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Cass. civile, sez. I, 19-11-1987, n. 8500

Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F - Rel. CANTILLO M - P.M. PAOLUCCI P (PARZ DIFF) - DRAGO c. ENEL

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo - Interessi anatocistici - Domanda specifica - Necessità - Conseguenza.

La domanda giudiziale, contemplata dall'art.. 1283 cod. civ. per la liquidazione dei cosiddetti interessi anatocistici, è quella specificamente diretta ad ottenere gli interessi medesimi. Pertanto, ove tale domanda venga avanzata solo nel corso della causa promossa per il riconoscimento e la quantificazione del credito, resta rilevante, per il riconoscimento dei suddetti interessi, la data della domanda stessa, non quella anteriore dell'instaurazione del giudizio.

Riferimenti normativi
Codice civile art. 1283