PENSIONE DI VECCHIAIA - ETÀ PENSIONABILE

Nel sistema retributivo e in quello misto si ha diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi versati, compresi gli anni riscattati . All'età di pensionamento il docente cessa dal servizio con decreto rettorale. Nel sistema contributivo si ha diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi versati.

NUOVO STATO GIURIDICO VARATO CON LA 230/05

tutte le figure della docenza

70 anni (comprensivi dei due anni di proroga)

 

VECCHIO STATO GIURIDICO

ordinari entrati in ruolo prima della 382/80

o dopo ma su concorso bandito antecedentemente

70+2**+3(a) *

 

ordinari entrati in ruolo successivamente alla 382/80

70+2 ** 

oppure opzionalmente 65+2**+3(a)*

associati ex stabilizzati

70 anni  per molte sedi

70+2**  per quelle che concedono la proroga

associati vincitori di concorso

65+2**+3(a)*

ricercatori

65+2**

 

 

(*)  fuori ruolo, attribuito d'ufficio, salvo rinuncia dell'interessato

(**) proroga in ruolo di due anni, concessa a domanda dell'interessato

(a) dal 2008 il periodo di fuori-ruolo diminuisce di un anno ogni anno, per arrivare alla sua completa abolizione a partire dal 2010 (art. 2 comma 434).

 

Con l'eliminazione del fuori ruolo  i prof. associati che non avevano l'incarico stabilizzato, a partire dal 2010 possono restare in servizio solo fino a 67 anni (65 + biennio di proroga in ruolo a domanda). Se optano per il ruolo nuovo della Legge Moratti  il pensionamento avviene a  70 anni.

 

Testo completo della norma che riduce ed elimina il  fuori-ruolo:

Art. 2 comma 434 della finanziaria 2008.

 A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

 

Bari 5 febbraio 2008

prof. Alberto Pagliarini