Decreto Ministero Ambiente 3 settembre 1998, n. 370

 
 

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,

DELLA SANITA', DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

 


Visto il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonché le spese di smaltimento o di recupero;
Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 del 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.

Adotta il seguente regolamento:


 

Art. 1.

Garanzie

1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. La fidejussione di cui al comma 1 è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorità competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.
3. Ciascun trasporto è corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorità competente di spedizione.
4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia è trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.
5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attività di sorveglianza.
6. Le garanzie finanziarie già presentate in conformità delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono già presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Importazione di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino

1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorità competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

Condizioni e limiti

1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;
d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.
2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorità di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.
4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 26 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1989, e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3 luglio 1989 nonché il decreto del Ministro dell'ambiente n. 457 del 22 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988 nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1998
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani
Il Ministro della sanità Bindi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 244

ALLEGATO 1

(art. 1, comma 2)
Fidejussione assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti

 

Premesso

1) che l'impresa ditta .......................................... (c.f.............................) domiciliata in ................... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione;
2) che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo.
Ciò premesso

 

Art. 1.

Oggetto

1. La società ................................................... (in seguito denominata società), domiciliata in .................... con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, ................................................ codice fiscale ....., fino alla concorrenza dell'importo di lire .... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.
2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. ... spedizioni da ........... a .......... di cui ai bollettini di accompagnamento nn. ..., per un totale di .... tonnellate di rifiuti ...............
3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

Condizioni generali di fidejussione.
Condizioni che regolano il rapporto tra la società ed il Ministero dell'ambiente

Art. 1.

Limitazione della garanzia

1. La società garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.
2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.
2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Art. 3.

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.
2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 4.

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ......
2. La società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'ente garantito.
3. La società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Art. 5.

Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7.

Foro competente

In caso di controversia tra la società e il Ministero il foro competente è quello di Roma.
La ditta stipulante .................
La società ..........................

CALCOLO DELLA GARANZIA

G = T + S

T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km;
S = valore di K2 times n tonnellate spedite.
Modulo di notifica n. ......./(numero progressivo del trasporto)

ALLEGATO 2

(art. 1, comma 2)
Fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti

 

Premesso

1. Che l'impresa (ditta ..........................................) (c.f. .................. ) domiciliata in ........................... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione.
2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni ai sensi del regolamento medesimo.
Ciò premesso:

 

Art. 1.

Oggetto

1. La società ................................................... (in seguito denominata società), domiciliata in .................... con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, ...... codice fiscale ..............., fino alla concorrenza dell'importo di lire a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.
2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. .... spedizioni da a di cui ............. ai bollettini di accompagnamento nn. ....... , per un totale di ...... tonnellate di rifiuti .............................
3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

Condizioni generali di fidejussione.
Condizioni che regolano il rapporto tra la società ed il Ministero dell'ambiente

Art. 1.

Delimitazione della garanzia

1. La società garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.
2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.
2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Art. 3.

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.
2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 4.

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ......
2. La società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'ente garantito.
3. La società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Art. 5.

Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7.

Foro competente

In caso di controversia tra la società e il Ministero il foro competente è quello di Roma.
La ditta stipulante ..................
La società ...........................

CALCOLO DELLA GARANZIA

G = T + S

T = 300 times n tonnellate di rifiuti spediti times n. km;
S = valore di K2 times n tonnellate spedite.
Modulo di notifica n. ..../(numero progressivo del trasporto)

ALLEGATO 3

(art. 1, comma 2)
Importi minimi di garanzia fidejussoria da prestare a favore dello Stato italiano per esportazioni di rifiuti

1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula:
- G = T + S
dove:
- G = garanzia in lire italiane;
- T = componente della garanzia relativa al trasporto;
- S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero.
2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue:
2.1. Formule per il calcolo di T.
2.1.1. Trasporto via terra:
- T = 300 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti times numero di chilometri tra il più vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (*).
2.1.2. Trasporto via mare:
- T = K1 times numero container;
- K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";
- K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte "Mediterraneo" e "Nord Europa";
- K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale";
- K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta "Tirreno-Estremo Oriente".

——————————
  

(*) Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero.

2.2. Formula per il calcolo di S o R:
- S = K2 times numero delle tonnellate di rifiuti spediti.
Rifiuti destinati al recupero:
- K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra;
- K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa;
Rifiuti destinati allo smaltimento:
- K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi;
- K2 = L. 4.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;
- K2 = L. 8.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.

 

ALLEGATO 4

(art. 3, comma 2)
Spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di notifica e di accompagnamento e per le attività di sorveglianza e controllo di:
- importazione = L. 500.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più L. 50.000 per ogni trasporto eccedente;
- esportazione = L. 250.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più L. 50.000 per ogni trasporto eccedente.

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 è pubblicato in GUCE n. 30 del 6 febbraio 1993.
- Il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 è pubblicato in GUCE n. 22 del 24 gennaio 1997.
- Gli articoli 25 e 26 del citato regolamento CEE n. 259/93 sono i seguenti:
"Articolo 25. - 1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di novanta giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8".
"Articolo 26. - 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente, di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di trenta giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:
"Art. 16 (Spedizioni transfrontaliere) - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 33, paragrafo, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni in polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è il seguente:
"Art. 1. - In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi".
Nota all'art. 2:
- Per quanto concerne l'art. 16 del decreto legislativo n. 22/1997 vedi nelle note alle premesse; l'art. 30 è il seguente:
"Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione) - 1. L'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il comitato nazionale dell'albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1 gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il comitato nazionale e le sezioni regionali dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al comitato nazionale dell'albo.
12. Alla segreteria dell'albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 33, comma 1, del citato regolamento n. 259/93/CEE è il seguente:
"Art. 33. - 1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati".