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Individuazione delle attività particolarmente
usuranti (articolo 59, comma 11 della legge 449/97)
Decreto del ministro del Lavoro, di concerto con i
ministri del Tesoro, della Sanità e della Funzione pubblica
(pubblicato sulla G.U. n.208 del 4/9/1999)
ARTICOLO 1
1. Ai fini dell’individuazione delle
mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote
contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo
dell’età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da
porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo
1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano
tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
—l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile;
—la prevalenza della mansione usurante;
—la mancanza di possibilità di prevenzione;
—la compatibilità fisico-psichica in funzione dell’età;
—l’elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di
età superiori ai cinquanta anni;
—l’età media della pensione di invalidità;
—il profilo ergonomico;
—l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la
normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno
essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La
Commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro
e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.
ARTICOLO 2
1. Nell’ambito delle attività
particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente
usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le
seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
—«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con
carattere di prevalenza e continuità;
—lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di
pietra e ornamentale;
—lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento
con carattere di prevalenza e continuità;
—«lavori in cassoni ad aria compressa»;
—«lavori svolti dai palombari»;
—«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature,
quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo
esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata
a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
—«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro
cavo eseguito a mano e a soffio;
—«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità
e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione
navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti,
quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture;
—«lavori di asportazione dell’amianto»: mansioni
svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel
comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente
onere ed è attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come introdotto dall’articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all’articolo
1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine
previsto dall’articolo 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle
aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto
conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto
termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall’articolo 1, comma 34,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
ARTICOLO 3
1. Per la declaratoria delle mansioni
espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in
possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati
tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del ministero del
Lavoro e della previdenza sociale.
ARTICOLO 4
1. La Commissione tecnico-scientifica di cui al
decreto ministeriale dell’8 aprile 1998, resta in carica con il compito di
assistere le parti ai fini dell’attuazione dei criteri di cui al presente
decreto.
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