Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320

 
 

 

Norme per la prevenzione degli infortuni  e l'igiene del lavoro sotterraneo

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 



Vista la legge 12.febbraio.1955, n. 51, che delega al Governo la emanazione di norme generali
e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27.aprile.1955 n. 547, contenente norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il Decreto del Presidente della repubblica 19.marzo.1956 n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;


Decreta


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione
- art, 1 -

Le norme di prevenzioni degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto
si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti
lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del DPR 27.aprile.1955, n. 547.
Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano solamente le norme dei
Capi II, VII, VIII e X.

Le disposizioni contenute nei Capi XI, XII e XIII si applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, dal DPR
19.marzo.1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.


Esclusioni
- Art. 2 -

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto provvedono altre disposizioni:
a) le miniere, cave e torbiere;
b) i comuni pozzi idrici;
c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari
od accessori degli edifici;
d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.


Applicazioni delle altre disposizioni per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro
- Art. 3 -

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. 1 devono essere osservate, in quanto aventi
per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le
disposizioni dettate:
a) nel DPR 27.aprile.1955 n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) nel DPR 7.gennaio.1956 n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, nelle costruzioni;

c) nel DPR 19.marzo.1956 n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.


- Art. 4 -

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del Titolo VII del DPR 27.aprile.1955, n. 547, concernente le installazioni e gli impianti elettrici, il sotterraneo è da considerarsi "ambiente
bagnato".


Soggetti tenuti all'osservanza delle norme
- Art. 5 -

All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e
competa, coloro che esercitano le attività ed eseguano i lavori indicati nell'art. 1, i
dirigenti, i preposti ed i lavoratori effettivi.


Direzione e sorveglianza dei lavori
- Art. 6 -

La direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle norme del presente decreto devono
essere affidate a persone competenti, che abbiano una esperienza diretta dei lavori in sotterraneo.


Notifica dei lavori
- Art. 7 -

L' imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i
lavori indicati nell'art. 1, prima del loro inizio.
La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nominativo ed indirizzo dell'imprenditore, del direttore dei lavori e del capo cantiere;
b) nominativo ed indirizzo dell'eventuale appaltante;
c) Provincia, comune e località precisa dei lavori;
d) durata presuntiva dei lavori;
e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati;

f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e
sanitari;
g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini compiute a tal fine.


Lavoratori di primo impiego
- Art. 8 -

I lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo devono lavorare sotto la guida di
altri già pratici, almeno per un periodo di due settimane.


Lavoratori presenti in sotterraneo
- Art. 9 -

Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori, salvo che i
lavori siano eseguiti entro il campo visuale diretto di altra persona.


Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoro
- Art. 10 -

Il lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavoro, salvo giustificati
motivi di carattere eccezionali.


Dispositivi di segnalazione
- Art. 11 -

In prossimità dei posti di lavoro in galleria situati a più di 300 metri dall'imbocco esterno e di
quelli in pozzi profondi oltre 30 metri, devono essere installati dispositivi di segnalazione atti
ad assicurare il collegamento con l'esterno.


Caschi di protezione
- Art. 12 -

I lavoratori addetti al sotterraneo o per qualsiasi ragione vi accedano, devono essere forniti
e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.
Il casco è dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda al sotterraneo solo
occasionalmente.




CAPO II
SCAVI ED ARMATURE

Sistemi di scavo
- Art. 13

I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed offrire
garanzie di sicurezza.
Se la natura del terreno lo richiede, devono essere adottati sistemi preventivi di
consolidamento o di sostegno.


Armature e rivestimenti
- Art. 14 -

Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti per impedire
franamenti o caduta di materiali.
Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di pari
passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.


Scavi in terreni stabili
- Art. 15 -

Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori possono omettersi quando lo scavo sia eseguito in terreni che non presentino sicuramente pericoli di franamento o di caduta di
materiali
Nelle condizioni previste dal comma precedente, lo stato di sicurezza dello scavo deve
essere tuttavia controllato, allo scopo di provvedere tempestivamente all'armatura od al puntellamento dei tratti o punti risultanti non sicuri.
Le pareti e la calotta degli scavi non armati, in prossimità dei luoghi ove si abbatte la roccia

per mezzo di esplosivi, devono essere controllate dopo ogni brillamento di mine.


Resistenze delle armature
- Art. 16 -

Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione ed il numero dei suoi elementi, devono
essere scelti in relazione alla natura, alle condizioni ed alla spinta dei terreni da attraversare,
ed in modo che le strutture resistenti lavorino con un adeguato margine di sicurezza.


Spinte eccezionali del terreno
- Art. 17 -

Quando, per effetto del rigonfiamento del terreno, del distacco dei blocchi, dell'esistenza
di frane o per altre cause anormali, non sia possibile garantire la resistenza delle armature, queste devono essere sottoposte ad una particolare sorveglianza onde seguirne la deformazione e l'eventuale spostamento.
Quando le sollecitazioni determinate dalla pressione del terreno tendano a deformare
le strutture di sostegno o a provocarne lo scardinamento delle armature si deve

provvedere alla tempestiva sostituzione degli elementi compromessi o alla adozione di
altre misure di emergenza. A tal fine deve essere tenuto pronto per la messa in opera, un numero sufficiente di elementi di armatura di rimpiazzo.


Rivestimento definitivo dello scavo
- Art. 18 -

Il rivestimento definitivo degli scavi, se fa parte dell'opera di costruzione, deve seguire l'avanzamento dello scavo compatibilmente con le esigenze della sicurezza e delle altre
fasi di lavoro.


Cautele in particolari fasi del lavoro di armatura
- Art. 19

La posa in opera e la rimozione delle armature di sostegno dello scavo e del rivestimento
murario definitivo sono eseguite sotto la sorveglianza di assistenti o di capisquadra
esperti.
Questa norma si applica anche quando si tratta di rimuovere le armature per le
esecuzione degli allarghi delle profilature degli scavi.
Quando l'abbattimento del terreno viene eseguito per mezzo di mine, il lavoro di messa
in opera delle armature deve sempre essere preceduto dalla rimozione o dal

consolidamento, da eseguirsi con mezzi appropriati e con ogni cautela, dei massi resi
instabili dalla esplosione ma ancora in posto nelle pareti e nella calotta dello scavo,
nonchè da un accurato controllo dello stato di sicurezza del tratto da armare.


Controllo giornaliero delle armature delle pareti dello scavo
- Art. 20 -

Ferme restando le disposizioni dell'art. 15, secondo comma, e dell'art. 17, nei lavori di
escavazione deve essere disposto un controllo giornaliero delle armature e delle pareti
dello scavo, da eseguirsi da lavoratori esperti.




CAPO III
NORME PARTICOLARI PER I POZZI E LE GALLERIE A FORTEINCLINAZIONE

Accesso ai posti di lavoro - Difesa dei vani
- Art. 21 -

L'accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con rampe di scale, anche
verticali, purchè sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza
non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Il vano scala deve essere protetto contro la caduta di materiali e, nel procedimento di
perforazione dal basso verso l'alto, esso deve essere separato con robusti diaframmi per
tutta la sua altezza dai vani di discarica e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali.

I posti di manovra degli addetti al sollevamento e allo scarico dei materiali devono essere
adeguatamente protetti.
Nelle gallerie a forte inclinazione l'accesso al posto di lavoro deve essere assicurato
mediante scala continua a gradini con pianerottoli di riposo almeno ogni 10 metri ,
predisposta su un lato dello scavo e munita di corrimano, anche di materiale flessibile
purchè resistente, fissato alla parete.
Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso verso l'alto, deve essere predisposto,

a distanza non maggiore di 30 metri dal fronte di attacco, un solido sbarramento atto a trattenere il materiale scavato, munito di apertura laterale adeguatamente protetta per il
passaggio dei lavoratori.


Ponti sospesi
- Art. 22 -

I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego è disciplinato dal Capo VI del DPR 7.gennaio.
1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni, sono ammessi soltanto per operazioni complementari o di rifinitura.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 41 del suddetto decreto, il ponte
sospeso deve essere munito di parapetti in robusta rete metallica intelaiata, alti non
meno di 1 metro.

Brillamento delle mine
- Art. 23 -

L'accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta elettricamente, quando non sia
possibile riportare il capo della miccia esternamente al pozzo.




CAPO IV
TRASPORTI IN GALLERIA

Armamento delle ferrovie
- Art. 24 -

Il piano di posa dell'armamento delle ferrovie deucaville deve essere preventivamente
sistemato e livellato; la posa in opera di detto armamento, che deve essere adeguato
alla portata dei convogli, deve essere eseguita a regola d'arte, ai fini della sicurezza del
transito dei convogli stessi.
Gli scambi devono essere tali da consentire la manovra senza pericolo per i lavoratori.


Locomotori
- Art. 25 -

Nei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la loro sagoma, consentono due posti,
questi devono essere occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno; i ponti
medesimi devono essere protetti da robusta tettoia.
Nei locomotori monoposti l'accompagnatore deve collocarsi:
a) alla coda del treno qualora il locomotore sia in testa;
b) nel vagone più prossimo al locomotore se quest'ultimo sia in coda.
Devono evitarsi il più possibile e compatibilmente con le esigenze del lavoro, ben visibili,

lampade di estremità.
I locomotori devono comunque essere dotati di:
1) freni regolamentari, continuamente controllati;
2) fanali collocati sulle due estremità;
3) segnalazioni acustiche.


Carrelli
- Art. 26

I carrelli impiegati in sotterraneo devono essere dotati di dispositivo che impedisca
l'accidentale rovesciamento della cassa e forniti di agganciamento sicuro.
La distanza fra le testate delle casse dei carrelli agganciati deve essere non minore di
6 centimetri.


Trsporto persone
- Art. 27 -

Il trasporto di persone in sotterraneo con mezzi meccanici è consentito solo con veicoli
muniti di sedile e di tettoia.
E' vietato salire o scendere su convogli in moto.
Devono essere adottate misure contro il pericolo di urti delle persone contro ostacoli.
I carrelli adibiti al trasporto di persone devono essere uniti tra loro e immediatamente
al locomotore.
L'agganciamento dei carrelli deve essere effettuato mediante attacchi di sicurezza.


Formazione e marcia dei convogli
- Art. 28 -

I binari e i relativi scambi, quando la sezione dello scavo lo consenta, devono essere
disposti in modo che il locomotore possa essere sistemato in testa al convoglio.
Parimenti deve essere evitata la retromarcia dei convogli. Comunque quando questa si
renda necessaria, il primo carrello nel senso della marcia deve essere munito di un fanale
di segnalazione a luce bianca; la velocità del convoglio deve essere ridotta a non più di
8 Km all'ora ed il movimento deve essere accompagnato da frequenti segnali acustici.

Nella fase di formazione dei convogli devono essere predisposti i mezzi necessari ad
evitare l'incontrollato spostamento dei carrelli e la fuga degli stessi lungo i binari.


Ricovero delle persone
- Art. 29 -

Nelle gallerie percorse da mezzi di trasporto, quando la sezione non sia tale che una
persona, addossandosi alla parete possa scansarsi, devono essere predisposte nicchie,
a distanza non superiore a m 30 l'una dall'altra, per il ricovero delle persone durante
il transito dei convogli.
Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, deve essere disposto agli estremi dello
scavo un mezzo di segnalazione ottica o acustica per indicare il divieto di passaggio delle

persone durante il transito del convoglio.




CAPO III
VENTILAZIONE - LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA INTERNA

Respirabilità dell'aria ambiente negli scavi
- Art. 30 -

L'aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere mantenuta respirabile e, quanto
più possibile, esente da inquinamenti, mediante sistemi od impianti di ventilazione atti
ad eliminare o a diluire, entro limiti di tollerabilità, i gas, le polveri ed i vapori pericolosi
e nocivi.
Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 2 metri cubi di aria fresca al
minuto primo, salvo che l'ispettorato del lavoro non prescriva un più elevato limite in
rapporto alla presenza in sotterraneo di particolari cause di inquinamento dell'atmosfera.



Presa e velocità dell'aria di ventilazione
- Art. 31 -

L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve
essere prelevata in posti sufficientemente distanziati da possibili fonti di inquinamento.
La velocità dell'aria di ventilazione ai posti di lavoro deve essere tale che, in rapporto
alla temperatura dell'aria stessa, non risulti pregiudizievole per la salute del lavoratore.


Apparecchi di controllo
- Art. 32 -

Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la presenza e a
determinare la concentrazione nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo
particolare dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, dei gas nitrosi e dell'idrogeno
solforato.
La composizione dell'aria ambiente del sotterraneo deve essere controllata
periodicamente da esperti.
I risultati dei controlli, con l'indicazione delle modalità tecniche adottate, devono essere
tenuti presso il cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.

L'ispettorato del lavoro può esonerare le imprese dall'osservanza delle norme contenute
nel presente articolo quando si tratti di lavori di modesta entità.


Limitazione della temperatura in sotterraneo
- Art. 33 -

La temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve essere contenuta, per mezzo della
ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30
gradi centigradi del termometro asciutto o di 25 gradi centigradi del termometro bagnato.
Qualora non sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati, il normale
lavoro può essere continuato a condizione che la permanenza dei lavoratori in sotterraneo
non si prolunghi oltre le 6 ore al giorno, se la temperatura non superi i 35 gradi centigradi

a termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a termometro bagnato.
A temperature superiori ai limiti indicati al comma precedente sono consentiti soltanto
lavori urgenti di emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi ad operazioni di
salvataggio. In tal caso il personale addetto deve essere impiegato secondo orari e turni
adeguati alle particolari condizioni contingenti.


Eliminazioni dei gas, fumi e polveri prodotti dallo sparo delle mine
- Art. 34 -

Nei lavori sottorranei, nei quali si impieghino esplosivi, la eliminazione dei gas, dei fumi e
della polveri prodotti dallo sparo (volata) deve essere effettuata a mezzo di ventilazione
artificiale, in modo da consentire il rapido allontanamento dei prodotti nocivi dal luogo del
loro sviluppo, evitandone la diffusione attraverso tutto loscavo.
E' consentita la eliminazione dei prodotti nocivi derivanti dalle volate, per mezzo di sola
immissione forzata di aria nella zona dello sparo, purchè i lavoratori siano fatti uscire dal

sotterraneo prima della volata ed il loro rientro avvenga dopo che l'aria sia stata
sufficientemente depurata. Può derogarsi dall'obbligo dell'uscita dei lavoratori quando
questi siano fatti sostare in posti in cui, per l'adozione di adeguati accorgimenti,ovvero
per la presenza di efficienti camini, pozzi o finestre, sia garantita la respirabilità dell'aria.


Macchinario e forza motrice di riserva
- Art. 35 -

Nei casi in cui la ventilazione sia attuata mediante un solo ventilatore, deve essere tenuto
nel cantiere, in condizioni di essere immediatamente utilizzato, un secondo ventilatore di
riserva.
Deve inoltre essere sempre disponibile una fonte di forza motrice di riserva per
l'azionamento dei ventilatori, indipendente da quella normalmente utilizzata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le gallerie aventi lunghezza
inferiore a 200 metri dall'imbocco.





CAPO VI
EDUZIONE DELLE ACQUE

Eliminazione delle acque sorgive
- Art. 36 -

Durante i lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure, quali lo scavo di
cunette o cunicoli di scolo, l'esecuzione di drenaggi, l'uso di pompe o di iettori, la messa
in opera di rivestimenti anche provvisori, per allontanare le acque sorgive in modo da
eliminare il ristagno dell'acqua sul pavimento dello scavo ed evitare o deviare lo
stillicidio dalla calotta e dalle pareti.


Scavi in discesa
- Art. 37 -

Nella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri scavi in discesa, devono essere
costruiti, in quanto sia necessario in relazione alla presenza dell'acqua, cunette e pozzetti
per la raccolta e successiva eduzione all'esterno dell'acqua mediante pompe o cunicoli sottostanti.
Sono ammessi sistemi di eduzione dell'acqua diversi da quelli indicati nel comma
precedente, purchè idonei allo scopo e messi in opera tempestivamente.


Lavori in immersione parziale
- Art. 38 -

Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro in
sotterraneo, il lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell'acqua supera i cm 50.
Nel caso in cui l'acqua superi l'altezza indicata nel comma precedente, possono essere
effettuati lavori di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare
maggiori danni all'opera in costruzione. Detti lavori devono essere affidati a lavoratori
esperti ed eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti.

Ai lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo devono essere forniti idonei indumenti
e calzature impermeabili.


Cautele e difese contro irruzioni di acque
- Art. 39 -

Quando in prossimità della zona di scavo, siano stati accertati forti accumuli d'acqua con
possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere
in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza di corsi o bacini d'acqua o di vecchi
lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestateii durante la esucuzione
dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure:
a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondità,

e numero devono essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze
contingenti;
b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nel luogo del sotterraneo sprovvisti di vie
scampo, fino a quando non si sia provveduto a garantire condizioni di sicurezza;
c) limitazione al minimo del numero delle mine per volta; brillamento elettrico delle mine
tra un turno e l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima

del brillamento;
d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica e di sicurezza;
e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia
e di mina in caso di bisogno.


Difesa contro lo stillicidio
- Art. 40 -

Nel caso di stillicidio abbondante dalla calotta dello scavo, deve essere adottata una
protezione impermeabile e resistente, indipendentemente dai mezzi personali di difesa
in dotazione ai lavoratori.
La protezione di cui al comma precedente deve essere adottata anche per le pareti dei
pozzi, quando lo stillicidio si riversi sui posti di lavoro sottostanti.




CAPO VII
IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI

Disposizioni di carattere generale
- Art. 41 -

Le imprese che impiegano esplosivi, oltre alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti
della Pubblica sicurezza ed alle altre relative alla stessa materia, devono osservare le
disposizioni contenute nel seguente capo.


Elenco degli esplosivi e dei mezzi di accensione
- Art. 42 -

Nei lavori in sotterraneo possono essere impiegati soltanto gli esplosivi ed i mezzi di
accensione relativi riconosciuti e registrati in apposito elenco approvato con decreto del
Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, su richiesta dei fabbricanti.
Gli esplosivi sono suddivisi in comuni e di sicurezza, comprendendo in questi ultimi gli
esplosivi che rispondono a buoni requisiti di sicurezza contro il grisù e le polveri
infiammabili.
Per ciascuno esplosivo di sicurezza l'elenco indicherà la carica limite.

In detto elenco non possono essere iscritti esplosivi ad ossidazione incompleta, il cui
impiego è perciò vietato.


Iscrizione e classificazione
- Art. 43 -

L'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nell'elenco di cui all'articolo
precedente e la loro assegnazioneall'una o all'altra delle due categorie ha luogo con
decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, in conformità al riconoscimento
e alla classificazione già effettuata da parte del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 53
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18.giugno.
1931, n. 773.
I fabbricanti, nell'inoltrare la domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

per la iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato elenco, devono
fornire i seguenti dati:
a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di accensione;
b) stabilimento che li producono;
c) natura e caratteristiche degli esplosivi e dei mezzi di accensione;
d) gas prodotti dall'esplosione, dedotti dai calcoli ed indicati con le percentuali in volume
ed in peso;
e) risultati delle prove eseguite per accertare, quando occorra, la sicurezza contro il

grisù e le polveri infiammabili;
f) temperatura di congelamento per esplosivi alla nitroglicerina.


Controllo della temperatura all'interno dei depositi
- Art. 44 -

I depositi contenenti esplosivi alla nitroglicerina devono essere provvisti di termometri a
massima e minima.


Sosta degli esplosivi in sotterraneo
- Art. 45 -

Negli intervalli di tempo, intercorrenti tra il trasporto e la loro utilizzazione, gli esplosivi non
devono essere depositati nell'interno delle gallerie o in prossimità degli altri luoghi di
impiego, in misura eccedente il fabbisogno di ogni squadra.
I detonatori, già applicati alle micce, e gli esplosivi devono essere custoditi entro distinti
e robusti cassoni muniti di coperto chiudibile a chiave.
Detti cassono devono essere sistemati a conveniente distanza tra loro, dai posti di lavoro

e da quelli di impiego.


Controllo delle micce
- Art. 46 -

Il controllo della velocità di combustione delle micce deve essere effettuato
periodicamente ed i risultati devono essere annotati su apposito registro.
Il registro deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.


Applicazione dei detonatori alle micce
- Art. 47 -

L'applicazione dei detonatori alle micce deve essere effettuata in garitte o locali
completamente distinti, siti all'esterno del sotterraneo ed ad una distanza non minore di
m. 25 dai depositi degli esplosivi, dai luoghi di lavoro e dai baraccamenti.
Nelle garitte e nei locali di cui al primo comma è vietato tenere quantitativi, anche minimi,
di esplosivo.


Tempo di attesa dopo la sparo
- Art. 48 -

Effettuato lo sparo delle mine, è consentito l'accesso al cantiere solo quando i gas e le
polveri prodotti dalla esplosione siano stati eliminati e si sia potuto acquistare la
presunzione che nessuna mina è rimasta inesplosa.


Misure precauzionali relative al brillamento elettrico
- Art. 49 -

Prima di introdurre nei fori da mina le cartucce innescate, tutte le linee elettriche entranti
nel sotterraneo, devono essere interrotte con coltelli sezionatori sistemati all'esterno.
I tratti di linea entranti in sotterraneo devono essere posti in corto circuito e collegati
elettricamente a terra.
Le lampade e gli apparecchi elettrici spostabili devono essere rimossi dal fronte di lavoro
prima di iniziare l'opera di carica.
L'illuminazione del fronte deve essere garantita o con fari elettrici, alimentati da generatori

ad aria compressa o da accumulatori o con lampade portatili non a fiamma libera.
I binari e tutte le condutture metalliche devono essere collegati elettricamente a terra
con dispersori presentanti piccolissima resistenza e installati a regola d'arte fuori
sotterraneo.


Prova di circuiti elettrici
- Art. 50 -

La prova del circuito di accensione deve farsi ad una distanza non inferiore ai 150 metri
dal fronte minato e soltanto dopo che tutti i lavoratori si siano allontanati e posti al sicuro.


Fonti di energia per il brillamento elettrico
- Art. 51 -

Per il brillamento elettrico delle mine, devono essere usati esclusivamente esploditori
portatili autonomi.


Misure di sicurezza in caso di temporale
- Art. 52 -

E' fatto obbligo di approntare nel cantiere un idoneo sistema di segnalazione che
consenta di dare ai lavoratori che si trovano nell'interno del sotterraneo disposizioni per
la sospensione immediata del lavoro e per mettersi al sicuro dal pericolo di esplosione
all'approssimarsi di condizioni atmosferiche temporalesche nella zona del cantiere,
quando si faccia uso di accensione elettrica.




CAPO VIII
DIFESA CONTRO LE POLVERI

Misure generali contro le polveri
- Art. 53 -

Nei lavori eseguiti in sotterraneo ai sensi dell'art. 1 si devono adottare sistemi di
lavorazione, macchine, impianti e dispositivi che diano luogo al minore sviluppo di
polveri; queste devono comunque essere eliminate il più vicino possibile ai punti di
formazione.
Nei lavori per i quali siano disposti, ai fini della lotta cotro le polveri, procedimenti ad
umido, si devono adottare impianti idrici di distribuzione atti ad assicurare una sufficiente
quantità di acqua esente da inquinamenti.



Bagnatura delle polveri
- Art. 54 -

Quando si procede alla bagnatura della calotta, delle pareti e della platea degli scavi,
per impedire la diffusione nell'aria delle polveri formatesi o depositatesi, l'innaffiamento
deve essere eseguito con spruzzatori o innaffiatori e non con getti violenti di acqua.
Quando si fa uso di sostanze per ridurre la tensione superficiale dell'acqua o per
limitare altrimenti la dispersione delle polveri nell'atmosfera, dette sostanze devono
essere tali da non nuocere alla salute dei lavoratori.



Perforazioni delle rocce
- Art. 55 -

La perforazione meccanica delle rocce deve essere eseguita mediante macchine muniti
di dispositivo per l'aspirazione delle polveri o l'iniezione dell'acqua.
Nei lavori in cui sia necessario l'impiego di utensili privi di canale assiale e sia adottato
per la perforazione il procedimento ad umido, le macchine devono essere dotate di idoneo
spruzzatore di acqua.
Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o all'orifizio del foro in
escavazione devono essere immesse in un separatore a filtro che ne impedisca la

diffusione nell'aria.
I dispositivi di cui sopra devono essere impiegati in modo che il loro funzionamento abbia
inizio contemporaneamente alla messa in marcia della maccchina e rimanga costante per
tutto il periodo di funzionamento.


Macchine per la perforazione o la demolizione delle rocce
- Art. 56 -

Le perforatrici ed i martelli perforatori o demolitori devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) lo scappamento deve essere provvisto di uno schermo deflettore oppure essere
disposto in modo che l'aria non possa sollevare la polvere depositatasi sulle parete
degli scavi nè investire il lavoratore;
b) il complesso della macchina ad aspirazione e specialmente il portautensile devono
essere tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri.
Le macchine di perforazione devono essere montate sopra appositi sostegni, sempre

che ciò sia consentito dalle esigenze tecniche.


Speciali dispositivi ad iniezione d'acqua
- Art. 57 -

Le macchine con utensili pneumatici ad iniezione di acqua devono essere provviste di un
dispositivo che impedisca all'aria compressa di penetrare nel canale assiale del fioretto.


Pulizie e ricambio dei filtri dei separatori a polvere
- Art. 58 -

La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polveri deve
farsi all'aperto ed in luogo isolato.
I lavoratori incaricati del ricambio e delle pulizia dei filtri devono essere muniti e fare uso
di maschere antipolvere.


Inumidazione del materiale di scavo da rimuovere e trasportare
- Art. 59 -

Il materiale abbattuto nei cantieri, ove l'escavazione è stata eseguita in rocce asciutte
e polverulenti, deve essere inumidito prima di essere rimosso e trasportato, anche se
per le operazioni di sgombero o di scaricamento siano impiegati mezzi meccanici.
La stessa cautela deve essere adottata quando il trasporto avviene attraverso pozzetti
o mediante scivoli.
Nel trasporto dei materiali con qualsiasi mezzo eseguito occorre evitare la caduta dei
materiali stessi.


Disposizioni del tubo di scappamento nelle macchine di trazione
- Art. 60 -

Le locomotive con motore a combustione interna od aria compressa e gli automezzi in
circolazione nelle gallerie devono avere il tubo di scappamento rivolto verso l'alto o
provvisto di un deflettore, in modo da non sollevare le polveri depositatesi al suolo e
sulle pareti delle gallarie.


Velocità della corrente d'aria
- Art. 61 -

Salvo quanto è prescritto nell'art. 31 secondo comma, nei pozzi e nelle gallerie
normalmente percorsi dai lavoratori, la velocità dell'aria compressa deve essere contenuta
entro limiti tali da non sollevare la polvere depositatasi sulle pareti o sul suolo; in ogni
caso, la velocità non deve superare i 5 metri al minuto secondo.


Misure antipolvere nella frantumazione dei matriali in sotterraneo
- Art. 62 -

Qualora per esigenze di lavoro sia necessario eseguire in sotterraneo la frantumazione
o altre operazioni meccaniche sui materiali, si devono adottare misure atte ad impedire
la dispersione della polvere.


Verifiche della polverosità dell'aria ambiente
- Art. 63 -

La concentrazione delle polveri nell'aria dei luoghi di lavoro sotterranei ed il contenuto in
silice libera devono essere controllati periodicamente, da parte di esperti, nei posti in cui
si riscontri il maggior grado di polverosità e ogni qualvolta siano mantenute le condizioni
tecniche ambientali o la costituzione delle rocce.
I risultati delle analisi, con la indicazione delle modalità tecniche adottate, devono essere
tenuti presso il cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono stabilite le modalità
ed i termini per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma


Caratteristiche dei mezzi individuali di protezione
- Art. 64 -

Qualora per difficoltà di ordine ambientale o altre cause tecnicamente giustificate sia
ridotta la efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono
essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.
Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione e alla
espirazione non superiore rispettivamente a 15 mm e 5 mm di colonna d'acqua con una
corrente di 50 litri al minuto primo e un potere di retenzione non inferiore al 95 % delle

polveri di un micron di diametro.


Controllo, disinfezioe e deposito delle maschere antipolvere
- Art. 65 -

Le maschere di cui all'articolo precedente devono essere:
a) di dotazione strettamente personale e portare la indicazione del lavoratore che la usa;
b) consegnate ad ogni fine di turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite
e controllate nella loro efficienza;
c) conservate ordinatamente in un armadio o in altro posto idoneo;
d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.




CAPO IX
ILLUMINAZIONE

Mezzi di illuminazione fissi
- Art. 66 -

I luoghi di lavoro e di passaggio sotterranei devono essere illuminati con mezzi o impianti
indipendenti dai mezzi di illuminazione individuale portatili.
Può derogarsi all'obbligo di cui al comma precedente quando si tratti di eseguire lavori
occasionali o di breve durata o in condizioni tali per cui la predisposizione del mezzo
fisso sia particolarmente difficoltosa.


Mezzi di illuminazione portatili individuale
- Art. 67 -

I lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di
illuminazione portatile.


Illuminazione minima in sotterraneo
- Art. 68 -

I mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire nei passaggi e in tutti i punti
accessibili del sotterraneo un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux.
Detto minimo è garantito indipendentemente dal concorso dei mezzi di illuminazione
individuale.


Illuminazioine dei posti di lavoro
- Art. 69 -

Fermo restando il minimo di illuminazione prescritto nell'articolo precedente, in ogni posto
di lavoro deve essere garantito, con mezzi o impianti fissi, un livello medio di illuminazione
non inferiore a 30 lux. Quando si tratti di lavori comportanti specifici pericoli, quali il
controllo dello scavo dopo lo sparo delle mine,la rimozione dei massi instabili dalla calotta
o dalle pareti, la pulizia del fronte di avanzamento dopo la volata, la ricerca delle mine
inesplose o di residui di esplosivo e la preparazione delle mine, il livello medio di

illuminazione non deve essere inferiore a 50 lux.
La collocazione e la distribuzione delle sorgenti luminose devono assicurare una
conveniente uniformità di illuminazione.


Requisiti dei mezzi di illuminazione
- Art. 70 -

I mezzi di illuminazione installati sul fronte di avanzamento, fermo restando quanto disposto
nell'art. 72, devono possedere requisiti di robustezza e essere, per quanto possibile,
del tipo elettrico.

 

CAPO X
SCAVI IN TERRENI GRISUTOSI E MISURE DI SICUREZZA CONTRO LE ESPLOSIONI

Campo di applicazione
- Art. 71 -

Quando nel sotterraneo, in base alle preventive indagini geologiche sia da ritenersi
probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti o comunque quando tale presenza
venga riscontrata nel corso dei lavori, si osservano le norme del presente capo.


Illuminazione di sicurezza
- Art. 72 -

I sistemi e i mezzi di illuminazione fissi ed individuali devono essere del tipo di sicurezza.
Gli involucri di vetro protettivi esterni delle lampade e dei fari devono essere tali da
resistere agli urti o altrimenti essere protetti contro gli urti medesimi.
Le lampade portatili individuali devono essere esclusivamente a pila od ad accumulatore;
inoltre devono essere provvisti di speciali dispositivi di chiusura che non consentano
l'apertura della lampada in sotterraneo e di dispositivo che interrompa automaticamente il

circuito di alimentazione della lampadina in caso di rottura dell'involucro protettivo esterno.


Requisiti di sicurezza per gli impianti e le macchine elettriche
- Art. 73 -

Le macchine e le apparecchiature e le condutture elettriche, i mezzi di segnalazione ed
i locomotori a batteria devono essere del tipo antideflagrante, dichiarati tali dal costruttore.
Dette macchine ed installazioni devono essere protette contro gli urti e le altre cause di
rottura o deterioramento, nonchè controllate frequentemente da personale esperto.


Collegamenti elettrci a terra
- Art. 74 -

Le condutture metalliche, nonchè le rotaie dei binari dei mezzi di trasporto interni e le
guide metalliche dei montacarichi devono essere collegate elettricamente a terra e
l'efficienza del collegamento deve essere periodicamente controllata da personale
pratico.


Misure contro fiamme, riscaldamenti e scintille
- Art. 75 -

Nei lavori in sotterraneo è vietato:
a) eseguire operazioni che diano luogo alla produzione di fiamme o di riscaldamenti
pericolosi;
b) usare motori termici, compresi i locomotori a nafta;
c) fumare, introdurre fiammiferi o altri mezzi di accensione e usare scarpe con chiodi
di ferro.
Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della lettera c) del comma precedente,
devono essere eseguiti controlli sulla persona all'atto della entrata in sotterraneo.



Cautele contro le scintille
- Art. 76 -

Nella esecuzione dei lavori deve essere adottata ogni cautela che valga ad evitare la
produzione di scintille. In particolare si devono evitare urti o attriti fra materiali o attrezzi
ferrosi, nonchè l'apertura brusca dei rubinetti delle condutture dell'aria compressa e
l'investimento del getto di questa contro oggetti o pareti.


Impiego degli esplosivi di sicurezza
- Art. 77 -

E' consentito l'uso solo di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante
e classificati nell'elenco di cui agli artt. 42 e 43 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale.
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di ascensione
delle mine.


Controllo del gas
- Art. 78 -

Il controllo della presenza del gas deve essere periodicamente eseguito da personale
esperto provvisto di idonei strumenti indicatori a batteria muniti di quadrante graduato.
La frequenza dei controlli, quando il gas non è stato ancora riscontrato, è stabilita in
relazione al grado di probabilità della sua manifestazione, tenuto conto della natura e
delle caratteristiche del terreno di escavazione e di quello della zona circostante, nonchè
dei fenomeni indiziari eventualmente manifestatesi nel corso dei lavori di scavo. Quando

la comparsa di gas sia da ritenersi molto probabile, i controlli devono essere eseguiti
giornalmente dopo ogni volata e, in caso di sospensione del lavoro, prima della ripresa
di esso.
Se la presenza del gas è accertata, il controllo della sua concentrazione è eseguito in
modo continuativo.
Il controllo della presenza e della concentrazione del gas non può essere limitato alla
zona del fronte di avanzamento, ma deve essere esteso a tutto lo sviluppo del sotterraneo

ed in modo particolare alle zone elevate.
E' ammesso l'uso, in aggiunta agli strumenti di cui al primo comma, di lampade
grisuscopiche tipo Davy, purchè affidate a personale pratico espressamente incaricato
e sempre che, quando non sia direttamente usate dalla persona, vengano tenute in
funzione, in luoghi appropriati, al riparo degli urti.


Sospensione dei lavori e abbandono del sotterraneo
- Art. 79 -

Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo del sotterraneo una concentrazione di gas
infiammabile o esplodente superiore all'1 % in volume rispetto all'aria, con tendenza
all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare l'aumento della percentuale del gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale
deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo trattamento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.



Lavori interni di emergenza
- Art. 80 -

Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dall'art. precedente
possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare
l'ambiente dal gas e indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature
degli scavi.
Detti lavori devono affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non
devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'art. 101 per le squadre di

salvataggio.




CAPO XI
SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI

Requisiti costruttivi dei baraccamenti
- Art. 81 -

Le baracche destinate ai servizi igienico-assistenziali e ai servizi previsti nel presente
capo e nel successivo devono avere il pavimento sopraelevato di almeno cm 30 dal
terreno mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione
dell'umidità dal suolo.
I pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie unita, essere fatti con materiale non
friabile e di agevole pulizia.
I baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed ai servizi igienici ed assistenziali devono

avere pareti perimetrali atti a difenderli dagli agenti atmosferici.
Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname, le pareti devono essere doppie con
intercapedine di almeno cm 5; se costruite in muratura o altre strutture, quali
conglomerati, pannelli e simili, devono essere atte a garantire l'isolamento termico.
La copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere alle condizioni
climatiche della località; essa deve essere munita di intercapedine coibente e garantire

dalla penetrazione dell'acqua piovana.
I baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, per numero, ampiezza e disposizione
assicurino una buona aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione
degli ambienti.
Le finestre devono essere munite di vetri ed avere una buona chiusura; quelle dei
dormitori devono essere forniti di imposte per oscurare l'ambiente.
Le porte di accesso devono essere in numero di almeno una ogni 25 lavoratori.
Quando le condizioni climatiche lo esigano, in corrispondenza di ogni accesso dall'esterno

ai dormitori, deve essere disposto un vestibolo ricavato con opportune tramezzature.


Riscaldamento
- Art. 82 -

I baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati in rapporto alle condizioni
climatiche della località.
Nei dormitori e negli ambienti chiusi è vietato il riscaldamento con apparecchi a fuoco
libero. Si deve inoltre provvedere all'allontanamento dei prodotti della combustione,
avendo cura che i camini siano sufficientemente alti, in modo da garantire il tiraggio dei
prodotti della combustione e da impedirne la penetrazione negli ambienti vicini.
Gli impianti di riscaldamento devono essere convenientemente isolati al fine da evitare

il pericolo di incendio.


Illuminazione artificiale
- Art. 83 -

I baraccamenti, nonchè i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi
destinati al movimento delle persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione
artificiale sufficiente per intensità e distribuzione delle sorgenti luminose.
Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito
che espongano a particolare pericolo.
I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di lampade notturne a luce

ridotta.
Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza
e di igiene.


Alloggiamenti
- Art. 84 -

I cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti per i lavoratori.
L'ispettorato per il lavoro può esonerare le imprese dall'obbligo di provvedere agli
alloggiamenti quando non ne riconosca la necessità, tenuto conto della vicinanza del
cantiere ai centri abitati, della recettività di questi, dello scarso numero dei lavoratori che
dovrebbero usufruire degli alloggiamenti stessi, della breve durata dei lavori.


Arredi degli alloggiamenti
- Art. 85 -

Gli alloggiamenti devono:
a) essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino o di una branda con rete metallica,
corredata da un materasso di lana o di capok, o di crine, e di cuscino e di coperte
adeguatamente alle condizioni climatiche, nonchè di lenzuola e di federe per il
cuscino;
b) essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuale;
c) avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 metri e lo spazio libero fra un
posto e l'altro di almeno 70 centimetri;

E' vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte.
L'ispettorato del lavoro può però consentire, quando ricorrano particolari difficoltà
ambientali, che le brande siano sovrapposte in non più di due piani. In tal caso, lo
spazio libero tra una branda e la sovrastante deve essere di almeno un metro e la
branda superiore deve essere altresì distanziata dal soffitto di almeno m 1.20.
Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una fila e l'altra deve avere

larghezza non inferiore a m 1.50.
Gli alloggiamenti devono essere mantenuti, da apposito personale, in stato di scrupolosa
pulizia e devono essere disinfettati almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta
se ne manifesti la necessità. Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno ogni
dieci giorni.


Lavandini
- Art. 86 -

I cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari per la pulizia personale dei lavoratori;
l'erogazione dell'acqua deve essere fatta in modo da consentire ai lavoratori di lavarsi
in acqua corrente.
I lavandini devono essere installati in locali chiusi; essi possono essere installati in locali
semplicementi coperti qualora le condizioni climatiche lo cansentano. I getti di acqua
devono distare l'uno dall'altro almeno cm 50 ed essere in numero di almeno uno ogni
cinque lavoratori occupati in ciascun turno di lavoro.

I lavandini devono essere ubicati nelle immediate adiacenze degli alloggiamenti.


Spogliatoi
- Art. 87 -

I cantieri che occupano più di venti operai devono essere provvisti, in prossimità
dell'imbocco del sotterraneo, di locale chiuso e opportunamente riscaldato, adibito ad
uso spogliatoio.
Lo spogliatoio deve avere i requisiti costruttivi e di arredamento atti a garantire la
custodia e, se del caso, l'asciugamento degli indumenti; esso deve inoltre essere
mantenuto in buone condizioni di igiene.
L'ispettorato del lavoro può estendere l'obbligo sancito dal primo comma alle aziende

che occupino meno di venti lavoratori, tenuto conto della durata dei lavori e delle
condizioni nelle quali essi sisvolgono.


Docce
- Art. 88 -

Nei cantieri che occupino più di 100 lavoratori devono essere installate docce, con acqua
calda, nel numero di almeno una per ogni 25 operai. Ogni posto doccia deve occupare
una superficie di almeno un metro quadro.
Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente
protetti dagli agenti atmosferici ed opportunamenti riscaldati.
Nei locali delle docce deve assegnarsi ad ogni posto doccia uno spazio sufficiente per
spogliarsi, convenientemente riparato e fornito di sgabello e attaccapanni.

Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere impermeabile, sistemato in modo
da assicurare il deflusso dell'acqua e deve essere munito di griglia in legno.
A mezzo di regolamento interno devono essere stabilite la frequenza e i turni per l'uso
delle docce, tenendo conto delle condizioni nelle quali si svolge il lavoro.
L'ispettorato del lavoro, quando ricorrano particolari necessità, può variare il numero di
docce e la frequenza stabilita dal regolamento interno.

Il lavoratore deve praticare il bagno secondo i turni stabiliti.
I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono ugualmente essere provvisti di docce
con acqua calda, anche se realizzate con metodi di fortuna, purchè non in contrasto con
le norme di igiene con la decenza.
L'imprenditore deve fornire al lavoratore adatti mezzi detersivi e convenienti asciugatoi.
L'imprenditore deve assicurare che l'acqua da usarsi nei lavandini e nelle docce, abbia
i requisiti igienici richiesti dal particolare uso.



Acqua potabile
- Art. 89 -

I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella destinata ad
usi di cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno.La
potabilità dell'acqua quando questa non derivi da una fonte pubblica di approvvigionamento
deve essere fatta accertare dall'autorità sanitaria.
Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in genere, che
erogano acqua non rispondente alle norme del precedente comma, deve essere posta

la scritta"non potabile".
Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano ed ove l'esistenza sul posto
di fonte di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla distribuzione ed
erogazione dell'acqua potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca
dall'inquinamento.
Qualora non sia possibile provvedere al detto impianto, l'approvvigionamento, la raccolta,
la distribuzione e la erogazione dell'acqua potabile, compresa quella destinata ad uso di

cucina, deve essere fatta in modo da assicurare i requisiti di potabilità.
Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione dell'acqua potabile per condutture, si
deve provvedere alla installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel refettorio ed in
punti convenientemente ubicati rispetto ai baraccamenti.


Distribuzione dell'acqua potabile in sotterraneo
- Art. 90 -

Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua potabile
per ogni otto ore lavorative. Se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti
individuali, questi devono essere resistenti, facilmente pulibili e provvisti di buona chiusura.
Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua potabile, questi devono
rispondere a requisiti di idoneità ed il loro contenuto deve essere, se del caso, rinnovato
periodicamente in modo da assicurare il costante carattere di potabilità dell'acqua.



Mense
- Art. 91 -

Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne facciano
richiesta, l'imprenditore deve istituire un servizio di mensa e deve fornire, a suo carico,
il personale e l'attrezzatura necessari per la preparazione dei pasti caldi.
Il funzionamento della mensa e la composizione delle tabelle alimentari devono essere
regolati mediante accordi fra l'imprenditore ed i lavoratori.
Per l'approvvigionamento e la conservazione dei viveri devono osservarsi le norme

necessarie a garantire i requisiti igienici.
La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente
arredata e mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia.
Anche i lavoratori che non alloggino presso il cantiere hanno facoltà di fruire della mensa.
Qualora essi rinuncino a tale facoltà, l'imprenditore ha l'obbligo di fornire loro i mezzi
necessari per riscaldare le vivande che i lavoratori stessi giornalmente portino con sè.
Quando non ricorra, a norma del primo comma, l'obbligo della mensa e non vi sia

possibilità per i lavoratori, nel luogo dove sorge il cantiere, di provvedersi di viveri dai
normali esercizi l'imprenditore deve assicurarne la disponibilità sul posto e, se richiesto
dai lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa.


Refettori
- Art. 92 -

I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere
provvisti di un locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato
di scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di personale
in numero sufficiente.


Locali di soggiorno
- Art. 93 -

I cantieri in cui sono alloggiati più di 200 lavoratori devono essere provvisti di un capace
locale di soggiorno, nel quale questi possano trattenersi durante le ore libere dal lavoro.
Nei cantieri in cui il numero dei lavoratori alloggiati sia inferiore a 200 deve provvedere
almeno a che il refettorio prescritto dal precedente articolo possa essere adibito anche
a locale di soggiorno; a tal fine esso deve possedere requisiti di capacità in relazione, sia
al numero dei lavoratori che vi consumano i pasti, sia al numero di quelli che vi sostano

contemporaneamente.


Latrine
- Art. 94 -

Nella vicinanza degli alloggiamenti devono essere predisposte latrine in numero di almeno
una ogni 20 lavoratori occupati.
Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici ed inoltre costruite e mantenute
in modo da salvaguardare la decenza, da non costituire causa di diffusione delle malattie trasmissibili e da non costituire causa di inquinamento delle acque destinate agli usi del
cantiere e dell'abitato.
L'ispettorato del lavoro può prescrivere la installazione di latrine in sotterraneo, fissandone

le caratteristiche, ove ne riconosca la necessità in relazione alla natura ed importanza
dei lavori, al numero dei lavoratori occupati e al rischio di trasmissione di malattie.
Alla pulizia e alla manutenzione delle latrine deve essere destinato personale in numero
sufficiente.



CAPO XII
SERVIZI SANITARI

Istituzione dei servizi.
- Art. 95 -

Nei cantieri deve essere assicurata l'assistenza sanitaria ai lavoratori colpiti da infortunio
o altrimenti bisognevoli di cure; a tal fine i cantieri devono disporre di adeguati presidi
medico - ghirurgici.
Nei cantieri deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto, atto
a trasferire prontamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al più vicino
posto di soccorso.


Pronto soccorso
- Art. 96 -

I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta
di medicazione.
I cantieri che occupano un numero di lavoratori superiore a 100 e quelli la cui distanza da
posti pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la tempestiva assistenza, devono
avere sul posto di lavoro una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un apposito
locale, rispondente ai requisiti di cui agli artt. 81, 82 e 83, fornito dei presidi necessari al

pronto soccorso, nonchè di acqua potabile, di lavandino e di latrina.
L'imprenditore deve provvedere acchè un medico, prontamente reperibile, possa
rapidamente raggiungere, in caso di bisogno, il cantiere.


Infermeria
- Art. 97 -

Nei cantieri che occupano almeno 500 lavoratori, oltre al locale di pronto soccorso
indicato nell'articolo precedente, deve essere allestita una infermeria, nella quale
possano essere ricoverati i lavoratori che siano affetti da lievi forme morbose ovvero
che siano in attesa di trasferimento in luogo di cura. L'infermeria deve contenere almeno
due letti se il cantiere occupa un numero di lavoratori inferiore a 1000 almeno quattro
letti se ne occupa un numero superiore. Essa deve avere i requisiti indicati negli artt.

81, 82 e 83 e deve essere affidata in custodia ad un infermiere incaricato di recare eventualmente i primi soccorsi in attesa del medico.
Nei cantieri di cui al comma precedente deve essere provveduto affinchè un medico
risieda sul posto.
L'ispettorato del lavoro può esonerare l'imprenditore che ne faccia motivata istanza
dall'osservanza delle norme ci cui ai commi precedenti, quando nelle vicinanze del
cantiere esista un ospedale.


Determinazione dei presidi medico-chirurgici
- Art. 98 -

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale saranno indicati i presidi
medico-chirurgici, le apparecchiature e i materiali sanitari di cui devono essere fornite
le cassette di medicazione e le infermerie prescritte agli artt. 96 e 97.



CAPO XIII
SERVIZI DI SALVATAGGIO

Squadre di salvataggio
- Art. 99 -

Nei cantieri che occupano almeno 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi probabile
la presenza di gas infiammabili o esplodenti, deve essere istituita, per ciascun turno di
lavoro, una squadra di salvataggio.


Composizione delle squadre di salvataggio
- Art. 100 -

Il numero dei componenti ciascuna squadra di salvataggio deve essere adeguato alla pericolosità dei lavori od alla estensione del cantiere; in ogni caso non può essere
inferiore a cinque elementi, in esso compreso un capo squadra.
I componenti la squadra di salvataggio devono essere volontari, avere età compresa
tra i 21 ed i 45 anni, possedere le attitudini necessarie alle prestazioni loro richieste e
conoscere la topografia del sotterraneo.
Essi devono essere facilmente reperibili in caso di necessità.



Attrezzatura delle squadre di salvataggio
- Art. 101 -

L'attrezzatura necessaria per l'equipaggiamento delle squadre di salvataggio è custodita
in adatto locale situato in prossimità dell'imbocco del sotterraneo e non può essere
distratta per altri usi.
Oltre ai comuni attrezzi di lavoro, devono essere disponibili i necessari mezzi di
emergenza quali estintori, lampade di sicurezza, bretelle di salvataggio, apparecchi per la respirazione artificiale.
Devono essere disponibili autorespiratori ed indumenti protettivi ed incombustibili in

numero corrispondente ai componenti della squadra di salvataggio ed agli elementi di
riserva.
Deve altresì essere disponibile un adeguato numero di bombole di ossigeno di ricambio
per gli autorespiratori.
L'attrezzatura e i mezzi di cui ai commi precedenti devono essere mantenuti in condizioni
di efficienza e di pronto impiego.


Personale di soccorso
- Art. 102 -

Nei cantieri in cui non sia obbligatoria la istituzione di squadre di salvataggio debbono
essere prescelti in numero adeguato e, in ogni caso complessivamente non inferiore a
nove, lavoratori volontari idonei ad intervenire in operazioni di soccorso o di salvataggio.
Negli stessi cantieri devono essere tenuti disponibili almeno quattro autorespiratori con
un numero adeguato di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri mezzi di emergenza.


Personale di ricerca
- Art. 103 -

Le squadre di salvataggio devono avere un adeguato numero di elementi di riserva per
il rimpiazzo di componenti indisponibili o per il rafforzamento del servizio in caso di
emergenza.
Elementi di riserva devono altresì designati per il servizio di soccorso previsto dall'art.
precedente.


Addestramento professionale
- Art. 104 -

I componenti delle squadre di salvataggio ed i lavoratori designati per il soccorso, nonchè
gli elementi di riserva, devono essere addestrati e periodicamente allenati all'uso dei
mezzi di protezione e di soccorso.



CAPO XIV
NORME PENALI E FINALI

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
- Art. 105 -

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da £ 200000 a £ 300000 per l'inosservanza delle norme di cui agli
artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma,
38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54 secondo comma, 55. 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96,
97 primo e secondo comma, 99, 100, 101, 102. Nei casi di maggior gravità i trasgressori

sono puniti con l'arresto fino a tre mesi. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di
lavoro e i dirigenti che non osservino le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro
ai sensi dell'art. 30 ultimo comma;
b) con l'ammenda da £ 100000 a £ 200000 per l'inosservanza delle norme di cui agli
artt. 7, 11, 18, 22, 24, 26 primo comma, 27 primo, terzo, quarto e quinto comma, 28, 31,
32 primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63

primo e terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d), 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo
e secondo comma, 88 primo, secondo, terzo, quarto, quinto,ottavo e nono comma, 90,
91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. Alle stesse penalità soggiacciono
i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate all'ispettorato
del lavoro ai sensi degli artt. 88 sesto comma , 94 terzo comma;
c) con l'ammenda da £ 50000 a £ 100000 per l'inosservanza delle norme di cui agli

artt. 8, 9, 25 primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54
primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93;
d) con l'ammenda da £ 5000 con un massimo di £ 100000, per ogni lavoratore cui si
riferisce la inosservanza delle norme di cui agli artt. 12, 38 terzo comma, 67.


Contravvezioni commesse dai preposti
- Art. 106 -

I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da £ 10000 a £ 20000 per l'inosservanza delle norme di cui agli
artt. 19, 45, 47, 48, 49 primo, secondo e terzo comma, 50, 75 lettera a) e c), 77 terzo
comma, 79, 80. Nei casi di maggior gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino
a tre mesi;
b) con l'ammenda da £ 5000 a £ 10000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt.
10, 25 terzo e quarto comma, 27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo
comma, 59, 65 lettera a), c) e d), 76, 85 quinto comma.



Contravvezioni commesse dai lavoratori
- Art. 107 -

I lavoratori sono puniti:
Con l'ammenda da £ 2500 a £ 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 28
secondo comma, 47 secondo comma, 75 lettera c), 100 terzo comma. Nei casi di maggior
gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da £ 1000 a £ 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 10,
12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo
comma, 65 lettera b), 88 secondo comma.



Decorrenza
- Art. 108 -

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.