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CORTE DI CASSAZIONE -- Sez. III -- 29 gennaio 1999 n. 802 -- Pres. Meriggiola -- Est. M. Finocchiaro -- P.M. Iannelli (concl. diff.) -- Maghenzani (avv. Faldella) c. Barbieri (avv. Contento, Contino).

(Cassa. App. Bologna 9 novembre 1994).

Prescrizione e decadenza in materia civile - Prescrizioni - Brevi - Interessi - Pagamento periodico ad anno o in termini piu' brevi - Obbligo - Mancanza - Art. 2948, n. 4, c.c. - Inapplicabilita'. (C.c., art. 2948 n. 48, 2946).

(Omissis) -- 2. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c." lamentano che i giudici del merito -- malamente interpretando alcune pronunce di questa Corte Suprema non aderenti alla vicenda -- abbiano ritenuto che nella specie il diritto agli interessi fosse soggetto a prescrizione decennale, mentre, in realta' -- in conformita' ad una giurisprudenza piu' che consolidata non puo' che ribadirsi che l'obbligazione di interessi maturati e' autonoma, sorge nel momento in cui il diritto (agli interessi) puo' essere azionato e soggiace alla prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

In realta' -- evidenziano i ricorrenti -- la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ad esempio Cass. 24 maggio 1994 n. 5044, nonche' Cass. 20 settembre 1991 n. 9800 ecc. ecc.) e' orientata in un senso opposto, rispetto a quello fatto proprio dal tribunale, atteso che ha ripetutamente affermato che l'obbligazione di interessi maturati e' azione autonoma, e soggiace alla prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. tenuto presente che l'azione sorge nel momento in cui il diritto agli interessi puo' essere azionato e da tale data inizia a decorrere il periodo prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c.

3. Delle tre pronunce di questa Corte, ricordate nella sentenza in questa sede impugnata, a suffragio dell'assunto censurato con il primo motivo di ricorso, una non e' pertinente [non avendo affrontato lo specifico thema della prescrizione del credito di interessi: Cass. 9 aprile 1965 n. 621], un'altra ha espresso un principio opposto a quello che la Corte d'appello di Bologna aveva intenzione di affermare, richiamandola [in particolare, Cass. 7 febbraio 1984 n. 935, secondo cui il debito relativo agli interessi gia' maturati integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e tale principio trova applicazione anche in materia di imposte indirette, per cui il debito relativo agli interessi maturati realizza un'obbligazione autonoma rispetto sia al debito principale d'imposta che al credito del rimborso d'imposta del contribuente, con la conseguenza che la prescrizione del corrispondente credito per interessi resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito d'imposta e che gli atti interruttivi della prescrizione riguardanti esclusivamente il capitale di somma dovuta] mentre solo una ha espresso un principio compatibile con quello enunciato dai giudici bolognesi [Cass. 11 gennaio 1986 n. 103: l'applicabilita' dell'art. 2948, n. 4, c.c., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operativita' della norma medesima puo' essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicita'].

Sempre in limine rileva, ancora, la Corte -- in contrasto con quanto apoditticamente esposto nella sentenza gravata ["l'insegnamento prevalente e piu' recente della menzionata Corte Suprema e' nel senso..."], nonche' negli scritti di causa ["questa Suprema Corte ha... piu' e piu' volte statuito ..." si legge nel ricorso introduttivo, per dimostrare l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, mentre nel controricorso si oppone che "e' pacifico e uniforme orientamento giurisprudenziale" quello fatto proprio dalla sentenza ora gravata], che sulla questione specifica non esiste un indirizzo consolidato.

Pur se -- infatti -- e' frequente l'affermazione secondo cui gli interessi compensativi costituiscono oggetto di un'obbligazione accessoria autonoma [rispetto al credito capitale] anche se necessaria, e sono, pertanto, comunque soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. (cfr., ad esempio, Cass. 24 maggio 1994 n. 5044, nonche' Cass. 15 dicembre 1994 n. 10738, secondo cui [in tema d'imposte indirette] la prescrizione del credito per gli interessi nel termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito capitale ed e' insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultimo, in questo senso, altresi', Cass. 8 settembre 1992 n. 10293; Cass. 29 gennaio 1980 n. 686; Cass. 13 maggio 1977 n. 1884 e Cass. 20 gennaio 1976 n. 159) non mancano affermazioni in senso contrario.

Si e' ritenuto, pertanto, in altre occasioni, anche recentemente, che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione e' suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicche' anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicita', per cui la disposizione non e' applicabile in difetto del richiamato requisito della periodicita' agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale, ai sensi della l. 21 dicembre 1974 n. 700 e dell'art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 da versarsi in unica soluzione (Cass. 6 marzo 1998 n. 2498 e, per la giurisprudenza anteriore, Cass. 3 febbraio 1994 n. 1100, nonche' Cass. 3 luglio 1968 n. 2214. Sempre in questa ottica, cfr. altresi', Cass. 3 giugno 1997 n. 4939, nonche' Cass. 7 gennaio 1982 n. 61).

Cosi' sintetizzate le opinioni espresse in giurisprudenza ritiene l'adita Corte che sia da seguirsi, perche' piu' aderente alla lettera della legge, nonche' alla sua ratio l'interpretazione riferita da ultima.

Quanto al primo profilo (lettera della legge) non puo' non evidenziarsi che l'art. 2948 c.c. prevede si prescrive in cinque anni "tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi", e -- in via di mera esemplificazione -- fa riferimento agli "interessi", per cui e' evidente che in tanto gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale in parola in quanto sia -- per legge o per contratto -- previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori).

Diversamente, allorche' nulla preveda il titolo, e gli interessi stessi possono essere reclamati dal creditore solo unitamente alla somma capitale, e' evidente che gli stessi non possono essere soggetti ad un termine di prescrizione diverso, rispetto a quello applicabile al capitale.

In ordine al secondo profilo, ancora (ratio della disposizione) e' pacifico che le norme contenute nell'art. 2948 c.c. sono intese a liberare in tempo relativamente breve il debitore tenuto a prestazioni periodiche per effetto di una causa debendi unica e continuativa (Cass. 15 luglio 1965 n. 1546).

E' palese, pertanto, che qualora -- come nella specie -- in occasione della stipulazione di un contratto di mutuo non sia previsto l'obbligo, per il debitore, di corrispondere periodicamente gli interessi del caso al creditore, fa difetto lo stesso presupposto logico che giustifica la speciale prescrizione breve prevista dalla norma in esame.

Esattamente -- pertanto -- concludendo sul punto, i giudici del merito hanno ritenuto che il diritto agli interessi nella specie, in assenza di apposita clausola che ne prevedesse un pagamento periodico da parte del debitore, fosse soggetto alla prescrizione [ordinaria] decennale. (Omissis)