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INCENTIVI FISCALI

   INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

La legge 12 marzo 1999, n.68

Certificazione di ottemperanza art. 17 l. 68/99 per partecipare a gare dì'appalto

PROSPETTO OBBLIGO ALL'ASSUNZIONE (SCADE IL 31 GENNAIO 2001 L'OBBLIGO DI DENUNCIA DEI DATORI DI LAVORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 OTTOBRE 2000, N. 333 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, n. 68 RECANTE NORME PER IL
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

  Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

LE NOVITA' PER I DISABILI NELLA FINANZIARIA 2001

D.M. 15-5- 2000 -   adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie

SINTESI RAGIONATA DELLA NORMATIVA SUI DIVERSAMENTE ABILI

 

 

 

Il nuovo collocamento obbligatorio per i disabili

Consulta le circolari interpretative della 68/99

circolare n° 41/2000 integrazione alle circolare 4/2000 e 36/2000. Ulteriori integrazioni per l'interpretazione della legge 68/99.

Cosa è cambiato

La legge 12 marzo 1999, n.68, pubblicata sul supplemento n. 57 alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999 ha profondamente innovato la normativa del collocamento obbligatorio prima regolata dalla legge generale 482/68 e dalle leggi speciali sui centralinisti non vedenti (L113/85) e sui massaggiatori non vedenti (686/61).

La legge 482/68 già da tempo aveva dimostrato la propria inadeguatezza a rispondere ai bisogni sia dei soggetti beneficiari che degli stessi datori di lavoro; con la definitiva entrata in vigore della nuova normativa, il 17 gennaio 2000, questa legge viene definitivamente abrogata.

L’obiettivo della legge 68/99 è quello di favorire, attraverso il collocamento mirato, l’incontro tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili prevedendo strumenti di supporto alle procedure di inserimento destinati alla valutazione della congruenza tra le caratteristiche psicofisiche dei lavoratori disabili e quelle degli specifici dei luoghi di lavoro disponibili.

Ciò comporta la necessità di attivare accurate procedure di rilevazione delle caratteristiche degli specifici cicli produttivi ed ambienti di lavoro, adeguate forme di rilevazione delle specifiche caratteristiche personali dei candidati all’inserimento lavorativo (abilità tecniche e relazionali, competenze, motivazione, ecc.), e strumenti di formazione, sostegno e tutoraggio finalizzate a supportare il percorso di graduale inserimento sul luogo di lavoro quali tirocini, borse di lavoro, periodi di prova più lunghi rispetto al Ccnl ecc.

L’introduzione di nuovi strumenti operativi quali la fiscalizzazione degli oneri sociali ed il rimborso forfettario delle spese di adeguamento del posto di lavoro, includendo norme specifiche per quanto riguarda il nuovo fenomeno del telelavoro, vanno visti nell’ottica di una presa di coscienza dell’importanza di fornire forme di incentivazione rivolte al mondo dell’impresa.

I principali elementi innovativi introdotti dalla legge

·         Inasprimento del sistema sanzionatorio che prevede una distinzione tra imprese private ed Enti pubblici economici da un lato (pene pecuniarie) e pubbliche amministrazioni dall’altro (applicazione delle sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego)

·         Limitazione delle categorie protette (vengono esclusi i profughi, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra in servizio e sul lavoro, gli affetti da tubercolosi)

·         Una diminuzione della percentuale di avviamenti al lavoro obbligatori sul totale dei dipendenti (si passa dal 15% al 7% per le aziende con più di 50 dipendenti e a 2 dipendenti per imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti)

·         L’estensione dell’obbligo di avviamento al lavoro alle piccole imprese (tra i 15 e 35 dipendenti)

·         La possibilità di effettuare una richiesta nominativa di assunzione adottando strumenti finalizzati ad un collocamento mirato ed accompagnati da incentivazioni economiche proporzionate al livello di inabilità.

·         Istituzione di un fondo regionale autofinanziato dal sistema sanzionatorio, finalizzato al finanziamento del sistema approntato dalla legge per l’integrazione lavorativa dei disabili.

 

I datori di lavoro interessati e relativi obblighi

L’entrata in crisi, nei primi anni ottanta, del modello di produzione caratterizzato dalla grande fabbrica di stampo fordista, e la contestuale crescita impetuosa dei sistemi economici basati sulla piccola e media industria (la cosiddetta seconda industrializzazione che ha interessato quelle regioni della cosiddetta terza Italia) ha posto il legislatore nelle condizioni di dovere mutare i possibili referenti del nuovo impianto normativo, tenendo in debito conto i profondi mutamenti emersi nel tessuto produttivo.

In questa ottica il testo di legge allarga il campo dei soggetti imprenditoriali interessati prevedendo il campo di applicazione della legge, seppur con differenziazioni specifiche, a quelle aziende con più di 15 dipendenti che la normativa del 1968 non comprendeva (il limite era fissato a 35 dipendenti).

La normativa prevede l’obbligo di assunzione:

·         di almeno un lavoratore disabile per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti;

·         di due lavoratori per le aziende da 35 a 50 dipendenti;

·         di almeno del 7 % per quelle oltre i 50 dipendenti


L’obbligo di assunzione risulta valido anche per i partiti, le associazioni sindacali e le ONLUS (in questo caso l’aliquota si applica unicamente per il personale amministrativo e tecnico-esecutivo).

L’obbligo di assumere lavoratori disabili è sospeso in caso di sottoposizione di procedura di Cigs, mobilità e contratti di solidarietà (gli obblighi sono però sospesi per la sola durata di tali situazioni, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per la singola provincia in cui sono in atto le sospensioni nel caso di imprese con più unità produttive).
Gli obblighi sono inoltre sospesi per la durata della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 23/7 1991, n.223 e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, gli obblighi rimangono sospesi anche nel periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione per i lavoratori in mobilità (12 mesi).

Sono esclusi dal collocamento obbligatorio i datori di lavoro privato e pubblico che operano nei trasporti pubblici marittimi, aerei e terrestri, in relazione al personale viaggiante e coloro che gestiscono impianti a fune, relativamente al personale lavorativo.
Per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale è previsto il collocamento obbligatorio nei servizi amministrativi Può inoltre essere richiesto esonero parziale dai datori di lavoro a causa delle speciali condizioni delle loro attività.

Se quindi da un lato vi è un allargamento dell’ambito di operatività della legge, dall’altra la riduzione dell’aliquota dal 15% al 7% per le imprese con più di 50 dipendenti pone la nostra legislazione in linea con quanto previsto negli altri paesi della Unione Europea.

L'avviamento al lavoro e il collocamento mirato

La legge, superando le perplessità emerse sull’impianto della precedente L. 482/68 che, per l’impostazione sostanzialmente burocratica e quantitativa, poco ha favorito reali ed efficaci inserimenti, in particolar modo dal punto di vista delle persone svantaggiate che molto spesso necessitano di un inserimento mirato e graduale, tenta di ovviare a questa carenza, delineando i percorsi formativi, prevedendo contributi alle aziende per la formazione e per l’adeguamento delle strutture aziendali: quest’ultima previsione è decisamente importante visto che molto spesso l’architettura e l’ergonometria delle strutture industriali poco si adatta alle eventuali esigenze delle persone disabili.

Nel testo, all’art. 4 si prevede la possibilità per la regione di finanziare all’interno dell’azienda dei corsi di riqualificazione professionale volta all’inserimento mirato; prevede inoltre delle forme di collaborazione tra regioni e associazioni nazionali di promozione per l’adempimento dei compiti di riqualificazione professionale di cui sopra.
Inoltre nel testo si prevede anche la possibilità di convenzioni tra le imprese e gli uffici pubblici competenti, per prevedere periodi di prova o contratti di lavoro a termine a condizioni più agevoli rispetto a quelle previste dai relativi Ccnl.
Possono essere inoltre stipulate anche convenzioni con le cooperative sociali. Accanto infatti alle norme sul collocamento obbligatorio il legislatore ha pensato che anche altre possono essere le vie per sviluppare le possibilità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ed in particolare il settore della cooperazione sociale.

Venendo incontro alle esigenze più volte manifestate dalle aziende la legge prevede una chiamata nominativa secondo percentuali proporzionali alla dimensione della azienda

·         Chiamata nominativa totale per le imprese dai 15 ai 35 dipendenti,

·         Chiamata nominativa per partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali

·         Chiamata nominativa consentita per il 50% dei soggetti inseriti per le imprese da 36 a 50 dipendenti (1 unità)

·         Chiamata nominativa consentita per il 60% dei soggetti inseriti per le imprese con più di 50 dipendenti


Dal computo dei dipendenti ai fini della verifica del requisito occupazionale (calcolo della quota di riserva) non si dovranno computare ai sensi dell.art. 4:

·         gli stessi disabili occupati a seguito di avviamento obbligatorio

·         i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi

·         i soci di cooperative di produzione lavoro

·         i dirigenti



I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale (part time) devono essere computati in proporzione al proprio orario di lavoro relativamente al normale orario contrattuale.

I disabili assunti in base alle norme del collocamento obbligatorio hanno diritto al normale trattamento economica contrattuale come tutti gli altri dipendenti

Il datore di lavoro non può richiedere al disabile prestazioni non compatibili con le sue minorazioni.

Le assunzioni potranno avvenire attraverso due modi:

·         specifica richiesta ai centri per l’impiego

·         attraverso un programma cadenzato sulla base di convenzioni stipulate in base all’art. 11

Il nuovo sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è definito all’art. 15 della legge e crea una distinzione tra imprese private ed Enti pubblici economici da un lato e Pubbliche Amministrazioni dall’altro.

Imprese private ed enti pubblici economici.

Il ritardo nella presentazione del prospetto annuale comporta una sanzione amministrativa di
£1.000.000, maggiorata di £50.000 per ogni giorno di ritardo.
La nuova ammenda è quindi progressiva, aumentando con il trascorrere del tempo di inadempienza.


Si nota come vi sia stato un notevole inasprimento delle sanzioni rispetto alla precedente legge 482/68 che prevedeva una ammenda compresa tra £15.000 e £ 150.000!

In base al comma 4, il datore di lavoro che, trascorsi 60 giorni dal momento in cui insorge l’obbligo di assunzione, non ha ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dalla legge, subisce una sanzione amministrativa pari a £100.000 per ogni giorno lavorativo trascorso e per ogni disabile non assunto.

Anche in questo caso si può notare un notevole inasprimento delle sanzioni previste rispetto alla precedente legge 482/68 che prevedeva una ammenda compresa tra £4.500 e £25.000!

Le somme relative alle sanzioni sopra menzionate vengono adeguate ogni 5 anni con decreto del Ministero del Lavoro.

Pubbliche Amministrazioni

Non sono previste pene pecuniarie per le inadempienze delle Pubbliche Amministrazioni; in questo caso si applicano infatti le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego

L.Art. 18 prevede che le imprese pubbliche e private che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti di convenzione o di concessione con le pubbliche Ammintrazioni verranno escluse dalla possibilità di partecipare alle gare se non presentano una dichiarazione di adempienza alle norme del collocamento obbligatorio dei disabili, unitamente ad una certificazione confirmatoria rilasciata dagli uffici competenti.

Le convenzioni e gli incentivi ai datori di lavoro

Convenzioni (art. 11 e 12) e incentivi (art.13)
Per favorire l’inserimento dei lavoratori che possono usufruire del collocamento obbligatorio nel mondo del lavoro, il datore può stipulare apposite convenzioni con gli uffici competenti (istituiti dalle apposite leggi regionali attuative del decentramento del collocamento)

In base all’art.11 le convenzioni prevedono:

·         Tempi e modalità di assunzione. Ciò significa che in relazione alla struttura, alla organizzazione, alle carenze ed alle professionalità, sarà possibile stabilire una copertura progressiva e cadenzata

·         Facoltà di scelta nominativa del disabile.

·         Svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che prevedano forme di sostegno, consulenza e tutoraggio

·         Assunzione con contratto di lavoro a termine

·         Fissazione di periodi di prova più ampi di quelli contrattuali


Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per l’integrazione lavorativa di disabili che presentino particolari difficoltà e che necessitino di un periodo formativo finalizzato all’inserimento all’interno di uno specifico ciclo produttivo, adottando una forma di convenzionamento con cooperative sociali o organizzazioni di volontariato.

L’art.12 prevede un accordo trilaterale attraverso il quale il datore di lavoro, dopo avere assunto a tempo pieno ed indeterminato il disabile, lo impiega presso la cooperativa per un periodo massimo di un anno (prorogabile per altri 12 mesi). La retribuzione e gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della cooperativa, cui la azienda dovrà affidare commesse per un importo non inferiore a quello che necessita alla cooperativa per sostenere le spese della formazione e la retribuzione (secondo Ccnl) comprensiva di oneri previdenziali. Attraverso tale assunzione il datore deve coprire completamente l’aliquota d’obbligo.
La convenzione non può interessare più di un disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti o , per le imprese più grandi, un massimo del 30% dei lavoratori da assumere; per i soli datori di lavoro privati, può riguardare anche i detenuti disabili.
Le convenzioni devono contenere:



·         l’ammontare della commessa che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa che non può essere inferiore al costo da questa sostenuto per il disabile

·         i nominativi dei soggetti da inserire

·         il percorso formativo personalizzato

·         le mansioni da attribuire al disabile

·         la previsione di forme di sostegno e di tutoraggio da parte degli organismi preposti

·         la previsione di verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo



L’art 13 prevede che i datori di lavoro che adottano il sistema del convenzionamento possono usufruire di particolari agevolazioni:



·         fiscalizzazione totale, per una durata massima di 8 anni dei contributi previdenziali ed assistenziali di ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o, se invalido di guerra, con minorazioni ascrivibili alla prima, seconda e terza categoria previste dalla tabella DPR n. 915/78.

·         fiscalizzazione totale, per una durata massima di 8 anni dei contributi previdenziali ed assistenziali di ogni disabile con handicap intellettivo o psichico

·         fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un massimo di 5 anni di ogni disabile con una invalidità compresa tra il 67% ed il 79% o, se invalido di guerra, con minorazioni ascrivibili alla quarta, quinta e sesta categoria previste dalla tabella DPR n. 915/78.

·         Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro dei disabili con una invalidità superiore al 50% o per l’approntamento di tecnologie di telelavoro, o rimozione di barriere architettoniche



Le agevolazioni previste dall’art.13 sono erogate da un Fondo per l’occupazione dei disabili istituito in base all’Art.14; al Fondo sono destinate le sanzioni amministrative, i contributi versati dal datore di lavoro, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.



Le esclusioni, compensazioni territoriali e gli esoneri parziali

Sospensione degli obblighi, compensazioni territoriali ed esoneri parziali.

Sono esonerati dall’obbligo di assumere i disabili i datori di lavoro pubblici e privati

·         del settore trasporti pubblici (aereo, marittimo e terrestre) esclusivamente per il personale viaggiante

·         del settore impianti a fune per le aree operative

Il comma 5 dell’art.3 disciplina la sospensione degli obblighi occupazionali. Tale sospensione ha luogo nei casi in cui interviene il trattamento integrativo salariale straordinario (riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) o si è in presenza di contratti di solidarietà difensivi. La sospensione non è però definitiva ma limitata ai periodi per cui perdurano le iniziative e per il solo ambito provinciale interessato.
Inoltre c’è un momento di sospensione legato alla durata delle procedure di mobilità (75 giorni); se la stessa si conclude con almeno 5 licenziamenti vi è una sospensione dell’obbligo di avviamento al lavoro per 12 mesi (periodo entro cui i lavoratori colpiti da recesso usufruiscono del diritto di precedenza alla assunzione).

Possono ottenere esonero parziale dall’obbligo di assunzione i datori di lavoro pubblici e privati e gli enti pubblici economici che esercitano particolari attività che non permettono di rispettare l’onere della riserva.
L’esonero è concesso dalla Direzione regionale del lavoro e comporta il pagamento di circa £6.500.000 per ogni anno e per ogni disabile non assunto ((£ 25000 al giorno lavorativo). Il mancato versamento comporta una sanzione amministrativa che va dal 5% al 24% su base annua. L’ammontare delle sanzioni viene aggiornato dal ministero del Lavoro ogni 5 anni.

I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici hanno la possibilità, previa adeguata motivazione, di effettuare una compensazione territoriale assumendo un numero di disabili superiore al necessario in alcune unità della stessa regione, compensando un minor numero di assunzioni in un’altra. (art.5)


Gli obblighi per le imprese

I datori di lavoro interessati e il calcolo della quota di riserva

Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti

1 lavoratore disabile
L’obbligo di assunzione scatta solo in caso di nuova assunzione

Aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti

2 lavoratori disabili

Aziende che occupano più di 50 dipendenti

7% dei lavoratori disabili

L’obbligo di assunzione risulta valido anche per i partiti, le associazioni sindacali e le ONLUS (in questo caso l’aliquota si applica unicamente per il personale amministrativo e tecnico-esecutivo) Per i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale è previsto il collocamento obbligatorio nei servizi amministrativi.
Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli art. 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.223 (Cassa integrazione, mobilità), e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto legge 30 /10 1984, n. 726, convertito dalla legge 19/12 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di interveto, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli art.4 e 24 della legge 23/7 1991, n. 223, e successive modificazioni e nel caso che la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione.

Computo della quota di riserva

Al fine del computo della quota di riserva non vanno considerati tra i lavoratori occupati:


·         i lavoratori disabili stessi

·         i lavoratori con contratto a termine non superiore a 9 mesi

·         i dirigenti

·         i soci di cooperative di produzione e lavoro



I lavoratori a tempo parziale ed indeterminato sono computati per la quota di orario effettivamente svolto in rapporto a quello previsto dal Ccnl del suo settore; le frazioni percentuali superiori allo 0.5% sono considerate unità.

Sono computabili nella quota di riserva i lavoratori disabili già dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro se ad essi è conferita continuativamente una quantità di lavoro corrispondente al normale orario coloro che si sono infortunati o hanno contratto una malattia, solo se l’inabilità alle mansioni è superiore al 60%.

Esclusioni ed esoneri
Ai sensi dell.art 5 comma 2 sono esclusi dal collocamento obbligatorio i datori di lavoro privato e pubblico che operano nei trasporti pubblici marittimi, aerei e terrestri, in relazione al personale viaggiante e coloro che gestiscono impianti a fune, relativamente al personale lavorativo.

Può inoltre essere inoltrata richiesta alla Direzione Regionale del Lavoro di esonero parziale da parte dei datori di lavoro a causa delle speciali condizioni delle loro attività. Qualora l’esonero venga concesso i datori di lavoro saranno però tenuti a versare £ 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ciascun disabile non occupato. Tale cifra verrà adeguata ogni 5 anni con decreto del Ministero del Lavoro, ed affluirà al Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili (Art. 14).
Qualora il datore non versasse la somma, questa verrà maggiorata con interessi che vanno da un minimo del 5% ad un massimo del 24% su base annua.

Compensazioni territoriali
Per quanto riguarda le compensazioni territoriali l’articolo 5 comma opera una distinzione fra datori di lavoro pubblici e privati (comprendenti gli Enti pubblici economici).

·         I datori di lavoro pubblici, previa adeguata motivazione, possono essere autorizzati ad assumere in alcune unità della stessa regione un numero di disabili superiore a quello prescritto, portando le unità eccedenti a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre.

·         Per il datori di lavoro privati la compensazione potrà avvenire anche in riferimento ad unità produttive situate in differenti regioni.


Presentazione del prospetto annuale

I datori di lavoro pubblici e privati che occupino almeno 15 dipendenti sono tenuti a presentare agli uffici competenti il prospetto che descrive l’organigramma dell’azienda; esso comprende: numero complessivo dei dipendenti, il numero e nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili che devono essere avviati al lavoro.

L’invio dei prospetti di denuncia viene considerato come richiesta di avviamento.

La prima scadenza per la consegna del prospetto informativo è stata fissata per il primo anno di applicazione della legge al 31 marzo 2000.

L’invio del prospetto informativo sostituisce l’attuale denuncia periodica annuale. I prospetti informativi sono di pubblica consultazione all’interno degli uffici competenti

In caso di cessazione di rapporto di un disabile avviato al lavoro secondo le norme del collocamento obbligatorio o già computato all’interno della quota di riserva, il datore di lavoro è tenuto alla comunicazione agli uffici competenti entro 10 giorni dalla data della cessazione di rapporto, in modo da attivare la procedura di sostituzione del lavoratore con un altro disabile

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

Riportiamo in questa sezione una guida alle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap e i relativi testi normativi.


 Guida alle agevolazioni

 Tabella riassuntiva

 Domanda di esenzione dal bollo auto nel caso di veicolo intestato al disabile (formato pdf)

 Domanda di esenzione dal bollo auto nel caso di veicolo intestato al familiare (formato pdf)

 Testi normativi e circolari


1. Testi normativi e circolari

- Legge 27.12.1997, n.449, art.8

- Circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998

(le disposizioni relative ai disabili sono contenute nel paragrafo 10)

- Circolare n. 186/E del 15 luglio 1998


Legge 27.12.1997, n. 449, art. 8

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo. 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma1, lettere b),c), ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle attività motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n.97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c), ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a),c), ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, con ridotto o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti di detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale dell'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore dei disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.


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Circolare n.30/E del 27 gennaio 1998

Roma, in data 27.01.98

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.30


1. PREMESSA
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede, all'articolo 17, "disposizioni tributarie in materia di veicoli" che introducono (nei commi compresi tra il numero 4 e il numero 24) molte rilevanti novita' in materia di tasse automobilistiche. Il quadro normativo generale e' stato completato con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 27 dicembre 1997, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, che ha determinato gli importi di tariffa per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva, oltre che con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari data e disciplinante i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303).
Si chiarisce che le disposizioni di cui trattasi riguardano sia la"tassa automobilistica regionale", applicabile nelle quindici regioni a
statuto ordinario, che la "tassa automobilistica erariale", applicabile nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior correntezza al discorso, anziche' utilizzare le espressioni tecniche sopra indicate, si e' fatto ricorso all'usuale termine "bollo".

2. IL NUOVO REGIME TARIFFARIO
Nel nuovo regime tariffario i veicoli assoggettati a "bollo" si possono distinguere in cinque raggruppamenti in funzione della differente base di computo della tassa, a seconda che questa sia dovuta in base a:
a) potenza effettiva, espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV)
b) portata, espressa in quintali
c) numero di assi, peso complessivo a pieno carico e presenza o meno di
sospensioni pneumatiche
d) numero dei posti per il trasporto di persone
e) importo fisso annuo
Nel prosieguo della presente circolare definiremo per brevita' le tariffe sub a) come tariffe "sulla potenza", quelle sub b) come tariffe "sulla portata", quelle sub c) come tariffe "sugli assi", quelle sub d) come tariffe "sui posti", mentre quelle sub e) sono "tasse fisse annue".

2.1. Veicoli tassati in base alla potenza effettiva e soppressione di taluni tributi.
Per i veicoli tassati sulla potenza si applica il tariffario unico nazionale il quale e' valido, per l'anno 1998, in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. Entro il 10 novembre 1998 le regioni a statuto ordinario possono ritornare a introdurre, con legge regionale, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 1999. Le variazioni possono essere introdotte ogni anno in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento rispetto agli importi vigenti nell'anno precedente (comma 16
del citato articolo 17 e articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).
A seguito dell'approvazione delle nuove tariffe sulla potenza debbono considerarsi soppressi, con effetto dai pagamenti dovuti dal 1 gennaio 1998, i seguenti tributi:
- tassa di concessione governativa sulla patente
- canone autoradio TV (con i tributi ad essa correlati)
- tassa speciale per impianti a gpl o gas metano
- sovrattassa diesel, per i soli autoveicoli dotati di dispositivo antinquinamento conforme alla direttiva Cee n. 91/441 e successive, anche se immatricolati prima del 3 febbraio '92 (vedasi piu' avanti paragrafo 9.2).

2.2. Veicoli tassati in base alla portata, in base al numero dei posti, o in base agli assi.
Per i veicoli tassati sulla portata, per i rimorchi tassati sui posti (in base agli scaglioni previsti dalla tariffa "G" allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463), le tariffe per l'anno 1998 sono determinate sulla base degli importi vigenti al 31 dicembre 1994, aumentati del 13 per cento (per effetto dell'articolo 3, comma 154 della legge 28 dicembre 1995, n. 549). In pratica cio' comportera' un aumento inferiore al 2 per cento rispetto alla tariffa vigente nel 1997. E' da considerare, pero', che a partire dal 1998, vengono meno le agevolazioni che prevedevano la riduzione del 50 o del 30 per cento a favore degli autocarri e trattori stradali muniti della cosiddetta autorizzazione in "conto terzi", oltre ai relativi rimorchi e semirimorchi (agevolazioni prorogate al solo 1997 con decreto legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38).
E' da sottolineare, inoltre, che, a differenza delle tariffe sulla potenza, quelle sulla portata e sui posti non sono uguali su tutto il
territorio nazionale, ma restano come in passato differenziate su base regionale, tenendo conto delle variazioni tariffarie che sono intervenute fino al 10 novembre 1997, ai sensi del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate sono in corso di preparazione i nuovi importi di tariffa sugli assi, importi che debbono essere calcolati in base al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 nel rispetto dei valori minimi stabiliti su base europea. La nuova tariffa sara' strutturata in 7 classi differenziate in base al numero degli assi, al peso complessivo a pieno carico e alla presenza o meno della sospensione pneumatica o equivalente.
Sia per i veicoli tassati sulla portata, sia per quelli tassati sugli assi, il termine utile per il rinnovo del "bollo" scaduto a "gennaio 98" e' prorogato dal 2 al 16 marzo 1998. A tale data devono inoltre intendersi prorogati i pagamenti per le stesse categorie di veicoli che siano stati immatricolati dal 1 gennaio al 18 febbraio 1998. Scade pure il 16 marzo 1998 il termine utile per la stipula delle convenzioni per la circolazione alternativa dei rimorchi e semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa.

2.3. Tasse fisse annue.
Per le tasse fisse annue l'importo da pagare per l'anno solare 1998 e' pari al nuovo importo minimo di lire 37.000, salvo le targhe di prova per le quali l'importo per l'annualita' 1998 e' determinato secondo le tariffe regionali.

3. I NUOVI IMPORTI

3.1. Il calcolo del pagamento.
Per il calcolo del "bollo" annuo per autovetture, basta moltiplicare per 5.000 lire la cifra stampigliata sulla carta di circolazione, a fianco dell'abbreviazione "kW" che sta per kilowatt. Un'auto con 55 kW di potenza, ad esempio, paga 275.000 lire annue. Questa cifra si ricava moltiplicando i 55 kW indicati a pagina due della carta di circolazione, per lire 5.000.
Per le carte di circolazione rilasciate fino a prima degli anni '82-'83, la potenza effettiva non e' espressa in kilowatt, ma in cavalli vapore, indicati con l'abbreviazione "CV". Questo si deduce dal fatto che, di fianco alla voce "pot. max" vi siano stampate (anziche' le lettere kW) la sigla CV. In questo caso, la cifra stampigliata di fianco (o sopra) all'abbreviazione CV (di solito sulla terza pagina dei vecchi "libretti") va moltiplicata non per lire 5.000, ma per lire 3.680. Ad esempio, un'auto sulla cui carta di circolazione sono riportati i seguenti dati: "pot. max CV 71", paghera' 261.000 lire, che si ricavano dal seguente conteggio: 71 CV x lire 3.680 = lire 261.280, arrotondate a lire 261.000.
Nel caso dei motocicli di fascia alta, cioe' da 12 kW in poi (ovvero da 16 CV) il calcolo si esegue moltiplicando il totale dei kW o dei CV per l'importo unitario di tariffa e aggiungendo poi le 37.000 lire fisse. Ad esempio, la moto con 15 kW di potenza, paghera' l'importo arrotondato di lire 62.000, conteggiate in questo modo: lire 1.700 x 15 kW = lire 25.500 + lire
37.000 = lire 62.500, arrotondate a lire 62.000.
Se vi sono decimali nella cifra dei kW o dei CV, si procede per troncamento (anche se i decimi sono piu' di 5) con arrotondamento sempre alla unita' intera inferiore.
L'importo da versare va arrotondato alle mille lire inferiori, per frazioni fino a lire 500; alle mille lire superiori, per frazioni oltre le 500 lire.
Si ricorda che errori di arrotondamento degli importi o versamenti di poco insufficienti non inficiano mai la validita' del pagamento.

3.2. Gli importi frazionati.
Quando il pagamento e' fatto per il periodo fisso di 12 mesi (sia che il contribuente sia obbligato al pagamento annuo in unica soluzione, sia che egli lo faccia per opzione) il relativo importo e' stato indicato nel decreto ministeriale in data 27 dicembre 1997 applicando la riduzione del 3 per cento prevista dall'articolo 5, secondo comma, lettera a) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. In conformita' alla previgente normativa (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786) tale riduzione non e' stata applicata alla sovrattassa di alimentazione a gasolio (per gli autoveicoli che continuano a rimanerne assoggettati dopo il 1 gennaio 1998).
Il calcolo per i periodi fissi di 4, di 6 o di 8 mesi deve essere effettuato quindi sulla base dell'importo non ridotto previsto in tariffa per pagamenti frazionati. Per le autovetture con tariffa a benzina, ad esempio, l'importo e' di lire 5.155 per un kW e di lire 3.794 per un CV. La stessa cifra non ridotta deve essere utilizzata per conteggiare l'importo del primo "bollo" riferito a veicoli nuovi o usati, nel caso di pagamenti fino a 11 mesi (se invece il primo "bollo" e' dovuto per 12 mesi, si applichera' la
normale tariffa annua, ridotta del 3 per cento).
Si precisa che nel caso dei motocicli, diversi dai ciclomotori l'importo di lire 37.000 va rapportato al numero dei mesi per il quale viene effettuato il pagamento.

3.3. L'importo minimo.
Il comma 15 del citato articolo 17 stabilisce che l'importo minimo delle tasse automobilistiche e' pari a lire 37.000 per cui l'obbligo di versamento minimo si applica anche in presenza di tariffe agevolate per effetto di particolari riduzioni tariffarie vigenti (vedasi piu' avanti paragrafo 8.2).

4. LE REGOLE DI PAGAMENTO

4.1. Il rinnovo di pagamento.
Il citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1997, al fine dievitare eccessive concentrazioni di scadenze in medesimi periodi, ha disciplinato la distribuzione delle fasce di veicoli di volta in volta chiamati al pagamento nel corso dell'anno solare. In particolare, la distinzione tra autovetture di fascia bassa e auto di fascia alta e' stabilita a seconda che l'autovettura abbia fino a 35 kW (equivalenti a 47 CV) ovvero abbia potenza superiore (da 36 kW o da 48 CV).
I nuovi criteri basati sulla potenza si applicano per veicoli nuovi immatricolati dopo il 31 dicembre 1997, mentre per i veicoli immatricolati antecedentemente continua ad applicarsi la periodicita' secondo i cavalli fiscali. Ricadono in tale ipotesi il rientro da un'esenzione (veicolo storico cancellato dal Registro) o da un'interruzione di pagamento (dopo il ritrovamento di un'auto rubata o dopo il dissequestro di un veicolo o l'acquisto presso un rivenditore autorizzato), secondo quanto meglio precisato
nei paragrafi 6 e 7.
Per la massa di veicoli usati con "bollo" da rinnovare dal 1 gennaio 1998, conserva quindi piena validita' la periodicita' acquisita
anteriormente a tale data. Questo vuol dire che nel rinnovo di pagamento i contribuenti debbono solamente collegarsi alla scadenza del "bollo" precedente ed effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del mese solare successivo.
Se l'ultimo giorno cade di sabato o e' festivo si puo' pagare, senza sanzioni, anche nel primo giorno lavorativo successivo (per effetto dell'articolo 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473).
Gli importi delle nuove tariffe sulla potenza sono dovuti per i periodi fissi immediatamente successivi alla scadenza delle tasse pagate nel 1997. I veicoli per i quali il "bollo" sia stato pagato nel 1997 per periodi "a cavallo di anno" non sono soggetti al pagamento dei conguagli relativamente ai periodi fissi del 1998, periodi fissi che furono a suo tempo pagati in base
alle tariffe vigenti nel 1997.
Allo stesso modo, nessun rimborso spetta a coloro che abbiano effettuato nel 1997 versamenti "a cavallo di anno" per autoradio TV, tassa speciale per gpl o gas metano e sovrattassa diesel.
Si precisa che i versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un importo insufficiente restano completamente validi per la parte versata e non e' necessario effettuare un nuovo versamento dell'intero "bollo". Per l'integrazione si possono utilizzare i normali moduli di conto corrente postale. Nella causale del versamento, da eseguirsi sul c/c postale GU 1008
intestato a: ACI - Tasse Automobilistiche, vanno indicati in modo chiaro la targa del veicolo, il periodo a cui si riferisce l'importo aggiuntivo e l'indicazione che trattasi di "versamento integrativo".

4.2. Le modalita' di pagamento.
Il pagamento puo' essere effettuato indifferentemente presso un ufficio postale o presso un ufficio esattore (delegazione) dell'Aci. Presso l'ufficio postale si possono utilizzare indifferentemente:
- gli appositi moduli con targa prestampata, staccati dal proprio libretto fiscale
- i moduli in bianco (a tre sezioni) del tipo "libretto fiscale" distribuiti presso l'Aci, ma utilizzabili solo in posta
- gli appositi nuovi moduli in bianco a due sezioni distribuiti presso gli stessi uffici postali.
Versamenti con moduli diversi non sono ammessi poiche' quasi certamente non consentono l'attribuzione automatizzata del versamento al proprio veicolo. Ove tuttavia gli stessi renderanno in seguito possibile la corretta attribuzione del versamento, essi saranno da ritenere efficaci dovendosi considerare non piu' vigente il contenuto dell'articolo 5, primo comma del decreto ministeriale 22 dicembre 1986.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 non e' piu' obbligatoria l'esposizione del disco-contrassegno. Cessano pertanto le disposizioni che ne consentivano il rilascio del duplicato in caso di suo smarrimento. E' da ritenere inoltre soppresso l'autonomo obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento a richiesta degli organi di controllo durante la circolazione su strade pubbliche (obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto ministeriale 22 dicembre 1986). Cio' vale sia per gli autoveicoli, sia per i
motoveicoli, ma non per i ciclomotori (vedasi piu' avanti paragrafo 11).  La ricevuta va conservata per l'intero anno solare in corso e per i tre anni successivi. Per tutti i pagamenti in scadenza nel corso del 1998, quindi, essa deve essere conservata fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale si prescrive l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi non versati. Eventuali disguidi potranno in ogni momento essere superati in base all'esibizione della ricevuta del versamento effettivamente eseguito.

5. IL PRIMO BOLLO PER L'AUTO NUOVA

5.1. Il termine di pagamento del primo "bollo".
Il primo "bollo" per l'autovettura nuova deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese solare di immatricolazione. Se pero' questa e' avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento e' l'ultimo giorno del mese solare successivo. Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato od e' festivo, vale la regola generale della proroga del termine al primo giorno utile lavorativo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile.
Da ricordare che in sede di primo pagamento occorre conteggiare per intero la prima mensilita', anche se l'immatricolazione e' avvenuta nell'ultimo giorno del mese.
Le regole fin qui esposte sui termini di pagamento del primo "bollo" valgono anche per qualsiasi veicolo diverso dalle autovetture.

5.2. La scadenza di validita' del primo "bollo".
Il primo "bollo" e' molto importante al fine di incardinare regolarmente la posizione tributaria del contribuente. Esso deve essere
eseguito in modo tale da incanalare correttamente il veicolo all'interno di un meccanismo tendente ad evitare la concentrazione delle scadenze sul contribuente e, percio', deve sottostare a una serie di regole che vincolano il veicolo a una propria ben precisa scadenza fissa, la quale e' pero' variabile in funzione della possibile combinazione fra tre elementi da prendere in considerazione contemporaneamente: la data di immatricolazione, il tipo di veicolo, la potenza (o la portata).  Questi dati, necessari per il calcolo del primo "bollo", sono presenti sulla carta di circolazione.
Si ritiene opportuno sintetizzare, di seguito le principali regole differenziate da osservare, distintamente per tipo di veicolo.
5.2. a) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, "ecodiesel", tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV).
Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successive agli otto mesi predetti.
5.2. b) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, "ecodiesel", tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), oltre a tutti i motoveicoli.
Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive ai sei mesi predetti.
5.2. c) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione "privato noleggio senza conducente", tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV) per le quali e' consentito il pagamento in forma quadrimestrale.
L'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a  decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o  dicembre immediatamente successivo. A tale primo periodo possono aggiungersi  uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. E' comunque vietato il pagamento  per un solo mese.
5.2. d) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione "privato noleggio senza conducente", tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), per le quali e' consentito il pagamento in forma semestrale.
L'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successivo. A tale primo periodo puo' aggiungersi un periodo semestrale. E' comunque vietato il pagamento per un solo mese.
5.2. e) automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, rimorchi tassati in base alla portata, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali e' consentito il pagamento in forma quadrimestrale.
L'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva. A tale primo periodo possono aggiungersi  uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. E' comunque vietato il pagamento  per un solo mese.
5.2. f) roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua.
Per i veicoli soggetti a tassa fissa annua il primo pagamento va eseguito versando l'intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.

6. IL PRIMO "BOLLO" PER L'AUTO ACQUISTATA USATA

6.1. L'acquisto dell'auto da un privato.
Per l'auto acquistata usata da un privato (cioe' non da un rivenditore autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l'auto acquistata sia coperta da "bollo" in corso di validita', dal caso in cui essa ne sia sprovvista. Nel primo caso l'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente "bollo", dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioe', entro il
mese successivo a detta scadenza).
Nell'acquisto di veicolo con "bollo" scaduto in precedenza, e quindi in posizione di irregolarita' rispetto ai termini di pagamento, e' da considerare che l'obbligo di pagamento e' posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l'acquirente e' in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di un'auto senza "bollo" e' fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento. L'acquirente ha comunque l'onere di collegarsi alla periodicita' della precedente scadenza, nel senso che se l'ultimo "bollo" pagato scadeva ad "agosto 97", ad esempio, egli dovra' aspettare settembre 1998 per poter pagare il suo primo "bollo", sempre con scadenza "agosto" (mentre sarebbe sbagliato, ad esempio, pagare
per il periodo da gennaio a "dicembre 98").

6.2. L'acquisto presso un rivenditore.
Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore autorizzato le regole sono le stesse viste in precedenza, quando l'auto e' coperta da "bollo" in corso di validita'. Occorre, cioe', semplicemente collegarsi a questa scadenza e quindi pagare entro il mese successivo. Quando invece sia stato precedentemente attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento (questa informazione e' in possesso del rivenditore che e' obbligato a inviare all'Aci di Roma appositi elenchi quadrimestrali dei veicoli
ritirati) si applicano le specifiche regole previste per il primo pagamento per veicoli nuovi salvo che per la periodicita' che va determinata in base ai cavalli fiscali per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997.
Il meccanismo ruota tutto intorno alla "data della rivendita" dell'auto e a tal fine fa fede la data di autentica notarile dell'atto di
vendita, atto che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore.
Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese della rivendita (cioe' entro lo stesso mese dell'atto notarile di vendita). Se pero' l'atto notarile e' stato sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si effettua entro il mese solare successivo, sempre conteggiando, come per i veicoli nuovi, il mese intero della rivendita. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le stesse regole dettagliatamente illustrate per il primo "bollo" per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).

7. LA PERDITA E IL RIENTRO IN POSSESSO DOPO UN FURTO O UN SEQUESTRO

7.1. La perdita di possesso a seguito di furto e la indisponibilita' a seguito di sequestro.
E' da sottolineare che in base alla normativa vigente (comma 36 , articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53) il contribuente risultante proprietario al pubblico registro automobilistico, per non essere obbligato a rinnovare il pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l'onere di richiedere l'annotazione della perdita di possesso o di disponibilita' del veicolo (a seguito, ad esempio, del furto subito o anche a seguito di un sequestro) entro l'ultimo giorno del mese gia' coperto da pagamento.
Una volta che il furto (o il sequestro, o altro evento di perdita di possesso o di disponibilita') siano stati annotati nel Pra, la interruzione dell'obbligo di pagamento decorre dal periodo fisso successivo a quello per il quale e' stato effettuato il pagamento, se questo scade successivamente all'annotazione.
In caso di rientro in possesso (per ritrovamento del veicolo in precedenza rubato) o di rientro nella disponibilita' del veicolo (per emanazione di provvedimento di dissequestro) il contribuente ha l'obbligo (qualora il primo evento fosse stato annotato al Pra) di richiedere al Pra
l'annotazione del rientro in possesso o nella disponibilita' del veicolo.
Questa richiesta deve essere effettuata entro 40 giorni dalla data del verbale di ritrovamento (nel caso del furto), ovvero dalla data del provvedimento di dissequestro (nel caso di precedente sequestro del veicolo).

7.2. Il primo pagamento dopo il rientro in possesso o nella disponibilita'.
Se l'annotazione al Pra di rientro in possesso e' eseguita prima della scadenza dell'ultimo "bollo" pagato, occorre semplicemente collegarsi a questa scadenza e pagare entro il mese solare successivo. Se invece il rientro in possesso avviene a distanza di tempo e comunque dopo un periodo di interruzione del pagamento, si applicano al primo "bollo" di ripristino del pagamento le stesse regole e gli stessi termini previsti con riferimento ai veicoli nuovi di prima immatricolazione, salvo che per la periodicita'. A tal fine fa fede, in luogo della data di immatricolazione, la data di annotazione al Pra dell'evento (non la data del ritrovamento dell'auto o del provvedimento di dissequestro).
Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese di annotazione del rientro in possesso ovvero, se l'annotazione e' richiesta negli ultimi dieci giorni del mese, entro il mese solare successivo. Il mese dell'annotazione al Pra va sempre conteggiato per intero anche se questa e' stata effettuata nell'ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le regole dettagliatamente illustrate per il primo "bollo" per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).

8. LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI

8.1. Le riduzioni in vigore dal 1 gennaio 1998.
Il comma 5 dell'articolo 17 ha introdotto una nuova riduzione del 75% rispetto alla tariffa base per:.
- autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a gpl o a gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive numero 91/441, 91/542 e successive modificazioni.
- autoveicoli azionati con motore elettrico.
Per i veicoli elettrici e' da precisare che la riduzione tariffaria si applica dopo il decorso del quinquennio di esenzione di cui al citato testo unico n. 39 del 1953.
Nel caso dei veicoli a metano o a gpl e' appena il caso di sottolineare che la riduzione non si applica ai veicoli alimentati a benzina + gpl, ovvero a benzina + metano, veicoli per i quali vale la normale tariffa a benzina.
Sia per i veicoli a gas, sia per i veicoli elettrici la nuova riduzione ha carattere permanente.

8.2. Le riduzioni e le esenzioni previgenti.
Sono confermate, anche per i periodi successivi al 1 gennaio 1998, tutte le esenzioni e le riduzioni vigenti in base alle norme in vigore fino al 31 dicembre 1997 comprese quelle previste dalle note a margine delle tariffe "C" e "D" allegate al citato decreto del presidente della Repubblica 39 del 1953 e successive modificazioni. Pertanto, continuano ad applicarsi, in particolare, la riduzione:
- ad un quarto per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza
- del cinquanta per cento per autovetture adibite a noleggio di rimessa
- del quaranta per cento per le autovetture adibite a scuola guida.
- di un terzo per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa o al servizio pubblico di linea.
La riduzione si applica, nel caso delle autovetture con tariffa a benzina, sull'importo annuo di lire 5000 per un kW (ovvero di lire 3.680 per un CV) per il pagamento in unica soluzione; sull'importo annuo di lire 5.155 per un kW (ovvero lire 3.794 per un CV) per pagamenti frazionati. Nel caso di autovetture con motore diesel non ecologico, assoggettate alla sovrattassa di
alimentazione, deve aggiungersi, all'importo ridotto come innanzi, l'importo della sovrattassa diesel pari a lire 12.845 per un kW (ovvero a lire 9.454 per un CV) sia per il pagamento annuale in unica soluzione, sia per il pagamento frazionato, sovrattassa che per le autovetture adibite al servizio da piazza e a noleggio da rimessa si riduce al 50%.
Del pari, la citata riduzione per gli autobus si applica sull'importo annuo di lire 5.700 per un kW (ovvero lire 4.195 per un CV) per il pagamento in unica soluzione, sull'importo annuo di lire 5.876 per un kW (ovvero lire 4.325 per un CV) per pagamenti frazionati.
Per i furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso promiscuo, di proprieta' di imprese e con portata netta non inferiore ai sei quintali, resta ferma la riduzione del 50 per cento della sovrattassa diesel (prevista dall'articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38). L'importo per il pagamento annuo in unica soluzione, tenuto conto della riduzione al 50 per cento della sovrattassa diesel, e' pari a lire 11.422 per un kW, ovvero lire 8.407 per un CV. Sono consentiti pagamenti anche per un quadrimestre (l'importo e' di lire 3.859 per un kW, ovvero lire 2.840 per un CV).
Sono inoltre confermate, evidentemente, le riduzioni anteriormente vigenti per le tariffe sulla portata. Per gli autocarri destinati al trasporto di latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonche' i carri botte per la vuotatura dei pozzi neri, la tassa continua ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 39 del 1953, sulla base della portata ridotta del 50 per cento secondo le regole operative vigenti anteriormente al 1 gennaio 1998. Queste riduzioni non si applicano, invece, agli automezzi pesanti tassati "sugli assi", cioe' aventi peso complessivo a pieno carico di almeno 12 tonnellate (articolo 2, primo comma, lettera d-bis, del citato decreto del presidente della Repubblica n. 39 del 1953 e successive modificazioni e articolo 9 del decreto legislativo n. 43 del 1997).

9. LA SOPPRESSIONE DELLE SOVRATTASSE DI ALIMENTAZIONE

9.1. La definitiva soppressione della tassa speciale gpl/metano.
L'esenzione dalla tassa speciale per autoveicoli con impianto a gpl o a gas metano e', dal 1 gennaio 1998, estesa a tutti gli autoveicoli con alimentazione alternativa a benzina + gpl ovvero benzina + metano, anche se l'impianto sia stato installato prima del 2 maggio 1993. Qualora in questo caso l'ultimo "bollo" pagato nel 1997 abbia validita' oltre il 31 dicembre 1997, la decorrenza dell'esenzione e' differita al primo periodo fisso in scadenza con le nuove tariffe. Il passaggio dall'obbligo di pagamento della tassa speciale alla sola tariffa benzina comporta l'obbligo di rinnovo, in unica soluzione, per un periodo di 12 mesi (essendo conseguentemente soppressa la facolta' di pagamenti per frazioni di anno).

9.2. La soppressione della sovrattassa per i cosiddetti "ecodiesel".
E' soppressa dal 1 gennaio '98 la sovrattassa diesel per le autovetture e gli autoveicoli per uso promiscuo aventi limiti di emissione conformi alla normativa di recepimento della direttiva Cee n. 91/441 del 26 giugno 1991 (e successive). L'esenzione si applica indipendentemente dalla data di immatricolazione e anche per veicoli precedentemente immatricolati all'estero, purche' siano rispettati i limiti sostanziali di emissioni inquinanti previsti dalla citata direttiva n. 91/441 (l'immatricolazione puo'
essere anche anteriore all'emanazione della direttiva stessa).
Per gli autoveicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1992 la conformita' alla direttiva Cee n. 91/441 deve risultare dalla carta di circolazione mediante l'apposita dicitura "rispetta la direttiva Cee n. 91/441". Ove manchi questa annotazione l'esenzione spetta ugualmente qualora l'autoveicolo rientri tra quelli conformi alla citata direttiva Cee. Sulla base di informazioni tecniche fornite dal Ministero dei Trasporti e' stato possibile ritenere che coloro i quali abbiano ricevuto dalla Motorizzazione
il cosiddetto "verdone" per l'esenzione dalle restrizioni alla circolazione di veicoli con ridotto tasso di inquinamento, possono considerarsi esenti dal pagamento della sovrattassa di alimentazione se sul predetto tagliando sia stampigliata la lettera "B" ovvero "C". Il possesso materiale del tagliando non e' condizione per l'applicazione del beneficio poiche' negli archivi
magnetici della Motorizzazione sono note le tipologie di veicoli ai quali si applica l'esenzione. Pertanto questo dato puo' essere richiesto alla Motorizzazione stessa o anche agli uffici esattori dell'Aci, o anche tramite l'apposito servizio telefonico dell'Aci numero 199.114.477.
E' inoltre da precisare, al riguardo, che per tutti gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 l'esenzione spetta automaticamente, anche se non vi siano le apposite indicazioni sulla carta di circolazione. Da questa data, infatti, non possono piu' essere immatricolati autoveicoli che non abbiano i requisiti tecnici coerenti con quelli in base ai quali e' prevista dalla normativa fiscale l'esenzione dalla sovrattassa di alimentazione.
Per quanto riguarda gli autoveicoli cosiddetti "non ecologici", cioe' con emissioni inquinanti non conformi alla direttiva Cee n. 91/441, la tassa automobilistica e la sovrattassa di alimentazione possono essere pagate, a scelta del contribuente, come in passato, per 4, per 8 o per 12 mesi (relativamente ad autoveicoli di fascia alta, da 10 cavalli fiscali in poi) e per 6 o 12 mesi per quelli fino a 9 cavalli fiscali.

10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILI
L'esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacita' motoria dei
soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada.
L'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacita' motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.
Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo e' stato riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104;
documentazione attestante che il portatore di handicap e' fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l'elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto
all'esenzione, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale affari tributari - ufficio contabilita' e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma. Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell'esenzione.
Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le
motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell'articolo 17, lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

11. I CICLOMOTORI
Per i ciclomotori il "bollo" e' dovuto non per effetto dell'iscrizione nei pubblici registri, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche. Si puo' effettivamente definire questo specifico tributo come "tassa di circolazione".
Da cio' discende che si puo' circolare senza "bollo" nel corso del mese di gennaio (come gia' visto, il termine di pagamento e' prorogato al 2 febbraio 1998). Ma il pagamento puo' essere effettuato (senza sanzioni) anche
dopo il 2 febbraio 1998, purche' prima della messa in circolazione su strade e luoghi pubblici. In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha validita' per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre).
Non si e' tenuti al pagamento della tassa per ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.
Resta fermo l'obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo su strada, la ricevuta di pagamento in corso di circolazione, senza pero' l'obbligo ne' di esposizione del contrassegno, ne' di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di sua validita'.
Le infrazioni di pagamento possono essere rilevate unicamente su strada, dagli organi preposti al controllo.

12. ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO RIFERITE ALLE TASSE RICHIESTE PER
VEICOLI NON POSSEDUTI
Il comma 18 del citato art. 17 ha sostituito il testo dell'articolo 94 del Codice della strada. All'interno del riformulato articolo 94 sono state introdotte particolari disposizioni (commi 7 e 8) che si ritiene opportuno di seguito riportare:  "7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarita' di beni mobili
iscritti al pubblico registro automobilistico nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori."
La disposizione esprime la chiara volonta' del legislatore di annullare le procedure di riscossione coattiva nei casi di assenza di
titolarita' del veicolo e del conseguente obbligo fiscale.
La formulazione della norma pone tuttavia problemi interpretativi ed applicativi.
Il problema e' quindi allo studio in vista delle definitive determinazioni da adottarsi al riguardo.
Nel frattempo, anche alla luce del piu' recente orientamento giurisprudenziale in materia di perdita di possesso dell'autoveicolo (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10.794/97 del 29/5/97) si potra' disporre, anche d'ufficio, l'annullamento in sede di autotutela degli atti di accertamento del tributo e accessori (ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. del 27 marzo 1992, n. 287 e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37) ove la perdita di titolarita' o della disponibilita' dell'autoveicolo, pur non trascritta o annotata al pubblico registro automobilistico risulti da atti di data certa di natura civile, amministrativa e giudiziaria, quali ad esempio la vendita in forma pubblica (o privata con firma autenticata), la sentenza, il sequestro giudiziario, la confisca, ecc.
Nei casi dubbi i competenti uffici potranno invece disporre la sospensione degli atti esecutivi, fermo restando che gli effetti
dell'annullamento, o della sospensione degli atti medesimi potranno farsi risalire limitatamente ai periodi fissi di imposta successivi a quello della data certificata dell'evento.
Resta comunque fermo, anche al fine di evitare la reiterazione delle procedure di accertamento, l'onere per gli interessati di provvedere, ai sensi della disciplina vigente, all'espletamento della relativa formalita' al pubblico registro automobilistico.


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Circolare n. 186/E del 15 luglio 1998

DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.186 del 15.7.98


Con circolare n. 30/ E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche, dovute dall'1.1.98, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l'ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall'art. 8 della succitata legge n. 449 del 1997, nonche' la documentazione da produrre per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Al riguardo, per meglio definire l'ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della circolare n. 30/ E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidita' comporta "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti" ed ai veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed f) ed all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioe': motocarrozzette, motoveicoli per trasporto
promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessita' di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purche' i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacita' motorie permanenti del disabile.
Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidita', per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidita' civile, per lavoro, di guerra, ecc.).
Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il cambio automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove sono pure riportate, peraltro, le prescrizioni di detta Commissione).
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l'esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessita' di utilizzo da parte di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, che a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacita' di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l'attivita' di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti
tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all'accompagnamento e alla locomozione dei disabili:
- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.
Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti - che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacita' di deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potra' ugualmente essere riconosciuta, purche' vi
sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Per ciascun soggetto avente diritto, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e,
laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:
- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e' richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile e' fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidita' ove sia indicato che l'invalidita' comporta "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti".
Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti" possano desumersi qualora l'invalidita' accertata comporti di perse' l'impossibilita' o la difficolta' di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacita' motoria sul certificato di invalidita' da produrre agli uffici sopraindicati.
Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidita', sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potra' essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovra' sempre specificare che l'invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non puo' essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacita' motorie permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell'istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998, di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli uffici finanziari gli elementi per ottenere l'agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.
Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'autotutela di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997.
Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l'esenzione non puo' essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delletasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e che, trascorso tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.
Si precisa, infine, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.
I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il
riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle sanzioni.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.


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Finanziaria 2000: diminuiscono Irpef e Iva sui mezzi di locomozione

AUTO
Detrazione IRPEF del 19%, IVA agevolata al 4% ed esenzione del bollo auto per i mezzi di locomozione utilizzati.

CANI GUIDA
Detrazione IRPEF una tantum di 1 milione di lire per cani guida per non vedenti.

Finanziaria 2001: rafforzati gli interventi

CASA
Detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi che favoriscano la mobilità interna ed esterna all'abitazione.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Aliquota IVA del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare rese da organismi non aventi finalità di assistenza sociale.

CONGEDO PARENTALE
Prevista una retribuzione ed una contribuzione figurativa fino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annui per i lavoratori dipendenti genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità durante il congedo parentale (periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 di durata non superiore a due anni).

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
Stanziati 100 miliardi per finanziare interventi promossi da associazioni ed organismi senza fine di lucro per l'accoglienza, la cura e l'assistenza di persone con handicap grave che restino prive della presenza di familiari.

 

 

 
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