Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 21 gennaio 1987 |
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Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 157 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che i lavoratori, prima di essere
adibiti alle lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi, debbono essere
sottoposti a visita medica secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e
seguenti dello stesso testo unico, e che tali accertamenti debbono essere
ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno;
Visto l'art. 160 del citato testo unico che
stabilisce, per i suddetti lavoratori, che gli accertamenti di cui al richiamato
art. 157 debbono comprendere, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del
torace comprendente l'intero ambito polmonare;
Ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo
diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta, data la potenziale
nocivita' delle stesse, e che esistono invece numerosi indicatori non
radiologici che possono integrare gli accertamenti sopra descritti;
Visto l'art. 171 del citato testo unico n.
1124/1965, il quale attribuisce al Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato
medico centrale, la facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per
l'esecuzione delle visite mediche di cui si tratta, anche allo scopo di rendere,
quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con
particolare riguardo agli accertamenti radiologici;
Sentito l'ispettorato medico centrale;
Decreta:
Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni
che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato
in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono
sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a
seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed
inalate:
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi' 21 gennaio 1987 p. Il Ministro: BORRUSO
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