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Corte cost. 17-10-2000 (09-10-2000), n. 425

Pres. Mirabelli - Rel. Ruperto

Ordinanza di rimesssione della questione di costituzionalita' - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e rilevanza - Rinvio al contenuto di altri atti - Principio della autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilita' della questione.

Credito (istituti di) - Anatocismo bancario - Testo unico bancario - Delega al Governo per l'emanazione di "disposizioni integrative e correttive" - Clausole anatocistiche bancarie illegittime - Previsione di generale ed indiscriminata sanatoria per il passato e validazione anticipata per il futuro - Eccesso di delega rispetto ai principi e criteri contenuti nella legge delega nonche' nel testo unico bancario - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate-a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente-al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

E' dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, in quanto l'ordinanza di rimessione omette di indicare gli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale nonché di motivare sull'affermata non manifesta infondatezza e rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, rinviando, a tal fine, ad un non meglio precisato "provvedimento in atti", laddove invece, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione dev'essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di atti o provvedimenti..

Riferimenti normativi

D.Lgs. 04-08-1999, n. 342, art. 25

D.Lgs. 01-09-1993, n. 385

Costituzione art. 3

Costituzione art. 24

Costituzione art. 76

Costituzione art. 77

Costituzione art. 101

Costituzione art. 102

Costituzione art. 104

D.Lgs. 04-08-1999, n. 342, art. 25