Agenzia Vigentino  - Assicurazione – via B. Quaranta,13 –20141 Milano

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Notizie Utili

 

Risposte a Domande Frequenti sull’Assicurazione Auto

 

 

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Nuovo CID

 

 

Assunzione/Variazione di polizza

 

A chi è possibile rivolgersi per sottoscrivere una polizza o per segnalare eventuali variazioni?

Direttamente all’agenzia SAI presso la quale è stata stipulata la polizza o presso une delle agenzie  SAI presenti su tutto il territorio nazionale. Per consentire una facile individuazione dell’Agenzia SAI più vicina basta consultare le Pagine Gialle alla voce “Assicurazione” o collegarsi al sito www.fondiaria-sai.it .Non è possibile stipulare polizze per telefono o via Internet.

In caso di cambio veicolo per fare la variazione sulla polizza ritirare dal vecchio veicolo Contrassegno, carta verde, polizza conducente (se attiva) ed il contratto.

Affinchè sia possibile passare la polizza su un altro veicolo(della stessa categoria es autovettura con autovettura, ciclomotore con ciclomotore) il vecchio deve essere venduto o demolito (previa certificato rilasciato dal demolitore).

Quali sono gli orari di apertura delle Agenzia SAI?

Variano da Agenzia ad Agenzia

 

Quali documenti occorrono per stipulare una polizza?

Per veicoli più comuni (auto,moto,autocarri,ecc.) sono necessari: la carta di circolazione, il certificato di proprietà ( o foglio provvisorio che attesti il trapasso) e l’attestato di rischio ( se posseduto, ricordiamo che ha validità 5 anni ) rilasciato dal precedente assicuratore, se non si dispone dell’attestato di rischio viene assegnata come classe di partenza la 18 ma, mentre se si acquista un’auto nuova o usata e si stipula una nuova polizza si parte dalla 14 ma classe.

Ricordiamo che per il decreto Bersani coloro che hanno acquistato un veicolo ( nuovo o usato con voltura al PRA) dal febbraio 2007 hanno diritto alla classe migliore posseduta da uno dei familiari conviventi (risultanti dallo stato di famiglia  che va presentato in caso voglia avvalersene).

Nel caso di ciclomotori, acquistati o avuti in regalo, è necessaria una dichiarazione scritta e firmata del precedente  proprietario.

 

Quali Altre Informazioni è necessario fornire all’Agenzia?

Il codice Fiscale del contraente; la data di nascita, il sesso e il comune di residenza del proprietario o del locatario, la professione, i km annui percorsi e quelli attuli delveicolo.

Si ricorda che il proprietario del veicolo e l’intestatario della polizza deve essere la stessa persona.

 Qualora s’intendesse sottoscrivere anche garanzie quali incendio e furto, occorre comunicare il valore del veicolo e l'auto deve essere visionata dall'agente.

 

Da quali garanzie è composta la polizza auto?

Dalle garanzie di responsabilità civile autoveicoli o R.C.A., obbligatoria per legge, da garanzie che riguardano il veicolo e/o i suoi occupanti escluso il conducente (incendio, furto, tutela giudiziaria,assistenza, ecc.)

 

Quali sono i documenti che vengono consegnati?

La polizza e il libretto con le condizioni contrattuali, il certificato di assicurazione (che dovrà essere sempre a bordo del veicolo), il contrassegno (che deve essere esposto sul veicolo sul lato anteriore o parabrezza secondo nuove norme del Codice Stradale) e la carta verde  (che SAI rilascia gratuitamente)

 

E’ Necessario pagare il premio in un'unica soluzione?

No: è possibile frazionare il pagamento con scadenza ogni tre, quattro o sei mesi. Nel caso si intende avvalersi di tale opzione, occorre comunicarlo all’Agente prima della stipulazione della polizza.

 

Quanto tempo si ha a disposizione pere pagare il premio? Dove si può pagare il premio?

Il premio deve essere pagato entro la data di scadenza; se il contratto non viene disdetto, è comunque possibile effettuare il pagamento entro quindici giorni successivi della data di scadenza. Attenzione! Vigili Urbani e/o forze dell'ordine potrebbero contestarvi il fatto che loro non possono essere sicuri che voi avreste avuto l'intezione in ogni caso di rinnovare la polizza, potreste pure non pagarla affatto oltre i 15 giorni, potete riferire che si porterà il tagliando nuovo a loro signorie, per farne prendere atto! I quindici giorni di copertura non si hanno in caso di disdetta, per le polizze temporanee e per quelle stipulate “senza tacito rinnovo”, che scadono alla data prevista in polizza.

Il premio deve essere pagato esclusivamente in Agenzia.

 

Il premio può essere pagato solo in contanti?

No: normalmente le Agenzie accettano contanti e assegni; è possibile che vengono accettati anche altri strumenti di pagamento, ma è consigliabile una telefonata preventiva.

 

Solo il contraente della polizza può pagare il premio?

No: il premio può essere pagato da chiunque. E’ però opportuno considerare che la scadenza annuale di polizza è l’unico momento possibile per adeguare i valori assicurati: per questa operazione è necessaria  la presenza del contraente, unico soggetto che può apportare modifiche al contratto.

 

Quando è possibile ridurre il valore di incendio e furto?

Alla scadenza annuale. La riduzione deve essere richiesta dal contraente e prima del pagamento del premio. L’adeguamento del capitale assicurato all’effettivo valore commerciale del veicolo è certamente consigliabile, sia per evitare di pagare di più del necessario (sovrassicurazione), sia per non trovarsi ad avere un capitale assicurato più basso di quanto opportuno (sottoassicurazione), incappando nell’applicazione della regola proporzionale.

 

Qual è la validità territoriale della polizza auto?

Dipende: può variare da una garanzia all’altra. Sostanzialmente, però, la copertura è estesa a tutta l’Europa (salvo in alcuni paesi, verificare la carta verde; es. per la Spagna c’è un’apposita carta Verde rilasciata in Agenzia) e ad alcuni stati extra-europei. Per un elenco completo è bene leggere il contratto e la carta verde, oppure rivolgersi al proprio Agente. Da notare che la garanzia “infortuni del conducente” è valida in tutto il mondo.

 

E’ Possibile sospendere la validità della polizza?

Si: è comunque consigliabile consultare l’Agente per sapere esattamente come comportarsi. La sospensione può essere utile, ad esempio, quando si vende la vecchia auto e non si intende riacquistarne immediatamente un’altra. Se la polizza resta sospesa per almeno tre mesi e per non più di un anno, alla riattivazione si potrà usufruire dello stesso periodo di assicurazione pagato  e non goduto ancora disponibile al momento della sospensione. Non è possibile sospendere le polizze relative a moto e ciclomotori; non è possibile sospendere la polizza quando il veicolo viene rubato e quando il contratto ha una durata inferiore ad un anno (polizza temporanea).

 

Le variazioni di recapito devono essere comunicate alla Compagnia?

Si: ogni variazione dei propri dati anagrafici va comunicata alla Compagnia. Oggi, infatti, il premio è calcolato sulla base di molti elementi e tra questi potrebbe figurare il comune di residenza del proprietario o locatario.

 

Cambiando Compagnia si perde la classe di merito?

Anche se oggi ciascuna Compagnia può decidere liberamente il numero delle classi di merito e le relative regole di passaggio da una classe all’altra, continuano ad essere utilizzate, per le sole autovetture e benché solo come riferimento, le cosiddette 2 Classsi CIP”; cioè quelle esistenti precedentemente alla liberalizzazione delle tariffe. Cambiando Compagnia non si perde la classe CIP: il nuovo assicuratore dovrà obbligatoriamente tenere conto della storia assicurativa del conducente e assegnare il contratto alla classe di merito corrispondente al livello di sinistrosità in base alle proprie regole interne che sono specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione e/o nelle Tariffe esposte al pubblico.

 

 

E’ sufficiente confrontare il prezzo per sapere quale polizza scegliere?

Il prezzo è una variabile importante, ma non l’unica. Come un,utilitaria costa meno di un’auto di grossa cilindrata, allo stesso modo le polizze auto non sono tutte uguali. Si possono differenziare sia per il servizio offerto al cliente sia per i contenuti in termini di coperture. Prima di scegliere, quindi, è meglio informarsi bene, per compiere un acquisto consapevole che tenga al riparo da brutte sorprese.

 

 

Limitazioni/ Validità di polizza

 

Se si è causa di un sinistro dopo la data di scadenza, la polizza R.C.A. è comunque valida?

La polizza SAI, stipulata con clausola di tacito rinnovo, prevede i cosiddetti “15 giorni di mora”: ciò significa che la polizza non è disdetta, la sua validità si estende fino alle ore  24 del 15 giorno. Se anche alla fine di questo periodo il premio non viene pagato, l’assicurato resta privo di tutela e gli eventuali danni a terzi sono totalmente a suo carico.

 

La polizza di R.C.A. prevede limitazioni se il veicolo è guidato da persone non indicate nel contratto?

No: la polizza SAI  non prevede limitazioni del genere e quindi opera indipendentemente da chi sia alla guida. Esistono però sul mercato polizze che prevedono tali limitazioni: è consigliabile leggere bene la nota informativa precontrattuale  e le condizioni generali di Assicurazione prima di firmare la polizza.

 

In caso di furto dell’auto, si conserva la classe di merito?

Si, purché il nuovo contratto venga stipulato entro 5 anni; in questo caso si può comunque richiedere il rimborso del premio non usufruito (detratto dalle tasse) . Il rimborso del premio può essere richiesto anche in caso di demolizione o vendita del veicolo . 

 

La polizza R.C.A. copre anche i danni causati ai familiari?

Si, ma solo per quanto riguarda i danni fisici; non sono coperti i danni alle loro cose.

 

Chi non è coperto dalla polizza R.C.A.?

L’unico che non è coperto dalla polizza R.C.A. è il guidatore del veicolo responsabile del sinistro, che può comunque cautelarsi, almeno per i danni alla persona, con polizza contro gli infortuni del conducente.

 

Qual è la procedura per dare la disdetta ad una polizza?

Ogni compagnia può prevedere regole diverse: è pertanto opportuno leggere ciò che dice la propria polizza. Generalmente viene richiesta la spedizione di una lettera raccomandata (meglio, anche se non obbligatorio, con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di scadenza annuale (in certi casi, per polizze vita 3 mesi: una verifica sul contratto può essere opportuna). Nella lettera di disdetta che il contraente deve indirizzare all’Agenzia o alla sede della Compagnia, devono essere riportati i propri dati anagrafici, il numero di polizza e la targa del veicolo. La legge 57 del 05/03/2001, che ha introdotto il  nuovo articolo 12 bis nella legge  990/69 sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile Auto, ha equiparato alla raccomandata anche il fax, che quindi è diventato un’ulteriore modalità per dare  disdetta ai contratti di assicurazione.

 

 

Sinistri

 

La Denuncia di sinistro per incidente

Ti ricordiamo che per Legge hai l’obbligo di denunciare nel più breve tempo e nel modo più completo possibile al Tuo assicuratore il sinistro che ti è occorso, anche se hai torto e Ti indichiamo le modalità che dovrai seguire: 

Ricorda che la mancata presentazione della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di Assicurazione di rivalersi in tutto o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio economico alla stessa Compagnia di Assicurazione.

Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu (CAI) devi almeno riportare i seguenti dati essenziali:

Il Risarcimento Diretto

Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.

Cosa è il Risarcimento Diretto

Il  Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007,  in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro.
La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.

Quando si applica

La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.

Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:

Quando non si applica

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

La modalità della richiesta danni

La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax; la tua polizza esclude la possibilità di invio telematico.

I contenuti della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

  1. per il danno a cose:
    a. il nome degli assicurati,
    b. le targhe dei due veicoli coinvolti,
    c. la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni,
    d. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro,
    e. le generalità di eventuali testimoni,
    f. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia,
    g. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta
    ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni)
  2. per le lesioni personali del conducente, inoltre:
    a. l’età, l’attività o il reddito del danneggiato,
    b. l’entità delle lesioni subite,
    c. la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
    d. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
    e. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista,

Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve  richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.

La risposta della Compagnia di Assicurazione

Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:

o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.

Entro quando avviene il rimborso

Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

Cosa fare in caso di disaccordo

In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni.

Ti raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal Tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Tuo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti Liquidatori. 

Il danno del trasportato

La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati.

Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente.

Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile del danno, secondo le modalità e le forme che Ti indichiamo nel paragrafo “La Richiesta Danni al responsabile

 

La Richiesta Danni al responsabile

Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrai attenerti alle disposizioni previste dall'art. n. 148 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del Decreto legislativo n. 209/2005.

Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di  constatazione amichevole (modulo CAI  ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.

Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento). 

Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti.

L’assicuratore deve, entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.

Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.

L’Incidente con automobilista straniero

Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.

Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello stato (l'equivalente dell'UCI italiano) il cui elenco è riportato sul retro della carta verde.

E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.

La Convenzione Indennizzo Diretto

Dal 1° gennaio 2006,  per sinistri accaduti da tale data è operante  la Convenzione Indennizzo Diretto che oltre ai danni al veicolo comprende anche gli eventuali danni a persona del conducente e eventuali danni a cose trasportate di sua proprietà, semprechè non vi sia intervento di Legali o Patrocinatori.

La Convenzione prevede, per ogni sinistro:

Danni a cose (veicolo) (assicurato con impresa Mandataria):

Danni a persona (conducente sul veicolo della impresa Mandataria)


Evidenziamo che il limite di € 15.000,00 deve ritenersi unico quando si riferisce al medesimo beneficiario che abbia riportato sia danni a persona, sia danni alle cose trasportate; il suo superamento determina l’annullamento della gestione di entrambe le tipologie.

Questa Convenzione Indennizzo Diretto, che potrai attivare su base volontaria, si applica ai sinistri accaduti fino al 31 gennaio 2007.

Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007, questa Convenzione non sarà più operante e sarà applicabile per Legge la Procedura di Risarcimento Diretto nei casi previsti dalla normativa meglio e dettagliatamente descritta nel paragrafo “Il Risarcimento Diretto”. 

Sinistri Catastrofali

La Compagnia aderisce all'Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali.

Sintetizziamo di seguito i punti salienti:

  1. l’Accordo è nato per dare una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente insorgono nella liquidazione di quei maxi-incidenti dove la responsabilità dei singoli conducenti non risulta facilmente individuabile; l’accertamento e la considerazione del sinistro come catastrofale è rimessa alla “Commissione Sinistri Catastrofali” che delibera sull’operatività dell’accordo.
  2. Secondo l’Accordo, le Imprese aderenti si impegnano a risarcire, fino a € 1.500.000,00 per ogni veicolo assicurato, i danni:

 

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti casi:

  1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone
  2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500, per i danni alle cose
  3. sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa"
  4. sinistri causati dal ladro alla guida, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata a decorrere dal 1 gennaio 2006 all’Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e danni a cose senza franchigia) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).

Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 - 00198 Roma e all'Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.

Se avete bisogno d’assistenza chiamate “Pronto SAITel. 800017205 gratuito e attivo 24 su 24 o rivolgendovi presso il vostro Assicuratore nelle ore d'ufficio.

 

ALTRE GARANZIE

 

Assistenza Stradale
Per coloro che hanno la garanzia assistenza stradale, in caso di sinistro che pregiudica la circolazione del veicolo , ma sinistro è anche inteso guasto della vettura (se questo avviene nel comune dove è ubicata l’abitazione l’assistenza esclude: bucatura, accumulatore scarico e mancanza di carburante in queste situazioni l’assistenza richiesta sarà pagata dal richiedente), chiamare il numero Tel. 800050050 gratuito e attivo 24 su 24 e fornire: numero di polizza, generalità dell'assicurato, luogo dove deve avvenire l'assistenza, targa veicolo e tipo d'intervento richiesto.

   L’assistenza è operativa sul territorio Europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, chiamare dall’estero ++39/0116523200.
L’assistenza è esclusa in caso in cui il sinistro sia provocato da eventi atmosferici (inondazioni, grandine, smottamenti, uragani, tempeste, trombe d’aria, mareggiate, frane, cadute di neve, valanghe, slavine, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione) e in caso in cui il veicolo è ricoverato in box o rimessa.
Per ulteriori informazioni leggere il libretto illustrativo delle condizioni contrattuali.   

 

INCENDIO E FURTO  

in caso di furto effettuare la denuncia al più presto alle forze dell’ordine e in seguito rivolgersi all’agenzia, che vi dirà il da farsi (documenti e/o altro per ottenere la liquidazione prevista).

 

Rottura Cristalli

Se avete la garanzia cristalli, in caso di rottura , bisogna rivolgersi direttamente ad un centro Carglass (800 42 22 16)  o DoctorGlass

 (Tel. 800101010).

   

 

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