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Sent. 26/10/98 n.10629 * Questa sentenza rivoluziona quelle che erano state le tendenze pregresse della giurisprudenza in tema di trasporto gratuito di persone e del trasporto di cortesia. Infatti con tale sentenza si è ritenuto applicabile l'art. 2054 cod. civ. cosa negata dalle precedenti sentenze della Suprema Corte. In questo caso la parte è sollevata dall'onere della colpa del vettore. Tale linea evolutiva è stata riconfermata con la sentenza n. 681/2000.

DANNI IN MATERIA CIVILE Morte del congiunto - Perdita di prestazioni in ambito familiare - Danno patrimoniale risarcibile - Limiti.

DANNI IN MATERIA CIVILE Danno alla salute - Lesione dell'integrita' psicofisica - Mancanza - Danno risarcibile - Esclusione.

CIRCOLAZIONE STRADALE Presunzione di responsabilita' - Danni ai trasportati - Applicabilita'.

.....omississ.............

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIUFFRE' ALDO, GIUFFRE' JESSICA,elettivamente domiciliata in ROMA VIA A MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ENNIO ANTONUCCI, giusta delega in atti;

Ricorrenti

contro

EREDI DI BRAMIERI LUIGI GINO: CESARINO E MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PALUMBO 1, presso lo studio dell'avvocato MARZOCCHI BURATTI MARIANO, che li difende, giusta delega in atti; < p align="right">Controricorrenti

nonche' contro

GE SPA;

Intimata

E sul 2° ricorso n. 12571/96 proposto da:

GE SPA, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato IPPOLITO ALBERTI, giusta delega in atti;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

GIUFFRE' ALDO, GIUFFRE' JESSICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S A MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ENNIO ANTONUCCI, giusta delega in atti;

Controricorrenti al ricorso incidentale

nonche' contro

EREDI DI BRAMIERI LUIGI GINO;

Intimato

Avverso la sentenza n. 2614/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 14/04/95 e depositata il 31/08/95 (R.G. 2842/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI; udito l'Avvocato Dott. Mariano MARZOCCHI BURATTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del II, III e IV motivo del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi ed il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Luigi Bramieri fu definitivamente condannato per omicidio colposo - ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile - per la morte Liliana Trouche', deceduta in seguito ad un incidente stradale verificatosi il 5.2.1981, nel quale era rimasta coinvolta l'autovettura da lui condotta, di proprieta' della GE s.p.a., sulla quale la vittima viaggiava come passeggera.

Nel 1988 Aldo e Jessica Giuffre', nella rispettiva qualita' di marito e figlia della signora Trouche', convennero in giudizio Luigi Bramieri e la societa' GE chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti.

Il Bramieri resistette affermando che agli attori era stata gia' corrisposta la somma di L. 127.500.000 subito dopo il sinistro e quella ulteriore di L. 40.000.000 per danni morali a seguito della sentenza penale di secondo grado, ed assumendo che l'importo versato doveva ritenersi satisfattivo.

La societa' GE, proprietaria dell'autovettura, eccepi' il proprio difetto di legittimazione passiva, negando che la norma di cui all'art.2054 c.c., che estende al proprietario dell'autoveicolo la responsabilita' del conducente per i danni derivati dalla sua circolazione, sia applicabile anche in favore di chi sia trasportato. Con sentenza n. 4381 del 21.3.1982 l'adito tribunale di Roma rigetto' la domanda e condanno' gli attori alle spese.

2. La corte d'appello di Roma, decidendo con sentenza n. 2614 del 31.8.1995 sul gravame di Aldo e Jessica Giuffre', cui avevano resistito gli appellati, lo ha rigettato compensando le spese del grado.

Ha ritenuto la corte territoriale:

a) che, vertendosi in ipotesi di trasporto di cortesia, la disciplina della responsabilita' andava individuata nella norma generale di cui all'art.2043 e non nell'art.2054 c.c., che non si applica nel caso in cui il danno e' stato subito da un soggetto che non sia, come il trasportato, terzo rispetto alla circolazione del veicolo;

b) che, non essendo state prodotte le dichiarazioni dei redditi della defunta nel triennio anteriore alla morte, correttamente il tribunale si era basato sulla documentazione (fiscale) relativa al solo anno 1980 e che non era ammissibile la richiesta prova per testi in ordine alle entrate percepite dalla signora Trouche';

c) che Aldo Giuffre' non aveva provato di aver dovuto far ricorso all'aiuto economico del coniuge (a causa dell'addotta diminuzione delle sue entrate per l'infermita' che lo aveva colpito) e che il danno patrimoniale patito dalla figlia Jessica, correttamente determinato in circa L. 77.000.000 dal tribunale, era stato gia' ampiamente risarcito con la corresponsione della maggior somma di L. 127.000.000 (equivalenti a L. 277.000.000 alla data della sentenza) da parte della societa' assicuratrice, sufficiente a coprire anche il danno emergente costituito dalle spese funerarie e quello commesso al "guadagno figurativo" della defunta;

d) che, in caso di morte della persona offesa, deve escludersi la configurabilita' di un diritto al risarcimento del danno biologico maturato a favore della vittima e trasmissibile iure hereditario e che difettava la prova di un danno biologico direttamente patito dagli attori a seguito della morte della signora Trouche';

e) che sussistevano giusti motivi per compensare interamente tra le spese del giudizio di appello.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Aldo e Jessica Giuffre' sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso la societa' GE, esponendo anche un motivo di ricorso incidentale, al quale i ricorrenti principali hanno opposto un proprio controricorso. Maria Barbieri e Cesarino Bramieri, quali eredi di Luigi Bramieri, hanno a loro volta depositato un proprio controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per ragioni da esporre in una successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

2.1. I ricorrenti principali Aldo e Jessica Giuffre' articolano cinque motivi di censura. Deducono, col primo, violazione e falsa applicazione degli artt.2054 e 1681 c.c. nonche' vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo, in primo luogo, che anche nell'ipotesi di trasporto di cortesia trova applicazione l'art.2054 c.c. ed affermando, inoltre, che nella specie era intercorso tra Luigi Bramieri e Liana Trouche' un contratto di trasporto a titolo gratuito.

2.2. Si dolgono col secondo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2043, 2056, 2277, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonche' vizio di motivazione su punto decisivo - che siano stati disattesi i documenti relativi ai redditi percepiti dalla Trouche' e che non si sia tenuto conto di quelli figurativi corrispondenti alla sua attivita' di casalinga, censurando la sentenza gravata per non aver riconosciuto il danno patrimoniale loro derivato dalla morte della congiunta.

2.3 Col terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.4, l. 26.2.1977, n. 39 (NDR: D.L. 23.12.1976 n. 857 art. 4), 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante la documentazione prodotta ed inammissibile la prova testimoniale articolata, in mancanza del deposito delle dichiarazione dei redditi della defunta.

2.4 Censure analoghe formulano col quarto motivo di ricorso - deducendo violazione degli artt.1223, 1226, 2056 c.c., 4 della legge n. 39 del 1977, 115 e 116 c.p.c., nonche' vizio di motivazione su punto decisivo - con riferimento alla dedotta diminuzione dei redditi di Aldo Giuffre', affermando che era stata adeguatamente documentata la malattia da cui era stato colpito con conseguenze gravissime per la sua professione di attore e sicura diminuzione dei suoi redditi, "sicche' appariva evidente l'accresciuto apporto economico della moglie".

2.5 Col quinto motivo di ricorso censurano, da ultimo, la sentenza - deducendo violazione degli artt.2043 e 2056 c.c., 2 e 32, comma 1, Cost., nonche' vizio di motivazione su punto decisivo - per avere la corte territoriale escluso la trasmissibilita' agli eredi del diritto al risarcimento del danno biologico derivato da morte e per non aver ritenuto provato l'analogo danno da loro stessi direttamente subito sulla base della comune esperienza.

3. E' logicamente preliminare l'esame dei motivi di ricorso relativi al quantum debeatur, giacche' il loro eventuale rigetto comporterebbe l'assorbimento del primo, in punto di estensione della responsabilita' alla societa' proprietaria dell'autovettura, cui i ricorrenti non potrebbero comunque richiedere somme ulteriori rispetto a quelle gia' percepite dalla societa' assicuratrice della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo, che ha versato piu' di quanto complessivamente liquidato dai giudici del merito.

3.1. La censura di cui al terzo motivo e' fondata. La corte di merito ha disatteso i motivi d'appello concernenti la mancata considerazione della documentazione prodotta ai fini della determinazione dei redditi della Trouche' sul rilievo che, avendo gli appellanti omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi della defunta per il triennio anteriore all'evento, "cosi' come richiesto dalla legge e dal giudice", non era consentito "determinare il reddito della Trouche' secondo le previsioni di legge" (pag. 10 della sentenza gravata), sicche', in tale situazione, doveva ritenersi "congrua la determinazione del reddito effettuata dal tribunale, sulla base della documentazione prodotta in relazione all'anno 1980, in L. 14.720.000".

La corte ha cosi' fatto riferimento, pur non citandola espressamente, alla disposizione di cui all'art.4, d.l. 23.12.1976, n. 857 (convertito in legge 26.2.1977, n. 39) che, nelle controversie tra danneggiato ed assicuratore, assegna valore probatorio primario e privilegiato alla dichiarazione dei redditi qualora si debba considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea o permanente sulla produzione del reddito di lavoro.

Ma cio', in relazione al carattere eccezionale della norma, vale esclusivamente ai fini di cui alla I. n. 990 del 1969, e cioe' solo nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore; non anche nei rapporti tra danneggiato e danneggiante, che e' diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo (Cass., n. 2275 del 1977 e n. 3296 del 1979).

Il che e' assorbente rispetto all'ulteriore rilievo che la norma, nel riferirsi alle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio anteriore al sinistro, non esclude che, al medesimo fine, possano essere presi in considerazione anche redditi noti dichiarati o dichiarati in misura inferiore a quella reale (Cass., n. 760 del 1997), restando ammessa la prova contraria, da fornirsi, a seconda dell'interesse, dal danneggiato o dall'assicuratore, tendente a dimostrare la

divergenza tra realta' e contenuto delle dichiarazioni fiscali. (Cass. n. 6074 del 1995).

E' stato infatti chiarito che le risultanze di tali dichiarazioni fondano una mera presunzione iuris tantum sull'entita' del reddito percepito dal danneggiato, onde resta ferma la possibilita' del danneggiato di provare altrimenti la reale consistenza dei propri redditi, salvo in questo caso l'obbligo del giudice di segnalare l'evasione al competente ufficio delle imposte (Cass., n. 11368 del 1996).

Va anche considerato che la norma ha riguardo all'incidenza sui redditi da lavoro dell'inabilita' temporanea o permanente del danneggiato, e non si riferisce invece al caso che il danneggiato (in senso civilistico) sia il congiunto, il quale lamenti la perdita dell'aiuto economico del defunto e che, a tale fine, miri a provare l'entita' dei suoi guadagni in vita.

Ha dunque errato la corte di merito laddove ha fatto applicazione, comunque impropria, di una norma eccezionale in un contesto diverso (azione risarcitoria del danneggiato nei confronti del responsabile del danno in base alle norme del codice civile) da quello in riferimento al quale e' stata dettata (azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art.18 della legge n. 990 del 1969).

Ed ha del pari errato per aver ritenuto inammissibile la richiesta prova testimoniale sul rilievo che essa atteneva "a cespiti non compresi nelle dichiarazioni obbligatorie e quindi percepiti in piu' rispetto a quelli denunciati, non potendosi ammettere che in subiecta materia la prova per testi abbia una valenza sostitutiva della prova derivante dalle dichiarazioni dei redditi, atteso che essa ha soltanto una valenza integrativa o anche correttiva del calcolo del reddito effettuato a termini di legge".

Va in contrario rilevato che la dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare ed a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente, sicche', in relazione alla sua natura ed allo scopo precipuo per il quale e' formata, essa non e' riferibile con eguale valore a rapporti estranei al sistema tributario e non puo' quindi avere effetto probatorio vincolante per il giudice chiamato a decidere una controversia di liquidazione del danno da risarcimento (cfr. Cass., n. 11953 del 1995).

3.2. E' fondata, in base ad identiche considerazioni e per quanto di ragione, anche la censura di cui al quarto motivo, relativa all'esclusione della prova testimoniale in ordine alle entrate di Aldo Giuffre', avendo la corte territoriale pure in questo caso ritenuto che la prova non fosse ammissibile per non essere stata depositata la documentazione fiscale che lo riguardava (pag. 13, capoverso, della sentenza impugnata). Resta assorbito il profilo di censura relativo alla possibilita' di far ricorso alle massime di comune esperienza quanto all'incidenza, sul reddito di un attore, di una malattia che abbia severamente colpito le corde vocali.

3.3. Quanto alla doglianza di cui al secondo motivo, concernente l'omessa considerazione del reddito figurativo della Trouche' in riferimento all'attivita' di casalinga espletata nelle ore in cui ella non svolgeva attivita' lavorativa esterna, va bensi' rilevato che effettivamente la corte territoriale non ha neppure quantificato tale voce di danno, limitandosi ad affermare che appariva piu' che sufficiente a coprirlo la somma di L. 127.000.000 gia' versata (pag. 14 della sentenza gravata); ma va anche posto in luce che la perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili attinenti alla cura ed all'assistenza cui avevano diritto nell'ambito del rapporto familiare (Cass., n. 11453 del 1995), non e' in re ipsa, ben potendo l'organizzazione familiare essere sistemata in modo tale da non risentire di una specifica lesione patrimoniale (Cass., n. 2259 del 1969), segnatamente se gli impegni lavorativi esterni della defunta, nella specie moglie e madre, fossero non occasionali ne' saltuari, si da apparire assorbenti, ovvero se sia presumibile che la famiglia, anche in relazione al livello delle entrate economiche complessive, si sia servita di aiuti esterni o della collaborazione di domestici.

Il relativo apprezzamento compete, ovviamente, al giudice del merito, che vi provvedera' in esito alla cassazione della sentenza per vizio di motivazione sul punto (art.360, n. 5, c.p.c.).

4.1. E' invece infondato il quinto motivo di censura, sotto entrambi i profili in cui e' articolato.

4.2. Secondo il consolidato ed in tutto condivisibile indirizzo di questa corte di legittimita', invero, la lesione dell'integrita' fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non e' configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass. nn.1704 e 3592 del 1997). E' invece risarcibile, ed e' dunque trasmissibile agli credi il relativo diritto, il pregiudizio della salute subito dalla persona, poi defunta, nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte; mi cio' solo in quanto il soggetto sia rimasto in, vita per un tempo apprezzabile, che consenta di configurare una effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualita' della vita (Cass. nn. 7975 e 9470 del 1997).

La corte di merito, negando la risarcibilita', iure hereditario di un danno biologico da morte in fattispecie nella quale non e' addotto che la defunta fosse sopravvissuta alle lesioni, ha dunque adottato una decisione conforme a diritto, benche' fondata su ragioni diverse da quelle sopra esposte, laddove ha affermato che barriera insuperabile all'accoglimento della domanda era costituita dalla considerazione che "l'acquisto del diritto o la sua trasmissione non potrebbero ipotizzarsi in relazione ad, un soggetto, la vittima, che piu' non esiste come soggetto di diritto" a seguito della morte. In realta', l'ostacolo all'accoglimento della domanda era costituito dalla diversita' ontologica tra danno alla salute e perdita della vita e non gia' dalla circostanza che il defunto non puo' essere titolare di diritti, giacche' tanto costituisce comunque un posterius rispetto alla prima, assorbente considerazione. Sul punto, dunque, va solo corretta la motivazione.

4.3. Del pari infondato e' l'ulteriore profilo di doglianza relativo alla ravvisata insussistenza di un danno biologico subito direttamente dai congiunti della persona defunta. La corte territoriale ha correttamente identificato tale tipo di danno in una lesione della salute psicofisica diversa dal danno morale (in tal senso dovendo intendersi l'espressione "che va oltre il danno morale", di cui a pag. 16 della sentenza) e ne ha escluso in concreto la ricorrenza per il totale difetto di prova sul punto. I ricorrenti si dolgono che non si sia tenuto per certo, in base alle massime di comune esperienza, Il peggioramento della qualita' della vita che sempre consegue alla perdita di uno stretto congiunto. Deve in proposito osservarsi che il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualita' della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrita' psicofisica, di cui quel peggioramento e solo la conseguenza. Non, dunque, la minore godibilita' della vita e' in se' risarcibile, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art.32 della Costituzione.

Ne discende che, in difetto di prova di una lesione della integrita' psicofisica del soggetto che sia conseguita alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto (le quali pure, gia' di per se stesse, incidono sulla qualita' della vita e sono tuttavia risarcibili solo quale danno morale ai sensi dell'art.2059 c.c.), non e' configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta.

I termini in cui e' prospetta la censura non consentono di approfondire in questa occasione la problematica dell'inquadramento del danno alla salute nell'ambito dell'art.2043 ovvero dell'art.2059 c.c..

5.1. Alla fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale consegue l'astratta possibilita' che le somme gia' percepite siano considerate inadeguate e, dunque, la rilevanza del primo motivo, col quale la sentenza e' censurata per aver ritenuto che si vertesse in ipotesi di trasporto di cortesia e non di trasporto gratuito e per aver escluso che al trasporto di cortesia siano applicabili le disposizioni di cui all'art.2054 c.c. sul presupposto che il trasportato non e' terzo estraneo alla circolazione del veicolo, con conseguente esclusiva individuazione nell'art.2043 c.c. della disciplina della responsabilita' per i danni che egli abbia subito per fatto del vettore.

Va preliminarmente rilevato che difetta l'interesse dei ricorrenti alla qualificazione del trasporto come gratuito giacche', avendo essi stessi assunto che il vettore fosse il conducente Bramieri, determinatosi per propria utilita' al trasporto della Trouche' (attrice della compagnia teatrale di cui egli era capocomico) ed avendo invocato la sua responsabilita' contrattuale, la proprietaria dell'autoveicolo societa' GE (semplice comodante del mezzo) non potrebbe essere chiamata a rispondere del danno derivato al trasportato dal fatto del vettore ai sensi dell'art.1681 c.c.. Tale norma non estende, infatti, la responsabilita' del vettore al proprietario del mezzo col quale sia effettuato il trasporto.

5.2 Deve dunque solo stabilirsi se, in fattispecie nella quale la colpa del conducente per la morte del trasportato di cortesia era stata positivamente accertata a seguito della sua condanna definitiva per omicidio colposo, la corte territoriale abbia correttamente escluso l'applicabilita' dell'art.2054, terzo comma, c.c., che estende al proprietario la responsabilita' del conducente ove non provi che la circolazione e' avvenuta contro la sua volonta'.

La gravata sentenza non indica, per vero, specificamente il terzo comma dell'art.2054 c.c.. Si limita invece ad affermare che, in caso di trasporto di cortesia (o amichevole), "la disciplina della responsabilita' si e' infine individuata nella norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art.2043 c.c., escludendosi il richiamo all'art.2054 c.c. sul presupposto della qualificazione del trasportato come soggetto che non e' terzo rispetto alla circolazione del veicolo".

E, in realta', la corte costituzionale, con sentenza 17.12.1981, n. 192, aveva avallato la tesi (introdotta da Cass. pen., 15.12.1964, Panzeri) che la "norma non e' scindibile nel suo aspetto formale ed in quello sostanziale, essendo concepita unitariamente, come e' dimostrato dalla stretta relazione intercorrente tra le disposizioni ivi contenute, tutte indissolubilmente connesse alla statuizione fondamentale concernente la presunzione di responsabilita' del conducente, di cui le altre disposizioni costituiscono evidenti articolazioni", conseguentemente concludendo che "non e' pertanto lecito ritenere che quando la responsabilita' del conducente risulti accertata in concreto, indipendentemente dalla presunzione, il proprietario del veicolo possa essere chiamato a rispondere ai sensi del terzo comma dell'art.2054 c.c., che appunto costituisce estensione ed articolazione del principio presuntivo posto dal primo comma".

Da tanto consegue - come la dottrina non ha mancato di porre immediatamente e criticamente in rilievo - che il proprietario di un veicolo condotto da un terzo puo' sottrarsi alla responsabilita' solidale col conducente in ordine ai danni provocati dalla circolazione dell'autoveicolo, non solo provando (a) che la circolazione e' avvenuta prohibente domino, ovvero (b) che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche (c) che il conducente lo ha colposamente cagionato.

Unica ipotesi in cui - esclusa la prima - egli sarebbe chiamato a rispondere del danno e' dunque quella dell'insuccesso dell'una e dell'altra prova. Il che equivale ad affermare che il danneggiato (qualunque danneggiato, sia egli trasportato di cortesia ovvero "terzo estraneo alla circolazione", secondo la terminologia invalsa) in tanto potra' contare sulla garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del proprietario dell'autoveicolo in quanto l'accertamento, in positivo o in negativo, della colpa del conducente sia difettato. Che se, invece, sia risultato che egli aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero se, all'opposto, la sua colpa sia stata provata, il proprietario non rispondera' in alcun modo.

Si e' infatti ritenuto che, essendo dato al trasportato di cortesia di invocare solo l'art.2043 il quale, a differenza dell'art.2054 c.c., non prevede la responsabilita' solidale del proprietario, perche' questi risponda dei danni occorre "la dimostrazione che egli abbia tenuto un comportamento doloso o colposo che in concreto abbia causato, o contribuito a causare, il danno del trasportato" (cosi' Cass., n. 4389 del 1979, cui adde, ex plurimis, Cass., nn. 1287 del 1978 e 1767 del 1979).

Continua