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Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
Modificazioni alla Deliberazione 1/02/2000 - protocollo
n. 002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10:
bonifica dei beni contenenti amianto".
(pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
n.
286
del
10 dicembre 2001)
IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo Nazionale delle
imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la
disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, il prosieguo denominato Albo, ed in particolare
l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del
Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri
d'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Vista la propria deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n.
002/CN/Albo, contenente i criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed, in
particolare, l'allegato B recante i requisiti professionali del
responsabile tecnico;
Considerato che nel citato allegato B alla deliberazione 1 febbraio
2000, protocollo n. 002/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi
idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile
tecnico per l'iscrizione nella categoria 10, sono stati individuati i
diplomi di laurea in ingegneria, in architettura ed in chimica
industriale;
Vista la nota del Consiglio nazionale dei geologi protocollo n.
P/M3/4367 del 21 dicembre 2000 con la quale e' stato fatto presente
che il profilo accademico del geologo contempla lo studio ed i
relativi approfondimenti applicativi di laboratorio dei materiali
oggetto delle attività di bonifica dei beni
contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in
scienze geologiche dovrebbe essere ritenuto idoneo ai
fini della qualificazione professionale del responsabile
tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;
Ritenuto di condividere le osservazioni del Consiglio nazionale dei
geologi in ordine all'opportunità di inserire il
diploma di laurea in scienze geologiche tra i diplomi di
laurea ritenuti idonei a qualificare il responsabile
tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato B alla citata
deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, nella parte
in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare
la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella
categoria 10;
Delibera: Art. 1. Ai diplomi di laurea previsti ai fini della
qualificazione professionale del responsabile tecnico per
l'iscrizione nella categoria 10 di cui all'allegato B alla
deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo e' aggiunto
il diploma di laurea in scienze geologiche.
Roma, 14 marzo 2001
Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori
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