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CORTE DI CASSAZIONE -- Sez. Lavoro -- n. 612 del 1999 -- Pres. F. Sommella -- Est. G. Cataldi.

Indennita' di maternita' per le libere professioniste (L. n. 37971990). - Astensione dall' attivita' per il periodo immeditamente precedente e successivo al parto - Rilevanza - Esclusione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Vicenza la notaia Francesca Bonvicini chiedeva la condanna della Cassa Nazionale del Notariato al pagamento dell'indennita' di maternita' ex art.1 della legge 11 dicembre 1990 n.379.

La Cassa del Notariato, nel costituirsi in giudizio, rilevava che la ricorrente aveva partorito il 4 dicembre 1990, prima dell'entrata in vigore della legge n.379/90, e che la stessa, nel periodo per il quale era prevista la richiesta indennita' (2 mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi all'evento), non si era astenuta dallo svolgimento dell'attivita' professionale; contestava inoltre il "quantum" della pretesa osservando che la ricorrente faceva parte di un'associazione professionale.

Il Pretore, con sentenza depositata il 9 novembre 1993, accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l'indennita' solo per il periodo successivo al primo gennaio 1991. Con interessi e rivalutazione dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Avverso la decisione di primo grado la Cassa del Notariato proponeva appello al Tribunale di Vicenza che lo rigettava rilevando che sussistevano, i presupposti temporali richiesti dalla norma per riconoscere, seppur parzialmente, il beneficio dalla data di decorrenza prevista dalla legge 379/90 (primo gennaio 1991) sino al compimento dei tre mesi successivi al parto e che l'astensione dal lavoro non costituiva un presupposto per il riconoscimento della richiesta indennita'; in merito al "quantum" della richiesta osservava che il reddito della professionista era proprio quello ricavato dall'attivita' notarile esercitata in forma associata e denunciato ai fini fiscali.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Cassa Nazionale del Notariato propone ricorso fondandolo su sei motivi.

La Bonvicini resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 379/90 in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c., la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che a partire dal primo gennaio 1991 debba essere riconosciuto il diritto all'indennita' parche per il periodo successivo a tale data sussistano, anche parzialmente, i presupposti temporali richiesti dalla norma; sostiene viceversa la ricorrente che la legge deve applicarsi solo a quelle fattispecie per le quali, successivamente al primo gennaio 1991, sia intervenuto il parto, che e l'unico elemento che la legge prende in considerazione . Il motivo e' infondato .

L'evento tutelato dalla legge 379/90 non e l'evento fisico "parto", bensi' la maternita', che "non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino" (Corte Costituzionale sentenza n.1 del 1987): sicche' la norma tutela sia il diritto alla salute della donna, gestante e puerpera, del nascituro e del bambino, sia il profondo collegamento esistente tra la protezione della : maternita' ed il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale della nascita del figlio, tanto che allo stesso modo viene tutelato l'ingresso in famiglia del bambino in affidamento provvisorio o in adozione. Pertanto, nel caso in esame in cui la professionista si trovava, al primo gennaio 1991, data di decorrenza della legge 379/90, nella situazione di ~: puerperio protetto da tale legge in quanto compreso nell'evento maternita', non v'e' ragione di ritenere che non abbia diritto alla indennita' (riconosciuta dal Pretore in misura commisurata al periodo decorrente dal primo gennaio 1991 sino al termine dei tre mesi successivi al parto).

Del tutto inconsistente appare poi l'osservazione della ricorrente secondo la quale l'interpretazione data dal Tribunale priverebbe di logico ed apprezzabile significato la previsione della "data presunta" del parto, indicativa della volonta' del legislatore di non apprestare tutela anche in favore di quelle situazioni per le quali l'evento parto si era gia' determinato. Il riferimento alla "data presunta" ha l'unico scopo di definire il periodo precedente al parto nell'impossibilita' di prevedere la data sicura dello stesso e non riguarda affatto il periodo' del puerperio in cui l'evento "parto" si e' gia' verificato . Riguardo infine alla censura relativa alla copertura degli oneri economici e finanziari, prevista solo a decorrere dal primo gennaio 1991, e sufficiente osservare che proprio a tale data fa riferimento la sentenza impugnata per la decorrenza del beneficio.

Con il secondo motivo la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 2 della legge 11 dicembre 1990 n.379 e dell'art.12, primo comma, delle disposizioni della legge in generale, in relazione all'art.360 n.3, e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente constatare che il testo della legge non menzionava l'astensione dal lavoro e che tale omissione non poteva essere considerata una "svista" del legislatore, per concludere che l'obbligo di astensione non costituiva un presupposto per il riconoscimento dell'indennita', senza una verifica sufficiente della compatibilita' sistematica di tale interpretazione letterale e della legittimita' costituzionale della stessa. Sostiene la ricorrente che la normativa fondamentale in materia e la legge 30 dicembre 1971 n.1204 che, pur riguardando il settore del lavoro subordinato, contiene principi generali, quale quello della astensione dal lavoro nei periodi "pre" e "post partum", che rappresenta il presupposto necessario per la tutela della madre e del bambino, e costituisce la giustificazione ed il titolo che sorregge l'indennita'.

Con il terzo motivo la Cassa denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia prospettato dalla ricorrente, in relazione al n.5 dell'art.360 c.p.c., nonche' l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 379/90, ove interpretati nel senso voluto dal Tribunale, per violazione degli artt. 3, 29, 30, 31, 37 e 38 della Costituzione e rileva che il Tribunale ha trascurato di valutare che il legislatore, facendo riferimento ai due mesi precedenti la data presunta del parto ed ai tre mesi successivi all'evento, ha evidentemente ritenuto che il lavoro svolto nel periodo immediatamente anteriore al parto rappresenti una situazione di obiettivo pericolo per la salute della donna e del figlio e che nel periodo successivo debba essere facilitato il rapporto madre- bambino: sicche' una normativa che sganci il "beneficio economico" dal mancato esercizio dell'attivita' lavorativa, sarebbe irragionevole ponendosi in palese contrasto con la protezione degli interessi tutelati che sono quelli della maternita' e dell'infanzia.

La Cassa ricorrente richiama quindi la sentenza della Corte Costituzionale n.341 del 1991,che fa riferimento al rapporto che, nel periodo successivo al parto, si svolge tra madre figlio, e la successiva n. 179 del 1993 che precisa che le leggi in materia di maternita' sono finalizzate alla tutela dei valori dell' infanzia e della maternita', concetto ribadito, anche a proposito del lavoro autonomo, nella sentenza n.181 del 1993 in cui viene sottolineato il dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare tutto cio' che possa compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino, valori la cui tutela non sarebbe garantita se fosse lasciata alla discrezionalita' della professionista la decisone di astenersi o meno dal lavoro.

I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono infondati. L'esigenza di assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione consacrata negli artt. 31 e 37 della Costituzione ha determinato un progressivo ampliamento delle fattispecie tutelate, al culmine del quale puo' essere collocatala legge n.379 del 1990, la quale sancisce il diritto delle libere professioniste ad una indennita' in caso di maternita', di adozione, di affidamento preadottivo e di aborto. I passaggi legislativi fondamentali di questo processo sono stati: la legge 30 dicembre 1971 n.1204 (tutela della lavoratrice madre), la legge 29 dicembre 1987 n.548 (indennita' di maternita' delle lavoratrici autonome) e infine la legge 11 dicembre 1990 n.379 (indennita' di maternita' per le libere professioniste).

Con la legge n.1204/1971 e prevista, tra l'altro, l'astensione dal lavoro della lavoratrice dipendente nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la nascita del bambino, quale diretta conseguenza del divieto imposto dalla normativa al datore di lavoro di adibire la stessa al lavoro nel periodo indicato; durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una indennita' pari all'ottanta per cento della retribuzione.

Le successive leggi 548/1987 e 379/1990 prevedono entrambe, rispettivamente per le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, una indennita' per il periodo di maternita' (comprendente i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla nascita del bambino ) o in caso di adozione, affidamento preadottivo, di aborto spontaneo o terapeutico; entrambe le leggi indicate non contengono alcun riferimento ad un obbligo in base al quale, durante i periodi precedente e successivo al parto considerati, le lavoratrici autonome e le libere professioniste si debbano astenere da ogni attivita' a tutela della propria salute e di quella del bambino, limitandosi a prevedere un'indennita' "per i periodi di gravidanza e puerperio".

Neppure nei lavori parlamentari preparatori della legge n. 379/90 vi e alcun accenno, ne da parte dei relatori ne in sede di discussione, ad una astensione dal lavoro delle libere professioniste nei periodi di gravidanza e puerperio in cui e prevista l'indennita' di maternita'.

La ricorrente ritiene di poter superare l'indiscutibile dato testuale sostenendo che la normativa fondamentale a tutela della maternita' e dell'infanzia e quella del 1971 e che anche nelle leggi del 1987 e del 1990 l'astensione dal lavoro costituisce il presupposto necessario per la relativa liquidazione in quanto l'indennita' di maternita' e funzionalmente collegata alla mancata attivita'.

Si osserva in proposito che se e vero che tutte le menzionate leggi sono dirette a fornire non solo un aiuto economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela a quel valore - la maternita' - che e molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il conseguente dovere di salvaguardia della salute della madre e del bambino (Corte Costituzionale sentenze n.181 del 1993 e n.150 del 1994), e lo stesso giudice delle leggi a mettere in evidenza la diversita' tra lavoro autonomo e lavoro subordinato riflessa nelle leggi a tutela della maternita', diversita' posta a fondamento delle citate sentenze n.181 del 1993 e n.150 del 1994. Nella sentenza n.181 del 1993 la Corte ha affermato che "non mancano certo delle differenze tra le lavoratrice subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attivita' obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire piu' elasticamente tempo e modalita' di lavoro, e sopperendo casi in qualche misura alle difficolta' derivanti dalla temporanea incapacita' fisica a prestare la normale attivita' lavorativa".

Tale differenza tra lavoro svolto autonomamente e lavoro subordinato riflettentesi nelle citate leggi a tutela della maternita' e stata recentemente ribadita dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1998 n.3, riguardante il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.1 della legge 11 dicembre 1990 n.379 (indennita' di maternita' per le libere professioniste).

Osserva la Corte che, mentre per le lavoratrici dipendenti, soggette ad etero-direzione della loro attivita', la legge ha dovuto imporre ai datori di lavoro di non impegnare le gestanti negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto, il diverso sistema di autogestione dell'attivita' consente alle donne professioniste di scegliere liberamente modalita' di lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente interesse per il figlio . D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi della libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto.

Rileva inoltre la Corte che il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che alla maternita' si colleghi uno stato di bisogno, o pio semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale, quindi, e che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenita', di modo che non vengano a frapporsi ne ostacoli, ne remore, alla gravidanza e dalla cura del bambino nel periodo di puerperio.

Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse, la Corte osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio alla sua attivita' professionale. Cio' puo' avvenire lasciando che la lavoratrice svolga la sua funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa non incide comunque, sulla predetta necessaria serenita' se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarieta' della categoria cui la donna appartiene.

I riportati principi e considerazioni contenuti nelle richiamate sentenze della Corte Costituzionali sono sufficienti a travolgere completamente le censure della Cassa ricorrente alla sentenza impugnata sia sotto il profilo della compatibilita' sistematica della interpretazione letterale della norma in esame, che non fa mansione di astensione dal lavoro, sia sotto il profilo della costituzionalita' della stessa.

Riguardo ad alcune considerazioni della cassa relative alle norme della legge notarile tendenti ad assicurare il servizio del notariato, che prevedono la nomina di un coadiutore in tutte le ipotesi d'impedimento del notaio a svolgere la sua attivita', i rilievi non appaiono decisivi al fine di una diversa interpretazione della legge n.379/90, sia perche' ben puo' la responsabile autodeterminazione dell'interessata, in grado di gestire in modo autonomo le proprie forze nel tempo e adattare le caratteristiche della struttura attraverso la quale svolge la sua libera professione alle proprie esigenze, scegliere nel modo migliore come e quando svolgere attivita' lavorativa in modo da assicurare il servizio del notariato, eventualmente realizzandolo nei minimi legali, anche senza il ricorso ad un coadiutore; sia perche' la normativa riguarda non solo le notaie ma tutte le libere professioniste iscritte alle casse di previdenza e assistenza indicate nell' allegato A) alla legge stessa ( comprendente le casse e gli enti di previdenza per gli avvocati, i farmacisti, i veterinari, i medici, i geometri, gli sportivi, i dottori commercialisti, gli ingegneri, gli architetti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro ), per le quali non puo' che valere un'unica interpretazione della legge comune sulla quale non puo' influire la peculiare normativa della professione notarile in materia di nomina del coadiutore, dettata in vista del perseguimento di diversi obiettivi.

In conclusione il legislatore, considerata la possibilita' da parte della libera professionista di autodeterminare le modalita' di svolgimento del suo lavoro, adattandole responsabilmente alle proprie forze ed alle esigenze del bambino, ha ritenuto di apprestare un tutela adeguata ai valori della maternita' anche senza imporre l'astensione dal lavoro, ma offrendo alla libera professionista di poter affrontare il periodo di gravidanza e puerperio senza il turbamento di pregiudizio per la sua professione dovuto alla imposta inattivita', attraverso un sostegno economico che possa consentirle di diminuire il proprio ritmo lavorativo e di fronteggiare la probabile riduzione del reddito a motivo della riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa.

Col quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 379/90 in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la misura dell'indennita' fosse riferibile al reddito, come previsto dall'art. 2 della legge 379/90, criterio non applicabile in caso di associazione professionale dove il reddito complessivo e' ripartito tra gli associati con quote convenzionali; nel caso in esame, a parere della Cassa, trovava invece applicazione il III comma dell'art.1 della citata legge. Il motivo e' infondato.

La misura dell'indennita' di maternita' spettante alle libere professioniste e stabilita dai commi secondo e terzo dell'art.1 della legge 379/90. La prima delle norme citate dispone che tale indennita' viene corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunziato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, mentre il comma successivo stabilisce che in ogni caso l'indennita' non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all '80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 del decreto legge 29 luglio 1981 n.402 convertito dalla legge 26 settembre 1981 n.537 e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A) e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Ritiene il Collegio che l'espressione "in ogni caso" (diversa da ''in ogni altro caso'' ), contenuta nel terzo comma, indichi chiaramente il valore residuale e di salvaguardia della norma stabilito in funzione della liquidazione minima del beneficio e non sia riferibile a situazioni diverse da quelle indicate nel secondo comma: tale significato trova conferma nella lettura dei lavori parlamentari relativi all'approvazione della legge 379/90, da cui risulta che i relatori, in entrambi i rami del Parlamento, ebbero a chiarire che la norma si era resa necessaria in quanto all'indennita' di maternita' erano interessate anche professioniste all'inizio della carriera per le quali il reddito del secondo anno precedente al parto poteva essere molto basso o addirittura inesistente.

Del resto la stessa formulazione adottata dal secondo comma, in cui si parla di reddito percepito e denunciato ai tini fiscali dalla libera professionista, senza ulteriori qualificazioni, tende a valorizzare il dato obiettivo costituito da un reddito connesso allo svolgimento, in qualsiasi forma, dell'attivita' professionale: il reddito, anche se configurato come partecipazione ad una associazione professionale, e tratto proprio dallo svolgimento della professione e non puo' certo mettersi in dubbio che l'attivita' notarile, sia pure esercitata in forma associata, sia una libera professione.

Con il quinto motivo la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge 533/73 e dell'art.2 della legge 379/90 in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c. sostenendo che il termine dal quale decorrono interessi e rivalutazione e il centoventunesimo giorno dalla ricezione di tutti i documenti previsti dalla legge e comunque necessari affinche' l'Ente sia messo nella condizione di provvedere (e non dalla domanda, come stabilito dal Tribunale) e che la notaia Bonvicini aveva inviato copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1989, che costituiva documento necessario ai fini del riconoscimento e della liquidazione della indennita', soltanto il 15 luglio 1991, data da cui doveva decorrere il termine di centoventi giorni. Anche tale motivo e' infondato.

L'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.533 stabilisce che in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato: da tale termine decorrono le condizioni di legale responsabilita' dell'ente previdenziale che non ha delibato la domanda che deve essere presentata in modo rituale, accompagnata dalla documentazione richiesta dalla legge - nel tempo concessogli dalla norma .

Nel caso in esame il Tribunale ha accertato che la richiesta di indennita' di maternita' da parte della notaia Bonvicini e stata ritualmente presentata il 23 gennaio 1991, corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione concernente l'inesistenza del diritto all'indennita' di maternita' ai sensi delle altre leggi i materia, che sono gli unici documenti che, in base all'art.2 della legge 379/90, debbono accompagnare la domanda. Non c'e' dubbio pertanto, che dalla presentazione della domanda, accompagnata dalla documentazione specificatamente indicata dalla norma ai fini della ritualita' della presentazione; dell'istanza, decorre, come esattamente ha osservato il Tribunale, il termine desumibile dal citato art.7 della legge n.533 del 1973, entro il quale la Cassa avrebbe dovuto provvedere al riconoscimento del diritto ( diverso dalla liquidazione dell'indennita') o al rigetto della domanda se riteneva che non sussistessero i presupposti del diritto all'indennita', come ha sostenuto in questo giudizio.

Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412 e degli artt.1224, II comma c.c. e 429, III comma c.p.c. in relazione al n.3 dell'art.360 c.p.c. la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che la regge n.412/91 non si applichi retroattivamente, condannando la ricorrente al pagamento cumulativo di interessi e rivalutazione sulle somme ritenute dovute.

Il motivo e' infondato.

Questa Corte con giurisprudenza ormai costante (v. tra le tante sentenze, Cass.6 novembre 1995 n.11534; SS.UU. 26 giugno 1996 | n.5895), che questo Collegio condivide, ha ritenuto che l'art.16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n.412, che ha modificato la disciplina dettata dall'art.442 c.p.c. stabilendo che la rivalutazione monetaria e dovuta soltanto se il relativo importo supera quello degli interessi legali, escludendo quindi il cumulo di rivalutazione ed interessi, non trova applicazione per le fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, i cui effetti continuano ad essere disciplinati, fino alla estinzione della relativa obbligazione, dall'art.442 ( nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156/91 che prevede il cumulo di interessi e rivalutazione).

Del suddetto principio si deve fare applicazione nel caso di specie in cui il credito della notaia e maturato prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, con conseguente cumulo di interessi e rivalutazione sulla somma

dovuta, cosi come disposto nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

In considerazione della novita' di alcune delle questioni trattate, appare giusto compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.