11/06/2009
|
Siete in
questo piccolo spazio personale realizzato, per
imparare l'html, non ha scopo pubblicitario e marginalmente
raccoglie qualche normativa, aggiornamenti e circolari su varie
tematiche inerenti le imprese..
Cliccando qui accederete
ad un mio breve profilo
|
|
NOVITA' OMAGGI E
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Disciplina fiscale auto aziendali
Iva
auto aziendali rimborso e
Circolare
Rimborso Iva Auto
Settore Edilizia
-
IVA per cassa:
A partire dal 27 aprile 2009
i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila
euro potranno differire, al momento dell'incasso,
l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti
di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di
impresa, arte o professione . Con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 entra infatti in
vigore l'articolo 7 del decreto legge anti-crisi ( n. 185/2008)
che consente di differire l'esigibilità dell'imposta al momento
dell'incasso del corrispettivo, con un limite temporale di un
anno.
-
Rivalutazione immobili:
l'art. 15 del D.L. 29/11/2008 n. 185,nella formulazione adottata
con la conversione in legge, consente alle imprese di procedere
alla rivalutazione dei beni immobili posseduti, con possibilità
di affrancare fiscalmente il saldo attivo di rivalutazione,
mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 7 %, se di
tratta di beni immobili ammortizzabili e del 4 %, se si riguarda
beni immobili non ammortizzabili. Restano tuttavia escluse dalla
possibile rivalutazione le aree fabbricabili e i beni immobili
considerati “beni-merce”. Si rinvia alla Circolare
ADE n. 11/E Agenzia Entrate
Leggi tutto
-
POr
2007/2013: La regione Puglia ha approvato il bando per
investimenti in PMI e microimprese PO 2007/2013 Asse VI.
L’obiettivo dell’azione è quello di favorire lo sviluppo delle
attività economiche delle imprese di piccole dimensioni
facilitando l’accesso al credito.
Beneficiari delle agevolazioni sono le microimprese e le imprese
di piccole dimensioni che
operano nel settore:
a) artigiane, b) imprese che realizzano programmi di
investimento nel settore del commercio: c) imprese, non iscritte
negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti
riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla
sezione “C”; d) "J" della "Classificazione delle Attività
economiche ATECO 2007 settore dei servizi di comunicazione ed
informazione di cui alla sezione; e) settore delle costruzioni
di cui alla sezione “F” della “Classificazione delle Attività
economiche ATECO 2007”.
L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a
valere su un finanziamento erogato dalla Banca (soggetto
finanziatore). L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi
ammissibili del progetto, non potrà superare: Il 40% per le
microimprese; Il 30% per le piccole imprese. Le agevolazioni
saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto
ammissibile, su un importo finanziato massimo di: euro
400.000,00, in caso di microimprese; euro 700.000,00, in caso di
piccole imprese.
-
Decreto 185 Anticrisi per le
imprese : Al fine
di favorire l’incremento del potere d’acquisto delle famiglie e
promuovere lo sviluppo economico e la competitività delle
imprese nazionali il governo ha varato lo scorso 29 novembre il
Decreto Legge n. 185/2008, concernente le misure anti crisi a
sostegno di famiglie, lavoro, occupazione e impresa. In
particolare nel presente lavoro verranno trattate le
disposizioni relative alle imprese.
Approfondimento
-
Omaggi e Spese
rappresentanza. La disciplina degli omaggi e delle cessioni
gratuite, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi, si
differenzia a seconda: che i beni rientrino o meno nell’oggetto
dell’attività d’impresa, arte e professione; che i destinatari
dei beni siano clienti o dipendenti. Inoltre ai fini delle
imposte dirette la Finanziaria 2008 ha previsto, nell’ambito
delle spese di rappresentanza di cui al secondo comma
dell’articolo 108 del TUIR:la deducibilità del costo
nell’esercizio in cui sono sostenute purchè rispondenti a
criteri di congruità e inerenza la cui individuazione è stata
demandata ad apposito decreto, l’aumento a 50 euro del limite
entro il quale sono integralmente deducibili le spese relative a
beni cedutigratuitamente (omaggi).
-
INTERESSI PASSIVI SOCIETA'
di capitali NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA'
Scattano, a decorrere dai
bilanci 2008, le nuove regole di deducibilità degli interessi
passivi. Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 96 del
Testo Unico dalla Finanziaria 2008, le società di capitali
saranno tenute ad applicare i nuovi criteri di deducibilità
degli interessi passivi da finanziamento che, se da un lato
segnano una significativa semplificazione di calcolo, dall’altro
potranno comportare un aggravio del carico fiscale nella
maggioranza dei contribuenti. In sostanza, a decorrere dal
1° gennaio 2008, gli interessi passivi e gli oneri assimilati
risultanti dal conto economico dell’esercizio, sono deducibili
per intero sino a concorrenza degli interessi attivi e dei
proventi assimilati;
l’eventuale eccedenza, invece, è deducibile soltanto nelle
misura corrispondente al 30% del risultato operativo lordo
(ROL). Purtroppo questo metodo finirà col premiare le sole
imprese cosiddette “virtuose” che presenteranno un’elevata
differenza tra valore e costo della produzione, a tutto
discapito di quelle che, loro malgrado, dovranno far fronte alle
conseguenze della pesantissima crisi finanziaria ed economica
che sta interessando oltre al nostro paese anche il resto del
mondo.
Scompaiono così dal TUIR4gli artt. 97 e 98 che disciplinavano,
fino al 31.12.2007, l’indeducibilità degli interessi passivi
relativi all’eventuale indebitamento acceso, rispettivamente,
per finanziare l’acquisto di partecipazioni esenti ex art. 87
(c.d. pro-rata patrimoniale) e per effettuare finanziamenti
complessivamente eccedenti quattro volte il patrimonio netto
contabile di una società con ricavi superiori ai limiti per
l’applicazione degli studi di settore (c.d. thin
capitalization).
-
IRAP: BASE IMPONIBILE
SOCIETA' DI PERSONE - SOGGETTI IRPEF- La Finanziaria
2008 ha profondamente modificato il D.Lgs. n. 446/97 istitutivo
dell’IRAP, differenziando la determinazione del valore della
produzione netta a seconda della natura giuridica del
contribuente (sia esso società di capitali oppure società di
persone o impresa individuale). Recentemente l’Agenzia delle
Entrate, con circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008, è
intervenuta fornendo alcuni chiarimenti relativamente
all’applicazione dell’articolo 5-bis del decreto in commento che
disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la base imponibile
IRAP per le società personali e gli imprenditori individuali
-
CREDITO IVA TRIMESTRALE
RIMBORSO o COMPENSAZIONE – NUOVO MODELLO IVA È stato
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’art. 1, co. 361, L. 244/2007 il provvedimento che approva,
con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR che deve
essere utilizzato per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo
in compensazione del credito Iva trimestrale (comprensivo del
prospetto riepilogativo dedicato al soggetto controllante in
relazione al rimborso o alla compensazione del credito
infrannuale di gruppo). Il nuovo modello, che sostituisce quello
approvato con Provvedimento Agenzia Entrate 15.3.2007, deve
essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di
utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo
trimestre 2008 (gennaio-marzo). Si ricorda che ai sensi del
D.M. 3.3.2008 a decorrere dalle istanze relative al secondo
trimestre 2008 (aprile-giugno), il modello deve essere
presentato solo in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
-
TASSAZIONE delle DEDUZIONI
EXTRACONTABILI APPLICAZIONE dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Il decreto del
03.03.2008 , in attuazione dell’art. 1, co. 48, L. 244/2007, ha
fissato le modalità,i termini e gli effetti dell’esercizio
dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per il
recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito
d’impresa e dal valore della produzione effettuate fino al
periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Come si applica
l’imposta sostitutiva: le differenze tra il valore
civile e quellofiscale dei beni e degli altri elementi indicati
nel Quadro EC del Modello Unico, originate dalle deduzioni
extracontabili effettuate fino al periodo d’imposta in corso al
31.12.2007 possono essere recuperate a tassazione
assoggettandole ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell’Irap. In tal modo si ottiene il riallineamento dei valori
fiscali ai maggiori valori civili. L’opzione si esercita
versando la prima delle 3 rate obbligatorie entro il termine di
versamento del saldo dell’imposta sul reddito relativa al
periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 o, in caso di opzione
successiva,entro il termine di versamento del saldo dell’imposta
sul reddito relativa al periodo d’imposta di riferimento per
l’individuazione delle differenze residue oggetto di
riallineamento. L’imposta sostitutiva si applica con
aliquota del 12% sulla parte delle differenze di valore
comprese nel limite di € 5 milioni; con aliquota del 14%
sulla parte che eccede € 5 milioni e fino ad € 10 milioni; con
aliquota del 16% sulla parte superiore ad € 10 milioni.
Effetti dell’imposta sostitutiva: il riallineamento dei
valori civili e fiscali produce effetti a decorrere dal periodo
d’imposta nel corso del quale si considera effettuata l’opzione
per la disciplina. Dalla stessa data si ha l’eliminazione del
corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve
in sospensione. Versamento dell’imposta sostitutiva: l’imposta
sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali: la prima del
30% , la seconda del 40% e la terza del 30% (entro il termine,
rispettivamente, previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con
riferimento al quale è stata esercitata l’opzione e ai due
periodi d’imposta successivi).
-
Estromissione
agevolata di immobili strumentali degli imprenditori
individuali. Il 30 aprile
scade il termine per gli imprenditori individuali per
l'esercizio dell'opzione di estromissione degli immobili
strumentali di cui all.art. 43, c. 2, TUIR posseduti alla data
del 30 novembre 2007. La facoltà di estromissione degli immobili
strumentali è stata introdotta dall.art. 1, c. 37, L. 244/2007
(Legge Finanziaria 2008). L’esclusione dei beni di cui sopra dal
patrimonio dell.impresa, con effetto dal periodo d.imposta in
corso al 1° gennaio 2008, si manifesta mediante comportamento
concludente dell.imprenditore individuale che deve annotare
l’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni
ammortizzabili o sul registro acquisti IVA in caso di
contabilità semplificata. L’estromissione si perfeziona mediante
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell.IRAP e
dell.IVA pari al 10% della differenza tra il valore normale di
tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per
gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l.imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell.IVA
applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di
cui la prima, pari al 40%, entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 1°
gennaio 2007.
COMPRAVENDITA
di IMMOBILI CALCOLO del VALORE NORMALE – CRITERI
In attuazione di quanto disposto
dall’art. 1, co. 307, L. 296/2006 (Finanziaria 2007, il
provvedimento fissa i
criteri
per la
determinazione periodica
del
valore
normale
degli
immobili
oggetto di
compravendita
ai fini Iva, delle imposte sui
redditi e di registro. In particolare, tali criteri sono stabiliti
sulla base dei
valori
dell’Osservatorio
del mercato immobiliare
dell’Agenzia del Territorio e di
coefficienti
di
merito
relativi alle caratteristiche che
influenzano il valore degli immobili, integrati da
altre
informazioni
in possesso dell’Ufficio. Tali
criteri si distinguono a seconda che l’immobile sia ad uso abitativo
o meno:
_
il valore normale degli
immobili ad
uso abitativo
si ottiene dal
prodotto
fra la
superficie
risultante dal
certificato
catastale
(o, in mancanza, calcolata ai
sensi dell’Allegato C, D.P.R. 138/1998) e il
valore
unitario
determinato sulla base delle
quotazioni immobiliari
dell’Osservatorio del mercato
immobiliare e dei
coefficienti
di
merito
relativi alle caratteristiche
dell’immobile (taglio, livello del piano, categoria catastale);
_
il valore normale degli
immobili
diversi
da quelli abitativi si ottiene
dalla
media
fra il
valore
minimo
e
quello
massimo
espresso dall’Osservatorio del
mercato immobiliare riferiti al
periodo
dell’atto
di
compravendita
e allo
stato
conservativo normale
per la particolare destinazione
dell’immobile;
_
il valore degli
immobili
ultimati o ristrutturati
da
non più di 4
anni
si ottiene sulla base dello
stato conservativo ottimo
censito dall’Osservatorio del
mercato immobiliare (o, in mancanza, applicando al valore che si
ottiene nei due casi suddetti, immobili abitativi e non, un
moltiplicatore pari a
1,3)
-
Versamenti on line. Dal
1° ottobre via Internet, Entratel o Home Banking.
(Clicca). Con D.P.C.M. del
4 ottobre, tale obbligo è stato differito al 01 gennaio 2007 per
tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal Tuir,
all’articolo 73, comma 1, lettera a) «società per azioni e in
accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società
cooperative e società di mutua assicurazione» ee lettera b)
«enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali».
-
eggi il maxiemendamento (((Clicca
qui) interamente sostitutivo
degli articoli del decreto Bersani, il Dl 223/2006.
Nel pacchetto rivisitato dal Governo
trovano spazio misure per la lotta
all’evasione fiscale, sulle liberalizzazioni e sulla
competitività. Sul fronte della tassazione degli immobili è
anticipato a ottobre 2006 (da gennaio 2007) il regime fiscale
agevolato con aliquota al 2% per le imposte ipotecaria e
catastale. Fra le novità del pacchetto Visco la compravendita di
immobili per uso non abitativo è sottoposta a imposta ipotecaria
e catastale al 4%, al 2% per fondi immobiliari. Nella
compravendita di immobili l’imposta si calcola sul valore
catastale, ma è introdotto l’obbligo di dichiarare anche il
valore reale. Per incrementare la lotta all’evasione fiscale
banche e intermediari finanziari dovranno trasmettere
all’anagrafe tributaria elenco, codici fiscali e dati sui
rapporti intrattenuti con i clienti, norma retroattiva al 1°
gennaio 2005. Novità anche in discoteca dove sale al
20% l’aliquota Iva per le consumazioni obbligatorie.........
Per i professionisti, dai medici agli avvocati, divieto di
ricevere parcelle in contanti oltre i mille euro per il primo
anno, oltre i 100 euro dal terzo. Scompare la tariffa minima che
viene sostituita dalla negoziazione scritta con il cliente. Non
si andrà più dal notaio per i passaggi di proprietà di
auto, moto e barche.
-
IRAP. la deduzione dei costi per personale addetto alla
ricerca vale anche per i collaboratori . L'Agenzia delle Entrate
chiarisce che la deduzione dalla base imponibile IRAP dei
costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo riguarda
anche le spese sostenute per i collaboratori a progetto e gli
amministratori. La disposizione della finanziaria 2005 che
introduce l'agevolazione è tesa ad agevolare il settore della
ricerca, e individua i soggetti per i quali è possibile
beneficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca
e sviluppo a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/05/2006, n. 57/E). Non vi
è l'obbligo di capitalizzare dette spese ma occorre ottenere una
certificazione da parte di un revisore contabile o collegio
sindacale o di un dottore commercialista
|
|
|