AGNESE LORE'

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11/06/2009

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Rimborso IRAP per i piccoli professionisti         

Siete in  questo piccolo spazio personale  realizzato, per imparare l'html, non ha scopo pubblicitario e marginalmente  raccoglie qualche normativa, aggiornamenti e circolari  su varie tematiche inerenti le imprese..

Cliccando qui accederete ad un mio breve profilo

 

 

Riforma societaria

 

FINANZIARIA 2008

 488/92

 

 

 

NOVITA' OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Disciplina fiscale auto aziendali

Iva auto aziendali rimborso e  Circolare Rimborso Iva Auto

  Settore Edilizia

  • Unico 2009 : Circ. 16/E 2009 ADE deduzione Irap forfettaria e Circ. 19/E ADE sul calcolo interessi passivi deduvcibili dal reddito                                         

 

  • IVA per cassa: A partire dal 27 aprile 2009 i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro potranno differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione . Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 entra infatti in vigore l'articolo 7 del decreto legge anti-crisi ( n. 185/2008) che consente di differire l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo, con un limite temporale di un anno.
     

  • Rivalutazione immobili: l'art. 15 del D.L. 29/11/2008 n. 185,nella formulazione adottata con la conversione in legge, consente alle imprese di procedere alla rivalutazione dei beni immobili posseduti, con possibilità di affrancare fiscalmente il saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 7 %, se di tratta di beni immobili ammortizzabili e del 4 %, se si riguarda beni immobili non ammortizzabili. Restano tuttavia escluse dalla possibile rivalutazione le aree fabbricabili e i beni immobili considerati “beni-merce”. Si rinvia alla Circolare  ADE n. 11/E  Agenzia Entrate  Leggi tutto

 

  •  POr 2007/2013: La regione Puglia ha approvato il bando per investimenti in PMI e microimprese PO 2007/2013 Asse VI.
    L’obiettivo dell’azione è quello di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle imprese di piccole dimensioni facilitando l’accesso al credito.
    Beneficiari delle agevolazioni sono le microimprese e le imprese di piccole dimensioni che
    operano nel settore:
    a) artigiane, b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio: c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C”; d) "J" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione; e) settore delle costruzioni di cui alla sezione “F” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”.
    L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato dalla Banca (soggetto finanziatore). L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare: Il 40% per le microimprese; Il 30% per le piccole imprese. Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di: euro 400.000,00, in caso di microimprese; euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.

 

  • Decreto 185 Anticrisi per le imprese : Al fine di favorire l’incremento del potere d’acquisto delle famiglie e promuovere lo sviluppo economico e la competitività delle imprese nazionali il governo ha varato lo scorso 29 novembre il Decreto Legge n. 185/2008, concernente le misure anti crisi a sostegno di famiglie, lavoro, occupazione e impresa. In particolare nel presente lavoro verranno trattate le disposizioni relative alle imprese. Approfondimento

 

  • Omaggi e Spese rappresentanza. La disciplina degli omaggi e delle cessioni gratuite, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi, si differenzia a seconda:  che i beni rientrino o meno nell’oggetto dell’attività d’impresa, arte e professione;  che i destinatari dei beni siano clienti o dipendenti. Inoltre ai fini delle imposte dirette la Finanziaria 2008 ha previsto, nell’ambito delle spese di rappresentanza di cui al secondo comma dell’articolo 108 del TUIR:la deducibilità del costo nell’esercizio in cui sono sostenute purchè rispondenti a criteri di congruità e inerenza la cui individuazione è stata demandata ad apposito decreto, l’aumento a 50 euro del limite entro il quale sono integralmente deducibili le spese relative a beni cedutigratuitamente (omaggi).  

 

  • INTERESSI PASSIVI SOCIETA' di capitali NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA' Scattano, a decorrere dai bilanci 2008, le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi. Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 96 del Testo Unico dalla Finanziaria 2008, le società di capitali saranno tenute ad applicare i nuovi criteri di deducibilità degli interessi passivi da finanziamento che, se da un lato segnano una significativa semplificazione di calcolo, dall’altro potranno comportare un aggravio del carico fiscale nella maggioranza dei contribuenti.  In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli interessi passivi e gli oneri assimilati risultanti dal conto economico dell’esercizio, sono deducibili per intero sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
    l’eventuale eccedenza, invece, è deducibile soltanto nelle misura corrispondente al 30% del risultato operativo lordo (ROL). Purtroppo questo metodo finirà col premiare le sole imprese cosiddette “virtuose” che presenteranno un’elevata differenza tra valore e costo della produzione, a tutto discapito di quelle che, loro malgrado, dovranno far fronte alle conseguenze della pesantissima crisi finanziaria ed economica che sta interessando oltre al nostro paese anche il resto del mondo.
    Scompaiono così dal TUIR4gli artt. 97 e 98 che disciplinavano, fino al 31.12.2007, l’indeducibilità degli interessi passivi relativi all’eventuale indebitamento acceso, rispettivamente, per finanziare l’acquisto di partecipazioni esenti ex art. 87 (c.d. pro-rata patrimoniale) e per effettuare finanziamenti complessivamente eccedenti quattro volte il patrimonio netto contabile di una società con ricavi superiori ai limiti per l’applicazione degli studi di settore (c.d. thin capitalization).

  • IRAP: BASE IMPONIBILE SOCIETA' DI PERSONE -  SOGGETTI IRPEF- La Finanziaria 2008 ha profondamente modificato il D.Lgs. n. 446/97 istitutivo dell’IRAP, differenziando la determinazione del valore della produzione netta a seconda della natura giuridica del contribuente (sia esso società di capitali oppure società di persone o impresa individuale). Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008, è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione dell’articolo 5-bis del decreto in commento che disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la base imponibile IRAP per le società personali e gli imprenditori individuali

 

  •  CREDITO IVA TRIMESTRALE
    RIMBORSO o COMPENSAZIONE – NUOVO MODELLO IVA
     È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, co. 361, L. 244/2007 il provvedimento che approva, con le relative istruzioni, il nuovo Modello IVA TR che deve essere utilizzato per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (comprensivo del prospetto riepilogativo dedicato al soggetto controllante in relazione al rimborso o alla compensazione del credito infrannuale di gruppo). Il nuovo modello, che sostituisce quello approvato con Provvedimento Agenzia Entrate 15.3.2007, deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2008 (gennaio-marzo). Si ricorda che ai sensi del D.M. 3.3.2008 a decorrere dalle istanze relative al secondo trimestre 2008 (aprile-giugno), il modello deve essere presentato solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • TASSAZIONE delle DEDUZIONI EXTRACONTABILI APPLICAZIONE dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA  Il decreto del 03.03.2008 , in attuazione dell’art. 1, co. 48, L. 244/2007, ha fissato le modalità,i termini e gli effetti dell’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d’impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Come si applica l’imposta sostitutiva: le differenze tra il valore civile e quellofiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel Quadro EC del Modello Unico, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 possono essere recuperate a tassazione assoggettandole ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. In tal modo si ottiene il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili. L’opzione si esercita versando la prima delle 3 rate obbligatorie entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 o, in caso di opzione successiva,entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta di riferimento per l’individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento. L’imposta sostitutiva si applica con aliquota del 12% sulla parte delle differenze di valore comprese nel limite di € 5 milioni; con aliquota del 14% sulla parte che eccede € 5 milioni e fino ad € 10 milioni; con aliquota del 16% sulla parte superiore ad € 10 milioni. Effetti dell’imposta sostitutiva: il riallineamento dei valori civili e fiscali produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale si considera effettuata l’opzione per la disciplina. Dalla stessa data si ha l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione. Versamento dell’imposta sostitutiva: l’imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali: la prima del 30% , la seconda del 40% e la terza del 30% (entro il termine, rispettivamente, previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione e ai due periodi d’imposta successivi).

 

  •  Estromissione agevolata di immobili strumentali degli imprenditori individuali. Il 30 aprile scade il termine per gli imprenditori individuali per l'esercizio dell'opzione di estromissione degli immobili strumentali di cui all.art. 43, c. 2, TUIR posseduti alla data del 30 novembre 2007. La facoltà di estromissione degli immobili strumentali è stata introdotta dall.art. 1, c. 37, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). L’esclusione dei beni di cui sopra dal patrimonio dell.impresa, con effetto dal periodo d.imposta in corso al 1° gennaio 2008, si manifesta mediante comportamento concludente dell.imprenditore individuale che deve annotare l’estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili o sul registro acquisti IVA in caso di contabilità semplificata. L’estromissione si perfeziona mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell.IRAP e dell.IVA pari al 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l.imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell.IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di cui la prima, pari al 40%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

  

 

 COMPRAVENDITA di IMMOBILI CALCOLO del VALORE NORMALE – CRITERI In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 307, L. 296/2006 (Finanziaria 2007, il provvedimento fissa i criteri per la determinazione periodica del valore normale degli immobili oggetto di compravendita ai fini Iva, delle imposte sui redditi e di registro. In particolare, tali criteri sono stabiliti sulla base dei valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio e di coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore degli immobili, integrati da altre informazioni in possesso dell’Ufficio. Tali criteri si distinguono a seconda che l’immobile sia ad uso abitativo o meno:

_ il valore normale degli immobili ad uso abitativo si ottiene dal prodotto fra la superficie risultante dal certificato catastale (o, in mancanza, calcolata ai sensi dell’Allegato C, D.P.R. 138/1998) e il valore unitario determinato sulla base delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile (taglio, livello del piano, categoria catastale);

_ il valore normale degli immobili diversi da quelli abitativi si ottiene dalla media fra il valore minimo e quello massimo espresso dall’Osservatorio del mercato immobiliare riferiti al periodo dell’atto di compravendita e allo stato conservativo normale per la particolare destinazione dell’immobile;

_ il valore degli immobili ultimati o ristrutturati da non più di 4 anni si ottiene sulla base dello stato conservativo ottimo censito dall’Osservatorio del mercato immobiliare (o, in mancanza, applicando al valore che si ottiene nei due casi suddetti, immobili abitativi e non, un moltiplicatore pari a 1,3)

 

  • Decreto Bersani  2007: Liberalizzazioni azioni (Clicca)

 

  • Versamenti on line. Dal 1° ottobre via Internet, Entratel o Home Banking.  (Clicca).   Con D.P.C.M. del 4 ottobre, tale obbligo è stato differito al 01 gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal Tuir, all’articolo 73, comma 1, lettera a) «società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione» ee lettera b) «enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali».

 

  • eggi il maxiemendamento  (((Clicca qui) interamente sostitutivo degli articoli del decreto Bersani, il Dl 223/2006. Nel pacchetto rivisitato dal Governo trovano spazio misure per la lotta all’evasione fiscale, sulle liberalizzazioni e sulla competitività. Sul fronte della tassazione degli immobili è anticipato a ottobre 2006 (da gennaio 2007) il regime fiscale agevolato con aliquota al 2% per le imposte ipotecaria e catastale. Fra le novità del pacchetto Visco la compravendita di immobili per uso non abitativo è sottoposta a imposta ipotecaria e catastale al 4%, al 2% per fondi immobiliari. Nella compravendita di immobili l’imposta si calcola sul valore catastale, ma è introdotto l’obbligo di dichiarare anche il valore reale.
    Per incrementare la lotta all’evasione fiscale banche e intermediari finanziari dovranno trasmettere all’anagrafe tributaria elenco, codici fiscali e dati sui rapporti intrattenuti con i clienti, norma retroattiva al 1° gennaio 2005.  Novità anche in discoteca dove sale  al 20% l’aliquota Iva per le consumazioni obbligatorie.........
    Per i professionisti, dai medici agli avvocati, divieto di ricevere parcelle in contanti oltre i mille euro per il primo anno, oltre i 100 euro dal terzo. Scompare la tariffa minima che viene sostituita dalla negoziazione scritta con il cliente. Non si andrà più dal notaio per i passaggi  di proprietà di auto, moto e barche.

  • IRAP. la deduzione dei costi per personale addetto alla ricerca vale anche per i collaboratori . L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo riguarda anche le spese sostenute per i collaboratori a progetto e gli amministratori. La disposizione della finanziaria 2005 che introduce l'agevolazione è tesa ad agevolare il settore della ricerca, e individua i soggetti per i quali è possibile beneficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.  (Risoluzione Agenzia delle Entrate 04/05/2006, n. 57/E). Non vi è l'obbligo di capitalizzare dette spese ma occorre ottenere una certificazione da parte di un revisore contabile o collegio sindacale o di un dottore commercialista