Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Decreto Ronchi Ter"

 
 

 

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426

(Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997 n. 38)

 

Il Presidente della Repubblica


 

Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;

Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;

Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;

Visti gli articoli 2, 36, 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I
Gestione dei rifiuti

Capo I
Principi generali

Articolo 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1 (1) della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 2
(Finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizione che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Articolo 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

 

Articolo 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

 

Articolo 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1· gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1· gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia. (IL COMMA
6 DELL'ART. 5 E' STATO ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36 in vigore dal 27-3-2003.)
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.(IL COMMA
6- BIS DELL'ART. 5 E' STATO ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36 in vigore dal 27-3-2003.)

Articolo 6
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2 i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.
3 i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4 il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
6 (Soppresso)
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

 

Articolo 7
(Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I.

 

Articolo 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) (Soppresso)
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. (Soppresso)
3. (Soppresso)
4. (Soppresso)
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Articolo 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi .
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

Articolo 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.

Articolo 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in Sezioni regionali o delle Province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4.
L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della Provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla Provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

Articolo 13
(Ordinanze contingibili e urgenti )
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della regione entro tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.

Articolo 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registri IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Articolo 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1· febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;
b) l'autorità di transito è il ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il ministero dell'ambiente.
5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

Articolo 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica dei suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli Enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le Regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.Le predette spese sono altresì assistite da prvilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad intervento di bonifica di interesse nazionale sono presentati al ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

Capo II
Competenze

Articolo 18
(Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.

Articolo 19
(Competenze delle Regioni)
1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.
4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.

Articolo 20
(Competenze delle Province )
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le Province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Articolo 21
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 .
2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. È, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.


Capo III
Piani di gestione dei rifiuti

Articolo 22
(Piani regionali)
1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro un anno due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

Articolo 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali, sia superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142 (41), le Province individuano gli Enti locali partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (42). Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (43). Decorso inutilmente il predetto termine le Regioni e le Province autonome provvedono in sostituzione degli Enti inadempienti.

Articolo 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (44), è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Articolo 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con Enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (45), individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.

Articolo 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma Generale di prevenzione di cui all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-Regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto, da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-Presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica, pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati.
Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'ambiente.
Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.


Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni

Articolo 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (46) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli Enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (47).
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (48), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (49), si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (50).
7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28.
In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.

Articolo 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 (51), e successive modifiche e integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(IL COMMA
2 DELL'ART. 28 E' STATO ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36 in vigore dal 27-3-2003.)
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale temine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (52).
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Articolo 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.

Articolo 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (53), assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta regionale con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle Province designato dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1· gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (54). L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575 (55).
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (56), e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei Consorzi e delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (57) che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal Comune o dal Consorzio di Comuni. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (58), non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (59), in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 (60), e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato Nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
16 bis. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (61).

 

Capo V
Procedure semplificate

Articolo 31
(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 (62), e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (63), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi (63-bis);
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93 (64), e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (65), e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (66).

Articolo 32
(Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

Articolo 33
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE (67) e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE (68), le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 (69), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (70), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (71).
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15 nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12 bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12 ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 12 bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.


Titolo II
Gestione degli imballaggi

Articolo 34
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE (72) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente Titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 31 dicembre 1994.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo è consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.

Articolo 35
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le Pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s) Pubbliche Amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (73), o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.


Articolo 36
(Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la Pubblica Amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alla determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.

Articolo 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1· gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (74), i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (75). Le predette comunicazioni possono essere presentate dai Consorzi di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della Direttiva 94/62/CE (76) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del Titolo medesimo.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione Europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione Europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.

Articolo 38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Articolo 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
2-bis. La Pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
2-ter. Il ministero dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione Europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.

Articolo 40
(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, e il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

Articolo 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche Amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le Pubbliche Amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'Amministrazione Pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (77), cessano di funzionare all'atto della costituzione del Consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (78), ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori.

Articolo 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE (79) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni .
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 43
(Divieti)
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1· gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1· gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE (80) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1· gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

 

Titolo III
Gestione di particolari categorie di rifiuti

Articolo 44
(Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al Catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuto restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.

Articolo 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

Articolo 46
(Veicoli a motore e rimorchi)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile (81), sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria del commercio e dell'artigianato, e dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (82).
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (83).
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6 bis e 6 ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (84) nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (85).
6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (86) le parole "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione".
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (87), e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (88).
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

Articolo 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Articolo 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene ;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

Titolo IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Articolo 49
(Istituzione della tariffa)
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (89) ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (90) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999 2000.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (91), e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (92).
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (93).


Titolo V
Sistema sanzionatorio e disposizioni
transitorie e finali

Capo I
Sanzioni

Articolo 50
(Abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (94), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Articolo 51
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (95) consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 47, comma 12, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

Articolo 51-bis
(Bonifica dei siti)
Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può esser subordinato alla esecuzione degli interventi di messa di sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

Articolo 52
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (96), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (97) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.

Articolo 53
(Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE 259/93 (98) del Consiglio del 1· febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo regolamento (99), è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (100), per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Articolo 54
(Imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 55
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (101) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (102).
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 55-bis
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

Capo II
Disposizioni
transitorie e finali

Articolo 56
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366 (103);
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (104);
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies (105);
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1 (106);
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 (107);
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (108), e successive modificazioni;
f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (109);
f-ter) l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (110), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (111) , adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (112), adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 57
(Disposizioni transitorie)
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province e agli altri enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (113).
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (114), restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attività e i rifiuti che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano esclusi dal regime dei rifiuti, ivi compresi l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998. (115)
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 (116), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (117), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività può essere continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (118), continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (119), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.

Articolo 58
(Disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1994, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità" (120).
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (121), ha personalità giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (122), ha personalità giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter (123) e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1· maggio 1997.
7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (124) sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a)

1- Categorie di rifiuti (1)

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

(1) Trattasi dell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE.

2- Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)


Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 6)

Operazioni di smaltimento (3)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(3) Trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE.


Allegato C
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)

Operazioni di recupero (4)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(4) Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.


Allegato D
(previsto dall'articolo 7, comma 4)

Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE (5)

Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.

(5) Trattasi dell'allegato alla Decisione 94/904/CE

L'elenco dei rifiuti pericolosi si omette. I rifiuti pericolosi sono segnalati all'interno del CER in colore rosso.

2 - Catalogo Europeo dei Rifiuti (2)

Nota introduttiva

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il Catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo Europeo dei Rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel Catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il Catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.


Indice

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla
prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

 

N.B. Nell'elenco che segue i rifiuti indicati in colore rosso sono gli stessi rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D.

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi contenenti cromo
04 01 07 fanghi non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00 rifiuti dell'industria tessile
04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 13 tinture e pigmenti
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00 catalizzatori esauriti
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti
05 04 00 filtri di argilla esauriti
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 catrami acidi
05 06 02 asfalto
05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
06 01 00 soluzioni acide di scarto
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00 soluzioni alcaline
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00 sali e loro soluzioni
06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00 rifiuti contenenti metalli
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti
06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti


08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 01 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decappaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti

12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica
12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
l 2 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore

13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi

15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 00 imballaggi
15 01 01 carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in più materiali
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente catrame 17 03 02 asfalto (non contenente catrame) 17 03 03 catrame e prodotti catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04 sostanze chimiche di scarto

19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01 ceneri pesanti e scorie
19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03 ceneri leggere
19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08 rifiuti di pirolisi
19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metallo
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compostabili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 veicoli fuori uso

(2) Trattasi dell'allegato alla decisione 94/3/CE.

Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 6)

Operazioni di smaltimento (3)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(3) Trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE.


Allegato C
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)

Operazioni di recupero (4)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(4) Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.


Allegato D
(previsto dall'articolo 7, comma 4)

Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE (5)

Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.

(5) Trattasi dell'allegato alla Decisione 94/904/CE

L'elenco dei rifiuti pericolosi si omette. I rifiuti pericolosi sono segnalati all'interno del CER in colore rosso.

 

Allegato E
(previsto dall'articolo 37, comma 1)

Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Entro 5 anni

 

Minimi

Massimi

a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia:

in peso almeno il

50%

65%

b) Rifiuti di imballaggi da riciclare:

in peso almeno il

25%

45%

c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare:

in peso almeno il

15%

25%

 

Allegato F
(previsto dall'articolo 43, comma 3)

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi (6)

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

(6) Trattasi dell'allegato II alla direttiva 94/62/CE.


Allegato G (7)
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (*)
(I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)

 

Allegato G.1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

 

Allegato G.2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui di decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

 

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.

 

(7) Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 389/1997 (pubblicato a pag. 8). Trattasi dell'allegato I alla direttiva 91/689/CEE.

Allegato H (8)

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I (*)

Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nichel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

 

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.

 

(8) Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 389/1997 (pubblicato a pag. 8).
Trattasi dell'allegato II alla direttiva 91/689/CEE.

Allegato I (9)
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21·C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21·C e inferiore o pari a 55·C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

 

Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/ CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(9) Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6 del Dlgs 389/1997 (pubblicato a pag. 8).
Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/ CEE.

Dlgs 5 febbraio 1997, n.22

Note
(1) Il testo dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione è il seguente:
"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali ; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di Enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

(2) Il titolo della legge 8 giugno 1990, n. 142 è il seguente "Ordinamento delle autonomie locali".

(3) Il testo dell'articolo 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle Province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle Regioni o delle Province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle Regioni o delle Province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le Regioni e Province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle Regioni e delle Province autonome".
(4) Il titolo del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali".
(5) Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 70 è il seguente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit ambientale".
(6) Per il titolo si veda la nota 5.
(7) Il testo dell'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile è il seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
(8) Il testo dell'articolo 2083 (Piccoli imprenditori) del Codice civile è il seguente:
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
(9) Per il titolo si veda la nota 5.
(10) Il testo dell'articolo 2 (Presentazione del modello unico di dichiarazione), comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (per il titolo si veda la nota 5) è il seguente:
"2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)".
(11) La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordina le procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli Enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(12) Il titolo del Dlgs 17 marzo 1995, n. 158 è il seguente: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi".
(13) Il regolamento CEE n. 259/93, del Consiglio del 1· febbraio 1993, è relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(14) L'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) figura nel Titolo V (relativo alle importazioni di rifiuti nella Comunità), Capitolo A (relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento) del medesimo regolamento. Il testo è il seguente:
"1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:
a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
b) da altri paesi
- aderenti alla convenzione di Basilea, o
- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.
3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti".
(15) Il testo dell'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.
Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.
2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate.
L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.
3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.
4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.
Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.
L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.
L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.
5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.
6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.
7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.
Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.
Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.
8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.
9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato".
(16) Si veda la nota 13.
(17) Il testo dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.
2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:
- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (Cfr. GU n. L 270 del 23.09.1987, p. 1) attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri".
(18) l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.
(19) Il testo dell'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea.
La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE".
(20) Il titolo del Dm 16 maggio 1989 è il seguente: "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del Dl 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del Dl 9 settembre 1988, n. 397".
(21) Il titolo del Dpr 17 maggio 1988, n. 175 è il seguente: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(22) Il testo dell'articolo 18 (Lottizzazione), comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati."
(23) Il testo dell'articolo 2748 (Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche), secondo comma, del Codice civile è il seguente:
"I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente".

 

(24) Il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") è il seguente:
"1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprime re entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a :"n. 382" e alle parole "e con la Comunità economia europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2? comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. E ` soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
(25) Il titolo della legge 19 ottobre 1984, n. 748 è il seguente: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti".
(26) Si veda la nota 3.
(27)Il testo dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
(28) Si veda la nota 13.
(29) Il titolo del Dl 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 è il seguente: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
(30) Il testo dell'articolo 14 (Funzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici".
(31) Il testo dell'articolo 15 (Compiti di programmazione), comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".
(32) Il testo dell'articolo dell'articolo 7 (Dipartimenti di prevenzione) del Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517 ( Modificazioni al Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria) è il seguente:
"1. Le Regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la Regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".
(33) Si veda la nota 29.
(34) Il testo dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1988 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
"1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la Regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile".
(35) Si veda la nota 2.
(36) Si veda la nota 2.
(37) Il testo dell'articolo 6 (Autorità portuale), comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è il seguente:
"1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

(38) Il testo dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
(39) Si veda la nota 2.
(40) Si veda la nota 2.
(41) Il testo dell'articolo 24 (Convenzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".
(42) Si veda la nota 41.
(43) Si veda la nota 41.
(44) Il testo dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
(45) Il titolo della legge 28 agosto 1989, n. 305 è il seguente: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente".
(46) Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (per il titolo si veda la nota 34) è il seguente:
"4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali".
(47) Si veda la nota 29.
(48) Il titolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente: "Protezione delle bellezze naturali".
(49) Il titolo del Dl 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 è il seguente: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
(50) Si veda la nota. 49.
(51) La direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 concerne la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concerne la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
La direttiva 94/67/Ce del Consiglio del 16 dicembre 1994 concerne l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
(52) Si veda la nota 37.
(53) Il testo dell'articolo 10 del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:
"1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1, Dpr 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di Regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del Dpr 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
(54) Si veda la nota 53.
(55) Il titolo della legge 11 novembre 1996, n. 575 è il seguente: "Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti"
(56) Si veda la nota 53.
(57) Il testo dell'articolo 22 (Servizi pubblici locali) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
(58) Il titolo del Dpr 9 maggio 1994, n. 407 è il seguente: "Regolamento recante modificazioni al Dpr 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
(59) Il titolo del Dpr 10 settembre 1982, n. 915 è il seguente: "Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
(60) Il titolo del Dm 21 giugno 1991, n. 324 è il seguente: "Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione"
(61) Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per il titolo si veda la nota 38) è il seguente:
"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente"

62) Si veda la nota 51.
(63) Il titolo del Dm 16 gennaio 1995 è il seguente: "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo".
(63-bis) Parte aggiunta dall'art. 21, comma 2 della Legge comunitaria 95/97
(64) Lista verde dei rifiuti
(65) Il titolo del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 è il seguente:
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme i materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(66) Si veda la nota 61.
(67) Il testo dell'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è il seguente:
" 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di u progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto i una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.
5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo vene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo".
(68) Il testo dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, è il seguente:
"1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.
2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:
- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisisti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti di metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.
4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".
(69) Il titolo del Dm 5 settembre 1994 è il seguente: "Attuazione degli articolo 2 e 5 del Dl 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti".
(70) Si veda la nota 63.
(71) Il testo dell'articolo 15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (per il titolo si veda la nota 65) è il seguente:
"1. Sono sottoposti a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti".
(72) La direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 è relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
(73) Si veda la nota 2.
(74) Si veda la nota 5.
(75) Si veda la nota 10.
(76) Si veda la nota 72.
(77) Il testo dell'articolo 9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio) del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo si veda la nota 4) è il seguente:
"1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1· gennaio 1990. Le Regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I Consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al Consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al Consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.
4. I Consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i Consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I Consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del Consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei Consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del Consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del Consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A partire dal 1· luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.
11. A partire dal 1· luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed Enti pubblici nazionali, regionali e locali".
(78) Si veda la nota 77.
(79) Si veda la nota 72.
(80) Il testo dell'articolo 9 (Requisiti essenziali) della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio è il seguente:.
"1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che sano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato Il, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3".

 

81) Il testo degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile è il seguente:
"articolo 927 (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento";
"articolo 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse";
"articolo 923 (Cose suscettibili di occupazione). Le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca".
(82) Il testo dell'articolo 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), comma 1, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) è il seguente:
"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.".
(83) Per il titolo si veda la nota 82.
(84) Il testo dell'articolo 159 (Rimozione e blocco dei veicoli) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda la nota 82) è il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli Enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".
(85) Il testo dell'articolo 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo), comma 4, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda nota 82) è il seguente:
"1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'articolo 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'articolo 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto".
(86) Si veda la nota 82.
(87) Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 è il seguente: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".
(88) Il testo dell'articolo 80 (Revisioni) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è il seguente:
"1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole Province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai Consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1· dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
(89) Per il titolo di veda la nota 53.
(90) Il titolo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è il seguente: "Revisioni ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"
(91) Il titolo del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 è il seguente: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
(92) Il titolo del Dpr 28 gennaio 1988 n. 43 è il seguente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
(93) Il testo dell'articolo 19 ( Istituzione e disciplina del tributo) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993, ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della L. 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni.
Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del complesso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
(94) Il testo dell'articolo 444 (Applicazione della pena su richiesta) del Codice di procedura penale è il seguente:
"L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronuncia sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
(95) Si veda la nota 94.
(96) Si veda la nota 5.
(97) Il testo dell'articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del Codice penale è il seguente:
" Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provato la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".
(98) Lista ambra e lista rossa dei rifiuti
(99) Il testo dell'articolo 26 del regolamento CEE 259/93 (per l'argomento si veda la nota 13) è il seguente:
"1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza ce la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".
(100) Si veda la nota 94.
(101) Il titolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente: "Modifiche al sistema penale".
(102) Il testo dell'articolo 23 (Giudizio di opposizione) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il titolo si veda la nota 101) è il seguente:
"Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce la ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del Codice di procedura civile.
L'opponente l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcuna legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alla parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per Cassazione".
(103) Il titolo della legge 20 marzo 1941, n. 366 è il seguente: " Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
(104) Si veda la nota 59.
(105) Il testo degli articolo 7, 9 e 9-quinquies del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo si veda la nota 4) è il seguente:
"Articolo 7 (Impianti di iniziativa pubblica).
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna Regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in Consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la Regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, Province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economicofinanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.
In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni".
"Articolo 9 (Personale).
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
"Articolo 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste).
1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al Consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
7. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al Consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del Consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
(106) Il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1, del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (per il titolo si veda la nota 53) è il seguente:
"Articolo 1.
1.I comuni, i Consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi".
"Articolo 1 bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle Regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la Regione, o altro Ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la Regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le Regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento".
"Articolo 1 ter.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.
2. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le Regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità".
" Articolo 1 quater.
1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La Provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla Regione".
" Articolo 1 quinquies.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"".
"Articolo 14, comma 1.
Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità".
(107) Il titolo del Dl 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".
(108) Il testo dell'articolo 29-bis della legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcooliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA, con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione; nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'am+-montare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1995 di un'imposta erariale straordinaria sul taluni beni ed altre disposizioni tributarie) è il seguente:
"29 bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene).
1. A decorrere dall'1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenegato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti fi film di polietilene.
5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1994.
(109) Il testo dell'articolo 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), commi 3, 4 e 5, secondo periodo, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda la nota 82) era il seguente:
["3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4.
5. (...) La sanzione è da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4"].
(110) Il testo dell'articolo 5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al Dpr 10 settembre 1982, n. 915), comma 1, Dpr 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) era il seguente:
["1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente alo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata"].
(111) Il testo dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
(112) Si veda la nota 111.
(113) Per il titolo si veda la nota 2.
(114) Per il titolo si veda la nota 59.
(115) In seguito alle modifiche apportate all'articolo 45 della legge finanziaria approvata il 20 dicembre 1998, il termine per l'adeguamento agli obblighi stabiliti per i materiali e le sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994 si proroga al 30 giugno 1999 e non al 31 dicembre 1998, come prevedeva inizialmente la legge 426/1998, articolo 1, comma 14. Per il titolo del decreto 5 settembre 1994 si veda la nota 69.
(116) Per il titolo si veda la nota 115.
(117) Per il titolo si veda la nota 60.
(118) Il testo dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale") è il seguente:
"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla Regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".
(119) Il testo dell' articolo 1 (Categorie di opere), lettera i), del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra".
(120) Per il titolo si veda la nota 25.
(121) Si veda la nota 105.
(122) Il testo dell'articolo 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati) del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati) è il seguente:
"1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del l'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri.
Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle Province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'articolo 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso".
(123) Si veda la nota 106.
(124) Si veda la nota 105.