti non specificati altrimenti

19 06 00              rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 01              fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili

19 06 02              fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali  e vegetali

19 06 99              rifiuti non specificati altrimenti

19 07 00              percolato di discarica

19 07 01              percolato di discariche

19 08 00              rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti

19 08 01              mondiglia

19 08 02              rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)

19 08 03              grassi ed oli da separatori olio/acqua

19 08 04              fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali

19 08 05              fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06              resine di scambio ionico sature od esauste

19 08 07              soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 99              rifiuti non specificati altrimenti

19 09 00              rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale

19 09 01              rifiuti di filtrazioni primarie e screenings

19 09 02              fanghi di impianti di chiarificazione delle acque

19 09 03              fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque

19 09 04              carbone attivo esaurito

19 09 05              resine di scambio ionico sature od esauste

19 09 06              soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99              rifiuti non specificati altrimenti

 

20 00 00              RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 00              raccolta differenziata

20 01 01              carta e cartone

20 01 02              vetro

20 01 03              plastica (piccole dimensioni)

20 01 04              altri tipi di plastica

20 01 05              metallo (piccole dimensioni, es. lattine)

20 01 06              altri tipi di metalli

20 01 07              legno

20 01 08              rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09              oli e grassi

20 01 10              abiti

20 01 11              prodotti tessili

20 01 12              vernici, inchiostri, adesivi

20 01 13              solventi

20 01 14              acidi

20 01 15              rifiuti alcalini

20 01 16              detergenti

20 01 17              prodotti fotochimici

20 01 18              medicinali

20 01 19              pesticidi

20 01 20              batterie e pile

20 01 21              tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 22              aerosol

20 01 23              apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

20 01 24              apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

20 02 00              rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01              rifiuti compostabili

20 02 02              terreno e rocce

20 02 03              altri rifiuti non compatibili

20 03 00              altri rifiuti urbani

20 03 01              rifiuti urbani misti

20 03 02              rifiuti di mercati

20 03 03              residui di pulizia delle strade

20 03 04              fanghi di serbatoi settici

20 03 05              veicoli fuori uso

 

 

 

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ALLEGATO B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
 

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
 

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccettol'immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

 

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ALLEGATO C
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)

 

OPERAZIONI DI RECUPERO
 

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R 2 Rigenerazione/recupero di solventi

R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le opeazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 e R 11

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 

 

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ALLEGATO D

(Previsto dall'art. 7, comma 4)

Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1,

paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE

 

Introduzione

 

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purchè non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purchè non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

 

Codice CER    Designazione

 

02                     RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

0201                 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE

020105             rifiuti agrochimici

03                     RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

0302                 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO

030201             prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

030202             prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

030203             prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

030204             prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

04                     RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

0401                 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE

040103             bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

0402                 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

040211             rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

05                     RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

0501                 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI

050103             morchie e fondi di serbatoi

050104             fanghi acidi da processi di alchilazione

050105             perdite di olio

050107             catrami acidi

050108             altri catrami

0504                 FILTRI Dl ARGILLA ESAURITI

050401             Filtri di argilla esauriti

0506                 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

050601             catrami acidi

050603             altri catrami

0507                 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE

050701             fanghi contenenti mercurio

0508                 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO

050801             filtri di argilla esauriti

050802             catrami acidi

050803             altri catrami

050804             rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

06                     RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

0601                 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO

060101             acido solforoso e solforico

060102             acido cloridrico

060103             acido fluoridrico

060104             acido fosforoso e fosforico

060105             acido nitroso e nitrico

060199             rifiuti non specificati altrimenti

0602                 SOLUZIONI ALCALINE

060201             idrossido di calcio

060202             soda Codice CER Designazione

060203             ammoniaca

060299             rifiuti non specificati altrimenti

0603                 SALI E LORO SOLUZIONI

060311             sali e soluzioni contenenti cianuri

0604                 RIFIUTI CONTENENTI METALLI

060402             sali metallici (tranne 06 03 00)

060403             rifiuti contenenti arsenico

060404             rifiuti contenenti mercurio

060405             rifiuti contenenti altri metalli pesanti

0607                 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI

060701             rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

060702             carbone attivo dalla produzione di cloro

0613                 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

061301             pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

061302             carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

07                     RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

0701                 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE

070101             soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070103             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri

070104             altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070107             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

070108             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070109             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070110             altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

0702                 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI

070201             soluzioni di lavaggio e acque madri

070203             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070204             altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070207             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

070208             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070209             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070210             altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

0703                 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTl ORGANICI (TRANNE 06 11 00)

070301             soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070303             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070304             altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070307             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

070308             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070309             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070310             alti residui di filtrazione, assorbenti esauriti

0704                 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)

070401             soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070403             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070404             altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070407             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati Codice CER Designazione

070408             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070409             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070410             altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

0705                 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI

070501             soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070503             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070504             altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070507             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

070508             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070509             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070510             altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

0706                 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI

070601             soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070603             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070604             altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070607             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

070608             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070609             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070610             altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

0707                 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

070701             soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070703             solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070704             altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

070707             fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

070708             altri fondi di distillazione e residui di reazione

070709             residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati

070710             altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

08                     RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

0801                 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI

080101             pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati

080102             pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati

080106             fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sveniciatura contenenti solventi alogenati

080107             fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sveniciatura non contenenti solventi alogenati

0803                 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA

080301             inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati

080302             inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati

080305             fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati

080306             fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati

0804                 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)

080401             adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati

080402             adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati

080405             fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati

080406             fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

09                     RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA Codice CER Designazione

0901                 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

090101             soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

090102             soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

090103             soluzioni di sviluppo a base solvente

090104             soluzioni di fissaggio

090105             soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

090106             rifiuti contenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici

10                     RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

1001                 RIFIUTI Dl CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 19 00 00)

100104             ceneri leggere di olio

100109             acido solforico

1003                 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO

100301             catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi

100303             rifiuti di cimatura

100304             scorie di prima fusione/scorie bianche

100307             rivestimenti di carbone usati

100308             scorie saline di seconda fusione

100309             scorie nere di seconda fusione

100310             rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere

1004                 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO

100401             scorie (prima e seconda fusione)

100402             incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)

100403             arsenato di calcio

100404             polveri dai gas effluenti da camino

100405             altre polveri e particolato

100406             rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

100407             fanghi derivanti dal trattamento dei fumi

1005                 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO

100501             scorie (prima e seconda fusione)

100502             scorie e residui di cimatura (prima e seconda fusione)

100503             polveri dai gas effluenti da camino

100505             rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

100506             fanghi derivanti dal trattamento fumi

1006                 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME

100603             polveri dai gas effluenti da camino

100605             rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica

100606             rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi

100607             rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi

11                     RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

1101                 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)

110101             soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo

100102             soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti

110103             rifiuti contenenti cromo da non cianuri

110105             soluzioni acide di decapaggio Codice CER Designazione

110106             acidi non specificati altrimenti

110107             alcali non specificati altrimenti

110108             fanghi di fosfatazione

1102                 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI

110202             rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

1103                 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA

110301             rifiuti contenenti cianuri

110302             altri rifiuti

12                     RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

1201                 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)

120106             oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)

120107             oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)

120108             emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni

120109             emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni

120110             oli sintetici per macchinari

120111             fanghi di lavorazione

120112             grassi e cere esauriti

1203                 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 11 00 00)

120301             soluzioni acquose di lavaggio

120302             rifiuti di sgrassatura a vapore

13                     OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)

1301                 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI

130101             oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT

130102             altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati

130103             altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati

130104             emulsioni contenenti composti organici clorurati

130105             emulsioni non contenenti composti organici clorurati

130106             oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale

130107             altri oli per circuiti idraulici

130108             oli per freni

1302                 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI

130201             oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati

130202             oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

130203             altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

1303                 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI

130301             oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

130302             altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

130303             oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati

139304             oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica

130305             oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

1304                 OLI DI CALA

130401             oli di cala da navigazione interna

130402             oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

130403             oli di cala da altre navigazioni Codice CER Designazione

1305                 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA

130501             solidi di separazione olio/acqua

130502             fanghi di separazione olio/acqua

130503             fanghi da collettori

130504             fanghi o emulsioni da dissalatori

130505             altre emulsioni

1306                 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

130601             altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

14                     RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)

1401                 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura

140101             cloro fluorocarburi (CFC)

140102             altri solventi alogenati e miscele solventi

140103             altri solventi e miscele solventi

140104             miscele acquose contenenti solventi alogenati

140105             miscele acquose non contenenti solventi alogenati

140106             fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

140107             fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati

1402                 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI

140201             solventi alogenati e miscele di solventi

140202             miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati

140203             fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

140204             fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

1403                 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA

140301             clorofluorocarburi (CFC)

140302             altri solventi alogenati

140303             solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati

140304             fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

140305             fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

1404                 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL

140401             clorofluorocarburi (CFC)

140402             altri solventi alogenati e miscele di solventi

140403             altri solventi o miscele di solventi

140404             fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

140405             fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

1405                 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi di distillazione)

140501             clorofluorocarburi (CFC)

140502             altri solventi alogenati e miscele di solventi

140503             altri solventi e miscele di solventi

140504             fanghi contenenti solventi alogenati

140505             fanghi contenenti altri solventi

16                     RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

1602                 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO

160201             trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT

1604                 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO

160401             munizioni di scarto

160402             fuochi artificiali di scarto Codice CER Designazione

160403             altri rifiuti esplosivi di scarto

1606                 BATTERIE ED ACCUMULATORI

160601             accumulatori al piombo

160602             accumulatori al nichel-cadmio

160603             pile a secco al mercurio

160606             elettroliti da pile e accumulatori

1607                 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)

160701             rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

160702             rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli

160703             rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

160704             rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

160705             rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

160706             rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

17                     RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

1706                 MATERIALE ISOLANTE

170601             materiali isolanti contenenti amianto

18                     RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

1801                 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI

180103             altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

1802                 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI

180202             altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180204             sostanze chimiche di scarto

19                     RIFIUTI DA IMPIANTI Dl TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

1901                 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI

190103             ceneri leggere

190104             polveri di caldaie

190105             residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

190106             acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue

190107             rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

190110             carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

1902                 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)

190201             fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

1904                 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE

190402             ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi Codice CER Designazione

190403             fase solida non vetrificata

1908                 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

190803             grassi ed oli da separatori olio/acqua

190806             resine di scambio ionico sature od esauste

190807             soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

20                     RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2001                 RACCOLTA DIFFERENZIATA

200112             vernici, inchiostri, adesivi

200113             solventi

200117             prodotti fotochimici

200119             pesticidi

200121             tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

 

 

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ALLEGATO E

(Previsto dall' art.37, comma 1) OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni

minimi

massimi

a)Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia:in peso almeno il

50%

65%

b)Rifiuti di imballaggi da riciclare:in peso almeno il

25%

45%

c)Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeni il

15%

15%

 

 

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ALLEGATO F
(Previsto dall'art. 43, Comma 3)
 

REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITA' E LA RECUPERABILITA'
(IN PARTICOLARE LA RICICLABILITA') DEGLI IMBALLAGGI

 

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
 

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
 

- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
 

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
 

2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio
 

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
 

- le proprieta' fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
 

- possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
 

- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
 

3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio
 

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
 

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunita' europea. La determinazione di tale percentuale puo' variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
 

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
 

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
 

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
 

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in cui sono introdotti.
 

d) Imballaggi biodegradabili
 

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

 

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NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

 - La direttiva 91/156/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 78/32 del 26 marzo 1991.

 - La direttiva 91/689/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 337 del 31 dicembre 1991.

 - La direttiva 94/62/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 365/10 del 31 dicembre 1994.

 - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

 - Legge comunitaria 1993».

 - La direttiva 75/442/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 194/47 del 25 luglio 1975.

 - La direttiva 94/31/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 168 del 2 luglio 1994.

 - Il testo degli articoli 2, 36 e 38 della citata legge 22 febbraio 1996, n. 146, è il seguente:

 «Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

                a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

                b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

                c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

                d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

                e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

                f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

                g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

                h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 36 (Tutela dell'ambiente: criteri di delega).

 - 1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

                a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:

                1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

                2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;

                3) misure volte ad assicurare la tempestività ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

                4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;

                b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria:

                c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni del settore».

«Art 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

                a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;

                b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

                c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

                d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

                e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche del rifiuto;

                f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

                g) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

                h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

                i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;

                l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;

                m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in entrata ed in uscita dal suo territorio;

                n) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate.

                2. Il Governo è autorizzato ad adottare entro 1 maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 911/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93».

 - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994». - Il testo degli articoli 3, 6 e 43 della citata legge 6 febbraio 1996, n. 52, è il seguente:

«Art. 3 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

                a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

                b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

                c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le inflazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

                e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

                f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, sè la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

                g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti i princìpi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

                h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

 «Art. 6 (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE).

- 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

                2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

                3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

                4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge».

«Art. 43 (Norme sugli imballaggi). - 1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

                b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;

                c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);

                d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;

                e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonchè le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;

                f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;

                g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

                h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;

                i) definire le modalità di informazione agli utenti;

                l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

                m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la sua eliminazione;

                n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato;

                o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;

                p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio».

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Nota all'art. 1:

- L'art. 117 della Costituzione individua le materie per le quali le regioni possono emanare norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni.

Nota all'art. 5:

- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

Nota all'art. 8:

- La legge 19 ottobre 1984, n. 748 reca: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

Note all'art. 11:

- Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

                2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

                3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

                4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

                5. La Conferenza viene consultata:

                a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

                b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

                c) sugli altri argomenti per i quali, il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

                6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

                7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

- Il testo dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), è il seguente:

«Art. 3 (Catasto e osservatorio dei rifiuti). - 1. È istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici o nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

                2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

                3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

                4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

                5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'art. 19, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del quarto comma dell'articolo 2, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

                6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonchè di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

                7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

                8. È abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale».

Nota all'art. 16:

- Il regolamento CEE n. 259/93 del consiglio del 1 febbraio 1993, è relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in entrata e in uscita dal suo territorio.

Note all'art. 17:

- Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purchè la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati».

- Il testo dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile è il seguente: «I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente».

Nota all'art. 19:

- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente». 

Note all'art. 20:

- L'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 14 (Funzioni). - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

                a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

                b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

                c) valorizzazione dei beni culturali;

                d) viabilità e trasporti;

                e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

                f) caccia e pesca nelle acque interne;

                g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

                h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

                i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

                l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali.

                2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

                3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici».

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) che sostituisce l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 8. - 1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

                a) igiene e sanità pubblica;

                b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

                c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

                d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

                2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.

                3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonchè della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

                2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato dl conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art.7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

                3. In caso dl mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio li Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

                4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonchè del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

Nota all'art. 21:

- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è il seguente:

«Art. 6 (Autorità portuale). - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'art. 1:

                a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;

                b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

                c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 22:

- Il testo dell'art. 25 della legge 25 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

                2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

                3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

                4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

                5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

Note all'art. 23:

- Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che ha integrato la legge n. 142/1990, è il seguente:

«Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici statali locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

                2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minimà della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

                b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

                c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

                d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

                3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva n. 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e succes- sive norme di recepimento.

                4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

                a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

                b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

                c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

                d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

                5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

                6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

                7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

                8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

                9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonchè dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

- Il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 è il seguente:

«Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

                2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

                3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

Nota all'art. 24:

- Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge, tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria» 

Nota all'art. 25:

- La legge 28 agosto 1989, n. 305, reca: «Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente».

Note all'art. 27:

- Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 349/1986 è il seguente: «4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale e paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali».

- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca: «Protezione delle bellezze naturali».

- Il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, reca: «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

- Il testo dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente: «L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione».

Note all'art. 28:

- La direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 14 giugno 1989, n. L 163/32.

- La direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 15 luglio 1989, n. L 203/50.

- La direttiva 94/67/CEE del 16 dicembre 1994 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1990, n. L 365/34.

Note all'art. 30:

- Il testo degli articoli 1 e 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), è il seguente:

«Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonchè per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

                2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnicoscientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi».

«Art. 10. - 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle  domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

                2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

                3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

                4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

- La legge 11 novembre 1996, n. 575, reca: «Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti». Il testo dell'art. 22 della citata legge è il seguente:

«Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

                2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

                3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

                a) in economia, quanto per le modeste dimensione o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

                b) in concessione a terzi, quanto sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

                c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

                d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

                e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di  altri soggetti pubblici o privati».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, reca: «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

- Il testo dell'art. 21 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

                2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

Note all'art. 31:

- Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, reca: «Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivati da cicli di produzione o di consumo».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, reca: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

- Il testo dell'art. 21 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è riportato nelle note all'art. 30.

Note all'art. 33:

- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, reca: «Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o  di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti».

- Il testo dell'art. 15, lett. a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

«Art. 15. - 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:

                a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti».

Nota all'art. 34:

- La direttiva 94/62/CE è citata nella note alle premesse.

Note all'art. 37:

- Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, è il seguente: «2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)».

- Il testo degli articoli 12, 16 e 17 della citata direttiva 94/62/CEE, è il seguente:

«Art. 12 (Sistemi di informazione). - 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.

                2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.

                3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'art. 21.

                4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.

                5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all'art. 17 ed aggiornati nelle successive relazioni.

                6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti  dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo».

«Art. 16 (Notificazione). - 1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinchè la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.

                2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE».

«Art. 17 (Obbligo di relazione). - Conformemente all'art. 5 della direttiva 91/692/CEE, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo 1995-1997».

Nota all'art. 41:

- Il testo dell'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla citata legge 9 novembre 1988, n. 475, è il seguente:

«Art. 9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio). - 1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1 gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dai Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

                2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture asso- ciative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

                3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

                a) i produttori e gli importatori di materie destinate  alla fabbricazione dei contenitori;

                b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

                c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

                4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme dl deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

                5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonchè da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

                6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

                7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

                8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonchè, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori  per liquidi.

                9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

                10. A partire dal 1 luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro (18/c).

                11. A partire dal 1 luglio l989 per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

                12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

                13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

                14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

                15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali».

Nota all'art. 43:

- Il testo dell'art. 9 della citata direttiva 94/62/CEE è il seguente:

«Art. 9 (Requisiti essenziali). - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i Stati  membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.

2. Dalla data indicata nell'art. 22, paragrafo 1, gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:

                a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;

                b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.

                3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

                4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere. Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3».

Note all'art. 46:

- Il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929 del codice civile è il seguente:

«Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). - Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca».

«Art. 927 (Cose ritrovate). - Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento».

«Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento). - Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta».

«Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). - Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il  suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse».

- La legge 5 febbraio 1992, n. 122, reca: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoripazione».

- Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è il seguente:

«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

                2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

                3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

                4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici, la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

                5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

                6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente».

Note all'art. 48:

- Il testo dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 47 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di imprese fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), è il seguente:

«Art. 29-bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

                2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

                a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;

                b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;

                c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

                3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

                4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attività di:

                a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;

                b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

                5. Per i ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazioni. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

                6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994».

Note all'art. 49:

- Il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che sostituisce la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è il seguente:

«Art. 21 (Disposizioni fiscali e finanziarie). - Con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita come appresso:

-VAI INIZIO PAGINA-

Sezione II

TASSA PER LO SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

                Artt. 268. - 271. (Omissis).  

                Art. 272 (Delegazioni). - A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni supplettive su altri cespiti delegabili».

                - Il capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei ritiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), reca: «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni».

                - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988, n. 43, reca: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre1986, n. 657».

Nota all'art. 50:

- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale è il seguente:

                «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

                2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

                3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

Note all'art. 52:

- Il testo dell'art. 483 del codice penale è il seguente:

                «Art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

                - Chiunque attesta falsamente al pubbico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

                Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».

Note all'art. 53:

                - Il testo dell'art. 26 del citato regolamento CEE 259/93, del Consiglio del 1 febbraio 1993, è il seguente:

                «Art. 26. - 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

                a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

                b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

                c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

                d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

                e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

                f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

                a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

                b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

                In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

                3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinchè i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

                4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata nè al notificatore nè al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinchè i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito». - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale è riportato nella nota all'art. 50.

Note all'art. 55:

- Il testo dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il  ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

                Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando alla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

                Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

                L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

                Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

                Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

                Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni il pre- tore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

                Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

                A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

                Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

                Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

                Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono  prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

                La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

Note all'art. 56:

- La legge 20 marzo 1941, n. 366, reca: «Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

- Il testo degli articoli 7, 9 e 9-quinques del citato decreto-legge 9 novembre 1988, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è il seguente:

«Art. 7 (Impianti di iniziativa pubblica).

- 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 5, ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o pri- vate, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonchè l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

                2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

                3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonchè di quelli previsti dall'art. 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonchè ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla commissione tecnico- scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonchè la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.

                4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonchè delle autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni».

«Art. 9 (Personale). - 1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

                2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

«Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste).

- 1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

                2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

                a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;

                b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

                c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro  l'inquinamento;

                d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

                3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

                4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

                5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

                6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.

                7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio proventi del sovrapprezzo.

                8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

                9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

                10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

- Il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques e 14, comma 1, citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è il seguente:

«Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per  l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonchè per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

                2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrara in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi».

                «Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti, e da uno studio di impatto ambientale.

                2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

                3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

                4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammesi al finanziamento».

«Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi  dell'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.

                2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

                3. I soggetti di cui al comma 1, dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis. 4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità».

                «Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

                2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione».

                «Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Giacimenti ambientalì' e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientalè'».

                «Art. 14. - 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e  seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità».

                - Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45, reca: «Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali».

                - Il testo dell'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è riportato nelle note all'art. 48.

                - Il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 58:

- Il testo dell'art. 4, secondo comma, lett. g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), è il seguente:

                «4. Le opere di cui all'art. 1, lettera b), sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

                a) strade residenziali;

                b) spazi di sosta o di parcheggio;

                c) fognature;

                d) rete idrica;

                e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

                f) pubblica illuminazione;

                g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:

                a) - f) (Omissis);

                g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;».

                - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 (Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai concimi), che modifica l'art. 8, comma 2, secondo capoverso della citata legge n. 748/1984, è il seguente: «1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità».

                - Il testo dell'art. 8, comma 3, ultimo capoverso della  citata legge n. 748/1984, è il seguente: «Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali ed il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10».

                - Il testo dell'art. 9, comma 5, della medesima legge numero 748/1984, è il seguente: «Alle modifiche dell'allegato 1C, nonchè all'iscrizione di nuovi tipi da ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10».

                - Il testo dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è riportato nelle note all'art. 56. - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), è il seguente:

                «Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli olii usati). - 1. Al Consorzio obbligatorio degli olii usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo olii lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determi- nate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.

                2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

                3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

                4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli olii lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.

                5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.

                6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono  stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.

                7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.

                8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:

                il presidente e il vicepresidente;

                il consiglio di amministrazione;

                il collegio sindacale.

                Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 c.c., uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze. nonchè da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo olii rigenerati.

                Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 c.c., uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

                9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

                10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:

                a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli olii usati;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli olii usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente le attività di raccolta degli olii usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantità di olii lubrificanti immessi al consumo;

d) selezionare gli olii usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;

e) cedere gli olii usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'art. 3, comma 3;

f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonchè della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli olii usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli olii usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di olii usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.

                11. Il Consorzio obbligatorio degli olii usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso».

                - Il testo degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge, 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è riportato nelle note all'art. 56.

 

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