Agenzia Vigentino - Assicurazione – via
B. Quaranta,13 –20141 Milano
Tel
025696181/56815745 Fax 025696843 ore ufficio
Email: agenziavigentino@virgilio.it
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Notizie Utili
Risposte a Domande Frequenti
sull’Assicurazione Auto
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Informativa Polizze (formato .pdf)
Risposte a Domande frequenti
(formato .pdf)
A chi è possibile rivolgersi per sottoscrivere una polizza o
per segnalare eventuali variazioni?
Direttamente all’agenzia SAI presso la quale è stata stipulata la polizza o presso une delle agenzie SAI presenti su tutto il territorio nazionale. Per consentire una facile individuazione dell’Agenzia SAI più vicina basta consultare le Pagine Gialle alla voce “Assicurazione” o collegarsi al sito www.fondiaria-sai.it .Non è possibile stipulare polizze per telefono o via Internet.
In caso di cambio veicolo per fare la variazione sulla polizza ritirare dal vecchio veicolo Contrassegno, carta verde, polizza conducente (se attiva) ed il contratto.
Affinchè sia possibile passare la polizza su un altro veicolo(della stessa categoria es autovettura con autovettura, ciclomotore con ciclomotore) il vecchio deve essere venduto o demolito (previa certificato rilasciato dal demolitore).
Quali sono gli orari di apertura
delle Agenzia SAI?
Variano da Agenzia ad Agenzia
Quali documenti occorrono per stipulare una polizza?
Per veicoli più comuni (auto,moto,autocarri,ecc.) sono necessari: la carta di circolazione, il certificato di proprietà ( o foglio provvisorio che attesti il trapasso) e l’attestato di rischio ( se posseduto, ricordiamo che ha validità 5 anni ) rilasciato dal precedente assicuratore, se non si dispone dell’attestato di rischio viene assegnata come classe di partenza la 18 ma, mentre se si acquista un’auto nuova o usata e si stipula una nuova polizza si parte dalla 14 ma classe.
Ricordiamo
che per il decreto Bersani coloro
che hanno acquistato un veicolo ( nuovo o usato con voltura al PRA) dal
febbraio 2007 hanno diritto alla classe migliore posseduta da uno dei familiari
conviventi (risultanti dallo stato di famiglia
che va presentato in caso voglia avvalersene).
Nel caso di ciclomotori, acquistati o avuti in regalo, è necessaria una dichiarazione scritta e firmata del precedente proprietario.
Quali
Altre Informazioni è necessario fornire all’Agenzia?
Il codice Fiscale del contraente; la data di nascita, il sesso e il comune di residenza del proprietario o del locatario, la professione, i km annui percorsi e quelli attuli delveicolo.
Si ricorda che il proprietario del veicolo e
l’intestatario della polizza deve essere la stessa
persona.
Qualora s’intendesse sottoscrivere anche garanzie quali incendio e furto, occorre comunicare il valore del veicolo e l'auto deve essere visionata dall'agente.
Da
quali garanzie è composta la polizza auto?
Dalle garanzie di responsabilità civile autoveicoli o R.C.A., obbligatoria per legge, da garanzie che riguardano il veicolo e/o i suoi occupanti escluso il conducente (incendio, furto, tutela giudiziaria,assistenza, ecc.)
Quali
sono i documenti che vengono consegnati?
La polizza e il libretto con le condizioni contrattuali, il certificato di assicurazione (che dovrà essere sempre a bordo del veicolo), il contrassegno (che deve essere esposto sul veicolo sul lato anteriore o parabrezza secondo nuove norme del Codice Stradale) e la carta verde (che SAI rilascia gratuitamente)
E’
Necessario pagare il premio in un'unica soluzione?
No: è possibile frazionare il pagamento con scadenza ogni tre, quattro o sei mesi. Nel caso si intende avvalersi di tale opzione, occorre comunicarlo all’Agente prima della stipulazione della polizza.
Quanto
tempo si ha a disposizione pere pagare il premio? Dove si può pagare il premio?
Il premio deve essere pagato entro la data di scadenza; se il contratto non viene disdetto, è comunque possibile effettuare il pagamento entro quindici giorni successivi della data di scadenza. Attenzione! Vigili Urbani e/o forze dell'ordine potrebbero contestarvi il fatto che loro non possono essere sicuri che voi avreste avuto l'intezione in ogni caso di rinnovare la polizza, potreste pure non pagarla affatto oltre i 15 giorni, potete riferire che si porterà il tagliando nuovo a loro signorie, per farne prendere atto! I quindici giorni di copertura non si hanno in caso di disdetta, per le polizze temporanee e per quelle stipulate “senza tacito rinnovo”, che scadono alla data prevista in polizza.
Il premio deve essere pagato esclusivamente in Agenzia.
Il
premio può essere pagato solo in contanti?
No: normalmente le Agenzie accettano contanti e assegni; è possibile che vengono accettati anche altri strumenti di pagamento, ma è consigliabile una telefonata preventiva.
Solo
il contraente della polizza può pagare il premio?
No: il premio può essere pagato da chiunque. E’ però opportuno considerare che la scadenza annuale di polizza è l’unico momento possibile per adeguare i valori assicurati: per questa operazione è necessaria la presenza del contraente, unico soggetto che può apportare modifiche al contratto.
Quando
è possibile ridurre il valore di incendio e furto?
Alla scadenza annuale. La riduzione deve essere richiesta dal contraente e prima del pagamento del premio. L’adeguamento del capitale assicurato all’effettivo valore commerciale del veicolo è certamente consigliabile, sia per evitare di pagare di più del necessario (sovrassicurazione), sia per non trovarsi ad avere un capitale assicurato più basso di quanto opportuno (sottoassicurazione), incappando nell’applicazione della regola proporzionale.
Qual
è la validità territoriale della polizza auto?
Dipende: può variare da una garanzia all’altra. Sostanzialmente, però, la copertura è estesa a tutta l’Europa (salvo in alcuni paesi, verificare la carta verde; es. per la Spagna c’è un’apposita carta Verde rilasciata in Agenzia) e ad alcuni stati extra-europei. Per un elenco completo è bene leggere il contratto e la carta verde, oppure rivolgersi al proprio Agente. Da notare che la garanzia “infortuni del conducente” è valida in tutto il mondo.
E’
Possibile sospendere la validità della polizza?
Si: è comunque consigliabile consultare l’Agente per sapere esattamente come comportarsi. La sospensione può essere utile, ad esempio, quando si vende la vecchia auto e non si intende riacquistarne immediatamente un’altra. Se la polizza resta sospesa per almeno tre mesi e per non più di un anno, alla riattivazione si potrà usufruire dello stesso periodo di assicurazione pagato e non goduto ancora disponibile al momento della sospensione. Non è possibile sospendere le polizze relative a moto e ciclomotori; non è possibile sospendere la polizza quando il veicolo viene rubato e quando il contratto ha una durata inferiore ad un anno (polizza temporanea).
Le
variazioni di recapito devono essere comunicate alla Compagnia?
Si: ogni variazione dei propri dati anagrafici va comunicata alla Compagnia. Oggi, infatti, il premio è calcolato sulla base di molti elementi e tra questi potrebbe figurare il comune di residenza del proprietario o locatario.
Cambiando
Compagnia si perde la classe di merito?
Anche se oggi ciascuna Compagnia può decidere
liberamente il numero delle classi di merito e le relative regole di passaggio
da una classe all’altra, continuano ad essere utilizzate, per le sole
autovetture e benché solo come riferimento, le cosiddette 2 Classsi
CIP”; cioè quelle esistenti precedentemente alla
liberalizzazione delle tariffe. Cambiando Compagnia non si perde
E’
sufficiente confrontare il prezzo per sapere quale polizza scegliere?
Il prezzo è una variabile importante, ma non l’unica. Come un,utilitaria costa meno di un’auto di grossa cilindrata, allo stesso modo le polizze auto non sono tutte uguali. Si possono differenziare sia per il servizio offerto al cliente sia per i contenuti in termini di coperture. Prima di scegliere, quindi, è meglio informarsi bene, per compiere un acquisto consapevole che tenga al riparo da brutte sorprese.
Limitazioni/ Validità di polizza
Se
si è causa di un sinistro dopo la data di scadenza,
La
polizza di R.C.A. prevede limitazioni se il veicolo è guidato da persone non
indicate nel contratto?
No:
In
caso di furto dell’auto, si conserva la classe di merito?
Si, purché il nuovo contratto venga stipulato entro 5 anni; in questo caso si può comunque richiedere il rimborso del premio non usufruito (detratto dalle tasse) . Il rimborso del premio può essere richiesto anche in caso di demolizione o vendita del veicolo .
Si, ma solo per quanto riguarda i danni fisici; non sono coperti i danni alle loro cose.
Chi
non è coperto dalla polizza R.C.A.?
L’unico che non è coperto dalla polizza R.C.A. è il guidatore del veicolo responsabile del sinistro, che può comunque cautelarsi, almeno per i danni alla persona, con polizza contro gli infortuni del conducente.
Qual
è la procedura per dare la disdetta ad una polizza?
Ogni compagnia può prevedere regole diverse: è pertanto opportuno leggere ciò che dice la propria polizza. Generalmente viene richiesta la spedizione di una lettera raccomandata (meglio, anche se non obbligatorio, con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di scadenza annuale (in certi casi, per polizze vita 3 mesi: una verifica sul contratto può essere opportuna). Nella lettera di disdetta che il contraente deve indirizzare all’Agenzia o alla sede della Compagnia, devono essere riportati i propri dati anagrafici, il numero di polizza e la targa del veicolo. La legge n° 57 del 05/03/2001, che ha introdotto il nuovo articolo 12 bis nella legge n° 990/69 sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile Auto, ha equiparato alla raccomandata anche il fax, che quindi è diventato un’ulteriore modalità per dare disdetta ai contratti di assicurazione.
Sinistri
Ti ricordiamo che per Legge hai
l’obbligo di denunciare nel più breve tempo e nel modo più completo possibile
al Tuo assicuratore il sinistro che ti è occorso, anche se hai torto e Ti indichiamo le modalità che dovrai seguire:
Ricorda che la mancata presentazione
della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di Assicurazione
di rivalersi in tutto o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito,
qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio economico alla stessa
Compagnia di Assicurazione.
Rispetto a tutte le informazioni
richieste dal Modulo Blu (CAI) devi almeno riportare i
seguenti dati essenziali:
Per i sinistri accaduti dal 1
febbraio 2007 è in vigore
Il Risarcimento Diretto è
la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai
danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti
direttamente dal proprio assicuratore.
In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente
responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi
previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione,
invece che a quella del responsabile del sinistro.
La propria Compagnia di Assicurazione, una volta
accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei
limiti previsti dalle Normative.
La procedura è rivolta agli
assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso
ciclomotori e quadricicli leggeri purchè
dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.
Occorre inoltre che sussistano
anche le seguenti condizioni:
Non è possibile avvalersi di
questa procedura di rimborso diretto in caso di:
La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione
mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax; la
tua polizza esclude la possibilità di invio telematico.
La richiesta di risarcimento
deve contenere i seguenti elementi:
Nel caso di richiesta incompleta
l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta danni.
Se l’assicurato ha ragione in
tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore deve
formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:
o negli stessi termini di tempo comunicare
gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di
formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.
Dopo la comunicazione della
somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve
procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.
In caso di disaccordo
sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato
può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che
dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di
Assicurazioni.
Ti raccomandiamo di
utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente)
fornito dal Tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da
ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere
dal Tuo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche
tramite Periti Liquidatori.
La procedura di Risarcimento
Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano
stati coinvolti dei trasportati.
Per i danni subiti dai
trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla
Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il
trasportato si trovava al momento dell’incidente.
Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni
dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile del
danno, secondo le modalità e le forme che Ti indichiamo nel paragrafo “
Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per
ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrai attenerti alle
disposizioni previste dall'art. n. 148 del Decreto
legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n.
145 del Decreto legislativo n. 209/2005.
Tale normativa prevede che la
richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera alla
Compagnia di Assicurazione del civilmente
responsabile, allegando sempre il modello di constatazione amichevole
(modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato
in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il
responsabile.
Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni
lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore
della richiesta di risarcimento).
Tale disponibilità non significa
che non si possano iniziare le riparazioni se
necessarie e urgenti.
L’assicuratore deve, entro 60
giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato
dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali,
provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi
diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per
cui non ritiene di formulare una offerta.
Si ricorda che per i
sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il
risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia
di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
Se l'incidente provocato da un
veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di
risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145
Milano, che, successivamente, comunicherà il
nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
Se invece l'incidente provocato
da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento
deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al
"Bureau" di quello stato (l'equivalente dell'UCI italiano) il cui elenco è riportato sul retro della carta verde.
E' quindi opportuno, al momento
del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.
Dal 1° gennaio 2006, per sinistri accaduti da tale data è operante
Evidenziamo che il limite di € 15.000,00 deve ritenersi unico
quando si riferisce al medesimo beneficiario che abbia riportato sia
danni a persona, sia danni alle cose trasportate; il suo superamento determina
l’annullamento della gestione di entrambe le tipologie.
Questa Convenzione Indennizzo
Diretto, che potrai attivare su base volontaria, si applica ai sinistri
accaduti fino al 31 gennaio 2007.
Per i sinistri accaduti dal 1
febbraio 2007, questa Convenzione non sarà più operante e sarà
applicabile per Legge la Procedura di Risarcimento Diretto nei casi previsti
dalla normativa meglio e dettagliatamente descritta nel paragrafo “Il
Risarcimento Diretto”.
La Compagnia aderisce
all'Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali.
Sintetizziamo di seguito i punti
salienti:
Il Fondo di
Garanzia Vittime
della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti
casi:
Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare
la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia
per le vittime della strada, via Yser,
14 - 00198 Roma e all'Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il
sinistro.
Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi,
è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il
soggetto cui deve essere trasmessa.
Se avete bisogno d’assistenza chiamate “Pronto SAI” Tel. 800017205 gratuito e attivo 24 su 24 o rivolgendovi presso il vostro Assicuratore nelle ore d'ufficio.
ALTRE GARANZIE
Assistenza
Stradale
Per coloro che hanno la garanzia assistenza stradale, in caso di
sinistro che pregiudica la circolazione del veicolo , ma sinistro è anche inteso
guasto della vettura (se questo avviene nel comune dove è ubicata
l’abitazione l’assistenza esclude: bucatura, accumulatore scarico e mancanza di
carburante in queste situazioni l’assistenza richiesta sarà pagata dal
richiedente), chiamare il numero Tel. 800050050 gratuito e
attivo 24 su 24 e fornire: numero di polizza, generalità dell'assicurato,
luogo dove deve avvenire l'assistenza, targa veicolo e tipo d'intervento
richiesto.
L’assistenza è operativa sul
territorio Europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo,
chiamare dall’estero ++39/0116523200.
L’assistenza è esclusa in caso in cui il sinistro sia
provocato da eventi atmosferici (inondazioni, grandine, smottamenti,
uragani, tempeste, trombe d’aria, mareggiate, frane, cadute di neve, valanghe,
slavine, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione) e in caso in
cui il veicolo è ricoverato in box o rimessa.
Per ulteriori informazioni leggere il libretto
illustrativo delle condizioni contrattuali.
INCENDIO
E FURTO
in caso di
furto effettuare la denuncia al più presto alle forze dell’ordine e in seguito
rivolgersi all’agenzia, che vi dirà il da farsi (documenti e/o altro per
ottenere la liquidazione prevista).
Rottura
Cristalli
Se avete la garanzia cristalli, in caso di rottura , bisogna rivolgersi direttamente ad un centro Carglass (800 42 22 16) o DoctorGlass
(Tel. 800101010).
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