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Corte cost. 21-01-1999 (C.C. 18-01-1999), n. 5 Pres. Granata -Rel. Mirabelli

Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati abilitati dall'ordine professionale - Ammissione all'esercizio del patrocinio davanti al pretore - Denunciata violazione del principio che impone il superamento di un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, del diritto inviolabile di difesa e del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alle altre professioni e per la diversa disciplina del patrocinio in relazione a cause analoghe, a seguito della prevista soppressione delle preture - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale della norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (mentre le altre due disposizioni parimenti denunciate dal rimettente - l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e l'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 - non disciplinano la situazione denunciata) - che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, giacché essa non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una attività, soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione, né lede il diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, é stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio; ed in quanto la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perché non può essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla professione, sia perché sono prive di fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore.

- Cfr., sul patrocinio dinanzi al pretore, sent. nn. 202/1987 e 127/1985.

Riferimenti normativi

R.D.L. 27-11-1933, n. 1578, art. 8

Legge 24-07-1985, n. 406, art. 1

Legge 27-06-1988, n. 242, art. 10

Codice procedura civile art. 82

Legge 21-1 1-1991, n. 374, art. 20

Legge 21-1 1-1991, n. 374, art. 47

D.P.R. 10-04-1990, n. 101

D.Lgs. 19-02-1998, n. 51

Costituzione art. 3

Costituzione art. 24

Costituzione art. 33