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INCENTIVI
, AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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Vigenza dal:
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1994
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fino al:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Iniziativa comunitaria, per contribuire all’adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali, economici migliorando il funzionamento delle politiche del lavoro, la crescita dell’occupazione, la competitività delle imprese.
Obiettivi dell’iniziativa ADAPT sono: accelerare l’adattamento della forza lavoro, accrescere la competitività, prevenire la disoccupazione migliorando le qualifiche, sviluppando la flessibilità, garantendo una maggiore mobilità professionale.
Obiettivi dell’iniziativa ADAPT BIS (Building the Information Society) sono:
valutare e anticipare gli sviluppi del mercato del lavoro legati alla società dell’informazione
sviluppare, sperimentare strategie di adattamento della forza lavoro alle esigenze della società dell’informazione.
considerare i cambiamenti tecnologici sull’organizzazione del lavoro.
Nell’ambito dell’iniziativa vengono sovvenzionate azioni di:
- formazione, orientamento e consulenza
- anticipazione, promozione dei collegamenti in rete
e delle nuove opportunità di lavoro
- adattamento delle strutture e dei sistemi di
sostegno
- informazione, diffusione, sensibilizzazione
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo Sociale Europeo e fondi nazionali
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Vigenza dal:
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1994
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fino al:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Tale Iniziativa, che costituisce un Programma
Comunitario del Fondo Sociale Europeo, si articola in due fasi: il periodo
1995-1997 (I fase) e 1997-1999 (II fase).
Nella I fase Occupazione era suddivisa in tre settori
tra loro coordinati: Now, Horizon, Youthstart.
A partire dal 1997, con una Decisione della Commissione dell’8.5.96 (G.U. Commissione Europea 96 C 200/13) ai tre settori ne è stato affiancato un altro, denominato Integra, che nasce da una nuova articolazione di Horizon.
L’Iniziativa persegue quattro obiettivi coordinati, strettamente collegati tra loro.
- migliorare le prospettive di occupazione dei
portatori di handicap (Horizon);
- migliorare l’accesso al mercato del lavoro dei gruppi vulnerabili (Integra)
- promuovere le pari opportunità di occupazione per
le donne (Now)
- promuovere l’integrazione dei giovani a rischio nel mercato del lavoro (Youthstart)
Ambiti di intervento sono i seguenti:
- formazione, consulenza e orientamento;
- azioni volte a migliorare la qualità della
formazione, anche attraverso lo sviluppo di nuove specializzazioni e
qualifiche di lavoro;
- azioni finalizzate alla creazione di posti di lavoro, anche mediante l’avvio di imprese e cooperative, in particolare in nuovi bacini di impiego;
- informazione e sensibilizzazione sulle opportunità
formative ed occupazionali.
I destinatari delle azioni si dividono in due gruppi:
- gruppi
bersaglio: disabili, svantaggiati, donne, giovani di età compresa tra
i 14 e i 19 anni appartenenti a categorie svantaggiate;
- agenti di
cambiamento ed operatori di sistemi: formatori, consulenti, agenti di
sviluppo locale, operatori sociali, operatori dei sistemi di formazione,
di orientamento, ecc.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo Sociale Europeo e fondi nazionali
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La formazione professionale è svolta principalmente nell’ambito della politica europea di coesione economica e sociale. All’interno della programmazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea, i Programmi Operativi (regionali e multiregionali) presi in considerazione fanno riferimento sia all’Obiettivo 1 (per le regioni del Mezzogiorno con l’esclusione del Molise e, dal 1996, dell’Abruzzo), che agli obiettivi 3 e 4 (per le regioni
del Centro-Nord, con le complementari aggiunte di Molise ed Abruzzo).
Per esigenze di chiarezza e semplicità, si segue la disaggregazione per tipo di beneficiario – a prescindere dall’obiettivo di riferimento – adottata dall’ISFOL in sede di monitoraggio.
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Periodo di programmazione:
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1994 -1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio Nazionale
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Obiettivi e assi di riferimento:
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Obiettivo 1, Asse 7.2
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Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca
di prima occupazione
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Obiettivo 1, Asse 7.5
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Mantenimento e allargamento della base occupazionale
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Obiettivo 3, Asse 2
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Rafforzamento della formazione iniziale e inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro
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Obiettivi e assi di riferimento:
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Obiettivo 1, Asse 7.2
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Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca
di prima occupazione
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Obiettivo 1, Asse 7.5
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Mantenimento e allargamento della base occupazionale
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Obiettivo 3, Asse 1
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Inserimento e reinserimento di disoccupati di lunga
durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata
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Obiettivi e assi di riferimento:
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Obiettivo 1, Asse 7.2
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Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca
di prima occupazione
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Obiettivo 3, Asse 3
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Integrazione e reintegrazione nel mercato del lavoro
degli esclusi sociali
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Obiettivi e assi di riferimento:
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Obiettivo 1, Asse 7.4
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Rafforzamento dei sistemi di formazione e impiego
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Obiettivo 1, Asse 7.5
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Mantenimento e allargamento della base occupazionale
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Obiettivo 3, Asse 5
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Rafforzamento dei sistemi di formazione e impiego
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Obiettivo 4, Asse 1
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Anticipazione e attività di supporto alla
programmazione
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Obiettivo 4, Asse 4
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Assistenza tecnica
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Obiettivi e assi di riferimento:
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Obiettivo 1, Asse 7.2
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Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca
di prima occupazione
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Obiettivo 3, Asse 4
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Promozione della parità di opportunità per uomini e
donne nel mercato del lavoro
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Riferimenti normativi:
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Codice Civile artt. 2130-2134;
Legge 25/1955; D.P.R. 1668/1956;
Legge 56/1987, art. 21
Legge 196/1997, art. 16;
Decreto Legge 214/1999, conv. in L. 263/99
Decreti Min.Lavoro 8/4/1998 e 20/5/1999
(individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli
apprendisti);
Decreto Min.Lavoro 28/02/2000 (individuazione delle
esperienze professionali per lo svolgimento delle funzioni di tutore
aziendale)
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Rapporto con contenuto misto di formazione e lavoro, in forza del quale l’imprenditore è tenuto ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.
È prevista la partecipazione dell’apprendista ad attività formative esterne all’azienda, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’ impiego.
Le agevolazioni contributive previste non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle
iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente.
In caso di trasformazione del contratto di
apprendistato in contratto a tempo indeterminato, i benefici contributivi
previsti sono prorogati per un anno.
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Incentivi:
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La contribuzione è fissata, per l’azienda in misura fissa settimanale (Lit. 5070, compreso il contributo INAIL, per l’anno 2000); per l’apprendista in misura pari a quella stabilita per la generalità dei lavoratori, diminuita di tre punti percentuali (4,54% per il settore agricolo, 5,54% per gli altri).
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Durata massima:
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Stabilita per categorie professionali dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e
superiore a 4 anni.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Soggetti interessati:
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Giovani tra i 16 ed i 24 anni (26 per le aree di cui
agli obiettivi 1 e 2, 28 per gli aventi diritto al collocamento
obbligatorio)
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Riferimenti normativi:
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Legge 836/1984, art. 3;
Legge 407/1990, art. 8
Decreto Legge 299/1994 (conv. in L. 451/94), art. 16;
Legge 196/1997, art. 15;
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Vigenza dal:
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1984
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a
termine, avente duplice contenuto, di lavoro e formazione. Può essere
instaurato con lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, e deve
svolto secondo tempi e modalità previste da progetti predisposti dal
datore di lavoro o da associazioni di categoria.
I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati
ad un livello inferiore a quello di destinazione.
La durata e l’incidenza dell’attività di formazione off the job variano a seconda che il rapporto sia: a) “mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate” (nel qual caso la durata può arrivare ai 24 mesi e la formazione off
the job deve essere pari rispettivamente a 80 e 130 ore); b) “mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo” (durata massima 12 mesi e attività di formazione pari a 20 ore).
Per poter concludere tale tipo di contratto le
aziende non devono avere in corso sospensioni dal lavoro, né aver
proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, e devono aver
mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui CFL siano scaduti
nei 24 mesi precedenti.
Sono previste agevolazioni contributive, che nel caso
sub b) sono subordinate alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
In caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro cd. di tipo a) (“mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate”), nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, i benefici previsti per quel tipo di contratto continuano a trovare applicazione per i successivi dodici mesi.
La Commissione delle Comunità Europee, con decisione dell’11 maggio 1999 ha stabilito che debbono considerarsi contrari alla disciplina comunitaria le agevolazioni previste per i lavoratori che abbiano superato i 25 anni di età (29 se laureati); tali agevolazioni resterebbero quindi lecite solo nel caso in cui rientrino nella regola del “de minimis”, ossia l’importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che
hanno assunto lavoratori per mezzo di un contratto di formazione e lavoro non deve superare il limite di 100.000 Euro su un periodo di tre anni. Contro tale decisione il Ministero del Lavoro ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia.
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Incentivi:
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La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 25% (per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti la riduzione è del 40%) per l’intera durata del contratto. Per le imprese artigiane (ovunque ubicate), per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per quelle in circoscrizioni dall’alto tasso di disoccupazione (determinate con D.Min.Lavoro 31/12/1999), è prevista la contribuzione nella misura
fissa dell’apprendistato.
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Durata massima:
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24 mesi nel caso acquisizione di “professionalità intermedie o elevate”, 12 in quello di “adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo”
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Soggetti interessati:
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Giovani tra i 16 ed i 32 anni.
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Sono previsti diversi schemi di incentivazione mediante sgravi contributivi dell’assunzione a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori.
Tutti gli schemi in questione hanno vigenza sull’intero territorio nazionale, sono finanziati dal fondo per l’occupazione e sono di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per usufruire degli sgravi le imprese non devono
avere sospensioni dal lavoro in atto, né aver proceduto a riduzione di
personale nei dodici mesi precedenti.
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Riferimenti normativi:
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Legge 223/1991, art. 20
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Incentivi:
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Riduzione del 75% sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a 72 mesi.
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Durata massima:
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12, 24, 36 mesi, a seconda della durata della disoccupazione dell’assunto (< 2, tra 2 e 3, > 3 anni)
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Soggetti interessati:
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Disoccupati di lunga durata
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Riferimenti normativi:
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Legge 407/1990, art. 8, co. 9;
Legge 223/1991, art. 25, co. 5;
Decreto Min.Lavoro 22/03/1991;
Legge 196/1997, art. 26;
Decreto Legislativo 280/1997, art. 7
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Incentivi:
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Sgravi contributivi variabili a seconda della tipologia dell’impresa (esonero totale per le imprese artigiane) e dell’ubicazione territoriale (esonero totale per gli imprenditori del sud, riduzione al 50% al centro-nord e per i datori di lavoro non imprenditori su tutto il territorio nazionale)
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Durata massima:
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36 mesi
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Soggetti interessati:
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disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro;
beneficiari da almeno 24 mesi del trattamento di
CIGS;
giovani già impegnati in borse lavoro
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Riferimenti normativi:
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Legge 223/1991, art. 8, co. 4
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Incentivi:
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Al datore di lavoro è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
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Durata massima:
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12 mesi; 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni; 36 mesi in aree depresse (identificate ai sensi dell’art. 7, co. 6 L. 223/91).
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Soggetti interessati:
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- lavoratori licenziati per licenziamento collettivo
per riduzione o trasformazione di attività o lavoro;
- lavoratori che, alla cessazione del periodo di CIG, l’impresa non abbia la possibilità di reimpiegare.
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legge 148/1993 (conv. in L. 236/1993), art.
4, co. 3
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Incentivi:
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La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di dodici mesi. Al datore di lavoro è concesso, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di CIGS che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
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Durata massima:
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9 mesi se il lavoratore assunto ha meno di 50 anni;
21 mesi se il lavoratore assunto ha 50 anni e oltre; 33 mesi se il
lavoratore ha 50 anni e oltre, nelle aree del mezzogiorno ovvero in quelle
ad alto tasso di disoccupazione.
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Soggetti interessati:
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lavoratori che hanno beneficiato della CIGS per almeno tre mesi e che provengano da imprese che, al momento dell’assunzione, siano beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale straordinaria da almeno 6 mesi
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legislativo 468/1997, art. 12; d lgs 81/2000
art. 7
Decreto Interministeriale 21/05/1998
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Vigenza dal:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori socialmente utili, spetta un incentivo pari a 18 milioni procapite, cumulabile con altri incentivi all’assunzione nei limiti della normativa comunitaria.
L’incentivo spetta anche alle società miste o private affidatarie di attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto di programmi di lavori socialmente utili (di cui all’art. 10 D.Lgs. 468/1997), in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui sopra, nonché alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui al medesimo art. 10, comma 3, del decreto legislativo n.
468/1997, limitatamente ai lavoratori impegnati come soci lavoratori.
Il medesimo incentivo spetta ai lavoratori socialmente utili che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità (a prescindere dai casi in cui tale autoimpiego sia stato finanziato con prestito d’onore).
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Incentivi:
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Incentivo pari a 18 milioni per ogni lavoratore
assunto a tempo pieno e indeterminato; per i lavoratori assunti a tempo
indeterminato e parziale, il contributo viene attribuito in misura
proporzionalmente ridotta.
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Istituzione responsabile:
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INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Riferimenti normativi:
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Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 17-18,
come modificato dalla Legge n. 448/98, art. 3, comma 4;
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Vigenza dal:
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1997
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fino al:
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2001
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Ambito territoriale:
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regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna
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Descrizione:
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Si tratta di un contributo a favore delle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall’articolo 27, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30), ed operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
A tali imprese è concesso, a decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre 2001, un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell’anno solare precedente.
Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
Il contributo è corrisposto mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, fino a concorrenza dell’importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.
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Incentivi:
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Contributo in forma capitaria nella misura di lire
1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.400.000 fino al 31 dicembre
1999; lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000; lire 1.050.000 fino al 31
dicembre 2001.
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Istituzione responsabile:
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Riferimenti normativi:
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Legge 448/1998, art. 3, co. 5 e 6
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Vigenza dal:
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1999
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fino al:
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2001
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Ambito territoriale:
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Mezzogiorno
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Descrizione:
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Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad
incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a
tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
è riconosciuto lo sgravio contributivo per un periodo di tre anni.
Il beneficio è riconosciuto anche alle società
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali
venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori
dipendenti.
Nelle regioni Abruzzo e Molise tali disposizioni si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (credito d’imposta).
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Incentivi:
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Per il datore di lavoro è previsto lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
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Durata massima:
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3 anni
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Istituzione responsabile:
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Riferimenti normativi:
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Legge 2 maggio 1976, n. 183, art.14;
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 21;
Circolare INPS 16/6/1998, n. 129
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Vigenza dal:
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1997
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fino al:
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2000
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Ambito territoriale:
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Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo e Molise
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Descrizione:
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Per i nuovi assunti successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale, operanti nelle regioni sopra citate, è riconosciuto lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
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Incentivi:
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Sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro.
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Durata massima:
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1 anno
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Istituzione responsabile:
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Soggetti interessati:
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Imprese (industriali ed artigiane) già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall’art. 27, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 66 (conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30)
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Oltre allo sgravio triennale di cui alla L. 448/98 e a quello annuale fatto rivivere dalla L. 449/97 (art. 4, co. 21), molte imprese usufruiscono ancora di code relative a sgravi la cui vigenza è ormai cessata da tempo; ciò a causa della lunghezza del periodo coperto dall’agevolazione, o in conseguenza di sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto ammissibili a tali sgravi categorie di imprese a suo tempo escluse.
Le assunzioni cui si riferiscono sono state quindi
effettuate durante il periodo di vigenza delle rispettive norme, anche se
le mancate entrate si registrano adesso.
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sgravio decennale ex L. 183/1976, art. 18
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Lo sgravio, la cui operatività si è conclusa al
30/11/1991, continua a produrre i suoi effetti per i lavoratori assunti
fino a quella data e per dieci anni: di conseguenza vi saranno potenziali
code fino al 30/11/2001.
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sgravio ex L. 1089/1968, art. 18
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Dal 31 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1973, era concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all’INPS dalle aziende industriali che impiegavano più di trentacinque dipendenti nel Mezzogiorno.
Lo sgravio ha ancora delle code in conseguenza delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4837/94 e della Corte Costituzionale n. 497/1990, che, stabilendo la irrilevanza delle norme che regolano l’inquadramento previdenziale ai fini dell’ammissione agli sgravi contributivi previsti per le aziende che operano nel Mezzogiorno, hanno di fatto esteso lo sgravio alle imprese di produzione e prestazione di servizi, in quanto, ai fini
di tale disciplina, dovevano essere applicati i criteri di qualificazione delle attività imprendi-toriali contenuti nell’art. 2195 c.c.
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sgravio ex L. 151/93, art. 1, co. 3
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Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 è corrisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo.
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Riferimenti normativi:
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Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 1-12,
come modif. dalla Legge 144/1999, art. 21;
L. 23 Dicembre 1998, n. 448, art. 3, co.4;
Decreto Min.Finanze 3/8/1998, n. 311
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Vigenza dal:
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1998
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fino al:
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2000
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Ambito territoriale:
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Mezzogiorno
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Descrizione:
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Alle piccole e medie imprese che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato.
Le imprese devono operare in aree comunque situate nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997.
Le agevolazioni si applicano a condizione che l’impresa realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato ed il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; i nuovi dipendenti, inoltre, debbono essere iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruire della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all’obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.
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Incentivi:
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Credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi alla prima assunzione.
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Durata massima:
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3 anni
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Istituzione responsabile:
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Ministero delle Finanze
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Soggetti interessati:
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Iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruire della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all’obiettivo 1
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Requisiti per le imprese:
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Piccole e medie imprese
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Riferimenti normativi:
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Legge 448/1998, art. 4, come modificato dall’art. 50 della legge 488/1999
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Vigenza dal:
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1999
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fino al:
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2001
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Ambito territoriale:
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aree in crisi occupazionale
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Descrizione:
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Alle piccole e medie imprese, che dal 1 gennaio 1999
al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità
alla disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo
dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in
corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di
imposta successivi.
Il credito di imposta è aumentato (fino a 3 milioni annui) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un’invalidità superiore al 65 per cento.
Le agevolazioni si applicano a condizione che l’impresa realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato ed il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato
La norma non
è ancora immediatamente operativa: si attende infatti un Decreto di
attuazione, che identifichi i territori destinatari degli aiuti.
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Incentivi:
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Credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi (ma l’importo complessivo non può superare i 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione).
Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un’invalidità superiore al 65 per cento
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Istituzione responsabile:
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Ministero delle Finanze
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Requisiti per le imprese:
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Piccole e medie imprese
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Riferimenti normativi:
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Legge 381/1991
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Vigenza dal:
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1991
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Le cooperative sociali si distinguono in due
tipologie:
a) quelle che svolgono attività di gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi;
b) quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% del totale dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa).
Entrambi i tipi godono di particolari agevolazioni
fiscali, che vanno ad aggiungersi a quelle previste in relazione alla
specifica attività svolta dalla cooperativa.
Le cooperative di tipo b) godono di uno sgravio
contributivo totale in relazione ai lavoratori svantaggiati.
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Incentivi:
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Le cooperative sociali di lavoratori svantaggiati beneficiano, limitatamente ai lavoratori svantaggiati, dello sgravio totale dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Soggetti interessati:
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Invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione.
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Riferimenti normativi:
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Legge
68/1999, art. 13, commi 1, lett. a) e 2;
Decreto Min. Lavoro 13 gennaio 2000, n.91
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Vigenza dal:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Attraverso convenzioni con i datori di lavoro, i competenti uffici regionali possono concedere ai datori di lavoro privati facilitazioni e sgravi di entità variabile a seconda del grado di disabilità dei lavoratori assunti, in relazione a programmi che sono diretti all’assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento, di donne, o che presentano particolari aspetti di stabilità o innovatività (cfr. art. 6 DM 91/2000).
Le agevolazioni sono previste sia a favore dei datori
di lavoro che effettuano le assunzioni di soggetti disabili in quanto
tenuti dalla legge, sia a quelli che a tali assunzioni non sono tenuti.
I datori di lavoro interessati presentano al servizio
il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno
di ciascun anno.
Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale (per il 2000 i termini sono anticipati di un mese).
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Incentivi:
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Fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi per i
lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al
79%;
fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed
assistenziali nella misura del 50 %, per la durata massima di cinque anni,
per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67 % e il 79 %;
rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche.
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Durata massima:
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8 anni
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Istituzione responsabile:
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Regioni;
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
ripartito annualmente su base regionale
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Soggetti interessati:
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Disabili
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Riferimenti normativi:
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Legge 68/1999 (che abroga e sostituisce la legge 2
aprile 1968, n. 482)
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Vigenza dal:
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1968
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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In base alle nuove norme contenute nella legge 68/99,
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti
(solo in caso di nuove assunzioni).
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Istituzione responsabile:
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Regioni
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Soggetti interessati:
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Disabili, come identificati dall’art. 1 L. 68/1999
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legislativo 468/1997;
Decreto Legge 390/1999 (abrogato ex art. 62, co. 6, L. , che però fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso);
D.Lgs. 81/2000 (su delega dell’art. 45 della Legge 144/1999)
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Vigenza dal:
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1991
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Progetti aventi per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di soggetti svantaggiati.
Soggetti promotori possono essere amministrazioni
pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente
partecipazione pubblica e cooperative sociale (e loro consorzi).
Soggetti utilizzabili sono: disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego.
I “lavori di pubblica utilità” si collocano all’interno della categoria dei LSU, caratterizzandosi per il fatto di essere mirati alla creazione di occupazione nei settori della cura della persona, dell’ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Essi prevedono l’impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove
attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d’impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto.
In entrambi i casi l’utilizzazione dei lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.
Il decentramento istituzionale in materia di mercato e di politiche del lavoro ha attribuito la competenza in materia di lavori socialmente utili alle regioni (D.Lgs. 469/97, art. 2, co. 2), determinando la necessità di un adeguamento dell’istituto dei LSU.
In attesa degli interventi normativi regionali in materia, il D.Lgs. 81/2000 prevede unicamente la possibilità di continuare i progetti già approvati.
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Incentivi:
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Per i giovani che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, sussidio mensile di lire 850.000. In caso di rinnovo, per il secondo periodo di sei mesi il 50% dell’indennità è corrisposto dal soggetto utilizzatore.
Per gli enti che hanno presentato i progetti: contributo per le spese per l’assistenza tecnica-progettuale fornita dalle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (max 500.000 - solo per i LPU); contributo per le spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie (max 5.000.000); contributo per le spese di formazione dei lavoratori utilizzati (max 1.000.000 pro capite).
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Durata massima:
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a decorrere dal 1 maggio 2000, non può essere
superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi
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Istituzione responsabile:
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INPS per l’erogazione del sussidio;
Commissione Regionale per l’impiego per l’approvazione dei progetti;
Italia Lavoro presta assistenza tecnica alle Regioni, alle Province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili, finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Soggetti interessati:
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Disoccupati di lunga durata; lavoratori a rischio
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Requisiti per le imprese:
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Amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici,
società a totale o prevalente partecipazione pubblica e cooperative
sociale (e loro consorzi)
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legislativo 468/1997, art. 10;
Decreto Legislativo 81/2000, art. 6
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Vigenza dal:
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1997
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fino al:
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31/12/2001
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Per creare uno sbocco occupazionale a tempo
indeterminato ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, le
amministrazioni pubbliche, al momento della progettazione dei lavori
stessi devono deliberare che, in continuità con i progetti medesimi
promuoveranno la costituzione di apposite società miste (anche a
maggioranza privata) che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o
connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione.
In alternativa lo svolgimento di tali attività può
essere affidata, mediante procedure di evidenza pubblica, a soggetti
totalmente privati.
In entrambi i casi la forza lavoro occupata deve
essere inizialmente costituita, in misura non inferiore al 40%, dai
lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di
contenuti analoghi, e nella misura non superiore al 30%, da soggetti
aventi titolo ad esservi impegnati.
In virtù dell’art. 6 D.Lgs. 81/2000 tali disposizioni troveranno applicazione fino al 31/12/2001.
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Incentivi:
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Le società miste usufruiscono dei normali sgravi previsti in relazione alle diverse categorie di lavoratori assunti ed alla collocazione geografica della attività svolta; usufruiscono inoltre - entro i limiti del cd. “de minimis” - dell’incentivo (di 18 milioni) previsto dal D.Min.Lavoro 21/5/1998 in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori socialmente utili.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Italia Lavoro
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Soggetti interessati:
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Soggetti che hanno partecipato per almeno 12 mesi a
progetti di lavori socialmente utili.
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Riferimenti normativi:
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Legge 144/1999, art. 68;
Decreto Min. Lavoro 5 agosto 1999,
n. 302
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Vigenza dal:
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2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell’esercizio dell’apprendistato.
I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
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Istituzione responsabile:
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Ministero della Pubblica Istruzione;
Regioni
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Riferimenti normativi:
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Legge 144/1999, art. 69;
Accordo in data 2 marzo 2000 della Conferenza
Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali (valutazione e certificazione
dei percorsi di IFTS previsti dai progetti pilota 1998/99)
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Vigenza dal:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Nell’ambito del sistema formativo superiore (FIS) è stato istituito un nuovo percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), destinato a persone, diplomate e non, che intendono qualificarsi e specializzarsi.
Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale, ma è possibile ottenere anche il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per coloro che intendessero successivamente continuare gli studi all’Università.
La finalità dei corsi IFTS è quella di formare quadri intermedi quali: tecnici, professionisti d’azienda, operatori qualificati, rapidamente inseribili nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nelle professioni, in un sistema in linea con gli standard europei.
I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
sono programmati secondo standard nazionali da ciascuna Regione sulla base
di fabbisogni locali, hanno una durata che va da 2 a 4 semestri (da 1.200
a 2.400 ore), prevedono lunghi stage realizzati direttamente in azienda, e
la metà delle lezioni è tenuta da esperti provenienti dal mondo del
lavoro e delle professioni.
Sono progettati e realizzati da Università, da
centri di formazione professionale, da scuole superiori e da aziende,
associati tra loro.
Il Comitato Nazionale di concertazione interistituzionale e dialogo con le parti sociali emana le linee guida per l’attuazione del sistema formativo integrato.
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Istituzione responsabile:
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Ministero della Pubblica Istruzione;
Comitato Nazionale di concertazione
interistituzionale e dialogo con le parti sociali
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Riferimenti normativi:
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Legge 440/1997;
Legge 59/1997, art. 21, co. 10;
Accordo in data 2 marzo 2000 della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali
(riorganizzazione ed al potenziamento dell’educazione degli adulti)
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Vigenza dal:
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1997
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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I Centri Territoriali per l’istruzione degli adulti sono istituiti presso le istituzioni scolastiche della fascia dell’obbligo.
Sotto l’aspetto funzionale i Centri Territoriali Permanenti sono luogo di concertazione, di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.
I Centri svolgono attività di accoglienza, ascolto e
orientamento; alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche
finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e
di formazione professionale; apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali
idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale; acquisizione e
sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale; rientro
nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di
marginalità.
Al termine delle attività è previsto, per quanto riguarda l’istruzione, il rilascio di titoli legali e attestazioni dei crediti formativi acquisiti.
L’accesso ai Centri Territoriali è gratuito.
Viene data precedenza a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio (licenza elementare o media).
I corsi d’istruzione finalizzati al conseguimento di titolo di studio hanno durata di almeno 200 giorni di calendario scolastico come previsto per i corsi ordinari (corsi lunghi); le altre attività formative, di alfabetizzazione o di istruzione possono avere organizzazione modulare con durata (normalmente definita in ore) rapportata ai contenuti programmati (corsi brevi).
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Istituzione responsabile:
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Ministero della Pubblica Istruzione
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Fondi comunitari
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Riferimenti normativi:
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Direttiva Min. Pubblica Istruzione 318/1995;
Direttiva Min. Pubblica Istruzione 147/1997;
Decreto Min. Pubblica Istruzione 293/1998
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Vigenza dal:
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1995
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Si tratta di un programma su vasta scala che coinvolge l’intero sistema scolastico italiano, basato su un forte investimento pubblico.
Il programma ha fissato tre grandi categorie di
obiettivi:
a) promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti, sia come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione e nella progettazione;
b) migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e la stessa organizzazione della didattica sia per quanto riguarda le singole discipline sia per l’acquisizione di abilità di tipo generale;
c) migliorare la professionalità degli insegnanti
non solo attraverso la formazione, ma anche fornendo strumenti e servizi
per il loro lavoro quotidiano.
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Istituzione responsabile:
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Ministero della Pubblica Istruzione
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Fonte del Finanziamento:
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Min.Pubblica Istruzione (capitolo 1292) -
Finanziamenti CIPE
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legislativo 237/1998
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Vigenza dal:
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1998
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fino al:
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31/12/2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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È una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
Esso è costituito da interventi volti a perseguire l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.
I soggetti destinatari debbono essere privi di
reddito ovvero con un reddito non superiore alla soglia di povertà
(stabilita in lire 1.500.000 mensili per una persona che vive sola, e
determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al D.Lgs. in
presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone) e privi di
patrimonio; hanno priorità le persone con a carico figli minori o figli
con handicap in situazione di gravità.
La sperimentazione è stata avviata in 39 comuni.
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Incentivi:
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Il trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di lire 1.500.000 mensili per l’anno 1998, 1.510.000 mensili per l’anno 1999 e 1.520.000 mensili per l’anno 2000 e il reddito mensile percepito.
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Istituzione responsabile:
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Comuni;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per la Solidarietà Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per le politiche sociali (per una quota non
inferiore al 90%);
a carico dei comuni che effettuano la sperimentazione
la restante parte
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Soggetti interessati:
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Persone in situazione di difficoltà ed esposte al
rischio della marginalità sociale
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legislativo 112/1998, art. 24;
D.P.R. 447/1998;
circolare PCM 07/07/1999
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Vigenza dal:
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1998
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Ogni comune esercita (singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali) le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi (ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie) assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.
Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
Il Formez, su incarico del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha ideato e sviluppato il Progetto “SI” – Sportello Impresa – che affiancherà gli enti locali nell’impianto degli Sportelli Unici per le attività produttive per il prossimo triennio.
Il 12 maggio 2000 il Consiglio dei Ministri ha approvato un action plan, il cui obiettivo è la diffusione entro l’anno degli sportelli unici su tutto il territorio nazionale ed elevarne l’organizzazione e la qualità del lavoro.
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Istituzione responsabile:
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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica
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Riferimenti normativi:
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D.Min. Lavoro 22/9/1999
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Vigenza dal:
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1998
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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È un programma di formazione permanente nell’ambito di una più ampia esperienza europea denominata “Young Enterprise Europe”. Scopo del programma è favorire il raccordo tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, far emergere vocazioni, sviluppare competenze, costruire le premesse culturali, ma anche professionali, perché tra i giovani si sviluppi il senso dell’autonomia personale e dell’alternativa lavorativa.
La partecipazione al programma è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione come “elemento valutabile” ai fini della maturazione dei crediti scolastici e/o formativi, validi come punteggi aggiuntivi in sede di esame di maturità.
Entro il primo semestre 2000 la Fondazione IG Students – che gestisce il progetto – ha in programma la costituzione di 20 società, operative in altrettante regioni italiane, il cui capitale sociale sarà ceduto progressivamente, sino ad un massimo del 49%, ad istituzioni locali pubbliche e private. Le società gestiranno il programma a livello regionale, mentre la Fondazione manterrà le funzioni di progettazione, pianificazione e controllo
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Istituzione responsabile:
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Fondazione IG students, promossa dalla IG SpA,
controllata dal Ministero del Tesoro, opera sotto la vigilanza del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo Sociale Europeo e contributi privati
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Soggetti interessati:
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Studenti del penultimo anno delle scuole medie
superiori e studenti universitari di età non superiore a 24 anni
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Riferimenti normativi:
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Legge 95/1995 (che sostituisce la L. 44/1986);
Legge 236/1993, art. 1-bis;
Legge 135/1997
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Vigenza dal:
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1986
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Ambito territoriale:
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Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)
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Descrizione:
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Incentivi alla creazione di impresa rivolti ai giovani. Gli incentivi sono rivolti alle società composte in massima parte di giovani tra i 18 e i 30 anni, ovvero in toto da giovani tra i 18 ed i 36 anni. Le società, al momento della presentazione della domanda, non devono avere iniziato l’attività.
Per accedere ai finanziamenti è necessario che il progetto d’impresa presentato sia approvato dalla Imprenditorialità Giovanile SpA..
Per la predisposizione di tale piano la IG SpA mette
a disposizione un servizio gratuito di accompagnamento alla progettazione,
articolato in incontri di formazione e colloqui personalizzati.
Le agevolazioni riguardano diversi settori: la L. 95/95 si riferisce ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi alle imprese, la L. 135/97 al settore dell’agricoltura; la L. 236/93 alle imprese di servizi nei settori espressamente indicati.
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Incentivi:
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Sono previsti finanziamenti sia per le spese di investimento che per quelle di gestione, sotto forma di contributi in conto capitale, ovvero di mutui agevolati. L’importo varia in funzione della zona di provenienza.
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Istituzione responsabile:
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Imprenditorialità Giovanile SpA (Sviluppo Italia)
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Soggetti interessati:
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Società composte in massima parte di giovani tra i
18 e i 30 anni, ovvero in toto da giovani tra i 18 ed i 36 anni; giovani
di età compresa tra 18 e 36 anni, in possesso della qualifica di
imprenditori agricoli, residenti nelle aree depresse
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legge 510/1996 (conv. in L. 608/96), art. 9
septies;
Legge 144/1999, art. 4, co. 19;
Decreto Ministero del Tesoro 8/11/1996, n. 591;
Decreto Interministeriale 21/5/1998
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Vigenza dal:
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1996
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Ambito territoriale:
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Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)
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Descrizione:
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Strumento volto alla promozione del lavoro autonomo
nelle zone depresse, come mezzo per la creazione del proprio posto di
lavoro. Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore, ad esclusione
di quelli indicati dalle Decisioni della Commissione UE (es.
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e silvicoli).
I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell’idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione.
Il decreto interministeriale 21/5/1998 considera come soggetti ammissibili a tale agevolazione i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili per più di 12 mesi, in relazione alle cui istanze l’istruttoria viene effettuata con protocollo separato rispetto alle istanze degli altri aventi diritto, per poter effettuare rendiconti specifici e più frequenti nel tempo. Sono previste norme tendenti ad agevolare la partecipazione alle attività
formative previste da parte dei soggetti che continuano a svolgere i lavori socialmente utili.
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Incentivi:
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Gli investimenti sono finanziabili al 100%: il 60% (max 30 milioni) in forma di contributo a fondo perduto, il 40% (max 20 milioni) come prestito agevolato, da restituite in 5 rate annuali.
Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto (max 10 milioni) per le spese sostenute nel primo anno di attività.
Viene infine fornito un servizio di assistenza
tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della
gestione delle iniziative.
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Istituzione responsabile:
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Imprenditorialità Giovanile SpA (Sviluppo Italia)
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Soggetti interessati:
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Disoccupati residenti nelle aree depresse
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Riferimenti normativi:
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Legge 448/1998, art. 3, co. 9
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Vigenza dal:
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1999
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fino al:
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2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.
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Incentivi:
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Sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente
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Durata massima:
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3 anni
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Istituzione responsabile:
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Soggetti interessati:
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I soggetti di età inferiore a 32 anni che avviano
una attività di lavoro autonomo
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Riferimenti normativi:
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Legge 223/1991, art. 7, co. 5
Legge 133/99, art. 15
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Vigenza dal:
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1991
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperative possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità, detraendone il numero di mensilità già godute. L’indennità di mobilità è da considerarsi non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.
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Istituzione responsabile:
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Soggetti interessati:
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Soggetti iscritti nelle liste di mobilità
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Riferimenti normativi:
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Legge 662/1996, art. 2, co. 203;
Delibera C.I.P.E. 21/03/1997;
Programma Operativo Multiregionale: Sviluppo Locale
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Vigenza dal:
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1997
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Ambito territoriale:
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Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)
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Descrizione:
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Accordi, promossi da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativi all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale. Possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, ma le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivati nelle aree depresse (obiettivi 1, 2, 5b).
Lo scopo del patto non è il semplice finanziamento degli interventi, quanto piuttosto la messa in moto, a seguito dell’attivazione delle iniziative concertate, di un processo virtuoso di sviluppo, anche indipendentemente dalla concessione dei finanziamenti pubblici.
Alcuni patti – i cosiddetti Patti comunitari per l’occupazione – sono posti in essere nell’ambito della politica europea di coesione e sviluppo e quindi cofinanziati con i fondi strutturali delle Comunità Europee.
Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento. Alcuni di questi protocolli – di carattere formativo – hanno dato luogo ai cd. patti formativi territoriali.
Una recente delibera CIPE ha modificato, semplificandole, le modalità di attivazione dei patti, consentendo una accelerazione della sottoscrizione e dell’erogazione dei finanziamenti.
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Incentivi:
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Le risorse destinate dal CIPE non possono superare i 100 miliardi di lire. Al finanziamento del medesimo patto possono concorrere, in aggiunta a risorse private, anche ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica
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Fonte del Finanziamento:
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Risorse destinate dal CIPE, ed ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.
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Riferimenti normativi:
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Legge 662/1996, art. 2, co. 203;
Delibera C.I.P.E. 21/03/1997;
Delibera C.I.P.E. 09/06/1999
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Vigenza dal:
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1997
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Ambito territoriale:
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Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)
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Descrizione:
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Strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito di aree interessate da gravi crisi occupazionali.
Elementi integranti del contratto sono, inoltre,
accordi tra le parti sociali in materia di mercato del lavoro e accordi
fra le amministrazioni per la semplificazione delle procedure.
Il contratto può essere attivato in presenza della
disponibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi, progetti di
investimento per una pluralità di iniziative imprenditoriali, un soggetto
intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da
parte delle UE.
Con le nuove regole, definite dal CIPE con la delibera del 9 giugno 1999, sarà consentito solo il finanziamento di protocolli aggiuntivi a contratti d’area già stipulati o comunque in corso di istruttoria bancaria.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica
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Fonte del Finanziamento:
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Risorse destinate dal CIPE, e risorse comunitarie.
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Riferimenti normativi:
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Legge 662/1996, art. 2, co. 203;
Legge 196/1997, art. 25, co. 3
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Vigenza dal:
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1997
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Ambito territoriale:
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Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)
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Descrizione:
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Contratto, stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.
Con tali contratti vengono finanziati specifici
progetti imprenditoriali caratterizzati da un alto grado di innovazione
degli interventi e dalla creazione di occupazione aggiuntiva.
La legge Treu (196/97, art. 25) ha esteso l’ambito di applicazione agli interventi nel settore turistico.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica;
Sviluppo Italia
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legge 415/1992 (conv. in L. 488/1992);
Decreto Legislativo 123/1998;
Decreto Min.Industria 20 ottobre 1995, n. 527,
modificato ed integrato da Decreto Min.Industria 31 luglio 1997, n. 319;
Decreto Min.Industria 9 marzo 2000, n. 133
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Vigenza dal:
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1993
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Ambito territoriale:
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Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)
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Descrizione:
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Incentivi diretti alla promozione degli investimenti
nelle aree depresse del Mezzogiorno.
La concessione dei finanziamenti avviene a seguito di procedura concorsuale, a seguito della quale viene stilata una graduatoria: la posizione in graduatoria viene determinata per mezzo di un metodo multicriteria, uno dei cui parametri è rappresentato dal numero occupati attivati dall’iniziativa.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono realizzare investimenti nelle aree obiettivo 1, 2 e 5b e in quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alle deroghe di cui all’art. 92.3 lett. a) e c) del Trattato CE.
Almeno il 50% delle risorse disponibili per ciascuna
graduatoria è riservato alle PMI.
Il D.M. 133/2000 modifica il regolamento sulle
modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni.
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Incentivi:
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La misura dell’agevolazione varia a seconda del territorio ove è effettuato e del tipo di impresa (piccola o grande) beneficiaria, da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50%.
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Istituzione responsabile:
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Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
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Requisiti per le imprese:
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Tutte le imprese che intendono realizzare
investimenti nelle aree obiettivo 1, 2 e 5b
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legge 510/1996 (conv. in Legge 608/1996),
art. 5, modif. dalla L. 196/1997, art. 23, co. 1 e dalla L. 448/1998, art.
75;
Legge 196/1997, art. 23, co. 2;
Legge 488/1999, art. 63, co. 3
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Vigenza dal:
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1997
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fino al:
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31/12/2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Alle piccole e medie imprese che non corrispondono ai lavoratori i livelli salariali previsti dai CCNL viene offerta l’opportunità di accedere ad un programma graduale di riallineamento incentivato.
A tale scopo le imprese debbono recepire accordi
provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le
associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti
economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento è stato prorogato al 31 dicembre 2000 dalla legge finanziaria per il 2000 (L. 448/99), che ha anche previsto la possibilità per il Ministero del Lavoro di concedere agevolazioni allo scopo di incentivare la stipula degli accordi e la stabilizzazione dei posti di lavoro. È in corso, a tal proposito, una trattativa con la Commissione delle Comunità Europee,
che dovrà verificare la compatibilità dello schema agevolativo prescelto con la disciplina comunitaria in tema di aiuti all’occupazione.
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Incentivi:
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Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può,
con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di
carattere contributivo.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Riferimenti normativi:
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Legge 449/97, art. 5;
Decreto MURST 22/7/1998;
Legge 196/1997, art. 14;
Decreto MURST 5/8/1999;
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297
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Vigenza dal:
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1998
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Allo scopo di incentivarne l’attività di ricerca, alle piccole e medie imprese è concesso un credito d’imposta in relazione a:
a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con l’istituzione in questione.
Il virtù dell’art. 14 della legge Treu (196/1997), gli enti pubblici di ricerca possono, in via sperimentale, nell’ambito di attività per il trasferimento tecnologico, assegnare in distacco temporaneo (per un periodo non superiore a quattro anni) ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca presso piccole e medie imprese (nonché presso consorzi e società consortili tra le stesse). L’assegnazione comporta il mantenimento del rapporto di
lavoro con l’ente assegnante, con l’annesso trattamento economico e contributivo, e l’impresa corrisponde un compenso aggiuntivo. L’ente di ricerca può assumere un nuovo lavoratore in sostituzione per 4 anni usufruendo a sua volta dei benefici previsti dalla normativa.
L’intera materia degli incentivi alla ricerca è ora disciplinata dal D.Lgs. 297/1999 che rimanda ad un decreto del MURST l’identificazione delle attività finanziabili, tra cui anche interventi di sostegno all’occupazione nella ricerca industriale.
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Incentivi:
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Il credito d’imposta relativo per le nuove assunzioni è pari a 15 milioni di lire per ogni ricercatore assunto, fino ad un massimo di 60 milioni per ogni impresa;
quello per i contratti di ricerca (o per assunzione dell’onere di borse di studio) è pari al 60% dell’importo.
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Istituzione responsabile:
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Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per la ricerca scientifica
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Soggetti interessati:
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Titolari di dottorato di ricerca, di un titolo di
formazione post-laurea; laureati con esperienza di ricerca
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Requisiti per le imprese:
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Piccole e medie imprese (come definite ai sensi della
disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato), imprese artigiane,
consorzi e società consortili tra le suddette imprese, altre imprese
qualora residuino risorse una volta soddisfatte le categorie precedenti.
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legge 726/1984 (conv. in L. 863/84)
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Vigenza dal:
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1984
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Si tratta di contratti aziendali che stabiliscono riduzioni dell’orario di lavoro al fine di evitare riduzioni di personale (solidarietà interna o difensiva) o di consentire nuove assunzioni (solidarietà esterna o espansiva).
Sono previste agevolazioni sia per i lavoratori, che per i datori di lavoro: per i lavoratori è prevista una indennità ad integrazione della parte di salario perduto, a carico della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; per i datori di lavoro una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Un recente schema regolamento, approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri, ed in attesa di registrazione da
parte della Corte dei Conti, semplifica il procedimento di concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione
salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
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Incentivi:
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Per i lavoratori la diminuzione di retribuzione viene
recuperata per il 50% attraverso la CIG.
Nel caso di contratti di solidarietà esterna, il datore di lavoro ha diritto ad un contributo pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per il primo anno, ridotto al 10% ed al 5% per i due anni successivi. In alternativa può fruire, per i lavoratori assunti che abbiano un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni, della contribuzione in misura fissa prevista per gli apprendisti; nel caso in cui l’azienda ha diritto agli
sgravi di oneri sociali previsti per il Mezzogiorno, ha diritto ad un contributo pari al 30% della retribuzione.
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Durata massima:
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24 mesi
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
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Fonte del Finanziamento:
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Le agevolazioni per i datori di lavoro sono a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria; quelle dei lavoratori sono a carico della CIG; le proroghe sono a carico del Fondo per l’Occupazione
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Soggetti interessati:
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Disoccupati e lavoratori a rischio
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Riferimenti normativi:
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Legge 53/2000, art. 10
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Vigenza dal:
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2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Nelle aziende con meno di venti dipendenti, il datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa (ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 1204/1971) ha diritto ad uno sgravio contributivo del 50%, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
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Incentivi:
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Sgravio contributivo del 50%
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Riferimenti normativi:
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Legge 53/2000, art. 9
Decreto Interministeriale da emanare
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Vigenza dal:
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2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Sono previsti contributi (di cui almeno il 50%
destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti) in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di
astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo.
I criteri e le modalità per la concessione dei
contributi saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale
e per le pari opportunità.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Soggetti interessati:
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Lavoratori con figli
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Riferimenti normativi:
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D.Lgs. 61/2000, art. 5;
Decreto Min.Lavoro 12/04/2000
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Vigenza dal:
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18/06/2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Il DM 12/04/2000 – di attuazione dell’art. 5 del D.Lgs 61/2000 – prevede una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (18 giugno 2000) ed entro il 30 giugno 2000.
Il beneficio è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.
I contratti a tempo parziale in relazione ai quali i datori di lavoro possono beneficiare degli incentivi non devono superare i valori percentuali stabiliti in misura variabile in relazione alla dimensione dell’impresa (20% per la fascia fino a 250 addetti; 10% per la fascia compresa tra 251 e 1000 addetti; 2% per la fascia superiore a 1000 addetti).
Per accedere agli incentivi i datori di lavoro devono
presentare apposita domanda alla sede provinciale INPS competente per
territorio.
In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l’Istituto ammette ai benefici secondo l’ordine dei seguenti criteri di priorità: data di presentazione o invio della domanda; contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni; contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi
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Incentivi:
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Riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari a:
- 7 punti percentuali in caso di orario di lavoro
settimanale compreso tra le 20 ore e le 24 ore;
- 10 punti percentuali in caso di orario di lavoro
settimanale compreso tra le 24 ore e le 28 ore;
- 13 punti percentuali in caso di orario di lavoro
settimanale compreso tra le 28 e le 32 ore
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Riferimenti normativi:
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Legge 53/2000, art. 6, co. 4
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Vigenza dal:
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2000
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la quota del Fondo per l’occupazione destinata al finanziamento di tali iniziative, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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Istituzione responsabile:
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Regioni
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo per l’Occupazione
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Riferimenti normativi:
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Legge 215/1992
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Vigenza dal:
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1992
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Incentivi volti a favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, mediante la concessione di contributi in conto capitale delle spese per impianti ed attrezzature e delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi.
I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni
possono richiedere, in luogo dei contributi previsti, ed in misura ad essi
equivalente, di usufruire di crediti di imposta.
Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari
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Incentivi:
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Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese per impianti ed attrezzature (60% per i soggetti che operano nelle aree obiettivo 1 e 2); contributo fino al 30% delle spese per l’acquisto di servizi destinati ad aumento di produttività, innovazione organizzativa, sviluppo di sistemi di qualità.
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Istituzione responsabile:
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Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo Nazionale per lo Sviluppo dell’imprenditoria femminile
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Soggetti interessati:
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Società costituite e gestite in massima parte da
donne; soggetti che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o
servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per
lo più a donne
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Riferimenti normativi:
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Legge 125/1991;
Decreto Interministeriale 22 luglio 1991;
Decreto Interministeriale 28 settembre 1991;
Decreto Interministeriale 10 ottobre 1997
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Vigenza dal:
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1991
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Le imprese, i loro consorzi, le associazioni sindacali i Centri di formazione professionale, il “Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra uomo e donna” stimolano azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della parità.
I soggetti che adottano progetti di azioni positive possono richiedere (entro il 30 novembre di ogni anno) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione degli stessi.
L’attuazione dei progetti deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio.
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Incentivi:
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Finanziamento di progetti specifici
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro
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Soggetti interessati:
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Donne
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Riferimenti normativi:
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Legge 448/1998, art. 65;
Decreto Min.Solidarietà Sociale 306/1999
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Vigenza dal:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ad un determinato ammontare (calcolato secondo l’indicatore della situazione economica (ISE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109) è concesso un assegno, erogato dai comuni, in misura variabile in funzione del
reddito familiare.
L’assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS.
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Incentivi:
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Assegno (variabile in funzione del reddito familiare)
di importo massimo pari a 200.000 lire mensili per 13 mensilità.
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Istituzione responsabile:
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Comuni;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per la Solidarietà Sociale
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
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Soggetti interessati:
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Nuclei familiari a basso reddito, con tre o più
figli tutti con età inferiore ai 18 anni
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Riferimenti normativi:
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Legge 1204/1971, art. 7;
Legge 903/1977;
Legge 53/2000, artt. 10 e ss.
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Vigenza dal:
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1971
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Le lavoratrici madri hanno facoltà – dopo il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio – di astenersi dal lavoro per un periodo di 6 mesi nel primo anno di vita del bambino, nonché, nei primi 3 anni di vita dello stesso, per malattia. Per tali periodi si ha diritto ad una indennità (a carico dell’INPS) pari al 30% della retribuzione.
Il medesimo diritto (già esteso ai padri in alternativa alle madri), è ora previsto – dalla legge sui congedi parentali – anche per i padri (fino ad un massimo di 10 mesi cumulativi), ed anche se l’altro genitore non lavora o non ne ha diritto.
L’indennità del 30% sarà poi concessa anche oltre i 3 anni del bambino (e fino agli 8) per i soggetti con reddito basso (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
In entrambi i casi è prevista la contribuzione
figurativa.
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Incentivi:
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Indennità pari al 30% della retribuzione per i primi
3 anni di vita del bambino (8 anni in caso di reddito basso).
Contribuzione figurativa.
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Istituzione responsabile:
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INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
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Riferimenti normativi:
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Legge 448/1998, art. 66;
Decreto Min.Solidarietà Sociale 306/1999
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Vigenza dal:
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1999
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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La normativa prevede la tutela delle madri cittadine
italiane residenti che non beneficiano del trattamento previdenziale della
indennità di maternità.
Qualora appartengano a nuclei familiari con reddito basso (non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti), è loro concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L’assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti
successivi al 1 luglio 2000. L’assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto.
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Incentivi:
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Assegno pari a lire 200.000 mensili nel limite
massimo di cinque mensilità, per i parti successivi al 1/7/1999; 300.000
mensili per i parti successivi al 1/7/2000
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Durata massima:
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5 mesi
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Istituzione responsabile:
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Comuni;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Affari Sociali
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Fonte del Finanziamento:
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Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
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Soggetti interessati:
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Madri con basso reddito che non beneficiano del
trattamento previdenziale della indennità di maternità
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Riferimenti normativi:
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Legge 863/1984
D.Lgs. 61/2000, di recepimento della direttiva
97/81/CE
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Vigenza dal:
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1984
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere
stipulato in forma scritta, e deve prevedere la puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della sua collocazione temporale.
La nuova normativa prevede la possibilità (prima vietata) per il datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore, nel limite disposto dalla contrattazione collettiva (in attesa della quale è fissato al 10% della durata settimanale dell’orario di lavoro): tali ore di lavoro sono retribuite come quelle ordinarie, salvo diversa previsione del contratto collettivo. Le ore di
lavoro supplementare prestate di fatto oltre il limite massimo previsto comportano l’applicazione di una maggiorazione del 50%.
I contratti collettivi possono prevedere clausole elastiche, che conferiscono al datore di lavoro la possibilità di richiedere al lavoratore un cambiamento della collocazione oraria del lavoro rispetto a quella inizialmente concordata, dando un preavviso di almeno 10 giorni. Tale mutamento richiede comunque l’adesione per iscritto da parte del lavoratore, il quale può tuttavia ritirare il consenso già espresso, per ragioni di famiglia, salute o
altro lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale ha poi diritto a parità
di trattamento nei confronti dei lavoratori a tempo pieno di pari
qualifica (principio di non discriminazione); ha inoltre diritto di
prelazione nel caso di assunzione di lavoratori a tempo pieno.
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Incentivi:
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Riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro da determinare con Decreto del Ministero del Lavoro
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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Riferimenti normativi:
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Legge 230/1962
direttiva 1999/70/CE (relativa all’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale)
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Descrizione:
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L’apposizione di un termine ad un contratto di lavoro subordinato è consentita soltanto nei seguenti casi:
a)
attività stagionali;
b)
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
c)
esecuzione di opera o servizio aventi carattere straordinario od
occasionale;
d)
lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per
specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
e)
spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
f) assunzioni effettuate da aziende di trasporto aereo o aziende esercenti i servizi aeroportuali per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per periodi massimi variabili in funzione del periodo dell’anno.
g)
dirigenti amministrativi e tecnici
La proroga
del contratto è soggetta a limiti piuttosto stringenti: il contratto può
essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più
di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto
iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed
imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale
era stato stipulato. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%
fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se
il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo (il ventesimo in caso
di contratto di durata inferiore a sei mesi), il contratto si considera a
tempo indeterminato.
La direttiva 1999/70/CE è diretta principalmente ad impedire l’abuso di tale forma contrattuale, con particolare riferimento alle ipotesi di successione di contratti o di rapporti di lavoro; è da ritenersi quindi che non si pongano particolari obblighi d’adeguamento all’ordinamento italiano, se non per aspetti secondari.
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Riferimenti normativi:
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Legge 196/1997, artt. 1-5, come modificata dalla
legge 488/1999, art. 64
Decreto Min.Lavoro 31/05/1999;
Decreto Min.Lavoro 29/11/1999
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Vigenza dal:
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1996
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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È il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.
È quindi un rapporto trilaterale tra lavoratore,
agenzia di lavoro temporaneo e impresa utilizzatrice.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere
concluso nei seguenti casi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi
nazionali;
- nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche
non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti.
È invece vietato nei seguenti casi:
- per le mansioni individuate dai contratti
collettivi nazionali;
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive in cui nei dodici mesi
precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi;
- nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario con integrazione salariale;
- nelle imprese che non dimostrano di avere
effettuato la valutazione dei rischi come prevedono le norme di sicurezza
sul lavoro;
- per lavori che richiedano sorveglianza medica
speciale e per lavori particolarmente pericolosi (individuati dal DM
31/05/1999).
La legge 488/1999 (finanziaria per il 2000) ha eliminato il divieto relativo alle qualifiche di esiguo contenuto professionale, ha esteso la possibilità di ricorrere al lavoro interinale anche ai settori dell’agricoltura e dell’edilizia (seppure limitatamente ai soli impiegati), ha riformato il Fondo per la Formazione, abbassando il contributo delle imprese dal 5% al 4%.
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Riferimenti normativi:
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Legge 335/1995;
cod.proc.civ.,
art. 409;
Atto Camera 5651
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Sono lavori “atipici” i “rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l’attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo”.
Il tipo contrattuale non è ancora regolato specificamente, ma ad esso (sotto il nome di “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”) si riferisce la L. 335/1995 (di riforma del sistema previdenziale - cd. riforma Dini), che ha previsto la costituzione presso l’INPS di una gestione speciale per i lavoratori impiegati con tale forma contrattuale.
L’art. 409 c.p.c., n. 3, assoggetta questi rapporti alla competenza del giudice del lavoro, riconoscendovi un carattere parasubordinato.
È già stato approvato dal Senato ed è ora all’esame della commissione Lavoro della Camera un disegno di legge (Atto Camera 5651) che prevede l’estensione di una serie di tutele proprie dei lavoratori subordinati (tutele minime di retribuzione, formazione, salute e sicurezza, diritti sindacali), ai lavoratori parasubordinati che collaborano in via continuativa con un unico committente attraverso certificazione amministrativa del rapporto di
lavoro.
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Possono essere comprese all’interno di questa voce una serie di prestazioni temporanee ad integrazione del reddito, diverse per presupposti ed ambito di applicazione, ma caratterizzate dall’avere come presupposto il venir meno di un rapporto di lavoro.
Il finanziamento è a carico della Cassa di
assicurazione contro la disoccupazione, alimentata con i contributi
versati dai datori di lavoro.
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Riferimenti normativi:
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D.Lgs.Lgt, 142/1946, artt. 1-3
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Soggetti interessati:
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Lavoratori, assicurati
contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.
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Requisiti:
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Spetta ai lavoratori
assicurati per almeno due anni contro la disoccupazione involontaria e
per i quali siano stati versati almeno 52
contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio 1999 non è
più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente.
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Importo:
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30% della retribuzione
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Durata massima:
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180 giorni
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Riferimenti normativi:
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Decreto Legge 86/1988 (conv. in L. 160/88), art. 7,
co. 3
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Soggetti interessati:
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Lavoratori, assicurati
contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.
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Requisiti:
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Spetta ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente.
Dal 1° gennaio 1999 non è
più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente.
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Importo:
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30% della retribuzione, nei
limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2000 è di £
1.441.709 (elevato a £ 1.732.795 per i lavoratori che possono far valere
una retribuzione lorda mensile superiore a £ 3.119.030).
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Durata massima:
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un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente
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Riferimenti normativi:
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Legge 264/1949, art. 32;
D.P.R. 1049/1970, art. 1
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Soggetti interessati:
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Operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell’anno.
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Requisiti:
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- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno cui si riferisce l’indennità ovvero prestazione di lavoro agricolo a tempo indeterminato;
- due anni di assicurazione
contro la disoccupazione involontaria;
- 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente, ovvero aver svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente almeno per 78 giornate.
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Importo:
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30% della retribuzione
convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, del salario
contrattuale; soltanto, per gli operai a tempo indeterminato è calcolata
sulla retribuzione effettivamente percepita.
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Durata massima:
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Un numero di giornate pari
a quelle lavorate.
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Riferimenti normativi:
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Legge 457/1972, art. 25
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Soggetti interessati:
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Lavoratori iscritti negli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
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Requisiti:
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Oltre a possedere i requisiti previsti per il trattamento ordinario il lavoratore deve aver prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente ovvero essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150 nell’anno cui si riferisce la prestazione.
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Importo:
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- 66% della retribuzione
media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario
contrattuale, per i lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore
dipendente agricolo e non agricolo;
- 40%, per gli iscritti
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate
da 101 a 150.
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Durata massima:
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90 giornate
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Soggetti interessati:
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lavoratori del settore dell’edilizia che sono stati licenziati per: cessazione dell’attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, riduzione di personale.
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Requisiti:
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- 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia nei due anni precedenti;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati
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Importo:
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- Per i
primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria
percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il
licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile;
- per i periodi successivi l’80% di tale importo
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Durata massima:
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90 giorni, ma in presenza
di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.
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Riferimenti normativi:
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Legge 223/1991
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Soggetti interessati:
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Lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di: esaurimento della Cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda
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Requisiti:
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Iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;
anzianità aziendale
complessiva di almeno 12 mesi;
6 mesi di effettivo lavoro,
comprese ferie, festività, infortuni
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Importo:
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Per i primi 12 mesi il 100%
del trattamento di Cassa
integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel
periodo immediatamente precedente il licenziamento;
per i periodi successivi l’80% del predetto importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.
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Durata massima:
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Nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (£39;
da 40 a 49; ³
50);
Nel Mezzogiorno la durata
è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.
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Riferimenti normativi:
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D.Lgs.Lgt. 788/1945;
Legge 164/1975,
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Vigenza dal:
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1945
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Soggetti interessati:
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Operai, impiegati e quadri
delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e
artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
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Descrizione:
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Spetta in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.
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Importo:
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80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un
limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
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Durata massima:
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13 settimane, più
eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il
limite è elevato a 24 mesi.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Fonte del Finanziamento:
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La Cassa è alimentata dai seguenti contributi:
- contributo ordinario a carico delle imprese pari all’1% della retribuzione (0,75% nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti);
- contributo addizionale per le imprese che si avvalgono della CIG, nella misura dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (4% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
- contributo a carico dello Stato.
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Riferimenti normativi:
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D.Lgs.Lgt. 788/1945;
Legge 1115/1968;
Legge 164/1975, artt. 1-2;
Legge 223/1991;
Legge 236/1993
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Vigenza dal:
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1945
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Ambito territoriale:
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Intero territorio nazionale
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Descrizione:
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Spetta laddove la sospensione dal lavoro o la
prestazione di attività ad orario ridotto sia dovuta alle seguenti
ragioni:
- crisi economiche settoriali o locali;
- ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali;
- procedure concorsuali che interessino l’azienda.
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Soggetti interessati:
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Operai, impiegati e quadri
delle seguenti categorie di imprese:
- imprese industriali anche
edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, e dei
servizi di pulizia, che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel
semestre precedente la presentazione della domanda;
- imprese commerciali, di
spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di
50 dipendenti;
- imprese di vigilanza.
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Importo:
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80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un
limite massimo mensile stabilito di anno in anno
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Durata massima:
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12 mesi per le crisi
aziendali;
24 mesi per la
riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
18 mesi per i casi di
procedure esecutive concorsuali.
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Istituzione responsabile:
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Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
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Fonte del Finanziamento:
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- contributo ordinario a carico delle imprese, pari
allo 0,6% della retribuzione;
- contributo ordinario a carico del lavoratore, pari
allo 0,3% della retribuzione;
- contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
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