Deliberazione 14/03/2001.

 
 

 

Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Modificazioni alla Deliberazione 1/02/2000 - protocollo n. 002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto".

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2001)

 

 

 

 

IL COMITATO NAZIONALE


dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti



Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il prosieguo denominato Albo, ed in particolare
l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri d'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Vista la propria deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, contenente i criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed, in particolare, l'allegato B recante i requisiti professionali del responsabile tecnico;
Considerato che nel citato allegato B alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10, sono stati individuati i diplomi di laurea in ingegneria, in architettura ed in chimica industriale;
Vista la nota del Consiglio nazionale dei geologi protocollo n. P/M3/4367 del 21 dicembre 2000 con la quale e' stato fatto presente che il profilo accademico del geologo contempla lo studio ed i relativi approfondimenti applicativi di laboratorio dei materiali oggetto delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in scienze geologiche dovrebbe essere ritenuto idoneo ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;
Ritenuto di condividere le osservazioni del Consiglio nazionale dei geologi in ordine all'opportunità di inserire il diploma di laurea in scienze geologiche tra i diplomi di laurea ritenuti idonei a qualificare il responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato B alla citata deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;
Delibera: Art. 1. Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10 di cui all'allegato B alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo e' aggiunto il diploma di laurea in scienze geologiche.


Roma, 14 marzo 2001
Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori