|
Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
rifiuti di imballaggio.
Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate
dal D.Lgs 8 novembre 1997,
n. 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426
(Supplemento ordinario n. 33
alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997 n. 38)
Il Presidente della Repubblica
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento
interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della
Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata,
prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla
Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che
costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è
necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore
nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n.
146 recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio
del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE,
del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla
direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36, 38 della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio
1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'interno, delle finanze, per la funzione
pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Gestione dei rifiuti
Capo I
Principi generali
Articolo 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche
particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie
di rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto
nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che costituiscono principi fondamentali
della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1 (1) della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma
economico-sociale nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2
(Finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti
pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la
flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in
base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le Regioni e gli
Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizione
che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e
contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
Articolo 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni,
iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi
del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei
consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di
vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il
loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la
pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione
ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Articolo 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati
preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di
prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie
ed il ricorso a strumenti economici.
Articolo 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti
potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata
di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi
in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1· gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è
accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite
norme tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o
internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1· gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i
rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle
operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e
D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo
determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
delle norme vigenti in materia. (IL COMMA
6 DELL'ART. 5 E' STATO ABROGATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36 in vigore dal 27-3-2003.)
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga
e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare
riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in
discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali
integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro
dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento,
decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.(IL
COMMA
6- BIS
DELL'ART. 5
E' STATO ABROGATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36 in vigore dal 27-3-2003.)
Articolo 6
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li
detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti
per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al
riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono
le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13
dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2 i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge
10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e se,
indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori.
3 i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o
di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in
deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in
deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e se,
indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori;
4 il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei
rifiuti pericolosi.
6 (Soppresso)
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla
stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto
dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo
della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante
trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a
garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a
definirne i gradi di qualità.
Articolo 7
(Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D
sulla base degli allegati G, H e I.
Articolo 8
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di
legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali
litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi
rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) (Soppresso)
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. (Soppresso)
3. (Soppresso)
4. (Soppresso)
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti
dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
Articolo 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi .
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro
o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo
28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e al fine di
rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione
dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per
soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o
del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente
decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è
esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei
mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione.
Articolo 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei
rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in Sezioni regionali o delle Province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la
Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che
producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi
di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente
con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati
da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con
un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo
2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori
di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è
effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
4. I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le
operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per
le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo
49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono
all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30
giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4.
L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti,
raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di
recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri
ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Articolo 12
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro
di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni
devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una
settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro
ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività
di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati
titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o
mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della Provincia dove l'attività è
svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente
comunicato preventivamente alla Provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non
pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati
trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di
controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e
degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di
tenuta dei registri.
Articolo 13
(Ordinanze contingibili e urgenti )
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non
si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al
Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della regione entro tre
giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente
della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la
raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In
caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in
caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con
specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il
Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze
di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla
Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 14
(Divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola
i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai
quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso
il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma
3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti
della persona stessa.
Articolo 15
(Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro
esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che
non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati
dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e devono essere annotati sul registri IVA-acquisti. La vidimazione dei
predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
Articolo 16
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n.
259/93 del Consiglio del 1· febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi
in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la
Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti
dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme
del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da
prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo
33, paragrafo 1;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma
2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le
Province autonome;
b) l'autorità di transito è il ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il ministero dell'ambiente.
5. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del
regolamento CEE n. 259/93 al ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla
Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei
siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica dei suoli e falde acquifere che facciano
ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde
acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in
particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli Enti
provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica con le Regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al
comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti
dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla
Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di
inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve
essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione
di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio
sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla
individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla
Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai
limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla
Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti
entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà
comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni
del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio
di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione
può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite
specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il
rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti
neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti,
sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico
entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e
ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese,
i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione
del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c),
è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per
territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal
Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale
anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le
Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.Le predette spese sono altresì assistite da
prvilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero
degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso
di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione
dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve
procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad intervento di bonifica di interesse nazionale sono presentati
al ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che
precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione
territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al
comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione e all'allevamento sono definiti ed
approvati di concerto con il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo
di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente,
la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".
Capo II
Competenze
Articolo 18
(Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche
mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato
impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari
possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la
quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della
raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire
il riciclaggio ed recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato
dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei
rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali
di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei criteri generali e degli
standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per
individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e
pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni
per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche
utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di
cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento
e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di
cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche,
ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la
definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo
del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e
successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in
conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro
dell'ambiente su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova
il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova
il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le
predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei
trasporti e della navigazione.
Articolo 19
(Competenze delle Regioni)
1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i
Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario
della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali
e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di
aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche
pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di
destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti
di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti
non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso
delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero
degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di
cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti
allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni emanano
norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota
di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.
4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è
organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che
provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.
Articolo 20
(Competenze delle Province )
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province
competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad
essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e
di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente
decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già
adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i
Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone
non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo
23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le Province
possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre
1993 n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai
sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di
organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali
stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi
di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono
attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli
addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della
normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è
autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le
altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati
controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti,
curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli
concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
Articolo 21
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142 e dell'articolo 23 .
2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera f);
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani,
ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti
dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. È, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti
inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della
collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e
delle loro associazioni.
5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non
assimilati ai rifiuti urbani.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti
che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle
attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
Capo III
Piani di gestione dei rifiuti
Articolo 22
(Piani regionali)
1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal
presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando
adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione
delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali
di cui all'articolo 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del
sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità,
e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare
lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e
dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree
inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del
rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli
inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per
accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro un anno due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali
vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il
Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un
congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano
regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un
grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le
autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti
al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e
recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti
solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta
differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
Articolo 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali
ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province
possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti
territoriali, sia superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge
regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli
effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142 (41), le Province
individuano gli Enti locali partecipanti, l'Ente locale responsabile del coordinamento,
gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (42). Dette convenzioni
determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione
del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli
altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (43).
Decorso inutilmente il predetto termine le Regioni e le Province autonome provvedono in
sostituzione degli Enti inadempienti.
Articolo 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti
prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (44), è determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
Articolo 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con
Enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e
ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e
la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo,
riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali
recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le
imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria
per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche
mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali
devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (45), individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di
cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.
Articolo 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto
legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità
e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il ministero
dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici
obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro
di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma Generale di prevenzione di cui
all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza
Stato-Regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora
il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette
per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto, da nove membri,
scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-Presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità
organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della
Segreteria tecnica, pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso
di inflazione, provvede il Comitato nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 con un
contributo di pari importo a carico dei consorziati.
Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo
dello stato di previsione del ministero dell'ambiente.
Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al
comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente.
Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni
Articolo 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene
pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la
comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui
al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (46) e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione nomina
un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i
responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli Enti locali
interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto
con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (47).
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base
delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la
realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione
stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (48), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (49), si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (50).
7. Le Regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in
caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di
varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali
gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'articolo 28.
In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.
Articolo 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è
autorizzato dalla Regione competente per territorio entro novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito,
alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla
conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico
dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno
restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 (51), e successive
modifiche e integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto
e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente
catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.(IL COMMA
2 DELL'ART. 28 E' STATO ABROGATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36 in vigore dal 27-3-2003.)
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è
rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione,
deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non
risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi.
Decorso tale temine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei
soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del
presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (52).
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il
richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16, nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione
volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede
legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al
comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative
oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.
Articolo 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione
alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora
siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno,
salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da
innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può
essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque
superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e
autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al
Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La
garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto
di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato,
della sanità e della ricerca scientifica.
Articolo 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (53), assume la
denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di
seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il
ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri
esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni
di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli
autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta regionale
con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle Province designato
dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i
trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché
le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti
di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il
cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1· gennaio 1998, l'accettazione
delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della
Regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le
modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in
conformità ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la
finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire
l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti
annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare,
rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441 (54). L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge
11 novembre 1996, n. 575 (55).
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione
presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (56), e successive modificazioni
ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per
l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei Consorzi e delle società di cui
all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (57) che esercitano i servizi di
gestione dei rifiuti, è garantito dal Comune o dal Consorzio di Comuni. L'iscrizione
all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del
Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del Comune medesimo
o dei Consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono
promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello
Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale delle Sezioni regionali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (58), non si
applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (59), in scadenza, sono
prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di
efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento
di diniego di iscrizione.
Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di
sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a
procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio
ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono
iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e
deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto
ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 (60), e successive modifiche ed integrazioni,
nonché delle deliberazioni del Comitato Nazionale dalla quale risultino i seguenti
elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di
idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
16 bis. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività
le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente
competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto
di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono
conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (61).
Capo V
Procedure semplificate
Articolo 31
(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione
alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che
danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano
i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le
quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti
condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 (62), e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (63), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate
all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si
applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione
comunque rifiuti pericolosi (63-bis);
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in
primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento
CEE n. 259/93 (64), e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle
prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal Dpr 24
maggio 1988, n. 203 (65), e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti
non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni
di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (66).
Articolo 32
(Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla
Provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste
dalla normativa vigente.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque,
in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
Articolo 33
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di
attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le
condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità
dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e
di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma
l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel
quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso
di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque
non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto
dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE (67) e dall'articolo 3 della direttiva
91/689/CEE (68), le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque
effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 (69), pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (70),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel
rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal
tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle
variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati
dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione
alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a)
del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (71).
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di
recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di
compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da
rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme
tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione
merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della
lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31,
comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti
nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione
dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1
che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono
sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15
nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed
oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1
sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in
vigore.
12 bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai
sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione
di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni
di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12 ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 12 bis le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei
centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le
operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 nonché le
modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati
alle predette operazioni.
Titolo II
Gestione degli imballaggi
Articolo 34
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato
livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e
prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla
concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE (72) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi
sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego,
utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli
relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati,
nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente Titolo non si
applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 31 dicembre
1994.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente Titolo è consentita l'immissione sul mercato di imballaggi
fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
Articolo 35
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a
contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo
da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al
consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di
vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in
modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni
connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi
ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante
nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui
della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di
tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle
materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia
degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché
in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della
gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di
spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello
per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti
sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio
riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio
organico e ad esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni
previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili
quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti
ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti
biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici
stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente
decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i
trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i
commercianti ed i distributori, le Pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli
utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s) Pubbliche Amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli Enti
che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti
solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (73), o loro
concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi,
articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche
competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che
desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli
obiettivi di cui all'articolo 37.
Articolo 36
(Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai
seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della
pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso
iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario,
volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e
l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della
raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato
per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e
recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale
attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o
azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente
al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il
principio della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti
di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il
costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio
sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di
imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la Pubblica Amministrazione organizzi la
raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei
rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel
processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul
mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di
imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie
nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli
imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature
mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso.
Qualora siano interessati aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto
con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformità alla determinazioni adottate dalla Commissione
dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori
sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di
identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la normativa vigente in
materia di etichettatura.
Articolo 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori
devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di
recupero, a partire dal 1· gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed
i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70 (74), i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare
precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per tipo di
imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti
dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (75). Le predette comunicazioni possono
essere presentate dai Consorzi di cui all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito
agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano
raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura
economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato
raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio
dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito
capitolo del ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul
territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto
degli scarti, e sono adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le
modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della Direttiva 94/62/CE (76) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente Titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma
2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del Titolo medesimo.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione Europea e agli altri Paesi membri i
dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati
dalla Commissione dell'Unione Europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.
Articolo 38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri
prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli
utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e
degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il
gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono
il sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli
imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto
che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della
ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio
conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente Titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli
imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 devono dimostrare
all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma
3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi
sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la
riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e
sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono inoltre
elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un
proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del
programma generale di cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo
26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a
partecipare ai Consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il
conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per
il consumatore.
Articolo 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico
rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di
imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito
ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri
che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attività di raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se
insufficiente.
2-bis. La Pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di
materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di
imballaggi e altri prodotti.
2-ter. Il ministero dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle
campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la
pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione
Europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle
predette norme armonizzate.
Articolo 40
(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la
raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, e il ritiro,
su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di
imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i
produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c),
costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono
retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai
proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi ed
all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti
di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della
normativa.
Articolo 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per
garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata
dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma
paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo,
il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche Amministrazioni
interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che
comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di
raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le Pubbliche Amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi
integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori
dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli Enti locali per favorire il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i Consorzi di cui all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'Amministrazione Pubblica, i Consorzi e
gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta
differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o
comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità
totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente
per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al
fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra
produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione. In particolare, tale accordo
stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da
versare ai Comuni, determinati secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità
di gestione del servizio medesimo nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49,
dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze
delle attività di riciclaggio e di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti di cui all'articolo 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni
entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal
calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede
ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
previsti dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (77), cessano di funzionare
all'atto della costituzione del Consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra
nei diritti e negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475 (78), ed in particolare nella titolarità del patrimonio
esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria
sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi
obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata riciclaggio e recupero
dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa
tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino
alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi a carico dei produttori e degli utilizzatori ai
sensi dell'articolo 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei
rifiuti stessi da parte dei produttori.
Articolo 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole
tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi
riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi
riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad
esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente
prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da
recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della
stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali
di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui
alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei
rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui
all'articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni e integrazioni
del Programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di
centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso
è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli
obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/62/CE (79) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni .
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo
relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 43
(Divieti)
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori
recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e
recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1· gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta
dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali
imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia
stata attivata.
3. A decorrere dal 1· gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi
rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE (80) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato F al
presente decreto. Fino al 1· gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i
predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i
cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali
considerate conformi ai predetti requisiti.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione
degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione
di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si
applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena
chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera
c).
Titolo III
Gestione di particolari categorie di rifiuti
Articolo 44
(Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa
devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole
di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private
che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente
decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo
smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di
appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui
al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e i
soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e
lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio
nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono
il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i
produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono
altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2. Ai
medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e
contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al
Catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei
formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si
manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente
articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di
cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di
vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto
della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai
centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti
a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla
restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuto restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma
1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle
disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
Articolo 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non
superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni,
alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la
sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei
rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per
lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente
della Regione d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente può
autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata
previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si
pronunciano entro novanta giorni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) e definite le
norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le
eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della
struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui
agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione
di avvenuta sterilizzazione.
Articolo 46
(Veicoli a motore e rimorchi)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai
sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione
può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per
la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto
veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del
Codice civile (81), sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi
e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria del commercio e dell'artigianato, e dei
trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario
del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le
generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché
l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del
titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei
veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare
del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di
agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro 60 giorni
dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del
centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al
competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103,
comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (82).
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla
responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle
succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e
dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (83).
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6 bis e 6 ter sono
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli
rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (84) nel
caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (85).
6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (86) le parole "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle
parole "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non
avviati alla demolizione".
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei
veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei
veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti
alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
122 (87), e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola
previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (88).
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese
esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche
degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Articolo 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti)
1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli
oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità
giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il
riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo
smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese
partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed
animali, esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la
capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione
del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse
imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal
presente decreto, il Consorzio può nei limiti e nei modi determinati dallo statuto,
stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi
medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli
e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati
annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica
sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al
comma 2, chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi vegetali e
animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al
Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli
stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
Articolo 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento
è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi
gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base
di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e
di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di
beni in polietilene ;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali
ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non
sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni
contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di
deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un
contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate
alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è
retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8,
chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è
obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dal Consorzio.
Titolo IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 49
(Istituzione della tariffa)
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del
Titolo III del Testo unico della finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175 come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 (89) ed al Capo III del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 (90) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999
2000.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso
pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa
ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del
relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche
e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione
della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori
e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti
dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai
Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità
di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con
l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (91), e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (92).
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del
termine di cui al comma 1.
17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (93).
Titolo V
Sistema sanzionatorio e disposizioni
transitorie e finali
Capo I
Sanzioni
Articolo 50
(Abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei
divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2
abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma
5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o
non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con
la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (94),
il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
Articolo 51
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di
Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono
nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14,
commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da
lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (95) consegue la confisca
dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o
del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di
inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, è punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter
e 6-quater, e 47, comma 12, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni.
Articolo 51-bis
(Bonifica dei siti)
Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un
anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla
bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto
da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se
l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena
può esser subordinato alla esecuzione degli interventi di messa di sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale.
Articolo 52
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari)
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, ovvero la
effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio
1994, n. 70 (96), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e
scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni
a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dall'amministratore.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire
dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire
ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero
di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini
l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si
applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (97) nel caso di
trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante
il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i
dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si
applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei
casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di
cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.
Articolo 53
(Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del
regolamento CEE 259/93 (98) del Consiglio del 1· febbraio 1993 in modo tale da
integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo
regolamento (99), è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire
cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di
spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di
procedura penale (100), per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1
o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente
la confisca del mezzo di trasporto.
Articolo 54
(Imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo
38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di
corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di
adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata. I
produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per
l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai Consorzi
di cui all'articolo 40 né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La
stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo
38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La
stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei
requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 55
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (101) in
materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui
territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma
1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (102).
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
Articolo 55-bis
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente
decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di
controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.
Capo II
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo 56
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366 (103);
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (104);
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies (105);
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies e 14, comma 1 (106);
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 febbraio 1988, n. 45 (107);
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (108), e successive
modificazioni;
f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (109);
f-ter) l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994 (110), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (111) , adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito
regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente
decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (112), adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni
dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione
degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto
medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso.
Articolo 57
(Disposizioni transitorie)
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme
adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle
Regioni alle Province e agli altri enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.
142 (113).
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 (114), restano valide fino alla loro scadenza e comunque non
oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni
provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla
base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attività e i rifiuti che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano
esclusi dal regime dei rifiuti, ivi compresi l'utilizzo dei materiali e delle sostanze
individuati nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi
alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998. (115)
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle
operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994 (116), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995 (117), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che risultino conformi alle
norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono tenuti ad
effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni
dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività può
essere continuato senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci
per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina
delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In
particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di
valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (118), continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella
categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (119), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e
nocivi.
Articolo 58
(Disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g),
della legge 29 settembre 1964, n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le
parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo
capoverso della legge 19 ottobre 1994, n. 748, le parole: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19
ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il
Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanità" (120).
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori
entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di
cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (121), ha personalità giuridica
di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (122), ha personalità giuridica di diritto
privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si
prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter (123) e dalle
tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1· maggio
1997.
7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di
cui all'articolo 9 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (124) sono imputate sul capitolo
5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta
a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui
il personale svolga attività di comune interesse.
7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si
considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano
alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo
svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che
formano oggetto del loro commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a)
1- Categorie di rifiuti (1)
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente,
compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in
questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio
residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi
contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri
di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura,
ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a
esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli
scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di
terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate
(1) Trattasi dell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE.
2- Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 6)
Operazioni di smaltimento (3)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono
nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o
fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole
saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune,
ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli
stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
(3) Trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE.
Allegato C
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)
Operazioni di recupero (4)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella
pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti
da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti)
(4) Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.
Allegato D
(previsto dall'articolo 7, comma 4)
Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE (5)
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei
cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da
considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga
soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della
direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della
direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva
91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE,
i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino
una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono
pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in
vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.
(5) Trattasi dell'allegato alla Decisione 94/904/CE
L'elenco dei rifiuti pericolosi si omette. I rifiuti pericolosi sono segnalati all'interno
del CER in colore rosso.
2 - Catalogo Europeo dei Rifiuti (2)
Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri
nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati
allo smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e
sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche,
conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto,
ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che
si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il Catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune
per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione
dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo Europeo dei Rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la
risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei
rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in
conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel Catalogo deve sempre essere inserito nel
contesto a cui si riferisce.
8. Il Catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti pericolosi"
disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
Indice
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla
prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e
materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in
agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone,
pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa 09 00 00 Rifiuti
dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura
di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00 Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00
00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue
fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
N.B. Nell'elenco che segue i rifiuti indicati in
colore rosso sono gli stessi rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D.
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione,
l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 fanghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in
agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti
separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di
origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli
alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della
lavorazione del tabacco
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione
e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè
e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone,
pannelli e mobili
03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici
non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici
clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi contenenti cromo
04 01 07 fanghi non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00 rifiuti dell'industria tessile
04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali,
principalmente di origine vegetale
04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e
finitura
04 02 13 tinture e pigmenti
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00 catalizzatori esauriti
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti
05 04 00 filtri di argilla esauriti
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 catrami acidi
05 06 02 asfalto
05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
06 01 00 soluzioni acide di scarto
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00 soluzioni alcaline
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00 sali e loro soluzioni
06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00 rifiuti contenenti metalli
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da
processi di desolforazione
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti
06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici
organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi
alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti
solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi
termici
10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di
desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei
fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione
10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi
materiali
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 01 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura
di metalli; idrometallurgia non ferrosa
11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio,
processi galvanici, zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decappaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica
12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura,
smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione,
rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
l 2 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici
clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici
clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici
clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti
organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB
e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti
composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti
organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00
00)
14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
15 01 00 imballaggi
15 01 01 carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in più materiali
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e
contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di
laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di
laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e
12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti
chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente catrame 17 03 02 asfalto (non contenente catrame) 17 03 03
catrame e prodotti catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la
conservazione del sangue
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni
18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti
monouso)
18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli
animali
18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04 sostanze chimiche di scarto
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue
fuori sito e industrie dell'acqua
19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da
commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01 ceneri pesanti e scorie
19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03 ceneri leggere
19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08 rifiuti di pirolisi
19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad
esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione
dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metallo
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per
frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compostabili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 veicoli fuori uso
(2) Trattasi dell'allegato alla decisione 94/3/CE.
Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 6)
Operazioni di smaltimento (3)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono
nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o
fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole
saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune,
ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli
stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
(3) Trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE.
Allegato C
(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)
Operazioni di recupero (4)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella
pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti
da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti)
(4) Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.
Allegato D
(previsto dall'articolo 7, comma 4)
Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE (5)
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei
cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da
considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga
soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della
direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della
direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva
91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE,
i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino
una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono
pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in
vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.
(5) Trattasi dell'allegato alla Decisione 94/904/CE
L'elenco dei rifiuti pericolosi si omette. I rifiuti pericolosi sono segnalati all'interno
del CER in colore rosso.
Allegato E
(previsto dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro 5 anni |
|
Minimi |
Massimi |
a) Rifiuti di imballaggi da
recuperare come materia o come componente di energia: |
in peso almeno il |
50% |
65% |
b) Rifiuti di imballaggi da
riciclare: |
in peso almeno il |
25% |
45% |
c) Ciascun materiale di
imballaggio da riciclare: |
in peso almeno il |
15% |
25% |
Allegato F
(previsto dall'articolo 43, comma 3)
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la
recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi (6)
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo
necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto
per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il
reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto
sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre
sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di
qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o
i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o
interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di
spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di
salute e di sicurezza dei lavoratori;
osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è
più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una
determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti
commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione
di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce
l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore
calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente
biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività
di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire
una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte
del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
(6) Trattasi dell'allegato II alla direttiva 94/62/CE.
Allegato G (7)
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o
all'attività che li ha prodotti (*)
(I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)
Allegato G.1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che
consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze
polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o
pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di
sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad
esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani
policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle
dibenzoparadiossine policlorurate
Allegato G.2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una
delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri
dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui di decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano
contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati
nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci
dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
(7) Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6
del Dlgs 389/1997 (pubblicato a pag. 8). Trattasi dell'allegato I alla direttiva
91/689/CEE.
Allegato H (8)
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti
dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I (*)
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nichel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio,
magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre
sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del
presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati
nel presente allegato
(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi
generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.
(8) Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6
del Dlgs 389/1997 (pubblicato a pag. 8).
Trattasi dell'allegato II alla direttiva 91/689/CEE.
Allegato I (9)
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che
possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti
più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21·C (compresi i liquidi
estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono
riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di
accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della
sorgente di accensione, o
gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in
quantità pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilità è pari o superiore a 21·C e inferiore o pari a 55·C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne
la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un
gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche
modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare
rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto
tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella
versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno",
"teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle
conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e
l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/ CEE, nella
versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui
all'allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE,
nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive
direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE.
Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi
internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.
(9) Allegato previsto dall'articolo 1, comma 6
del Dlgs 389/1997 (pubblicato a pag. 8).
Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/ CEE.
Dlgs 5 febbraio 1997, n.22
Note
(1) Il testo dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione è il seguente:
"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli
uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali ;
polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di Enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie
e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e
torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione".
(2) Il titolo della legge 8 giugno 1990, n. 142 è il seguente "Ordinamento delle
autonomie locali".
(3) Il testo dell'articolo 12 (Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli
indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e
alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto
anche delle richieste dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai
presidenti delle Province autonome.
Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle Regioni o delle Province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle Regioni o delle Province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni e
sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della
politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al
comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
Enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali
che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri
organismi a composizione mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni,
con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e
rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano
anche essere sentite tutte le Regioni e Province autonome, determinando le modalità per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti
delle Regioni e delle Province autonome".
(4) Il titolo del Dl 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 novembre 1988, n. 475 è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento di rifiuti industriali".
(5) Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 70 è il seguente: "Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione di audit
ambientale".
(6) Per il titolo si veda la nota 5.
(7) Il testo dell'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile è il
seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
(8) Il testo dell'articolo 2083 (Piccoli imprenditori) del Codice civile è il
seguente:
"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
(9) Per il titolo si veda la nota 5.
(10) Il testo dell'articolo 2 (Presentazione del modello unico di dichiarazione),
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (per il titolo si veda la nota 5) è il
seguente:
"2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni
dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse
amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)".
(11) La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordina le
procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono
servizi di trasporto, nonché degli Enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
(12) Il titolo del Dlgs 17 marzo 1995, n. 158 è il seguente: "Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi".
(13) Il regolamento CEE n. 259/93, del Consiglio del 1· febbraio 1993, è relativo
alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità
europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
(14) L'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si veda la nota
13) figura nel Titolo V (relativo alle importazioni di rifiuti nella Comunità), Capitolo
A (relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento) del medesimo regolamento. Il testo è
il seguente:
"1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo
smaltimento, tranne quelle provenienti:
a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
b) da altri paesi
- aderenti alla convenzione di Basilea, o
- con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi
bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità
dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di
smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione
ecologicamente corretta;
- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data
di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa
comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che
contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal
paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato
membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla
Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento
oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore
alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della
presente lettera, oppure
- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di
messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.
2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere
accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in
casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non
vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in
questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b),
terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro
tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.
3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una
richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione
in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la
capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti
secondo metodi ecologicamente corretti.
4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di
giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi
ecologicamente corretti".
(15) Il testo dell'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si
veda la nota 13) è il seguente:
"1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando
il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al
destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di
accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.
Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di
destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti
autorità di transito nella Comunità.
2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di
obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate.
L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al
paragrafo 5.
3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di
destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3.
Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono
comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti
interessate nella Comunità.
4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della
conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni,
ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.
Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di
transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella
Comunità.
L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla
spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in
possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.
L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito
timbro sul documento di accompagnamento.
5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un
termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni
relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al
notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più
rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno
della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.
6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto
l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.
7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione
e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità
competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un
esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali
di ingresso nella Comunità.
Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di
accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.
Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il
documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.
8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il
destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del
documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al
paragrafo 9.
9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il
destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti
al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte
del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato".
(16) Si veda la nota 13.
(17) Il testo dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si
veda la nota 13) è il seguente:
"1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente
regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione
corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e
26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.
2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:
- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a
destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della
Commissione (Cfr. GU n. L 270 del 23.09.1987, p. 1) attestante che, in caso di transito
attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate
ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli
Stati membri".
(18) l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si
veda la nota 13) è il seguente:
"1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative
per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per
analisi e controlli appropriati.
(19) Il testo dell'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 (per l'argomento si
veda la nota 13) è il seguente:
"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della
data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono,
telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle
autorità competenti.
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a
tali informazioni.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al
segretariato della convenzione di Basilea.
La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE".
(20) Il titolo del Dm 16 maggio 1989 è il seguente: "Criteri e linee guida
per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le
Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità
per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di
conversione del Dl 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n.
475, di conversione del Dl 9 settembre 1988, n. 397".
(21) Il titolo del Dpr 17 maggio 1988, n. 175 è il seguente: "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
(22) Il testo dell'articolo 18 (Lottizzazione), comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati."
(23) Il testo dell'articolo 2748 (Efficacia del privilegio speciale rispetto al
pegno e alle ipoteche), secondo comma, del Codice civile è il seguente:
"I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori
ipotecari se la legge non dispone diversamente".
(24) Il testo dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa") è il seguente:
"1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali,
gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle
funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola
Regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia
stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da
esprime re entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle
procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti
all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano
stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le
direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e
coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del
medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di
indirizzo" fino a :"n. 382" e alle parole "e con la Comunità economia
europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole:
"impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
Regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2? comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa
delle Regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 limitatamente
alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. E ` soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281".
(25) Il titolo della legge 19 ottobre 1984, n. 748 è il seguente: "Nuove
norme per la disciplina dei fertilizzanti".
(26) Si veda la nota 3.
(27)Il testo dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima
della loro emanazione".
(28) Si veda la nota 13.
(29) Il titolo del Dl 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61 è il seguente: "Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente".
(30) Il testo dell'articolo 14 (Funzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per il
titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti
settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e
coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla
presente legge per la gestione dei servizi pubblici".
(31) Il testo dell'articolo 15 (Compiti di programmazione), comma 2, della legge 8
giugno 1990 n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di
coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della
legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del
territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale
ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".
(32) Il testo dell'articolo dell'articolo 7 (Dipartimenti di prevenzione) del Dlgs
7 dicembre 1993, n. 517 ( Modificazioni al Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante riordino
della disciplina in materia sanitaria) è il seguente:
"1. Le Regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento
di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità
sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale,
dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione
regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione
e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica
veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme
attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate
dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto
superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di
ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la Regione, acquisiscono dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la
trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".
(33) Si veda la nota 29.
(34) Il testo dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1988 n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
"1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro
dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri
competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la Regione,
nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli Enti pubblici specializzati operanti a livello
nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare
apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento
dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti
naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma
primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province
o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora
possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio
di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente
comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente
informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento
cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è
adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro
dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla
tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di
finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile".
(35) Si veda la nota 2.
(36) Si veda la nota 2.
(37) Il testo dell'articolo 6 (Autorità portuale), comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è il seguente:
"1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La
Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto,
Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità
agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni
portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito
portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a
tali attività;
b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili
sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli
utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge".
(38) Il testo dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è il seguente:
"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame
dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
(39) Si veda la nota 2.
(40) Si veda la nota 2.
(41) Il testo dell'articolo 24 (Convenzioni) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per
il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e
le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo".
(42) Si veda la nota 41.
(43) Si veda la nota 41.
(44) Il testo dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio
di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non
inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non
superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e
non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione
dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo,
si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando
l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti
conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso
specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della
commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
(45) Il titolo della legge 28 agosto 1989, n. 305 è il seguente: Programmazione
triennale per la tutela dell'ambiente".
(46) Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (per il
titolo si veda la nota 34) è il seguente:
"4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale
nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di
particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali".
(47) Si veda la nota 29.
(48) Il titolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è il seguente: "Protezione
delle bellezze naturali".
(49) Il titolo del Dl 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431 è il seguente: "Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale".
(50) Si veda la nota. 49.
(51) La direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 concerne la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani.
La direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concerne la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei
rifiuti urbani.
La direttiva 94/67/Ce del Consiglio del 16 dicembre 1994 concerne l'incenerimento dei
rifiuti pericolosi.
(52) Si veda la nota 37.
(53) Il testo dell'articolo 10 del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 (Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento dei rifiuti) è il seguente:
"1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi,
presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere
una o più attività previste dall'articolo 1, Dpr 10 settembre 1982, n. 915. L'albo
nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di Regione, che provvedono alla
raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle
stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e
dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i
requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del
Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del Dpr 10 settembre 1982, n. 915.
Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo
sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie
finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del
capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
(54) Si veda la nota 53.
(55) Il titolo della legge 11 novembre 1996, n. 575 è il seguente: "Sanatoria
degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei
rifiuti"
(56) Si veda la nota 53.
(57) Il testo dell'articolo 22 (Servizi pubblici locali) della legge 8 giugno 1990,
n. 142 (per il titolo si veda la nota 2) è il seguente:
"1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle Province sono stabiliti dalla
legge.
3. I comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non
sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati".
(58) Il titolo del Dpr 9 maggio 1994, n. 407 è il seguente: "Regolamento
recante modificazioni al Dpr 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
(59) Il titolo del Dpr 10 settembre 1982, n. 915 è il seguente: "Attuazione
delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi".
(60) Il titolo del Dm 21 giugno 1991, n. 324 è il seguente: "Regolamento
delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti dei
termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione"
(61) Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per il titolo si
veda la nota 38) è il seguente:
"1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente"
62) Si veda la nota 51.
(63) Il titolo del Dm 16 gennaio 1995 è il seguente: "Norme tecniche per il
riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti
da cicli di produzione o di consumo".
(63-bis) Parte aggiunta dall'art. 21, comma 2 della Legge comunitaria 95/97
(64) Lista verde dei rifiuti
(65) Il titolo del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 è il seguente:
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti
norme i materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183".
(66) Si veda la nota 61.
(67) Il testo dell'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo
1983 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche è il seguente:
" 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre
mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo
facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di
regola tecnica, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi
successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta
presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione
delle merci nell'ambito del mercato interno.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a
tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di u progetto di regola tecnica di dodici mesi a
decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione
notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una
decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a
decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione
comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto i
una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio
conformemente all'articolo 189 del trattato.
5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai
paragrafi 3 e 4, tale periodo vene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di
proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo
progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della
Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a
una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e
degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in
brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia
possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di
cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La
Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di
ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La
Commissione ne informa il Parlamento europeo".
(68) Il testo dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, è il seguente:
"1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che
provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti
pericolosi oggetto della presente direttiva.
2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno
Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o
le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:
- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di
rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisisti
necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
- qualora i tipi o le quantità di rifiuti di metodi di ricupero siano tali da rispettare
le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità
competenti.
4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di
cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima
della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali
consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di
cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".
(69) Il titolo del Dm 5 settembre 1994 è il seguente: "Attuazione degli
articolo 2 e 5 del Dl 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in
un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti".
(70) Si veda la nota 63.
(71) Il testo dell'articolo 15, lettera a) del Dpr 24 maggio 1988, n. 203 (per il
titolo si veda la nota 65) è il seguente:
"1. Sono sottoposti a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti".
(72) La direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994 è relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
(73) Si veda la nota 2.
(74) Si veda la nota 5.
(75) Si veda la nota 10.
(76) Si veda la nota 72.
(77) Il testo dell'articolo 9-quater (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di
contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio) del Dl 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il
titolo si veda la nota 4) è il seguente:
"1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte
dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio
di raccolta differenziata viene attivato entro il 1· gennaio 1990. Le Regioni provvedono,
sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti Consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od
imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi
obiettivi minimi di riciclaggio. I Consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine
di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro
dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988,
individua i soggetti obbligati a partecipare al Consorzio, definisce lo statuto tipo e
promuove la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al Consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese
utilizzatrici e distributrici.
4. I Consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende
che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito
al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi
compreso lo smaltimento, i Consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro
aziende municipalizzate, o loro concessionari. I Consorzi possono, inoltre, fare ricorso
nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da
restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le
deliberazioni del Consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio
stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei Consorzi per il vetro e per i metalli sono
costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché
da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio per la plastica sono costituiti
dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con
decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei
prodotti riciclati e alle eventuali passività del Consorzio. L'equilibrio di gestione è
sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il
contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate
alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del Consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale
adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura
del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi,
prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1.
Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i
successivi trienni, nonché, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali
che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali
appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi
obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per
i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700
centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di
lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i
contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere
nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di
riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è
disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A partire dal 1· luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare,
chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione
dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27
giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali
valgono usi consolidati per il ritiro.
11. A partire dal 1· luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato
per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere
adeguatamente contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono
determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di
contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai
precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito
fino al 31 dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare
obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed
Enti pubblici nazionali, regionali e locali".
(78) Si veda la nota 77.
(79) Si veda la nota 72.
(80) Il testo dell'articolo 9 (Requisiti essenziali) della direttiva 94/62/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai
rifiuti di imballaggio è il seguente:.
"1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri
provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i
requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che sano
soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso
l'allegato Il, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di
riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si
riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al
paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente
articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non
soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o
lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato istituito dalla
direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo
parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale
necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3".
81) Il testo degli articoli 927, 929 e 923 del
Codice civile è il seguente:
"articolo 927 (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al
proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in
cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento";
"articolo 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). Trascorso un anno
dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha
trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo,
devono pagare le spese occorse";
"articolo 923 (Cose suscettibili di occupazione). Le cose mobili che non sono di
proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di
pesca".
(82) Il testo dell'articolo 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), comma 1, del Dlgs 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo Codice della Strada) è il seguente:
"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o
l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni,
la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio
del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di
circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità
per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della
M.C.T.C.".
(83) Per il titolo si veda la nota 82.
(84) Il testo dell'articolo 159 (Rimozione e blocco dei veicoli) del Dlgs 30 aprile
1992, n. 285 (per il titolo si veda la nota 82) è il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione dei
veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della
strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per
la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave
intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e
del relativo arredo.
2. Gli Enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della
rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I
veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.
Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di
sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il
blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia,
le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo
in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei
comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta,
ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati
abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".
(85) Il testo dell'articolo 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del
veicolo), comma 4, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda nota 82) è il
seguente:
"1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che
accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al
regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione
della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine
dell'articolo 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo
rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal
regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756
del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo
di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi
dell'articolo 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto,
previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le
modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'articolo
2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza
che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco,
il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto".
(86) Si veda la nota 82.
(87) Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 è il seguente:
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attività di autoriparazione".
(88) Il testo dell'articolo 80 (Revisioni) del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) è il seguente:
"1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di
veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti
gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative
al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per
trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove
compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad
uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per
i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve
essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a
visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in
qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza
per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole Province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì
affidate in concessione ai Consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le
sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare
della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei
requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate
dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione,
sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui
all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1· dicembre 1986, n. 870, da personale
della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a
carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle
entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui
denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in
possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in
difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite
con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento
della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a
disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da
parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato
la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di
una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in
cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte
dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato
rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
(89) Per il titolo di veda la nota 53.
(90) Il titolo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è il seguente:
"Revisioni ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,n. 421, concernente il riordino della
finanza territoriale"
(91) Il titolo del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 è il seguente: "Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito".
(92) Il titolo del Dpr 28 gennaio 1988 n. 43 è il seguente: "Istituzione del
servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti
pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
(93) Il testo dell'articolo 19 ( Istituzione e disciplina del tributo) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali a
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche
ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse
provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento,
la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e
valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1993, un tributo
annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che,
sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun
anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per
cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai
fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la
predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è
fissato al 15 gennaio 1993, ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi
dell'art. 47 della L. 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai
comuni.
Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura
minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per
l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il
1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di
cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e
successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a
ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo
anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una
commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento
delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di
dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del complesso della
riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei
termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
(94) Il testo dell'articolo 444 (Applicazione della pena su richiesta) del Codice
di procedura penale è il seguente:
"L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto,
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve
essere pronuncia sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla
base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e
la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con
sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la
richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione
della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta".
(95) Si veda la nota 94.
(96) Si veda la nota 5.
(97) Il testo dell'articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico) del Codice penale è il seguente:
" Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei
quali l'atto è destinato a provato la verità, è punito con la reclusione fino a due
anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può
essere inferiore a tre mesi".
(98) Lista ambra e lista rossa dei rifiuti
(99) Il testo dell'articolo 26 del regolamento CEE 259/93 (per l'argomento si veda
la nota 13) è il seguente:
"1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza ce la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti
interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del
presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante
falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o
internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di
spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente,
all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è
stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente
fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli
Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora
l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le
ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di
destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi
ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa
autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata
informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità
competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al
ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al
notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando,
affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente
corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura
prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico
illecito".
(100) Si veda la nota 94.
(101) Il titolo della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente:
"Modifiche al sistema penale".
(102) Il testo dell'articolo 23 (Giudizio di opposizione) della legge 24 novembre
1981, n. 689 (per il titolo si veda la nota 101) è il seguente:
"Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma
dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con
decreto, steso in calce la ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del
rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o
notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e
all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i
termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del Codice di procedura civile.
L'opponente l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;
l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente
delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre
alcuna legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per Cassazione,
convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese
successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle
conclusioni, il pretore, se necessario, concede alla parti un termine non superiore a
dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente
le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per Cassazione".
(103) Il titolo della legge 20 marzo 1941, n. 366 è il seguente: " Raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
(104) Si veda la nota 59.
(105) Il testo degli articolo 7, 9 e 9-quinquies del Dl 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 (per il titolo si
veda la nota 4) è il seguente:
"Articolo 7 (Impianti di iniziativa pubblica).
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna Regione
procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in
concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende
municipalizzate, o private, separatamente o in Consorzio tra loro, tramite gare
esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese
al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio
nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi
prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto
1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di
condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme
tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione
del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e
può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della
localizzazione degli impianti, la Regione non provveda all'affidamento delle concessioni
di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a
mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli
previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
a comuni, Province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali
rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo
di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento,
valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi
dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli
investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente
che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui
all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e
prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi
annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economicofinanziario
dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione
allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente.
In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta
restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni
previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, è di dieci anni".
"Articolo 9 (Personale).
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento
ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di
quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e
rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, anche
economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo
presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata
dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire
360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza,
per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
"Articolo 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste).
1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al
piombo esauste.
2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il Consorzio svolge per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e
organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento
tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca
tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al Consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i
prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al
rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la
capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
Consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al
loro conferimento al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del
Consorzio.
7. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri
compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a
peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della
commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al Consorzio i
proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi
da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole
imprese, ed è approvato lo statuto del Consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la
materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al
Consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti".
(106) Il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1,
del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 441 (per il titolo si veda la nota 53) è il seguente:
"Articolo 1.
1.I comuni, i Consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui
ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire
1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla
data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative
attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti
solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco
dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione
tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale
di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da
finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo
previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un
importo complessivo massimo di lire 275 miliardi".
"Articolo 1 bis.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle Regioni i
progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31
dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori
nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata
alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la Regione, o altro Ente delegato a tale funzione in
base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle
soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la
continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la Regione predispone e trasmette al Ministro
dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine
di priorità.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla
ripartizione dei fondi disponibili tra le Regioni, fino ad un importo complessivo massimo
di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di
energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le
domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento".
"Articolo 1 ter.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione
dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di
nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma
1.
2. Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i
piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è
effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.
3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali,
predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla
Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui
all'articolo 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le Regioni trasmettono alla Cassa depositi e
prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
richieste di mutuo in ordine di priorità".
" Articolo 1 quater.
1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da
parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal
loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte
ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una
pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui
all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La Provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di
avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo
semestralmente alla Regione".
" Articolo 1 quinquies.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente
utilizzando l'accantonamento Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi,
parzialmente utilizzando l'accantonamento Fondo per gli interventi destinati alla tutela
ambientale"".
"Articolo 14, comma 1.
Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre
la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di
materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e
seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della sanità".
(107) Il titolo del Dl 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 è il seguente: "Disposizioni urgenti in materia
di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".
(108) Il testo dell'articolo 29-bis della legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
sulle bevande alcooliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA, con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione; nonché disposizioni
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'am+-montare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1995 di un'imposta
erariale straordinaria sul taluni beni ed altre disposizioni tributarie) è il seguente:
"29 bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene).
1. A decorrere dall'1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul
polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di
film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore
fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza
comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film
plastici importati o di provenienza comunitaria.
2. Obbligati al pagamento del contributo sono:
a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;
b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.
3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza
comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenegato.
4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono
destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione
dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di
un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti fi film di
polietilene.
5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle
norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente
dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal
doppio al quadruplo del contributo dovuto.
6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di
plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del Dl 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1994.
(109) Il testo dell'articolo 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi), commi 3, 4 e 5, secondo periodo, del
Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (per il titolo si veda la nota 82) era il seguente:
["3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono
alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli
intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1.
Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti
agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita
dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di
raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 nel caso
di demolizione del veicolo prevista dall'articolo 215, comma 4.
5. (...) La sanzione è da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione è
commessa ai sensi dei commi 3 e 4"].
(110) Il testo dell'articolo 5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti
di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
Dpr 10 settembre 1982, n. 915), comma 1, Dpr 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione
di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente,
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) era il seguente:
["1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi
del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente alo smaltimento
mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata"].
(111) Il testo dell'articolo 17 (Regolamenti), comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (per il titolo si veda la nota 3) è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
(112) Si veda la nota 111.
(113) Per il titolo si veda la nota 2.
(114) Per il titolo si veda la nota 59.
(115) In seguito alle modifiche apportate all'articolo 45 della legge finanziaria
approvata il 20 dicembre 1998, il termine per l'adeguamento agli obblighi stabiliti per i
materiali e le sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del 5 settembre 1994 si
proroga al 30 giugno 1999 e non al 31 dicembre 1998, come prevedeva inizialmente la legge
426/1998, articolo 1, comma 14. Per il titolo del decreto 5 settembre 1994 si veda la nota
69.
(116) Per il titolo si veda la nota 115.
(117) Per il titolo si veda la nota 60.
(118) Il testo dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale") è il seguente:
"1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in
materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11,
conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro
approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e
alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed
immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la
descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani
di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul
quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un
quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei
successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di
particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi
alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei
ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente
ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso
ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al
Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle
materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma
scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla
Regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di
impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del
progetto".
(119) Il testo dell' articolo 1 (Categorie di opere), lettera i), del Dpcm
10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento,
trattamento chimico o stoccaggio a terra".
(120) Per il titolo si veda la nota 25.
(121) Si veda la nota 105.
(122) Il testo dell'articolo 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati) del Dlgs
27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli oli usati) è il seguente:
"1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che
immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono
determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al
consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del
presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al
netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il
contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno
successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli
lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della
corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da
ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di
cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del l'ambiente e del tesoro, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del
Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede
ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle
disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la
data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso
di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di
giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione
dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati
dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri.
Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi
dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, nonché da due espressi
esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi
dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo
delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto
a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e
dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle
imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne
facciano direttamente richiesta, nelle Province ove manchi o risulti insufficiente o
economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti
immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le
priorità previste dall'articolo 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi
processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di
economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni
inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli
oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da
una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della
produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque,
non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori
di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la
direzione e la responsabilità del Consorzio stesso".
(123) Si veda la nota 106.
(124) Si veda la nota 105.
|
|