Art. 1
Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di
legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e
seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della
disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'Art. 3 non possono nemmeno
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5 Norme
corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici
collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura
del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6 Formazione ed
efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel
Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti della
disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle
leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia
solo in quanto sono da essi richiamati.
(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se
richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente
disposto.
Art. 9 Raccolte di
usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò
autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Art. 10 Inizio
dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto.
(2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno
successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti
disposto.
Art. 11 Efficacia
della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
(Costit. 25).
(2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la
loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella
della stipulazione.
Art. 12
Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13 Esclusione
dell'applicazione analogica delle norme corporative (abrogato)
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie
analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14 Applicazione
delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod.
Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione
delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla
legge anteriore.
Art. 16 Trattamento
dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a
condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).
Nota: Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'Art. 73,
L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale
privato, in vigore dal 2 settembre 1995.
Art. 17 Legge
regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di
famiglia (abrogato)
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati
dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia
incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto
secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di
rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di
atti di disposizioni di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge
regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (abrogato)
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati
dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o,
in mancanza di essa, da0lla legge nazionale del marito al tempo della
celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge
regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi (abrogato)
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del
marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti
patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge
nazionale comune.
Art. 20 Legge
regolatrice dei rapporti tra genitori e figli (abrogato)
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre,
ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto
la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge
regolatrice della tutela (abrogato)
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla
legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge
regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose
(abrogato)
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono
regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge regolatrice
delle successioni per causa di morte (abrogato)
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla
legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona
della cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice
delle donazioni (abrogato)
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge
regolatrice delle obbligazioni (abrogato)
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale
dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il
contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle
parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e
avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge
regolatrice della forma degli atti (abrogato)
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla
legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza
dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei
contraenti, se è comune.
Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di
estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le
cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge
regolatrice del processo (abrogato)
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in
cui il processo si svolge.
Art. 28 Efficacia
delle leggi penali e di polizia (abrogato)
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro
che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi
(abrogato)
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede
in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono,
dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio ad
altra legge (abrogato)
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge
straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto
del rinvio da essa fattoad altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti
dall'ordine pubblico e dal buon costume (abrogato)
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e
gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque
istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver
effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o
al buon costume.
Art. 1 Oggetto della
legge
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i
criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia
delle sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2 Convenzioni
internazionali
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Art. 3 Ambito della
giurisdizione
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in
giudizio a norma dell'Art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è
prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2,
3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo,
firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando
si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in
base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e
deroga della giurisdizione
Quando non vi sia giurisdizione in base all'Art. 3, essa nondimeno sussiste se
le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata
per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il
difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un
giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto
e la causa verte su diritti disponibili.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5 Azioni reali
relative ad immobili siti all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad
oggetto beni immobili situati all'estero.
Art. 6 Questioni
preliminari
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano
nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla
domanda proposta.
Art. 7 Pendenza di un
processo straniero
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse
parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un
giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero
possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il
giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento
straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la
legge dello Stato in cui il processo si svolge.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può
sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8 Momento
determinante della giurisdizione
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'Art. 5 Cod.
Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la
determinano sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione
volontaria
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che
nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è
prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente
in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile
la legge italiana.
Art. 10 Materia
cautelare
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il
provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha
giurisdizione nel merito.
Art. 11 Rilevabilità
del difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del
processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice
d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'Art. 5, ovvero se la giurisdizione
italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12 Legge
regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Art. 13 Rinvio
Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene
conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla
legge di un altro Stato:
a.
se
il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b.
se
si tratta di rinvio alla legge italiana.
L'applicazione del
comma 1 è tuttavia esclusa:
a.
nei
casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge
straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
b.
riguardo
alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c.
in
relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
Nei casi di cui agli
artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce
all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Art. 14 Conoscenza
della legge straniera applicabile
L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal
fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni
internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di
grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni
specializzate.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche
con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15
Interpretazione e applicazione della legge straniera
La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo.
Art. 16 Ordine
pubblico
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17 Norme di
applicazione necessaria
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme
italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono
essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18 Ordinamenti
plurilegislativi
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente
legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la
legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da
quell'ordinamento.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo
con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19 Apolidi,
rifugiati e persone con più cittadinanze
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge
nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge
dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati
di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le
cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Art. 20 Capacità
giuridica delle persone fisiche
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge
regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Art. 21 Commorienza
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non
consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base
alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Art. 22 Scomparsa,
assenza e morte presunta
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte
presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a.
se
l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b.
se
l'ultima residenza della persona era in Italia;
c.
se
l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può
produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23 Capacità di
agire delle persone fisiche
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive
condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa
legge.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la
persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è
concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo
se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a
conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge
dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che
senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.0
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a
rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli atti relativi
a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui
l'atto è compiuto.
Art. 24 Diritti della
personalità
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla
legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di
famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Art. 25 Società ed
altri enti
Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o
privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge
dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di
costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto
principale di tali enti.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a.
a
natura giuridica;
b.
la
denominazione o ragione sociale;
c.
la
costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d.
la
capacità;
e.
la
formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f.
la
rappresentanza dell'ente;
g.
le
modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i
diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h.
la
responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i.
le
conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
I trasferimenti della
sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi
hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti
Stati interessati.
Art. 26 Promessa di
matrimonio
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate
dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27 Condizioni
per contrarre matrimonio
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.
Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di
un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28 Forma del
matrimonio
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge
del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al
momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in
tale momento.
Art. 29 Rapporti
personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze
comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata.
Art. 30 Rapporti
patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai
loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che
i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui
almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale
dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera
è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano
ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili,
l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di
pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31 Separazione
personale e scioglimento del matrimonio
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla
legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di
scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano
previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione
in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del
matrimonio
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste,
oltre che nei casi previsti dall'Art. 3, anche quando uno dei coniugi è
cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 33 Filiazione
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento
della nascita.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei
genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e
gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo
stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34
Legittimazione
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale
del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei
genitori nel medesimo momento.
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui e
cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio
viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la
morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al
momento della morte.
Art. 35
Riconoscimento di figlio naturale
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla
legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla
legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui
questo avviene.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge
nazionale.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso e
fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36 Rapporti tra
genitori e figli
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà
dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37 Giurisdizione
in materia di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da
gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano
o risiede in Italia.
Art. 38 Adozione
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza,
dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero
da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano
quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39 Rapporti fra
adottato e famiglia adottiva
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli
adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello
Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello
Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 40 Giurisdizione
in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a.
gli
adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri
residenti in Italia;
b.
l'adottando
è un minore in stato di abbandono in Italia.
In materia di
rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti
ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle
ipotesi previste dall'Art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base
al diritto italiano.
Art. 41
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia
ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei
minori.
Art. 42 Giurisdizione
e legge applicabile in materia di protezione dei minori
La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n.
742.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui
residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43 Protezione
dei maggiori d'età
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori
di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati
dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via
provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano
può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione
in materia di protezione dei maggiori d'età
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci
maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche
quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente,
la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
Quando in base all'Art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti
di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la
giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o
integrativi eventualmente necessari.
Art. 45 Obbligazioni
alimentari nella famiglia
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
Art. 46 Successione
per causa di morte
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto
della cui eredità si tratta, al momento della morte.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in
cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante
non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino
italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce
ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della
cui successione si tratta.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del
luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni
ereditari.
Art. 47 Capacità di
testare
La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è
regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della
modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del
testamento
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge
dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato
di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o
dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione
dello Stato
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non
attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia
sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione
in materia successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a.
se
il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b.
se
la successione si è aperta in Italia;
c.
se
la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
d.
se
il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
e.
se
la domanda concerne beni situati in Italia.
Art. 51 Possesso e
diritti reali
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili
sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un
rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52 Diritti reali
su beni in transito
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di
destinazione.
Art. 53 Usucapione di
beni mobili
L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene
si trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su
beni immateriali
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione.
Art. 55 Pubblicità
degli atti relativi ai diritti reali
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei
diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
momento dell'atto.
Art. 56 Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della
donazione.
Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che
ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è
compiuto.
Art. 57 Obbligazioni
contrattuali
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle
altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Art. 58 Promessa
unilaterale
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
Art. 59 Titoli di
credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle
disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al
R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946,
c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di
cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934,
n.61.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei
territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno
Stato non contraente.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui titolo
è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono
regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Art. 60
Rappresentanza volontaria
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza
di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante
esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla
forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla
legge dello Stato in cui e posto in essere.
Art. 61 Obbligazioni
nascenti dalla legge
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla
presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato
il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art. 62
Responsabilità per fatto illecito
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui
si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione
della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il
danno.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in
esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63
Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato,
dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del
produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato,
a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio
senza il suo consenso.
Art. 64
Riconoscimento di sentenze straniere
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento quando:
a.
il
giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b.
l'atto
introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in
conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo
e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c.
le
parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è
svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale
legge;
d.
essa
è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e.
essa
non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in
giudicato;
f.
non
pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra
le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g.
le
sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle
persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della
personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la
cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa.
Art. 66
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza
che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano
rispettate le condizioni di cui all'Art. 65, in quanto applicabili, quando sono
pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da
un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri
dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di
sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della
sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia
interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1,
costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito
pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68 Attuazione ed
esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'Art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero
e ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69 Assunzione di
mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di
testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte
d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza
è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia
autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non
contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal l'autorità
giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento
italiano.
Art. 70 Esecuzione
richiesta in via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è
fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un
procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa
sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte
a cura del cancelliere.
Art. 71 Notificazione
di atti di autorità straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di
altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero
presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto
compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può
essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
Art. 72 Disposizioni
transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua
entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima
di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che
determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73
Abrogazione di norme incompatibili
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e
gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 1 Capacità
giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età.
Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore
eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia
stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte
nello stesso momento.
Art. 5 Atti di
disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).
Art. 6 Diritto al
nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e
con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del
diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che
possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento
dei danni (2563).
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più
giornali.
Art. 8 Tutela del
nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche
da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla
tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere
protette.
Art. 9 Tutela dello
pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza
del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10 Abuso
dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria,
su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni.
Art. 11 Persone
giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone
giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito
della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli
con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Società
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e
seguenti).
Art. 14 Atto
costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico
(1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca
dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia
intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto
costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,
l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative
alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le
fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di
immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o
eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782;
att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato
(1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori
il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso
in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia
fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni
del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione
dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In
quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può
essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
(11).
Art. 22 Azioni di
responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per
fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai
nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento
e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon
costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed
esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo
di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per
gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi
dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo
sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art. 26 Coordinamento
di attività e unificazione di amministrazione
L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27 Estinzione
della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a
mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque
interessato o anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28
Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il
patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare
estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi
il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica
e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si
applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie
determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di
nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o
il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo
scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la
deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora
trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale
(1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione
dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se
trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha
stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso
modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,
entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di
ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione
dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati
donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio
dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad
altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione
delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche
(att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto
di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,
qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e
il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata,
benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la
persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione
di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il
trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti
ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione
penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di
attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L.
20.000 a L. 1.000.000.
Art. 36 Ordinamento e
amministrazione delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod.
Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la
quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi
speciali.
Art. 40
Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I
sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ.
75).
Art. 42 Diversa destinazione
dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più
attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.
Art. 43 Domicilio e
residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44 Trasferimento
della residenza e del domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede,
se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e
trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera
trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione
nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45 Domicilio dei
coniugi del minore e dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la
sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del
tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o
sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).
Art. 46 Sede delle
persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal
domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita
la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante
dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come
sede della persona giuridica anche questa ultima (33).
Art. 47 Elezione di
domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).
Art. 48 Curatore
dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o
dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un
curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli
inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata,
e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio
dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se
vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il
medesimo non può fare.
Art. 49 Dichiarazione
di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello
scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale
competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza
(Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art. 50 Immissione
nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su
istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto
nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi
(479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti
dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio
temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da
obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse
salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può
stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro
parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno
alimentare a favore del coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale,
in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni
della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Art. 52 Effetti della
immissione nel possesso temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla
formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori
l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e
il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo
seguente.
Art. 53 Godimento dei
beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei
beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono
riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla
disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non
possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o
utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle
somme ricavate.
Art. 55 Immissione di
altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui
risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello
del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non
ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.
Art. 56 Ritorno
dell'assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di
lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma
dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della
loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti
dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano
irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il
diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Art. 57 Prova della
morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la
successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i
suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 58 Dichiarazione
di morte presunta dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art.
50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui
risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove
anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione
di assenza.
Art. 59 Termine per
la rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano
decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di
dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte
presunta nei casi seguenti:
Art. 61 Data della
morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina
il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione
bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale
l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla
fine del giorno indicato.
Art. 62 Condizioni e
forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere
domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla
legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del
pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art.
50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di
morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod.
Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della
dichiarazione di morte presunta dell'assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori
possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo
dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma
dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel
possesso e inventario
Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi
diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il
pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la
sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei
beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per
effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo
matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può
contrarre nuovo matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova
dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto
di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i
beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di
questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi
o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo
anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158
e seguenti; 2934 e seguenti).
Art. 67 Dichiarazione
di esistenza o accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte
presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta
del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti
coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullità del
nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della
quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte,
anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).
Art. 69 Diritti
spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora
l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.
Art. 70 Successione
alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte
una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai
quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione
(1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione
dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di
eredità (533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora
l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della
prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in
mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a
cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte
presunta
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte
una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro
ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto
procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73 Estinzione
dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è
provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi
eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e
seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se
non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di
quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato
investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 Linee della
parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono
l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei
gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno
dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente,
sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della
parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572),
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è
affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui
deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se
il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si
fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione
dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti.
Art. 81 Risarcimento
dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per
scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a
contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta
della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di
eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e
per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito
entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione
delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha
dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare
il matrimonio (2964 e seguenti).
Art. 82 Matrimonio celebrato
davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in
conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla
materia.
Art. 83 Matrimonio
celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella
legge speciale concernente tale matrimonio.
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici
anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione
per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119,
414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di
stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65,
116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela,
affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
I divieti contenuti
nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n.
4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata
sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto
temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di
gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha
convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e
del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del
minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano,
se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91 Diversità di
razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio
del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a
cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un
atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e
la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il
nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in
cui la legge vieta questa menzione (115, 138).
Art. 94 Luogo della
pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza
degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel
comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a
chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve
farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il
certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della
pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per
otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta
della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona
che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per
la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile
un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché
ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si
trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma
dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e
completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le
disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato
civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di
nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per
gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di
stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente
dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della
pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per
la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione
del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi
motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine
è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà
con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con
giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben
conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza
che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si
oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per
essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli
atti previsti dall'art. 97.
Art. 101 Matrimonio
in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza
pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché
gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili
di dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui
ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
Art. 102 Persone che
possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e
seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al
curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai
parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e
seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi
osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi,
nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di
opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di
domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137,
163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il
matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti
dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in
giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 105 Matrimonio
del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Art. 106 Luogo della
celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110)
davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della
celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza
di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144
e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108
Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie
non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il
matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti
(138).
Art. 109 Celebrazione
in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune
diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile,
trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per
iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel
giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al
quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione
fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova
lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla
celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione
per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle
forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella
cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone
al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni
da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento
della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto
della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio
se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi
(98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio
celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio
che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di
ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno
che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la
detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio
del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Art. 115 Matrimonio
del cittadino all'estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di
questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95.
Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune
dell'ultimo domicilio (43).
Art. 116 Matrimonio
dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla
osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt.
85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
Art. 117 Matrimonio
contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da
tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale
(125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai
coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione
di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio,
il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o
procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in
vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del
quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno
dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso
di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un
interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione
passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata
posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era
interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità
di intendere o di volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del
matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed
errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di
errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il
suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
L'azione non può
essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate
la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti
da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di
precedente matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge;
se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere
preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del
pubblico ministero
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la
morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione
dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su
istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi
sono minori o interdetti.
Art. 127
Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando
il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio
putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità,
quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro
consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale
gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o
concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati
prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la
nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha
gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art. 129 Diritti dei
coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue
i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non
superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in
proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art.
155.
Art. 129 bis
Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la
nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità.
Art. 130 Atto di
celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non
presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa
dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di
stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana
ogni difetto di forma.
Art. 132 Mancanza
dell'atto di celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un
caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a
ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che
risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133 Prova della
celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al
matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto
ai coniugi quanto ai figli.
Art. 134 Omissione di
pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale
dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia
stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art. 135 Pubblicazione
senza richiesta o senza documenti
E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato
civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta
di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo
comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti
conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio,
quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito
con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.
Art. 137 Incompetenza
dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138 Altre
infrazioni
E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che
in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99,
106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non
sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139 Cause di
nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità
del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio
è annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art. 140 Inosservanza
del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che
lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L.
200.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati
illeciti amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti
d'applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
Art. 143 Diritti e
doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome
della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante
lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento
del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità,
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e,
per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e
della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento
dalla residenza familiare
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso
nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa
dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce
giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del
coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli
obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso
i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso
negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a
fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi
ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi,
sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono
proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del
processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Art. 149 Scioglimento
del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi
previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi
dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di
uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150 Separazione
personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione
giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio.
Art. 152-153
(abrogati)
Art. 154
Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di
separazione personale già proposta.
Art. 155
Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro
coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei
figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice,
ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al
coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli
e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di
educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo
al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o
disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio
della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità
del contributo.
NOTA Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo dalla
Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art. 156 Effetti
della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e
ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e
seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai
sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome
della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso
sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a
non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio.
Art. 157 Cessazione
degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo
stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti
e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 Separazione
consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento
dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i
coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli
e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
Art. 159 Del regime
patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei
beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Art. 160 Diritti
inderogabili
Gli sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge
per effetto del matrimonio.
Art. 161 Riferimento
generico a leggi o agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti
patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono
sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei
patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle
convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto
pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di
celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'art. 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a
margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto,
il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma.
Art. 163 Modifica
delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al
matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso
di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro
eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono
anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato
alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai
terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e
seguenti.
Art. 164 Simulazione
delle convenzioni matrimoniali
E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni
matrimoniali (1417).
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra
i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali.
Art. 165 Capacità del
minore
Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso
per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal
curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
Art. 166 Capacità
dell'inabilitato
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di
matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso
giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già
nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale.
Art. 166-bis Divieto
di costituzione di dote
E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Art. 167 Costituzione
del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per
testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a
far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo,
si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta
con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con
annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed
amministrazione del fondoLa proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale
spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169 Alienazione
dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli
minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in
camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.
Art. 170 Esecuzione
sui beni e sui frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per
debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione
del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi
abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in
proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della
comunione legale.
Art. 172-176
(abrogati)
Art. 177 Oggetto
della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a.
gli
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b.
i
frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
c.
i
proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento
della comunione, non siano stati consumati;
d.
le
aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di
aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite
da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178 Beni
destinati all'esercizio di impresa
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo
il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si
considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa.
Art. 179 Beni
personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a.
i
beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai
quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b.
i
beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato
che essi sono attribuiti alla comunione;
c.
i
beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d.
i
beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e.
i
beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente
alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f.
i
beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati
o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto
dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni
immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di
esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Art. 180
Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per
gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la
stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti
personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni
spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di
consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di
straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è
richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria
nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d)
dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art. 182
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in
mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura
privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e
con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i
quali è richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Art. 183 Esclusione
dall'amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male
amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a
quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti
compiuti senza il necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge
e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro
un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso
entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e
quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della
comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento
stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma,
il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su
istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima
del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente
secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.
Art. 185
Amministrazione dei beni personali del coniuge
All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo
patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 217.
Art. 186 Obblighi
gravanti sui beni della comunione
I beni della comunione rispondono:
a.
di
tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b.
di
tutti i carichi dell'amministrazione;
c.
delle
spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei
figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente,
nell'interesse della famiglia;
d.
di
ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Art. 187 Obbligazioni
contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono
delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni
derivanti da donazioni o successioni
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono
delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite
dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni
contratte separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni
personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi
per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il
necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della
comunione.
Art. 190
Responsabilità sussidiaria dei beni personali
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei
coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non
sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art. 191 Scioglimento
della comunione
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta,
di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la
separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale,
per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall'art. 162.
Art. 192 Rimborsi e
restituzioni
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate
dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni
previste dall'art. 186.
E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno
che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto,
dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia
soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal
patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio
comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili.
Art. 193 Separazione
giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di
interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva
amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei
coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in
pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure
quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta
la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni
regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali (2653).
Art. 194 Divisione
dei beni della comunione
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa,
può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettanti all'altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento
dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni
mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad
essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di
prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione
del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di
prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore,
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni
sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al
prelevamento nei riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da
atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi
il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge
nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198-209
(abrogati)
Art. 210 Modifiche
convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162,
modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano
in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere
compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative
all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote
limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni
dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del
coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a
norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 212-214
(abrogati)
Art. 215
I
coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva
dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217
Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni
dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso
l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta
dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono
per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di
questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni
del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell'usufruttuario (1001).
Art. 219 Prova della
proprietà dei beni
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di
proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220-230
(abrogati)
Art. 230-bis Impresa
familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare
ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e
partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti
alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla
impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di
essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente
col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in
caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di
cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
Art. 231 Paternità
del marito
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione
di concepimento durante il matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi
centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora
trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del
figlio prima dei centottanta giorni
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione
del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non
ne disconoscono la paternità.
Art. 234 Nascita del
figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i
trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli
effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il
figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale,
o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di
comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.
Art. 235
Disconoscimento di paternità
L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il
matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
La sola dichiarazione
della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal
figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata
dal padre.
Art. 236 Atto di
nascita e possesso di stato
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri
dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio
legittimo.
Art. 237 Fatti
costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona
e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
Art. 238 Atto di
nascita conforme al possesso di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può
reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita
di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso
di stato conforme all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione
di parto o sostituzione di neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod.
Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso
di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della
filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art.
241.
Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di
testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della
supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza
dell'atto di matrimonio
La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come
marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo
motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la
stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non sia in
opposizione con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con
testimoni
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu
iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la
prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per
iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi
da determinare l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di
prova per iscritto
Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai
registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e
privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o
da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art. 243 Prova
contraria
La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il
reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre,
oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la
maternità.
Art. 244 Termini
dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta
nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal
giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui
è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio
o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso,
se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il
termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio,
entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di
età inferiore.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Art. 245 Sospensione
del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della
paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414), la
decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi
confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia
essere promossa dal tutore.
Art. 246
Trasmissibilità dell'azione
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza
averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
Art. 247
Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ.
102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è
proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal
giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei
confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza,
nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248
Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità.
Imprescrittibilità
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del
figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70,
102, 715).
Art. 249 Reclamo
della legittimità
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non
l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la
maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere
proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi
(att. 121).
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Art. 250
Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254,
dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente
quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto
senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire
senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che
vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il
genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il
tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo
del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento
di figli incestuosi
I
figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche
soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono
essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del
concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato
dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei
genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto
solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del
figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento
del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il
matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine
all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo
interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei
genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario
all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei
figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano
conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo
inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del
matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento.
Art. 253
Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio
legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del
riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una
apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad
un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto
pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto
pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo.
Art. 255
Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi
discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256
Irrevocabilità del riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato
revocato.
Art. 257 Clausole
limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del
riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto,
salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte,
sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art. 259-260
(abrogati)
Art. 261 Diritti e
doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri
e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del
figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da
entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della
madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del
cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione
del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore
del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia
interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L'azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione
da parte del riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del
pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale (715).
Art. 265 Impugnazione
per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del
riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un
anno dal conseguimento dell'età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione
del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da
interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e,
dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno
dalla data della revoca (267).
Art. 267
Trasmissibilità dell'azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto
senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione può
essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art. 268
Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del
giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Art. 269
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate
nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere
figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre
e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale.
Art. 270
Legittimazione attiva e termine
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa
dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due
anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272
(abrogati)
Art. 273 Azione
nell'interesse del minore o dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità
naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che
esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve
chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore
speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli
ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione
del giudice.
Art. 274
Ammissibilità dell'azione
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è
ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire
giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto
motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere
l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni
del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte
d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e
deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti
della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso
alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso,
hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o
d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in
giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276
Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve
essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei
confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti
della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del
riconoscimento (258 e seguenti).
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi
patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini
sulla paternità o maternità
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui,
a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale
nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e
seguenti).
Art. 279 Responsabilità
per il mantenimento e l'educazione
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore
speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del
genitore che esercita la potestà.
Art. 280
Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la
qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per
provvedimento del giudice.
Art. 281 Divieto di
legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti
(251).
Art. 282 Legittimazione
dei figli premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro
discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Art. 283 Effetti e
decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli
legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i
genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del
riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284
Legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se
corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti
condizioni:
La legittimazione può
essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso
il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se
di eta superiore ai sedici anni.
Art. 285 Condizione
per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la
volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui,
domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2
dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti,
e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro
il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione
domandata dall'ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può
in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di
lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con
quella di legittimare (att. 124).
Art. 287
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando
concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la
legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté
essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è
necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve
essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle
condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli
atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto
di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni
esperibili dopo la legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione
ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la
mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286
e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può
essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e
decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti
della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del
provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione
è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti
risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia
stata presentata dopo un anno da tale data.
Art. 291 Condizioni
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o
legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di
diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare
l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma
restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di
adozione per diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto
d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro
genitori.
Art. 294 Pluralità di
adottati o di adottanti
E' ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti
siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da
parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se
non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata
fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a
suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per
l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298,
311 e seguenti).
Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo
legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del
coniuge o dei genitori
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso
del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente
separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà
o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso
per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza
degli effetti dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione
del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per
l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni
per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Art. 299 Cognome
dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume
solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non
fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo
che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il
cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio
del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 300 Diritti e
doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine
(315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia
dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni
stabilite dalla legge (87).
Art. 301-303
(abrogati)
Art. 304 Diritti di
successione
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle
norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca
dell'adozione
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti
(att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per
indegnità dell'adottato
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per
indegnità dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o
gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda
dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza
degli effetti della revoca
Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
Art. 311
Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di
questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel
cui circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti
del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
Art. 313
Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di
far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte
di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che
pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
Art. 315 Doveri del
figlio verso i genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
Art. 316 Esercizio
della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i
genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che
ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre
può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse
del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice
attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso,
ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento
di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata
in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.
Art. 317-bis
Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potestà
spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le
disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della
potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive
con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice,
nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla
nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare
sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
Art. 318 Abbandono
della casa del genitore
Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita
su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani
senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al
giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320
Rappresentanza e amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti
con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento,
possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al
figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad
eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri
atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o
utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice
tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non
con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva
la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il
conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un
curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o
più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il
giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei
parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un
curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza
delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente
titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o
del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati
ai genitori
I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi
causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore (1261).
Art. 324 Usufrutto
legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del
figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
Art. 325 Obblighi
inerenti all'usufrutto legale
Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).
Art. 326
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca
né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori
o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti
che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia.
Art. 327 Usufrutto
legale di uno solo dei genitori
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare
dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo
tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto
alle spese per il mantenimento, I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Art. 329 Godimento
dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del
figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con
procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non
sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla
potestà sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola
o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi
poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del
figlio dalla residenza familiare.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332
Reintegrazione nella potestà
Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando,
cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso
ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del
genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo
alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione
dall'amministrazione
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire
le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può
rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli,
in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di
entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione
nell'esercizio dell'amministrazione
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato
dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio
dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno
provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio,
provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza
del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione
dei beni.
Art. 338-341
(abrogati)
Art. 342 Nuove nozze
del genitore non ariano (abrogato)
Art. 343 Apertura
della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è
la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la
tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
Art. 344 Funzioni del
giudice tutelare
Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele
ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni
(att. 43 e seguenti).
Art. 345 Denunzie al
giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una
persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di
nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla
pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o
di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il
fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui
ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona
designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto
notizia della designazione.
Art. 346 Nomina del
tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura
della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360,
389).
Art. 347 Tutela di
più fratelli
E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari
circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi
tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale.
Art. 348 Scelta del
tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta
per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
(2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della
persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli
ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i
quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il
minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di
ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore
conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.
(5° comma abrogato).
Art. 349 Giuramento
del tutore
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 Incapacità
all'ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare
dall'ufficio (att. 129):
Art. 351 Dispensa
dall'ufficio tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
Le persone indicate
nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono
valersi della dispensa.
Art. 352 Dispensa su
domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela (353):
Art. 353 Domanda di
dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve
essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento,
salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela
non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354 Tutela
affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore
o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela
(355-2)
E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore
quando la natura o I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355 Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa
sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art. 356 Donazione o
disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se
questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale
deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
Art. 357 Funzioni del
tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti
gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).
Art. 358 Doveri del
minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la
casa o I'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo,
ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art. 359 (abrogato)
Art. 360 Funzioni del
protutore
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in
opposizione con l'interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il
giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui
il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura
della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi
e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361
Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al
giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico
ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il
patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli
(Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente
notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore,
nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al
giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo
esigono (382).
Art. 363 Formazione
dell'inventario
L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a
ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici
della famiglia.
Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di
cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede
quindicimila lire.
L'inventario è depositato presso la pretura.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento
la sincerità.
Art. 364 Contenuto
dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si
descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del
patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile
(Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Art. 365 Inventario
di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si
procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla
formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle
persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure
depositati presso la pretura e il loro riepilogo e riportato nell'inventario
generale.
Art. 366 Beni amministrati
da curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore
anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale
(356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve
rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua
amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Art. 367
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve
esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o
il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del
tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).
Art. 368 Omissione
della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente
interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio
debito, può essere rimosso dalla tutela (384).
Art. 369 Deposito di
titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli
oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi
disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di
mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione
(357).
Art. 370
Amministrazione prima dell'inventario
Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve
limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).
Art. 371
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera:
Nel caso in cui il
giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In
pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).
Art. 372 Investimento
di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare,
essere dal tutore investiti:
Art. 373 Titoli al
portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve
farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga
che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
Art. 374
Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):
Art. 375
Autorizzazione del tribunale
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
L'autorizzazione è
data su parere del giudice tutelare.
Art. 376 Vendita di
beni
Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo
(Cod. Proc. Civ. 734).
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att.
45-1)
Art. 377 Atti
compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi
causa (1425 e seguenti).
Art. 378 Atti vietati
al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore (1471, n. 3).
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le
cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su
istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del
tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna
ragione o credito (1261) verso il minore.
Art. 379 Gratuità
della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le
difficolta dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può
altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare
il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art. 380 Contabilità
dell'amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne
conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche
prossimo parente o affine del minore.
Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del
patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone
l'ammontare e le modalità (att. 131).
Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse
prestata.
Art. 382
Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato
violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri
del proprio ufficio.
Art. 383 Esonero
dall'ufficio
Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona
atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art. 384 Rimozione e
sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso
colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato
inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per
atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può
tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazione (att. 129-2).
Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al
giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).
Art. 386 Approvazione
del conto
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a
esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o
lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del
giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati (att. 45-3).
Art. 387 Prescrizione
delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore
relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della
maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e
ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il
termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento
del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).
Art. 388 Divieto di
convenzioni prima dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo
prima dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
Art. 389 Registro
delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono
iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la
nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze
degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano
modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e
seguenti).
Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione
entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in
margine all'atto di nascita del minore.
Art. 390
Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore
dell'emancipato
Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un
unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale,
il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o
in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente
matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art. 165.
Art. 393 Incapacità o
rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350
e 384 (att. 129-2).
Art. 394 Capacità
dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non
eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali
sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come
attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del
curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1)
Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non è il
genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un
curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del
consenso da parte del curatore
Nel
caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al
giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se
occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza
delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono
essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e
seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art. 397 Emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza
del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice
tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o
d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito
il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa
commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod.
Proc. Civ. 75).
Art. 398-399
(abrogati)
Art. 400 Norme
regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme
del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le
Leggi Speciali).
Art. 401 Limiti di
applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli
di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre
che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di
pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o
la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
Art. 402 Poteri
tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore
ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di
questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un
tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della
tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la
tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a
norma dell'art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà,
l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o
condizioni a tale esercizio.
Art. 403 Intervento della
pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la
pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca
in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione.
Art. 404-413
(abrogati)
Art. 414 Persone che
devono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che
possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da
far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso
abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione
e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno
in cui il minore raggiunge l'età maggiore (421).
Art. 417 Istanza
d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore
o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Art. 418 Poteri
dell'autorità giudiziaria
Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al
tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso
giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi
istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713
e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può
anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le
necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento
definitivo in manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza
degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della
pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).
Art. 422 Cessazione
del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può
disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che
la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela
dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati
si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli
inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina
del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il
protutore provvisorio.