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Codice di Procedura Penale |
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Libro primo Titolo I : GIUDICE Capo I: GIURISDIZIONE Art. 1 - Giurisdizione penale - 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle
leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. Art. 2 - Cognizione del giudice - 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la
decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in
nessun altro processo. Art. 3 - Questioni pregiudiziali - 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia
sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è
seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere
il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
questione. 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per
cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti
urgenti. 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una
questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato
nel procedimento penale. Capo II : COMPETENZA Sezione I : DISPOSIZIONE GENERALE Art. 4 - Regole per la determinazione della competenza - 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Sezione II : COMPETENZA PER MATERIA Art. 5 - Competenza della corte di assise - 1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro
anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti
previsti dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22
dicembre 1975, n. 685; b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600,
601 e 602 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o
più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del
codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII
disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e
nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. Art. 6 - Competenza del tribunale - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla
competenza della corte di assise o del pretore. 2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati,
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi
quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332,
333, 334 e 335 (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. Art. 7 - Competenza del pretore - 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce
una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo
366 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337 del
codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma
dell'articolo 343 comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2
del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; f ) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre
l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale; g ) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice
penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto
ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4
del codice penale; l)- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; m) - truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice
penale; n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. Sezione III : COMPETENZA PER TERRITORIO Art. 8 - Regole generali - 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il
reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più
persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o
l'omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo
in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la
morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo
in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Art. 9 - Regole suppletive - 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo
8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell'azione o dell'omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza
appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del
domicilio dell'imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335. Art. 10 - Competenza per reati commessi all'estero - 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza
è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del
domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità
di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la
competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di
reato nel registro previsto dall'articolo 335. 3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è
determinata a norma degli articoli 8 e 9. Art. 11 - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di
questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le
esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente
competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte
di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato
stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale
ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del
magistrato. 2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di
competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 250. Testo dell'articolo prima della sotituzione apportata dall'art. 3,
D.L. 10 maggio 1996, n. 250 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di
questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario
compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero
le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di
corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso
sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso
è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più
vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento
del fatto. 2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di
competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. 3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il
magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza (1). (1) Con sentenza n. 390 del 31 ottobre 1991, la Corte cost. ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Sezione IV : COMPETENZA PER CONNESSIONE Art. 12 - Casi di connessione - 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in
concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti
hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione
od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso; c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per
eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per
conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l'impunità (1). (1)Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n.
367. Art. 13 - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e
speciali - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di
un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è
competente per tutti quest'ultima. 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti
opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto
riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la
competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. Art. 14 - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni - 1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che
al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati
maggiorenni. 2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati
commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi
quando era maggiorenne. Art. 15 - Competenza per materia determinata dalla connessione - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è
competente per tutti la corte di assise. 2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del
tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale. Art. 16 - Competenza per territorio determinata dalla connessione - 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto
ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al
giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al
giudice competente per il primo reato. 2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni
od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata
la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è
verificato l'evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra
delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è
prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei
massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e
pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene
detentive. Capo III : RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI Art. 17 - Riunione di processi - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti
al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida
definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) (1) c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une
delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce
sulla prova di una altro reato o di una sua circostanza. (1)Lettera soppressa dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367. Art. 18 - Separazione di processi - 1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga
la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o
per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione,
mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario
acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
è stata ordinata la sospensione del procedimento; c ) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per
nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo
impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione; d ) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al
dibattimento per mancato avviso o per legittimo impedimento; e ) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri
imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti
che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere
altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga
utile ai fini della speditezza del processo. Art. 19 - Provvedimenti sulla riunione e separazione - 1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con
ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti. Capo IV : PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA Art. 20 - Difetto di giurisdizione - 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni
stato e grado del procedimento. 2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e
2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del
processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione
degli atti all'autorità competente. Art. 21 - Incompetenza - 1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni
stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo
23 comma 2. 2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa
manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro
quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza
respinta nell'udienza preliminare. 3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a
pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2. Art. 22 - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari - 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti
limitatamente al provvedimento richiesto. 3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con
sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
giudice competente. Art. 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado - 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il
processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza
la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli
atti al giudice competente (1). 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza
inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro
il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la
propria incompetenza, provvede a norma del comma 1. (1)La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che, quando il
giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per
materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al
pubblico ministero presso quest'ultimo. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità del presente
comma nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice
competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il
giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per
territorio. Art. 24 - Decisioni del giudice di appello sulla competenza - 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina
la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando
riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma
dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchè, in
tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo
21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1). 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo
che si tratti di decisione inappellabile. (1)Con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma nella parte in cui dispone che, a seguito
dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia,
gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anzichè al pubblico
ministero presso quest'ultimo. Successivamente la stessa Corte, con sentenza
15 marzo 1996, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello
stesso nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della
sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono
trasmessi al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso
quest'ultimo. Art. 25 - Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla
giurisdizione e sulla competenza - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla
competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi
fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la
modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore. Art. 26 - Prove acquisite dal giudice incompetente - 1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce
l'inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se
ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le
contestazioni a norma degli articoli 500 e 503. Art. 27 - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente - 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di
avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli
atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e
321. Capo V: CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA Art. 28 - Casi di conflitto - 1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo
fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano
di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a
quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice
dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di
quest'ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto
conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata
dalla connessione. Art. 29 - Cessazione del conflitto - 1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del
provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria
competenza o la propria incompetenza. Art. 30 - Proposizione del conflitto - 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con
la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori. 2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso
uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è
presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con
dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria.
Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la
documentazione nonchè copia degli atti necessari alla risoluzione del
conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali
osservazioni. 3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno
effetto sospensivo sui procedimenti in corso. Art. 31 - Comunicazione al giudice in conflitto - 1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia
previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in
conflitto. 2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia
degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle
parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. Art. 32 - Risoluzione del conflitto - 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in
camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte
assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene
necessari. 2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in
conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato
alle parti private. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il
termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione
effettuata a norma del comma 2. Capo VI : CAPACITÀ DEL GIUDICE Art. 33 - Capacità del giudice - 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario. 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le
disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle
sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a
sezioni, collegi e giudici. Capo VII: INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE Art. 34 - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza
in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli
altri gradi, nè partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al
giudizio per revisione. 2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio
immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso
sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (1). 3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti
di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore
speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente
tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato
o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare
nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice. (1)Con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui
non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso
l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice; con
successiva sentenza n. 401 del 12 novembre 1991 la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso
l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice. Con sentenza n. 502 del 30 dicembre 1991, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del medesimo comma nella parte in cui non
prevede: - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui
all'art. 554, secondo comma dello stesso codice; - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di
cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice; - l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le
indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna. Successivamente, con sentenza n. 124 del 25 marzo 1992, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare
all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la
pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata
per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti. Con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444
dello stesso codice a partecipare al giudizio. In seguito con sentenza, n. 399 del 26 ottobre 1992, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al
dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto
la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere
di un ipotesi attenuata del reato contestato. Con successiva sentenza n. 439 del 16 dicembre 1993, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al
giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444
dello stesso codice. Successivamente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede: - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le
indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla
base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia
rigettato la domanda di oblazione (sentenza 30 dicembre 1994, n. 453); - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia,
all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a
carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico
ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale
(sentenza 30 dicembre 1994, n. 455); - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale
nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 15 settembre 1995); - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come
componente del Tribunale del riesame (art. 309, cod. proc. pen.) si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti
dell'indagato o dell'imputato e l'incompatibilità alla funzione di giudizio
del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso
l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310, cod. proc. pen.) si sia
pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta
(sentenza 24 aprile 1996, n. 131); - che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre
l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini
preliminari che abbia disposto una misura cautelare gestionale nonchè la
modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale
ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica,
sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; - che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la
revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una
richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura
cautelare personale; - che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle
parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato nonchè il giudice che, come
componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in
ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza anzidetta (sentenza 20 maggio 1996, n. 155) ; - che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato
il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente
sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata
comunque valutata (sentenza 2 novembre 1996, n. 371). Art. 35 - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio - 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche
separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino
al secondo grado. Art. 36 - Astensione - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o
un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle
parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette
parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del
procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una
delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o
danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite
dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b - seconda
ipotesi e lettera e - o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio
o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della
corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del
tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente della
corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il
presidente della Corte di cassazione. Art. 37 - Ricusazione - 1. Il giudice può essere accusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d),
e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata
sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui
fatti oggetto dell'imputazione. 2. Il giudice ricusato non può pronunciare nè concorrere a pronunciare
sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione (1). (1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 1997, n. 10, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, qualora
sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi,
fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza
fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione. Art. 38 - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione - 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza
preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine
previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento
dell'atto da parte del giudice. 2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo
la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere
proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante
l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta
prima del termine dell'udienza. 3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove
è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella
cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è
depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato. 4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente
dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un
procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di
inammissibilità, i motivi della ricusazione. Art. 39 - Concorso di astensione e di ricusazione - 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta
quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione
è accolta. Art. 40 - Competenza a decidere sulla ricusazione - 1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un
giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di
appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di
appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui
appartiene il giudice ricusato. 2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide
una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice
ricusato. 3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla
ricusazione. Art. 41 - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non
ne aveva il diritto e senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti
dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente
infondati, la corte o il tribunale, senza ritardo, la dichiara inammissibile
con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La Corte
di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. 2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di
ricusazione, la corte o il tribunale può disporre, con ordinanza, che il
giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al
compimento degli atti urgenti. 3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni. 4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata
al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti
private. Art. 42 - Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di
astensione o ricusazione - 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il
giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente
dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Art. 43 - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato - 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato
dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la
corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente
per materia determinato a norma dell'articolo 11. Art. 44 - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione
di ricusazione - 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere
condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione
civile o penale. Capo VIII : RIMESSIONE DEL PROCESSO Art. 45 - Casi di rimessione - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di
cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di
appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o
dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma
dell'articolo 11. Art. 46 - Richiesta di rimessione - 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono,
nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del
richiedente alle altre parti. 2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da
un suo procuratore speciale. 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la
richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è
causa di inammissibilità della richiesta. Art. 47 - Effetti della richiesta - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice
non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1). 2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione
del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. (1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 353, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
rimessione. Art. 48 - Decisione - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni. 2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al
giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico
ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con
ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia.
Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e
facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente. 4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta
dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. Art. 49 - Nuova richiesta di rimessione - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il
pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la
revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si
osservano le disposizioni dell'articolo 47. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purchè sia fondata su elementi nuovi. La richiesta
dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta. Titolo II : PUBBLICO MINISTERO Art. 50 - Azione penale - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non
sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o
l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio. 3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Art. 51 -Uffici del pubblico ministero -Attribuzioni del procuratore della
Repubblica distrettuale- 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai
magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la
pretura; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale
presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a
- sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di
appello. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del
titolo I. 3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a - sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello
può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
della Repubblica presso il giudice competente (1). (1)Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 20 novembre 1991, n.
367. Art. 52 - Astensione - 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi
quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei
rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso la pretura, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica
presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del
procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale
presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di
cassazione. 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione,
il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro
magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.
Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del
procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di
appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico
ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma
dell'articolo 11. Art. 53 - Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione
- 1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue
funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei
casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli
previsti dall'articolo 36 comma 1 lettera a), b), d), e). Negli altri casi il
magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione
del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d),
e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza
un magistrato appartenente al suo ufficio. Art. 54 - Contrasti negativi tra pubblici ministeri - 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene
che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello
presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che
debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore
generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso
distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del
pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici
interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione
o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei
casi e nei modi previsti dalla legge. 3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso
di contrasto negativo fra pubblici ministeri (1). (1)Articolo così modificato dall'art. 8, D. Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12. Art. 54 bis - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro
ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e
per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza
ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la
trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga
di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie
informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla
competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e
ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico
ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del
diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla
trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti
dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso
di contrasto positivo tra pubblici ministeri (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367. Titolo III : POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria. Art. 56 - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura
della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti
agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di
una notizia di reato. Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di
polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo
forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce
tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia
di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le
guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti
del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le
persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'articolo 55. Art. 58 - Disponibilità della polizia giudiziaria - 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la
procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni
istituite nel distretto. 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono
svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della
Repubblica. 3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle
sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o
altro organo di polizia giudiziaria. Art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria - 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che
dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è
responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove
ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso
e dal personale dipendente. 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire
i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere
distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del
magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1. Titolo IV: IMPUTATO Art. 60 - Assunzione della qualità di imputato - 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il
reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto
penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447
comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555
e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del
processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non
luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o
di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza
di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo. Art. 61 - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato - 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona
sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato,
salvo che sia diversamente stabilito. Art. 62 - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato - 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento
dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare
oggetto di testimonianza. Art. 63 - Dichiarazioni indizianti - 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una
persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità
procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali
dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita
a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate
contro la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non
possono essere utilizzate. Art. 64 - Regole generali per l'interrogatorio - 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia
cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera
all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di
fuga o di violenze. 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della
persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti. 3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere
avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di
non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo
corso. Art. 65 - Interrogatorio nel merito - 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle
indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende
noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la
sua difesa e le pone direttamente domande. 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel
verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati
fisici e di eventuali segni particolari della persona. Art. 66 - Verifica dell'identità personale dell'imputato - 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo
invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a
identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta
di dare le proprie generalità o le dà false. 2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità
non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente,
quando sia certa l'identità fisica della persona. 3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate
nelle forme previste dall'articolo 130. Art. 67 - Incertezza sull'età dell'imputato - 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di
ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli
atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Art. 68 - Errore sull'identità fisica dell'imputato - 1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo
il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza
a norma dell'articolo 129. Art. 69 - Morte dell'imputato - 1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia
sentenza a norma dell'articolo 129. 2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si
accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata. Art. 70 - Accertamenti sulla capacità dell'imputato - 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale
sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio,
perizia (1). 2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il
giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al
proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni
altra prova richiesta dalle parti. 3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini
preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le
forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i
termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli
atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta
alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le
prove nei casi previsti dall'articolo 392. (1)Con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992, la Corte cost. ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente
alle parole "sopravvenuta al fatto". Art. 71 - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta
che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo
sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un
curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante
legale. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale nominato
all'imputato. 4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione
il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso
ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato,
nonchè agli atti cui questi ha facoltà di assistere. 5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3. Art. 72 - Revoca dell'ordinanza di sospensione - 1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il
giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente
dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi,
qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo
stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento
ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere. Art. 73 - Provvedimenti cautelari - 1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da
renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice
informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle
misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali. 2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di
ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del
servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia
nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità
indicata nel comma 1. 3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare
dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme
previste dall'articolo 286. 4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero
provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le
condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio
previsto dal comma 2. Titolo V: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E
CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Art. 74 - Legittimazione all'azione civile - 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno
di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo
penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi
successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Art. 75 - Rapporti tra azione civile e azione penale - 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata
sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede
anche sulle spese del procedimento civile. 2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel
processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione
di parte civile. 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza
penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste
dalla legge (1). (1)La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel
caso di accertato impedimento fisico permanente che non permette all'imputato
di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento
prosegua in sua assenza. Art. 76 - Costituzione di parte civile - 1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni
stato e grado del processo. Art. 77 - Capacità processuale della parte civile - 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non
possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o
assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e
vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il
danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al
giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta
altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai
suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal
rappresentante. 3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se
possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al
pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace. 4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del
danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere
esercitata dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi
precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il
curatore speciale. Art. 78 - Formalità della costituzione di parte civile - 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella
cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere,
a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità
del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata
l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere
notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per
ciascuno di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1
è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione di parte civile. Art. 79 - Termine per la costituzione di parte civile - 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza
preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall'articolo 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo
468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Art. 80 - Richiesta di esclusione della parte civile - 1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono
proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare,
la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare
o nel dibattimento. 3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al
dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a
norma dell'articolo 491 comma 1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare
non impedisce una successiva costituzione fino a quando non siano compiuti
gli adempimenti previsti dall'articolo 484. Art. 81 - Esclusione di ufficio della parte civile - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo
grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la
costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con
ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. Art. 82 - Revoca della costituzione di parte civile - 1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e
grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da
un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato
nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta
le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti
al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il
giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento
della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile.
L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede
civile. Art. 83 - Citazione del responsabile civile - 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato
nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può
essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il
caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di
non luogo a procedere. 2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. 3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il
decreto contiene: a) le generalità o la denominazione della parte civile, con
l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una
persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato
a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il
responsabile civile; c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84; d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo
assiste. 4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al
responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto
dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile
civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto
con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice
che procede. 5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per
erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non
è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza
preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la
citazione (1). 6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la
costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della
parte civile. (1) La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento
davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555,
terzo comma, dello stesso codice. Art. 84 - Costituzione del responsabile civile - 1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato
e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con
dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo
legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore. 3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1
è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo. Art. 85 - Intervento volontario del responsabile civile - 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico
ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il
responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a
mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente,
fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484,
presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468
comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare
le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a
cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna
di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la
costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della
parte civile. Art. 86 - Richiesta di esclusione del responsabile civile - 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne
abbiano richiesto la citazione. 2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile
che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova
raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in
relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654. 3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di
decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide
senza ritardo con ordinanza. Art. 87 - Esclusione di ufficio del responsabile civile - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo
grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la
citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione
di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta
di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. 3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il
giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Art. 88 - Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del
responsabile civile - 1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non
pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno. 2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non
pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il
risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su
richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al
giudice civile per il medesimo fatto. 3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3. Art. 89 - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria - 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per
l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o
dell'imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla
citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la
disposizione dell'articolo 87 comma 3. Titolo VI: PERSONA OFFESA DAL REATO Art. 90 - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le
facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado
del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova. 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o
inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei
soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le
facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi
congiunti di essa. Art. 91 - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state
riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal
reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti
e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Art. 92 - Consenso della persona offesa - 1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al
consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle
associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni. 3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme
previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione. Art. 93 - Intervento degli enti o delle associazioni - 1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo
91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di
intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o
dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità
di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b) l'indicazione del procedimento; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione
di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata
conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1. 3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere
notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione. 4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
procedimento. Art. 94 - Termine per l'intervento - 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 484. Art. 95 - Provvedimenti del giudice - 1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo
93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento
dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale
rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue
deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale,
sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è
avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima
dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione
è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di
decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che
non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione
dell'ente o dell'associazione. Titolo VII : DIFENSORE Art. 96 - Difensore di fiducia - 1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di
fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente
ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata
o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere
fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2. Art. 97 - Difensore di ufficio - 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è
rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. 2. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire
l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori
e, di intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro
nomina sulla base di turni di reperibilità. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se
devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e
l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato sulla
base dei criteri indicati nel comma 2. 4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o
di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è
comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero
designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale
si applicano le disposizioni dell'articolo 102. 5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e
può essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato
un difensore di fiducia. Art. 98 - Patrocinio dei non abbienti - 1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende
costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul
patrocinio dei non abbienti. Art. 99 - Estensione al difensore dei diritti dell'imputato - 1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a
quest'ultimo. 2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione
contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto
stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Art. 100 - Difensore delle altre parti private - 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un
difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata. 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione
o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile
e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà
diversa. 4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a
essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che
importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni
effetto processuale si intende eletto presso il difensore. Art. 101 - Difensore della persona offesa - 1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste
dall'articolo 96 comma 2. 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che
intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni
dell'articolo 100. Art. 102 - Sostituto del difensore - 1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di
questo, può designare un sostituto. 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore. Art. 103 - Garanzie di libertà del difensore - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono
consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello
stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del
reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per
ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che
costituiscano corpo del reato. 3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un
sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di
nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il
presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle
operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia
del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei
difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di
autorizzazione del giudice. 5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle
tra i medesimi e le persone da loro assistite. 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della
corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile
dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato
motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati
delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non
possono essere utilizzati. Art. 104 - Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire
con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo
384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il
fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche
ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico
ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore
a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore (1). 4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3
è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il
fermato è posto a disposizione del giudice. (1)Comma così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 332. Art. 105 - Abbandono e rifiuto della difesa - 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le
sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della
difesa di ufficio. 2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale
in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei
diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque
giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti
della difesa è esclusa dal giudice. 4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di
abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da
parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità. 5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato,
della persona offesa, degli enti e delle associazioni previste dall'articolo
91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e
non interrompe l'udienza. Art. 106 - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso
procedimento - 1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore
comune, purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di
incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per
rimuoverla. 3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara
con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97. 4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini
preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e
sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3. Art. 107 - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore - 1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia
ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata
all'autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da
un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso
il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca. Art. 108 - Termine per la difesa - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di
abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in
sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore
a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti
oggetto del procedimento. |
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Codice di Procedura Penale |
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Libro terzo Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 187 - Oggetto della prova - 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione,
alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende
l'applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova
i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato. Art. 188 - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova - 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della
persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i
fatti. Art. 189 - Prove non disciplinate dalla legge - 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice
può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e
non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede
all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. Art. 190 - Diritto alla prova - 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle
che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati
sentite le parti in contraddittorio. Art. 190 bis - Requisiti della prova in casi particolari - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51,
comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle
persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati
acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo
ritiene assolutamente necessario (1). (1)Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge
non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e
grado del procedimento. Art. 192 - Valutazione della prova - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei
risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che
questi siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da
persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono
valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni
rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede
nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) . Art. 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili - 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e
di cittadinanza. Titolo II : MEZZI DI PROVA Capo I : TESTIMONIANZA Art. 194 - Oggetto e limiti della testimonianza - 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di
prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di
fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e
alla pericolosità sociale. 2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di
interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni
nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la
credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità
della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato
deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre
sulle voci correnti nel pubblico nè esprimere apprezzamenti personali salvo
che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Art. 195 - Testimonianza indiretta - 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad
altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano
chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone
indicate nel comma 1. 3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili
le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza
da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (1). 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il
testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella
orale. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi
dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze
previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto
sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non
è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei
fatti oggetto dell'esame. (1)Con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992, la Corte cost. ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Art. 196 - Capacità di testimoniare - 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza,
il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i
mezzi consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano
stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione
della testimonianza. Art. 197 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti
sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o
di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta
irrevocabile; b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si
procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b); c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la
funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario. Art. 198 - Obblighi del testimone - 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi
alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di
rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali
potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Art. 199 - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti - 1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza
ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della
facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato
all'imputato da vincoli di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai
fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o
abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con l'imputato. Art. 200 - Segreto professionale - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui
hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro
esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge
riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto
professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da
tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone
deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai
giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai
nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle
sue informazioni. Art. 201 - Segreto di ufficio - 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di
un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti
conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3. Art. 202 - Segreto di Stato - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti
dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa
il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la
esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta,
il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il
giudice ordina che il testimone deponga. Art. 203 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza - 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria nonchè il personale dipendente dai servizi per le informazioni e
la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori.
Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite
non possono essere acquisite nè utilizzate. Art. 204 - Esclusione del segreto - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201,
202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione
dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del
reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di
grandi ufficiali dello Stato - 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella
sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. 2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle
Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte
costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui
esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la
regolarità della funzione cui sono preposti. 3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene
indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per
eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità. Art. 206 - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici - 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di
una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal
territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del
Ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede
tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3. 2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno
stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si
osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali. Art. 207 - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti - 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il
giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento
previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un
testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata
trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè proceda a norma di
legge. 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il
testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato
previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico
ministero trasmettendogli i relativi atti. Capo II : ESAME DELLE PARTI Art. 208 - Richiesta dell'esame - 1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere
esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi
consentono. Art. 209 - Regole per l'esame - 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa
dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta
menzione nel verbale. Art. 210 - Esame di persona imputata in un procedimento connesso - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a
norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto
separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato
nell'articolo 195, anche di ufficio. 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove
occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla
citazione dei testimoni (1) . 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che
ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è
designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone
indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1,
esse hanno facoltà di non rispondere. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194,
195, 499 e (2). 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) . (1)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a - , D.L. 8
giugno 1992, n. 306. (2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b - , D.L. 8
giugno 1992, n. 306. Capo III : CONFRONTI Art. 211 - Presupposti del confronto - 1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o
interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti. Art. 212 - Modalità del confronto - 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra
i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le
modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. 2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice,
delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è
avvenuto durante il confronto. Capo IV : RICOGNIZIONI Art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari - 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice
invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i
particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a
eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede,
abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da
riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano
altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1
e delle dichiarazioni rese. 3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa
di nullità della ricognizione. Art. 214 - Svolgimento della ricognizione - 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice
procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche
nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi
quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si
presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe
stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta
quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in
caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare
se ne sia certa. 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di
quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto
senza che quest'ultima possa vedere la prima. 3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di
svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento
della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o
cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti. Art. 215 - Ricognizione di cose - 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di
altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni
dell'articolo 213, in quanto applicabili. 2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da
riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se
riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare
quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. Art. 216 - Altre ricognizioni - 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può
essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le
disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. Art. 217 - Pluralità di ricognizioni - 1. Quando più persone sono chiamate a eseguire la ricognizione della
medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti
separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e
coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone
o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona
o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti
diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. Capo V : ESPERIMENTI GIUDIZIALI Art. 218 - Presupposti dell'esperimento giudiziale - 1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un
fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile,
della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e
nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Art. 219 - Modalità dell'esperimento giudiziale - 1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una
succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa
ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un
esperto per l'esecuzione di determinate operazioni. 2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle
operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o
con altri strumenti o procedimenti. 3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza,
il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di
assicurare il regolare compimento dell'atto. 4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del
caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non
offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità
delle persone o la sicurezza pubblica. Capo VI : PERIZIA Art. 220 - Oggetto della perizia - 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire
dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della
misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche. Art. 221 - Nomina del perito - 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli
appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica
disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove
possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più personale
quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero
richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra
uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. Art. 222 - Incapacità e incompatibilità del perito - 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da
infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è
interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza persone o a misure di
prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi
dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di
interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o
in un procedimento connesso. Art. 223 - Astensione e ricusazione del perito - 1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di
dichiararlo. 2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h - del
medesimo articolo. 3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere
presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento
dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. 4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con
ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del
giudice. Art. 224 - Provvedimenti del giudice - 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza
motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione
dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
fissati per la comparizione del perito. 2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni
provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del
perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali (1). (1)La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 238, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in
cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga
misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o
dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei
"casi" e nei "modi" dalla legge. Art. 225 - Nomina del consulente tecnico - 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno
facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per
ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge
sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da
un consulente tecnico a spese dello Stato. 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d). Art. 226 - Conferimento dell'incarico - 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si
trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte
degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita
a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad
adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la
verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali". 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i
consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti. Art. 227 - Relazione peritale - 1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito
procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con
parere raccolto nel verbale. 2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter
dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede
alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta
giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone
perchè ne venga data comunicazione alla parti e ai consulenti tecnici. 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità,
il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del
perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni
caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può
superare i sei mesi. 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere,
il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel
termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. Art. 228 - Attività del perito - 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai
quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione
degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la
legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle parti e all'assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari di sua
fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti
e valutazioni. 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito
richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli
elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini
dell'accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi
sospensione delle operazioni stesse. Art. 229 - Comunicazioni relative alle operazioni peritali - 1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le
operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito
dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. Art. 230 |